§ 3.9.4 - L.R. 15 settembre 1989, n. 50.
Incentivazioni nel settore energetico.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.9 energia
Data:15/09/1989
Numero:50


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Progetti di intervento e loro contenuto.
Art. 3.  Procedimento di approvazione dei progetti.
Art. 4.  Effetti dell'approvazione dei progetti.
Art. 5.  Contributi finanziari.
Art. 6.  Concessione ed erogazione dei contributi finanziari.
Art. 7.  Norma finanziaria.


§ 3.9.4 - L.R. 15 settembre 1989, n. 50. [1]

Incentivazioni nel settore energetico.

(B.U. 20 settembre 1989 n. 38, 1° suppl. ord.).

 

     Art. 1. Finalità.

     1. La Regione, in attuazione degli articoli 27, lett. c); 35; 63; 66; 69, secondo, terzo e quarto comma; 74; 82; 83 e 101 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 concernente «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382», promuove e sostiene iniziative volte a:

     a) favorire il risparmio energetico, attraverso la realizzazione di strutture di produzione di energia da fonti rinnovabili, ovvero la utilizzazione di energia proveniente da fonti rinnovabili;

     b) garantire che nella produzione e nel consumo dell'energia, siano salvaguardati l'ambiente e la integrità del territorio;

     c) garantire che nella produzione e nel consumo dell'energia, nonché nello smaltimento di quanto residua dai processi produttivi a seguito dell'impiego di energia, non vi sia nocumento all'igiene e alla salute pubblica;

     d) fornire a basso costo, agli imprenditori agricoli ed artigiani e a chi ne abbisogna per esigenze abitative e sociali energia proveniente da fonti rinnovabili e comunque suscettibile di impiego che non sia nocivo all'igiene e alla salute, e che consenta un uso conservativo delle risorse ambientali e territoriali.

     2. La promozione e il sostegno di cui al precedente primo comma consistono nella accelerazione delle procedure per la realizzazione di opere edilizie necessarie al conseguimento delle finalità della presente legge, ai sensi dei successivi articoli 2, 3 e 4, ovvero nella concessione di contributi finanziari ai sensi dei successivi articoli 5 e 6.

 

     Art. 2. Progetti di intervento e loro contenuto.

     1. Per il conseguimento delle finalità della presente legge, i soggetti pubblici o privati, anche in collaborazione tra loro attraverso apposite convenzioni od altri strumenti contrattuali, possono presentare al Comune competente per territorio progetti di intervento.

     2. Ciascun progetto, oltre alla descrizione dell'intervento che si intende operare, deve essere corredato da:

     a) piano di fattibilità tecnica ed economica e relativo piano finanziario;

     b) impegno ad ultimare l'intervento entro 24 mesi dall'approvazione del progetto da parte della Giunta Regionale ai sensi del successivo art. 3.

     3. I progetti che comportano interventi urbanistici ed edilizi debbono essere altresì corredati:

     a) dalla dimostrazione della disponibilità degli immobili interessati dall'intervento, ovvero dall'assenso di chi può giuridicamente disporne;

     b) estratto dello strumento urbanistico generale vigente nel Comune dove deve essere attuato l'intervento;

     c) schema planivolumetrico in scala non inferiore a 1.500;

     d) relazione tecnica, concernente le opere di urbanizzazione primaria e secondaria esistenti, o eventualmente da realizzare;

     e) relazione sugli eventuali effetti di impatto ambientale dell'intervento progettato;

     f) domanda di concessione o di autorizzazione edilizia, se necessarie all'attuazione dell'intervento.

     4. Qualora siano previsti interventi urbanistici ed edilizi in aree soggette a vincoli paesistici, il progetto deve essere altresì accompagnato dalla documentazione prescritta per le domande di autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 concernente «Protezione delle bellezze naturali».

     5. Qualora il progetto riguardi la produzione di energia idroelettrica, la Giunta Regionale è tenuta, in sede di rilascio della concessione di cui al T.U. 1775/1933, ad inserire nella relativa disciplinare l'obbligo per il concessionario a garantire un minimo vitale di deflusso dell'acqua a valle dei punti di presa al fine di garantire la salvaguardia dell'ecosistema, la protezione delle acque sotterranee, gli usi potabili, igienico-sanitari ed agricoli, il mantenimento e la risalita della fauna ittica e la protezione della natura.

 

     Art. 3. Procedimento di approvazione dei progetti.

     1. Entro dieci giorni dalla presentazione il Comune competente procede alla pubblicazione di ciascun progetto nelle forme previste per la pubblicazione degli strumenti urbanistici.

     2. Se il progetto prevede interventi da realizzare su aree rispetto alle quali è prescritta la previa adozione di strumenti urbanistici attuativi, chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni sul progetto pubblicato.

     3. Entro trenta giorni successivi alla pubblicazione e tenuto conto delle eventuali osservazioni di cui al precedente secondo comma, il Consiglio Comunale adotta parere sul progetto di intervento.

     4. Nell'ipotesi prevista al precedente secondo comma il parere viene deliberato tenuto conto delle eventuali osservazioni pervenute e contestualmente alla approvazione dello strumento urbanistico attuativo, nonché, se necessario, adottando apposita variante allo strumento urbanistico generale, anche in deroga ai divieti posti dall'art. 14, ultimo comma, della L.R. 15 aprile 1975, n. 51 concernente «Disciplina urbanistica del territorio regionale e misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesistico».

     5. I progetti relativamente ai quali è espresso parere favorevole sono trasmessi alla Giunta Regionale che, entro trenta giorni dalla trasmissione, li sottopone ad approvazione, sulla base dei criteri e delle priorità stabiliti dal Consiglio Regionale con propria deliberazione da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La Giunta Regionale, in sede di approvazione, esprime le valutazioni sugli effetti di impatto ambientale di ciascun progetto.

     6. La deliberazione con la quale il Consiglio Regionale detta criteri e priorità, per gli effetti di cui al comma precedente, determina tra l'altro, la misura massima dei contributi finanziari di cui ai successivi articoli 5 e 6, nonché le modalità omogenee alle quali debbono attenersi le istruttorie tecniche ed economico-finanziarie di cui al successivo art. 6.

 

     Art. 4. Effetti dell'approvazione dei progetti.

     1. L'approvazione di ciascun progetto da parte della Giunta Regionale:

     a) consente il rilascio di concessioni edilizie in deroga, per la realizzazione dei singoli interventi edilizi in esso previsti, ai sensi dell'art. 41 quater della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 concernente «Legge urbanistica», tenendo luogo dell'apposito nulla-osta regionale ed intendendosi espresso, con la preventiva approvazione comunale di cui al terzo e quarto comma del precedente art. 3, l'assenso all'avvio della procedura di deroga;

     b) classifica le opere previste dal progetto approvato, edifici e impianti di interesse pubblico, per i quali può essere rilasciata concessione edilizia anche in assenza di espressa previsione nel regolamento edilizio o nelle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale;

     c) ha valore di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della Legge 29 giugno 1939, n. 1497;

     d) ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere previste dal progetto approvato;

     e) quando trattasi di opere di pertinenza della Regione, delle Province, dei Comuni, di loro Consorzi, delle U.S.S.L. o di aziende municipalizzate, consente l'affidamento dei lavori in concessione, con le modalità di cui alla Legge 17 febbraio 1987, n. 80 concernente «Norme straordinarie per l'accelerazione della esecuzione di opere pubbliche», ovvero l'affidamento con le modalità previste per le opere delle amministrazioni dello Stato, dalla Legge 11 novembre 1986, n. 770 concernente «Disciplina delle procedure contrattuali dello Stato per l'esecuzione di programmi di ricerca e per l'acquisizione e la manutenzione di prodotti ad alta tecnologia».

     2. Restano fermi i divieti temporanei di edificazione di cui all'art. 1 ter della Legge 8 agosto 1985, n. 431 concernente «Conversione in Legge, con modificazioni, del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale». L'inizio dei lavori relativi alle opere previste dai progetti approvati a norma del precedente art. 3, resta subordinato al decorso del termine di cui al quinto comma dell'art. 1 della predetta Legge.

 

     Art. 5. Contributi finanziari.

     1. L'approvazione ai sensi degli articoli precedenti, di progetti che non comportino interventi urbanistici od edilizi, ovvero rispetto ai quali la Giunta Regionale giudichi non rilevanti gli interventi urbanistici od edilizi, in luogo degli effetti di cui al precedente articolo 4, dà titolo alla concessione di un contributo in capitale una tantum regionale sull'ammontare attualizzato degli interessi sui prefinanziamenti e/o finanziamenti a lungo termine e/o locazioni finanziarie.

     2. A tale scopo, la Giunta Regionale è autorizzata ad erogare a favore di Finlombarda S.p.A. un contributo straordinario di lire due miliardi, da utilizzare per l'erogazione dei contributi di sostegno dei progetti approvati, di cui al precedente primo comma.

     3. La Giunta Regionale stipula con Finlombarda S.p.A. apposita convenzione per l'erogazione dei contributi, con l'osservanza dei criteri e delle priorità deliberati dal Consiglio Regionale ai sensi del precedente art. 3. Nella convenzione è previsto il compenso riconosciuto a Finlombarda S.p.A. a titolo di rimborso degli oneri per l'esecuzione di tutte le operazioni organizzative ed esecutive affidatele.

     4. All'iscrizione in bilancio della somma riconosciuta a titolo di compenso a Finlombarda S.p.A. di cui al precedente terzo comma, si provvede con successiva Legge Regionale di variazione al bilancio.

 

     Art. 6. Concessione ed erogazione dei contributi finanziari.

     1. A seguito dell'approvazione di ciascun progetto da parte della Giunta Regionale, e qualora esso non consista in interventi urbanistici od edilizi, ovvero allorché la Giunta Regionale abbia dichiarato questi ultimi non rilevanti, è avviata una istruttoria economico-finanziaria da parte di Finlombarda S.p.A., ed una istruttoria tecnica da parte di CESTEC S.p.A., secondo i criteri espressi nella deliberazione del Consiglio Regionale di cui al precedente art. 3.

     2. Le istruttorie debbono, in ogni caso, appurare che il progetto consenta un risparmio di energie da fonte non rinnovabile, ovvero inquinanti, di almeno il 20% e che il progetto comporti un investimento di almeno 300 milioni di lire.

     3. L'esito di ciascuna delle due istruttorie è vincolante, se negativo, agli effetti della concessione del contributo finanziario.

     4. Il contributo è concesso con deliberazione della Giunta Regionale. Esso è calcolato sulla base del piano finanziario allegato al progetto approvato e tenuto conto delle istruttorie esperite, in ragione di un abbattimento dei tassi sui finanziamenti a medio termine fino ad un massimo di 5 punti percentuali per anno, e per un massimo di 400 milioni di lire.

     5. Alla erogazione provvede Finlombarda S.p.A. anche mediante accordi con gli istituti di credito.

     6. Al termine di ciascun anno, Finlombarda S.p.A. sottopone alla Giunta Regionale un rendiconto analitico del contributo erogato ai sensi della presente Legge.

 

     Art. 7. Norma finanziaria.

     1. Per le finalità previste dal precedente articolo 5, secondo comma, è autorizzata per il 1989 la concessione di un contributo una tantum in capitale di L. 2.000 milioni a Finlombarda S.p.A.

     2. Al finanziamento dell'onere previsto dal precedente primo comma, si provvede mediante riduzione per pari importo della dotazione finanziaria di competenza e di cassa, del «Fondo Globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziate con mutui» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1989.

     3. In relazione a quanto disposto dal precedente primo comma, al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989, è apportata la seguente variazione:

     A - Stato di previsione delle spese di Parte II: 1. All'ambito 4, settore 5, obiettivo 1, è istituito il capitolo:

     a) il capitolo 4.5.1.2.2633 «Contributo una tantum in capitale a Finlombarda S.p.A. per l'erogazione di un contributo sull'ammontare attualizzato degli interessi sui prefinanziamenti, finanziamenti a lungo termine e locazioni finanziarie contratti per iniziative di risparmio energetico e di produzione di energia da fonti rinnovabili» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 2.000.000.000.

 

 

 


[1] Abrogata dall’art. 57 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26.