§ 3.10.10 – L.R. 11 gennaio 1984, n. 2.
Rifinanziamenti della legge regionale 10 dicembre 1979, n. 72 - Contributi alle comunità montane per attività divulgative della cultura e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.10 beni culturali
Data:11/01/1984
Numero:2


Sommario
Art. 1.      Al fine di permettere l'attivazione dei ripetitori televisivi già ammessi a contributo, ai sensi delle leggi regionali 10 dicembre 1979, n. 72 e 9 novembre 1981, n. 46, la Giunta Regionale può [...]
Art. 2.      Nell'ambito dello stanziamento di bilancio e fino al massimo di un terzo del medesimo, la Giunta Regionale può concedere finanziamenti per nuove opere
Art. 3. 
Art. 4.      La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto regionale, ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione [...]


§ 3.10.10 – L.R. 11 gennaio 1984, n. 2. [1]

Rifinanziamenti della legge regionale 10 dicembre 1979, n. 72 - Contributi alle comunità montane per attività divulgative della cultura e dell'informazione televisiva.

(B.U. 18 gennaio 1984, n. 3).

 

Art. 1.

     Al fine di permettere l'attivazione dei ripetitori televisivi già ammessi a contributo, ai sensi delle leggi regionali 10 dicembre 1979, n. 72 e 9 novembre 1981, n. 46, la Giunta Regionale può concedere alle Comunità Montane - a modifica ed integrazione del 2° comma dell'art. 1 della stessa legge regionale 10 dicembre 1979, n. 72 ulteriori contributi una-tantum fino al massimo di lire 20 milioni per ogni impianto del quale siano avviati in modo significativo i lavori all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

     L'entità del contributo è stabilita dalla Giunta Regionale, sentite la Delegazione piemontese UNCEM e la Commissione consiliare competente.

     Il contributo così concesso viene erogato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, può essere revocato ove l'attivazione dell'impianto non avvenga entro sei mesi dalla data del decreto di erogazione.

     Per la concessione del contributo le Comunità Montane dovranno far pervenire apposita domanda entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; tale domanda dovrà essere corredata da una relazione tecnica sui lavori svolti e su quelli da ultimare alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché dal preventivo aggiornato di spesa esclusivamente per opere connesse alla diffusione dei programmi irradiati sui canali della Concessionaria RAI-TV.

 

     Art. 2.

     Nell'ambito dello stanziamento di bilancio e fino al massimo di un terzo del medesimo, la Giunta Regionale può concedere finanziamenti per nuove opere.

     Le domande di ammissione al contributo dovranno pervenire alla Regione entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredate da una relazione illustrativa dell'intervento proposto e dal preventivo di spesa.

     L'entità del contributo sarà stabilita dalla Giunta Regionale, sentite la Delegazione piemontese UNCEM e la Commissione consiliare competente, previo parere tecnico della RAI.

     Il contributo, comunque non superiore a lire 30 milioni per ogni impianto, sarà erogato in unica soluzione, in base ad un certificato di regolare esecuzione sottoscritto dai servizi tecnici della Comunità Montana interessata e ad una dichiarazione di idoneità tecnica rilasciata dalla RAI.

 

     Art. 3. [2]

     Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1984, la spesa di lire 550 milioni.

     All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare in termini di competenza e di cassa del fondo globale di cui al capitolo n. 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1984 e mediante l'istituzione nello stato di previsione medesimo di un capitolo con la denominazione: «Contributi alle Comunità Montane per l'attività divulgative della cultura e dell'informazione televisiva» e con lo stanziamento di lire 550 milioni in termini di competenza e di cassa.

     Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 4.

     La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto regionale, ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.

[2] Art. così sostituito dalla L.R. 24 aprile 1984, n. 22.