§ 4.1.2 - Legge Regionale 2 settembre 1974, n. 13.
Norme per la programmazione ospedaliera.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.1 assistenza sanitaria e ospedaliera
Data:02/09/1974
Numero:13


Sommario
Art. 1.      La Giunta dispone e presenta al Consiglio, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il piano regionale ospedaliero di cui all'articolo 29 della legge 12 febbraio 1968, n. [...]
Art. 2.      Fino all'approvazione del piano di cui al precedente articolo, gli enti ospedalieri non possono, senza la preventiva autorizzazione della Giunta Regionale, sentita la Commissione competente, [...]
Art. 3.      L'Ente ospedaliero che intende richiedere l'autorizzazione prescritta dal precedente articolo deve trasmettere alla Giunta Regionale una proposta di provvedimento corredata da una relazione [...]
Art. 4.      Salvo quanto disposto dalle leggi dello Stato, le disposizioni della presente legge cessano di avere efficacia alla data di entrata in vigore della legge di approvazione del piano regionale [...]
Art. 5.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel [...]


§ 4.1.2 - Legge Regionale 2 settembre 1974, n. 13. [1]

Norme per la programmazione ospedaliera.

(B.U. n. 28 del 18 settembre 1974).

 

Art. 1.

     La Giunta dispone e presenta al Consiglio, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il piano regionale ospedaliero di cui all'articolo 29 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, da adottare per il quinquennio 1974-1978.

 

     Art. 2.

     Fino all'approvazione del piano di cui al precedente articolo, gli enti ospedalieri non possono, senza la preventiva autorizzazione della Giunta Regionale, sentita la Commissione competente, emanare provvedimenti concernenti:

     a) - l'istituzione, soppressione o modificazione di divisioni, sezioni o servizi ospedalieri, di diagnosi e di cura;

     b) - l'acquisto di attrezzature scientifiche per il quale è richiesto il parere del Consiglio dei Sanitari o del Consiglio Sanitario Centrale ai sensi dell'articolo 14, lettera a) della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

     c) - le opere di nuova costruzione, di completamento e di trasformazione, salvo la manutenzione ordinaria e straordinaria per le necessarie modifiche che non comporta aumento di posti-letto [2];

     d) - l'aumento degli organici degli enti ospedalieri e l'assunzione, anche temporanea, di nuovo personale, salvo le sostituzioni di personale previste dall'art. 6 lettera b) del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni dalla legge 17 agosto 1974, n. 386 [3].

     In caso di violazione dei divieti di cui alle lettere a), b) e c), accertati anche mediante ispezioni disposte dall'Assessore competente la Giunta Regionale, previa contestazione dei fatti all'Amministrazione interessata, può disporre la chiusura delle unità assistenziali illegittimamente istituite, l'eventuale riconversione o trasformazione delle opere, nonchè tutti quei provvedimenti che si rendono necessari per non compromettere gli obbiettivi del piano.

     Le assunzioni disposte in violazione del divieto di cui alla lettera d) sono nulle di diritto.

 

     Art. 3.

     L'Ente ospedaliero che intende richiedere l'autorizzazione prescritta dal precedente articolo deve trasmettere alla Giunta Regionale una proposta di provvedimento corredata da una relazione illustrativa degli aspetti tecnico-sanitari e finanziari della proposta e dei motivi di urgenza per i quali se ne richiede l'adozione nelle more dell'approvazione del piano regionale ospedaliero.

     Nell'ipotesi di autorizzazione richiesta per gli interventi di cui alla lettera c) del precedente articolo alla relazione dovrà essere allegato il progetto di massima.

 

     Art. 4.

     Salvo quanto disposto dalle leggi dello Stato, le disposizioni della presente legge cessano di avere efficacia alla data di entrata in vigore della legge di approvazione del piano regionale ospedaliero previsto dall'articolo 1.

 

     Art. 5.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.

[2] Lettera così modificata dall'art. 1, primo alinea, della L.R. 10 dicembre 1976, n. 35.

[3] Lettera così modificata dall'art. 1, secondo alinea, della L.R. 10 dicembre 1976, n. 35.