§ 4.7.16 - L.R. 16 settembre 1983, n. 77.
Istituzione del parco naturale di Montevecchia e della valle del Curone.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.7 parchi e riserve
Data:16/09/1983
Numero:77


Sommario
Art. 1.  Istituzione del parco.
Art. 2.  Confini.
Art. 3.  Ente di gestione.
Art. 4.  Statuto del consorzio.
Art. 5.  Direttore.
Art. 5 bis.  Personale.
Art. 6.  Formazione del piano territoriale.
Art. 7.  Norme di salvaguardia.
Art. 8.  Norma transitoria.


§ 4.7.16 - L.R. 16 settembre 1983, n. 77. [1]

Istituzione del parco naturale di Montevecchia e della valle del Curone.

(B.U. 19 settembre 1983, n. 37, 2° suppl. ord.).

 

     Art. 1. Istituzione del parco.

     1. E' istituito il «Parco naturale di Montevecchia e della valle del Curone», ai sensi del titolo II, capo II, della legge regionale «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale».

 

     Art. 2. Confini.

     1. Il parco comprende le aree delimitate nella planimetria in scala 1:10.000 (allegato A), così come descritte nell'allegato B, che formano parte integrante della presente legge.

     2. I confini del parco sono delimitati, a cura del consorzio di cui all'articolo successivo, da tabelle con la scritta «Parco Montevecchia e valle Curone», aventi le caratteristiche di cui all'art. 32 della predetta legge regionale.

 

     Art. 3. Ente di gestione.

     1. La gestione del parco è affidata ad un consorzio tra i comuni di Sirtori, Perego, Rovagnate, Olgiate Molgora, Montevecchia, Cernusco Lombardone, Osnago, Lomagna, Missaglia e Viganò.

     2. Il consorzio del parco ha sede a Montevecchia.

     3. I comuni interessati funzionalmente all'attività del consorzio possono fare domanda di adesione allo stesso; su tale domanda si esprime l'assemblea consortile, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

 

     Art. 4. Statuto del consorzio.

     1. Lo statuto del consorzio deve prevedere:

     a) l'affidamento della direzione tecnica del parco ad un direttore;

     b) l'istituzione di un comitato scientifico;

     c) forme e modalità di periodica consultazione - anche attraverso la partecipazione, su invito del presidente del consorzio, senza voto deliberativo, alle riunioni dell'assemblea - delle associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, venatorie e piscatorie operanti nella zona, dei rappresentanti delle categorie economiche maggiormente interessate ed in particolare di quelle agricole.

 

     Art. 5. Direttore.

     1. Il direttore del parco è nominato, per la durata di cinque anni, tra esperti provvisti dei necessari requisiti di professionalità e può essere riconfermato.

     2. La nomina è disposta dall'assemblea del consorzio, previo avviso pubblico e valutazione comparativa tra i candidati.

     3. Il direttore può essere altresì scelto per chiamata tra coloro che rivestono la carica di direttore di altro parco nazionale o regionale.

     4. Il direttore è membro di diritto del comitato scientifico e partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo del consorzio.

 

          Art. 5 bis. Personale.

     1. Fino a quando non si provvederà alla determinazione della pianta organica, il consorzio si avvale di personale messo a disposizione dalla regione e dagli enti consorziati, ovvero di personale assunto a tempo determinato, con le procedure previste dalla vigente legislazione regionale in materia [2].

 

     Art. 6. Formazione del piano territoriale.

     1. Il piano territoriale di coordinamento del parco è adottato dal consorzio entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è approvato secondo le modalità di cui all'art. 19 della legge regionale di cui al precedente art. 1.

 

     Art. 7. Norme di salvaguardia.

     1. Fatte salve le disposizioni più restrittive previste dagli strumenti urbanistici vigenti, all'interno del perimetro del parco, fino alla data di pubblicazione della proposta di piano territoriale e comunque per non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme di salvaguardia di cui ai successivi commi.

     2. Nelle zone agricole è consentita la costruzione delle sole strutture edilizie strettamente pertinenti la conduzione dei fondi agricoli, nel rispetto delle disposizioni della L.R. 7 giugno 1980, n. 93, limitatamente ad imprese agricole che abbiano le seguenti caratteristiche:

     - imprese con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo e/o alla silvicoltura;

     - imprese dedite ad allevamento di bovini, equini, ovini, ovvero ad allevamenti avicoli o cunicoli, che dispongano per l'attività di allevamento di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 quintali di peso vivo di bestiame;

     - imprese dedite all'allevamento di suini, che dispongano per l'attività di allevamento di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni 20 quintali di peso vivo di bestiame.

     3. Le imprese di cui al comma precedente possono altresì esercitare attività di trasformazione dei prodotti purché le materie prime trasformate provengano per almeno 2/3 dall'attività di coltivazione del fondo o di allevamento.

     4. All'esterno del perimetro dei centri edilizi di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865 non sono consentiti:

     a) la costruzione di recinzioni delle proprietà se non con siepi, salve le recinzioni temporanee a protezione dalle aree di nuova piantagione e quelle strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi, urbani e agricoli, per le quali è comunque richiesta la concessione edilizia;

     b) la chiusura dei sentieri pubblici o di uso pubblico;

     c) la chiusura degli accessi ai torrenti Molgoretta e Curone;

     d) l'ammasso anche temporaneo di materiali di qualsiasi natura all'esterno delle aree di pertinenza degli insediamenti produttivi o dei cantieri nei quali tali materiali vengono utilizzati, fatta eccezione per l'ammasso di stallatico in attesa di interramento per la normale pratica agronomica;

     e) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa la segnaletica del parco e quella viaria e turistica;

     f) il livellamento dei terrazzamenti e dei declivi;

     g) il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali e comunali e dalle strade vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agricola e forestale;

     h) l'allestimento e l'esercizio di impianti fissi e di percorsi e tracciati per attività sportive da esercitarsi con mezzi motorizzati.

     5. Lungo le sponde dei torrenti Molgoretta e Curone si applicano le prescrizioni di cui agli artt. 39 e 42 della L.R. 15 aprile 1975, n. 51.

     6. Gli interventi anche di carattere colturale che comportino alterazioni alla morfologia del terreno ovvero trasformazioni dell'uso dei suoli anche non boscati, fatte salve le normali rotazioni agricole - ivi compresa la coltura del pioppo - sono soggetti alla disciplina prevista dall'art. 6 della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9.

     7. E' vietata l'apertura di nuove cave.

     8. E' vietata l'attivazione di nuove discariche di qualsiasi tipo, salve quelle a scopo di bonifica o di ripristino ambientale, che possono essere autorizzate, sentito il consorzio del parco, dalla data della formazione dei suoi organi.

     9. E' vietato l'allestimento dei villaggi turistici e dei campeggi stabili disciplinati dalla L.R. 10 dicembre 1981, n. 71.

 

     Art. 8. Norma transitoria.

     1. Fino alla data di elezione del presidente del consorzio, le competenze allo stesso attribuite dalla L.R. 27 gennaio 1977, n. 9, come integrate dal comma sesto del precedente art. 7, spettano al presidente della giunta regionale.

 

 

Allegato A

 

Planimetria in scala 1:10.000

 

     (Omissis).

 

 

Allegato B

 

  Istituzione del parco naturale di Montevecchia e della valle del Curone

 

Relazione descrittiva dei confini

 

     La descrizione dei confini è effettuata in senso antiorario, partendo dal comune di Olgiate Molgora.

     Olgiate Molgora - Dal confine comunale si segue la strada in direzione nord per Pianezzo, fino ad incrociare la strada proveniente dalla ferrovia, all'altezza della cappelletta; si prende poi la strada per Bagaggera fino al bivio per l'azienda agricola e la strada campestre in direzione nord, fino alla cascina Brughiera (inclusa), fino all'incrocio con la strada proveniente da Beolo, escludendo la porzione boscata ad oriente in quanto già interessata da edificazioni; il confine prosegue lungo la strada per località Spiazzo fino al confine comunale.

     Rovagnate - Si abbandona la strada per Spiazzo, per seguire in piano un gradone artificiale che esclude recenti edificazioni e la frazione Spiazzo; il confine del parco prende la strada per la località Bonciaga in direzione nord-nord ovest fino al primo bivio si abbandona quindi il tracciato stradale per seguire la linea spartiacque, fino al confine comunale; da quest'ultimo punto i confini del parco identificano morfologicamente il bacino della valle del Curone.

     Perego - Dal confine comunale si prosegue lungo la linea spartiacque fino al confine con Sirtori, sito in corrispondenza con la strada Montevecchia-Lissolo, il confine del parco collega le cime della valle sul lato settentrionale, intersecando alcuni terreni interessati da recenti costruzioni; nel tratto terminale ad ovest, il confine stesso esclude gli insediamenti sulla cima e discende alla quota stradale seguendo il displuvio.

     Sirtori - Il confine del parco segue la strada sterrata di lottizzazione verso valle, escludendo la parte più compromessa dall'edificazione a settentrione; si attesta poi lungo la strada per Sirtori consentendo di inglobare il castello Crippa con i terreni adiacenti e la villa posta a quota 471 sulla via per Besana, con i terrazzi artificiali sottostanti esposti a meridione tra la villa con parco e la località Ca' Nova, il confine segue la strada per Besana; dalla strada per Besana alla cascina Colombei, il confine segue nel primo tratto [75 m] la recinzione del nuovo complesso edilizio a case unifamiliari ed in seguito prosegue lungo il sentiero per la cascina Colombei e percorre il piede del versante fino al confine comunale e la strada di fondovalle che collega Sirtori con Viganò.

     Viganò - Dalla strada Sirtori-Viganò il confine è determinato dal traguardo in direzione sud-sud est fino al meandro del torrente; segue poi il torrente fino all'incrocio con la strada che collega Viganò Inferiore con la località Molere, per giungere poi in direzione sud-est fino al confine comunale.

     Missaglia (I parte) - Dal confine comunale a nord si segue una strada campereccia a mezzacosta in zona boschiva fino all'incrocio con la strada «al Piccardino», escludendo il complesso di edificazioni poste immediatamente a valle; si segue poi la linea di massima pendenza in direzione sud-est al fondo del compluvio, fino alla curva della strada per valle Santa Croce, escludendo il rilievo del Castello Pirovano in quanto le pendici risultano già abbondantemente edificate; dalla curva per la strada valle di Santa Croce al bivio per cascina Selvatico e l'inizio del compluvio in direzione sud-est, si percorre parallelamente l'asse longitudinale del nucleo di Missaglia fino alla strada comunale di Barbiano; in questo tratto il confine del parco è tangente alle edificazioni di Missaglia, percorre il fondo della valletta ed include la piana soprastante di Cascina Nuova verso il rilievo di Montevecchia; successivamente si segue il limite naturale determinato dal torrente Molgora, fino al confine comunale con Osnago; sono esclusi

gli affluenti di destra del Molgora, con le relative sponde boscate, in quanto difficilmente individuabili con confini definiti e precisi.

     Osnago (I parte) - Il confine del parco attraversa il territorio comunale in direzione sud-ovest e si appoggia al confine comunale fino all'altezza di località «Maressolo Borromeo».

     Missaglia (II parte) - Il confine del parco prosegue nuovamente in direzione sud-ovest fino ad incrociare la strada Maresso-Lomagna, che segue fino al comune di Lomagna.

     Lomagna - Il confine del parco coincide con la strada Maresso-Lomagna fino all'incrocio con via Grotto in località Tricodaglio; prosegue su via Grotto in direzione nord fino al bivio con la strada che porta al «Molino della Stretta», il quale è escluso dal parco insieme agli insediamenti industriali a valle; il confine segue poi la strada per il Molino della Stretta in direzione est-ovest, e successivamente il sentiero in direzione nord, fino alla strada campereccia che percorre il compluvio verso il confine comunale con Osnago.

     Osnago (II parte) - Il confine del parco segue limiti catastali fino alla strada Lomagna-Cernusco Lombardone e sbuca in prossimità della Cascina Orana IV; prosegue poi lungo la strada comunale fra le cascine Orana III e Orana II, fino all'altezza della strada che porta alle cascine Orana I e Fontanella, in prossimità della cappelletta.

     Cernusco Lombardone - Dalla cappelletta attraverso i limiti catastali coincidenti coi confini comunali, si giunge alla strada Lomagna-Centro, scuole medie di Cernusco; in direzione nord il confine del parco coincide con la strada comunale di Moscoro fino al bivio per la strada del Carigiolo, in corrispondenza di cascina Casate.

     Per includere l'antico edificio del castello del Barbarossa, il confine prosegue in direzione nord-nord-est lungo la strada verso la ferrovia, fino all'incrocio con la vecchia strada per Montevecchia (via S. Dionigi-via Carlo Porta-via Galilei); si prosegue poi per la strada di lottizzazione (via Leonardo da Vinci) attraverso viale Europa e continuando lungo il nuovo tracciato per Pianezzo fino al confine comunale Merate- Montevecchia.

     Montevecchia - Si segue il confine amministrativo Montevecchia-Merate.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 205 della L.R. 16 luglio 2007, n. 16.

[2] Articolo aggiunto dalla L.R. 16 aprile 1988, n. 17.