§ 3.2.54 - L.R. 15 ottobre 2002, n. 18.
Istituzione del garante per l’infanzia e l’adolescenza.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:15/10/2002
Numero:18


Sommario
Art. 1.  (Istituzione e funzioni).
Art. 2.  (Nomina, requisiti ed incompatibilità).
Art. 3.  (Ufficio del garante).
Art. 4.  (Conferenza regionale per l’infanzia e l’adolescenza).
Art. 5.  (Norma finanziaria).


§ 3.2.54 - L.R. 15 ottobre 2002, n. 18. [1]

Istituzione del garante per l’infanzia e l’adolescenza.

(B.U. 21 ottobre 2002, n. 112).

 

Art. 1. (Istituzione e funzioni).

     1. Al fine di assicurare la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti e degli interessi sia individuali che collettivi, dei minori, anche ai sensi di quanto previsto dalla legge 27 maggio 1991, n. 176: “Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989” ed a quanto previsto dalla Carta europea dei diritti del fanciullo adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, è istituito il garante per l’infanzia e l’adolescenza [2].

     2. Il garante:

     a) promuove, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura dell’infanzia e dell’adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti;

     b) promuove, in accordo con la struttura regionale competente in materia di servizi sociali ed educativi, iniziative per la celebrazione della giornata italiana per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, istituita dall’articolo 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1997, n. 451: “Istituzione della Commissione parlamentare per l’infanzia e dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia”;

     c) promuove e sostiene forme di partecipazione dei bambini e delle bambine alla vita delle comunità locali;

     d) vigila con la collaborazione di operatori preposti, affinché sia data applicazione su tutto il territorio regionale alla Convenzione internazionale ed alla Carta europea di cui al comma 1;

     e) accoglie segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori e sollecita le amministrazioni competenti all’adozione di interventi adeguati per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela;

     f) interviene nei procedimenti amministrativi della Regione e degli enti da essa dipendenti e degli enti locali ai sensi dell’articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ove sussistano fattori di rischio o di danno per le persone di minore età;

     g) cura la realizzazione di servizi di informazione destinati all’infanzia e all’adolescenza; vigila in collaborazione con il Corecom, sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche affinché siano salvaguardati e tutelati i bambini e le bambine sia sotto il profilo della percezione infantile che in ordine alla rappresentazione dell’infanzia stessa, allo scopo di segnalare all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed agli organi competenti le eventuali trasgressioni commesse in coerenza con il codice di autoregolamentazione della RAI;

     h) promuove, anche in collaborazione con gli enti locali ed altri soggetti, iniziative per la prevenzione e il trattamento dell’abuso dell’infanzia e dell’adolescenza in relazione alle disposizioni della legge 3 agosto 1998, n. 269: “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù”;

     i) fornisce sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali e propone alla Giunta regionale lo svolgimento di attività di formazione; istituisce un elenco al quale può attingere anche il giudice competente per la nomina di tutori o curatori; assicura la consulenza ed il sostegno ai tutori o curatori nominati;

     l) verifica le condizioni e gli interventi volti all’accoglienza ed all’inserimento del minore straniero non accompagnato;

     m) collabora all’attività di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in ambito regionale, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della legge 451/1997;

     n) formula proposte e, ove richiesti, esprime pareri su atti normativi e di indirizzo riguardanti l’infanzia, l’adolescenza e la famiglia, di competenza della Regione, delle Province e dei Comuni.

     3. Nello svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge, il garante per l’infanzia e l’adolescenza:

     a) stipula apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati, per lo svolgimento di specifiche attività;

     b) stabilisce intese ed accordi con ordini professionali e organismi che si occupano di infanzia e adolescenza;

     c) intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati;

     d) attiva le necessarie azioni di collegamento con le amministrazioni del territorio regionale impegnate nella tutela dell’infanzia e dell’adolescenza e con le autorità giudiziarie;

     e)promuove interventi sostitutivi in caso di inadempienza o gravi ritardi nell’azione degli Enti locali a tutela dei minori.

 

     Art. 2. (Nomina, requisiti ed incompatibilità).

     1. Il garante è nominato dal Consiglio regionale tra persone di età non superiore a sessantacinque anni, laureate con documentata esperienza almeno decennale, o, in assenza di laurea, in possesso del diploma di scuola media superiore, con documentata esperienza di almeno quindici anni. L’esperienza deve essere maturata nell’ambito delle politiche educative e socio-sanitarie, con particolare riferimento alle materie concernenti l’età evolutiva e le relazioni familiari. E’ eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione. Dopo la terza votazione è eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.

     2. L’incarico di cui al comma 1 ha durata di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta.

     3. Sono incompatibili con l’incarico di cui al comma 1:

     a) i membri del Parlamento, i Ministri, i Consiglieri e gli Assessori regionali, provinciali e comunali, e i titolari di altre cariche elettive;

     b) i direttori generali, sanitari e amministrativi delle Aziende USL e delle aziende ospedaliere regionali;

     c) i coordinatori della rete dei servizi degli ambiti territoriali di cui all’articolo 8, comma 3, lettera a) della legge 8 novembre 2000, n. 328: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

     d) gli amministratori di enti pubblici, aziende pubbliche o società a partecipazione pubblica, nonché gli amministratori o dirigenti di enti, imprese o associazioni che ricevono a qualsiasi titolo contributi dalla Regione.

     4. L’incarico è inoltre incompatibile con qualsiasi altra attività lavorativa anche libero professionale.

     5. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della l.r. 5 agosto 1996, n. 34:

     “Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione”.

     6. Al garante per l’infanzia e l’adolescenza spetta un’indennità pari a quella prevista per il Difensore civico dall’articolo 8 della l.r. 14 ottobre 1981, n. 29: “Istituzione del difensore civico”, nonché il rimborso spese ed il trattamento di missione nella misura prevista dalla l.r. 2 agosto 1984, n. 20: “Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materia di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell’ambito dell’amministrazione regionale” [3].

     7. Il difensore civico e il garante per l’infanzia e l’adolescenza coordinano la propria attività nell’ambito delle rispettive competenze.

 

     Art. 3. (Ufficio del garante).

     1. L’ufficio del garante per l’infanzia e l’adolescenza ha sede presso il Consiglio regionale [4].

     2. [La Giunta regionale, nell’ambito dello stanziamento annuale previsto per l’attuazione della presente legge, determina il fondo a disposizione per le spese di funzionamento] [5].

     3. Il garante per l’infanzia e l’adolescenza riferisce in Consiglio, almeno una volta all’anno, sull’attività svolta corredata da osservazioni e suggerimenti, ed invia entro il 31 marzo di ogni anno al Presidente del Consiglio una relazione esplicativa.

     4. Il Consiglio regionale esamina e discute la relazione ed adotta le determinazioni che ritiene opportune, invitando gli organi statutari della Regione e degli enti istituzionali che si interessano di minori ad adottare le ulteriori misure necessarie.

     5. Della relazione annuale è data adeguata pubblicità nel Bollettino ufficiale della Regione, sugli organi di stampa e sulle emittenti radiofoniche e televisive.

 

     Art. 4. (Conferenza regionale per l’infanzia e l’adolescenza).

     1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una più diffusa sensibilità sui temi e le problematiche dell’infanzia e dell’adolescenza, il Consiglio regionale organizza, ogni tre anni, in occasione della celebrazione della giornata italiana per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza istituita dall’articolo 1, comma 6, della legge 451/1997, una conferenza regionale sull’infanzia ed adolescenza in collaborazione con il garante per l’infanzia e l’adolescenza, con la struttura regionale competente in materia di servizi sociali, con gli enti locali e con tutti i soggetti interessati alle attività.

 

     Art. 5. (Norma finanziaria). [6]

     1. Al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge si provvede con quota parte delle risorse del Fondo unico per le politiche sociali determinata annualmente con legge finanziaria.

 


[1] Abrogata dall'art. 16 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23.Per la proroga della durata in carica del Garante per l’infanzia e l’adolescenza di cui alla presente legge, vedi l'art. 1 della L.R. 29 aprile 2008, n. 6.

[2] Comma così modificato dall’art. 14 della L.R. 25 novembre 2002, n. 25.

[3] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 26 febbraio 2008, n. 3.

[4] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 26 febbraio 2008, n. 3.

[5] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 26 febbraio 2008, n. 3.

[6] Articolo già sostituito dall’art. 26 della L.R. 11 ottobre 2005, n. 24 e così ulteriormente sostituito dall'art. 9 della L.R. 26 febbraio 2008, n. 3.