§ 4.1.5 - Legge Regionale 15 gennaio 1975, n. 5.
Fondo regionale per l'assistenza ospedaliera.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.1 assistenza sanitaria e ospedaliera
Data:15/01/1975
Numero:5


Sommario
Art. 1.      A decorrere dall'esercizio 1975 nel bilancio della Regione è istituito il "Fondo regionale per l'assistenza ospedaliera" destinato al finanziamento della spesa per l'assistenza ospedaliera [...]
Art. 2.      Il fondo regionale per l'assistenza ospedaliera è alimentato:
Art. 3.      Le entrate di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo 2 sono imputate dalla Regione al fondo regionale per l'assistenza ospedaliera, e trattenute dagli enti ospedalieri a titolo di [...]
Art. 4.      Nello stato di previsione della spesa dei bilanci della Regione è stanziata, tra le spese per l'adempimento delle funzioni normali d'investimento, una somma pari all'entità complessiva delle [...]
Art. 5.      Lo stanziamento di cui alla lettera c) del precedente art. 4 è determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio in misura non superiore al 25% della quota attribuita alla [...]
Art. 6.      Lo stanziamento di cui alla lettera d) del precedente art. 4 è determinato misura non superiore al 4% della quota attribuita alla Regione, per ciascun esercizio, del fondo nazionale per [...]
Art. 7. 
Art. 8.      Il fondo di riserva di cui alla lettera e) del precedente art. 4 è determinato in misura non superiore al 4% della quota attribuita alla Regione, per ciascun esercizio, di fondo nazionale per [...]
Art. 9.      All'erogazione delle spese di cui alla lettera b) del precedente articolo 4 provvede con proprio decreto il Presidente della Giunta Regionale a termini delle convenzioni o sulla base della [...]
Art. 10.      Lo stanziamento di cui alla lettera a) del precedente articolo 4 è ripartito fra gli enti ospedalieri della Regione con i criteri e le modalità di cui ai successivi articoli da 11 a 20.
Art. 11.      La quota spettante a ciascun ente ospedaliero è stabilita annualmente dalla Giunta Regionale sommando le seguenti voci, determinate con i criteri di cui ai successivi articoli:
Art. 12.      Le spese di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del precedente articolo 11 sono calcolate per ciascun ente nella misura del 100% del costo previsto per l'esercizio.
Art. 13.      Per le spese di cui alla lettera g) del precedente articolo 11 è devoluta agli enti ospedalieri una somma complessiva determinata sulla base degli emolumenti spettanti e dei limiti fissati a [...]
Art. 14.      Per le spese di cui alla lettera i) del precedente articolo 11 è devoluta a ciascun ente una somma pari alla spesa media, distinta per fasce di specialità, sostenuta nell'esercizio precedente [...]
Art. 15.      Per le spese di cui alla lettera l) del precedente articolo 11 è devoluta a ciascun ente una somma pari alla spesa media sostenuta per lo stesso titolo nell'esercizio precedente, per ogni [...]
Art. 16.      Per le spese di cui alla lettera m) del precedente articolo 11 è devoluta agli enti ospedalieri che forniscono il servizio di mensa ai dipendenti una somma per ogni dipendente in servizio al 31 [...]
Art. 17.      Per le spese di cui alla lettera n) del precedente articolo 11 è devoluta a ciascun ente una quota dei proventi percepiti dall'ente nell'esercizio precedente per prestazioni ambulatoriali e per [...]
Art. 18.      La Giunta Regionale, sentito il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 20 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264 convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, determina le spese medie, i [...]
Art. 19.      Entro il 30 settembre di ogni anno, gli enti ospedalieri predispongono e trasmettono all'Assessore competente il progetto di bilancio preventivo di competenza dell'esercizio successivo.
Art. 20.      Entro il 31 dicembre ogni anno la Giunta Regionale provvede alla determinazione definitiva della quota spettante a ciascun ente ospedaliero a norma del precedente articolo 11.
Art. 21.      Ciascun ente ospedaliero non può destinare alle spese di cui al precedente articolo 12 somme superiori alle quote ad esso attribuite dalla Regione per i medesimi titoli e per il medesimo [...]
Art. 22.      All'inizio dell'esercizio la Giunta Regionale determina il fabbisogno di cassa di ciascun ente per l'intero esercizio, sulla base del bilancio preventivo annuale di cassa formato a norma della [...]
Art. 23.      Per l'esercizio 1975 il termine di cui all'articolo 19, I comma, è fissato in 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 24.      Il bilancio preventivo formulato dagli enti ospedalieri per il 1975 dovrà esporre distintamente le spese comunque connesse alle gestioni degli esercizi precedenti escluse solo quelle derivanti [...]
Art. 25.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 4.1.5 - Legge Regionale 15 gennaio 1975, n. 5. [1]

Fondo regionale per l'assistenza ospedaliera.

(B.U. n. 2 del 21 gennaio 1975).

 

Art. 1.

     A decorrere dall'esercizio 1975 nel bilancio della Regione è istituito il "Fondo regionale per l'assistenza ospedaliera" destinato al finanziamento della spesa per l'assistenza ospedaliera stessa, per l'impianto, la trasformazione e l'ammodernamento degli ospedali, escluse le opere edilizie, per il rinnovo e l'adeguamento delle loro attrezzature.

     Il fondo è iscritto in apposito capitolo di bilancio incluso fra le entrate del titolo secondo [2].

 

     Art. 2.

     Il fondo regionale per l'assistenza ospedaliera è alimentato:

     a) - dalla quota annuale attribuita alla Regione dal fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera, di cui agli articoli 14 e 16 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264 convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386;

     b) - dall'ammontare complessivo dei redditi netti derivanti dalle gestioni patrimoniali degli enti ospedalieri, salvo i redditi vincolati a destinazioni specifiche;

     c) - dall'ammontare complessivo dei proventi degli enti ospedalieri della Regione derivanti: da prestazioni ambulatoriali o da prestazioni a solventi al netto delle quote spettanti al personale medico, dai proventi per passaggio di classe nonchè da ogni altro provento spettante agli enti a qualsiasi titolo;

     d) - da eventuali stanziamenti integrativi a carico del bilancio della Regione nella misura stabilita dalla legge di approvazione del bilancio medesimo o da altra legge regionale.

     I proventi di cui alla precedente lettera b) sono calcolati dagli enti ospedalieri sottraendo dalle entrate lorde derivanti dal patrimonio le sole spese direttamente imputabili alla gestione del patrimonio medesimo.

 

     Art. 3.

     Le entrate di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo 2 sono imputate dalla Regione al fondo regionale per l'assistenza ospedaliera, e trattenute dagli enti ospedalieri a titolo di anticipazione sulla quota ad essi spettante del fondo medesimo.

 

     Art. 4.

     Nello stato di previsione della spesa dei bilanci della Regione è stanziata, tra le spese per l'adempimento delle funzioni normali d'investimento, una somma pari all'entità complessiva delle entrate di cui all'art. 2, ripartite in distinti capitoli rispettivamente concernenti:

     a) le spese correnti degli Enti Ospedalieri;

     b) le spese derivanti dalle convenzioni stipulate dalla Regione a norma dell'art. 18, primo comma del D.L. 8 luglio 1974, n. 264 convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386 nelle quali la Regione è subentrata all'Ente mutualistico stipulante, a norma del terzo comma dello stesso art. 18; quelle relative all'assistenza indiretta erogata dalla Regione; quelle relative all'assistenza ospedaliera all'Estero erogata dalla Regione a favore degli aventi diritto che si trovino fuori del territorio nazionale per ragioni di lavoro, ai sensi dell'art. 12, secondo, terzo e quinto comma del predetto D.L. n. 264;

     c) le spese per investimenti nel settore ospedaliero finanziati con una quota del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera ai sensi dell'art. 14 primo comma del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386;

     d) gli oneri relativi alla formazione del personale ospedaliero;

     e) il fondo di riserva di cui al successivo art. 8. [3]

 

     Art. 5.

     Lo stanziamento di cui alla lettera c) del precedente art. 4 è determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio in misura non superiore al 25% della quota attribuita alla Regione, per ciascun esercizio, del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera ed è destinato prioritariamente al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui egli altri prestiti pluriennali stipulati dagli Enti Ospedalieri.

     La restante parte dello stanziamento di cui al primo comma è destinata a nuovi investimenti ed è ripartita secondo le norme che saranno emanate sul finanziamento degli investimenti per l'attuazione del piano ospedaliero.

     Sino all'approvazione delle norme di cui al precedente comma, la restante parte dello stanziamento è destinata al finanziamento dei provvedimenti di spesa non corrente autorizzati a norma dell'art. 2 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 13. [4]

 

     Art. 6.

     Lo stanziamento di cui alla lettera d) del precedente art. 4 è determinato misura non superiore al 4% della quota attribuita alla Regione, per ciascun esercizio, del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera ed è destinato alla formazione del personale ospedaliero anche mediante la concessione di assegni di studio. [5]

 

     Art. 7. [6]

 

     Art. 8.

     Il fondo di riserva di cui alla lettera e) del precedente art. 4 è determinato in misura non superiore al 4% della quota attribuita alla Regione, per ciascun esercizio, di fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera ed è destinato a far fronte ai maggiori neri che si verifichino nel corso dell'esercizio per le spese di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del precedente art. 4 [7].

     I prelievi dal fondo di riserva sono disposti con deliberazione della Giunta Regionale.

 

     Art. 9.

     All'erogazione delle spese di cui alla lettera b) del precedente articolo 4 provvede con proprio decreto il Presidente della Giunta Regionale a termini delle convenzioni o sulla base della presentazione da parte degli aventi diritto della prescritta documentazione.

 

     Art. 10.

     Lo stanziamento di cui alla lettera a) del precedente articolo 4 è ripartito fra gli enti ospedalieri della Regione con i criteri e le modalità di cui ai successivi articoli da 11 a 20.

 

     Art. 11.

     La quota spettante a ciascun ente ospedaliero è stabilita annualmente dalla Giunta Regionale sommando le seguenti voci, determinate con i criteri di cui ai successivi articoli:

     a) - stipendi, altri assegni fissi e oneri contributivi relativi al personale in servizio presso ciascun ente dal 31 dicembre dell'anno precedente, ivi compresi i nuovi oneri derivanti dall'applicazione di contratti collettivi di lavoro, nonchè oneri relativi al personale assunto in sostituzione di dipendenti cessati dal servizio o collocati in aspettativa senza assegni o in congedo per gravidanza e puerperio, ovvero assunto a norma dell'art. 6 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264 convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386 e della legge regionale 2 settembre 1974, n. 13;

     b) - oneri derivanti da convenzioni di consulenza e di prestazioni ad orario per gli allievi della fascia paramedica [8];

     c) - compensi al personale religioso previsti dalle relative convenzioni;

     d) - emolumenti a componenti degli organi degli enti ospedalieri;

     e) - canoni di locazione, esclusi quelli meramente figurativi;

     f) - spese relative alla didattica medica nella misura stabilita dalle apposite convenzioni stipulate dagli enti con le Università;

     g) - compensi ai dipendenti dell'ente per prestazioni di lavoro straordinario;

     h) - spese per manutenzione ordinaria degli edifici e delle attrezzature; spese per combustibili, per utenze di energia elettrica, acqua, gas e telefono, per trasporti, per servizi di guardaroba, lavanderia, pulizia ed altri, svolti direttamente o conferiti per appalto, altri consumi e spese generali diverse di mantenimento e di funzionamento;

     i) - spese per acquisto di medicinali, presidi chirurgici, materiali diagnostici e terapeutici;

     l) - spese per vitto dei degenti;

     m) - spese relative al servizio di mensa per dipendenti;

     n) - spese relative ai consumi per servizi ambulatoriali, ricoveri di solventi e passaggi di classe.

 

     Art. 12.

     Le spese di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del precedente articolo 11 sono calcolate per ciascun ente nella misura del 100% del costo previsto per l'esercizio.

 

     Art. 13.

     Per le spese di cui alla lettera g) del precedente articolo 11 è devoluta agli enti ospedalieri una somma complessiva determinata sulla base degli emolumenti spettanti e dei limiti fissati a norma degli accordi nazionali stipulati ai sensi dell'articolo 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

     Per le spese di cui alla lettera h) del precedente articolo 11 è devoluta agli enti ospedalieri una somma complessiva pari al costo globale sostenuto per lo stesso titolo da tutti gli ospedali della Regione nell'esercizio precedente, rivalutata da un coefficiente non superiore all'indice di aumento dei vari costi, desunto dai listini dei prezzi compilati dalla Camera di Commercio di Campobasso.

     Le somme di cui ai precedenti commi sono ripartite fra gli enti ospedalieri per il 50% in ragione del numero dei ricoveri previsti per l'esercizio e per il 50% in ragione del numero delle giornate di degenza previste per l'esercizio medesimo.

 

     Art. 14.

     Per le spese di cui alla lettera i) del precedente articolo 11 è devoluta a ciascun ente una somma pari alla spesa media, distinta per fasce di specialità, sostenuta nell'esercizio precedente per ogni giornata di degenza dagli ospedali della Regione, rivalutata da un coefficiente non superiore all'indice di incremento effettivo dei prezzi relativi, tenuto conto del disposto di cui all'art. 9 5° comma, del D.L. 8 luglio 1974, n. 264 convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386 e moltiplicata per il numero di giornate di degenza previste per l'esercizio in ciascuna fascia di specialità.

 

     Art. 15.

     Per le spese di cui alla lettera l) del precedente articolo 11 è devoluta a ciascun ente una somma pari alla spesa media sostenuta per lo stesso titolo nell'esercizio precedente, per ogni giornata di degenza, dagli ospedali della Regione, rivalutata da un coefficiente non superiore all'indice di incremento effettivo dei prezzi relativi desunto dai listini della Camera di Commercio di Campobasso e moltiplicata per il numero delle giornate di degenza previste per l'esercizio.

 

     Art. 16.

     Per le spese di cui alla lettera m) del precedente articolo 11 è devoluta agli enti ospedalieri che forniscono il servizio di mensa ai dipendenti una somma per ogni dipendente in servizio al 31 dicembre nell'esercizio precedente determinata annualmente con provvedimento della Giunta Regionale sentite le organizzazioni sindacali.

 

     Art. 17.

     Per le spese di cui alla lettera n) del precedente articolo 11 è devoluta a ciascun ente una quota dei proventi percepiti dall'ente nell'esercizio precedente per prestazioni ambulatoriali e per ricovero di solventi al netto delle sole quote spettanti al personale medico, nonchè per passaggi di classe.

     La quota di cui al 1° comma è stabilita anno per anno dalla Giunta Regionale sulla base della rilevazione dei costi effettivi in misura non superiore:

     a) - al 90% per le prestazioni dialitiche, ambulatoriali e domiciliari;

     b) - al 50% per le prestazioni radiodiagnostiche, radioterapiche, di terapia fisica, di medicina nucleare nonchè per le analisi chimico-cliniche e di istologia patologica;

     c) - al 25% per le altre prestazioni ambulatoriali;

     d) - al 5% per le prestazioni ai solventi e per i passaggi di classe.

 

     Art. 18.

     La Giunta Regionale, sentito il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 20 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264 convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, determina le spese medie, i coefficienti e i parametri di cui ai precedenti articoli 13, 14 e 15 nonchè le fasce di specialità di cui al precedente articolo 14.

     La Giunta Regionale, d'intesa con la competente Commissione Consiliare, determina inoltre:

     a) il numero, l'entità, la spesa complessiva e le modalità di concessione ed erogazione degli assegni di studio di cui al precedente art. 6;

     b) lo schema delle convenzioni e l'onere complessivo delle spese per le prestazioni di lavoro ad orario di cui alla lettera b) del precedente art. 11 [9].

 

     Art. 19.

     Entro il 30 settembre di ogni anno, gli enti ospedalieri predispongono e trasmettono all'Assessore competente il progetto di bilancio preventivo di competenza dell'esercizio successivo.

     La Giunta Regionale, entro il 30 novembre, determina, sulla base dei criteri di cui ai precedenti articoli, la somma globale assegnata a ciascun ente.

     Gli enti ospedalieri, sulla base dell'importo del finanziamento determinato a norma del comma precedente, approvano entro il 31 dicembre il bilancio preventivo per l'esercizio successivo.

 

     Art. 20.

     Entro il 31 dicembre ogni anno la Giunta Regionale provvede alla determinazione definitiva della quota spettante a ciascun ente ospedaliero a norma del precedente articolo 11.

     Per i titoli di cui ai precedenti articoli 13, 14 e 15, la quota è determinata per l'intero anno tenuto conto del numero dei ricoveri effettuati e delle giornate di degenza consumate fino al 30 settembre.

     Sulla base delle determinazioni di cui al 1° comma, l'ente ospedaliero provvede alle conseguenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 21.

     Ciascun ente ospedaliero non può destinare alle spese di cui al precedente articolo 12 somme superiori alle quote ad esso attribuite dalla Regione per i medesimi titoli e per il medesimo esercizio a norma del precedente articolo 19.

 

     Art. 22.

     All'inizio dell'esercizio la Giunta Regionale determina il fabbisogno di cassa di ciascun ente per l'intero esercizio, sulla base del bilancio preventivo annuale di cassa formato a norma della legge regionale sulla contabilità e la gestione degli enti ospedalieri.

     All'inizio di ciascun bimestre il Presidente della Giunta Regionale, ovvero per sua delega l'Assessore competente, provvede con proprio decreto a versare agli enti ospedalieri le rate del finanziamento assegnato in relazione al fabbisogno di cassa degli stessi, risultante dai preventivi e dai consuntivi bimestrali di cassa da essi compilati a norma della legge regionale sulla contabilità degli enti ospedalieri, nei limiti delle determinazioni adottate dalla Giunta Regionale a norma del comma precedente.

     Il conguaglio delle assegnazioni di ciascun anno è effettuato in concomitanza col versamento relativo all'ultimo bimestre dell'esercizio.

     I pagamenti imputati alla competenza di ciascun esercizio non possono superare in alcun caso le quote attribuite ai singoli enti a norma dei precedenti articoli 19, II comma, e 20, nonchè a norma delle altre leggi regionali che prevedono erogazioni agli enti ospedalieri.

 

     Art. 23.

     Per l'esercizio 1975 il termine di cui all'articolo 19, I comma, è fissato in 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Per il medesimo esercizio il termine di cui all'articolo 19, III comma, è fissato in 30 giorni dalla data di comunicazione all'ente della somma ad esso attribuita dalla Regione.

 

     Art. 24.

     Il bilancio preventivo formulato dagli enti ospedalieri per il 1975 dovrà esporre distintamente le spese comunque connesse alle gestioni degli esercizi precedenti escluse solo quelle derivanti dagli oneri di cui al precedente articolo 5, I comma.

     Le previsioni di cassa degli enti ospedalieri per il 1975 dovranno essere formulate tenendo separate le spese imputabili all'esercizio medesimo da quelle imputabili agli esercizi precedenti o comunque connesse alla gestione di queste.

     I pagamenti effettuati dalla Regione a norma del precedente articolo 21 sono commisurati esclusivamente ai fabbisogni relativi alle gestioni di competenza degli esercizi 1975 e successivi.

     Gli enti ospedalieri dovranno formare e conservare separatamente le scritture contabili relative alle gestioni degli esercizi 1974 e precedenti e quelle relative alle gestioni degli esercizi successivi.

 

     Art. 25.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1, punto 1, della L.R. 11 dicembre 1976, n. 36.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 1, punto 2, della L.R. 11 dicembre 1976, n. 36.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 1, punto 3, della L.R. 11 dicembre 1976, n. 36.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 1, punto 4, della L.R. 11 dicembre 1976, n. 36.

[6] Articolo abrogato dall'art. 1, punto 5, della L.R. 11 dicembre 1976, n. 36.

[7] Comma così sostituito dall'art. 1, punto 6, della L.R. 11 dicembre 1976, n. 36.

[8] Lettera così modificata dall'art. 1, punto 7, della L.R. 11 dicembre 1976, n. 36.

[9] Comma aggiunto dall'art. 1, punto 8, della L.R. 11 dicembre 1976, n. 36.