§ 3.2.56 - L.R. 28 agosto 1989, n. 39.
Disciplina dell'agriturismo. [*]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura e foreste
Data:28/08/1989
Numero:39


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Attività agrituristiche).
Art. 3.  (Limiti dell'attività agrituristica).
Art. 4.  (Utilizzazione di locali per attività agrituristiche).
Art. 5.  (Norme igienico-sanitarie).
Art. 6.  (Disposizioni urbanistiche).
Art. 7.  (Elenco regionale degli operatori agrituristici).
Art. 8.  (Autorizzazione all'esercizio delle attività agrituristiche).
Art. 9.  (Sospensione e revoca dell'autorizzazione).
Art. 10.  (Sanzioni amministrative pecuniarie).
Art. 11.  (Determinazione delle tariffe).
Art. 12.  (Programma agrituristico regionale).
Art. 13.  (Piani integrati zonali).
Art. 14.  (Commissione regionale per l'agriturismo).
Art. 15.  (Interventi ed attività degli operatori agrituristici).
Art. 16.  (Modalità di concessione dei contributi).
Art. 17.  (Deleghe e disposizioni per l'esercizio delle deleghe).
Art. 18.  (Formazione professionale).
Art. 19.  (Disposizioni transitorie).
Art. 20.  (Abrogazioni).
Art. 21.  (Vincolo di destinazione).
Art. 22.      (Omissis)


§ 3.2.56 - L.R. 28 agosto 1989, n. 39.

Disciplina dell'agriturismo. [*]

(B.U. 6 settembre 1989, n. 15).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione Liguria, in armonia con gli indirizzi della politica agricola nazionale e comunitaria, ed in conformità con la l. 5 dicembre 1985, n. 730, promuove e sostiene l'agriturismo, al fine di integrare i redditi degli imprenditori agricoli e di migliorare le loro condizioni di vita, di favorire l'equilibrio tra le zone agricole, nonché la conservazione e la tutela dell'ambiente, di meglio utilizzare il patrimonio rurale, naturale ed edilizio, di valorizzare i prodotti tipici, di sviluppare il turismo sociale e giovanile, di tutelare le tradizioni culturali, di favorire il rapporto tra città e campagna.

 

     Art. 2. (Attività agrituristiche).

     1. Ai fini della presente legge costituiscono attività agrituristiche le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, singoli o associati, e dai loro familiari ai sensi dell'art. 230 bis del codice civile, in rapporto di connessione e complementarietà con la coltivazione del fondo, la silvicoltura e l'allevamento del bestiame.

     2. Lo svolgimento di attività agrituristiche può essere effettuato su tutto il territorio regionale.

     3. Lo svolgimento di attività agrituristiche nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, non costituisce distrazione dalla destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.

     4. Rientrano fra tali attività:

     a) dare alloggio per soggiorno turistico in spazi aperti nelle aziende e in locali destinati alla ricezione;

     b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri ivi compresi quelli a carattere alcoolico e superalcoolico;

     c) organizzare attività ricreative, sportive e culturali legate all'agricoltura, alla vita dei campi e all'escursionismo, inclusi i maneggi per cavalli e i laghetti per la pesca sportiva.

     5. Sono considerati di propria produzione le bevande ed i cibi prodotti e lavorati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola anche attraverso lavorazioni esterne.

     6. Nell'ambito dell'azienda agricola le attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento del bestiame devono comunque rimanere principali; a tal fine il tempo-lavoro impiegato nelle suddette attività deve essere superiore a quello impiegato nell'attività agrituristica, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui all'art. 7, secondo comma.

 

     Art. 3. (Limiti dell'attività agrituristica).

     1. Le attività di cui all'art. 2, quarto comma, lett. a), sono esercitate in appositi locali aziendali a ciò adibiti o in spazi aperti per un massimo di dodici persone in non più di sei stanze ammobiliate o in tende, caravans o altro mezzo autonomo di pernottamento.

     2. Nelle zone di preminente interesse agrituristico, individuate nel programma regionale di cui all'art. 12, i limiti di cui al primo comma possono essere aumentati fino al doppio, tenuto conto della peculiarità delle singole zone.

     3. In caso di aziende associate i limiti di cui al primo e secondo comma sono riferiti ad ogni singola azienda agricola.

 

     Art. 4. (Utilizzazione di locali per attività agrituristiche).

     1. Possono essere utilizzati per le attività agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'operatore agrituristico, nonché gli edifici, o parti di essi, esistenti sul fondo e non più necessari per la conduzione dello stesso nei limiti di quanto disposto dagli artt. 3 e 6.

     2. Il programma di cui all'art. 12 individua i Comuni nei cui centri abitati possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici destinati a propria abitazione dall'imprenditore agricolo che svolga l'attività agricola in un fondo privo di fabbricati sito nel medesimo Comune o in altro Comune limitrofo.

 

     Art. 5. (Norme igienico-sanitarie).

     1. Gli alloggi agrituristici devono presentare i requisiti igienico- sanitari previsti dai regolamenti edilizi vigenti per i locali di civile abitazione fatto salvo quanto disposto dall'art. 6, quinto comma.

     2. Gli alloggi agrituristici devono inoltre essere dotati di un locale bagno, completo di w.c. con cassetta di cacciata, lavabo e vasca da bagno o doccia, ogni sei persone compresi i componenti del nucleo familiare ed i loro conviventi.

     3. Gli spazi aperti destinati all'alloggio devono essere dotati di acqua potabile, energia elettrica nonché di un locale bagno, completo di w.c. con cassetta di cacciata, lavabo e vasca da bagno o doccia, ogni sei persone ospitate.

     4. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla l. 30 aprile 1962, n. 283 e successive modificazioni ed integrazioni nonché al d.P.R. 26 marzo 1980, n. 327.

 

     Art. 6. (Disposizioni urbanistiche).

     1. Negli edifici esistenti destinati ad abitazione l'imprenditore agricolo può esercitare l'attività agrituristica entro i limiti di cui all'art. 3 nel rispetto della normativa urbanistica e paesistica.

     2. Nelle zone di prevalente interesse agrituristico individuate nel programma di cui all'art. 12 l'imprenditore agricolo può esercitare l'attività agrituristica anche utilizzando gli esistenti manufatti connessi alla conduzione agricola del fondo e non destinati ad abitazione.

     3. Il programma agrituristico regionale di cui all'art. 12 determina altresì, sulla base delle caratteristiche morfologiche e paesistiche, dell'agricoltura praticata nonché della tipologia dei fabbricati agricoli, il numero massimo delle stanze ricavabili e delle persone ospitabili nei locali di cui al secondo comma per ciascun tipo di edificio e per ciascun ambito territoriale considerato, fermo restando che, anche nell'ipotesi di cui all'art. 3, secondo comma, la capacità ricettiva in essi realizzabile non può in ogni caso superare le dodici persone in non più di sei stanze.

     4. La concessione o autorizzazione ad edificare per le opere edilizie necessarie al fine di utilizzare ad uso agrituristico i manufatti di cui al terzo comma potrà essere rilasciata ai soli imprenditori agricoli iscritti nell'elenco di cui all'art. 7. Qualora gli imprenditori siano soltanto conduttori del fondo, per la realizzazione delle opere di cui al presente comma, si applicano le norme di cui agli artt. 16 e seguenti della l. 3 maggio 1982, n. 203.

     5. Gli interventi edilizi necessari al fine di utilizzare ad uso agrituristico locali già destinati ad abitazioni agricole non sono soggetti alle prescrizioni del d.m. Sanità o luglio 1975 e dell'art. 43 della l. 5 agosto 1978, n. 457 quando non comportino la ristrutturazione dell'intero corpo scala, fatto salvo l'obbligo di assicurare una superficie minima di mq. 7 per le stanze ad un letto e di mq. 12 per le stanze a due letti, nonché una altezza media minima di metri 2,55.

     6. Il restauro deve essere eseguito nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici esistenti e nel rispetto delle caratteristiche ambientali delle zone interessate, anche mediante l'utilizzo delle tecniche e dei materiali tradizionali.

     7. Non possono essere realizzate nuove costruzioni per le attività agrituristiche e per le attrezzature ed i servizi ad esse afferenti.

 

     Art. 7. (Elenco regionale degli operatori agrituristici).

     1. La Regione istituisce l'Elenco dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività agrituristica.

     2. Il Consiglio regionale con proprio regolamento da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge stabilisce le modalità per la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco nonché le norme di attuazione di quanto previsto dal quarto comma.

     3. L'Elenco è tenuto dalla Commissione regionale per l'agriturismo, di cui all art. 14.

     4. La domanda di iscrizione deve contenere:

     a) idonea documentazione attestante il possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del codice civile o di familiare dello stesso di cui all'art. 230 bis del codice civile;

     b) idonea documentazione dalla quale emergano l'ubicazione dell'azienda, la tipologia produttiva, la dimensione e gli indirizzi colturali;

     c) indicazione degli edifici e delle aree che si intendono utilizzare per le attività agrituristiche;

     d) descrizione delle attività agrituristiche in progetto;

     e) idonea documentazione o attestazione formale comprovante le condizioni di cui all'art. 2 sesto comma.

     5. Non possono ottenere l'iscrizione e rimanere iscritti nell'Elenco regionale, a meno che non abbiano ottenuto la riabilitazione, i soggetti di cui all'art. 6 terzo comma della l. 5 dicembre 1985, n. 730; per l'accertamento di tali condizioni si applica il quarto comma del medesimo articolo.

     6. L'operatore agrituristico iscritto nell'Elenco ha l'obbligo di:

     a) osservare le disposizioni ed i provvedimenti emanati dalla Regione;

     b) consentire al Comune di effettuare controlli ed ispezioni;

     c) esporre al pubblico l'autorizzazione comunale rilasciata ai sensi dell'art. 8;

     d) osservare gli obblighi derivanti dalle norme di legge in materia di pubblica sicurezza;

     e) rispettare ed esporre nei locali adibiti all'attività agrituristica le tariffe massime comunicate al Comune;

     f) apporre all'esterno dell'edificio, in modo stabile e ben visibile una targa, corrispondente al modello approvato dalla Giunta regionale, con la dicitura «azienda agrituristica»;

     g) comunicare al Sindaco, entro trenta giorni, l'eventuale cessazione dell'attività agrituristica.

     7. L'iscrizione nell'Elenco degli operatori agrituristici è presupposto per ottenere l'autorizzazione comunale di cui all'art. 8.

 

     Art. 8. (Autorizzazione all'esercizio delle attività agrituristiche).

     1. I soggetti iscritti nell'Elenco di cui all'art. 7 devono richiedere l'autorizzazione all'esercizio al Sindaco del Comune nel cui territorio intendono svolgere l'attività agrituristica.

     2. Alla domanda devono essere allegati:

     a) la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli artt. 11 e 92 del T.U. approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773 e dall'art. 5 della l. 9 febbraio 1963, n. 59;

     b) la copia del libretto sanitario rilasciato ai soggetti che esercitano l'attività;

     c) il nulla-osta igienico-sanitario rilasciato dalla competente autorità relativamente alla idoneità degli immobili, dei locali e delle attrezzature da utilizzare per l'attività agrituristica;

     d) l'indicazione degli estremi o copia, ove necessario, della concessione o autorizzazione edilizia o della relazione presentata al Sindaco ai sensi dell'art. 26 della l. 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni e integrazioni, per la realizzazione di opere relative ai locali da utilizzare per le attività agrituristiche;

     e) il certificato di iscrizione all'Elenco di cui all'art. 7.

     3. Il Sindaco provvede sulle domande di cui al primo comma entro novanta giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine la domanda si intende accolta e l'autorizzazione deve essere rilasciata entro trenta giorni. L'autorizzazione fissa i limiti e le modalità per lo svolgimento dell'attività.

     4. L'autorizzazione ha durata triennale ed è rinnovabile a semplice richiesta dell'interessato che confermi lo svolgimento dell'attività e il possesso dei requisiti. Essa è sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo eventualmente previsto da altre leggi per l'esercizio della attività autorizzata.

     5. Al provvedimento di autorizzazione si applica l'art. 19, quarto comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

 

     Art. 9. (Sospensione e revoca dell'autorizzazione).

     1. L'autorizzazione comunale è sospesa dal Sindaco, con provvedimento motivato, per un periodo massimo di quindici giorni per violazione degli obblighi di cui all'art. 7 sesto comma lett. a), b), d) ed e).

     2. L'autorizzazione comunale è revocata dal Sindaco con provvedimento motivato, qualora l'operatore agrituristico:

     a) non abbia intrapreso l'attività agrituristica entro un anno dal rilascio della autorizzazione di cui all'art. 8 o dall'ultimazione dei lavori di adeguamento degli immobili;

     b) abbia, successivamente all'autorizzazione, perduto uno dei requisiti per il conseguimento della stessa;

     c) abbia subito nel corso dell'anno solare più periodi di sospensione per complessivi quarantacinque giorni.

     3. La revoca dell'autorizzazione produce la cancellazione dell'operatore agrituristico dall'Elenco regionale e la decadenza dagli eventuali contributi conseguiti nel triennio precedente, con recupero delle somme già erogate maggiorate dagli interessi legali.

 

     Art. 10. (Sanzioni amministrative pecuniarie).

     1. Chiunque eserciti abusivamente attività agrituristica è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L. 4.000.000.

     2. Chiunque contravvenga agli obblighi di cui all'art. 7 sesto comma lett. c), f) e g) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 50.000 a L. 200.000.

     3. Le funzioni amministrative concernenti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono delegate al Comune competente per territorio. Si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 2 dicembre 1982, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni.

     4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono interamente devoluti al Comune a titolo di finanziamento delle funzioni delegate.

 

     Art. 11. (Determinazione delle tariffe).

     1. Entro il 31 gennaio di ogni anno gli operatori agrituristici devono presentare al Comune una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe che si impegnano a praticare pel l'anno in corso.

     2. Nei trenta giorni successivi il Comune trasmette alla Regione l'elenco degli operatori agrituristici autorizzati con l'Elenco delle attività svolte e delle tariffe praticate.

     3. Se dopo il primo anno di esercizio gli interessati non presentano le dichiarazioni di cui al primo comma, si intendono confermate le tariffe comunicate per l'anno precedente.

 

     Art. 12. (Programma agrituristico regionale).

     1. La Regione, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale e comunitaria, con il piano regionale di sviluppo e con gli strumenti di programmazione territoriale regionale, adotta, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il programma agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali.

     2. Il programma stabilisce gli obiettivi di sviluppo dell'agriturismo nel territorio regionale, individua le zone di prevalente interesse agrituristico ed i Comuni nei cui centri abitati sono consentite attività agrituristiche ai sensi dell'art. 4 secondo comma, determina gli interventi per la valorizzazione delle risorse economiche, naturali, ambientali e paesaggistiche, fissa i criteri di ripartizione dei fondi destinati all'agriturismo, individua gli interventi funzionali all'agriturismo o a questo collegati da effettuarsi ad iniziativa di altri settori della Amministrazione.

     3. Il programma agrituristico regionale ha durata quinquennale e si articola in piani annuali di attuazione, che determinano per ciascun anno il livello di spesa e le iniziative, pubbliche e private, ammesse a finanziamento.

     4. I piani annuali di attuazione sono approvati entro il 30 aprile di ciascun anno dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare e tenuto conto dei piani integrati zonali di cui all'art. 13.

     5. Il programma regionale viene elaborato curando il coordinamento con i programmi di interesse agrituristico approvati ai sensi del Regolamento CEE 2088/85 e tiene conto delle seguenti priorità:

     a) promozione delle attività agrituristiche nelle aree protette;

     b) sostegno ad aziende o cooperative che valorizzano i prodotti tipici ed applicano tecniche agronomiche tese alla salvaguardia dell'ambiente.

     6. Il programma agrituristico regionale è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta che redige lo schema di programma sulla base delle proposte degli Enti locali e sentiti gli organismi di amministrazione dei parchi e delle riserve naturali nonché le associazioni e organizzazioni agrituristiche operanti sul territorio regionale.

     7. Il programma è trasmesso al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste e al Ministero del Turismo e dello Spettacolo.

 

     Art. 13. (Piani integrati zonali).

     1. Le Comunità Montane e i Comuni associati compresi nelle zone di prevalente interesse agrituristico, individuate nel programma regionale agrituristico, redigono piani zonali integrati di intervento con l'osservanza degli indirizzi enunciati dalla Regione nel programma regionale di cui all'art. 12.

     2. I piani zonali integrati devono contenere:

     a) la perimetrazione dell'ambito territoriale cui il piano si riferisce;

     b) il rilevamento delle risorse agricole, ambientali, culturali, edilizie ed economico-produttive;

     c) gli interventi prioritari destinati alla valorizzazione delle attività agrituristiche e delle iniziative produttive e commerciali tipiche, collegate all'agricoltura;

     d) le risorse finanziarie pubbliche e private disponibili.

     3. I piani integrati zonali di intervento sono trasmessi per l'approvazione alla Regione che nell'ambito del piano annuale ne determina il finanziamento.

 

     Art. 14. (Commissione regionale per l'agriturismo).

     1. E' istituita la Commissione regionale per l'agriturismo nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e composta:

     a) dal Presidente della Giunta regionale, o dall'Assessore regionale all'Agricoltura o suo delegato, che la presiede;

     b) da un dipendente regionale di qualifica non inferiore all'ottava per i seguenti Servizi: Servizio Produzioni Agricole e Valorizzazione dell'Agricoltura, Servizio Organizzazione Turistica e Strutture Ricettive, Servizio Tutela dell'Ambiente, Servizio Beni Ambientali e Naturali e Servizio Strumenti Urbanistici;

     c) da tre esperti designati congiuntamente dalle Organizzazioni agrituristiche riconosciute a livello nazionale operanti nel territorio regionale. Svolge le funzioni di segretario un dipendente regionale di qualifica non inferiore alla sesta, designato dal Presidente.

     2. La Commissione svolge i seguenti compiti:

     a) formula il proprio parere alla Giunta regionale sullo schema di programma agrituristico della Regione;

     b) esprime il proprio parere sui programmi annuali di attuazione e sui piani integrati zonali di interventi straordinari;

     c) propone alla Giunta regionale attività di indagine, studio, ricerca ed iniziative di sostegno della domanda e dell'offerta agrituristica;

     d) svolge attività di consulenza in tema di politiche agrituristiche nei riguardi degli Enti locali;

     e) tiene l'Elenco regionale degli operatori agrituristici.

     3. La Commissione resta in carica per la durata di ciascuna legislatura regionale.

     4. Ai componenti della Commissione si applicano le disposizioni della l.r. 5 marzo 1984, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni.

     5. Nella tabella g) allegata alla l.r. 27 agosto 1984, n. 44, dal Servizio Organizzazione Turistica e Strutture Ricettive sono soppresse le parole «e agriturismo» che vengono inserite nel Servizio Produzioni Agricole e Valorizzazione dell'Agricoltura.

 

     Art. 15. (Interventi ed attività degli operatori agrituristici).

     1. Nel programma regionale di cui all'art. 12 sono stabilite le priorità tra le seguenti categorie di interventi degli operatori agrituristici:

     a) manutenzione straordinaria, restauro conservativo, risanamento igienico e ristrutturazione edilizia dei fabbricati rurali da destinare ad utilizzo agrituristico;

     b) acquisto di arredi e attrezzature per i locali da destinare ad utilizzo agrituristico ivi compresi quelli destinati alla conservazione, alla vendita e al consumo dei prodotti agricoli aziendali;

     c) installazione, manutenzione e miglioramento di impianti elettrici, termici e telefonici per i locali ad utilizzo agrituristico;

     d) allestimento di spazi attrezzati per la sosta di tende, caravans o altri mezzi autonomi di pernottamento;

     e) organizzazione di attività culturali, ricreative, sportive ed escursionistiche in ambito agricolo.

 

     Art. 16. (Modalità di concessione dei contributi).

     1. Il programma regionale agrituristico e di sviluppo delle aree rurali reca norme per stabilire:

     a) la quota di contributo a carico della Regione per ciascuna categoria degli interventi di cui all'art. 15. Il contributo regionale non può superare il 50 per cento della spesa ammissibile con un importo massimo di L. 50.000.000;

     b) le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di contributo.

     2. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili, per gli stessi interventi, con altri contributi pubblici.

     3. I contributi sono revocati e le somme eventualmente liquidate recuperate:

     a) quando l'intervento non venga effettuato entro i termini indicati nell'atto di concessione;

     b) quando vengano accertate sostanziali irregolarità nella documentazione giustificativa di spesa;

     c) quando l'attività agrituristica non venga attivata entro i sei mesi dalla ultimazione dei lavori e non prosegua per i successivi tre anni.

     4. Nel caso previsto alla lett. a) può essere disposta in via alternativa la riduzione proporzionale del contributo in relazione alle spese effettivamente sostenute e documentate purché le opere realizzate risultino regolarmente fruibili.

 

     Art. 17. (Deleghe e disposizioni per l'esercizio delle deleghe).

     1. Le funzioni amministrative di cui alla presente legge sono delegate alle Comunità Montane ed ai Consorzi dei Comuni per le deleghe in agricoltura di cui alla l.r. 12 gennaio 1978, n. 6.

     2. Sono riservate alla Regione la tenuta dell'Elenco regionale degli operatori agrituristici, la predisposizione del programma regionale agrituristico, l'approvazione dei Piani integrati zonali predisposti dagli Enti delegati, nonché le attività di formazione professionale di cui all'art. 18.

     3. La Giunta regionale ripartisce tra gli Enti delegati i fondi disponibili sulla base dei programmi annuali, tenuto conto delle priorità previste nel programma regionale agrituristico.

     4. I provvedimenti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate sono imputati agli Enti delegati.

     5. Gli Enti destinatari della delega sono tenuti a:

     a) trasmettere annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'esercizio delle funzioni delegate;

     b) fornire alla Regione informazioni e dati statistici relativi allo svolgimento delle funzioni delegate.

     6. In caso di ritardo o di omissione nell'emanazione di singoli atti necessari per l'esercizio delle funzioni delegate, la Giunta regionale, previo invito a provvedere e sentire le Amministrazioni interessate, si sostituisce all'Ente nell'emissione del singolo atto.

     7. In caso di persistente inattività o di reiterate inadempienze la Giunta regionale promuove, ai sensi dell'art. 64 dello Statuto, la revoca della delega.

     8. Le spese per l'esercizio delle funzioni delegate sono a carico della Regione.

 

     Art. 18. (Formazione professionale).

     1. La Regione promuove e coordina iniziative formative rivolte agli operatori agrituristici ai sensi dell'art. 2 della l.r. 7 agosto 1979, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 19. (Disposizioni transitorie).

     1. Fino all'emanazione da parte del Consiglio regionale del regolamento di cui all'art. 7 secondo comma e all'insediamento della Commissione di cui all'art. 14, la Regione continua a rilasciare il certificato provvisorio di idoneità di cui all'art. 6 quinto comma della l. 730/1985.

     2. Fino alla approvazione del programma agrituristico e dei Piani integrati zonali, le domande di contributo di cui all'art. 15 lett. a), b), c) e d), riferite ad opere da iniziare e acquisti da effettuare, sono presentate alla Regione, corredate da:

     a) relazione illustrativa dell'intervento;

     b) computo metrico-estimativo delle opere da realizzare;

     c) preventivo di spesa per gli arredi e attrezzature;

     d) attestazione dell'avvenuta iscrizione del richiedente nell'elenco regionale degli operatori agrituristici o certificato provvisorio di idoneità di cui all'art. 6, ultimo comma della l. 730/1985.

     3. La Regione provvede a istruire le domande seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse e concede i contributi nel limite del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque fino ad un massimo di L. 25.000.000.

 

     Art. 20. (Abrogazioni).

     1. E' abrogata la l.r. 30 luglio 1979, n. 26 e successive modificazioni.

 

     Art. 21. (Vincolo di destinazione).

     1. Gli immobili e gli allestimenti finanziati ai sensi della presente legge sono vincolati alla loro specifica destinazione a partire dalla data di concessione del contributo per la durata di dieci anni.

     2. I beneficiari dei contributi sono tenuti a presentare atto formale, da registrare e trascrivere a proprie spese, nel quale si impegnano al mantenimento della destinazione degli immobili o degli allestimenti vincolati.

     3. Qualora, per le cause di forza maggiore, sia accertata l'impossibilità del mantenimento della suddetta destinazione, la Giunta regionale può concedere l'annullamento del vincolo.

 

     Art. 22.

     (Omissis) [1].

 

 


[*] Legge abrogata dall'art. 19 della L.R. 6 agosto 1996, n. 33, salvo quanto disposto dall'art. 18 e 19 della medesima L.R. 33/96.

[1] Reca disposizioni finanziarie.