§ 85.1.36 - Legge 11 novembre 1986, n. 770.
Disciplina delle procedure contrattuali dello Stato per l'esecuzione di programmi di ricerca e per l'acquisizione e la manutenzione di prodotti [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:85. Ricerca scientifica e tecnologica
Capitolo:85.1 ricerca scientifica e tecnologica
Data:11/11/1986
Numero:770


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 


§ 85.1.36 - Legge 11 novembre 1986, n. 770. [1]

Disciplina delle procedure contrattuali dello Stato per l'esecuzione di programmi di ricerca e per l'acquisizione e la manutenzione di prodotti ad alta tecnologia.

(G.U. 24 novembre 1986, n. 273).

 

     Art. 1.

     1. Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, per soddisfare le proprie esigenze di conoscenza ai fini dell'acquisizione di materiali, impianti, macchinari ed apparecchiature di alta tecnologia sono autorizzate a stipulare, a seguito di trattativa privata preceduta da un confronto concorrenziale, contratti di ricerca e di sviluppo di prototipi con le università, il Consiglio nazionale delle ricerche, gli istituti pubblici di ricerche, nonché con imprese o associazioni, anche temporanee, di imprese, aventi adeguata capacità tecnologica, previamente accertata dall'amministrazione committente.

     2. Qualora la natura delle prestazioni o altre circostanze rendano non conveniente il confronto concorrenziale di cui al comma 1, può procedersi direttamente alla trattativa privata con i soggetti di cui allo stesso comma 1. Le determinazioni delle amministrazioni devono, in tal caso, essere adottate con espressa motivazione.

     3. Le procedure ed i criteri per il confronto di economicità e di convenienza delle proposte e delle offerte formulate dai soggetti pubblici e privati di cui al comma 1 sono stabiliti con decreti del Ministro del tesoro di concerto con i Ministri competenti.

     4. Per le associazioni temporanee di imprese si applicano le disposizioni contenute nell'art. 9 della legge 30 marzo 1981, n. 113.

     5. I programmi di ricerca e di sviluppo di cui al comma 1 possono essere suddivisi in fasi e comprendono lo studio, avuto riguardo alla caratteristica di beni da produrre o da sviluppare, la individuazione dei sistemi, la progettazione, la produzione di prototipi e la sperimentazione sugli stessi.

     6. La presente legge non si applica ai contratti di ricerca disciplinati dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46.

 

          Art. 2.

     1. Il prezzo contrattuale è determinato preventivamente "a corpo" in modo forfettario; ove ciò non sia possibile o conveniente, il prezzo è determinato "a misura" e in contraddittorio con l'impresa sulla base di dettagliata analisi di costo secondo metodologie emanate dalle amministrazioni committenti.

     2. Qualora la particolare complessità ed originalità delle prestazioni richieste non permetta la determinazione preventiva del prezzo secondo quanto previsto dal comma 1, esso sarà fissato in via provvisoria e definito successivamente "a misura" in base ai costi accertati. In quest'ultimo caso il contratto deve indicare i costi riconoscibili, i criteri per la valutazione dei costi, il limite massimo di spesa entro il quale deve essere contenuta la commessa nonché le modalità di intervento dell'amministrazione per l'accertamento di detti costi. Qualora nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali occorra apportare aggiornamenti e varianti al contratto, si applica la procedura prevista dall'art. 3 della legge 22 marzo 1975, n. 57.

     3. Sui costi determinati "a misura" si aggiunge una equa percentuale di maggiorazione da fissare in contratto che tenga conto degli oneri finanziari di commessa e del profitto di impresa.

     4. I contratti di ricerca possono prevedere premi di incentivazione alla impresa per il raggiungimento di risultati superiori a quelli ipotizzati od anche per riduzione dei termini di esecuzione. In tale caso, nei contratti devono essere prestabiliti anche i criteri oggettivi per la determinazione della misura dei premi di incentivazione.

     5. I contratti da stipularsi ai sensi del comma 1 dell'art. 1 devono prevedere il termine entro il quale la ricerca e lo sviluppo deve concludersi, restando salva la facoltà dell'amministrazione di concordare con la parte contraente termini suppletivi in relazione all'intervenuta evoluzione tecnica del progetto iniziale.

     6. Qualora la prestazione contrattuale preveda l'esecuzione di due o più fasi di cui al comma 5 dell'art. 1, il contratto deve stabilire, anche, il termine di esecuzione e il prezzo di ciascuna fase, nonché la facoltà dell'amministrazione di recedere dal contratto a conclusione di ciascuna fase, verso ristoro all'altra parte, in relazione alla prevista esecuzione dell'intero programma oggetto del contratto, delle spese da essa anticipate, dei costi effettivamente sostenuti e del profitto di impresa.

     7. L'esecuzione di ciascuna fase del programma costituisce titolo valido per il pagamento del prezzo parziale riferito alla fase medesima.

 

          Art. 3.

     1. L'amministrazione committente acquisisce il diritto allo sfruttamento pieno ed esclusivo dell'invenzione industriale e di ogni altro risultato che derivi dalla ricerca di cui all'art. 1 della presente legge. Quando le esigenze dell'amministrazione lo consentano, tale diritto può essere ceduto preferendo, a parità di condizioni, l'impresa che ha eseguito la ricerca. In tal caso l'amministrazione potrà comunque utilizzare i risultati di ricerca, senza ulteriori oneri, ai fini della produzione di beni occorrenti all'assolvimento dei suoi compiti istituzionali.

 

          Art. 4.

     1. Per le produzioni basate sui risultati di ricerca l'amministrazione è tenuta, a parità di condizioni offerte da altre imprese, ad affidarne l'esecuzione alla stessa impresa che ha effettuato la ricerca.

     2. L'attività di ricerca può proseguire anche nel corso della fase di produzione per il miglioramento dei beni oggetto del contratto; in tale caso il corrispettivo della ricerca deve essere tenuto distinto da quello relativo alla produzione.

     3. Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1981, n. 113, per l'acquisizione di prodotti ad elevata tecnologia, già disponibili sul mercato nelle caratteristiche richieste, può procedersi a trattativa privata con le modalità previste dall'art. 1, comma 1, della presente legge.

     4. L'amministrazione è altresì autorizzata a procedere a trattativa privata, alle condizioni e con le modalità previste dai commi 1 e 2 dell'art. 1, per l'affidamento dei servizi di manutenzione e di revisione nonché per le forniture di serie di prodotti indispensabili al completamento, al funzionamento ed alla efficienza dei materiali, impianti, macchinari ed apparecchiature di alta tecnologia.

     5. Per i contratti stipulati ai sensi del comma 4, l'amministrazione, per esigenze funzionali, può richiederne all'altro contraente l'ulteriore esecuzione, alle stesse condizioni, prima che essi siano rinnovati o sostituiti da altri per l'anno successivo; in tale caso, le condizioni tecnico-economiche del contratto scaduto regolano provvisoriamente i rapporti tra le parti fino alla definizione del nuovo contratto.

     6. Le norme contrattuali e di pagamento previste dalla presente legge si applicano parimenti alle fattispecie contrattuali di cui ai commi 1, 3 e 4.

 

          Art. 5.

     1. Ai fini del coordinamento dei programmi di ricerca e sviluppo e delle conseguenti direttive di indirizzo per la razionale utilizzazione dei risultati conseguiti e la prevenzione di eventuali disarmonie o duplicazione degli stessi programmi o parti di essi, i contratti di cui all'art. 1 sono trasmessi almeno trenta giorni prima della definitiva approvazione alla Presidenza del Consiglio presso la quale può essere costituito un apposito comitato tecnico operativo.

     2. Gli organi consultivi che, in base alle vigenti disposizioni, devono pronunciarsi sui progetti di contratto di cui alla presente legge, sono tenuti ad emettere il parere entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa richiesta. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, alla conclusione della richiesta, il dispositivo è comunicato telegraficamente all'amministrazione richiedente.

     3. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, le procedure amministrative riprendono il loro corso prescindendo dall'eventuale parere tardivamente pronunciato. Nel caso in cui venga disposto un supplemento di istruttoria, il parere va definitivamente reso entro sessanta giorni dalla data di ricezione, da parte dell'organo adito, della notizia o degli atti richiesti.

 

          Art. 6.

     1. Per motivi di urgenza, il Ministro può autorizzare, prima che sia intervenuta la definitiva stipulazione del contratto e nel limite massimo del 25 per cento dell'importo presunto della commessa, l'impresa prescelta all'esecuzione di determinate prestazioni previste nel relativo progetto di contratto - da specificare in apposito atto negoziale accettato e sottoscritto dall'impresa stessa - alle medesime condizioni tecniche ed economiche indicate nel progetto di contratto.

     2. L'atto negoziale di cui al comma precedente è sottoposto al preventivo parere dell'organo consultivo che deve pronunciarsi sul progetto di contratto. Il relativo provvedimento autorizzativo costituisce titolo giuridico per l'assunzione dell'impegno della spesa a carico del bilancio e per i conseguenti pagamenti.

 

          Art. 7.

     1. In relazione agli oneri finanziari da sostenersi dall'altro contraente per l'approntamento delle attrezzature e per l'acquisto di materiali, necessari per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'amministrazione può corrispondere, in deroga all'art. 12, quarto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, a titolo di anticipazione e senza il pagamento di interessi, parte del prezzo contrattuale in misura non superiore al 50 per cento, verso prestazione di idonee garanzie.

     2. La misura dell'anticipazione, i termini e le modalità per il relativo recupero nonché le forme di garanzia sono stabiliti nel contratto. Della determinazione dell'amministrazione di concedere l'anticipazione deve essere data, tuttavia, tempestiva notizia all'impresa perché ne tenga conto nella formulazione dell'offerta.

     3. Per il pagamento degli acconti e del saldo contrattuale, nonché dei corrispettivi derivanti dalle anticipate prestazioni ai sensi dell'art. 6, l'amministrazione è tenuta ad emettere i relativi titoli di spesa entro trenta giorni dalla redazione in contraddittorio dei documenti prescritti.

     4. In caso di mancato rispetto del termine indicato nel comma 3, il contraente ha diritto sulle somme dovutegli alla corresponsione degli interessi, al tasso e con le procedure di cui agli articoli 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, quale risulta integrato dall'art. 4 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, salvo che il ritardo non dipenda da fatti imputabili al contraente stesso ovvero il pagamento sia stato sospeso in seguito ad atti impeditivi notificati da terzi o da altre amministrazioni.

 

          Art. 8.

     1. La revisione dei prezzi riguardanti i contratti per i quali il prezzo sia determinato "a misura" deve essere prevista in base ad un meccanismo di aggiornamento del corrispettivo che rifletta le variazioni intervenute, successivamente alla data dell'offerta, nei costi dei materiali e della manodopera e, nel caso di acquisti di materiali da effettuarsi all'estero da parte del contraente, anche alle variazioni dei cambi. Per i contratti il cui prezzo sia determinato "a corpo", la revisione è operante per la parte eccedente il 5 per cento di detto prezzo contrattuale.

     2. Il calcolo del compenso revisionale è effettuato tenendo conto dello sviluppo esecutivo risultante dal programma dei lavori all'uopo predisposto.

     3. Nel caso di interruzione temporanea o di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per fatti imputabili al contraente, è tenuto fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal programma.

     4. Qualora sia stata concessa l'anticipazione di cui al comma 1 dell'art. 7, ovvero ai sensi dell'art. 12, sesto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, dal calcolo revisionale è escluso l'importo dell'anticipazione concessa, limitatamente al periodo intercorrente tra la data di emissione del relativo titolo di spesa e quella del recupero, parziale o totale, dell'anticipazione stessa.

     5. Per la corresponsione di quanto dovuto a titolo di compenso revisionale si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 1974, n. 700, e all'art. 2 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.

 

          Art. 9.

     1. Salvo quanto stabilito dalla legge 30 marzo 1981, n. 113, e successive modificazioni, per l'acquisizione sui mercati esteri di materiali, impianti, macchinari ed apparecchiature di alta tecnologia, da effettuarsi presso imprese, governi ed altri organismi pubblici, con l'intermediazione degli addetti commerciali e, per l'Amministrazione della difesa, dagli assistenti amministrativi degli addetti militari, navali ed aeronautici, si applicano le norme del diritto esterno e le corrispondenti clausole d'uso sul mercato internazionale.

     2. Alla stipulazione dei contratti di cui al comma 1 provvedono i soggetti ivi indicati, sulla base di apposita autorizzazione ministeriale, che costituisce anche atto di impegno, da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti. Non si applicano le disposizioni contenute nell'art. 5 della presente legge e negli articoli 6, secondo comma, e 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

     3. I pagamenti relativi ai contratti di cui al presente articolo possono essere effettuati, sulla base dei titoli giustificativi dei crediti documentati, direttamente dall'amministrazione centrale ovvero, previa rimessa dei fondi occorrenti, dai soggetti indicati nel comma 1, i quali, per tali adempimenti, sono assoggettati alla norma prevista per i funzionari delegati.

     4. Il termine di cui al sesto comma dell'art. 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, è fissato in sei mesi decorrenti dalla data di acquisizione da parte dei soggetti di cui al comma 1 dei documenti giustificativi.

     5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche alle situazioni non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 10.

     1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e del relativo regolamento di esecuzione, nonché le norme speciali vigenti per le singole amministrazioni e, per i rapporti negoziali, all'occorrenza, le norme del codice civile, salvo che non si tratti di contratti riguardanti l'attuazione di programmi di collaborazione multinazionale, anche se coordinati da agenzie o enti plurinazionali appositamente costituiti, ai cui rapporti si applica l'ordinamento esterno prescelto nei programmi o, in mancanza, quello dello Stato in cui gli accordi sono stati conclusi.

 

          Art. 11.

     1. Per tutti i contratti in corso d'esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge sono applicabili, nei riguardi delle prestazioni ancora da eseguire, le disposizioni di cui all'art. 3, all'art. 7, commi 3 e 4, ed all'art. 8.

     2. Si applicano, altresì, le disposizioni relative all'obbligo del segreto contenute nel regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, e nella legge 24 ottobre 1977, n. 801, per quanto riguarda le attività disciplinate dalla presente legge.

 

          Art. 12.

     1. Annualmente, con le relazioni alle tabelle degli stati di previsione della spesa dei rispettivi dicasteri, i Ministri informano il Parlamento sui programmi attuati ai sensi della presente legge.


[1] Abrogata dall'art. 217 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.