§ 5.4.48 - Legge Regionale 11 dicembre 1976, n. 36.
Modifiche alla legge regionale 15 gennaio 1975, n. 5 , contenente norme sul fondo regionale per l'assistenza ospedaliera.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.4 bilanci
Data:11/12/1976
Numero:36


Sommario
Art. 1.      Alla legge regionale 15 gennaio 1975, n. 5 contenente norme sul fondo regionale per l'assistenza ospedaliera sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
Art. 2.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 5.4.48 - Legge Regionale 11 dicembre 1976, n. 36. [1]

Modifiche alla legge regionale 15 gennaio 1975, n. 5 , contenente norme sul fondo regionale per l'assistenza ospedaliera.

(B.U. n. 23 del 16 dicembre 1976).

 

Art. 1.

     Alla legge regionale 15 gennaio 1975, n. 5 contenente norme sul fondo regionale per l'assistenza ospedaliera sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

     1) [2]

     2) [3]

     3) [4]

     4) [5]

     5) L'art. 7 è abrogato.

     6) [6]

     7) [7]

     8) [8]

 

     Art. 2.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.

[2] Sostituisce il secondo comma dell'art. 1 della L.R. 15 gennaio 1975, n. 5.

[3] Sostituisce l'art. 4 della L.R. 15 gennaio 1975, n. 5.

[4] Sostituisce l'art. 5 della L.R. 15 gennaio 1975, n. 5.

[5] Sostituisce l'art. 6 della L.R. 15 gennaio 1975, n. 5.

[6] Sostituisce il primo comma dell'art. 8 della L.R. 15 gennaio 1975, n. 5.

[7] Modifica la lettera b) dell'art. 11 della L.R. 15 gennaio 1975, n. 5.

[8] Aggiunge un comma all'art. 18 della L.R. 15 gennaio 1975, n. 5.