§ 3.2.70 - L.R. 6 agosto 1996, n. 33.
Disciplina dell'agriturismo.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura e foreste
Data:06/08/1996
Numero:33


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Definizione di attività agrituristiche).
Art. 3.  (Esercizio dell'agriturismo).
Art. 4.  (Zone di prevalente interesse agrituristico).
Art. 5.  (Immobili per agriturismo e spazi aperti per campeggio).
Art. 6.  (Requisiti igienico-sanitari).
Art. 7.  (Elenco regionale dei soggetti abilitati ed autorizzati all'esercizio dell'agriturismo).
Art. 8.  (Disciplina amministrativa).
Art. 9.  (Autorizzazione comunale).
Art. 10.  (Obblighi dell'operatore agrituristico).
Art. 11.  (Sospensione e revoca dell'autorizzazione comunale).
Art. 12.  (Sanzioni amministrative pecuniarie).
Art. 13.  (Commissione regionale per l'agriturismo).
Art. 14.  (Contributi per agriturismo e delega di funzioni).
Art. 15.  (Priorità dei contributi).
Art. 16.  (Revoca dei contributi).
Art. 17.  (Formazione professionale).
Art. 18.  (Norma transitoria).
Art. 19.  (Abrogazione di norme).
Art. 20.  (Vincolo di destinazione).
Art. 21.  (Norma finanziaria).


§ 3.2.70 - L.R. 6 agosto 1996, n. 33. [1]

Disciplina dell'agriturismo.

(B.U. 28 agosto 1996, n. 17).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione, in armonia con la legislazione comunitaria e con quella nazionale, al fine di favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo, di agevolare la permanenza degli agricoltori attraverso il miglioramento dei loro redditi e di valorizzare le produzioni tipiche, la tutela delle tradizioni culturali e la preservazione del patrimonio rurale naturale ed edilizio, sostiene l'attività agricola anche mediante la promozione dell'agriturismo, così come definito dalla presente legge.

 

     Art. 2. (Definizione di attività agrituristiche).

     1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e di ospitalità esercitate esclusivamente dagli imprenditori agricoli singoli ed associati, così come definiti dall'articolo 2135 del Codice Civile, e dai loro familiari, ai sensi dell'articolo 230 bis del Codice Civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento del bestiame che devono, comunque rimanere principali.

     2. Rientrano nell'esercizio dell'agriturismo le seguenti attività:

     a) dare ospitalità per soggiorno in appositi locali aziendali a ciò adibiti e in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori per un massimo di 24 ospiti al giorno;

     b) somministrare per la consumazione sul posto, anche a persone non ospitate in azienda, pasti e bevande ricavati in misura superiore al 50 per cento in termini di valore riferito al mercato locale, da prodotti aziendali, ivi compresi alcoolici e superalcoolici che siano tipici dell'ambito regionale, per un massimo di 52 coperti a pasto;

     c) organizzare, congiuntamente ad almeno una delle attività di cui alle lettere a) e b), attività culturali, sportive e ricreative legate alla attività agricola, alle tradizioni gastronomiche locali, alla fruizione dei beni ambientali e naturali.

     3. Rientrano altresì nell'esercizio agrituristico le aziende agri- turistico-venatorie disciplinate ed autorizzate ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio).

     4. Sono considerati prodotti aziendali quelli ricavati da materie prime prodotte dall'azienda agricola anche tramite lavorazioni esterne nonché, nel limite di un terzo del totale, quelli provenienti da cooperative o consorzi di aziende agricole operanti in ambito locale e di cui all'azienda agricola faccia parte.

     5. In caso di aziende associate i limiti di cui al comma 2, lettere a) e b) sono riferiti ad ogni singola azienda agricola.

 

     Art. 3. (Esercizio dell'agriturismo).

     1. Le attività agricole devono rimanere prevalenti e a tal fine il relativo tempo-lavoro deve essere superiore a quello dedicato all'agriturismo.

     2. Ai fini della determinazione del tempo-lavoro agricolo si applicano le tabelle ettaro-coltura di cui all'articolo 7 del decreto legge 3 febbraio 1970, n. 7 (norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli) convertito nella legge 11 marzo 1970, n. 83, integrate e aggiornate con provvedimento della Giunta regionale.

     3. Per la determinazione dei limiti dell'attività agrituristica autorizzabile si fa riferimento ai seguenti parametri:

     a) un addetto/anno (288 giornate lavorative) ogni 20 posti-letto;

     b) un addetto/anno (288 giornate lavorative) ogni 20 coperti per la sala;

     c) un addetto/anno (288 giornate lavorative) ogni 24 coperti per la cucina;

     integrati e aggiornati con provvedimento della Giunta regionale.

     4. Per l'attività di ospitalità in spazi aperti e per quelle di cui alla lettera c), del comma 2 e al comma 3 dell'articolo 2, il tempo lavoro deve essere indicato analiticamente a cura dell'imprenditore mediante una descrizione dettagliata dell'attività prevista.

     5. Lo svolgimento di attività agrituristiche non costituisce distrazione dalla destinazione agricola dei fondi.

     6. Oltre all'imprenditore agricolo ed ai suoi familiari possono essere adibiti all'attività agrituristica esclusivamente i coadiutori ed i dipendenti dell'azienda agricola, nel rispetto della vigente normativa in materia di lavoro.

 

     Art. 4. (Zone di prevalente interesse agrituristico).

     1. I territori dei Comuni compresi nell'elenco comunitario delle zone agricole montane e svantaggiate di cui alla direttiva 75/268/CEE, nonché le aree protette di cui alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (riordino delle aree protette) sono considerate zone di prevalente interesse agrituristico.

     2. La Giunta regionale con propria delibera può includere nelle zone di cui al presente articolo Comuni o parti di Comuni non inclusi nelle zone di cui al comma 1 ai fini della presente legge.

 

     Art. 5. (Immobili per agriturismo e spazi aperti per campeggio).

     1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo, nonché gli edifici rurali o parte di essi non più necessari per la conduzione aziendale, esistenti sul fondo.

     2. Nelle zone di cui all'articolo 4 possono essere utilizzati per attività agrituristica i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo e gli edifici rurali, posti in centri abitati, precedentemente destinati al servizio del fondo sito nel medesimo comune o in comune limitrofo, se detto fondo è privo di fabbricati adattabili all'uso agrituristico.

     3. L'utilizzazione agrituristica non costituisce cambio di destinazione d'uso degli edifici interessati.

     4. Gli interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro conservativo e risanamento igienico dei locali ad utilizzo agrituristico avvengono nel rispetto delle caratteristiche rurali dell'edificio conservandone l'aspetto complessivo ed i singoli elementi architettonici, con l'uso di materiali e di tecniche tipici della zona, fatte salve le specifiche autorizzazioni paesistico-ambientali di cui alla normativa vigente.

     5. Fatto salvo l'obbligo di assicurare una superficie minima di mq. 8 per le stanze ad un letto e di mq. 11 per le stanze a due letti, con incremento di 4 mq. di superficie per ogni letto in più (la frazione di superficie superiore a mq. 0,50 è in tutti i casi arrotondata all'unità superiore), nonché una altezza media minima di metri 2,50, può essere consentita la riduzione dell'altezza media minima purché il volume disponibile per posto-letto non sia inferiore a 18 metri cubi per camera ad un letto e 13 metri cubi per camera a due letti.

     6. Per le attività agrituristiche sono utilizzate costruzioni iscritte a catasto o per le quali sia stata presentata domanda di accatastamento. Non possono essere utilizzate costruzioni che risultino edificate da meno di dieci anni per gli edifici di cui al comma 1 e da meno di venti anni per quelli di cui al comma 2. E' ammesso peraltro l'uso di locali di nuova costruzione realizzati per l'adeguamento igienico-sanitario di quelli esistenti, per volumi tecnici e per i servizi igienici necessari ai campeggiatori.

     7. Gli eventuali spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori devono essere allestiti nel rispetto delle caratteristiche orografiche e vegetazionali del sito.

 

     Art. 6. (Requisiti igienico-sanitari).

     1. I locali destinati all'uso agrituristico sono soggetti ai requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti edilizi vigenti per i locali di civile abitazione salvo quanto disposto dall'articolo 5.

     2. Gli alloggi agrituristici devono essere dotati di un locale bagno completo di w.c. con cassetta di cacciata, lavabo e vasca da bagno o doccia ogni 6 persone, compresi i componenti del nucleo familiare ed i loro conviventi.

     3. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di pasti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283 (modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande").

     4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione sanitaria di cui all'articolo 2 della legge 283/1962 si tiene conto delle peculiari caratteristiche di ruralità degli edifici interessati in applicazione di quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 28 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande).

     5. Di norma l'attività di trasformazione, preparazione e confezionamento dei prodotti aziendali utilizzati per la ristorazione si svolge nel locale cucina.

     6. Per gli insediamenti di non più di 8 persone in tende o caravans si garantiscono agli ospiti i servizi igienici e le forniture d'acqua e di elettricità mediante le strutture ordinarie dell'azienda agricola; per gli insediamenti eccedenti tale numero deve essere garantito il rispetto dei parametri minimi dei requisiti igienico-sanitari previsti per i campeggi ad una stella dalla legge regionale 4 marzo 1982, n. 11 (norme per la classificazione delle aziende ricettive) e successive modificazioni.

 

     Art. 7. (Elenco regionale dei soggetti abilitati ed autorizzati all'esercizio dell'agriturismo).

     1. E' istituito ai sensi dell'articolo 6 della legge 5 dicembre 1985, n. 730 (disciplina dell'agriturismo) l'elenco dei soggetti abilitati ed autorizzati all'esercizio dell'agriturismo, suddiviso in sezioni provinciali tenuto dalle commissioni provinciali di cui all'articolo 12, comma 5 della legge 9 maggio 1975, n. 153 (attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura).

     2. All'elenco possono essere iscritti esclusivamente gli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'articolo 2135 del codice civile e i loro familiari di cui all'articolo 230 bis del codice civile.

     3. L'iscrizione è condizione necessaria per il rilascio della autorizzazione comunale di cui all'articolo 9.

     4. La Giunta regionale determina la documentazione da presentarsi a corredo della domanda di iscrizione, nonché le modalità per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco e per la verifica della persistenza dei requisiti per l'iscrizione.

     5. Non possono ottenere l'iscrizione e rimanere iscritti nell'elenco regionale, a meno che non abbiano ottenuto la riabilitazione, i soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 6 della legge 730/1985; per l'accertamento di tali condizioni si applica il comma 4 del medesimo articolo.

 

     Art. 8. (Disciplina amministrativa).

     1. Lo svolgimento di attività agrituristiche nonché l'utilizzo della qualifica di "operatore agrituristico" e la denominazione "azienda agrituristica" o "agriturismo", anche espresso in forma abbreviata, sono riservate esclusivamente ai soggetti in possesso della specifica autorizzazione comunale.

     2. I soggetti iscritti all'elenco regionale di cui all'articolo 7 presentano al Sindaco del Comune ove ha sede l'azienda agricola apposita domanda contenente le generalità del richiedente, le attività che si intendono svolgere, le caratteristiche e le dimensioni dell'azienda agricola, gli edifici e le aree da adibire ad uso agrituristico, la capacità ricettiva, i servizi igienici, i servizi accessori eventualmente offerti, i periodi di esercizio, le tariffe che si intendono praticare.

     3. Alla domanda di autorizzazione devono essere allegati:

     a) la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e all'articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59 (norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti);

     b) la copia del libretto sanitario del titolare e dei suoi collaboratori;

     c) il nulla-osta igienico-sanitario relativo alla idoneità dei locali e delle attrezzature ad uso agrituristico;

     d) il certificato di iscrizione all'elenco regionale di cui all'articolo 7;

     e) l'indicazione degli estremi o copia, ove necessario, del titolo abilitativo edilizio o, nei casi previsti dalla legge, della denuncia di inizio lavori per la realizzazione di opere relative ai locali da utilizzare per le attività agrituristiche.

 

     Art. 9. (Autorizzazione comunale).

     1. Il Sindaco decide sulle domande di autorizzazione entro novanta giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, la domanda si intende accolta e l'autorizzazione deve essere rilasciata entro trenta giorni.

     2. L'autorizzazione fissa i periodi d'esercizio ed i limiti relativi all'attività agrituristica. Il Sindaco, entro quindici giorni dal rilascio, trasmette copia dell'autorizzazione comunale alla commissione provinciale di cui all'articolo 7 che provvede alle relative annotazioni in un'apposita sezione dell'elenco regionale.

     3. Al provvedimento di autorizzazione si applica il comma 4 dell'articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382).

 

     Art. 10. (Obblighi dell'operatore agrituristico).

     1. L'operatore agrituristico ha l'obbligo di:

     a) osservare le disposizioni ed i provvedimenti emanati dalla Regione e dalle altre autorità competenti;

     b) esporre al pubblico l'autorizzazione comunale all'esercizio dell'agriturismo;

     c) apporre all'ingresso dell'azienda agricola, in modo stabile e ben visibile, una targa, conforme al modello approvato dalla Giunta regionale, riportante la dicitura "azienda agrituristica";

     d) presentare al Comune entro il 1° ottobre di ogni anno una dichiarazione contenente le tariffe che l'operatore intende praticare per l'anno successivo [2];

     e) consentire i controlli e le ispezioni previste da apposite norme di legge;

     f) osservare gli obblighi derivanti dalle norme di legge in materia di pubblica sicurezza;

     g) comunicare al Sindaco l'eventuale cessazione dell'attività agrituristica entro trenta giorni dalla stessa;

     h) comunicare alla Provincia di appartenenza il numero, su base annua, delle persone ospitate.

 

     Art. 11. (Sospensione e revoca dell'autorizzazione comunale).

     1. L'autorizzazione comunale è sospesa dal Sindaco con provvedimento motivato per un periodo minimo di giorni quindici e massimo di giorni sessanta per violazione degli obblighi di cui all'articolo 10.

     2. L'autorizzazione comunale è revocata dal Sindaco con provvedimento motivato qualora l'operatore agrituristico:

     a) non abbia intrapreso l'attività entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione;

     b) abbia perduto, successivamente al rilascio dell'autorizzazione, uno o più dei requisiti necessari per il conseguimento della stessa;

     c) abbia subito nel corso dell'ultimo triennio più provvedimenti di sospensione per complessivi novanta giorni [3].

     3. La revoca dell'autorizzazione, che il Sindaco è tenuto a comunicare entro quindici giorni alle Commissioni provinciali, comporta la cancellazione d'ufficio dell'operatore dalla apposita sezione dell'albo regionale di cui all'articolo 7.

 

     Art. 12. (Sanzioni amministrative pecuniarie).

     1. Chiunque eserciti abusivamente attività agrituristica è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 3.000.000 a lire 10.000.000.

     2. Chiunque contravvenga agli obblighi di cui all'articolo 10 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 2.000.000.

     3. Le funzioni amministrative concernenti le sanzioni amministrative pecuniarie sono svolte dal Comune ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni.

     4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono interamente devoluti al Comune a titolo di finanziamento delle funzioni delegate.

 

     Art. 13. (Commissione regionale per l'agriturismo).

     1. E' istituita la commissione regionale per l'agriturismo nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale. La commissione opera a titolo gratuito ed è composta:

     a) dall'Assessore all'agricoltura o suo delegato, che la presiede;

     b) da un dipendente regionale di qualifica non inferiore all'ottava delle strutture Produzioni agricole e floricole innovazione e agriturismo, Strutture ricettive turistiche, Pianificazione e tutela paesistica, Affari amministrativi dell'urbanistica, Igiene ed educazione sanitaria;

     c) da un esperto in agriturismo designato da ciascuna delle organizzazioni agrituristiche, riconosciute a livello nazionale, operanti sul territorio regionale.

     2. Il Presidente della Giunta regionale nomina, per ogni componente di cui alle lettere b) e c) del comma 1, un membro supplente in possesso dei medesimi requisiti dei membri effettivi.

     3. Le sedute della commissione sono valide con la partecipazione di almeno cinque membri.

     4. Svolge le funzioni di segretario un dipendente regionale di qualifica non inferiore alla sesta.

     5. La commissione svolge i seguenti compiti:

     a) formula alla Giunta regionale il proprio parere sui programmi e sulle politiche di sviluppo dell'agriturismo;

     b) propone alla Giunta regionale attività di indagine, studio e ricerca nonché iniziative di sostegno e promozione dell'offerta agrituristica;

     c) svolge attività di consulenza a supporto degli enti locali in materia agrituristica;

     d) svolge attività di consulenza e supporto in favore degli operatori agrituristici.

 

     Art. 14. (Contributi per agriturismo e delega di funzioni).

     1. La Regione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, concede contributi per la realizzazione, nell'ambito dei piani di miglioramento materiali dell'azienda di cui al regolamento 91/2328/CEE e successive modificazioni ed integrazioni, delle seguenti categorie di interventi:

     a) miglioramenti fondiari ad uso agrituristico;

     b) acquisto di arredi ed attrezzature per i locali ad utilizzo agrituristico ivi compresi quelli destinati alla lavorazione, trasformazione, conservazione, confezionamento e vendita dei prodotti aziendali;

     c) installazione di impianti elettrici, termici, telefonici, idraulici per i locali ad utilizzo agrituristico;

     d) (Omissis) [4].

     2. La Giunta regionale individua i criteri per la determinazione della spesa ammissibile per gli interventi di cui al comma 1.

     3. La concessione dei contributi di cui alla lettera a) del comma 1 è subordinata all'ottenimento del pertinente titolo abilitativo edilizio ove necessario e dell'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 7.

     4. Le funzioni amministrative concernenti la concessione, i controlli, la revoca dei contributi sono delegate alle Comunità montane ed ai Consorzi dei Comuni ai sensi della legge regionale 12 gennaio 1978, n. 6 (delega delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, economia montana).

 

     Art. 15. (Priorità dei contributi).

     1. Alle aziende di cui all'articolo 6 della legge regionale 1 febbraio 1994, n. 5 (norme per ridurre l'uso delle sostanze di sintesi in agricoltura e disciplina dell'agricoltura biologica) è concessa priorità nella concessione dei contributi per le categorie di interventi di cui all'articolo 14.

 

     Art. 16. (Revoca dei contributi).

     1. I contributi sono revocati e le somme eventualmente liquidate recuperate, maggiorate degli interessi legali, quando:

     a) l'intervento non venga effettuato entro i termini stabiliti nell'atto di concessione;

     b) vengano accertate sostanziali irregolarità nella documentazione giustificativa di spesa;

     c) gli immobili e gli allestimenti siano utilizzati per altri fini prima che sia trascorso il periodo di dieci anni di cui al comma 1 dell'articolo 20;

     d) non sia stata concessa l'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività agrituristica o sia stata revocata ai sensi del comma 2 dell'articolo 11.

     2. Nel caso previsto alla lettera a) del comma 1, può essere disposta in via alternativa la riduzione proporzionale del contributo in relazione alle spese effettivamente sostenute e documentate, purché l'intervento realizzato renda comunque i locali usufruibili per l'attività agrituristica.

     3. Nei casi previsti alle lettere c) e d) del comma 1 la somma da recuperare è determinato in un decimo del contributo liquidato, moltiplicato il numero di anni che mancano al compimento del decimo anno dalla data di concessione, maggiorato degli interessi legali.

 

     Art. 17. (Formazione professionale).

     1. La Regione promuove e coordina iniziative formative rivolte agli operatori agrituristici ai sensi della legge regionale 5 novembre 1993, n. 52 (disposizioni per la realizzazione di politiche attive del lavoro) e successive modificazioni.

 

     Art. 18. (Norma transitoria).

     1. I soggetti già iscritti all'elenco regionale degli operatori agrituristici alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti d'ufficio all'elenco di cui all'articolo 7, anche in deroga alle norme di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 2.

     2. Sino all'emanazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 7 continua ad esercitare le proprie funzioni la commissione regionale per l'agriturismo di cui alla legge regionale 28 agosto 1989, n. 39 (disciplina dell'agriturismo).

     3. Per le domande di contributo presentate entro il 30 giugno 1996, i contributi stessi, vengono concessi ai sensi della legge regionale 28 agosto 1989, n. 39.

     4. Gli effetti degli articoli 14, 15 e 16 della presente legge decorreranno dal giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione della Comunità Europea ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato.

 

     Art. 19. (Abrogazione di norme).

     1. E' abrogata la legge regionale 28 agosto 1989, n. 39, fermo restando quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 18 e fatto salvo il completamento per l'anno finanziario 1996 degli interventi di cui al comma 3 del medesimo articolo.

 

     Art. 20. (Vincolo di destinazione).

     1. Gli immobili e gli allestimenti finanziati ai sensi della presente legge sono vincolati alla loro specifica destinazione a partire dalla data di concessione dei contributi per la durata di anni dieci.

     2. I beneficiari dei contributi sono tenuti a presentare apposito atto trascritto presso le conservatorie dei registri immobiliari, che contenga l'impegno al mantenimento della destinazione agrituristica degli immobili finanziati.

     3. Qualora sia accertata l'oggettiva impossibilità, indipendente dalla volontà del titolare, al mantenimento della suddetta destinazione, la Giunta regionale può disporre l'annullamento del vincolo all'esercizio agrituristico.

 

     Art. 21. (Norma finanziaria).

     (Omissis).

 


[1] Legge abrogata dall'art. 21 della L.R. 21 novembre 2007, n. 37, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 12, comma 1, della stessa L.R. 37/2007.

[2] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 26 marzo 1997, n. 11.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 2 della L.R. 26 marzo 1997, n. 11.

[4] Lettera abrogata dall'art. 3 della L.R. 26 marzo 1997, n. 11.