§ 1.7.3 - Legge Regionale 14 ottobre 1981, n. 29.
Istituzione del difensore civico regionale [2].


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.7 partecipazione, iniziativa popolare, referendum
Data:14/10/1981
Numero:29


Sommario
Art. 1.      E' istituito l'ufficio del difensore civico regionale
Art. 2.      Il difensore civico regionale ha il compito di eseguire indagini sull'operato degli uffici dell'amministrazione regionale, degli enti pubblici regionali e di tutte le amministrazioni pubbliche [...]
Art. 3.      Il difensore civico regionale è eletto dal consiglio regionale, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'assemblea, e nominato con decreto del presidente della [...]
Art. 4.      Il difensore civico regionale dura in carica cinque anni con possibilità di rielezione e può essere revocato dal consiglio regionale, con la stessa maggioranza di cui al primo comma dell'art. 3, [...]
Art. 5.      All'ufficio di difensore civico regionale deve essere eletta persona in possesso di laurea in giurisprudenza e che, per esperienze acquisite presso le amministrazioni pubbliche o nell'attività [...]
Art. 6.      Non sono eleggibili all'ufficio di difensore civico regionale:
Art. 7.      Il difensore civico regionale svolge il proprio incarico in piena indipendenza da ogni organo o ufficio della Regione.
Art. 8.  [5]
Art. 9.      Il difensore civico regionale, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiamo provocato l'azione e agli organi statutari della Regione di cui al precedente art. 2, invia all'esame [...]
Art. 10.  [6]
Art. 11.      Il ricorso al difensore civico regionale non esclude, per i cittadini interessati, la facoltà di avvalersi, anche contemporaneamente, dei ricorsi amministrativi disciplinati dal D.P.R. 21 [...]
Art. 12.      Per il finanziamento degli oneri relativi allo svolgimento delle funzioni del difensore civico regionale è autorizzata per l'anno 1981 la spesa di lire 20.000.000; per ciascuno degli anni [...]


§ 1.7.3 - Legge Regionale 14 ottobre 1981, n. 29. [1]

Istituzione del difensore civico regionale [2].

(B.U. 20 ottobre 1981, n. 110)

 

Art. 1.

     E' istituito l'ufficio del difensore civico regionale con sede presso il Consiglio regionale [3].

     Le modalità di nomina del difensore civico regionale e l'esercizio delle sue funzioni sono regolati dalla presente legge.

 

     Art. 2.

     Il difensore civico regionale ha il compito di eseguire indagini sull'operato degli uffici dell'amministrazione regionale, degli enti pubblici regionali e di tutte le amministrazioni pubbliche in qualsiasi modo dipendenti dalla Regione, al fine di rilevarne eventuali irregolarità o ritardi e di suggerire mezzi e rimedi per la loro eliminazione.

     In particolare spetta al difensore civico regionale il potere di seguire, a tutela dei singoli cittadini, degli enti e delle formazioni sociali che vi hanno interesse e ne facciano richiesta, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso gli uffici di cui al precedente primo comma.

     Se nel corso dello svolgimento di tale attività il difensore civico regionale rilevi che pratiche simili di altri soggetti si trovino in identica posizione opera anche per queste ultime.

     In ogni caso segnala agli organi statutari della Regione le irregolarità e le disfunzioni riscontrate.

 

     Art. 3.

     Il difensore civico regionale è eletto dal consiglio regionale, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'assemblea, e nominato con decreto del presidente della giunta regionale.

     Dopo la quarta votazione, se nessuno dei candidati ha ottenuto la maggioranza prevista, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti alla quarta votazione.

     Qualora nella votazione successiva risulti parità di voti tra i due candidati, viene eletto il candidato più anziano di età.

     In sede di prima istituzione dell'ufficio il consiglio regionale è convocato per procedere alla elezione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 4.

     Il difensore civico regionale dura in carica cinque anni con possibilità di rielezione e può essere revocato dal consiglio regionale, con la stessa maggioranza di cui al primo comma dell'art. 3, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.

     Il difensore civico regionale esercita le sue funzioni anche per i periodi di vacanza o di scioglimento del consiglio regionale e rimane in carica, anche dopo la scadenza del quinquennio, fino all'elezione del successore.

 

     Art. 5.

     All'ufficio di difensore civico regionale deve essere eletta persona in possesso di laurea in giurisprudenza e che, per esperienze acquisite presso le amministrazioni pubbliche o nell'attività professionale svolta, offra la massima garanzia di competenza giuridico-amministrativa, di probità e obiettività di giudizio.

 

     Art. 6.

     Non sono eleggibili all'ufficio di difensore civico regionale:

     1) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali e comunali;

     2) i membri del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni;

     3) gli amministratori di enti pubblici o a partecipazione pubblica.

     L'ufficio del difensore civico regionale è incompatibile con l'esercizio di ogni altra funzione e con l'espletamento di incarichi di qualsiasi natura, nonché con l’esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi attività commerciale, imprenditoriale o professionale [4].

     Il sopravvenire di una causa di incompatibilità comporta decadenza dall'incarico, che è dichiarata dal consiglio regionale.

 

     Art. 7.

     Il difensore civico regionale svolge il proprio incarico in piena indipendenza da ogni organo o ufficio della Regione.

     Ha diritto di accedere agli atti di ufficio concernenti le questioni sottoposte a sua indagine.

     I funzionari della Regione e delle altre amministrazioni in qualsiasi modo da essa dipendenti sono tenuti a fornirgli le informazioni utili per lo svolgimento del suo compito.

 

     Art. 8. [5]

     Al difensore civico regionale spetta il compenso annuo omnicomprensivo, pari allo stipendio tabellare previsto per la qualifica dirigenziale regionale, incrementato della retribuzione di posizione, nella misura media tra il minimo e il massimo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni-Enti locali e il trattamento di missione previsto per la medesima qualifica.

     Il compenso di cui al primo comma è comprensivo degli oneri erariali, diretti ed indiretti, previdenziali ed assistenziali..

 

     Art. 9.

     Il difensore civico regionale, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiamo provocato l'azione e agli organi statutari della Regione di cui al precedente art. 2, invia all'esame del consiglio regionale una relazione annuale sulle indagini espletate, sui risultati di esse e sui rimedi segnalati.

     Invia anche relazioni:

     a) all'organo o ufficio il cui operato è stato oggetto dell'indagine;

     b) ove occorra, all'autorità giudiziaria.

 

     Art. 10. [6]

     [L'ufficio del difensore civico regionale ha sede presso il consiglio regionale ed è dotato di una segreteria il cui organico è determinato dall'ufficio di presidenza che provvede all'assegnazione del relativo personale.]

 

     Art. 11.

     Il ricorso al difensore civico regionale non esclude, per i cittadini interessati, la facoltà di avvalersi, anche contemporaneamente, dei ricorsi amministrativi disciplinati dal D.P.R. 21 novembre 1971, n. 1199, se competenti; non esclude né limita in alcun modo il diritto di tutti i cittadini di adire, nei confronti dell'amministrazione regionale e delle amministrazioni da essa in qualsiasi modo dipendenti, gli organi di giurisdizione ordinaria e amministrativa.

 

     Art. 12.

     Per il finanziamento degli oneri relativi allo svolgimento delle funzioni del difensore civico regionale è autorizzata per l'anno 1981 la spesa di lire 20.000.000; per ciascuno degli anni successivi, l'entità della spesa sarà stabilita con legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

     Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma precedente si provvede:

     a) per l'anno 1981, mediante riduzione, per l'importo di lire 20.000.000, degli stanziamenti di competenza e di cassa, del capitolo 5200101 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine";

     b) per gli anni successivi, mediante impiego di una quota parte dei finanziamenti spettanti alla Regione e titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8 della L. 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni.

     Al pagamento delle spese di cui al primo comma del presente articolo si provvede:

     a) per l'anno 1981, con i fondi a carico del capitolo 1860101 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa del detto anno, - Rubrica 1, settore 8, sub-settore 6, programma 0, "Difensore civico", con la denominazione "Competenze ed indennità accessorie da corrispondersi al difensore civico regionale", con la dotazione di competenza e di cassa di lire 20.000.000;

     b) per gli anni successivi, con i fondi a carico dei capitoli corrispondenti.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 16 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23.

[2] Modificata dalla L.R. 26.4.1990, n. 30. L'art. 6 della L.R. 26 febbraio 2008, n. 3 ha aggiunto dopo le parole “difensore civico” è aggiunta la parola “regionale”.

[3] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 26 febbraio 2008, n. 3.

[4] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 26 febbraio 2008, n. 3.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 26 febbraio 2008, n. 3.

[6] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 26 febbraio 2008, n. 3.