§ 4.7.86 - L.R. 23 aprile 1990, n. 24.
Istituzione del parco regionale di cintura metropolitana "Parco Agricolo Sud Milano".


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.7 parchi e riserve
Data:23/04/1990
Numero:24


Sommario
Art. 1.  Istituzione del parco agricolo Sud-Milano.
Art. 2.  Finalità del parco.
Art. 3.  Delimitazione del parco.
Art. 4.  Ente gestore.
Art. 5.  Funzioni del Consiglio provinciale.
Art. 6.  Composizione e durata del Consiglio direttivo.
Art. 7.  Procedure per la nomina del Consiglio direttivo.
Art. 8.  Funzioni del Consiglio direttivo.
Art. 9.  Funzioni del Presidente del Consiglio direttivo.
Art. 10.  Regolamento del parco.
Art. 11.  Controlli.
Art. 12.  Partecipazione sociale.
Art. 13.  Assemblea dei Sindaci.
Art. 14.  Pubblicità degli atti.
Art. 15.  Rapporto di gestione.
Art. 16.  Gestione degli interventi di interesse sovracomunale.
Art. 17.  Strumenti di pianificazione.
Art. 18.  Piano territoriale di coordinamento del parco.
Art. 19.  Piano di settore agricolo.
Art. 20.  Norme generali di salvaguardia.
Art. 21.  Procedura di compatibilità ambientale.
Art. 22.  Riserve naturali e Parchi locali di interesse sovracomunale.
Art. 23.  Norma transitoria.


§ 4.7.86 - L.R. 23 aprile 1990, n. 24. [1]

Istituzione del parco regionale di cintura metropolitana "Parco Agricolo Sud Milano".

(B.U. 27 aprile 1990, n. 17, 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. Istituzione del parco agricolo Sud-Milano.

     1. E' istituito il parco regionale di cintura metropolitana denominato «Parco agricolo Sud-Milano», ai sensi del titolo II, capo II della L.R. 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale», modificata con la L.R. 23 aprile 1985, n. 41.

 

     Art. 2. Finalità del parco.

     1. Le finalità del «Parco agricolo Sud-Milano», in considerazione della prevalente vocazione agro-silvo-colturale del territorio a confine con la maggior area metropolitana della Lombardia, sono:

     a) la tutela e il recupero paesistico e ambientale delle fasce di collegamento tra città e campagna, nonché la connessione delle aree esterne con i sistemi di verde urbani;

     b) l'equilibrio ecologico dell'area metropolitana;

     c) la salvaguardia, la qualificazione e il potenziamento delle attività agro-silvo-colturali in coerenza con la destinazione dell'area;

     d) la fruizione colturale e ricreativa dell'ambiente da parte dei cittadini.

     2. Le attività agro-silvo-colturali sono assunte come elemento centrale e connettivo per l'attuazione delle finalità indicate al comma precedente.

     3. Nel parco possono essere previsti specifici ambiti nei quali realizzare particolari strutture per lo svolgimento in forma integrata e coordinata delle diverse attività connesse con le finalità dell'area protetta, nel rispetto del quadro paesistico tradizionale.

 

     Art. 3. Delimitazione del parco.

     1. Il «Parco agricolo Sud-Milano» comprende le aree delimitate nella planimetria in scala 1:25.000 (allegato A) che forma parte integrante della presente Legge, e che interessano i seguenti Comuni: Albairate, Arluno, Assago, Bareggio, Basiglio, Binasco, Bubbiano, Buccinasco, Calvignasco, Carpiano, Casarile, Cassina de Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Cerro al Lambro, Cesano Boscone, Cisliano, Colturano, Corbetta, Cornaredo, Corsico, Cusago, Dresano, Gaggiano, Gorgonzola, Gudo Visconti, Lacchiarella, Liscate, Locate Triulzi, Mediglia, Melegnano, Melzo, Milano, Noviglio, Opera, Pantigliate, Paullo, Pero, Peschiera Borromeo, Pieve Emanuele, Pioltello, Pregnana Milanese, Rho, Rodano, Rosate, Rozzano, S. Donato Milanese, S. Giuliano Milanese, Sedriano, Segrate, Settala, Settimo Milanese, Trezzano sul Naviglio, Tribiano, Vanzago, Vermezzo, Vernate, Vignate, Vittuone, Vizzolo Predabissi, Zelo Surrigone, Zibido S. Giacomo.

     2. I confini del parco sono delimitati, a cura dell'ente gestore di cui al successivo art. 4, da tabelle con la scritta «Parco agricolo Sud- Milano», aventi le caratteristiche di cui all'art. 32 della L.R. 30 novembre 1983 n. 86.

     3. Il piano territoriale di coordinamento di cui all'art. 17 della L.R. 30 novembre 1983 n. 86 può disporre modifiche ed integrazioni alla delimitazione territoriale per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 2.

 

          Art. 4. Ente gestore.

     1. La gestione del parco è affidata alla Provincia di Milano che la esercita secondo le disposizioni della presente Legge.

     2. Il piano territoriale del parco ed il relativo piano di gestione indicano le attività e gli interventi la cui progettazione, esecuzione e gestione è affidata ai Comuni, nei modi stabiliti dalla presente Legge e dal regolamento del parco di cui al successivo art. 10.

 

     Art. 5. Funzioni del Consiglio provinciale.

     1. Spetta al Consiglio provinciale la nomina dei membri del Consiglio direttivo a norma dei successivi artt. 6 e 7.

     2. Il Consiglio provinciale, su proposta del Consiglio direttivo, delibera inoltre:

     a) la proposta di regolamento del parco di cui al successivo art. 10;

     b) l'approvazione delle previsioni annuali di spesa e del conto consuntivo concernenti le risorse finanziarie destinate dalla Provincia, dai Comuni, dalla Regione, nonché da altri enti pubblici e privati alla gestione del parco;

     c) la proposta di Piano territoriale di coordinamento di cui all'art. 17, L.R. 30 novembre 1983, n. 86;

     d) la proposta di piano triennale di gestione di cui all'art. 17, L.R. 30 novembre 1983, n. 86;

     e) i piani di settore di cui all'art. 20, L.R. 30 novembre 1983, n. 86;

     f) i regolamenti d'uso di cui all'art. 20, L.R. 30 novembre 1983, n. 86;

     g) il regolamento per l'organizzazione e l'articolazione eventualmente anche decentrata, delle strutture operative del parco;

     h) la nomina del direttore del parco.

     3. Il Consiglio provinciale esercita le altre funzioni ad esso demandate dalle Leggi e dal regolamento di cui al successivo art. 10.

 

     Art. 6. Composizione e durata del Consiglio direttivo.

     1. Il Consiglio direttivo è composto dal presidente e da dieci membri, di cui due vicepresidenti.

     2. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente della Provincia di Milano o dall'assessore delegato.

     3. Fanno parte del Consiglio Direttivo:

     a) il sindaco del Comune di Milano o un suo delegato, con funzioni di vicepresidente;

     b) tre consiglieri provinciali eletti dal Consiglio provinciale, di cui uno espresso dalla minoranza;

     c) quattro membri rappresentanti dei Comuni facenti parte del parco, designati, a norma del successivo art. 7, primo comma, dall'assemblea dei sindaci, o loro delegati, nel proprio seno, di cui uno con funzioni di vicepresidente;

     d) due membri scelti tra i soggetti indicati, rispettivamente, dalle organizzazioni degli agricoltori e dalle associazioni ambientaliste di cui al successivo art. 12.

     4. Il Consiglio direttivo, nella prima seduta, elegge il Vicepresidente, di cui alla lett. c) del precedente terzo comma.

     5. I membri del Consiglio direttivo di cui alla lett. d) del precedente terzo comma non devono trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità previste per i consiglieri comunali dalla Legge 23 aprile 1981 n. 154 concernente «Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al servizio sanitario nazionale».

     6. Il Consiglio direttivo resta in carica quanto il Consiglio provinciale che lo ha nominato ed esercita le sue funzioni fino alla nomina del nuovo Consiglio direttivo da effettuarsi con le modalità e nei termini di cui al successivo art. 7, commi primo, secondo e terzo.

     7. La nomina del Consiglio direttivo può essere disposta qualora siano stati eletti o designati almeno due terzi dei componenti il Consiglio stesso.

 

     Art. 7. Procedure per la nomina del Consiglio direttivo.

     1. Ai fini della designazione dei membri del Consiglio direttivo di cui al terzo comma lett. c) del precedente art. 6, il Presidente della Provincia convoca la riunione dell'assemblea dei sindaci dei Comuni facenti parte del parco, o loro delegati, da tenersi entro 45 giorni dall'insediamento del Consiglio provinciale.

     2. Le candidature concernenti i membri del Consiglio direttivo di cui al terzo comma lett. d) del precedente art. 6 sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio Provinciale dalle organizzazioni e dalle associazioni di cui al successivo art. 12 entro 45 giorni dall'insediamento del Consiglio provinciale.

     3. Nei trenta giorni successivi al termine di cui ai commi precedenti il Consiglio provinciale provvede alla nomina di tutti i membri del Consiglio direttivo.

     4. In caso di cessazione dalla carica del Presidente o dei consiglieri provinciali, il Consiglio provinciale provvede alla sostituzione degli stessi all'interno del Consiglio direttivo entro trenta giorni dal verificarsi della vacanza.

     5. In caso di cessazione dell'incarico dei membri di cui al terzo comma, lett. c) e d), del precedente art. 6, si provvede mediante surroga del primo dei non eletti; in carenza di soggetti surrogabili, l'assemblea di cui al precedente primo comma e il Consiglio provinciale provvedono, rispettivamente, alle sostituzioni di loro competenza.

     6. In caso di dimissioni o cessazione dalla carica di metà più uno dei membri, compreso il Presidente, si procede entro i sessanta giorni successivi al rinnovo dell'intero Consiglio direttivo con l'osservanza delle modalità di cui ai precedenti commi primo, secondo e terzo.

     7. Qualora l'assemblea dei Sindaci dei Comuni non provveda alla designazione dei propri rappresentanti e il Consiglio provinciale non provveda alla nomina dei membri del Consiglio direttivo, di cui al precedente art. 6, si applicano le disposizioni in materia di poteri sostitutivi di cui all'art. 7 della L.R. 8 febbraio 1982, n. 12, concernente «Disciplina del controllo sugli atti degli enti locali in Lombardia, norme per il funzionamento dell'organo regionale di controllo e modifica dell'art. 17 della Legge Regionale 1 agosto 1979, n. 42».

 

     Art. 8. Funzioni del Consiglio direttivo.

     1. Il Consiglio direttivo assume tutti gli atti di amministrazione concernenti la gestione del parco.

     2. Spetta al Consiglio direttivo ogni altra funzione dell'ente gestore che non sia attribuita dalle Leggi o dal regolamento di cui al successivo art. 10 al Consiglio provinciale o al Presidente.

     3. Il Consiglio direttivo può validamente deliberare quando siano presenti il Presidente o il Vicepresidente ed almeno cinque membri; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

 

     Art. 9. Funzioni del Presidente del Consiglio direttivo.

     1. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio direttivo e cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio stesso.

     2. Il Presidente esercita altresì le funzioni demandategli dalle Leggi e dal regolamento di cui al successivo art. 10.

     3. In caso di necessità ed urgenza adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo sottoponendoli a ratifica dello stesso nella prima riunione.

 

     Art. 10. Regolamento del parco.

     1. Il Consiglio direttivo, entro 90 giorni dalla sua costituzione, trasmette la proposta di regolamento del parco al Consiglio provinciale che lo adotta nei successivi 30 giorni e lo trasmette alla Giunta Regionale che lo approva entro i successivi 60 giorni apportandovi eventuali modifiche.

     2. Il regolamento disciplina in particolare:

     a) l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio provinciale per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente art. 5;

     b) l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio direttivo;

     c) l'individuazione delle funzioni demandate dalla presente Legge e dalla legislazione vigente all'ente gestore, da esercitarsi, rispettivamente dal Consiglio provinciale, dal Consiglio direttivo e dal Presidente, fermo restando quanto previsto dai precedenti artt. 5, 8 e 9;

     d) i criteri generali per le modalità di gestione del parco;

     e) le modalità concernenti l'espressione dei pareri di competenza dell'ente gestore;

     f) le modalità di periodica informazione e consultazione di enti, associazioni e organizzazioni sociali, nonché i termini entro i quali devono essere effettuate le consultazioni ed essere espressi i pareri, le osservazioni e le proposte di cui al successivo art. 12;

     g) le modalità e procedure di consultazione e partecipazione alla gestione del parco da parte dei Comuni territorialmente interessati, con particolare riferimento al concorso dei Comuni, anche mediante convenzioni, alla progettazione, realizzazione e gestione delle attività e degli interventi di cui al successivo articolo 16;

     h) modalità di funzionamento dell'Assemblea dei sindaci o loro delegati di cui al successivo art. 13, nonché modalità e termini per l'espressione dei pareri di competenza dell'assemblea stessa;

     i) la costituzione e relative modalità di composizione del «Comitato tecnico-agricolo», cui sono affidati l'esame e i pareri su tutti gli interventi diretti e riflessi che riguardano l'esercizio della attività agricola;

     l) i criteri e le modalità di nomina del direttore del parco.

     3. Qualora il Consiglio provinciale non adotti il regolamento nel termine previsto dal precedente primo comma, la Giunta Regionale provvede in via sostitutiva.

     4. I termini e le disposizioni di cui ai precedenti commi primo e terzo si applicano altresì per l'approvazione del primo regolamento per l'organizzazione delle strutture operative di cui al secondo comma, lett. g) del precedente art. 5.

 

     Art. 11. Controlli.

     1. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono soggette ai controlli di cui alla Legge 10 febbraio 1953, n. 62, concernente «Costituzione e funzionamento degli organi regionali», secondo le modalità previste dalla L.R. 8 febbraio 1982, n. 12.

 

     Art. 12. Partecipazione sociale.

     1. L'ente gestore assicura l'informazione e la partecipazione delle organizzazioni degli agricoltori, delle forze economiche e sindacali, delle associazioni ambientaliste, delle associazioni giovanili, sportive e culturali, piscatorie e venatorie.

     2. La consultazione e la partecipazione sono finalizzate, in particolare, ad acquisire pareri, osservazioni e proposte sui principali atti ed interventi concernenti il parco, nonché a conseguire il coinvolgimento e la collaborazione diretta dei diversi soggetti sociali alle iniziative che interessano l'area protetta.

     3. I pareri, le osservazioni e le proposte dei soggetti di cui al precedente primo comma sono acquisiti obbligatoriamente sugli atti di pianificazione e di programmazione del parco.

 

     Art. 13. Assemblea dei Sindaci.

     1. La proposta del regolamento del parco di cui al precedente art. 10, nonché le proposte concernenti il piano territoriale di coordinamento e gli altri strumenti di pianificazione di cui agli artt. 17 e 20 della L.R. 30 novembre 1983 n. 86 sono sottoposte al parere dell'Assemblea dei Sindaci, o loro delegati, dei Comuni elencati al precedente art. 3, convocata dall'ente gestore del parco.

     2. Il parere sulla proposta di piano territoriale di coordinamento espresso a maggioranza assoluta dall'Assemblea di cui al comma precedente deve essere formulato entro 180 giorni dalla data della richiesta ed è obbligatorio e vincolante; decorso inutilmente tale termine il parere si intende favorevole.

     3. Nei restanti casi i pareri espressi dall'assemblea di cui al precedente primo comma, unitamente alle eventuali controdeduzioni dell'ente gestore sono da questi inviati alla Giunta regionale insieme alle relative proposte di regolamento e di piano.

 

     Art. 14. Pubblicità degli atti.

     1. Fermo restando quanto stabilito da altre Leggi Regionali e nazionali, i provvedimenti assunti per la gestione del parco sono pubblici; chiunque può ottenerne copia previa domanda e pagamento delle spese sostenute per la riproduzione.

     2. Presso la sede dell'ente gestore è tenuto in libera visione l'elenco aggiornato delle deliberazioni adottate dagli organi dell'ente gestore medesimo.

 

     Art. 15. Rapporto di gestione.

     1. L'ente gestore del parco predispone, entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dal 1991, il rapporto di gestione relativo al precedente esercizio diretto a valutare, con particolare riferimento all'attuazione del piano di gestione di cui all'art. 17 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86:

     a) i risultati conseguiti in termini fisici e finanziari, relativi alle leggi e agli interventi gestiti, evidenziando fattori positivi e negativi che ne hanno condizionato l'efficacia e l'efficienza;

     b) l'attività amministrativa svolta, le risorse amministrative utilizzate e i costi sostenuti, anche in relazione ai progetti elaborati.

     2. Il rapporto è inviato al Presidente della Giunta Regionale, al Presidente del Consiglio Regionale ed ai Sindaci dei Comuni del parco.

 

     Art. 16. Gestione degli interventi di interesse sovracomunale.

     1. Nell'ambito degli strumenti di pianificazione, gestione e regolamentari del parco e ferme restando le competenze comunali, l'ente gestore, d'intesa e con l'eventuale concorso dei Comuni interessati, può provvedere alla progettazione, realizzazione e gestione di interventi di interesse sovracomunale per il conseguimento delle finalità del parco, nei seguenti settori:

     a) recupero dei centri storici e nuclei urbani di antica formazione, edilizia rurale;

     b) acquisizione di aree e beni;

     c) interventi e opere di carattere culturale, educativo, ricreativo e turistico-sportivo, quali sentieri e piste per pedoni, ciclisti e cavalieri, parcheggi e punti di sosta diffusi, impianti balneari e sportivi, orti ricreativi, centri-parco per l'informazione e l'educazione ambientale;

     d) interventi relativi al verde urbano, secondo gli standard previsti dall'art. 22 della L.R. 15 aprile 1975, n. 51 concernente «Disciplina urbanistica del territorio regionale e misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesistico»;

     e) interventi di bonifica e recupero ambientale e paesistico relativi ad aree adiacenti ai corsi d'acqua, a cave e discariche, nonché ad altre aree degradate con particolare riferimento a quelle ai margini di zone urbane;

     f) interventi di riequipaggiamento della campagna agricola mediante alberature, siepi, macchie di campo, piccole zone umide;

     g) altri interventi ed iniziative finalizzati alla qualificazione dell'ambiente, alla fruizione del parco, all'informazione e all'educazione ambientale.

     2. Le iniziative e gli interventi indicati dal comma precedente possono essere attuati anche anteriormente all'adozione degli strumenti di piano e degli atti regolamentari ivi previsti nel rispetto delle norme di salvaguardia di cui al successivo art. 20.

 

     Art. 17. Strumenti di pianificazione.

     1. Le finalità del parco sono perseguite attraverso una politica di piano assunta come metodo di intervento.

     2. Sono strumenti della politica di piano:

     a) il piano territoriale di coordinamento di cui all'art. 17, L.R. 30 novembre 1983, n. 86;

     b) il piano di gestione di cui all'art. 17, L.R. 30 novembre 1983, n. 86;

     c) i piani di settore di cui all'art. 20, L.R. 30 novembre 1983, n. 86, e in particolare, il piano di settore agricolo di cui al successivo art. 19.

 

     Art. 18. Piano territoriale di coordinamento del parco.

     1. Il piano territoriale di coordinamento del parco è adottato dall'ente gestore entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è approvato secondo le modalità di cui all'art. 19 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86.

 

     Art. 19. Piano di settore agricolo.

     1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, l'ente gestore del parco approva il «piano di settore agricolo» ai sensi dell'art. 20 primo e secondo comma della L.R. 30 novembre 1983, n. 86.

     2. Il piano di settore agricolo, tenuto conto delle disposizioni statali e comunitarie in materia, individua criteri operativi e tecniche agronomiche per ottenere:

     a) produzioni zootecniche, cerealicole, ortofrutticole, di alta qualità al fine di competere sul mercato e avere redditi equi per i produttori agricoli;

     b) la protezione dall'inquinamento dei suoli, delle acque superficiali e sotterranee, la conservazione della fertilità naturale nei terreni;

     c) la conservazione della fauna e della flora e degli ecosistemi tipici dell'area del parco;

     d) il mantenimento ed il ripristino del paesaggio agrario al fine di preservare le strutture ecologiche e gli aspetti estetici della tradizione rurale;

     e) lo sviluppo di attività connesse con l'agricoltura quali l'agriturismo, la fruizione del verde, l'attività ricreativa;

     f) lo sviluppo di attività di agricoltura biologica e biodinamica.

     3. Il piano di settore agricolo analizza, altresì, i vincoli di ordine paesaggistico, cui è sottoposta l'attività agricola e ne valuta gli eventuali riflessi economici negativi, al fine di stabilire i criteri per la quantificazione dei relativi indennizzi agli operatori agricoli.

     4. Il piano di settore agricolo è predisposto previa realizzazione del censimento in tutta l'area del parco per conoscere:

     a) l'estensione delle terre coltivate, le colture e le rotazioni praticate, le unità poderali esistenti con relativa superficie;

     b) la quantità e la qualità di concimi, diserbanti e antiparassitari impiegati nel processo agricolo da ogni unità produttiva;

     c) il numero degli allevamenti, suddiviso per categoria, con la superficie di terreno a disposizione per valutare se il carico di bestiame è sopportato dal territorio;

     d) il parco macchine esistente sotto il profilo del numero e della potenza;

     e) il numero e la localizzazione delle industrie di trasformazione dei prodotti agricoli nonché la provenienza dei prodotti base trasformati;

     f) il numero delle imprese operanti «per conto terzi» presenti nell'area del parco;

     g) lo stato delle acque superficiali e del terreno sotto il profilo della sua fertilità;

     h) la quantità, la tipologia, lo stato di conservazione delle infrastrutture esistenti, comprese le opere di bonifica e irrigazione;

     i) la consistenza del patrimonio edilizio rurale e altri elementi paesaggistici rilevanti;

     l) la consistenza dei pioppeti, nonché le macchie di bosco esistenti nell'area.

     5. L'ente gestore aggiorna il piano ogni due anni entro il trenta settembre.

     6. Ai fini della valorizzazione delle pratiche agricole compatibili con l'ambiente, la Regione, in sede di concessione di incentivi all'agricoltura, tiene conto del carattere sensibile e vulnerabile dal punto di vista ambientale dell'area del parco, nonché delle indicazioni del piano di settore di cui al presente articolo.

 

     Art. 20. Norme generali di salvaguardia.

     1. Fatte salve le disposizioni più restrittive previste dagli strumenti urbanistici vigenti, da altre Leggi Regionali e statali, con particolare riferimento alla normativa in materia di difesa dell'ambiente, nonché dalle deliberazioni istitutive delle riserve naturali fino alla data di pubblicazione della proposta di piano territoriale e comunque per non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente Legge, all'interno del perimetro del parco si applicano le norme di salvaguardia di cui ai successivi commi.

     2. Rimangono altresì salve le norme di attuazione degli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati, per quanto riguarda le previsioni di aree a destinazione pubblica finalizzata a:

     a) gioco, sport, pratica e spettacolo sportivo;

     b) attività e servizi collettivi;

     c) servizi speciali.

     A tal uopo, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, la Giunta Regionale, con propria deliberazione, individua le categorie di opere rientranti nei servizi speciali.

     3. Lungo le sponde dei canali Naviglio pavese, Naviglio grande e Naviglio martesana, fatti salvi gli interventi di cui alle lett. b), c) e d) dell'art. 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 concernente «Norme per l'edilizia residenziale», è vietata ogni forma di nuova edificazione, nonché l'esecuzione di nuove opere di urbanizzazione, escluse le piste ciclo-pedonali, per una fascia di profondità del limite del demanio di metri 100.

     4. I programmi e i progetti attinenti alla realizzazione della rete della viabilità extraurbana ed alla rete dei trasporti sovracomunali, nonché alla costruzione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e di impianti e servizi tecnologici a carattere sovracomunale o comunale, anche di iniziativa dei singoli comuni, sono soggetti all'espressione di un parere dell'ente gestore in ordine alla coerenza con le finalità del parco.

     5. In materia di insediamenti extra agricoli, oltre alle opere previste dal comma precedente, sono consentite unicamente le nuove edificazioni relative ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria per adeguare i nuclei abitati esistenti agli standard minimi di legge, nonché gli interventi previsti da strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti o adottati alla data di entrata in vigore della presente Legge.

     6. In materia di nuove costruzioni relative ad insediamenti agricoli, previa verifica che non possano essere utilizzati idonei volumi esistenti e previo parere tecnico agronomico ed economico del Servizio Provinciale Agricoltura Foreste Alimentazione (SPAFA) competente per territorio, si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 7 giugno 1980, n. 93, concernente «Norme in materia di edificazione nelle zone agricole» con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

     a) gli interventi edilizi di imprese agricole dedite all'allevamento del bestiame sono consentiti, limitatamente alle imprese che:

     a1) siano dedite all'allevamento di bovini, equini ed ovini, ovvero ad allevamenti avicoli o cunicoli che dispongano per l'attività di allevamento di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 q.li di peso vivo di bestiame;

     a2) siano dedite ad allevamenti di suini che dispongano per l'attività di allevamento di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni 20 q.li di peso vivo di bestiame;

     b) gli interventi edilizi di imprese singole o associate per l'esercizio di attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli sono consentiti, purché le materie prime trasformate provengano per almeno 2/3 dall'attività di coltivazione del fondo o di allevamento, ovvero da conferimenti di provenienza consortile o associativa.

     7. Negli edifici e sui manufatti esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro conservativo, adeguamenti igienici, statici e tecnologici, demolizioni, ristrutturazioni edilizie anche con parziale demolizione e ricostruzione, ivi compresi ampliamenti volumetrici fino ad un massimo del 20% dell'esistente.

     8. Negli edifici agricoli esistenti sono consentite le trasformazioni d'uso, anche mediante recupero delle cascine, per la conversione ad attività connesse all'agricoltura, quali l'agriturismo, ovvero per l'esercizio di attività d'interesse pubblico coerenti con le finalità del parco.

     9. Gli interventi ammessi a norma dei precedenti quinto, settimo e ottavo comma devono effettuarsi nel rispetto dei caratteri architettonici degli edifici, della preesistente edilizia rurale e dell'ambiente del parco, per quanto riguarda la scelta sia delle soluzioni tipologiche sia dei materiali da costruzione.

     10. E' vietato l'allestimento di villaggi turistici e campeggi stabili di cui alla Legge Regionale 10 dicembre 1951 n. 71 concernente «Disciplina delle aziende ricettive all'aria aperta» e dei depositi di caravans e roulottes che non siano già previsti dagli strumenti urbanistici vigenti.

     11. Per la tutela diffusa del territorio, si applicano le seguenti disposizioni:

     a) il taglio di piante arboree isolate o in filari, nonché di siepi arboree ed arbustive lungo il margine di strade, corsi d'acqua o coltivi, è soggetto alla disciplina di cui all'art. 8 della Legge Regionale 27 gennaio 1977 n. 9, concernente «Tutela della vegetazione nei parchi istituiti con Legge Regionale», fatti salvi gli interventi di potatura, scalvatura ed ordinaria manutenzione;

     b) sono vietati:

     b1) l'alterazione dei terreni cespugliati od incolti e delle zone umide, quali teste di fontanili, paludi, stagni ed acquitrini;

     b2) la chiusura di sentieri pubblici o di uso pubblico e degli accessi ai corpi d'acqua pubblici;

     b3) l'allestimento di impianti fissi e di percorsi e tracciati per attività sportive da esercitarsi con mezzi motorizzati;

     b4) il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali o comunali e dalle strade vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agricola e forestale e nei casi di specifica autorizzazione comunale;

     b5) le manifestazioni sportive, anche a carattere non competitivo, esercitate con mezzi motorizzati e che si svolgono al di fuori delle strade e dei sentieri pubblici o di uso pubblico;

     b6) la navigazione nei laghetti di cava con natanti da diporto di potenza superiore ai 10 CV, con l'esclusione del bacino dell'Idroscalo;

     b7) la costruzione di recinzioni delle proprietà, se non con siepi, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle aree di nuova piantagione e le recinzioni strettamente pertinenti ad insediamenti urbani ed agricoli;

     b8) l'apposizione di cartelli o manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa la segnaletica a servizio del parco, quella viaria e turistica.

     12. In materia di discariche, ammassi e cave sono vietati:

     a) l'attivazione di nuove discariche di qualsiasi tipo, salvo quelle a scopo di bonifica o di ripristino ambientale, che possono essere autorizzate, sentito l'ente gestore, dalla data della formazione dei suoi organi;

     b) l'apertura di nuove cave; per l'esercizio dell'attività estrattiva si fa riferimento al piano delle cave interessante l'area del parco di cui all'art. 4 della Legge Regionale 30 marzo 1982, n. 18 concernente «Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava», ove approvato ai sensi dell'art. 7 della stessa Legge;

     c) la realizzazione di nuovi impianti di ammasso e trattamento di carcasse di veicoli e di rottami di qualunque genere;

     d) l'ammasso di materiale di qualsiasi natura all'esterno delle aree di pertinenza degli insediamenti produttivi e dei cantieri nei quali tali materiali vengono utilizzati, fatta eccezione per l'ammasso temporaneo di materiali quali stallatico, terricciato, foraggio, legname ed altri materiali e prodotti delle aziende agricole.

     13. In materia di corpi d'acqua superficiali è vietata, ai sensi dell'art. 96 del T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523, concernente le opere idrauliche delle diverse categorie, ogni opera che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza o la convenienza all'uso delle acque pubbliche, degli alvei, delle sponde e delle opere di difesa; l'amministrazione competente può, sentito l'ente gestore ed esclusivamente per motivate ragioni connesse con il buon regime dei corpi d'acqua, consentire scavi, protezioni di sponda e le altre opere, anche se di interesse privato, precisate dagli articoli 97 e 95 del T.U. sopra indicato.

     14. I piani attuativi delle aree destinate a verde attrezzato o comunque destinate a servizi compresi all'interno del perimetro del parco e/o strettamente adiacenti ad esso, devono essere trasmessi all'ente gestore.

     15. I piani attuativi degli strumenti urbanistici generali comunali sottoposti a preventiva approvazione regionale, le varianti parziali o generali degli strumenti urbanistici comunali interessanti aree esterne adiacenti ai confini del parco, debbono essere trasmessi anche all'ente gestore.

     16. L'ente gestore, entro 90 giorni dal ricevimento dei piani di cui ai precedenti quattordicesimo e quindicesimo comma, può esprimere, alle amministrazioni competenti per l'approvazione, osservazioni e pareri in ordine alla coerenza dei piani stessi con le finalità del parco.

     17. I pareri di cui ai precedenti commi quarto, dodicesimo lett. a) e tredicesimo, esclusi quelli relativi alle opere di cui al successivo art. 21, devono essere espressi dall'ente gestore entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, salvi i casi di motivate richieste di proroga, il parere si intende favorevole.

     18. Per i pareri concernenti le opere soggette a procedura di compatibilità ambientale si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 21.

 

     Art. 21. Procedura di compatibilità ambientale.

     1. La procedura di compatibilità ambientale è finalizzata a tutelare, anche mediante la partecipazione dei cittadini alle decisioni che riguardano il loro ambiente, la salute dei cittadini e le loro condizioni di vita, le risorse naturali, il paesaggio e il patrimonio culturale, nonché ad assicurare una efficace tutela dell'attività agricola.

     2. Fino alla data di entrata in vigore della Legge Regionale in materia di impatto ambientale, per le opere di competenza regionale, ai fini della espressione del parere previsto dal quarto comma del precedente art. 20, i progetti di interesse sovracomunale ivi previste, che non siano soggette a valutazione di compatibilità o impatto ambientale a norma della legislazione vigente, sono accompagnati da una relazione di compatibilità ambientale per la parte insistente sul territorio del parco.

     3. La relazione di compatibilità ambientale di cui al secondo comma deve contenere:

     a) la descrizione dell'ambiente iniziale in tutte le sue componenti;

     b) l'indicazione della localizzazione riferita all'incidenza spaziale e territoriale dell'intervento, alla luce delle principali alternative prese in esame, all'incidenza sulle risorse naturali e alla corrispondenza alla normativa e alla pianificazione vigenti;

     c) la specificazione, degli scarichi idrici, dei fanghi, dei rifiuti solidi e delle emissioni, anche sonore, nell'atmosfera, immessi nell'ambiente, con riferimento alle fasi di costruzione e gestione delle opere;

     d) la descrizione delle misure e dei dispositivi per evitare, ridurre o compensare i danni all'ambiente, unitamente alle misure di monitoraggio ambientale;

     e) un riassunto non tecnico di quanto previsto alle lettere precedenti, destinato all'informazione al pubblico.

     4. Il progetto e la relazione di compatibilità ambientale di cui al secondo comma sono trasmessi da parte dei proponenti al Presidente del Consiglio direttivo del parco.

     L'ente gestore, in collaborazione con gli enti locali interessati, provvede:

     a) alla pubblicazione all'albo pretorio dei Comuni e sul Bollettino Ufficiale della Regione della relazione di compatibilità ambientale;

     b) alla raccolta delle osservazioni che chiunque può presentare entro 60 giorni dalla data dl pubblicazione;

     c) alla promozione di apposite consultazioni e udienze pubbliche;

     d) all'esame e alla valutazione della relazione; per le opere ritenute ammissibili dovranno essere indicate le misure, ritenute necessarie, per evitare, ridurre o compensare i danni ai beni tutelati ai sensi del precedente primo comma, nonché per il monitoraggio dell'ambiente.

     6. Entro 180 giorni dal ricevimento del progetto e della relazione di cui a precedente secondo comma, l'ente gestore trasmette il proprio parere, positivo o negativo, alle amministrazioni competenti per l'approvazione del progetto e il rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione dell'opera.

     7. Nel caso di opere di cui al precedente secondo comma, per le quali specifiche disposizioni legislative prescrivono la relazione o lo studio di valutazione di impatto ambientale, i proponenti sono tenuti a trasmettere copia di tale relazione o studio anche all'ente gestore per l'espressione del proprio parere alle Amministrazioni di cui al precedente sesto comma entro il termine ivi previsto.

     8. Nel caso di progetti di opere statali e d'interesse statale ricadenti nel territorio del parco, la Regione, ai fini dell'intesa di cui al secondo comma dell'art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, acquisisce il parere dell'ente gestore del parco secondo le modalità e le procedure deliberate dal Consiglio regionale su proposta formulata dalla Giunta Regionale entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge.

     9. Le determinazioni della relazione di compatibilità ambientale sono riprese nei pronunciamenti, nei pareri e negli atti decisionali dell'ente gestore.

 

     Art. 22. Riserve naturali e Parchi locali di interesse sovracomunale.

     1. L'ente gestore gestisce direttamente o mediante convenzione con i soggetti di cui all'art. 13, terzo comma, della L.R. 30 novembre 1983, n. 86, le riserve naturali inserite nel parco, ivi comprese quelle che verranno individuate dal Piano territoriale.

     2. Fino all'approvazione del Piano territoriale di coordinamento del parco, resta confermato il riconoscimento regionale a parchi locali d'interesse sovracomunale, di cui all'articolo 34 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86, ed i relativi strumenti di tutela territoriale ed ambientale; con il Piano territoriale di coordinamento sono confermate, ai sensi del precedente art. 16, forme di gestione attiva di tali aree da parte dei Comuni interessati.

 

     Art. 23. Norma transitoria.

     1. Fino alla nomina e all'insediamento del Consiglio direttivo, di cui al precedente art. 6, tutte le funzioni attribuite dalla presente Legge al Consiglio direttivo stesso ovvero all'ente gestore del parco sono esercitate dalla Giunta provinciale di Milano.

     2. Fino alla nomina del Presidente del Consiglio direttivo le funzioni di competenza dello stesso sono esercitate dal Presidente della Provincia di Milano.

     3. Fino all'approvazione del regolamento, di cui al precedente art. 10, le competenze attribuite dalla Legge Regionale 27 gennaio 1977, n. 9 al Presidente del Consorzio del Parco spettano al Presidente della Provincia di Milano.

     4. Fino alla data di cui al precedente terzo comma, il parere previsto dall'art. 4, quinto comma, della Legge Regionale 16 agosto 1982, n. 52 è rilasciato dal Presidente della Provincia di Milano.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 205 della L.R. 16 luglio 2007, n. 16.