§ 2.2.61 - L.R. 28 luglio 2008, n. 23.
Garante regionale dei diritti della persona


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali
Data:28/07/2008
Numero:23


Sommario
Art. 1.  (Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona)
Art. 2.  (Autonomia e struttura organizzativa)
Art. 3.  (Elezione del Garante e requisiti
Art. 4.  (Ineleggibilità e incompatibilità)
Art. 5.  (Relazione)
Art. 6.  (Indennità)
Art. 7.  (Funzioni della difesa civica)
Art. 7 bis.  (Misure contro la discriminazione dei cittadini stranieri immigrati).
Art. 8.  (Ambito di intervento)
Art. 8 bis.  (Procedimento)
Art. 8 ter.  (Interventi a tutela del diritto di accesso)
Art. 9.  (Coordinamento della difesa civica)
Art. 10.  (Funzioni del Garante per l’infanzia e l’adolescenza)
Art. 11.  (Ambito di intervento e modalità)
Art. 12.  (Tutela e curatela)
Art. 13.  (Funzioni)
Art. 14.  (Ambito di intervento e modalità)
Art. 15.  (Modifiche alla l.r. 3/2008)
Art. 16.  (Abrogazioni)
Art. 17.  (Norma transitoria)
Art. 18.  (Disposizioni finanziarie)
Art. 19.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 2.2.61 - L.R. 28 luglio 2008, n. 23.

Garante regionale dei diritti della persona [1]

(B.U. 7 agosto 2008, n. 75)

 

CAPO I

Principi generali

 

Art. 1. (Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona) [2]

1. È istituito il Garante regionale dei diritti della persona, di seguito denominato Garante.

2. Il Garante ha sede presso l’Assemblea legislativa regionale.

3. Il Garante svolge i compiti inerenti l’ufficio del Difensore civico, l’ufficio del Garante per l’infanzia e l’adolescenza e l’ufficio del Garante dei diritti dei detenuti.

4. Il Garante svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legislazione regionale o conferita agli uffici di cui al comma 3 dalla normativa comunitaria e statale.

5. Le funzioni del Garante in relazione agli uffici del Difensore civico, del Garante per l’infanzia e l’adolescenza e del Garante dei diritti dei detenuti sono disciplinate rispettivamente ai capi II, III e IV della presente legge.

 

     Art. 2. (Autonomia e struttura organizzativa)

1. Il Garante svolge le proprie funzioni in autonomia e indipendenza.

2. Il Garante si avvale della struttura organizzativa indicata all'articolo 2 della legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia) [3].

3. Il Garante può avvalersi della collaborazione di esperti nelle materie attinenti alle funzioni da svolgere.

 

     Art. 3. (Elezione del Garante e requisiti [4])

1. Il Garante è eletto dall’Assemblea legislativa regionale all’inizio di ogni legislatura, tra le persone in possesso di laurea magistrale o di diploma di laurea ai sensi dell’ordinamento previgente e di adeguata esperienza professionale nelle materie inerenti le funzioni ed i compiti attinenti agli uffici da svolgere [5].

1 bis. Il Garante non è rieleggibile [6].

2. L’elezione ha luogo a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l’Assemblea.

3. Dopo la quarta votazione, se nessuno dei candidati ha ottenuto la maggioranza indicata al comma 2, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. Se nella votazione successiva risulta parità di voti tra i due candidati, viene eletto il candidato più giovane di età.

 

     Art. 4. (Ineleggibilità e incompatibilità) [7]

1. Sono ineleggibili ad Autorità:

a) i membri del Governo e del Parlamento nazionale ed europeo;

b) i Presidenti di Regione, Provincia e Comunità montana;

c) i Sindaci;

d) gli assessori e i consiglieri regionali, provinciali, comunali e di Comunità montana;

e) i dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria.

2. Sono altresì ineleggibili ad Autorità i candidati alla carica di membro del Parlamento nazionale ed europeo; Presidente della Regione; Presidente della Provincia; Sindaco; Consigliere regionale, provinciale, comunale.

3. La carica di Autorità è incompatibile con l’esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi attività commerciale, imprenditoriale o professionale, dalla quale possa derivare un conflitto di interessi con il medesimo incarico di Autorità.

4. E’ comunque incompatibile con la carica di Autorità chiunque, successivamente all’elezione, venga a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità previste ai commi 1 e 2.

5. Il Presidente del Consiglio-Assemblea legislativa regionale, ove accerti d’ufficio o su segnalazione di terzi, l’esistenza o il sopravvenire di una causa di incompatibilità, invita il Garante a rimuoverla. Qualora la causa di incompatibilità non sia rimossa nel termine di dieci giorni dal ricevimento dell’invito, il Garante è dichiarato decaduto dall’incarico con deliberazione del Consiglio-Assemblea legislativa regionale, da adottarsi entro i trenta giorni successivi, previa istruttoria e contraddittorio con l’interessato, effettuati dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa regionale [8].

6. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni della l.r. 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione).

 

     Art. 5. (Relazione) [9]

1. Il Garante invia entro il 31 marzo di ogni anno all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale, che la trasmette ai Consiglieri regionali e al Presidente della Giunta regionale, una relazione sull'attività svolta, corredata da osservazioni e proposte. Può inviare al Presidente dell'Assemblea e della Giunta regionali apposite relazioni nei casi di particolare importanza ed urgenza.

2. Le relazioni indicate al comma 1 sono pubblicate integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione e alle stesse è data la più ampia diffusione secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale, d'intesa con il Garante.

3. Il Garante è ascoltato dalle Commissioni assembleari competenti su sua richiesta o su invito delle Commissioni medesime.

 

     Art. 6. (Indennità)

1. Al Garante spetta il compenso annuo omnicomprensivo, pari allo stipendio tabellare previsto per la qualifica dirigenziale regionale, incrementato della retribuzione di posizione, nella misura massima prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni-Enti locali e il trattamento di missione previsto per la medesima qualifica.

2. Il compenso di cui al comma 1 è comprensivo degli oneri erariali, diretti ed indiretti, previdenziali ed assistenziali.

 

CAPO II

Ufficio di Difensore civico

 

     Art. 7. (Funzioni della difesa civica) [10]

1. L’ufficio di Difensore civico è svolto a garanzia della legalità, della trasparenza, dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa, concorrendo ad assicurare e promuovere il rispetto della dignità della persona e la tutela dei suoi diritti ed interessi.

2. Per le finalità indicate al comma 1, il Garante:

a) interviene d’ufficio o su richiesta dei soggetti di cui all’articolo 8 in riferimento a provvedimenti, atti, fatti, ritardi, omissioni o irregolarità compiuti da parte di uffici o servizi della Regione, degli enti, aziende ed agenzie dipendenti o sottoposti alla vigilanza della Regione, degli enti e delle aziende del Servizio sanitario regionale nonchè degli enti locali, in forma singola od associata, su richiesta degli stessi, previa stipula di apposite convenzioni approvate dai rispettivi organi competenti;

b) può formulare proposte finalizzate al conseguimento di riforme legislative o amministrative, nonché sollecitare l’applicazione delle riforme stesse.

3. Il Garante può assistere, inoltre, i soggetti che versano in condizioni di particolare disagio sociale, dipendenti da ragioni economiche, culturali e di integrazione sociale, al fine di agevolare l’esercizio dei loro diritti nei rapporti con la pubblica amministrazione e in particolare nei procedimenti amministrativi cui sono interessati.

 

     Art. 7 bis. (Misure contro la discriminazione dei cittadini stranieri immigrati). [11]

1. Il Garante svolge, ai sensi dell’articolo 44 del d.lgs. 286/1998, le funzioni di informazione e supporto agli stranieri vittime delle discriminazioni dirette ed indirette per motivi razziali, etnici e religiosi di cui al d.lgs. 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica), nonché delle situazioni di grave sfruttamento indicate all’articolo 18 del d.lgs. 286/1998 citato.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Garante:

a) riceve le segnalazioni su comportamenti ritenuti discriminatori e si raccorda con la rete dei difensori civici locali;

b) favorisce, per quanto di competenza, l’effettiva possibilità dei diritti di difesa in favore di cittadini stranieri immigrati vittime di discriminazione;

c) coordina la propria attività con l’ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali e con le reti di contrasto alla discriminazione presenti nel territorio regionale;

d) acquisisce i dati di interesse sulle fenomenologie attinenti la discriminazione in collaborazione con l’Osservatorio regionale per le politiche sociali;

e) supporta i cittadini stranieri immigrati per l’attivazione dei servizi sociali e degli altri servizi territoriali competenti a tutelare le vittime di discriminazioni.

 

     Art. 8. (Ambito di intervento) [12]

1. Il Garante interviene:

a) a richiesta di singoli interessati, di enti, associazioni e formazioni sociali allorché siano stati esperiti ragionevoli tentativi per rimuovere i ritardi, le irregolarità o le disfunzioni;

b) di propria iniziativa, svolgendo indagini per rilevare inefficienze, irregolarità o disfunzioni e sollecitando l’adozione di provvedimenti.

2. La presentazione della richiesta di intervento del Garante non è soggetta a formalità ed è a titolo gratuito.

3. Le amministrazioni e gli altri soggetti di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 7 sono tenuti a prestare leale collaborazione per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge.

4. La proposizione di ricorso amministrativo o giurisdizionale non esclude né limita la facoltà di intervento dell’ufficio di Difensore civico.

 

     Art. 8 bis. (Procedimento) [13]

1. Il Garante effettua una valutazione preliminare in ordine alla fondatezza dell’istanza presentata.

2. Il Garante, valutata la fondatezza dell’istanza o a seguito della sua decisione di intervenire d’ufficio, invita le amministrazioni o i soggetti interessati a fornire tutte le informazioni ed i chiarimenti ritenuti necessari.

3. Il Garante può:

a) avere accesso agli atti e documenti relativi all’oggetto del proprio intervento e ottenerne copia, nonché acquisire informazioni utili anche avvalendosi dei sistemi informativi regionali;

b) convocare il responsabile del procedimento oggetto del reclamo, anche congiuntamente agli interessati, anche al fine di raggiungere un accordo tra le parti;

c) chiedere agli organi competenti di provvedere all’adozione dell’atto, quando si tratti di atto dovuto omesso illegittimamente, ovvero pretendere la correzione di attività o omissioni ritenute irregolari.

4. Il responsabile del procedimento ha l’obbligo di presentarsi per l’esame della pratica davanti al Garante. Deve altresì, entro venti giorni, fornire le informazioni, i chiarimenti e i documenti richiesti per iscritto dal Garante.

5. Il Garante, esaurita l’istruttoria, formula i propri rilievi e suggerimenti ai soggetti interessati e può stabilire, se del caso, adempimenti per le parti od un termine per la definizione del procedimento.

6. I soggetti indicati alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 7, comunicano al Garante ed agli interessati gli elementi di fatto e di diritto in base ai quali non ritengono di accogliere, in tutto o in parte, le osservazioni del Garante.

7. Il Garante informa gli interessati dell’andamento e del risultato del suo intervento, indicando anche le eventuali iniziative che essi possono ulteriormente intraprendere in sede amministrativa o giurisdizionale.

8. Il Garante se non ritiene pertinenti o risolutivi gli elementi comunicatigli ai sensi del comma 6 oppure nel caso sia decorso inutilmente il termine indicato al comma 4 informa gli organi degli enti interessati per gli adempimenti conseguenti, eventualmente anche disciplinari. Di tali adempimenti da parte delle amministrazioni e degli altri soggetti è data comunicazione al Garante.

 

     Art. 8 ter. (Interventi a tutela del diritto di accesso) [14]

1. Il Garante può essere chiamato ad intervenire a tutela del diritto di accesso ai sensi dell’articolo 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), anche sugli atti degli enti locali quando ricorrano le condizioni stabilite dalla legge stessa.

 

     Art. 9. (Coordinamento della difesa civica) [15]

1. La Regione promuove ed incentiva lo sviluppo della difesa civica sul territorio regionale e la cooperazione con gli altri organismi regionali, nazionali ed europei di difesa civica; in particolare riconosce le forme di coordinamento tra Garante e Difensori civici territoriali volte a sviluppare la loro collaborazione e reciproca informazione [16].

2. Il Garante può intrattenere rapporti di collaborazione e di reciproca informazione con i Difensori civici di altre Regioni, con il Mediatore europeo, con gli organismi internazionali di difesa civica e le altre istituzioni, anche universitarie, che si occupano di diritti umani.

 

CAPO III

Ufficio di Garante per l’infanzia e l’adolescenza

 

     Art. 10. (Funzioni del Garante per l’infanzia e l’adolescenza) [17]

1. L’ufficio di Garante per l’infanzia e l’adolescenza è svolto al fine di assicurare la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti e degli interessi, sia individuali che collettivi, dei minori, anche ai sensi di quanto previsto dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e dalla Carta europea dei diritti del fanciullo adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, nonché dal diritto dell’Unione europea e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti.

2. Il Garante, in particolare:

a) promuove, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura dell’infanzia e dell’adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti;

b) collabora all’attività delle reti nazionali ed internazionali dei Garanti delle persone di minore età e all’attività di organizzazioni e di istituti internazionali di tutela e di promozione dei loro diritti. Collabora, altresì, con organizzazioni e istituti di tutela e di promozione dei diritti delle persone di minore età appartenenti ad altri Paesi;

c) verifica che alle persone di minore età siano garantite pari opportunità nell’accesso alle cure e nell’esercizio del loro diritto alla salute e pari opportunità nell’accesso all’istruzione anche durante la degenza e nei periodi di cura;

d) favorisce lo sviluppo della cultura della mediazione e di ogni istituto atto a prevenire o risolvere conflitti che coinvolgano persone di minore età;

e) segnala alle competenti amministrazioni pubbliche presenti sul territorio regionale, casi di bambini e ragazzi in situazioni di rischio o di pregiudizio per i quali siano necessari interventi immediati di tutela assistenziale o giudiziaria;

f) rappresenta i diritti e gli interessi dell’infanzia in tutte le sedi regionali, secondo le modalità previste dalla presente legge;

g) promuove, in accordo con la struttura regionale competente in materia, iniziative per la celebrazione della giornata nazionale dell’infanzia e dell’adolescenza;

h) promuove la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini di minore età alla vita pubblica nei luoghi di relazione e nella scuola;

i) vigila con la collaborazione di operatori preposti, affinché sia data applicazione su tutto il territorio regionale alle Convenzioni e alle normative indicate al comma 1;

l) accoglie segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori, vigila sulle condizioni dei minori a rischio di emarginazione sociale e sollecita le amministrazioni competenti all’adozione di interventi adeguati per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela;

m) interviene nei procedimenti amministrativi della Regione e degli enti da essa dipendenti e degli enti locali ai sensi dell’articolo 9 della legge 241/1990 ove sussistano fattori di rischio o di danno per le persone di minore età;

n) cura, in collaborazione con il CORECOM, la realizzazione di servizi di informazione destinati all’infanzia e all’adolescenza e promuove nei bambini e negli adolescenti l’educazione ai media;

o) vigila sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche, per la salvaguardia e la tutela dei bambini e delle bambine, sia sotto il profilo della percezione infantile che in ordine alla rappresentazione dell’infanzia stessa;

p) segnala all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed agli organi competenti le eventuali trasgressioni commesse in coerenza con il codice di autoregolamentazione della RAI;

q) istituisce un elenco al quale può attingere anche il giudice competente per la nomina di tutori o curatori;

r) promuove interventi a favore dei minori inseriti nel circuito penale;

s) assicura la consulenza ed il sostegno ai tutori o curatori nominati;

t) verifica le condizioni e gli interventi volti all’accoglienza ed all’inserimento del minore straniero anche non accompagnato;

u) vigila affinché sia evitata ogni forma di discriminazione nei confronti dei minori;

v) collabora all’attività di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in ambito regionale;

z) formula proposte e, ove richiesti, esprime pareri su atti normativi e di indirizzo riguardanti l’infanzia, l’adolescenza e la famiglia, di competenza della Regione, delle Province e dei Comuni.

 

     Art. 11. (Ambito di intervento e modalità)

1. Nello svolgimento delle funzioni previste all’articolo 10, il Garante:

a) stipula intese ed accordi con ordini professionali e organismi che si occupano di infanzia e adolescenza;

b) intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati;

c) attiva le necessarie azioni di collegamento con le amministrazioni del territorio regionale impegnate nella tutela dell’infanzia e dell’adolescenza e con le autorità giudiziarie;

d) prende visione degli atti del procedimento e presenta memorie scritte e documenti ai sensi dell’articolo 10 della legge 241/1990;

e) segnala alle Autorità competenti la violazione di diritti a danno dei minori.

 

     Art. 12. (Tutela e curatela)

1. Il Garante promuove, d’intesa con i competenti organi regionali e territoriali, la cultura della tutela e della curatela, anche tramite l’organizzazione di idonei corsi di formazione in collaborazione con la scuola regionale di formazione di pubblica amministrazione della Regione.

 

CAPO IV

Ufficio di Garante dei diritti dei detenuti

 

     Art. 13. (Funzioni)

1. L’ufficio di Garante dei diritti dei detenuti concorre ad assicurare alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale l’effettivo esercizio dei diritti in quanto utenti dei servizi pubblici regionali e delle connesse attività.

2. L’azione del Garante si rivolge all’amministrazione regionale, agli enti pubblici regionali, ai gestori o concessionari di servizi pubblici regionali o convenzionati con enti pubblici regionali che interagiscono con gli istituiti di pena e gli uffici di esecuzione penale esterna con sede nelle Marche.

3. L’azione del Garante si rivolge altresì nei confronti degli enti locali e delle aziende sanitarie cui sono conferite funzioni in materia dalla normativa regionale vigente.

 

     Art. 14. (Ambito di intervento e modalità) [18]

1. Il Garante interviene, su segnalazione o di propria iniziativa.

2. Il Garante, in particolare:

a) assicura alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale che siano erogate le prestazioni inerenti la tutela della salute, l’istruzione e la formazione professionale e altre azioni finalizzate al miglioramento della qualità della vita, al recupero, alla reintegrazione sociale e all’inserimento nel mondo del lavoro secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente;

b) verifica che i procedimenti amministrativi regionali, avviati d’ufficio o su istanza di parte, relativi a diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, abbiano regolare corso e si concludano tempestivamente nei termini di legge;

c) segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno per i soggetti di cui all’articolo 13, comma 1, dei quali venga a conoscenza su indicazione dei soggetti interessati o di associazioni e organizzazioni che svolgono un’attività inerente ai diritti delle persone ristrette nella libertà personale e si attiva nei confronti dell’amministrazione interessata, affinché questa assuma le necessarie iniziative;

d) supporta, nei limiti di legge, le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale nell’esercizio del diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi, anche in ambito penitenziario o di restrizione della libertà personale;

e) promuove iniziative di informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;

f) può formulare osservazioni agli organi regionali competenti, in ordine ad interventi di carattere legislativo o amministrativo che riguardano le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;

g) può effettuare visite negli Istituti di pena, previa autorizzazione del Ministero della giustizia, Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, ai sensi dell’articolo 117, comma 2, del d.p.r. 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà);

h) interviene nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 13, commi 2 e 3, in caso di verificate inadempienze che compromettano l’erogazione delle prestazioni previste in materia dalla normativa regionale vigente.

 

CAPO V

Norme finali e transitorie

 

     Art. 15. (Modifiche alla l.r. 3/2008)

1. Il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 26 febbraio 2008, n. 3 (Norme sull’organizzazione e il finanziamento delle Autorità di garanzia indipendenti e modifiche alle leggi regionali 14 ottobre 1981, n. 29, 18 aprile 1986, n. 9, 27 marzo 2001, n. 8, 15 ottobre 2002, n. 18) è sostituito dal seguente:

“1. La presente legge detta norme comuni relative al funzionamento amministrativo delle seguenti Autorità di garanzia indipendenti:

a) l’Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale;

b) la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna;

c) il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM).”.

2. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 3/2008 è sostituita dalla seguente:

“a) Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale;”.

3. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 3/2008 è abrogata.

 

     Art. 16. (Abrogazioni)

1. La l.r. 14 ottobre 1981, n. 29 (Istituzione del Difensore civico regionale) è abrogata.

2. La l.r. 15 ottobre 2002, n. 18 (Istituzione del Garante per l’infanzia e l’adolescenza) è abrogata.

3. Il comma 6 dell’articolo 14 della l.r. 25 novembre 2002, n. 25 (Assestamento del bilancio per l’anno 2002) è abrogato.

4. L’articolo 26 della l.r. 11 ottobre 2005, n. 24 (Assestamento del bilancio per l’anno 2005) è abrogato.

5. Le lettere a) e d) del comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 3/2008 sono abrogate.

6. L’articolo 6 della l.r. 3/2008 è abrogato.

7. L’articolo 9 della l.r. 3/2008 è abrogato.

 

     Art. 17. (Norma transitoria)

1. Le funzioni del Garante sono svolte dal Difensore civico regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge fino al termine della VIII legislatura.

 

     Art. 18. (Disposizioni finanziarie)

1. Per l’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l’anno 2008 la spesa di euro 78.000,00 così ripartita:

a) euro 38.000,00 per le spese derivanti dall’applicazione dell’articolo 6;

b) euro 40.000,00 per le altre spese previste dalla presente legge.

2. Per gli anni successivi l’entità della spesa è stabilita con le rispettive leggi finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dalla spesa autorizzata al comma 1 si provvede nel modo seguente:

a) quanto ad euro 30.800,00 mediante impiego delle somme iscritte nell’UPB 1.05.01 del bilancio di previsione per l’anno 2008, che si rendono disponibili a seguito dell’abrogazione della l.r. 29/1981;

b) quanto ad euro 47.200,00 mediante impiego di quota parte delle somme iscritte nell’UPB 5.30.07 del bilancio di previsione per l’anno 2008.

4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte per l’anno 2008 per euro 38.000,00 nell’UPB 1.05.01 e per euro 40.000,00 nell’UPB 5.30.07 del bilancio di previsione per il detto anno a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire ai fini della gestione nel programma operativo annuale.

 

     Art. 19. (Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Titolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 12 dicembre 2018, n. 48.

[2] Articolo così modificato dall'art. 2 della L.R. 12 dicembre 2018, n. 48.

[3] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 12 dicembre 2018, n. 48.

[4] Rubrica così sostituita dall'art. 4 della L.R. 12 dicembre 2018, n. 48.

[5] Comma sostituito dall'art. 1 della L.R. 14 ottobre 2013, n. 34 e così modificato dall'art. 4 della L.R. 12 dicembre 2018, n. 48.

[6] Comma inserito dall'art. 22 della L.R. 28 luglio 2009, n. 18 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 14 ottobre 2013, n. 34.

[7] Articolo così modificato dall'art. 19 della L.R. 28 aprile 2017, n. 15.

[8] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 12 dicembre 2018, n. 48.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 12 dicembre 2018, n. 48.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 14 ottobre 2013, n. 34.

[11] Articolo inserito dall'art. 21 della L.R. 26 maggio 2009, n. 13.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 14 ottobre 2013, n. 34.

[13] Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 14 ottobre 2013, n. 34.

[14] Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 14 ottobre 2013, n. 34 e così modificato dall'art. 7 della L.R. 12 dicembre 2018, n. 48.

[15] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 14 ottobre 2013, n. 34.

[16] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 12 dicembre 2018, n. 48.

[17] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 14 ottobre 2013, n. 34.

[18] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 14 ottobre 2013, n. 34.