§ 4.4.53 - L.R. 13 dicembre 1983, n. 94.
Norme per lo smaltimento dei rifiuti speciali sul suolo o mediante accumulo in discariche o giacimenti controllati.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:13/12/1983
Numero:94


Sommario
Art. 1.  Oggetto della legge.
Art. 2.  Divieto di immissioni di rifiuti speciali nel sottosuolo.
Art. 3.  Smaltimento dei rifiuti speciali sul suolo.
Art. 4.  Smaltimento dei rifiuti speciali mediante accumulo in discariche e giacimenti controllati.
Art. 5.  Individuazione delle aree.
Art. 6.  Termini e modalità di approvazione delle deliberazioni di individuazione delle aree.
Art. 7.  Contributo a favore dei comuni.
Art. 8.  Tariffe per l'accumulo in giacimenti.
Art. 9.  Finanziamento dei giacimenti gestiti da enti pubblici.
Art. 10.  Finanziamento dei giacimenti, gestiti da società di intervento.
Art. 11.  Procedure per l'autorizzazione.
Art. 12.  Norma finanziaria.


§ 4.4.53 - L.R. 13 dicembre 1983, n. 94. [1]

Norme per lo smaltimento dei rifiuti speciali sul suolo o mediante accumulo in discariche o giacimenti controllati.

(B.U. 13 dicembre 1983, n. 49, 3° suppl. ord.).

 

     Art. 1. Oggetto della legge.

     1. La presente legge disciplina lo smaltimento sul suolo, nel suolo o nel sottosuolo dei rifiuti speciali, ivi compresi i fanghi ed i liquami derivanti da cicli produttivi o da processi di depurazione degli effluenti o di smaltimento dei rifiuti solidi, nonché i liquami derivanti dagli stessi cicli e processi e che non vengano allontanati mediante gli scarichi in corpi idrici ed in fognature disciplinati dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni e integrazioni, e dalle relative normative regionali.

 

     Art. 2. Divieto di immissioni di rifiuti speciali nel sottosuolo.

     1. L'immissione dei rifiuti, di cui all'articolo 1 della presente legge, nel sottosuolo, è in ogni caso vietata, salvo quanto previsto per gli scarichi nelle unità geologiche profonde dall'articolo 4, primo comma, lettera b) della legge n. 319/76 e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 3. Smaltimento dei rifiuti speciali sul suolo.

     1. Lo smaltimento dei rifiuti, di cui all'articolo 1 della presente legge, sul suolo, è ammesso, quando si tratti di rifiuti, ivi compresi i liquami ed i fanghi, direttamente utili alla produzione agricola e non suscettibili di danneggiare le falde acquifere, nei casi, nei limiti e con le modalità stabilite con apposita normativa tecnica, approvata dal consiglio regionale con regolamento da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 4. Smaltimento dei rifiuti speciali mediante accumulo in discariche e giacimenti controllati.

     1. Lo smaltimento dei rifiuti speciali, di cui all'articolo 1 della presente legge, è ammesso:

     a) per i rifiuti, compresi i liquami ed i fanghi, derivanti da processi di smaltimento di rifiuti urbani o assimilabili o da impianti pubblici di depurazione delle acque, e sempre che non contengano le sostanze di cui alla tabella allegata al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, in quantità, concentrazioni o caratteristiche tali da farli classificare come rifiuti tossici e nocivi, mediante accumulo in discariche controllate di rifiuti urbani e assimilabili, previ eventuali trattamenti idonei, secondo la disciplina di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22 della L.R. 7 giugno 1980, n. 94 ed al regolamento regionale 9 gennaio 1982, n. 2;

     b) per i restanti rifiuti speciali, di cui all'articolo 1 della presente legge, mediante accumulo negli appositi giacimenti controllati, previ eventuali trattamenti idonei, secondo la disciplina di cui al regolamento regionale 9 gennaio 1982, n. 3.

 

     Art. 5. Individuazione delle aree.

     1. Le aree destinate alla realizzazione di giacimenti controllati per lo smaltimento dei rifiuti di cui alla lettera b) del precedente art. 4, nonché gli eventuali impianti di trattamento sul posto dei rifiuti da accumulare, sono individuate dalla giunta regionale con proprie deliberazioni sentiti il comune e l'U.S.S.L. nonché la provincia interessati; tali enti, entro 60 giorni dal ricevimento delle richieste, corredate dalla documentazione di cui al successivo 3° comma, in possesso della giunta regionale, trasmettono alla stessa il proprio motivato parere; trascorso tale termine il parere si intende espresso favorevolmente.

     2. Le aree di cui al comma precedente sono distinte in:

     a) aree destinate a giacimenti realizzati e gestiti direttamente, o mediante concessione, dai comuni, consorzi di comuni o comunità montane;

     b) aree destinate a giacimenti realizzati e gestiti da società di intervento costituite ai sensi dell'art. 3, 4° comma della L.R. 3 luglio 1981, n. 33;

     c) aree destinate a giacimenti realizzati e gestiti da imprese singole o associate, nonché da consorzi di imprese di cui all'art. 23, 1° comma del D.P.R. n. 915/82 i quali si impegnino a smaltire rifiuti anche conferiti da terzi, nelle tipologie e quantità stabilite nella relativa deliberazione della giunta regionale.

     3. L'individuazione delle aree deve essere preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale operata dalla giunta regionale su un rapporto presentato dal soggetto proponente comprendente la descrizione dell'opera e le motivazioni delle scelte effettuate, la descrizione dell'ambiente interessato, la valutazione tecnica degli effetti sull'ambiente connessi alla realizzazione dell'opera, la verifica della compatibilità dell'opera con gli obiettivi di tutela dell'ambiente naturale.

     4. Delle aree di cui ai precedenti punti a), b), c) viene redatta una mappa di cui la giunta regionale dà comunicazione annuale alla commissione consiliare competente.

     5. Sulla base delle risultanze delle valutazioni di impatto ambientale condotte nel primo anno di applicazione della presente legge, la giunta regionale presenta al consiglio una relazione illustrativa nonché una proposta di regolamentazione.

 

     Art. 6. Termini e modalità di approvazione delle deliberazioni di individuazione delle aree.

     1. Le deliberazioni di cui al precedente articolo 5 costituiscono, ove necessario, proposta di variante agli strumenti urbanistici generali dei comuni territorialmente interessati.

     2. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia delle predette deliberazioni, i comuni provvedono a trasmettere alla giunta regionale la deliberazione di adozione della variante, nonché quella di controdeduzione alle osservazioni eventualmente presentate.

     3. Per tale variante i termini di cui al primo e secondo comma dell'articolo 9 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 sono ridotti a dieci giorni.

     4. La giunta regionale, entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente secondo comma, provvede all'approvazione definitiva della variante adottata; qualora il comune non abbia provveduto nel termine di tempo assegnato, la giunta regionale delibera la definitiva localizzazione dei giacimenti e degli impianti di trattamento dei rifiuti speciali. Tale deliberazione costituisce variante agli strumenti urbanistici generali dei comuni territorialmente interessati e le previsioni in essa contenute sono immediatamente prevalenti sulla disciplina urbanistica comunale dalla data di pubblicazione della predetta deliberazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

     5. Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 5 marzo 1982, n. 62, le opere e gli interventi di carattere edilizio ed urbanistico relativi alla realizzazione dei giacimenti controllati per lo smaltimento dei rifiuti di cui alla lettera b) del precedente articolo 4, nonché degli eventuali impianti di trattamento sul posto dei rifiuti da accumulare, sono sottoposti alle sole procedure di autorizzazione di cui all'articolo 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457, con riduzione a sessanta giorni del termine stabilito dallo stesso articolo.

 

     Art. 7. Contributo a favore dei comuni.

     1. I soggetti gestori dei giacimenti, di cui al precedente articolo 5, sono tenuti a corrispondere al comune sul cui territorio insistono gli stessi giacimenti o gli impianti di trattamento sul posto dei rifiuti da accumulare, un contributo annuo pari a lire una per ogni chilogrammo di rifiuti smaltiti; le somme introitate devono essere destinate prioritariamente per interventi finalizzati alla conservazione e alla valorizzazione della natura e dell'ambiente.

     2. Il contributo è corrisposto in due rate semestrali posticipate, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun semestre solare, e verrà annualmente rivalutato, a partire dal 1° gennaio 1985 in base all'indice ISTAT del costo della vita.

 

     Art. 8. Tariffe per l'accumulo in giacimenti.

     1. Le tariffe per l'accumulo in giacimenti dei rifiuti conferiti da terzi sono stabilite, per i giacimenti di cui alla lettera a), secondo comma del precedente articolo 5, dall'ente gestore; per quelli di cui alle lettere b) e c) dello stesso comma, da apposita convenzione stipulata con la regione dal soggetto gestore.

     2. Le tariffe sono determinate in modo da remunerare tutti i costi del servizio, nonché il contributo spettante al comune ai sensi del precedente articolo 7. La convenzione prevede i criteri e le modalità di variazione delle tariffe in relazione al variare dei costi del servizio.

     3. Le convenzioni di cui al primo comma del presente articolo sono stipulate, su conforme deliberazione della giunta regionale, dal presidente della giunta regionale o dall'assessore competente, se delegato.

 

     Art. 9. Finanziamento dei giacimenti gestiti da enti pubblici.

     1. Per il finanziamento delle opere di realizzazione dei giacimenti nelle aree di cui alla lettera a), secondo comma, del precedente articolo 5, gli enti pubblici interessati possono fruire dei mutui di cui al quarto comma dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1979, n. 650.

     2. A tal fine la giunta regionale, con la deliberazione relativa alle aree di cui alla stessa lettera a), include l'opera, nell'ambito delle disponibilità assegnate alla regione Lombardia della Cassa Depositi e Prestiti, nel programma di ripartizione dei predetti mutui per un importo fino al cento per cento della spesa ritenuta ammissibile.

     3. Nel caso in cui il progetto non sia presentato entro sei mesi dalla comunicazione della deliberazione di individuazione dell'area, o la consegna dei lavori non avvenga entro sei mesi dall'approvazione del progetto esecutivo o dalla concessione del mutuo se posteriore, il destinatario decade di diritto dal beneficio, salvo motivata proroga concessa dalla giunta regionale.

 

     Art. 10. Finanziamento dei giacimenti, gestiti da società di intervento.

     1. Per il finanziamento delle opere di realizzazione dei giacimenti nelle aree di cui alla lettera b), secondo comma, del precedente articolo 5, la giunta regionale, con deliberazione relativa alla individuazione di tali aree, può concedere ai comuni, ai consorzi di comuni, alle comunità montane ed alle province che concorrono alla costituzione delle società di intervento di cui al quarto comma dell'articolo 3 della legge regionale n. 33/81, contributi in capitale fino al cento per cento dell'importo delle azioni o delle quote sottoscritte nelle società dagli enti medesimi.

     2. I contributi di cui al precedente comma sono erogati in unica soluzione, all'atto della costituzione della società.

     3. I contributi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli concessi ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 33/81.

 

     Art. 11. Procedure per l'autorizzazione.

     1. I soggetti gestori di giacimenti controllati di rifiuti speciali o degli eventuali impianti di trattamento sul posto dei rifiuti da accumulare già autorizzati dalla regione, nonchè i soggetti che abbiano presentato istanza di autorizzazione, possono chiedere l'inserimento delle aree relative fra quelle di cui alle lettere b) e c), secondo comma del precedente articolo 5, accettando di stipulare la convenzione ivi prevista.

     2. Alle domande deve essere allegato uno studio di impatto ambientale con i contenuti di cui al precedente articolo 5, terzo comma.

     3. La giunta regionale, entro sessanta giorni dalla stipulazione della convenzione, delibera l'individuazione delle aree.

     4. Alle deliberazioni di cui al comma precedente si applica quanto previsto dal precedente articolo 6.

 

     Art. 12. Norma finanziaria.

     1. Per la concessione dei contributi in capitale previsti dall'articolo 10, primo comma, della presente legge è autorizzata, per l'anno 1983, la spesa di L. 5.000 milioni.

     2. L'onere di cui al precedente comma trova copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 1983-1985, parte II, progetto 4.5.5.1 «Promozione e realizzazione di spese di collettamento e di depurazione delle acque», tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi».

     3. Al finanziamento dell'onere di L. 5.000 milioni, per l'anno 1983, previsti dal precedente primo comma si provvede mediante impiego, per pari importo, del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziate con mutui» iscritto al capitolo 2.5.2.1.2.958 dello stato di previsione delle spese per il bilancio per l'esercizio finanziario 1983».

     4. In relazione a quanto disposto dai commi precedenti, nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1983, alla parte 2, ambito 4, settore 4, obiettivo 1, progetto 3, è istituito il capitolo 2.4.4.1.3.1687 «Contributi in capitale a comuni, consorzi di comuni, comunità montane, amministrazioni provinciali che concorrono alla costituzione di apposite società di intervento di cui all'articolo 3, quarto comma, della L.R. 3 luglio 1981, n. 33» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 5.000 milioni.

 

 

 


[1] Abrogata dall’art. 57 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26.