§ 3.10.13 – L.R. 18 aprile 1985, n. 35.
Ulteriore rifinanziamento della L.R. 10 dicembre 1979, n. 72 - «Contributi alle comunità montane per attività divulgative della cultura e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.10 beni culturali
Data:18/04/1985
Numero:35


Sommario
Art. 1.      Al fine di permettere l'attivazione dei ripetitori televisivi già ammessi a contributo, ai sensi delle leggi regionali 10 dicembre 1979, n. 72 e 9 novembre 1981, n. 46, la Giunta Regionale può [...]
Art. 2.      Nell'ambito dello stanziamento di bilancio e fino al massimo del 50% del medesimo, la Giunta Regionale, in misura di un terzo dello stanziamento complessivo, può concedere finanziamenti per [...]
Art. 3.      Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1985, la spesa di 600 milioni
Art. 4.      La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto regionale, ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione [...]


§ 3.10.13 – L.R. 18 aprile 1985, n. 35. [1]

Ulteriore rifinanziamento della L.R. 10 dicembre 1979, n. 72 - «Contributi alle comunità montane per attività divulgative della cultura e dell'informazione televisiva».

(B.U. 24 aprile 1985, n. 17).

 

Art. 1.

     Al fine di permettere l'attivazione dei ripetitori televisivi già ammessi a contributo, ai sensi delle leggi regionali 10 dicembre 1979, n. 72 e 9 novembre 1981, n. 46, la Giunta Regionale può concedere alle Comunità Montane - a modifica ed integrazione del 2° comma dell'articolo 1 della stessa legge regionale 10 dicembre 1979, n. 72 - ulteriori contributi una-tantum fino al massimo di lire 40 milioni per ogni impianto del quale siano stati avviati in modo significativo i lavori all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

     Per gli impianti che abbiano già fruito di ulteriore contributo ai sensi della legge regionale 11 gennaio 1984, n. 2, il limite massimo è stabilito in lire 20 milioni.

     L'entità del contributo è stabilita dalla Giunta Regionale, sentite la delegazione piemontese U.N.C.E.M. e la Commissione consiliare competente, previo parere tecnico della R.A.I.

     Il contributo così concesso viene erogato con decreto del Presidente della Giunta Regionale; può essere revocato ove l'attivazione dell'impianto non avvenga entro 6 mesi dalla data del decreto di erogazione.

     Per la concessione del contributo le Comunità Montane dovranno far pervenire apposita domanda entro 40 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Tale domanda dovrà essere corredata da una relazione tecnico-finanziaria sui lavori svolti e su quelli da ultimare alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché dal preventivo aggiornato di spesa esclusivamente per opere connesse alla diffusione dei programmi irradiati sui canali della Concessionaria RAI-TV.

 

     Art. 2.

     Nell'ambito dello stanziamento di bilancio e fino al massimo del 50% del medesimo, la Giunta Regionale, in misura di un terzo dello stanziamento complessivo, può concedere finanziamenti per nuove opere.

     Le domande di ammissione al contributo dovranno pervenire alla Regione entro 40 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata dal progetto esecutivo dell'opera e dal preventivo di spesa.

     L'entità del contributo è stabilita alla Giunta Regionale, sentite la delegazione piemontese U.N.C.E.M. e la Commissione consiliare competente, previo parere tecnico della R.A.I.

     Il contributo, comunque non superiore a lire 60 milioni, sarà erogato tramite decreto del Presidente della Giunta Regionale:

     - per il 90% alla documentata comunicazione di avvio dei lavori, corredata dalla copia dell'autorizzazione e dell'eventuale concessione edilizia di cui all'articolo 91 septies della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56;

     - per il restante 10% alla presentazione di conto consuntivo, verbale di collaudo per le strutture tecnico-edili, relazione di verifica radio- elettrica da parte dei servizi tecnici della R.A.I., copia della domanda di autorizzazione di cui al Regolamento della legge 14 aprile 1975, n. 103.

 

     Art. 3.

     Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1985, la spesa di 600 milioni.

     Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari aumentare, in termini di competenza e di cassa, del capitolo n. 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1985, ed una integrazione, di pari importo, in termini di competenza e di cassa, del capitolo n. 1790 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

     Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 4.

     La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto regionale, ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.