§ 3.6.36 - L.R. 21 marzo 2000, n. 15.
Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche [2].


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 fiere, mercati, commercio
Data:21/03/2000
Numero:15


Sommario
Art. 1.  (Ambito di applicazione e definizioni)
Art. 1 bis.  (Requisiti per lo svolgimento dell’attività)
Art. 2.  (Modalità di esercizio dell'attività).
Art. 3.  (Condizioni e limiti all'esercizio dell'attività).
Art. 3 bis.  (Riconoscimento dei mercati di valenza storica o di particolare pregio su aree pubbliche)
Art. 4.  (Funzioni regionali).
Art. 5.  (Autorizzazioni su posteggi dati in concessione).
Art. 6.  (Autorizzazioni per il commercio in forma itinerante).
Art. 7.  (Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione).
Art. 8.  (Sospensione e revoca dell’autorizzazione. Sanzioni
Art. 9.  (Indirizzi in materia di orari).
Art. 10.  (Forme di consultazione delle parti sociali).
Art. 11.  (Finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura).
Art. 12.  (Norma finanziaria).
Art. 13.  (Diritti acquisiti).
Art. 14.  (Disposizioni per le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura).
Art. 15.  (Disposizioni per i comuni).
Art. 16.  (Attività con il sistema del "battitore").
Art. 17.  (Norma transitoria e di prima applicazione degli indirizzi regionali)
Art. 18.  (Abrogazione).


§ 3.6.36 - L.R. 21 marzo 2000, n. 15. [1]

Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche [2].

(B.U. 24 marzo 2000, n. 12 - 1° suppl.ord.).

 

Art. 1. (Ambito di applicazione e definizioni) [3]

     1. La presente legge, in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, disciplina l’esercizio del commercio su aree pubbliche nel rispetto della normativa comunitaria e delle disposizioni legislative dello Stato.

     2. Ai fini della presente legge si intendono per:

     a) commercio su aree pubbliche, l’attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio lacuale, o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;

     b) aree pubbliche, le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata, gravate da servitù di passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;

     c) posteggio, la parte di area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all’operatore autorizzato all’esercizio dell’attività commerciale;

     d) mercato, l’area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, destinata all’esercizio dell’attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l’offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l’erogazione di pubblici servizi;

     e) fiera, la manifestazione caratterizzata dall’afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

     f) presenze in un mercato o in una fiera, il numero delle volte che l’operatore si è presentato in tale manifestazione, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l’attività;

     g) presenze effettive in un mercato o in una fiera, il numero delle volte che l’operatore ha effettivamente esercitato l’attività in tale manifestazione.

 

          Art. 1 bis. (Requisiti per lo svolgimento dell’attività) [4]

     1. Non possono esercitare l’attività di commercio su aree pubbliche, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che:

     a) abbiano riportato una condanna con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

     b) abbiano riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui ai titoli II, VII, capo II, e VIII, del libro II, del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;

     c) abbiano riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 441, 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

     d) siano stati sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza o sottoposti a misure di sicurezza.

     2. L’accertamento delle condizioni di cui al comma 1 è effettuato sulla base della normativa vigente.

     3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) il divieto di esercitare l’attività permane per la durata di tre anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non si applica il divieto di esercizio dell’attività.

     4. L’esercizio dell’attività di vendita, relativamente al settore merceologico alimentare, è consentito a chi sia in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

     a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare istituito o riconosciuto dalla regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

     b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, l’attività di vendita all’ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l’attività di vendita nel settore merceologico alimentare in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all’amministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’Istituto nazionale previdenza sociale;

     c) essere stato iscritto al registro esercenti il commercio, di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per uno o più gruppi merceologici individuati all’articolo 12, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 4 agosto 1988, n. 375 (Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio).

     5. L’autorizzazione all’attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti previsti per l’una e per l’altra attività. L’abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

     6. Per i cittadini di Paesi membri dell’Unione europea l’accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 4 è effettuato dal comune sulla base delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania). Per i cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea la verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 4 è effettuata dal comune nel rispetto delle normative internazionali e nazionali, nonché degli indirizzi di programmazione regionale.

     7. Nel caso di società il possesso dei requisiti di cui al comma 4 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta o delegata all’attività commerciale.

     8. La Giunta regionale stabilisce l’organizzazione, la durata e le materie del corso professionale di cui al comma 4, lettera a), individuando le materie idonee a consentire l’apprendimento delle disposizioni relative alla tutela della salute, alla sicurezza e all’informazione del consumatore finale e garantendone l’effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti idonei; a tal fine sono prioritariamente considerate le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), le associazioni imprenditoriali più rappresentative ai sensi della normativa statale vigente e gli enti e le società da esse costituiti.

     9. La Giunta regionale stabilisce altresì l’organizzazione, la durata e le materie di corsi di formazione finalizzati ad elevare il livello professionale o la qualificazione degli operatori, con particolare riferimento alle normative in materia di tutela dell’ambiente, della sicurezza e del consumatore.

 

     Art. 2. (Modalità di esercizio dell'attività).

     1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per dieci anni o su qualsiasi altra area purché in forma itinerante.

     2. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie.

E' fatto altresì divieto di tornare sul medesimo punto nell’arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante, fatti salvi i comuni montani come classificati dalla legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani) e successivi provvedimenti attuativi, che possono disciplinare la materia sulla base delle proprie esigenze. Chiunque violi i divieti di cui al presente comma è punito con la sanzione di cui all’articolo 8, comma 4 ter [5].

     3. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, è soggetto ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti. Condizione per il rilascio dell'autorizzazione è il possesso dei requisiti di cui all’articolo 1 bis [6].

     3 bis. Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare delle autorizzazioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, entro sei mesi dal rilascio, deve iniziare l’attività di vendita assolvendo agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti. Nei casi di mancato adempimento ovvero del venire meno, ad attività iniziata o a seguito di subingresso, anche di uno solo degli obblighi sopra elencati si applicano le sanzioni di cui all’articolo 8, comma 4 bis [7].

     4. L'autorizzazione su posteggi dati in concessione abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della regione in cui è stata rilasciata e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale [8].

     5. L'autorizzazione in forma itinerante abilita i titolari della stessa anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. Al medesimo operatore commerciale, persona fisica o società di persone, non può essere rilasciata più di una autorizzazione [9].

     6. Le autorizzazioni di cui ai commi 4 e 5 sono rilasciate con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare ed ai requisiti di cui all’articolo 1 bis [10].

     6 bis. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per le rispettive attività. L’abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio. L’esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie, nazionali e regionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie [11].

     6 ter. I comuni, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e delle CCIAA, annualmente verificano, mediante presa d’atto sulle autorizzazioni di cui ai commi 4 e 5, se per il titolare della autorizzazione sussistano gli elementi di cui al comma 3 bis [12].

     6 quater. Le autorizzazioni di cui ai commi 4 e 5 devono essere esibite in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza. Al fine di agevolare le operazioni di controllo dell’attività, i comuni devono rilasciare una carta di esercizio nominativa contenente gli elementi di identificazione personale degli operatori e i titoli autorizzatori utilizzati per lo svolgimento dell’attività nell’ambito del mercato, della fiera o in forma itinerante [13].

     6 quinquies. Senza permesso del proprietario o del gestore è vietato il commercio su aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade [14].

 

     Art. 3. (Condizioni e limiti all'esercizio dell'attività).

     1. L'attività del commercio sulle aree pubbliche è subordinata al rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal comune in conformità ai criteri ed agli indirizzi previsti dalla presente legge e dalle disposizioni attuative di cui all'articolo 4.

     2. Il commercio su aree pubbliche esercitato in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti per comprovati motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

     3. Non possono essere previsti limitazioni e divieti per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche stabiliti all'unico fine di creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede fissa.

     4. Il comune individua le zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale dove l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o limitato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle zone predette tenendo in debito conto gli operatori che svolgono l'attività al momento dell'entrata in vigore della presente legge, i quali hanno diritto ad ottenere un posteggio equivalente sul territorio comunale.

     4 bis. Nei centri storici di particolare pregio e comunque nei centri storici dei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, nonché negli ambiti territoriali a forte attrattività di cui all’articolo 5 bis, comma 10, della legge regionale 3 aprile 2000, n. 22 (Disciplina delle vendite straordinarie e disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali) è vietato l’esercizio del commercio itinerante svolto senza l’ausilio di mezzi o attrezzature finalizzati alla vendita. Chiunque violi il divieto di cui al presente comma è punito con la sanzione di cui all'articolo 8, comma 4 ter [15].

     5. L'esercizio del commercio disciplinato dalle presenti disposizioni nelle aree del demanio lacuale regionale è soggetto al nulla osta da parte delle competenti autorità regionali che stabiliscono modalità, condizioni, limiti e divieti per l'accesso alle aree predette tenendo in debito conto gli operatori che svolgono l'attività al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

     6. Durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera il comune interdisce il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 metri.

     7. Il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 4, non può esercitare l'attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio [16].

     7 bis. In occasione delle fiere il comune può concedere agli esercizi di vicinato in sede fissa di vendere i propri prodotti sull’area pubblica antistante l’esercizio commerciale [17].

 

          Art. 3 bis. (Riconoscimento dei mercati di valenza storica o di particolare pregio su aree pubbliche) [18]

     1. La Regione favorisce la qualificazione, la valorizzazione e il mantenimento delle aree mercatali e dei mercati di valenza storica o di particolare pregio architettonico, urbanistico, merceologico, culturale o sociale.

     2. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente:

     a) stabilisce i requisiti, le modalità e le procedure per il riconoscimento dei mercati di valenza storica o di particolare pregio;

     b) procede al loro riconoscimento su segnalazione delle associazioni di categoria, delle associazioni dei consumatori, delle CCIAA e degli enti locali e gestisce il relativo elenco;

     c) individua, in collaborazione con i comuni, specifiche azioni volte alla loro promozione e valorizzazione.

     3. I comuni sul cui territorio si svolgono i mercati di valenza storica o di particolare pregio adottano le misure atte a salvaguardarne le caratteristiche anche merceologiche.

 

     Art. 4. (Funzioni regionali). [19]

     1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, definisce, con cadenza triennale, gli obiettivi di presenza e di sviluppo delle aree mercatali e del commercio esercitato in forma itinerante tenendo conto delle altre forme distributive, della propensione al consumo della popolazione e della qualità del servizio da rendere al consumatore.

     2. La Giunta regionale fornisce indicazioni per l’individuazione delle aree mercatali e fieristiche e provvede, nel rispetto delle competenze degli enti locali, agli ulteriori adempimenti di disciplina del commercio su aree pubbliche e al monitoraggio della rete distributiva avvalendosi anche delle CCIAA, con apposita convenzione, con oneri a carico della Regione.

 

     Art. 5. (Autorizzazioni su posteggi dati in concessione).

     1. L’autorizzazione su posteggi dati in concessione decennale nei mercati è rilasciata dal comune sede del posteggio ed è automaticamente rinnovata previa verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge per lo svolgimento dell’attività [20].

     2. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1, il comune provvede alla pubblicazione dei dati concernenti i posteggi da assegnare in concessione [21].

     3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione gli interessati presentano al comune la domanda per il rilascio dell'autorizzazione comunale con le indicazioni del posteggio, di cui si richiede la concessione.

     4. Nella domanda l'interessato dichiara ed indica:

     a) i dati anagrafici e il codice fiscale;

     b) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 1 bis [22];

     c) di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggi nello stesso mercato;

     d) la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, l'indicazione delle caratteristiche del posteggio chiesto in concessione;

     e) il settore o i settori merceologici.

     5. Nella formulazione della graduatoria il comune si attiene, nell'ordine, ai seguenti criteri di priorità:

     a) maggior numero di presenze maturate nell'ambito del singolo mercato;

     a bis) attestato di frequenza ai corsi di formazione di cui all’articolo 1 bis, comma 9 [23];

     b) anzianità di registro delle imprese;

     c) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese.

     6. A parità dei predetti titoli di priorità la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di spedizione o di consegna della domanda.

     7. Entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle domande il comune pubblica la graduatoria stilata sulla base dei criteri di cui al comma 5. Contro le citate graduatorie è ammessa istanza di revisione da presentarsi al comune entro quindici giorni dalla loro pubblicazione. Su predetta istanza il comune si pronuncia entro i successivi quindici giorni e l'esito della stessa è pubblicata nel medesimo giorno.

     8. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria di cui al comma precedente decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della medesima.

     9. I posteggi ubicati in parti del territorio comunale diverse dalle aree mercatali, sono assegnati dal comune con criteri e modalità dal medesimo stabiliti nel rispetto della normativa statale e regionale vigente.

     9 bis. Il posteggio nelle fiere può essere dato in concessione decennale con utilizzo limitato ai giorni di svolgimento della fiera [24].

     9 ter. Nelle fiere di durata fino a due giornate è obbligatoria la presenza per l’intera manifestazione. Nelle fiere di durata superiore a due giorni è ritenuto assente l’operatore che utilizzi il posteggio per un periodo di tempo inferiore ai due terzi della durata di ogni singola edizione [25].

 

     Art. 6. (Autorizzazioni per il commercio in forma itinerante).

     1. L'autorizzazione per il commercio in forma itinerante è rilasciata dal comune di residenza dell'operatore, se persona fisica, o da quello della sede legale, se trattasi di società di persone [26].

     2. Il comune che riceve una domanda che non è di sua competenza la rinvia, entro quindici giorni, al mittente tramite raccomandata.

     3. Nella domanda l'interessato dichiara:

     a) i dati anagrafici e il codice fiscale;

     b) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 1 bis [27];

     c) il settore o i settori merceologici;

     d) di non possedere altra autorizzazione in forma itinerante.

     4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i comuni stabiliscono i termini e le norme procedurali per la presentazione e l'istruttoria delle domande di rilascio della autorizzazione.

     5. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il comune di residenza non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dal suo ricevimento.

 

     Art. 7. (Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione).

     1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1 bis [28].

     2. La reintestazione dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione è effettuata dal comune sede di posteggio previa comunicazione del reintestatario e contestuale autocertificazione del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività commerciale. La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda, o di un ramo di essa, con obbligo a volturarla.

     3. La reintestazione dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è effettuata dal comune di residenza dei subentrante.

     4. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità del dante causa relativi all'autorizzazione ceduta.

     5. Il subentrante in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1 bis deve comunicare l'avvenuto subingresso entro quattro mesi, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità [29].

     6. Il subentrante per causa di morte può continuare provvisoriamente l'attività con l'obbligo di comunicare l'avvenuto subingresso entro un anno dalla morte del titolare dell'autorizzazione [30].

 

     Art. 8. (Sospensione e revoca dell’autorizzazione. Sanzioni [31]).

     1. In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni di calendario.

     2. Si considerano di particolare gravità:

     a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;

     b) l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;

     c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

     3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

     4. Il comune revoca l’autorizzazione:

     a) nel caso in cui il titolare non inizi l’attività entro sei mesi dalla data dell’avvenuto rilascio secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 3 bis;

     b) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;

     c) qualora l’operatore titolare di autorizzazione itinerante sospenda l’attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità non superiore a tre mesi;

     d) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all’articolo 1 bis, ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all’articolo 2, comma 3 bis, ovvero non sia stato assolto l’obbligo di esibire le autorizzazioni in originale ai sensi dell’articolo 2, comma 6 quater;

     e) in caso di morte del titolare dell’autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di reintestazione;

     f) per mancato utilizzo del posteggio nella fiera per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste nel triennio successivo all’anno di effettuazione della fiera [32].

     4 bis. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall’autorizzazione stessa, nonché senza l’autorizzazione o il permesso di cui all’articolo 2, comma 6 quinquies, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 10.000 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce [33].

     4 ter. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro [34].

     4 quater. L'operatore che risulta sprovvisto della carta di esercizio prevista dall'articolo 2, comma 6 quater, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro. La medesima sanzione si applica anche nel caso di mancato aggiornamento della carta di esercizio entro novanta giorni dalla modifica dei dati in essa presenti [35].

     4 quinquies. Le sanzioni di cui al comma 4 quater si applicano a decorrere dall'anno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione (BURL) dei provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 2 [36].

 

     Art. 9. (Indirizzi in materia di orari).

     1. Il comune nello stabilire gli orari per il commercio su aree pubbliche si attiene ai seguenti indirizzi:

     a) l'esercizio dell'attività può essere effettuata in fasce orarie anche diverse rispetto a quella degli altri operatori al dettaglio in sede fissa;

     b) la fascia oraria massima di articolazione nell'orario per il commercio su aree pubbliche è compresa tra le ore 5.00 e le ore 24.00 con possibilità di effettuazione dei mercati anche in orari pomeridiani e serali;

     c) è ammessa, sentite le organizzazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale, l’istituzione di mercati di cui alla presente legge che si svolgono in giornate domenicali o festive [37];

     d) [sono fatti salvi i mercati istituiti precedentemente al 24 aprile 1998, che si effettuano nelle giornate domenicali o festive] [38];

     e) è fatto divieto di effettuare mercati e fiere nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua. I mercati che coincidono con le festività di cui sopra, possono essere anticipati;

     f) limitazioni temporali possono essere stabilite nei casi di indisponibilità dell'area commerciale per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario e per motivi di pubblico interesse;

     g) si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia di orari degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa [39].

 

     Art. 10. (Forme di consultazione delle parti sociali).

     1. Nei comuni con popolazione residente superiore ai 15.000 abitanti è istituita una commissione consultiva presieduta dallo stesso Sindaco o da un suo delegato composta dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti, dai rappresentanti delle imprese commerciali su aree pubbliche e dai rappresentanti del comune interessato [40].

     2. Nei comuni con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti può essere istituita la commissione di cui al comma 1. Qualora le commissioni non siano istituite, i comuni sentono obbligatoriamente le associazioni di cui al comma 1 sulle questioni di cui comma 4.

     3. Le commissioni di cui ai commi 1 e 2 sono nominate dal Sindaco. I criteri di designazione, di rappresentanza, di durata in carica e di funzionamento delle citate commissioni sono stabilite dal Sindaco sentiti i soggetti di cui al comma 1.

     4. Le commissioni sono sentite in riferimento:

     a) alla programmazione dell'attività;

     b) alla definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;

     c) alla istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere;

     d) alla definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico;

     e) alla predisposizione dei regolamenti e degli atti comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche [41].

 

     Art. 11. (Finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura). [42]

     [1. La giunta regionale disciplina con apposita convenzione, che prevede gli oneri a carico della Regione, le funzioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f) svolte dalle CCIAA.]

 

     Art. 12. (Norma finanziaria).

     1. Per le spese di monitoraggio della rete distributiva e per l'informazione degli operatori e dei consumatori tramite apposita convenzione con le CCIAA, come previsto all'articolo 4, comma 2, lettera f), e comma 4 ed all'articolo 11, è autorizzata per l'anno 2000, la spesa di L. 150.000.000.

     2. All'onere di L. 150.000.000 di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del "Fondo globale per gli oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" iscritto al cap. 5.2.1.1.546, utilizzando all'uopo gli stanziamenti previsti alla voce 3.6.1.1.9045 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2000.

     3. Alla determinazione delle spese per gli interventi previsti dal comma 1 si provvederà a decorrere dall'esercizio finanziario 2001 con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi dell'articolo 22, comma 1 della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

     4. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2000 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del cap. 3.4.2.1.4961 "Spese per l'Osservatorio per il monitoraggio dell'entità e dell'efficienza della rete distributiva" è incrementata di L. 150.000.000.

 

     Art. 13. (Diritti acquisiti).

     1. Sono fatti salvi, agli operatori che esercitano il commercio su aree pubbliche, i diritti acquisiti all'entrata in vigore della presente legge.

     2. [Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge gli operatori concessionari di posteggi mercatali che non hanno presentato la domanda di conversione e non hanno ottenuto la riassegnazione del loro o di altro posteggio, secondo la previgente normativa regionale, possono inoltrare domanda al comune competente per ottenere una nuova autorizzazione e, se possibile, la riassegnazione, del medesimo posteggio già avuto in concessione o l'assegnazione di altro posteggio. In tal caso non si applicano le procedure ed i criteri di assegnazione di cui alle presente legge] [43].

 

     Art. 14. (Disposizioni per le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura). [44]

     [1. Le CCIAA procedono entro il termine di centottanta giorni dalla data d'entrata in vigore della presente legge al completamento delle attività convenzionalmente stabilite a seguito della delega di funzioni di cui alla L.R. 20 aprile 1995, n. 25 "Norme e direttive per l'esercizio del commercio su aree pubbliche".

     2. Entro il termine di cui al comma 1 le CCIAA trasmettono:

     a) ai comuni sede del posteggio o dei posteggi, nel caso di autorizzazione non frazionata, la documentazione riguardante le autorizzazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera B) della legge 28 marzo 1991, n. 112 "Norme in materia di commercio su aree pubbliche";

     b) ai comuni di residenza, compresi quelli di altre regioni, la documentazione riguardante le autorizzazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera C) della legge 112/1991;

     c) ai comuni di residenza, compresi quelli di altre regioni, le domande di autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 2 lettera C) della legge 112/1991 che sono pervenute dopo la data di entrata in vigore del Titolo X del decreto legislativo.]

 

     Art. 15. (Disposizioni per i comuni). [45]

     1. I comuni possono affidare alle associazioni di categoria e a loro consorzi, nonché a società ed enti a loro collegati o da loro controllati, mediante apposita convenzione, la gestione dei servizi connessi alle aree mercatali e alle fiere, assicurando il controllo sui livelli del servizio erogato. Tali soggetti sono individuati considerando in via prioritaria la rappresentatività sindacale degli operatori, la disponibilità di sedi, di personale, di strutture tecniche e di risorse economiche e finanziarie in grado di soddisfare adeguatamente le obbligazioni derivanti dalla stipula delle convenzioni.

 

     Art. 16. (Attività con il sistema del "battitore"). [46]

     1. Gli operatori che esercitano l’attività con il sistema del battitore occupano i posteggi a loro riservati, a titolo di assegnazione, secondo un programma di turnazioni concordato con i comuni interessati.

     2. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, i comuni sede dei posteggi riservati ai battitori non possono modificare la destinazione degli stessi.

     3. Nei mercati in cui non è previsto un posteggio riservato ai battitori, i comuni possono destinarne uno a tale attività.

     4. Nei mercati di nuova istituzione i comuni, con esclusione dei capoluoghi di provincia e di quelli aventi una popolazione residente superiore a quindicimila abitanti, possono destinare almeno un posteggio per l’esercizio dell’attività con il sistema del battitore in aggiunta a quelli che compongono il mercato.

     5. I posteggi possono essere riassegnati dai comuni, con le modalità previste dalle presenti disposizioni regionali, solo qualora i battitori rinuncino o non utilizzino gli stessi per periodi complessivamente superiori a dodici mesi continuativi.

 

     Art. 17. (Norma transitoria e di prima applicazione degli indirizzi regionali) [47]

     1. Fino alla pubblicazione dei provvedimenti di cui all’articolo 4, comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’allegato A alla presente legge, in quanto compatibili.

     2. Entro la data di svolgimento della prima fiera utile e comunque entro centottanta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui all’articolo 4, comma 2, i comuni interessati procedono d’ufficio, per ciascuna fiera che si svolge nel proprio territorio, all’assegnazione dei posteggi sulla base della graduatoria delle ultime tre edizioni della fiera osservando nell’ordine i seguenti criteri di priorità:

     a) maggior numero di presenze effettive nella fiera;

     b) maggior numero di presenze nella fiera;

     c) anzianità dell’attività di commercio su aree pubbliche attestate dal registro delle imprese.

     3. Entro centoventi giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui all’articolo 4, comma 2, i comuni aggiornano la situazione delle presenze temporanee nei mercati mediante la cancellazione dei nominativi che, nell’arco dell’ultimo triennio, non abbiano fatto registrare almeno la metà delle presenze rispetto al totale delle giornate di effettuazione dei mercati nell’arco del triennio stesso.

 

     Art. 18. (Abrogazione).

     1. E' abrogata la L.R. 20 aprile 1995, n. 25 concernente "Norme e direttive per l'esercizio del commercio su aree pubbliche".

     1 bis. A decorrere dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui all’articolo 4, comma 2, l’allegato A “Primi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche” è abrogato [48].

     2. Sono fatti salvi gli effetti conseguenti alle obbligazioni assunte a sensi della suddetta legge sul capitolo 3.6.3.1.3878 "Spese per la delega alle camere di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura in materia di commercio su aree pubbliche".

 

 

ALLEGATO A [49]

PRIMI INDIRIZZI REGIONALI DI PROGRAMMAZIONE DEL

COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

I. Finalità

     1. La Regione Lombardia, con il presente atto, fornisce ai comuni gli indirizzi generali di programmazione del commercio su aree pubbliche, in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, con le finalità di favorire la razionalizzazione ed il potenziamento della rete distributiva esistente, di offrire opportunità di ingresso nel settore a nuovi operatori commerciali e di tutelare l'interesse generale dei consumatori attraverso una struttura commerciale che assicuri efficienza, razionalità e convenienza.

     2. Nelle disposizioni che seguono il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 è indicato con la denominazione "decreto legislativo".

 

II. Indirizzi ai comuni per l'individuazione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche

     II.1 Indirizzi generali

     1. Nel predisporre i propri atti programmatori in materia di commercio su aree pubbliche i comuni devono perseguire i seguenti obiettivi:

     a) favorire la realizzazione della rete distributiva commercio su aree pubbliche che assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore;

     b) assicurare, con riguardo al commercio su aree pubbliche, il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive;

     c) rendere compatibile l'impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali e fieristiche con particolare riguardo ai fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;

     d) valorizzare la funzione commerciale al fine di assicurare un servizio anche nelle zone o nei quartieri più degradati e nei comuni montani non sufficientemente serviti dalla struttura commerciale esistente;

     e) salvaguardare e riqualificare i centri storici anche attraverso la valorizzazione delle varie forme di commercio su aree pubbliche nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale;

     f) favorire le zone in via di espansione e le zone cittadine a vocazione turistica in relazione anche all'andamento turistico stagionale;

     g) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva esistente dotando le aree mercatali di servizi igienici e di adeguati impianti per l'allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria in conformità alle vigenti norme igienico-sanitarie;

     h) favorire l'individuazione di aree pubbliche o private, coperte o scoperte, che consenta uno sviluppo dei mercati nei centri abitati evitando il congestionamento del traffico e della viabilità cittadina;

     i) assicurare che la individuazione di nuove aree, destinate al commercio su aree pubbliche sia strettamente correlata all'incremento demografico, alla propensione al consumo e alla offerta commerciale già esistente nel territorio comunale;

     j) localizzare le aree mercatali e fieristiche in modo da consentire:

     - un facile accesso ai consumatori;

     - sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;

     - il minimo disagio alla popolazione residente;

     - la salvaguardia dell'attività commerciale in atto ed in particolare quella dei mercati nei centri storici, compatibilmente con il rispetto della normativa riguardante gli aspetti urbanistici, igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza;

     - un riequilibrio dei flussi di domanda attualmente diretti verso i centri storici o verso aree congestionate;

     k) promuovere l'aggregazione associativa degli operatori mediante la costituzione di cooperative e/o consorzi per la gestione dei servizi mercatali.

     2. Nell'individuare le aree, il comune rispetta:

     a) le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;

     b) i vincoli per determinate zone od aree urbane previsti dal Ministro dei beni culturali ed ambientali, a tutela dei valori storici, artistici ed ambientali,

     c) le limitazioni e i vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse in genere;

     d) le limitazioni o i divieti previsti nei regolamenti comunali di polizia urbana;

     e) le caratteristiche socio-economiche del territorio;

     f) la densità della rete distributiva in atto e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante.

 

     II.2 Obiettivi triennio 2000/2002

     1. Per il triennio 2000/2002, è consentito uno sviluppo del tre per cento della rete mercatale comunale esistente alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.

     2. La Giunta regionale può acconsentire, nel triennio di riferimento, all'istituzione o all'ampliamento dei mercati oltre gli obiettivi di cui al punto 1 e fino a un massimo di 1.000 nuovi posteggi sul territorio regionale, assumendo quali elementi di valutazione nell'ordine:

     a) le caratteristiche economiche del territorio secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo;

     b) il potenziamento e la ristrutturazione dei mercati esistenti in conseguenza anche del loro adeguamento alla vigente normativa igienico- sanitaria di cui alla lettera g) del paragrafo II.1;

     c) gli interventi miranti ad assicurare un servizio da rendere al consumatore anche nelle zone di cui alla lettera d) del paragrafo II.1

     d) la localizzazione o la eventuale rilocalizzazione dei mercati stessi che consenta quanto stabilito dalla lettera j) del paragrafo II.1;

     e) la individuazione di nuove aree mercatali in stretta correlazione con l'incremento della domanda.

     3. Con successiva deliberazione la Giunta regionale individua i criteri e i parametri da utilizzare per le valutazioni di cui al punto 2.

     4. In conformità agli indirizzi generali di cui al paragrafo II.1 i comuni possono aumentare, fino ad un massimo del venti per cento, la superficie della rete mercatale esistente mantenendo inalterato il numero dei relativi posteggi.

 

     II.3 Valorizzazione del commercio su aree pubbliche

     1. Al fine di valorizzare e salvaguardare il servizio commerciale nelle aree urbane, rurali e montane, i comuni possono stabilire particolari agevolazioni, fino all'esenzione per i tributi e le altre entrate di rispettiva competenza per le attività effettuate su posteggi posti in comuni e frazioni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e nelle zone periferiche delle aree metropolitane e degli altri centri di minori dimensioni.

     2. I comuni montani sprovvisti di mercato e con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti e i centri abitati con meno di 500 abitanti ricompresi negli altri comuni montani individuati dalla d.g.r. 20 novembre 1998 n. 6/39709 e successive modificazioni, non sufficientemente serviti dalla struttura commerciale esistente, possono istituire aree mercatali anche in deroga ai limiti di cui al paragrafo II.2.

     I mercati di cui trattasi possono avere le seguenti dimensioni massime:

     - dodici posteggi per i comuni montani con meno di 1.000 abitanti di cui alla tabella "A" della citata d.g.r.;

     - sei posteggi per i centri abitati con meno di 500 abitanti di cui alla tabella "B" della citata d.g.r..

     Almeno un terzo dei predetti posteggi deve essere destinato a merceologie alimentari [50].

     3. Le caratteristiche tipologiche e la data di svolgimento dei mercati di cui al punto 2 nonché i criteri e le modalità di assegnazione dei relativi posteggi sono stabiliti dal comune in conformità alla legislazione statale e regionale vigente.

     4. I comuni di cui al punto 2 possono ampliare o potenziare i mercati fino ad un massimo del venti per cento dei posteggi già esistenti.

 

III. Disposizioni riguardanti le aree mercatali ed i posteggi

 

     III.1 Tipologia dei mercati e relative definizioni

     1. In generale per mercato si intende l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzati o meno e destinati all'esercizio dell'attività per uno o più giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.

     2. Il mercato può essere definito specializzato o esclusivo quando almeno il novanta per cento dei posteggi è destinato a merceologie del medesimo genere, affini e complementari con una periodicità non superiore al mese.

     3. Il mercato è stagionale quando ha una durata non inferiore a due e non superiore a sei mesi.

     4. Per mercato straordinario si intende l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista senza riassegnazione di posteggi e con la presenza degli operatori normalmente concessionari di posteggio. Di norma i mercati straordinari si svolgono nel periodo natalizio, pasquale ed estivo anche mediante l'accorpamento degli stessi in uno o più insediamenti predeterminati dai comuni e possono essere collegati ad eventi particolari. Nel corso di un anno solare non possono essere effettuate più di dodici giornate di mercato straordinario.

     5. Sono considerate presenze in un mercato le date in cui l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività.

     6. Sono considerate presenze effettive in un mercato le date in cui l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale mercato.

 

     III.2 Individuazione delle aree mercatali

     1. L'individuazione delle aree per l'istituzione di nuovi mercati è decisa dal comune nel rispetto degli indirizzi di cui al paragrafo II.1.

     2. L'adozione di atti che comportino l'aumento di posteggi superiori alle disponibilità di cui al paragrafo II.2 punto 1 è soggetta al preventivo nulla osta della Giunta regionale [51].

     3. Il comune determina le aree concernenti i mercati e ne stabilisce:

     a) l'ampiezza complessiva;

     b) la periodicità;

     c) la localizzazione;

     d) il numero complessivo dei posteggi con la relativa identificazione e superficie;

     e) i posteggi riservati ai produttori agricoli nonché i criteri di assegnazione degli stessi.

     4. I comuni possono determinare le tipologie merceologiche dei posteggi. I comuni possono, altresì, dislocare gli stessi in relazione:

     a) alle esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria;

     b) alla osservanza delle condizioni igienico-sanitarie prescritte;

     c) alla diversa superficie dei posteggi medesimi.

     5. Il comune mette a disposizione degli operatori una planimetria del mercato costantemente aggiornata.

 

     III.3 Posteggi

     1. La concessione del posteggio mercatale o isolato ha una durata di dieci anni eccettuati i casi di concessioni già esistenti per le quali fosse stata predeterminata una durata inferiore e può essere rinnovata con semplice comunicazione dell'interessato. Fatti salvi in ogni caso gli effetti della predetta comunicazione, i comuni possono provvedere ad appositi avvisi in vista della scadenza della concessione.

     2. Fatti salvi i diritti acquisiti, nello stesso mercato l'operatore commerciale, persona fisica o società di persone, può avere in concessione un massimo di due posteggi [52].

     3. L'operatore commerciale ha diritto ad utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, nel rispetto delle esigenze igienico sanitarie, delle prescrizioni e delle limitazioni di cui alla vigente legislazione nonché delle eventuali disposizioni comunali relative alle tipologie merceologiche dei posteggi.

     4. I posteggi, tutti o parte di essi, debbono avere una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto a che venga ampliata o, se ciò non sia possibile, che gli venga concesso un altro posteggio, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti nelle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.

     5. I soggetti già concessionari, preliminarmente all'avvio della procedura di cui all'articolo 5 della presente legge, possono chiedere al comune di cambiare il proprio posteggio con uno dei posteggi liberi da assegnare. Tale modificazione comporta la correlativa rinuncia alla concessione del posteggio di cui il soggetto è già titolare. Gli operatori già concessionari non possono scambiarsi il posteggio se non con l'espresso consenso del comune.

     6. La Giunta regionale stabilisce gli standard dimensionali minimi che i comuni prendono a riferimento per i mercati di nuova istituzione e per quelli potenziati o ampliati ai sensi delle presenti disposizioni.

     7. Ai produttori agricoli può essere riservato fino ad un massimo del tre per cento dei posteggi mercatali complessivamente disponibili per il settore alimentare e prodotti ortofloro-frutticoli. Nel caso di domande superiori alle disponibilità tali posteggi sono assegnati secondo i criteri di cui al citato articolo 5 della presente legge. I posteggi che non vengono utilizzati dagli agricoltori aventi diritto sono assegnati, per il solo giorno di effettuazione del mercato, agli operatori con il più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi. Ai predetti operatori si applicano le norme sulla decadenza dalle concessioni dei posteggi di cui al paragrafo III.4.

 

     III.4 Decadenza dal posteggio

     1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività e quando il posteggio non viene utilizzato in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

     2. Per l'esercizio di un'attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio oltre il quale si verifica la decadenza dalla concessione è ridotto in proporzione alla durata dell'attività.

     3. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e va immediatamente comunicata all'interessato dall'organo comunale competente.

     4. Il comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse con esclusione di oneri a suo carico. In tal caso l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale fino alla scadenza del termine già previsto dalla concessione revocata. Avuto riguardo alle condizioni oggettive il nuovo posteggio concesso, in sostituzione i quello revocato, non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato in conformità alle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio già assegnato e da revocarsi.

 

     III.5 Posteggi liberi e posteggi temporaneamente non occupati

     1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi riferibili all'autorizzazione. A parità di presenze, si tiene conto della maggior anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.

     2. L'assegnazione dei posteggi liberi è effettuata formalmente entro l'orario stabilito dal regolamento comunale, sulla base dei criteri previsti dal comma precedente.

     3. L'area in concessione suindicata non può essere assegnata qualora si tratti di un box o chiosco o locale o in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo di proprietà del titolare della concessione, debitamente autorizzate.

 

IV. Disposizioni riguardanti le aree destinate alle fiere e ad iniziative analoghe

 

     IV.1 Tipologia delle fiere

     1. In generale per fiera od iniziativa analoga si intende la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.

     2. Per fiera specializzata si intende la manifestazione dove il novanta per cento dei posteggi è destinato a merceologie del medesimo genere, affini e complementari.

     3. Per fiera locale si intende la manifestazione di cui al punto 1 che riveste un carattere esclusivamente locale o che si svolge al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, le vie e i quartieri.

     4. Sono considerate presenze effettive in una fiera le date in cui l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera.

     5. Sono considerate presenze in una fiera le date in cui l'operatore è in graduatoria e si è presentato in tale fiera anche se non vi ha svolto l'attività [53].

 

     IV.2 Aree per le manifestazioni fieristiche

     1. Le aree destinate alle fiere sono individuate dal comune e sono riservate ai titolari delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa.

     2. Il comune può stabilire che tutte o parte di tali aree siano utilizzate solo per determinate specializzazioni merceologiche.

     3. Le disposizioni previste per i posteggi nei mercati si applicano anche alle aree oggetto del presente articolo in quanto compatibili.

     4. Nell'assegnazione dei posteggi sono osservati, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

     a) maggior numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;

     b) maggior numero di presenze nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;

     c) anzianità dell'attività dì commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese;

     d) ulteriori criteri suppletivi stabiliti dai comuni in subordine a quelli sopra indicati.

     A parità dei predetti titoli di priorità la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di spedizione o di consegna della domanda all'ufficio protocollo.

     Non sono ammissibili criteri di priorità basati sulla cittadinanza o residenza o sede legale dell'operatore ovvero sulla base del comune che ha rilasciato il titolo.

     5. I titoli di priorità per la concessione dei posteggi nelle fiere sono valutati in relazione alla autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione. Fatti salvi i diritti acquisiti, nella stessa fiera l'operatore commerciale, persona fisica o società di persone, può avere in concessione un massimo di due posteggi [54].

     6. La concessione del posteggio nelle aree suddette ha durata limitata ai giorni della fiera.

     7. Le domande di concessione del posteggio debbono essere inviate a mezzo di lettera raccomandata o presentate al comune sede della fiera almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della stessa.

     8. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è affissa all'albo comunale almeno venti giorni prima dello svolgimento della fiera.

     9. L'assegnazione dei posteggi non occupati all'apertura della fiera è effettuata durante l'orario stabilito dal comune. Esaurita la graduatoria degli operatori presenti si procede ad assegnare i rimanenti posteggi secondo i criteri di cui al punto 4.

     10. Alle fiere che si svolgono sul territorio regionale possono partecipare gli operatori in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 28 del decreto legislativo provenienti da tutto il territorio nazionale nei limiti della disponibilità dei posteggi previsti assegnati secondo i criteri di cui al precedente punto 4.

     11. In deroga a quanto stabilito al punto 7 i comuni possono stabilire una diversa procedura per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere fissando termini unificati per la presentazione delle domande. Salvo che l'operatore non si sia presentato, la domanda per la stessa fiera può avere una validità pluriennale senza necessità di riproposizione.

     La assegnazione dei posteggi viene effettuata, per ogni edizione della fiera sulla base dei criteri di cui al punto 4.

 

V. Aree destinate all'attività in forma itinerante e aree private

 

     V.1 Aree per il commercio in forma itinerante

     1. Il comune può individuare aree del proprio territorio dove applicare i divieti e le limitazioni all'esercizio della attività in forma itinerante di cui all'articolo 3, comma 2, della presente legge [55].

     2. Nei comuni con popolazione residente superiore ai 5.000 abitanti, il commercio in forma itinerante con soste oltre i limiti di tempo di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge può essere consentito solo in apposite aree individuate dal comune in conformità ai criteri di cui al paragrafo II.1.

     3. I comuni disciplinano i tempi e le modalità di sosta per esercitare il commercio in forma itinerante di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge e di cui al punto 2.

     4. Le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano anche al produttore agricolo che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni.

 

     V.2 Aree private

     1. Qualora più soggetti anche in forma cooperativa o consorziata mettano gratuitamente a disposizione del comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per uno o più giorni della settimana o del mese, la stessa può essere inserita fra le aree destinate all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni statali e regionali vigenti, i soggetti sopra citati hanno titolo di priorità nell'assegnazione dei posteggi sulle aree di cui trattasi.

     2. In caso di più aree messe a disposizione ai sensi del punto 1 hanno la priorità quelle proposte da consorzi costituiti fra operatori e associazioni di operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative sul territorio regionale.

 

VI Regolamento dei mercati e delle fiere

 

     1. Per l'esercizio del commercio nei mercati ed in ogni fiera il comune, sentite obbligatoriamente le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale, adotta il relativo regolamento.

     2. Il regolamento dispone, in via generale, in ordine a:

     a) la tipologia dei mercati o della fiera;

     b) i giorni e l'orario di svolgimento;

     c) la localizzazione e l'articolazione del mercato, compresa l'eventuale suddivisione del mercato in zone distinte riservate al commercio di generi alimentari;

     d) le modalità di accesso degli operatori e la sistemazione delle attrezzature di vendita;

     e) la regolazione della circolazione pedonale e veicolare;

     f) le modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati;

     g) le modalità di registrazione delle presenze e delle assenze degli operatori;

     h) le modalità di assegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento del mercato;

     i) le modalità e i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita;

     j) le ipotesi di decadenza e di revoca delle concessioni di posteggio;

     k) le norme igienico-sanitarie da osservarsi per la vendita dei prodotti alimentari, nel rispetto delle disposizioni impartite dal Ministero della Sanità;

     l) le sanzioni da applicarsi nell'ipotesi di violazione dei regolamenti comunali e quelle di cui alla legge 114/1998;

     m) le modalità di esercizio della vigilanza;

     n) i posteggi riservati ai produttori agricoli, ai sensi della legge 59/1963;

     o) i posteggi riservati ai "battitori" come stabilito dall'articolo 16 della presente legge.

     3. Le indicazioni di cui alle lettere a), b), c), n) e o) del punto 2 possono essere inserite nel provvedimento comunale istitutivo del singolo mercato.

 

VII. Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e delle fiere

     1. La soppressione dei mercati o delle fiere, la modifica della dislocazione dei posteggi, la diminuzione o l'aumento del numero dei posteggi e lo spostamento della data di svolgimento del mercato o della fiera sono decisi dal comune nel rispetto delle presenti disposizioni regionali.

     2. Entro trenta giorni dalla adozione di un eventuale provvedimento di riduzione dei posteggi mercatali esistenti, il comune segnala alla Regione il numero dei posteggi che ha soppresso.

     3. Lo spostamento del mercato, temporaneamente o definitivamente, in altra sede o altro giorno lavorativo può essere disposta dai comuni per:

     a) motivi di pubblico interesse;

     b) cause di forza maggiore;

     c) limitazioni e vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico o igienico-sanitari.

     4. Qualora si proceda allo spostamento di parte o dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessioni avviene con le seguenti modalità:

     a) anzianità di presenza effettiva sul posteggio;

     b) anzianità di presenza effettiva sul mercato;

     c) anzianità di iscrizione al registro delle imprese;

     d) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita [56].

     5. Quando le date di effettuazione dei mercati e delle fiere coincidono e si sovrappongono e non sono disponibili altre aree pubbliche che consentano lo svolgimento congiunto delle due manifestazioni i posteggi complessivi da assegnare debbono comprendere tanto l'organico normale di mercato quanto quello della fiera. in alternativa i comuni dispongono il recupero del mercato in altra data.

 

     VIII. Sistema informativo regionale commercio su aree pubbliche

     1. Al fine di assicurare un coordinato sistema di monitoraggio riferito all'entità ed alla efficienza della rete distributiva è costituito nell'ambito dell'osservatorio di cui all'articolo 7 della L.R. 14/1999, in collaborazione con le CCIAA, il sistema informativo regionale del commercio su aree pubbliche.

     2. Ai fini della rilevazione della consistenza degli esercizi per il commercio su aree pubbliche, ogni provvedimento di rilascio o di revoca dell'autorizzazione ed ogni modifica del titolo autorizzatorio vanno comunicati dal comune alla CCIAA territorialmente competente.

     3. Entro trenta giorni, i comuni debbono altresì inviare tutte le variazioni relative a subingressi, cessazioni, decadenze e rilasci.

     4. La Regione, avvalendosi delle CCIAA, predispone il calendario regionale dei mercati e delle fiere su aree pubbliche.

     5. A tal fine i comuni, entro il 30 settembre di ogni anno, inviano alle CCIAA la situazione relativa ai loro mercati e fiere indicando la denominazione, la localizzazione, l'ampiezza delle aree, il numero dei posteggi, la durata, l'orario di apertura e chiusura nell'ipotesi di mercati, nonché l'assegnatario del posteggio.

     6. Il calendario di cui al punto 4 è pubblicato a cura della Regione entro il 31 dicembre di ogni anno.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 155 della L.R. 3 febbraio 2010, n. 6.

[2] Titolo così modificato dall'art. 1 della L.R. 31 marzo 2008, n. 8.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 31 marzo 2008, n. 8.

[4] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 31 marzo 2008, n. 8.

[5] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 31 marzo 2008, n. 8.

[6] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 31 marzo 2008, n. 8.

[7] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 31 marzo 2008, n. 8.

[8] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 31 marzo 2008, n. 8.

[9] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 31 marzo 2008, n. 8.

[10] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 31 marzo 2008, n. 8.

[11] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 31 marzo 2008, n. 8.

[12] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 31 marzo 2008, n. 8.

[13] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 31 marzo 2008, n. 8.

[14] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 31 marzo 2008, n. 8.

[15] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 31 marzo 2008, n. 8 e così modificato dall'art. 3 della L.R. 29 giugno 2009, n. 9.

[16] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 3 aprile 2001, n. 6.

[17] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 31 marzo 2008, n. 8.

[18] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 31 marzo 2008, n. 8.

[19] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 31 marzo 2008, n. 8.

[20] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 31 marzo 2008, n. 8.

[21] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 31 marzo 2008, n. 8.

[22] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 31 marzo 2008, n. 8.

[23] Lettera inserita dall'art. 1 della L.R. 31 marzo 2008, n. 8 e così modificata dall'art. 1 della L.R. 18 giugno 2008, n. 17.

[24] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 31 marzo 2008, n. 8.

[25] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 31 marzo 2008, n. 8.

[26] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 31 marzo 2008, n. 8.

[27] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 31 marzo 2008, n. 8.

[28] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 31 marzo 2008, n. 8.

[29] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 31 marzo 2008, n. 8.

[30] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 29 giugno 2009, n. 9.

[31] Rubrica così sostituita dall'art. 1 della L.R. 31 marzo 2008, n. 8.

[32] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 31 marzo 2008, n. 8.

[33] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 31 marzo 2008, n. 8.

[34] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 31 marzo 2008, n. 8.

[35] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 29 giugno 2009, n. 9.

[36] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 29 giugno 2009, n. 9.

[37] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 31 marzo 2008, n. 8.

[38] Lettera abrogata dall'art. 1 della L.R. 31 marzo 2008, n. 8.

[39] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 31 marzo 2008, n. 8.

[40] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 3 aprile 2001, n. 6.

[41] Lettera così sostituita dall'art. 2 della L.R. 3 aprile 2001, n. 6.

[42] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 31 marzo 2008, n. 8.

[43] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 31 marzo 2008, n. 8.

[44] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 31 marzo 2008, n. 8.

[45] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 31 marzo 2008, n. 8.

[46] Articolo modificato dall'art. 2 della L.R. 3 aprile 2001, n. 6 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 31 marzo 2008, n. 8.

[47] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 31 marzo 2008, n. 8.

[48] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 31 marzo 2008, n. 8.

[49] Allegato abrogato dall'art. 18 della presente legge, con la decorrenza ivi prevista al comma 1 bis.

[50] Punto così sostituito dall'art. 2 della L.R. 3 aprile 2001, n. 6.

[51] Punto così sostituito dall'art. 2 della L.R. 3 aprile 2001, n. 6.

[52] Punto così sostituito dall'art. 2 della L.R. 3 aprile 2001, n. 6.

[53] Punto così sostituito dall'art. 2 della L.R. 3 aprile 2001, n. 6.

[54] Punto così sostituito dall'art. 2 della L.R. 3 aprile 2001, n. 6.

[55] Punto così sostituito dall'art. 2 della L.R. 3 aprile 2001, n. 6.

[56] Punto così sostituito dall'art. 2 della L.R. 3 aprile 2001, n. 6.