§ 3.4.1 - L.R. 21 aprile 1995, n. 34.
Norme per la concessione di contributi straordinari per il risanamento finanziario della Comunità Montana "Intemelia".


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.4 economia montana
Data:21/04/1995
Numero:34


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Relazione sulla situazione finanziaria).
Art. 3.  (Concessione dei contributi).
Art. 4.  (Recupero dei contributi).
Art. 5.  (Norma finanziaria).


§ 3.4.1 - L.R. 21 aprile 1995, n. 34.

Norme per la concessione di contributi straordinari per il risanamento finanziario della Comunità Montana "Intemelia".

(B.U. 10 maggio 1995, n. 10).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. In relazione alla situazione di difficoltà finanziaria della Comunità Montana "Intemelia" e tenuto conto del piano di riequilibrio finanziario per il triennio 1994-1996 approvato dal Consiglio Generale, la Giunta regionale, anche al fine di garantire regolarità e continuità nell'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione è autorizzata a concedere nel triennio 1995-1997 contributi straordinari alla Comunità Montana entro l'importo massimo di lire 750.000.000.

 

     Art. 2. (Relazione sulla situazione finanziaria).

     1. La Comunità Montana trasmette ogni semestre al Presidente della Giunta regionale una relazione sull'andamento della situazione finanziaria dell'Ente, con particolare riferimento al piano di riequilibrio. La relazione è sottoposta alla valutazione della Giunta regionale per l'eventuale adozione di opportune iniziative.

     2. Il Presidente della Giunta regionale richiede ogni anno alla Comunità Montana, unitamente al provvedimento di approvazione del bilancio di previsione, la trasmissione del piano di riequilibrio aggiornato e nomina ispettori per verificare la situazione finanziaria.

 

     Art. 3. (Concessione dei contributi).

     1. Per l'anno 1995 la Giunta regionale concede i contributi di cui all'articolo 1 sulla base dell'ultimo conto consuntivo, del piano di riequilibrio finanziario per il triennio 1994-1996 approvato dal Consiglio Generale della Comunità Montana, nonché di una relazione della Comunità stessa sulla situazione finanziaria, che ne motivi le cause ed attesti l'adempimento di tutti gli obblighi in materia di responsabilità contabile.

     2. Per gli anni successivi la Giunta regionale concede i contributi di cui all'articolo 1 previa constatazione della positiva evoluzione del risanamento finanziario della Comunità Montana, sulla base di quanto previsto dall'articolo 2.

 

     Art. 4. (Recupero dei contributi). [1]

     1. A decorrere dall’anno 2008, anche non consecutivamente, la Comunità montana destina le somme ad utilizzo non vincolato, che non siano necessarie per l’ordinario funzionamento della Comunità stessa, alla restituzione dell’importo residuo dei contributi concessi dalla Regione ai sensi dell’articolo 1, sulla base di specifico accordo.

 

     Art. 5. (Norma finanziaria).

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995:

     - prelevamento di lire 250.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9500 "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per funzioni normali" dello stato di previsione della spesa;

     - istituzione nello stato di previsione della spesa del capitolo 7610 "Contributo straordinario alla Comunità Montana "Intemelia" per il risanamento finanziario" con lo stanziamento di lire 250.000.000 in termini di competenza e di cassa;

     - istituzione nello stato di previsione dell'entrata del capitolo 2506 "Recupero dei contributi straordinari assegnati alla Comunità Montana "Intemelia" per il risanamento finanziario" per memoria.

     2. Agli oneri per gli esercizi 1996 e 1997; che trovano copertura negli stanziamenti previsti nel programma 4.2.1. "Economia montana" del bilancio pluriennale 1995-1997 allegato al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995, si provvede con legge di bilancio.


[1] Articolo modificato dall’art. 13 della L.R. 7 maggio 2002, n. 20 e così sostituito dall'art. 23 della L.R. 28 aprile 2008, n. 9.