§ 3.10.4 – L.R. 10 dicembre 1979, n. 72.
Contributi alle comunità montane per attività divulgative della cultura e dell'informazione televisiva.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.10 beni culturali
Data:10/12/1979
Numero:72


Sommario
Art. 1.      La Regione Piemonte, esercitando la propria azione per agevolare lo sviluppo sociale delle popolazioni montane e favorirne l'informazione e l'effettiva partecipazione all'attività socio-politica [...]
Art. 2. 
Art. 3.      Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1979, la spesa di 500 milioni
Art. 4.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto regionale ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte


§ 3.10.4 – L.R. 10 dicembre 1979, n. 72. [1]

Contributi alle comunità montane per attività divulgative della cultura e dell'informazione televisiva.

(B.U. 18 dicembre 1979, n. 51).

 

     Art. 1.

     La Regione Piemonte, esercitando la propria azione per agevolare lo sviluppo sociale delle popolazioni montane e favorirne l'informazione e l'effettiva partecipazione all'attività socio-politica regionale e nazionale, assicura lo sviluppo dei mezzi e strumenti connessi alla diffusione delle emissioni radiotelevisive nazionali nelle zone del territorio piemontese non servite da impianti ripetitori della concessione RAI.

     Per la realizzazione dei fini di cui al comma precedente, è autorizzata la concessione di appositi contributi alle Comunità Montane per gli anni finanziari 1979, 1980 e 1981 [2].

 

     Art. 2. [3]

     Per la concessione dei contributi, le Comunità Montane debbono inoltrare domanda al Presidente della Giunta regionale entro il 31 dicembre di ciascun anno.

     Le domande debbono essere corredate da:

     - relazione illustrativa dell'intervento proposto;

     - copia della deliberazione dell'organo dell'ente;

     - preventivo della spesa.

     Nei limiti degli stanziamenti indicati dal successivo art. 3, la Giunta regionale, sentita l'UNCEM, delibera la concessione del contributo sulla spesa ritenuta ammissibile a favore degli enti richiedenti.

     Le Comunità Montane devono presentare alla Regione, entro 60 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione del contributo, il progetto esecutivo dell'opera.

     L'erogazione del contributo è disposta con decreto del P.G.R. nelle seguenti misure:

     1) acconti fino alla concorrenza del 75% alla documentata comunicazione di inizio dei lavori;

     2) fino alla concorrenza del residuale 25% al documentato compimento dei lavori.

     Per le opere finanziarie negli anni 1979 e 1980 il residuale 25% potrà essere erogato al documentato avanzamento dei lavori per una spesa non inferiore all'entità del contributo regionale.

     La Giunta Regionale può procedere alla revoca del contributo:

     a) quando il beneficiario non abbia provveduto, entro 120 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione del contributo, alla presentazione del progetto esecutivo dell'opera;

     b) quando il beneficiario non abbia dato comunicazione dell'avvio dei lavori entro 90 giorni dalla data di erogazione del primo acconto di contributo.

 

     Art. 3.

     Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1979, la spesa di 500 milioni.

     All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare in termini di competenza e di cassa del fondo speciale di cui al titolo n. 12.600 dello stanziamento di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979 e mediante l'istituzione nello stanziamento di previsione medesima del capitolo n. 1825 con la denominazione «Contributi alle Comunità Montane per attività divulgative della cultura e dell'informazione televisiva» e con lo stanziamento di 500 milioni in termini di competenza e di cassa.

     Le spese per gli anni finanziari 1980-81 saranno determinate con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 4.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto regionale ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.

[2] La L.R. 11 gennaio 1984 n. 2 concede ulteriori contributi una-tantum fino ad un massimo di L. 20.000.000 per ogni importo.

[3] Testo così modificato dall'art. 1 della L.R. 9 novembre 1981 n. 46.