§ 3.2.103 - L.R. 29 aprile 2008, n. 6.
Proroga delle funzioni del Garante per l'infanzia e l'adolescenza


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:29/04/2008
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Proroga)
Art. 2.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 3.2.103 - L.R. 29 aprile 2008, n. 6.

Proroga delle funzioni del Garante per l'infanzia e l'adolescenza

(B.U. 30 aprile 2008, n. 44)

 

Art. 1. (Proroga)

1. Fino al riordino della normativa regionale sulla difesa civica e comunque non oltre il 31 luglio 2008 è prorogata la durata in carica del Garante per l’infanzia e l’adolescenza di cui alla legge regionale 15 ottobre 2002, n. 18, operante alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 2. (Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.