§ 1.5.90 - L.R. 28 aprile 2008, n. 9.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2008)


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.5 bilancio e contabilità
Data:28/04/2008
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Indebitamento)
Art. 2.  (Vincolo di destinazione)
Art. 3.  (Variazione dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito)
Art. 4.  (Riduzione dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito per carichi di famiglia)
Art. 5.  (Esenzione dalla tassa automobilistica regionale per veicoli a basso impatto ambientale)
Art. 6.  (Disapplicazione di tasse sulle concessioni regionali)
Art. 7.  (Contrasto dell’evasione fiscale)
Art. 8.  (Estinzione di crediti e rimborsi di modesta entità per tributi regionali)
Art. 9.  (Patto di Stabilità interno e formazione del Bilancio di previsione)
Art. 10.  (Contenimento della spesa per il personale della Regione)
Art. 11.  (Contenimento della spesa per trasferta del personale)
Art. 12.  (Misure di razionalizzazione e contenimento della spesa di funzionamento)
Art. 13.  (Riduzione della spesa per consulenze)
Art. 14.  (Riduzione della spesa per rappresentanza)
Art. 15.  (Contenimento della spesa per il personale degli enti del settore regionale allargato)
Art. 16.  (Contenimento degli incrementi di spesa per consulenze e spese di rappresentanza degli enti del settore regionale allargato)
Art. 17.  (Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro)
Art. 18.  (Fondo regionale per l’attuazione del Piano degli interventi)
Art. 19.  (Programma investimenti in sanità)
Art. 20.  (Finanziamento rimborsabile all’Università di Genova)
Art. 21.  (Finanziamento rimborsabile al Comune di Genova)
Art. 22.  (Intervento straordinario per la mobilità)
Art. 23.  (Modifica all’articolo 4 della legge regionale (Norme per la concessione di contributi straordinari per il risanamento finanziario della Comunità montana “Intemelia”)).
Art. 24.  (Fondi speciali)
Art. 25.  (Copertura finanziaria)
Art. 26.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 1.5.90 - L.R. 28 aprile 2008, n. 9.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2008)

(B.U. 29 aprile 2008, n. 4)

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

 

Art. 1. (Indebitamento)

     1. Il livello massimo di indebitamento da autorizzarsi con legge di bilancio, ai sensi dell’articolo 56 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria), è fissato per l’anno 2008 in 150 milioni di euro.

 

     Art. 2. (Vincolo di destinazione)

     1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza regionale, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria regionale per gli anni 2008 - 2010, per l’anno 2008 le maggiori risorse comunque derivanti dalle misure contenute nella presente legge e dalla gestione del bilancio sono prioritariamente destinate alle esigenze del settore sanitario regionale.

 

     Art. 3. (Variazione dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito)

     1. Per l’anno d’imposta 2008, l’aliquota dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito (IRE), di cui all’articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell’addizionale regionale IRE non superiore ad euro 25.000,00, è fissata nella misura prevista dall’articolo 50, comma 3, primo periodo, del d.lgs. 446/1997 senza alcuna maggiorazione regionale [1].

     2. Per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell’addizionale regionale IRE superiore ad euro 25.000,00, per l’anno d’imposta 2008, l’aliquota dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito (IRE), di cui all’articolo 50 del d.lgs. 446/1997, da applicarsi all’intero ammontare del reddito complessivo, è fissata nella misura prevista dall’articolo 50, comma 3, primo periodo, del d.lgs. 446/1997, maggiorata nella misura dello 0,50 per cento, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3 [2].

     3. Per l’anno d’imposta 2008 per i soggetti aventi un reddito complessivo, ai fini dell’addizionale regionale IRE compreso fra euro 25.000,01 ed euro 25.126,77 , l’imposta determinata ai sensi del comma 2 è ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,986 e la differenza fra euro 25.126,77 ed il reddito complessivo del soggetto ai fini dell’addizionale regionale IRE [3].

 

     Art. 4. (Riduzione dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito per carichi di famiglia)

     1. Per l’anno d’imposta 2008, per i soggetti aventi fiscalmente a carico almeno quattro figli, l’addizionale regionale IRE è fissata nella misura prevista dall’articolo 50, comma 3, primo periodo, del d.lgs. 446/1997, senza alcuna maggiorazione regionale [4].

 

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI

 

     Art. 5. (Esenzione dalla tassa automobilistica regionale per veicoli a basso impatto ambientale)

     1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale, per il primo periodo fisso di cui all’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462 (Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell’articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463) e per le cinque annualità successive, i veicoli nuovi a doppia alimentazione a benzina/GPL o a benzina/metano, appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1, immatricolati per la prima volta successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell’articolo 2, commi 60 e seguenti del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, così come convertito con legge 24 novembre 2006, n. 286 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) [5].

     2. Con decorrenza dal 29 aprile 2008 sono altresì esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale per cinque annualità i veicoli omologati con alimentazione a benzina, conformi alla direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994, appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1, su cui viene installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano collaudato successivamente alla data del 29 aprile 2008 [6].

     3. Le cinque annualità di cui al comma 2 decorrono dal periodo di imposta seguente a quello durante il quale avviene il collaudo dell’installazione del sistema di alimentazione a GPL o metano, se il veicolo ha già corrisposto la tassa automobilistica per tale periodo, ovvero dal periodo d’imposta nel quale avviene il collaudo dell’installazione del sistema GPL o metano, se l’obbligo del pagamento della tassa automobilistica è stato precedentemente interrotto ai sensi di legge.

 

     Art. 6. (Disapplicazione di tasse sulle concessioni regionali)

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 non si applicano le tasse sulle concessioni regionali limitatamente alle seguenti voci indicate al titolo I “Igiene e Sanità”, numero d’ordine 1, della tariffa allegata alla legge regionale 27 dicembre 1994, n. 66 (Tasse sulle concessioni regionali):

     a) numero d’ordine 1 – concessione per l’apertura e l’esercizio di farmacie;

     b) numero d’ordine 1 - Nota – contributo annuo per le farmacie non rurali.

     2. (Omissis) [7].

     3. A decorrere dal 1° gennaio 2009 l’articolo 12 della l.r. 15/2007 è abrogato.

 

     Art. 7. (Contrasto dell’evasione fiscale)

     1. Al fine di razionalizzare, armonizzare e potenziare l’azione mirata al contrasto dell’evasione fiscale sui tributi regionali, la Regione promuove attività di collaborazione, cooperazione e scambio di informazioni con le Amministrazioni fiscali dello Stato e degli Enti locali, anche mediante la stipulazione di accordi o convenzioni.

 

     Art. 8. (Estinzione di crediti e rimborsi di modesta entità per tributi regionali)

     1. Fatte salve le disposizioni statali in materia, non si fa luogo all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti maturati sino al 31 dicembre 2007, relativi ai tributi regionali, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, non superi l'importo di 16,00 euro.

     2. I tributi sono comunque dovuti o sono rimborsabili per l’intero ammontare se i relativi importi superano i predetti limiti.

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

 

     Art. 9. (Patto di Stabilità interno e formazione del Bilancio di previsione)

     1. La gestione del complesso delle autorizzazioni di spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 2008 deve assicurare, in termini di competenza e di cassa, il rispetto del patto di stabilità interno, come determinato ai sensi dell’articolo 1, commi 657 e 658, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)).

 

     Art. 10. (Contenimento della spesa per il personale della Regione)

     1. La Regione Liguria attua la propria politica del personale allo scopo di concorrere al perseguimento del rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dalla vigente normativa, anche per quanto riguarda le spese per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.

     2. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1, le spese di personale sono considerate al netto:

     a) delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi di lavoro intervenuti successivamente all’anno 2007;

     b) delle spese per il personale appartenente alle categorie protette;

     c) delle spese per il personale sostenute con finanziamenti comunitari;

     d) delle spese per il personale a carico di soggetti pubblici o privati.

 

     Art. 11. (Contenimento della spesa per trasferta del personale)

     1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di finanza regionale, il complesso della spesa per trasferta del personale, dirigente e non dirigente, sia all’interno che all’esterno del territorio nazionale, non può essere superiore, per l’anno 2008, al complesso dei corrispondenti impegni di spesa assunti nell’anno 2007 diminuito del 20 per cento.

 

     Art. 12. (Misure di razionalizzazione e contenimento della spesa di funzionamento)

     1. Per l’anno 2008 il complesso delle seguenti voci di spesa di funzionamento della Regione non può essere superiore al complesso dei corrispondenti impegni assunti nell’esercizio 2007, riferiti al medesimo aggregato, diminuito del 10 per cento:

     a) acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio delle autovetture di servizio della Regione, con esclusione di quelle assegnate al Corpo forestale dello Stato;

     b) acquisto di giornali e periodici;

     c) invio della corrispondenza cartacea;

     d) servizi di telefonia.

     2. Al fine di conseguire l’obiettivo di cui al comma 1 la Regione:

     a) acquista i beni di cui al comma 1, lettera b), esclusivamente per assicurare il funzionamento dell’ufficio stampa della Giunta regionale;

     b) provvede, per i servizi di cui al comma 1, lettera d), all’attivazione di servizi “Voce tramite protocollo internet” (VoIP).

     3. La spesa sostenuta dalla Regione per canoni di locazione di immobili ad uso di servizio per le strutture dipendenti dalla Giunta regionale, non può essere superiore, per l’anno 2008, all’ammontare della spesa sostenuta nell’anno 2007 al netto degli incrementi contrattuali dovuti ai sensi delle obbligazioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

     4. Al fine di razionalizzare l’assegnazione e l’utilizzo delle dotazioni strumentali che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione d’ufficio, nonché l’acquisto di arredi, la relativa spesa per l’anno 2008 non può essere superiore al complesso dei corrispondenti impegni di spesa assunti nell’anno 2007. A tal fine, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta un Piano triennale finalizzato alla programmazione del fabbisogno di tali beni.

 

     Art. 13. (Riduzione della spesa per consulenze)

     1. Per l’anno 2008 la Regione non procede al conferimento di incarichi di consulenza.

     2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:

     a) per il conferimento di incarichi professionali relativi all’assistenza legale a favore della Regione, nei casi e con le modalità consentite dalla normativa vigente;

     b) per il conferimento di incarichi di progettazione di cui all’articolo 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modificazioni ed integrazioni, di incarichi professionali ovvero di convenzioni conferiti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), del decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro), della legge 7 dicembre 1984, n. 818 (Nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell’ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) e successive modificazioni ed integrazioni e della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto) e successive modificazioni ed integrazioni, di incarichi conferiti ai sensi del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni ed integrazioni [8];

     c) per il conferimento di incarichi di assistenza tecnica, funzionali all’attuazione di programmi comunitari ed interamente finanziati nell’ambito dei medesimi;

     d) per il conferimento di incarichi a società direttamente o indirettamente controllate dalla Regione ovvero partecipate dalla medesima purchè strettamente attinenti alle rispettive finalità istituzionali.

     3. Il complesso della spesa concernente le collaborazioni di cui all’articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro)) e di cui all’articolo 409, primo comma, punto 3), del Codice di procedura civile, non può essere superiore, per l’anno 2008, ai corrispondenti impegni assunti nell’anno 2007.

 

     Art. 14. (Riduzione della spesa per rappresentanza)

     1. Il complesso della spesa diretta per rappresentanza, pubbliche relazioni, convegni, mostre e pubblicità non può essere superiore per l’anno 2008 ai corrispondenti impegni di spesa assunti nel 2007 diminuiti del 30 per cento.

     2. L’aggregato di cui al comma 1 non comprende le spese conseguenti ad obblighi normativi, quelle sostenute nell’ambito di programmi comunitari, né quelle relative a pubblicità avente carattere legale o finanziario ovvero effettuata nell’ambito della comunicazione istituzionale e dell’informazione ai cittadini.

     3. Nell’aggregato di cui al comma 1 non sono comprese, altresì, le spese effettuate nell’espletamento di compiti istituzionali in attuazione di specifiche leggi settoriali di promozione, sostegno ed incentivazione di eventi o manifestazioni individuati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 15. (Contenimento della spesa per il personale degli enti del settore regionale allargato)

     1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di finanza regionale, il complesso della spesa per il personale degli enti del settore regionale allargato, come individuato ai sensi dell’articolo 25 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2006)), ad esclusione degli enti operanti nel comparto della sanità, per i quali operano i contenuti previsti nel piano di rientro di cui all’accordo sottoscritto con i Ministri della salute e dell’economia e finanze il 6 marzo 2007, non può essere superiore, per l’anno 2008, al complesso dei corrispondenti oneri assunti nell’anno 2007. A tal fine si considerano anche le spese per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.

     2. Al fine dell’applicazione del comma 1, le spese di personale sono considerate al netto:

     - delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti di lavoro intervenuti successivamente all’anno 2007;

     - delle spese per il personale appartenente alle categorie protette;

     - delle spese per il personale sostenute con finanziamenti comunitari;

     - delle spese per il personale a carico di soggetti pubblici o privati.

     3. Fermo restando l’obiettivo di contenimento complessivo di cui al comma 1, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, dispone opportuni adeguamenti per gli enti di nuova costituzione, per quelli per i quali sia intervenuta una modifica legislativa o sia diversamente disposto dalla normativa nazionale, come nel caso degli enti parco.

 

     Art. 16. (Contenimento degli incrementi di spesa per consulenze e spese di rappresentanza degli enti del settore regionale allargato)

     1. Per l’anno 2008, per gli Enti appartenenti al settore regionale allargato, come individuato ai sensi dell’articolo 25 della l.r. 2/2006, ad esclusione degli enti operanti nel comparto della sanità, per i quali operano i contenuti previsti nel piano di rientro di cui all’accordo sottoscritto con i Ministri della salute e dell’economia e finanze il 6 marzo 2007, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti esterni all’Amministrazione pubblica, non può superare i corrispondenti impegni di spesa assunti nell’anno 2007 diminuiti del 30 per cento.

     2. L’aggregato di cui al comma 1 non comprende le spese sostenute per le attività di carattere progettuale interamente finanziate nell’ambito di programmi comunitari e nazionali.

     3. Per l’anno 2008,  per gli Enti di cui al comma 1 la spesa di rappresentanza, pubbliche relazioni, convegni, mostre e manifestazioni non può superare i corrispondenti impegni di spesa assunti nel 2007 diminuiti del 30 per cento, fatte salve le attività promozionali degli enti aventi tale finalità istituzionale.

 

     Art. 17. (Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro)

     1. La Regione Liguria garantisce un numero adeguato di tecnici della prevenzione ambienti di lavoro per corrispondere ad una condizione ottimale degli standard minimi regionali di controllo pari a duecentocinquantamila visite annue, come previsto dagli accordi e dagli atti nazionali predeterminati nell’accordo Stato-Regioni dell’agosto 2007.

 

     Art. 18. (Fondo regionale per l’attuazione del Piano degli interventi)

     1. Il Fondo regionale per l’attuazione del Piano degli interventi è determinato per l’anno 2008 in euro 10.000.000,00.

     2. Sono finanziati interventi e progetti localizzati nel territorio ligure nelle aree tematiche e secondo le modalità ed i criteri indicati dal Protocollo d’intesa Regione - Province approvato con deliberazione della Giunta regionale 1° luglio 2005, n. 730 e successive modifiche e integrazioni.

     3. Le domande di finanziamento sono presentate alle Province dai soggetti beneficiari individuati nell’articolo 5 del Protocollo d’intesa entro trenta giorni dall’assunzione delle deliberazioni regionali di avvio della procedura istruttoria del Piano degli interventi e della determinazione dei criteri di perequazione.

     4. Le Province, avvalendosi della Commissione mista, curano l’istruttoria delle domande di finanziamento e formulano, entro i sessanta giorni successivi, gli atti relativi all’individuazione dei progetti ammissibili ai fini dell’adozione della proposta definitiva da parte del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria.

 

     Art. 19. (Programma investimenti in sanità)

     1. Il programma investimenti in sanità è finanziato per l’anno 2008 in euro 64.500.000,00.

     2. La quota di cofinanziamento a carico della Regione ammonta ad euro 9.500.000,00.

 

     Art. 20. (Finanziamento rimborsabile all’Università di Genova)

     1. La Regione è autorizzata a concedere all’Università di Genova un finanziamento rimborsabile in quindici anni, nei limiti dell’importo previsto dall’articolo 1, comma 1333, della l. 296/2006, per la realizzazione del progetto relativo all’insediamento di una sede universitaria permanente per gli studi di ingegneria nell’ambito del polo di ricerca ed attività industriali degli Erzelli.

     2. La Giunta regionale definisce le modalità attuative e le forme di garanzia relative al finanziamento di cui al comma 1 [9].

     3. L’avvio delle erogazioni regionali, da effettuarsi sulla base del piano finanziario attuativo ovvero degli stati di avanzamento lavori, avviene a seguito dell’acquisizione della documentazione formale di approvazione dell’opera e di impegno della contribuzione statale da parte del Ministero competente, nonché dell’acquisizione della documentazione concernente la forma di garanzia di cui al comma 2 [10].

 

     Art. 21. (Finanziamento rimborsabile al Comune di Genova)

     1. La Regione è autorizzata a concedere, compatibilmente con le proprie disponibilità di cassa, al Comune di Genova un finanziamento rimborsabile in cinque anni, nei limiti dell’importo previsto dall’articolo 1, comma 1302, della l. 296/2006, per la realizzazione di interventi infrastrutturali di interesse nazionale da realizzare sulla base dello specifico accordo di programma tra il Governo nazionale, il Presidente della Regione Liguria e i rappresentanti degli enti locali sottoscritto in data 20 marzo 2007.

     2. La Giunta regionale definisce le modalità attuative, le forme di garanzia e la remunerazione relativa al finanziamento di cui al comma 1.

     3. L’avvio delle erogazioni regionali, da effettuarsi sulla base degli stati di avanzamento lavori, avviene a seguito dell’acquisizione della documentazione formale di approvazione delle opere e di impegno della contribuzione statale da parte del Ministero competente, nonché dell’acquisizione della documentazione concernente la forma di garanzia di cui al comma 2.

 

     Art. 22. (Intervento straordinario per la mobilità)

     1. A seguito dell’evento franoso avvenuto sulla tratta stradale costiera di collegamento tra i Comuni di Noli e di Finale Ligure, la Giunta regionale è autorizzata, nel limite di spesa di euro 60.000,00, a stipulare apposite convenzioni con i gestori autostradali, al fine di individuare soluzioni alternative per la mobilità.

 

     Art. 23. (Modifica all’articolo 4 della legge regionale (Norme per la concessione di contributi straordinari per il risanamento finanziario della Comunità montana “Intemelia”)).

     1. (Omissis) [11].

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 24. (Fondi speciali)

     1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo 27 della l.r. 15/2002 destinati alla copertura degli oneri derivanti da disegni di legge da perfezionarsi nel corso dell’esercizio 2008, restano determinati nelle misure indicate nelle tabelle A e B allegate alla presente legge rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

 

     Art. 25. (Copertura finanziaria)

     1. La copertura delle spese previste dalla presente legge è rinviata alla legge di bilancio per l’anno finanziario 2008.

 

     Art. 26. (Dichiarazione d’urgenza)

     (Omissis)

 

 

TABELLA A

(articolo 24)

 

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

 

AREA

 

Competenza

2008

Competenza

2009

Competenza

2010

 

I - ISTITUZIONALE

 

975.000

 

 

III – TERRITORIO

 

150.000

 

 

IV - AMBIENTE

 

100.000

 

 

VII - EDILIZIA

 

200.000

200.000

200.000

VIII - SICUREZZA ED EMERGENZA

 

90.000

 

 

X - PERSONA, FAMIGLIA, ASSOCIAZIONI

 

300.000

 

 

XI - ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO

1.500.000

 

 

XII - CULTURA, SPORT, TEMPO LIBERO

 

20.000

 

 

XIII - AGRICOLTURA, ECONOMIA MONTANA

200.000

 

 

XV - COMMERCIO, FIERE, MERCATI

 

50.000

 

 

XVIII - GESTIONALE

 

50.000

 

 

 

TOTALE

 

3.635.000

 

 

200.000

 

200.000

 

 

TABELLA B

(articolo 24)

 

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

 

AREA

 

Competenza

2008

Competenza

2009

Competenza

2010

 

III – TERRITORIO

 

50.000

 

 

IV - AMBIENTE

 

100.000

 

 

V - INFRASTRUTTURE

 

100.000

 

 

VI - MOBILITA’ E TRASPORTI

 

3.000.000

 

 

VII - EDILIZIA

 

700.000

500.000

500.000

VIII - SICUREZZA ED EMERGENZA

 

10.000

 

 

IX – SANITA’

 

50.000

 

 

XIII - AGRICOLTURA, ECONOMIA MONTANA

300.000

 

 

XIV - INDUSTRIA PICCOLA E MEDIA IMPRESA

 

500.000

 

 

XVII - TURISMO

 

1.000.000

 

 

TOTALE

 

5.810.000

500.000

500.000

 


[1] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 24 novembre 2008, n. 42.

[2] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 43.

[3] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 43.

[4] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 24 novembre 2008, n. 42. L'art. 8 della L.R. 24 novembre 2008, n. 42 ha interpretato autenticamente il presente comma come segue: "1. La disposizione di cui all’articolo 4 comma 1 della l.r. 9/2008, riguardante la riduzione dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito per carichi di famiglia, deve intendersi applicabile per l’intero anno d’imposta, indipendentemente dal momento in cui la condizione richiesta (presenza di almeno quattro figli a carico) si è verificata nel corso dell’anno solare. 2. La medesima riduzione dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito per carichi di famiglia si deve intendere spettante ad entrambi i genitori non legalmente ed effettivamente separati o, in caso di separazione legale, di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, al genitore affidatario o ad entrambi qualora siano congiuntamente affidatari dei figli."

[5] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 4 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 43.

[6] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 43.

[7] Modifica il comma 3 dell'art. 12 della L.R. 3 aprile 2007, n. 15.

[8] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 1 agosto 2008 n. 28.

[9] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 24 ottobre 2013, n. 30.

[10] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 24 novembre 2008, n. 42.

[11] Sostituisce l'art. 4 della L.R. 21 aprile 1995, n. 34.