§ 4.4.145 – R.R. 18 aprile 2005, n. 7.
Regolamento di attuazione dell’articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali).


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:18/04/2005
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Ambito di applicazione. Enti competenti).
Art. 3.  (Criteri per l’individuazione dei boschi).
Art. 4.  (Criteri per la gestione dei boschi).
Art. 5.  (Criteri per l’individuazione delle aree assimilate ai boschi).
Art. 6.  (Sezione specializzata in materia forestale del Comitato tecnico-scientifico per l’ambiente).
Art. 7.  (Disposizioni sui procedimenti amministrativi di autorizzazione, di comunicazione di inizio attività e di termine dei lavori).
Art. 8.  (Durata e revoca delle autorizzazioni, sospensione delle attività. Varianti in corso d’opera).
Art. 9.  (Elaborati tecnici di gestione).
Art. 10.  (Progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva).
Art. 11.  (Il progetto di utilizzazione forestale).
Art. 12.  (Dichiarazione di taglio).
Art. 13.  (Trasformazione del bosco e delle aree assimilate ai boschi).
Art. 14.  (Rimboschimento compensativo).
Art. 15.  (Conversione dei boschi di alto fusto in cedui e dei cedui composti in cedui).
Art. 16.  (Sostituzione della specie).
Art. 17.  (Sradicamento e devitalizzazione di piante e ceppaie).
Art. 18.  (Disciplina del taglio a raso).
Art. 19.  (Estensione delle tagliate).
Art. 20.  (Epoca di esecuzione degli interventi di utilizzazione forestale).
Art. 21.  (Criteri per la determinazione dell’età del soprassuolo forestale).
Art. 22.  (Tutela della biodiversità).
Art. 23.  (Ripristino dello stato dei luoghi).
Art. 24.  (Uso della viabilità forestale a fini ricreativi e sportivi).
Art. 25.  (Coltivi abbandonati).
Art. 26.  (Attività finanziabili con i fondi accantonati per migliorie boschive).
Art. 27.  (Disposizioni generali).
Art. 28.  (Soprassuoli transitori).
Art. 29.  (Tagli intercalari delle fustaie coetanee).
Art. 30.  (Fustaie coetanee trattate a taglio a raso).
Art. 31.  (Fustaie coetanee a tagli successivi).
Art. 32.  (Turni minimi per le fustaie).
Art. 33.  (Taglio saltuario o a scelta delle fustaie disetanee).
Art. 34.  (Tagli delle fustaie articolate).
Art. 35.  (Disposizioni generali).
Art. 36.  (Riserve di matricine).
Art. 37.  (Criteri di selezione delle matricine).
Art. 38.  (Turno dei boschi cedui).
Art. 39.  (Tagli intercalari).
Art. 40.  (Conversione dei cedui).
Art. 41.  (Utilizzazione dei boschi cedui di età elevata).
Art. 42.  (Disposizioni particolari).
Art. 43.  (Boschi cedui composti).
Art. 44.  (Piante a capitozza o a sgamollo).
Art. 45.  (Gestione dei boschi in situazioni particolari).
Art. 46.  (Boschi in terreni mobili, soggetti a valanghe, al limite della vegetazione arborea, sulle cime e crinali apicali).
Art. 47.  (Boschi in aree a rischio idrogeologico e di esondazione).
Art. 48.  (Boschi ripariali, boschi nei fossi e negli alvei).
Art. 49.  (Boschi destinati alla tutela della biodiversità e del germoplasma vegetazionale).
Art. 50.  (Boschi dichiarati di rilevante interesse vegetazionale).
Art. 51.  (Boschi in aree naturali protette).
Art. 52.  (Boschi produttivi sottoposti a tutela per fini naturalistici).
Art. 53.  Boschi inclusi nei siti di cui alla direttiva 92/43/CEE e alla direttiva 79/409/CEE.
Art. 54.  (Boschi ed aree ad uso ricreativo).
Art. 55.  (Boschi adiacenti alle sorgenti).
Art. 56.  (Boschi ed alberi di sughera).
Art. 57.  (Gestione delle alberature e degli individui arborei camporili nonché delle siepi).
Art. 58.  (Gestione dei filari e delle alberature stradali).
Art. 59.  (Gestione delle fasce frangivento).
Art. 60.  (Taglio delle piante di castagno).
Art. 61.  (Gestione ordinaria dei castagneti da frutto).
Art. 62.  (Recupero di castagneti da frutto abbandonati).
Art. 63.  (Conversione dei cedui castanili in castagneti da frutto).
Art. 64.  (Disposizioni per la prevenzione dei processi di degrado dei castagneti).
Art. 65.  (Cantiere forestale).
Art. 66.  (Modalità di esecuzione del taglio).
Art. 67.  (Allestimento e sgombero delle tagliate).
Art. 68.  (Concentramento ed esbosco dei prodotti).
Art. 69.  (Gru a cavo).
Art. 70.  (Potatura).
Art. 71.  (Demaschiatura ed estrazione del sughero gentile).
Art. 72.  (Carbonizzazione).
Art. 73.  (Preparazione della brace e della carbonella).
Art. 74.  (Esercizio e sistemi di resinazione).
Art. 75.  (Raccolta dello strame e della lettiera nei boschi).
Art. 76.  (Raccolta dell'erba e di cespugliame nei boschi).
Art. 77.  (Estrazione del ciocco d'erica e degli altri arbusti nei boschi).
Art. 78.  (Raccolta dei frutti e dei semi forestali nei boschi).
Art. 79.  (Raccolta delle specie a rischio e delle piante officinali).
Art. 80.  (Alberi di Natale).
Art. 81.  (Attività turistico ricreative).
Art. 82.  (Altre attività in bosco).
Art. 83.  (Disposizioni generali).
Art. 84.  (Manutenzione nelle aree di pertinenza di elettrodotti).
Art. 85.  (Manutenzione nelle aree di pertinenza di reti di servizio pubblico).
Art. 86.  (Manutenzione delle pertinenze alla viabilità e alle ferrovie e di altri manufatti).
Art. 87.  (Manutenzione di opere e sezioni idrauliche).
Art. 88.  (Infrastrutture forestali permanenti).
Art. 89.  (Infrastrutture forestali temporanee).
Art. 90.  (Disposizioni generali).
Art. 91.  (Divieto di accensione del fuoco).
Art. 92.  (Condizioni per l’uso del fuoco).
Art. 93.  (Misure per la prevenzione degli incendi nelle aree boscate).
Art. 94.  (Misure per la salvaguardia di altre strutture).
Art. 95.  (Cautela per l'impianto di fornaci e fabbriche nei boschi. Discariche).
Art. 96.  (Modalità per la repressione degli incendi).
Art. 97.  (Adempimenti amministrativi).
Art. 98.  (Parassiti sottoposti a lotta nel territorio regionale).
Art. 99.  (Prevenzione dei processi di degrado).
Art. 100.  (Divieti nei boschi e nei pascoli percorsi dal fuoco).
Art. 101.  (Ricostituzione dei boschi danneggiati dal vento e da altre avversità meteoriche).
Art. 102.  (Ripristino dei boschi distrutti o deteriorati).
Art. 103.  (Recupero dei boschi gravemente degradati ed abbandonati).
Art. 104.  (Esecuzione di interventi in situazioni di emergenza).
Art. 105.  (Disposizioni per la gestione dei capi di bestiame sequestrati).
Art. 106.  (Esercizio del pascolo nei boschi).
Art. 107.  (Divieto di transito nei boschi chiusi al pascolo e nei vivai forestali).
Art. 108.  (Pascolo delle capre).
Art. 109.  (Personale addetto alla custodia del bestiame).
Art. 110.  (Modalità del pascolo).
Art. 111.  (Pascoli deteriorati).
Art. 112.  (Miglioramento, manutenzione e rinnovo dei pascoli).
Art. 113.  (Carico di capi ammissibili al pascolo).
Art. 114.  (Regolamento di fida pascolo ed altre disposizioni).
Art. 115.  (Pianificazione dei pascoli).
Art. 116.  (Regolamento del pascolo e fondi accantonati).
Art. 117.  (Registro degli animali al pascolo).
Art. 118.  (Ambito di applicazione).
Art. 119.  (Estirpazione di arbusti e cespugli).
Art. 120.  (Eliminazione di arbusti).
Art. 121.  (Modalità di lavorazione dei terreni agrari).
Art. 122.  (Lavorazioni profonde).
Art. 123.  (Trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione).
Art. 124.  (Gestione delle sistemazioni idraulico-agrarie dei terreni saldi).
Art. 125.  (Lavorazione dei terreni per l'impianto di nuovi boschi, rimboschimenti o piantagioni arboree in aree sottoposte a vincolo idrogeologico).
Art. 126.  (Lavorazione del terreno).
Art. 127.  (Opere di regimazione delle acque e di sistemazione dei terreni).
Art. 128.  (Prelievo di ghiaia, sabbia, sassi).
Art. 129.  (Cave e miniere).
Art. 130.  (Manutenzioni delle opere ed infrastrutture nei terreni vincolati).
Art. 131.  (Altre opere e movimenti di terreno).
Art. 132.  (Vigilanza).
Art. 133.  (Determinazione del danno al bosco).
Art. 134.  (Sanzioni concernenti la tutela e valorizzazione dei boschi).
Art. 135.  (Sanzioni concernenti le disposizioni comuni per la gestione dei boschi di proprietà pubblica e privata).
Art. 136.  (Sanzioni concernenti le norme per la gestione di boschi che assolvono funzioni particolari).
Art. 137.  (Sanzioni concernenti la gestione delle altre formazioni arboree).
Art. 138.  (Sanzioni concernenti la gestione dei castagneti).
Art. 139.  (Sanzioni concernenti le modalità di esecuzione delle attività in bosco).
Art. 140.  (Sanzioni concernenti la manutenzione delle pertinenze,infrastrutture ed opere di servizio per la gestione dei boschi).
Art. 141.  (Sanzioni concernenti la prevenzione dei processi di degrado dei boschi e loro recupero).
Art. 142.  (Sanzioni concernenti l’uso dei terreni boscati e non boscati sottoposti a vincolo idrogeologico).
Art. 143.  (Sanzioni concernenti le disposizioni sulle cave, sulle miniere e sui movimenti di terreno non diretti alla trasformazione a coltura agraria dei boschi, dei terreni cespugliati e dei terreni saldi).
Art. 144.  (Modulistica).
Art. 145.  (Statistiche forestali).
Art. 146.  (Accantonamento dei fondi per le migliorie boschive ai sensi della l.r. 4/1999).
Art. 147.  (Gestione dei boschi privati provenienti da rimboschimento).
Art. 148.  (Utilizzazione transitoria dei boschi di proprietà pubblica).
Art. 149.  (Utilizzazione transitoria dei boschi di proprietà pubblica di piccole dimensioni).
Art. 150.  (Autorizzazioni e comunicazioni di cui alle l.r. 4/1999).


§ 4.4.145 – R.R. 18 aprile 2005, n. 7.

Regolamento di attuazione dell’articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali).

(B.U. 30 aprile 2005, n. 12 – S.O. n. 4).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Capo I

Finalità, oggetto e ambito di applicazione

 

Art. 1. (Oggetto).

     1. Il presente regolamento, ai sensi dell’articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali), di seguito denominata legge forestale, disciplina in forma unitaria e coordinata l’insieme delle attività sostenibili praticate nelle aree di cui all’articolo 2, dettando le prescrizioni di massima e di polizia forestale. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell’articolo 94 della legge forestale, cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla legge regionale 20 febbraio 1999, n. 4 (Adozione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. Modificazioni alla legge regionale 5 marzo 1997, n. 4, come modificata dalla legge regionale 5 marzo 1997, n. 5).

 

     Art. 2. (Ambito di applicazione. Enti competenti).

     1. Le disposizioni del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5 e 6, si applicano alle aree indicate dall’articolo 3 della legge forestale.

     2. Le disposizioni relative alla difesa dei boschi dalle fitopatologie di cui all’articolo 73 della legge forestale si applicano a tutto il patrimonio arboreo della Regione Lazio, ivi compreso quello esterno alle aree boscate, di proprietà pubblica e privata nonché di origine naturale oppure antropica.

     3. Le disposizioni inerenti all’attività vivaistica e fitosanitaria si applicano a tutti i vivai ricadenti nel territorio regionale in cui si allevano in forma esclusiva, oppure in consociazione con altre piante, esemplari delle specie indicate dagli allegati A1 ed A2 della legge forestale, destinati al ripristino, rinfoltimento, rimboschimento di popolamenti boscati nelle aree previste dall’articolo 4 della legge forestale stessa.

     4. Le disposizioni relative agli alberi monumentali si applicano a tutte le piante riconosciute monumentali presenti nelle aree boscate, oppure al loro esterno, ivi comprese quelle situate nei centri urbani.

     5. Le fasce frangivento, le alberature stradali, le pertinenze di qualsiasi natura comunque di interesse forestale, indipendentemente dalle dimensioni minime della loro estensione territoriale, sono sottoposte alla disciplina del presente regolamento.

     6. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, altresì, alle opere di forestazione protettiva di cui all’articolo 5 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183), limitatamente a quelle previste dal presente regolamento, se realizzate all’interno delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico.

     7. Le aree coperte da popolamenti arborei non ricomprese tra quelle di cui all’articolo 3 della legge forestale, possono essere gestite dall’ente locale competente in conformità al presente regolamento forestale, in assenza di un proprio regolamento specifico.

     8. Fatta eccezione per le disposizioni fitosanitarie, il presente regolamento, non si applica alle aree di cui all’articolo 3, comma 2, lettera c) della legge forestale ed in particolare agli impianti di produzione legnosa specializzata, finalizzata alla produzione di legno e biomasse, realizzati con contributi pubblici concessi nell’ambito della riforma agricola comunitaria in base al regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio del 12 marzo 1985 (Miglioramento delle strutture agrarie), al regolamento (CEE) 2080/92 del Consiglio del 30 giugno 1992 (Istituzione di un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo) e al regolamento (CE) 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 (Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia – FEAOG e modifica e abrogazione di taluni regolamenti), con esclusione dei contributi erogati specificatamente per la realizzazione di piantagioni permanenti o di boschi.

     9. Le funzioni ed i compiti amministrativi disciplinati dal presente regolamento sono esercitati dalla Regione, dalle province, dalle comunità montane e dai comuni, di seguito denominati enti competenti, sulla base dell’organizzazione definita, in particolare, dagli articoli 5 e 83 della l.r. 39/2002, 100, 101, 101 bis e 102 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) nonché 8, 9, 10 e 11 della l.r. 53/1998.

 

Capo II

Criteri per l’individuazione dei boschi e delle aree assimilate ai boschi e per la loro gestione

 

     Art. 3. (Criteri per l’individuazione dei boschi).

     1. I parametri minimi per l’individuazione dei boschi, ai sensi dell’articolo 4 della legge forestale, sono determinati come segue:

     a) l’estensione della copertura dell’area boscata e della percentuale della copertura arborea del suolo, si determina con riferimento alla proiezione a terra delle chiome;

     b) la larghezza dei popolamenti forestali si determina misurando la distanza intercorrente tra le parti esterne dei fusti delle piante e/o dei polloni e/o degli arbusti posti alle estremità del nucleo ovvero dei nuclei, qualora si è in presenza di due nuclei boscati i cui punti più vicini distano non oltre 20 metri e tra i quali non ci siano infrastrutture di larghezza superiore a dieci metri;

     c) l’assenza temporanea del soprassuolo si determina calcolando il periodo di tempo, pari agli anni minimi del turno previsti dal regolamento forestale in riferimento alla specie, alla forma di governo ed al trattamento del soprassuolo che insiste nell’area.

     2. Le aree ripariali di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b) della legge forestale, che siano in continuità con altri tipi di bosco, concorrono alla determinazione delle dimensioni del bosco secondo i parametri previsti dal comma 1, lettere a) e b).

     3. In caso di errata e/o incerta perimetrazione del bosco, il Comune, in collaborazione con la Regione, ai sensi dell’articolo 4, comma 6 della legge forestale, individua l’effettiva destinazione dell’area e attesta che i terreni non sono sottoposti a coltura agraria da oltre dieci anni.

 

     Art. 4. (Criteri per la gestione dei boschi).

     1. I criteri di gestione delle aree boscate costituiscono norme di buona selvicoltura e gli interventi di utilizzazione forestale costituiscono le modalità attuative del taglio colturale.

     2. Le aree boscate sono gestite coerentemente con il loro valore multifunzionale e le attività praticate al loro interno, quali quelle forestali, agricole, zootecniche e ricreative sono esercitate in modo da non arrecare danni all’ecosistema, compromettere la sua perpetuità, attivare processi di depauperamento e degrado delle risorse.

     3. Tutte le attività di gestione delle aree boscate devono essere compatibili con la pianificazione territoriale di livello generale e settoriale vigente per l’area.

     4. La realizzazione degli interventi di gestione previsti dal presente regolamento non comporta il cambio di destinazione d’uso forestale del suolo.

 

     Art. 5. (Criteri per l’individuazione delle aree assimilate ai boschi).

     1. Le dimensioni minime indicate dall’articolo 4, comma 3, lettere a) e b), della legge forestale, per l’assimilazione delle aree ivi previste al bosco, sono determinate come segue:

     a) l’estensione della copertura dell’area ricoperta da arbusti e della percentuale della copertura arbustiva del suolo, si determina con riferimento alla proiezione orizzontale al suolo delle chiome delle piante;

     b) la larghezza dei popolamenti arbustivi si determina misurando la distanza intercorrente tra le parti esterne dei fusti delle piante di alto fusto, dei polloni e/o degli arbusti posti alle estremità del nucleo.

 

Capo III

Sezione specializzata in materia forestale del Comitato tecnico-scientifico

per l’ambiente. Procedimenti amministrativi in materia forestale

 

     Art. 6. (Sezione specializzata in materia forestale del Comitato tecnico-scientifico per l’ambiente).

     1. La sezione specializzata in materia forestale del Comitato tecnico-scientifico per l’ambiente, prevista dall’articolo 8 della legge forestale, di seguito denominata sezione, esprime, entro novanta giorni dalla richiesta, oltre ai pareri obbligatori e vincolanti di cui al citato articolo 8, anche pareri obbligatori in materia di:

     a) tutela degli alberi monumentali di cui all’articolo 31 della legge forestale;

     b) trasformazione del bosco e degli arbusteti in altre qualità di coltura, ai sensi dell’articolo 37 della legge forestale;

     c) conversione del bosco e sostituzione della specie, ai sensi dell’articolo 38 della legge forestale;

     d) piani previsti dagli articoli 13, 14 e 15 della legge forestale;

     e) proroga per l’applicazione dei piani di gestione ed assestamento forestale e degli altri piani comunque denominati, che pianifichino nello spazio e nel tempo le risorse agro-silvo-pastorali;

     f) in tutte le materie in cui è specificatamente richiesto dalla legge forestale e dal presente regolamento. [1]

     2. La sezione esprime, altresì, pareri facoltativi su richiesta della Regione.

 

     Art. 7. (Disposizioni sui procedimenti amministrativi di autorizzazione, di comunicazione di inizio attività e di termine dei lavori).

     1. Il termine per la conclusione dei procedimenti amministrativi di autorizzazione, ai sensi dell’articolo 45, comma 4, della legge forestale, è di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione della richiesta di autorizzazione.

     2. Il decorso del termine di cui al comma 1 rimane sospeso quando:

     a) sia prescritto il rilascio del parere obbligatorio della sezione oppure del nulla osta dell’organismo di gestione di aree naturali protette; in tal caso il decorso del termine riprende dalla data di comunicazione del parere o del nulla osta ovvero dalla scadenza dei termini previsti per il nulla osta dall’articolo 28 della l.r. 29/1997;

     b) l’ente competente richieda all’interessato chiarimenti o documentazione integrativa; in tal caso il decorso del termine riprende dalla data di comunicazione dei chiarimenti o della documentazione integrativa.

     3. Qualora per il rilascio del provvedimento si renda necessaria l’acquisizione di pareri, nulla osta ed altri atti di assenso, l’ente competente può convocare una conferenza di servizi ai sensi della normativa vigente.

     4. Per l’esecuzione di interventi che il presente regolamento assoggetta a semplice comunicazione di inizio attività, la quale deve specificare la conformità degli stessi alla pianificazione territoriale vigente, ove specificamente richiesto, decorsi sessanta giorni dall’invio della comunicazione all’ente competente, possono avviarsi i lavori di esecuzione. Entro tale termine l’ente competente può verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’esecuzione dell’intervento e adottare, se del caso, un provvedimento motivato, da notificare all’interessato nello stesso termine di sessanta giorni, di divieto di inizio dell’attività ovvero disporre eventuali prescrizioni per la conformazione dell’attività alla normativa vigente. Copia delle comunicazioni e dei provvedimenti connessi è trasmessa al Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio.

     5. I soggetti interessati, al termine dei lavori autorizzati o comunicati ai sensi del presente articolo, devono inviare apposita comunicazione di termine dei lavori al comando stazione locale del Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio.

     6. Le richieste di autorizzazione e le comunicazioni di cui ai commi 1 e 4 devono essere corredate da:

     a) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall’interessato attestante il fatto di essere proprietario o comunque di avere in disponibilità il fondo sul quale si richiede di effettuare l’intervento;

     b) in relazione al tipo di intervento, uno degli elaborati tecnici di gestione di cui all’articolo 9 o la dichiarazione di taglio prevista dall’articolo 12.

     7. La presentazione delle richieste di autorizzazione e delle comunicazioni di cui ai commi 1, 4 e 5, può effettuarsi per posta, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure direttamente presso gli uffici preposti al loro ricevimento dell’ente competente, che rilasciano apposita attestazione di ricevimento.

 

     Art. 8. (Durata e revoca delle autorizzazioni, sospensione delle attività. Varianti in corso d’opera).

     1. Le autorizzazioni di cui all’articolo 7, comma 1 hanno durata massima di ventiquattro mesi dalla data di rilascio del provvedimento, mentre gli interventi assoggettati alla comunicazione prevista dall’articolo 7, comma 4, devono concludersi entro diciotto mesi dal decorso del termine fissato per l’inizio dell’attività, fatte salve le proroghe di cui al comma 2.

     2. I termini indicati dal comma 1 possono essere prorogati, su motivata richiesta dell’interessato, per un periodo non superiore a dodici mesi. La proroga si intende assentita se, entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, l’ente competente non si pronunci.

     3. L’ente competente sospende l’attività assentita ed intima all’interessato di conformare, entro un certo termine, l’attività ed i suoi effetti alla normativa vigente nei seguenti casi:

     a) violazione delle condizioni e delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni;

     b) violazione delle disposizioni della legge forestale, del regolamento, del piano di gestione e assestamento forestale o di altri atti in materia forestale;

     c) insorgere di emergenze non previste negli elaborati tecnici;

     d) violazione delle prescrizioni del piano e del regolamento dell’area naturale protetta, dei criteri forestali di cui all’articolo 33 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni, qualora gli interventi autorizzati siano da eseguirsi su fondi ricadenti in aree naturali protette.

     4. Qualora l’interessato non si conformi ai sensi del comma 4, le autorizzazioni sono revocate.

     5. L’ente competente comunica i provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 alla Regione, ai fini dell’applicazione dell’articolo 85 della legge forestale nonché al Corpo Forestale dello Stato.

     6. In caso di particolari condizioni meteorologiche, l’ente competente può sospendere i lavori in bosco o le singole operazioni, per tutta la durata delle condizioni meteorologiche stesse.

     7. Quando per l’esecuzione degli interventi autorizzati si rendano necessarie delle varianti rispetto alle previsioni degli elaborati tecnici di gestione, gli interessati, prima della loro messa in opera, devono acquisire specifica autorizzazione oppure procedere ad una nuova comunicazione di inizio di attività, ai sensi dell’articolo 7.

 

     Art. 9. (Elaborati tecnici di gestione).

     1. Gli elaborati tecnici di gestione di cui all’articolo 7, comma 6 sono i seguenti:

     a) progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva;

     b) progetto di utilizzazione forestale.

 

     Art. 10. (Progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva).

     1. Il progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva, che deve essere elaborato da un tecnico agroforestale abilitato, è presentato in allegato alla richiesta di autorizzazione per gli interventi di cui all’articolo 47 della legge forestale nonché per gli altri interventi per i quali sia prescritto dal presente regolamento.

     2. Il progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva si articola nelle seguenti partizioni:

     a) relazione;

     b) rilievi ed elaborazioni;

     c) cartografia;

     d) documenti ed allegati.

     3. La relazione illustra:

     a) gli interventi da realizzare, specificando gli obiettivi perseguiti, i criteri, le modalità e l’organizzazione dei lavori, le eventuali ulteriori indicazioni richieste dalla funzione particolare assolta dal bosco oggetto di intervento nonché la compatibilità dell’intervento con la pianificazione territoriale vigente;

     b) le caratteristiche morfologiche e vegetazionali del sito;

     c) lo stato generale della copertura arborea;

     d) la presenza di situazioni di rischio di varia natura.

     4. Gli elaborati di cui al comma 2, lettere b) e d) devono essere congrui con il tipo di intervento proposto, mentre la cartografia di cui alla lettera c) deve ricomprendere almeno quella catastale per le particelle oggetto di intervento e quella 1:10.000 della carta tecnica regionale.

 

     Art. 11. (Il progetto di utilizzazione forestale).

     1. Il progetto di utilizzazione forestale, che deve essere elaborato da un tecnico agroforestale abilitato, è presentato in allegato alla richiesta di autorizzazione per gli interventi di cui all’articolo 45, comma 2, della legge forestale, oppure in allegato alla comunicazione di inizio attività per gli interventi di cui all’art. 45, comma 3 della legge forestale, nonché per gli altri interventi per i quali sia prescritto dal presente regolamento ed in particolare per l’utilizzazione:

     a) dei boschi di fine turno aventi estensione superiore a tre ettari;

     b) dei boschi dichiarati di rilevante interesse vegetazionale e soggetti ad indennizzo ai sensi della legge regionale 43/1974, indipendentemente dalla tipologia di proprietà ed estensione dell’intervento;

     c) dei boschi inclusi in aree dichiarate a rischio molto elevato (R4) oppure a rischio elevato (R3) dal piano di assetto idrogeologico (PAI), indipendentemente dal tipo di proprietà e dall’estensione dell’intervento;

     d) per i cedui di età elevata, indipendentemente dall’estensione dell’intervento.

     2. Il progetto di utilizzazione forestale si articola nelle seguenti partizioni:

     a) relazione;

     b) rilievi ed elaborazioni;

     c) cartografia;

     d) documenti ed allegati.

     3. I contenuti delle singole partizioni del progetto di utilizzazione forestale dei boschi ad alto fusto sono i seguenti:

     a) relazione:

     1) generalità dell’azienda e dell’area oggetto di utilizzazione;

     2) superficie oggetto di utilizzazione, estremi catastali identificativi dell’area e modalità con cui si è proceduto al confinamento dell’area oggetto di utilizzazione ;

     3) descrizione del soprassuolo, con riferimento alle specie legnose componenti il soprassuolo arboreo, alla forma di governo e trattamento in atto, allo stato generale del soprassuolo e della rinnovazione, ai principali caratteri dendrometrici, quali età e provvigione, al grado di copertura, alla struttura e alla stratificazione, ai processi di degrado, alle condizioni dei popolamenti circostanti;

     4) dati tecnici dell'utilizzazione ed in partcolare i criteri che si vogliono seguire per garantire l'affermazione della rinnovazione la stima della massa legnosa oggetto di utilizzazione e della provvigione residua, il quadro delle contiguità delle utilizzazioni adiacenti già realizzate, le modalità di utilizzazione e di esbosco;

     5) forma di governo e trattamento che si prevede di adottare in prospettiva;

     6) aree percorse da incendi e misure per la prevenzione degli incendi;

     7) conformità con la pianificazione territoriale vigente;

     b) rilievi ed elaborazioni:

     1) risultati dei rilievi e relative elaborazioni;

     2) piedilista di martellata;

     c) cartografia:

     1) indicazione dell’area oggetto dell’intervento su cartografia catastale e sulla carta tecnica regionale 1:10.000;

     2) eventuale zonizzazione del bosco;

     3) viabilità principale ed imposti, se presenti all’interno dell’area;

     d) documenti ed allegati:

     1) per i boschi di proprietà pubblica il provvedimento di adozione del progetto;

     2) ulteriori informazioni necessarie per la valutazione del progetto.

     4. I contenuti delle singole partizioni del progetto di utilizzazione forestale dei boschi cedui sono i seguenti:

     a) relazione:

     1) generalità dell’azienda e dell’area oggetto di utilizzazione;

     2) superficie oggetto di utilizzazione, estremi catastali identificativi dell’area e modalità di esecuzione del confinamento della particella al taglio;

     3) descrizione del soprassuolo, con riferimento alle specie legnose componenti il soprassuolo arboreo, alla forma di governo e al trattamento in atto, allo stato generale del soprassuolo, ai principali parametri caratterizzanti il soprassuolo, quali età, altezza media, numero piante, provvigione, al grado di copertura, ai processi di degrado, alle condizioni dei popolamenti circostanti;

     4) dati tecnici dell'utilizzazione ed in particolare la stima orientativa della massa legnosa oggetto di utilizzazione, i criteri adottati per la selezione delle matricine da rilasciarsi a dote del bosco, il quadro delle contiguità delle utilizzazioni adiacenti già realizzate, le modalità di utilizzazione e di esbosco;

     5) forma di governo e trattamento che si prevede di adottare in prospettiva;

     6) aree percorse da incendi e misure per la prevenzione degli incendi;

     7) conformità con la pianificazione territoriale vigente;

     b) rilievi ed elaborazioni:

     1) risultati dei rilievi e relative elaborazioni;

     2) il piedilista di martellata;

     c) cartografia:

     1) indicazione dell’area oggetto dell’intervento su cartografia catastale e sulla carta tecnica regionale 1:10.000;

     2) eventuale zonizzazione del bosco;

     3) viabilità principale ed imposti, se presenti all’interno dell’area;

     d) documenti ed allegati:

     1) per i boschi di proprietà pubblica il provvedimento di adozione del progetto;

     2) ulteriori informazioni necessarie per la valutazione del progetto.

     5. Qualora occorra apportare delle modifiche sostanziali ai parametri fondamentali del progetto, quali l’estensione dell’area al taglio, il volume legnoso da utilizzarsi, il numero delle matricine rilasciate, tali da determinare una variazione nel volume legnoso utilizzabile di entità stimabile superiore al 10% per i cedui e del 5% per le fustaie, l’ente competente deve richiedere all’interessato opportune integrazioni per coordinare il progetto stesso nelle sue parti. In questo caso si applica quanto previsto dall’articolo 7, comma 2, lettera b).

     6. Il progetto di utilizzazione forestale è allegato alla:

     a) richiesta di autorizzazione ai sensi dell’articolo 7, comma 1, allorché l’intervento riguardi una superficie territoriale che, incluse le adiacenze, interessi una superficie superiore a quella indicata dall’articolo 19, ed in tutte le altre circostanze in cui è specificatamente richiesto dal presente regolamento;

     b) comunicazione di inizio attività ai sensi dell’articolo 7, comma 4, allorché l’intervento riguardi una superficie territoriale, che incluse le adiacenze, interessi una superficie non superiore a quella indicata dall’articolo 19.

 

     Art. 12. (Dichiarazione di taglio).

     1. La dichiarazione di taglio può presentarsi per i seguenti interventi oggetto di semplice comunicazione di inizio attività di cui all’articolo 7, comma 4:

     a) le utilizzazioni di fine turno di boschi di proprietà pubblica e privata per superficie al taglio non superiore a tre ettari; per lo stesso bosco la proprietà non può presentare più di una dichiarazione di taglio per stagione silvana [2];

     b) gli interventi intercalari di fustaie e cedui di proprietà pubblica e privata, allorché l’intervento non richieda:

     1) per i boschi cedui: il rilascio di un numero di polloni medi per ceppaia inferiore a quelli indicati dal regolamento per questo tipo di interventi;

     2) per le fustaie: l’asportazione di un volume superiore a quello minimo indicato dal presente regolamento e/o il rilascio di una distanza tra le chiome delle piante superiore a quanto indicato dal presente regolamento.

     2. Nei casi non ricompresi nel comma 1, l’utilizzazione di fine turno e quelle intercalari, indipendentemente dalla superficie oggetto delle stesse, non possono effettuarsi sulla base della dichiarazione di taglio ed in particolare in relazione a:

     a) i boschi dichiarati di rilevante interesse vegetazionale e già indennizzati per i mancati tagli ai sensi della legge regionale 43/1974;

     b) i boschi inclusi in aree dichiarate a rischio molto elevato (R4) oppure elevato (R3) dal PAI;

     c) i boschi cedui di età elevata;

     d) i boschi dal governo a fustaia oppure a ceduo, con trattamento disetaneo;

     e) [i boschi inclusi nei siti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modificazioni] [3].

     2-bis. Nei boschi inclusi nei siti e nelle zone di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, si applica quanto previsto dall'articolo 53 [4].

     3. Per i tagli di utilizzazione di fine turno dei boschi cedui, le matricine da rilasciarsi devono essere almeno nella misura indicata dall’articolo 36 e di diametro almeno pari o superiore a quello medio delle matricine esistenti, individuate tra le piante migliori, sane e vigorose. Le matricine di oltre secondo turno da abbattersi possono essere martellate con martello forestale con sigla del tecnico agroforestale abilitato, oppure può procedersi alla numerazione progressiva secondo le consuetudini locali del luogo, con vernice indelebile, delle piante da rilasciare a dote del bosco. Alla dichiarazione di taglio deve allegarsi nel primo caso il piedilista di martellata e nel secondo deve comunicarsi il numero totale di matricine numerate. Allorché non fosse previsto l’abbattimento di matricine di oltre il secondo turno, deve allegarsi relativa attestazione.

 

TITOLO II

CRITERI GENERALI PER LA GESTIONE DEI BOSCHI

 

Capo I

Disposizioni per la tutela e valorizzazione dei boschi

 

     Art. 13. (Trasformazione del bosco e delle aree assimilate ai boschi).

     1. Ai sensi dell’articolo 37 della legge forestale e dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), la trasformazione del bosco e delle aree assimilate ai boschi in altre destinazioni d’uso del suolo è autorizzata ai sensi dell’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l’azione frangivento e di igiene ambientale locale.

     2. Ai fini della compatibilità dell’autorizzazione, ai sensi del comma 1, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque e con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, la stessa è rilasciata previo nulla osta dell’ente competente alla tutela del vincolo idrogeologico;

     3. Il nulla osta deve contenere prescrizioni circa le modalità di attuazione dell’intervento ed in particolare, per le trasformazioni a coltura agraria, deve specificare le sistemazioni idraulico-agrarie e le modalità di lavorazione del terreno necessarie per garantire la stabilità dei terreni e la corretta regimazione delle acque.

 

     Art. 14. (Rimboschimento compensativo).

     1. Nei casi in cui la trasformazione del bosco e delle aree assimilate ai boschi di cui all’articolo 9 comporti l’eliminazione, anche a causa di interventi successivi ed anche se attuati da soggetti diversi, di un’area boscata, individuata ai sensi degli articoli 3 e 5, superiore a cinquemila metri quadrati, la stessa è compensata con la creazione, su terreni nudi del medesimo bacino idrografico, di aree boscate di superficie uguale a quelle trasformate, con specie di cui all’allegato A1, preferibilmente di provenienza locale.

     2. Ai sensi dell’articolo 40 della legge forestale, le spese relative al rimboschimento compensativo sono a carico del destinatario dell’autorizzazione alla trasformazione boschiva.

     3. Per i fini di cui al comma 1, l’interessato presenta agli enti competenti al rilascio dell’autorizzazione e del nulla osta previsti dall’articolo 9, apposita documentazione che indichi:

     a) la superficie e la localizzazione topografica e catastale dell’area boscata da trasformare;

     b) la superficie e la localizzazione di altre aree boscate della stessa proprietà eventualmente già oggetto di trasformazioni attuate nei cinque anni precedenti alla data della richiesta di autorizzazione;

     c) la localizzazione topografica e catastale dell’area da sottoporre a rimboschimento compensativo, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 40, comma 4, della legge forestale nonché il titolo di possesso della stessa;

     d) la superficie, la destinazione attuale dei terreni di cui alla lettera c), nonché i vincoli urbanistici e paesaggistici eventualmente insistenti sulla stessa area;

     e) le modalità ed i tempi di realizzazione del rimboschimento, nonché il programma degli interventi colturali da eseguire almeno nei cinque anni successivi all’impianto;

     f) l’importo del deposito cauzionale a garanzia, ai sensi dell’articolo 4, comma 7 del d.lgs. 227/2001, da eseguirsi prima dell’avvio dei lavori di trasformazione, pari al costo per la realizzazione del rimboschimento compensativo e per la relativa manutenzione per almeno i cinque anni successivi alla sua realizzazione, a favore dell’ente competente al rilascio dell’autorizzazione .

     4. Qualora il richiedente non disponga di terreni da sottoporre a rimboschimento compensativo nel medesimo bacino idrografico, questi deve farne dichiarazione nella documentazione di cui al comma 3. In tali casi l’ente competente può disporre:

     a) l’attuazione del rimboschimento compensativo, a cura e spese del richiedente, su terreni di proprietà dell’ente stesso, ricadenti nel medesimo bacino idrografico nel quale è stata autorizzata la trasformazione;

     b) qualora non sia possibile quanto previsto alla lettera a), il versamento di un importo pari a sessanta euro per ogni cento metri quadrati o frazione di terreno oggetto della trasformazione, a favore dell’ente competente al rilascio dell’autorizzazione, utilizzabile esclusivamente per la realizzazione di rimboschimenti compensativi nell’area della Comunità montana o della provincia territorialmente competente ovvero in altre aree, anche ricadenti in bacini idrografici diversi.

     5. L’interessato comunica all’ente competente al rilascio dell’autorizzazione l’avvenuto deposito cauzionale a garanzia di cui al comma 3, lettera g), con allegata documentazione comprovante l’esecuzione effettiva dello stesso.

     6. In caso di inadempimento dell’interessato all’obbligo di rimboschimento compensativo ovvero del versamento della somma di cui al comma 4, lettera b), provvede in via sostitutiva l’ente competente al rilascio dell’autorizzazione. Per il recupero delle somme relative all’onere sostenuto dall’ente competente, si applicano le modalità previste dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato).

 

     Art. 15. (Conversione dei boschi di alto fusto in cedui e dei cedui composti in cedui).

     1. Ai sensi dell’articolo 38 della legge forestale, indipendentemente dalla superficie interessata dall’intervento, è soggetta all’autorizzazione di cui all’articolo 7, da parte dell’ente competente, in base al progetto di utilizzazione forestale previsto dall’articolo 11, previo parere della sezione, sulla base di comprovati motivi di ordine fitosanitario, idrogeologico e di tutela ambientale, la conversione dei boschi nei seguenti casi:

     a) boschi di alto fusto e soprassuoli transitori provenienti dall’avviamento all’alto fusto in cedui matricinati o semplici;

     b) boschi cedui di età elevata di cui all’articolo in cedui semplici o matricinati;

     c) cedui composti in cedui semplici.

     2. La conversione da cedui semplici in cedui matricinati, composti oppure a sterzo deve realizzarsi in sede di utilizzazione di fine turno del ceduo semplice sulla base del progetto di utilizzazione forestale oppure della dichiarazione di taglio ai sensi dell’articolo 19.

     3. La conversione dei cedui semplici, matricinati o composti, in fustaie è disciplinata dall’articolo 40.

     4. Per gli interventi di conversione dei castagneti, oltre alle disposizioni previste dal presente regolamento, si applicano anche quelle stabilite dal regio decreto legge 18 giugno 1931, n. 973 (Provvedimenti per la tutela dei castagneti e per il controllo delle fabbriche per la produzione del tannino dal legno di castagno), convertito dalla legge 17 dicembre 1931, n. 1667.

 

     Art. 16. (Sostituzione della specie).

     1. Ai sensi dell’articolo 38 della legge forestale, la sostituzione della specie effettuata mediante taglio, estirpazione, sradicamento e/o devitalizzazione delle ceppaie nonché lavorazione del suolo e successivo reimpianto è soggetta all’autorizzazione di cui all’articolo 7, alla quale deve essere allegato il progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva previsto dall’articolo 10 ovvero il progetto di utilizzazione forestale di cui all’articolo 11, che specifichino i criteri, le modalità ed il cronogramma dei lavori per un arco temporale di almeno cinque anni, con interventi a scalare qualora l’area interessata superi i cinquemila metri quadrati.

     2. Qualora gli interventi di cui al comma 1 siano inseriti in un piano di gestione ed assestamento forestale approvato, gli stessi non sono soggetti ad autorizzazione, ma l’interessato deve comunicare all’ente competente l’avvenuta esecuzione del deposito cauzionale a garanzia di cui al comma 4.

     3. Allorché le specie da introdursi, incluse nell’allegato A1, siano suscettibili di coltura per la produzione da frutto o altra produzione non forestale, non sono ammessi interventi che favoriscano l’erosione superficiale del suolo e/o il suo disordine idrogeologico.

     4. Ai fini della regolare esecuzione dei lavori, l’interessato, prima dell'inizio degli stessi, effettua un congruo deposito cauzionale a garanzia, intestato all’interessato e vincolato a favore dell'ente competente al rilascio dell’autorizzazione, di importo pari al costo stimato per il reimpianto del bosco e delle spese per le cure colturali successive all’impianto. L’interessato, nel corso dei lavori, può chiedere la graduale e proporzionale disponibilità della somma relativa al reimpianto commisurata alla quota delle spese di manutenzione, mediante presentazione di stati di avanzamento all’ente competente al rilascio dell’autorizzazione. Lo svincolo del deposito a garanzia per le opere di rimboschimento può realizzarsi dopo cinque anni, allorché gli interventi di cui ai commi 2 e 3 siano riusciti. L’ente competente al rilascio dell’autorizzazione deve eseguire apposita istruttoria prima di procedere allo svincolo e comunicare alla Regione gli esiti della stessa.

     5. Se entro cinque anni dall’esecuzione dall’intervento di cui ai commi 2 e 3, lo stesso non ha conseguito gli obiettivi attesi, l’interessato deve presentare richiesta di autorizzazione ai sensi dell’articolo 7 per effettuare la rinnovazione artificiale dell’area con specie di cui all’allegato A1, sulla base del progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva di cui all’articolo 10. Per la rinnovazione artificiale l’interessato si avvale del deposito cauzionale a garanzia previsto dal comma 4.

 

     Art. 17. (Sradicamento e devitalizzazione di piante e ceppaie).

     1. Lo sradicamento o eradicazione delle piante di alto fusto e delle ceppaie vive nelle aree boscate è vietato, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, mentre è ammessa la loro devitalizzazione senza l’ausilio di principi chimici di sintesi.

     2. Lo sradicamento è ammesso solamente per:

     a) le formazioni artificiali finalizzate alla produzione legnosa specializzata anche se in aree sottoposte a vincolo idrogeologico;

     b) i castagni da frutto non più produttivi e/o morti oppure affetti da fitopatie, con interventi a scalare allorché riguardino le ceppaie su superfici superiori a cinque mila metri quadrati;

     c) motivi di pubblica incolumità e fitosanitari;

     d) la trasformazione del bosco e delle aree assimilate ai boschi in altre destinazioni d’uso ai sensi dell’articolo 9;

     e) l’esecuzione di interventi ed opere pubbliche o di pubblico interesse.

     3. Qualora l’intervento di cui al comma 2 riguardi una superficie superiore a cinquecento metri quadrati, lo sradicamento è soggetto all’autorizzazione prevista dall’articolo 7 dell’ente competente, che può dettare specifiche prescrizioni per la sostituzione di specie non autoctone e/o per quelle incluse nell’allegato A2, con specie di cui all’allegato A1, con interventi a scalare. Negli altri casi l’intervento di cui al comma 2 è soggetto alla comunicazione di inizio attività prevista dal citato articolo 7.

     4. Le piante morte e le ceppaie secche possono essere sradicate senza autorizzazione, a condizione che gli scavi vengano subito colmati, ragguagliandone la superficie e che il terreno nel luogo dello scavo sia rassodato e inerbato oppure rimboschito, entro il termine di un anno dall’intervento. In quest’ultimo caso le piante devono essere della specie arborea sradicata, e/o tra quelle idonee di cui all’allegato A1 e compatibili dal punto di vista fitosanitario. Tali disposizioni non si applicano allo sradicamento di piante morte e ceppaie secche ricadenti in boschi che per la loro speciale ubicazione difendono terreni, fabbricati ed opere pubbliche dalla caduta di valanghe e dagli effetti del dissesto dei versanti, il quale rimane soggetto alle autorizzazioni di cui al comma 3.

     5. La devitalizzazione di tutte le piante presenti su aree aventi superfici superiori a cinquecento metri quadrati, deve essere autorizzata ai sensi dell’articolo 7 dall’ente competente, che può dettare specifiche prescrizioni, prevedendo interventi a scalare. La devitalizzazione di singole piante non è soggetta ad autorizzazione, qualora riguardi specie non autoctone invadenti ovvero sia dovuta ad esigenze di tipo fitosanitario.

 

     Art. 18. (Disciplina del taglio a raso).

     1. Nelle aree boscate il taglio a raso, senza rilascio di matricine, è consentito nei limiti e con le modalità indicati dall’articolo 19 per:

     a) le fustaie coetanee a spiccato temperamento eliofilo ed i rimboschimenti di origine artificiale, in entrambi i casi per favorire l’affermazione della rinnovazione naturale;

     b) i boschi cedui di ontano, robinia, nocciolo selvatico, pioppo, eucalipto e salice;

     c) l’utilizzazione di soprassuoli costituiti da specie esotiche, finalizzate all’affermazione di specie autoctone di cui agli allegati A1 ed A2 ed in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 12, con buche non superiori a diecimila metri quadrati;

     2. Il taglio a raso senza rilascio di matricine è consentito, altresì, senza limite nell’estensione del taglio, per:

     a) l’utilizzazione degli impianti di produzione legnosa specializzata, anche se in aree sottoposte a vincolo idrogeologico, senza necessità di autorizzazione o comunicazione ai sensi dell’articolo 7;

     b) i boschi affetti da fitopatie, in conformità a quanto previsto dal titolo III, capo II.

 

     Art. 19. (Estensione delle tagliate).

     1. Sono consentite, previa comunicazione di cui all’articolo 7, comma 4, sulla base del progetto di utilizzazione forestale di cui all’articolo 11, oppure della dichiarazione di taglio di cui all’articolo 12, in relazione all’estensione della superficie al taglio, le tagliate di utilizzazione finale che, da sole o in continuità con le tagliate effettuate nei precedenti dieci anni per le fustaie coetanee e nei precedenti due anni per i cedui, rilasciano scoperta un'area inferiore a:

     a) 2,5 ettari per le fustaie coetanee a taglio raso;

     b) 5 ettari per le fustaie coetanee a tagli successivi, con riferimento al taglio di sementazione;

     c) 20 ettari per i cedui di castagno;

     d) 10 ettari per i cedui di tutte le altre specie.

     2. I termini di cui al comma 1 decorrono dalla data di invio o di presentazione della comunicazione di termine dei lavori delle tagliate precedenti, prevista dall’articolo 7.

     3. Qualora nella tagliata siano incluse delle tare permanenti prive di soprassuolo forestale, l’estensione massima della tagliata ammissibile indicata dal comma 1, può essere accresciuta proporzionalmente fino ad un massimo del dieci percento.

     4. Per comprovate esigenze tecnico-gestionali, l’interessato può richiedere all’ente competente, l’autorizzazione di cui all’articolo 7, comma 1, mediante la presentazione del progetto di utilizzazione forestale previsto dall’articolo 11, per interventi la cui estensione delle tagliate è superiore a quella indicata al comma 1.

     5. Qualora si superino i limiti di superficie di cui al comma 1 a causa della presentazione, in tempi diversi, di singole comunicazioni relative ad aree boscate attigue ai sensi del comma 5, a partire dall’ultima dichiarazione di taglio, oppure dall’ultimo progetto di utilizzazione forestale, che in ordine cronologico determina lo sforamento dei limiti suddetti le richieste di ulteriori tagliate sono soggette ad autorizzazione in conformità all’articolo 7, comma 1.

     6. Due o più aree boscate attigue concorrono a formare un'unica tagliata, quando la distanza tra i punti più vicini delle due aree è inferiore a venti metri e l’area ospita strutture, infrastrutture, tare forestali permanenti oppure soprassuolo forestale non utilizzato. Allorché tra le aree boscate attigue sia lasciata una fascia con soprassuolo non utilizzato, questo può essere oggetto di taglio di fine turno decorsi due anni per i cedui e dieci anni per le fustaie, dalla conclusione degli ultimi lavori di utilizzazione del lotto adiacente alla fascia, oppure può essere utilizzato alla conclusione del turno successivo unitamente all’utilizzazione del resto del soprassuolo, anche se di età superiore a quella di cui all’articolo 41.

     7. Qualora gli interventi di tagliata previsti in piani di gestione ed assestamento forestale o in altri atti panificatori ad essi assimilati, determinino, in relazione alle adiacenze per interventi contigui in altre proprietà non pianificate, un’estensione delle tagliate superiore a quanto indicato dal comma 1, nelle proprietà non pianificate si deve rilasciare, in adiacenza alla proprietà pianificata, una fascia non utilizzata di almeno venti metri di larghezza.

 

     Art. 20. (Epoca di esecuzione degli interventi di utilizzazione forestale).

     1. I tagli di fine turno possono eseguirsi nelle seguenti epoche:

     a) per i boschi governati ad alto fusto, coetanei, disetanei, irregolari e/o articolati, nonché per i boschi governati a ceduo a sterzo in qualsiasi periodo dell'anno;

     b) per i cedui coetanei semplici, matricinati e composti, al di sotto dei 1000 metri s.l.m. dal 15 ottobre al 15 aprile dell'anno successivo;

     c) per i cedui coetanei la cui area al taglio si sviluppa per almeno il 50% al di sopra dei 1000 metri s.l.m., la Regione può autorizzare la posticipazione della chiusura della stagione di taglio per un periodo non superiore a trenta giorni, per comprovate avverse situazioni meteorologiche sentito il coordinamento provinciale del corpo forestale dello Stato. [5]

     1 bis. I tagli intercalari nei boschi governati ad alto fusto ed a ceduo, nonché i tagli nei soprassuoli transitori di avviamento e di conversione possono eseguirsi in qualsiasi periodo dell'anno, in conformità alle disposizioni di cui al comma 2 [6].

     2. Nel periodo di sospensione dei tagli, sono consentiti gli interventi a carico del soprassuolo arboreo, esclusi quelli di cui al comma 1, arbustivo ed erbaceo, anche al fine della prevenzione degli incendi. Questi ultimi interventi si eseguono, di norma, con strumenti privi di motore a scoppio. Qualora si dovesse necessariamente ricorrere al loro uso, l’operatore deve adottare tutti gli accorgimenti possibili per ridurre al minimo il rischio di innesco di incendi.

     3. Per gli interventi di utilizzazione forestale da eseguirsi all’interno delle aree naturali protette o dei siti di cui al d.p.r. 357/1997 e successive modificazioni, la stagione di taglio può essere modificata, allorché sia previsto dai piani delle aree naturali protette ovvero dai criteri forestali di cui all’articolo 33 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni nonché dai piani di gestione approvati dei siti previsti dal d.p.r. 357/1997 e successive modificazioni, assicurando comunque un periodo di almeno cinque mesi per l’esecuzione delle utilizzazioni forestali.

     4. Per esigenze di difesa fitosanitaria, i tagli possono eseguirsi durante qualsiasi periodo dell’anno, previo parere favorevole del Servizio fitosanitario regionale, mentre per le potature l’epoca è definita dall’articolo. 72.

 

     Art. 21. (Criteri per la determinazione dell’età del soprassuolo forestale).

     1. In caso di incerta definizione dell’età del soprassuolo di un popolamento coetaneo, questa può determinarsi facendo la media della conta degli anelli di accrescimento di due piante appartenenti alla classe diametrica media delle piante del soprassuolo.

     2. Per l’esecuzione dell’operazione di cui al comma 1, è ammesso l’abbattimento delle piante, nella misura specificata dallo stesso comma 1, anche al di fuori della stagione di taglio.

 

     Art. 22. (Tutela della biodiversità).

     1. La rinnovazione naturale di origine gamica è lo strumento preferenziale per la conservazione del germoplasma vegetazionale e per la salvaguardia dei boschi dai processi di degrado.

     2. Ai sensi dell’articolo 46 della legge forestale, per l’esecuzione di rinfoltimenti, rimboschimenti, ampliamenti, ringiovanimenti, ripristino di soprassuoli forestali, nonché di sostituzioni e mutazioni della specie, può impiegarsi materiale di propagazione e riproduzione proveniente dalla zona di impiego, con le modalità indicate dal citato articolo 46 della legge forestale. Per gli stessi fini può, altresì, essere impiegato materiale vivaistico certificato nonché materiale raccolto nelle immediate adiacenze, o comunque affine. In quest’ultimo caso, ai sensi dell’articolo 46 della legge forestale, deve inviarsi apposita comunicazione agli enti competenti secondo le modalità di cui all’articolo 7, comma 4.

     3. Le specie erbacee arbustive ed arboree protette ai sensi della legge regionale 19 settembre 1974, n. 61 (Norme per la protezione della flora erbacea ed arbustiva spontanea) possono essere oggetto di utilizzazione secondo quanto previsto dalla citata legge. Tale utilizzazione, in particolare, è consentita ai fini della prevenzione degli incendi boschivi limitatamente alle fasce di protezione delle aree boscate adiacenti alle strade pubbliche.

     4. Nelle aree in cui sono presenti specie di cui all’allegato B, il pascolo può esercitarsi purché il proprietario dell’area adotti preventivamente gli interventi necessari per la salvaguardia delle specie di cui alla l.r. 61/1974, se presenti.

     5. In tutti i tagli di utilizzazione di fine turno effettuati in aree di proprietà pubbliche, deve essere rilasciata almeno una pianta per ogni dieci ettari, o loro frazione, di superficie utilizzata da destinare ad invecchiamento indefinito. L’esemplare da rilasciare è quello di maggiore età presente nella superficie interessata dall’intervento, scelto tra le piante in buono stato vegetativo e non soggette a fitopatie.

     6. Nei boschi di aree di proprietà pubblica, allorché il soprassuolo sia danneggiato da eventi meteorici avversi, a seguito dei quali siano stroncate e/o abbattute piante, oppure loro parti, fatti salvi gli eventuali diritti di uso civico, parte di esse devono essere rilasciate sul letto di caduta. In particolare, se l’abbattimento riguarda intere piante, deve rilasciarsi almeno un tronco individuato tra quello di maggiore dimensioni, mentre se trattasi di parti di piante, queste devono rilasciarsi in misura non inferiore al 20%. Tale rilascio non deve riguardare le piante affette da fitopatie e non è dovuto nelle fasce di ampiezza di venti metri adiacenti alle strade asfaltate pubbliche.

 

     Art. 23. (Ripristino dello stato dei luoghi).

     1. I lavori di ripristino dello stato dei luoghi previsti dall’articolo 85, della legge forestale, devono ricomprendere la manutenzione, da parte del soggetto esecutore, fino al raggiungimento dello stato di regime dell’intervento e comunque per un periodo non superiore ai dieci anni.

     2. Qualora i lavori di ripristino dei luoghi riguardino la ricostruzione del soprassuolo, questi devono effettuarsi utilizzando specie autoctone dell’area, preferibilmente arboree, incluse negli allegati A1 e A2, della legge forestale. Nel caso, invece, l’area ospitasse soprassuolo arbustivo, anche di specie diverse da quelle di cui all’allegato A3, della legge forestale, in fase evolutiva al bosco, il ripristino può realizzarsi introducendo specie arboree di cui all’allegato A1, della legge forestale. Se il ripristino riguarda anche l’assetto del suolo, gli interventi specifici devono realizzarsi in conformità a quanto previsto dalle disposizioni in materia di difesa del suolo privilegiando tecniche di ingegneria naturalistica.

     3. La Regione può prescrivere la nuova esecuzione dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi, qualora, entro dieci anni dalla loro realizzazione, venisse meno la loro funzionalità per cause diverse da eventi eccezionali non imputabili direttamente al trasgressore.

 

     Art. 24. (Uso della viabilità forestale a fini ricreativi e sportivi).

     1. L’uso della viabilità forestale, ai sensi dell’articolo 41 della legge forestale, è regolato dalla legge regionale 30 marzo 1987, n. 29 (Disciplina della circolazione fuoristrada dei veicoli a motore).

     2. In conformità a quanto previsto dall’articolo 43 della legge forestale, gli enti di gestione delle aree naturali protette, e gli enti locali possono individuare percorsi interni alle aree boscate utilizzabili per attività sportive e ricreative, quali piste ciclabili, avendo avuto cura di verificare che lungo il percorso non sussistano condizioni di rischio per gli utenti.

     3. La viabilità interna ai cantieri forestali può essere utilizzata per attività sportive e ricreative soltanto al termine dei lavori del cantiere. Qualora, alla conclusione dei lavori, sia stata rilasciata lateralmente alla pista della massa legnosa in attesa dell’esbosco, la viabilità può essere utilizzata, purché la massa legnosa sia preventivamente posta in sicurezza.

 

     Art. 25. (Coltivi abbandonati).

     1. Le aree che alla data di entrata in vigore della legge forestale erano già qualificate al catasto come prato, prato irriguo, prato arborato, prato irriguo arborato, pascolo, pascolo arborato e pascolo cespugliato, conservano la loro qualifica ed attualità di coltura nella misura consentita dallo stato di fatto e dei luoghi. Per queste aree la manutenzione, la pulizia ed il ripristino all’attività ordinaria è consentita senza necessità dell’autorizzazione o della comunicazione di cui all’articolo 7, purché le aree non ospitino boschi oppure popolamenti assimilati.

     2. Se le aree di cui al comma 1 sono coltivate a oliveti, ovvero ospitano piante del genere olea sspp., il cui impianto è di origine antropica ed è stato oggetto di coltivazione, per le quali sussistono obblighi connessi alla loro precedente introduzione, il ripristino dell’attività ordinaria è consentito, previa comunicazione alla Regione, con le modalità di cui all’articolo 7, commi 4 e 6, alla quale è allegata la documentazione attestante i vincoli esistenti. Se non sussistono obblighi connessi alla loro precedente introduzione, il ripristino dell’attività ordinaria :

     a) è soggetto alla comunicazione di cui all’articolo 7, commi 4 e 6, quando le aree ospitano piante di cui agli allegati A1, con esclusione dell’olea europea L. subsp. oleaster, A2 ed A3 della legge forestale, che abbiano età mediamente inferiore a tre anni;

     b) è soggetto ad autorizzazione da parte dell’ente competente, con le modalità di cui all’articolo 7, commi 1, 2, 3 e 6, quando le aree ospitano piante di cui agli allegati A1, con esclusione dell’olea europea L. subsp. oleaster, A2 ed A3 della legge forestale, che abbiano età superiore a tre anni ed inferiore a dieci anni;

     c) è soggetto ad autorizzazione da parte dell’ente competente, con le modalità di cui all’articolo 7, commi 1, 2, 3 e 6, previo parere della sezione, quando le aree ospitano piante di cui agli allegati A1, con esclusione dell’olea europea L. subsp. oleaster, A2 ed A3 della legge forestale, che abbiano età mediamente superiore a dieci anni. Per le aree per la quali la mancata coltivazione agronomica oppure l’applicazione di altre pratiche agronomiche, derivi dall’adesione della proprietà a programmi pubblici di ritiro dei terreni dalla coltivazione di seminativi, i dieci anni decorrono dalla conclusione del periodo di ritiro programmato.

     3. Nei casi diversi dal comma 2, l’ente competente può autorizzare, con le modalità di cui all’articolo 7, commi 1, 2, 3 e 6, il ripristino dell’attività ordinaria del fondo delle aree assimilate a bosco, previo parere vincolante del sezione. Il ripristino dell’attività ordinaria del fondo è sempre ammesso, previa autorizzazione dell’ente competente, qualora l’abbandono sia dovuto a cause indipendenti dalla volontà del conduttore. Il ripristino dell’attività ordinaria non costituisce una trasformazione della qualità di coltura ai sensi dell’articolo 37 della legge forestale.

     4. Le autorizzazioni di cui ai commi 2 e 3, ricomprendono anche l’esecuzione di tutte le operazioni necessarie per il corretto ripristino dell’attività, quali l’espianto, lo sradicamento delle ceppaie e la sostituzione delle piante esistenti, purché l’operazione non alteri la stabilità idrogeologica del territorio e non determini una variazione di destinazione d’uso del fondo.

 

Capo II

Disposizioni comuni per la gestione dei boschi di proprietà pubblica e privata

 

SEZIONE I

GESTIONE DEI FONDI PER LE MIGLIORIE DEI BOSCHI DI PROPRIETÀ PUBBLICA

 

     Art. 26. (Attività finanziabili con i fondi accantonati per migliorie boschive).

     1. Per i boschi di proprietà pubblica, indipendentemente da coloro che eseguono la gestione, gli enti pubblici proprietari, ai sensi dell’articolo 21 della legge forestale, sono tenuti ad accantonare parte degli introiti in apposito capitolo di spesa vincolato del bilancio. Sono soggetti all’obbligo di accantonamento del 20% di cui al comma 3 dell’articolo 21 della legge forestale, tutti gli enti pubblici che non abbiano presentato agli Uffici Regionali il piano di gestione ed assestamento forestale per l’approvazione.

     2. Le attività ammesse a finanziamento o cofinanziamento con i fondi accantonati ai sensi del comma 1, purché connesse ad aree boscate, sono, in ordine di priorità:

     a) la pianificazione forestale;

     b) le opere e gli interventi di sistemazione conseguenti a processi di degrado del patrimonio forestale e delle infrastrutture interne al patrimonio stesso;

     c) le opere e gli interventi per la razionalizzazione dell’uso delle risorse forestali, per la tutela e la salvaguardia delle medesime, comprendendo interventi diretti sul soprassuolo, sulle infrastrutture e strutture di servizio interne alle aree boscate e per l’acquisto e/o manutenzione di mezzi e macchine prevalentemente impiegate nella gestione, controllo e prevenzione dei processi di degrado del patrimonio forestale;

     d) le opere e gli interventi per la prevenzione, previsione e lotta attiva agli incendi boschivi;

     e) le opere e gli interventi per la valorizzazione delle risorse forestali;

     f) gli studi, le ricerche, la formazione e l’aggiornamento degli operatori del settore forestale;

     g) la redazione della cartografia e dell’inventario forestale del Lazio.

     3. Gli importi di cui al comma 1 sono impiegabili anche per il pagamento di ratei contratti per la realizzazione degli interventi indicati.

     4. Nel caso di bandi e/o avvisi pubblici aperti per l’acquisizione di fondi pubblici europei, nazionali e regionali, da destinare al cofinanziamento di opere e/o interventi rientranti tra quelli specificati al comma 2, gli enti pubblici possono utilizzare i fondi accantonati per il finanziamento della quota di competenza, purché i boschi siano pianificati ovvero sia stata interamente finanziata la redazione della loro pianificazione.

 

SEZIONE II

DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEI BOSCHI DI ALTO FUSTO

 

     Art. 27. (Disposizioni generali).

     1. Per le fustaie non pianificate gli interventi di utilizzazione forestale di fine turno si effettuano, in conformità alle previsioni dell’articolo 19, mediante la presentazione all’ente competente:

     a) del progetto di utilizzazione forestale di cui all’articolo 11, per superfici al taglio di estensione pari o superiore a 3 ettari;

     b) della dichiarazione di taglio di cui all’articolo 12 per superfici al taglio di estensione inferiore a 3 ettari.

     2. Tutte le piante per cui è previsto il taglio sono contrassegnate con martello forestale con sigla del tecnico agro-forestale abilitato. Nei tagli a raso si può limitare la contrassegnatura alle sole piante sul perimetro. La martellata delle piante al taglio deve essere completata prima dell’avvio dell’utilizzazione forestale ed il piedilista di martellata di cui articolo 11, comma 3, lettera b), numero 2), è allegato alla comunicazione di avvio dei lavori di cui all’articolo 7, comma 4, mentre, se è richiesta l’autorizzazione di cui all’articolo 7, comma 1, è presentato precedentemente al rilascio dell’autorizzazione.

     3. Per gli interventi soggetti ad autorizzazione, ai fini dell’istruttoria deve procedersi alla segnatura secondo le consuetudini locali, di tutte le piante da rilasciarsi a dote del bosco, presenti all’interno di aree modello di estensione non inferiore al 10% di quella al taglio, se trattasi di fustaie disetanee o articolate e al 4% per le altre fustaie, con appezzamenti minimi non inferiori a duemila metri quadrati, ripartiti tra le diverse tipologie di taglio e situazioni del bosco. Il piedilista delle piante delle aree di saggio, distinto tra le piante da abbattere e quelle da rilasciare, deve presentarsi con il progetto di utilizzazione forestale, in sostituzione del piedilista di martellata cui articolo 11, comma 3, lettera b), numero 2).

 

     Art. 28. (Soprassuoli transitori).

     1. Nei soprassuoli transitori derivati da conversioni da ceduo a fustaia ovvero da conversione dei cedui invecchiati ad alto fusto, a seguito del taglio di avviamento, i tagli successivi devono realizzarsi in conformità a quanto indicato dall’articolo 29 per i tagli intercalari delle fustaie coetanee, tranne nel caso in cui gli interventi siano previsti da piani di gestione ed assestamento forestale regolarmente approvati ed ancora vigenti.

 

     Art. 29. (Tagli intercalari delle fustaie coetanee).

     1. Nelle fustaie coetanee o coetaneiformi, sia trattate a raso, sia con tagli successivi, sono consentiti, previa comunicazione di inizio attività ai sensi dell’articolo 7, i seguenti tagli intercalari:

     a) gli interventi sanitari per asportazione di piante danneggiate e deperienti;

     b) gli sfolli e i diradamenti, purché non si asporti oltre il 30% delle piante presenti e le chiome delle piante superstiti restino tra loro distanziate, mediamente, di non oltre:

     1) 2 metri per le specie a temperamento sciafilo;

     2) 3,5 metri per le altre specie.

     2. Qualora ai tagli intercalari si dovesse dare una maggiore intensità, gli stessi sono autorizzati dall'ente competente, ai sensi dell’articolo 7, sulla base del progetto di utilizzazione forestale di cui all’articolo 11.

     3. Se i tagli intercalari sono realizzati con finanziamento pubblico, il taglio definitivo del soprassuolo deve effettuarsi dopo dieci anni dalla realizzazione dei tagli intercalari stessi, a meno che l’ente pubblico che concede il contributo non stabilisca diversamente.

 

     Art. 30. (Fustaie coetanee trattate a taglio a raso).

     1. Le fustaie coetanee trattate a taglio a raso per le quali, a distanza di tre anni dal taglio, risulti assente o carente la rinnovazione naturale, devono essere rimboschite, previa autorizzazione ai sensi dell’articolo 7, sulla base del progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva di cui all’articolo 10.

     2. Ai fini della regolare esecuzione dei lavori, l'ente competente può esigere dall’interessato, prima dell'utilizzazione, un congruo deposito cauzionale a garanzia non inferiore al 10% del valore del soprassuolo da utilizzare, vincolato a favore dell'ente competente stesso per provvedere alla rinnovazione artificiale.

     3. L’interessato, nel corso dei lavori, può chiedere la graduale e proporzionale disponibilità della somma mediante presentazione di stati di avanzamento. Lo svincolo dei fondi intermedi e finali è eseguito sulla base di specifico atto dell’ente competente .

 

     Art. 31. (Fustaie coetanee a tagli successivi).

     1. Nelle fustaie a tagli successivi, dopo il taglio di sementazione, da eseguirsi non prima dell'età del turno e in conformità all’articolo 19, comma 1, deve comunque risultare una provvigione legnosa non inferiore ai seguenti quantitativi per ettaro:

     a) per i boschi di faggio 200 metri cubi;

     b) per i boschi di quercia140 metri cubi;

     c) per i boschi di conifere 150 metri cubi.

     2. Ove la provvigione scenda al di sotto dei quantitativi di cui al comma 1, i tagli di sementazione, qualora non inseriti all’interno di un piano di assestamento e gestione forestale, sono subordinati alla preventiva autorizzazione, ai sensi dell’articolo 7, dell'ente competente e devono eseguirsi sulla base del progetto di utilizzazione forestale di cui all’articolo 11, comma 3.

     3. Il taglio di sgombero può eseguirsi quando la rinnovazione si sia affrancata.

     4. Dopo dieci anni dal taglio di sementazione, in assenza di rinnovazione, si può procedere al primo taglio secondario, rilasciando una provvigione legnosa non inferiore alla metà di quella presente. In caso di rinnovazione assente o carente si procede, entro i successivi dieci anni, alla rinnovazione artificiale delle aree prive di vegetazione arborea.

     5. Se dopo il secondo taglio secondario, la rinnovazione naturale risulti carente, si può procedere al taglio di sgombero con successiva rinnovazione artificiale, previo deposito cauzionale a garanzia pari al 20% del valore del soprassuolo.

     6. Per i boschi non pianificati, i tagli secondari e di sgombero di cui ai commi 3, 4 e 5 devono essere comunicati ai sensi dell’articolo 7 ed eseguiti sulla base del progetto di utilizzazione forestale di cui all’articolo 11, comma 3.

 

     Art. 32. (Turni minimi per le fustaie).

     1. Per le fustaie coetanee i turni minimi per l’utilizzazione di fine turno sono i seguenti:

     a) fustaie di faggio sopra 1200 metri s.l.m., anni 110;

     b) fustaie di faggio sotto 1200 metri s.l.m., anni 90;

     c) fustaie di querce, anni 90;

     d) fustaie di castagno, anni 60;

     e) fustaie di douglasia, anni 50;

     f) fustaie di altre conifere, anni 70.

     2. Per le fustaie di faggio, qualora ricadano al di sopra dei 1200 metri s.l.m. in misura inferiore al 20% del totale della superficie territoriale destinata all’utilizzazione, può applicarsi il turno di 90 anni per l’intera superficie di intervento.

 

     Art. 33. (Taglio saltuario o a scelta delle fustaie disetanee).

     1. Nei boschi di alto fusto trattati a taglio saltuario o a scelta, fatto salvo il caso in cui si tratti di boschi pianificati, l'utilizzazione deve essere sempre eseguita, previa di inizio attività ai sensi dell’articolo 7, sulla base del progetto di utilizzazione forestale di cui all’articolo 11. L’intervento va eseguito con criteri essenzialmente colturali, osservando un periodo di curazione non inferiore a dieci anni e lasciando, dopo il taglio, una provvigione non al di sotto:

     a) per i boschi di faggio di 250 metri cubi/ettaro;

     b) per i boschi di specie quercine di 170 metri cubi/ettaro.

     2. La massa utilizzata non deve comunque superare il 25% di quella presente. Se il prelievo risulta essere maggiore, l’intervento deve essere oggetto di specifica autorizzazione dall’ente competente ai sensi dell’articolo 7.

 

     Art. 34. (Tagli delle fustaie articolate).

     1. I boschi con soprassuolo che non sia totalmente coetaneo o disetaneo, ai fini del taglio, sono di norma equiparati ai boschi disetanei

 

SEZIONE III

DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEI BOSCHI CEDUI

 

     Art. 35. (Disposizioni generali).

     1. Per i boschi cedui non pianificati gli interventi di utilizzazione forestale di fine turno si effettuano, in conformità alle previsioni dell’articolo 19, mediante la presentazione all’ente competente :

     a) del progetto di utilizzazione forestale di cui all’articolo 11, per superfici al taglio di estensione pari o superiore a 3 ettari;

     b) della dichiarazione di taglio di cui all’articolo 12 per superfici al taglio di estensione inferiore a 3 ettari;

     2. Per gli interventi di utilizzazione di fine turno su aree pari o superiori a tre ettari, tutte le matricine di turno superiore al secondo di cui è previsto il taglio, prima della loro utilizzazione, sono contrassegnate con martello forestale con sigla del tecnico agroforestale abilitato. Il piedilista di martellata di cui all’articolo 11, comma 4, lettera b), numero 2), deve essere inviato all’ente competente contestualmente alla comunicazione di inizio attività, oppure, se è richiesta l’autorizzazione, precedentemente al suo rilascio.

     3. Per gli interventi soggetti ad autorizzazione, ai fini dell’istruttoria, deve procedersi alla segnatura secondo le consuetudini locali, quali l’anello per gli allievi e tre punti per le matricine di secondo o turni superiori, di tutte le piante da rilasciarsi a dote del bosco presenti all’interno di aree modello di estensione non inferiore ad almeno il 3% della superficie complessiva da utilizzarsi, su appezzamenti minimi non inferiori a ottocento metri quadrati ripartiti tra le diverse tipologie di taglio e di struttura del soprassuolo. Il piedilista delle piante delle aree di saggio, distinto tra le piante da abbattere e quelle da rilasciare, deve presentarsi con il progetto di utilizzazione forestale, in sostituzione del piedilista di martellata cui articolo 11, comma 4, lettera b), numero 2).

 

     Art. 36. (Riserve di matricine).

     1. Il numero di matricine del turno da riservare per ogni ettaro di superficie deve essere almeno:

     a) n. 30 per il castagno;

     b) n. 90 per il faggio di cui almeno 1/3 di età multipla del turno;

     c) n. 60 per le altre specie di cui almeno 1/3 di età multipla del turno.

     2. Per ogni 5 ettari o sua frazione di estensione della tagliata, superiore ai limiti di cui all’articolo 19, comma 1, il numero minimo di matricine del turno deve essere aumentato in ragione di cinque matricine ad ettaro, da rilasciarsi mediamente su tutta l’area al taglio.

     3. Le matricine sono tagliate ad una età almeno doppia del turno del ceduo, calcolata con riferimento al turno minimo, e contemporaneamente all’utilizzazione del resto del soprassuolo. Tutte le matricine di oltre il secondo turno, per cui è previsto il taglio, devono essere contrassegnate con martello forestale con sigla del tecnico agroforestale abilitato, tranne nel caso dell’utilizzazione dei boschi mediante la dichiarazione di taglio di cui all’articolo 12.

     4. Qualora le esigenze della rinnovazione lo richiedano, con provvedimento motivato, l'ente competente può prescrivere il rinvio del taglio ad un turno successivo di tutte o parte delle matricine presenti, anche se in numero superiore a quelle di cui al comma 1. Il taglio di quelle di età multipla del turno può variare anche in misura non proporzionale a seconda della situazione strutturale del bosco, della stazione e può essere definito a seconda del contesto di intervento.

     5. Quando non siano presenti matricine di età multipla del turno, oppure nei casi in cui è specificatamente prevista la riduzione del loro numero, devono rilasciarsi matricine del turno in numero maggiore, tale da conformarsi ai valori indicati dal comma 1.

     6. Nei casi di boschi o di circoscritte aree boscate da trattarsi con matricinatura intensiva, il numero massimo delle matricine da riservarsi può essere fino al triplo dei valori minimi indicati dal comma 1, di cui quello delle matricine di età multipla del turno può variare anche in misura non proporzionale a seconda della situazione strutturale del bosco e della stazione.

     7. Nei boschi cedui di ontano, robinia, nocciolo selvatico, pioppo, salice ed eucalipti non è obbligatoria la riserva di matricine. L’interessato è comunque tenuto a rinnovare le ceppaie morte od esauste nella stagione adatta, successiva al taglio, mediante semina o piantagione.

 

     Art. 37. (Criteri di selezione delle matricine).

     1. Almeno il 75% delle matricine debbono essere scelte fra le piante da seme o, in mancanza, fra i polloni migliori e più sviluppati, di diametro non inferiore a quello medio indicato nel progetto di utilizzazione forestale di cui all’articolo 11, in relazione alle classi di età e ai tipi strutturali del soprassuolo, distribuite possibilmente in modo uniforme su tutta la superficie della tagliata, includendo anche le matricine di specie diverse da quella dominante.

     2. Possono rilasciarsi, ed entrano nel computo delle matricine dell’area, le piante di specie diversa da quella prevalente nell’area, in particolare devono rilasciarsi le piante di alto fusto di specie fruttifere o produzioni di qualità. Le piante di conifere eventualmente presenti nei cedui vanno inserite nel computo delle matricine, se sono di dimensioni equivalenti a queste ed eventualmente devono essere utilizzate in concomitanza all’utilizzazione del soprassuolo a ceduo.

     3. A ridosso delle buche del soprassuolo, dei fossi, dei corsi d’acqua e delle aree con pendenza superiore al 30%, si devono rilasciare matricine in densità maggiore, nella misura del 10% rispetto ai valori minimi, scelte soprattutto tra quelle di età del turno. A ridosso dei fossi, dei corsi d’acqua e delle aree con pendenza superiore al 30% devono essere abbattute quelle poste in equilibrio precario soprattutto se particolarmente pesanti. Vanno sempre salvaguardate le matricine poste ai margini della viabilità a meno che si possano individuare in loro sostituzione soggetti d’avvenire migliori.

     4. Per il castagno e per le altre specie sensibili all’isolamento per temperamento e/o per caratteristiche stazionali, può adottarsi la matricinatura a gruppi, localizzati preferibilmente nelle zone dove la loro presenza può meglio assicurare la rinnovazione del bosco.

 

     Art. 38. (Turno dei boschi cedui).

     1. Per i boschi cedui puri o misti con specie nettamente prevalenti il turno dei tagli non può essere inferiore:

     a) per il faggio ad anni 25;

     b) per le querce caducifoglie ed il carpino ad anni 16;

     c) per il leccio e la macchia mediterranea ad anni 20;

     d) per il castagno ad anni 14;

     e) per la robinia ad anni 12;

     f) per l'ontano, nocciolo selvatico e salice ad anni 10;

     g) per gli eucalitti ad anni 10.

     2. Per i boschi cedui misti sono da osservare i turni della specie predominante in termini di area basimetrica.

     3. Per i boschi cedui a sterzo il taglio di curazione è consentito quando i polloni di maggiore diametro hanno raggiunto l'età di anni 24. L’intervento si esegue previa autorizzazione ai sensi dell’articolo 7, sulla base del progetto di utilizzazione forestale di cui all’articolo 11.

     4. Qualora il turno in atto dei boschi cedui sia più breve di quello prescritto dal comma 1, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, il primo taglio di fine turno può effettuarsi ad una età intermedia tra i due turni.

     5. Per gli impianti artificiali destinati alla formazione di soprassuoli a governo a ceduo, a meno che diversamente indicato dagli atti autorizzativi degli impianti stessi, la prima ceduazione può eseguirsi quando le piante abbiano raggiunto mediamente almeno otto centimetri di diametro al calcio, con le modalità di cui all’articolo 19.

 

     Art. 39. (Tagli intercalari).

     1. Nei cedui semplici, matricinati e composti, gli interventi intercalari possono essere eseguiti in qualsiasi periodo dell’anno, senza limiti di estensione dell’intervento. L’intervento deve eseguirsi:

     a) sui soli polloni del turno;

     b) sulla superficie;

     c) prioritariamente sulle piante ammalate, deperienti, aduggiate, senza prospettive di sviluppo. [7]

     2. L’intervento ci cui al comma 1 deve rilasciare mediamente almeno tre polloni per ceppaia ed in tal caso può effettuarsi sulla base della comunicazione di inizio attività prevista dall’articolo 7, cui è allegata la dichiarazione di taglio di cui all’articolo 12. Se l’asportazione è di entità superiore, l’intervento deve essere autorizzato dall’ente competente ai sensi dell’articolo 7, sulla base del progetto di utilizzazione forestale indicato dall’articolo 11. Nel corso delle utilizzazioni intercalari non possono abbattersi matricine.

     3. Qualora l’intervento sia realizzato con contributi pubblici, l’ente erogatore degli stessi può indicare il numero degli anni minimi, non inferiore a quattro, entro il quale non può effettuarsi il taglio di fine turno.

 

     Art. 40. (Conversione dei cedui).

     1. I tagli di avviamento a fustaia sono comunicati, ai sensi dell’articolo 7, dall’ente competente, sulla base del progetto di utilizzazione forestale di cui all’articolo 11, comma 4 oppure del progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva previsto dall’articolo 10.

     2. Il progetto di utilizzazione forestale di cui all’articolo 11, comma 4 oppure il progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva di cui all’articolo 10, oltre ai contenuti indicati nei citati articoli 11 e 10, devono riportare un cronogramma orientativo dei lavori intercalari successivi.

     3. Gli interventi successivi a quelli di avvio della conversione, devono essere conformi a quanto indicato dai progetti di cui al comma 1 nonché alle disposizioni relative ai tagli intercalari delle fustaie.

 

     Art. 41. (Utilizzazione dei boschi cedui di età elevata).

     1. Si intendono boschi cedui di età elevata, anche denominati cedui invecchiati ai sensi della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico) e successive modificazioni, quelli aventi età superiore a quella indicata nella seguente tabella

Boschi cedui di

Ceduo di età elevata (anni)

Faggio

38

Querce caducifoglie

32

Carpino nero

32

Leccio e macchia mediterranea

40

Castagno

35

Ontano, nocciolo selvatico, salice

36

Robinia

30

Eucalitti

30

     2. Per i boschi cedui semplici e matricinati, che non siano stati utilizzati per un periodo uguale o superiore a quello indicato dal comma 1 del presente articolo, da convertire in alto fusto, si applicano le norme di cui all’articolo 40.

     3. Per i boschi cedui semplici e matricinati, che non siano stati utilizzati per un periodo uguale o superiore a quello indicato dal comma 1 del presente articolo, qualora l’intervento sia finalizzato al ripristino della gestione ordinaria del governo a ceduo in tutta o parte della superficie interessata dall’intervento, l’interessato deve richiedere l’autorizzazione all’ente competente, ai sensi dell’articolo 7, indipendentemente dalla superficie oggetto di intervento, allegando il progetto di utilizzazione forestale di cui all’articolo 11.

     4. L’autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata previo parere vincolante della sezione in conformità all’articolo 8, della legge forestale. In sede di autorizzazione, l’ente competente può prescrivere, anche solo per una parte della superficie interessata, la trasformazione del bosco in ceduo composto, oppure la conversione all'alto fusto, tenendo conto, in particolare, i parametri ecologico-stazionali.

     5. Nel caso di intervento da eseguirsi sulla base di un progetto di utilizzazione forestale, oltre agli elementi indicati dall’articolo 11, comma 4, il progetto deve anche illustrare la situazione strutturale del bosco rilevando i parametri dendro-auxocormometrici di seguito indicati, su almeno il 4% della superficie utile forestale rappresentativa del tipo di soprassuolo:

     a) numero delle ceppaie per unità di superficie;

     b) numero polloni per ceppaia;

     c) numero, diametro ed altezza media dei polloni;

     d) numero, diametro ed altezza media delle piante affrancate, isolate e delle piante di alto fusto;

     e) eventuali altri indicatori che si ritenessero opportuni per l’inquadramento strutturale del soprassuolo;

     6. Il progetto di cui al comma 5 deve, altresì, indicare gli effetti sulla stabilità idrogeologica dell’area, i criteri di utilizzazione, di esbosco e le misure per assicurare la rinnovazione del soprassuolo.

     7. Sono soggetti alle disposizioni del presente articolo i cedui a sterzo i cui polloni più vecchi abbiano raggiunto l'età di 36 anni.

 

     Art. 42. (Disposizioni particolari).

     1. La pratica dello scortecciamento è sempre vietata. E' ammesso, senza necessità dell’autorizzazione o della comunicazione di cui all’articolo 7, il taglio della frasca nel terzo inferiore dello sviluppo della chioma.

     2. Nell'esecuzione del taglio nei boschi cedui deve essere effettuata la riceppatura oppure la tramarratura delle ceppaie vecchie e/o deperienti nonché il taglio dei monconi e dei polloni intristiti.

 

     Art. 43. (Boschi cedui composti).

     1. Le prescrizioni per il taglio dei boschi cedui, di cui ai precedenti articoli, valgono anche per il taglio dei boschi cedui composti, caratterizzati dall'esistenza di matricine di diversa età.

     2. Sono cedui composti quei soprassuoli governati a ceduo, le cui matricine di riserva ammontano ad almeno 140 per ettaro, di cui 80 dell'età del turno dei cedui e 60 ripartito tra le classi di età multiple del turno.

 

     Art. 44. (Piante a capitozza o a sgamollo).

     1. La capitozzatura e la sgamollatura delle piante latifoglie è consentita, senza necessità dell’autorizzazione e della comunicazione di cui all’articolo 7, su piante e filari.

     2. Sulle piante governate a capitozza e a sgamollo possono asportarsi solo le gettate dell'anno precedente, conservando quelle dell'ultima primavera ed un pollone tirasucchio, il quale sarà tagliato nella stagione prescritta ed all'età non minore di quattro anni.

     3. L'epoca dei tagli sulle piante governate a capitozza e a sgamollo deve coincidere con quella degli altri cedui della stessa specie. E' tuttavia tollerata la consuetudine del taglio delle frasche da foraggio nei mesi di giugno e luglio, con l’obbligo in ogni caso per l’interessato di rinnovare le piante morte o esauste.

 

Capo III

Gestione dei boschi che assolvono funzioni particolari

 

     Art. 45. (Gestione dei boschi in situazioni particolari).

     1. Ai sensi del r.d. 3267/1923 la gestione del soprassuolo forestale è sempre finalizzata a prevenire i dissesti, stabilizzare il suolo, nonché a salvaguardare gli ecosistemi.

 

     Art. 46. (Boschi in terreni mobili, soggetti a valanghe, al limite della vegetazione arborea, sulle cime e crinali apicali).

     1. I boschi situati nei terreni mobili e in terreni a forte pendenza soggetti a valanghe e/o caduta massi, sono riportati in un apposito elenco realizzato e periodicamente aggiornato a cura delle province. L’individuazione avviene su cartografia in scala 1:10.000 avvalendosi della collaborazione della Regione, degli altri enti locali e degli enti gestori delle aree naturali protette, nonché delle Autorità di Bacino competenti per territorio, anche mediante apposite convenzioni. L’elenco è notificato ai Comuni nei quali sono situati i boschi interessati, che provvedono alla sua pubblicazione all'Albo pretorio per un periodo non inferiore a 15 giorni.

     2. Sono avviati a forme di trattamento disetaneo ovvero, se si tratta di fustaie, al taglio disetaneo, mentre se ceduo al governo a ceduo composto oppure a sterzo nonché a ceduo ad elevata matricinatura i boschi ubicati:

     a) nelle aree di cui al comma 1;

     b) al limite della vegetazione arborea e comunque, oltre i 1.200 metri slm, per una fascia di 100 (cento) metri misurati secondo la direzione di massima pendenza a partire dal margine superiore del bosco stesso;

     c) sulle cime e sui crinali apicali, aventi pendenze mediamente superiori al 50%, per una fascia di almeno 50 (cinquanta) metri misurati secondo la direzione di massima pendenza a partire dal margine superiore del bosco, oppure della sua linea di displuvio.

     3. Gli interventi di cui al comma 2 sono soggetti all’autorizzazione prevista dall’articolo 7 e sono eseguiti sulla base del progetto di utilizzazione forestale indicato dall’articolo 11.

 

     Art. 47. (Boschi in aree a rischio idrogeologico e di esondazione).

     1. Per i boschi che insistono in aree rientranti nelle classi di rischio a gravosità crescente ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1998 (Atto di indirizzo e coordinamento per l’individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, del d.l. 11 giugno 1998, n. 180), riportati nel piano di assetto idrogeologico (PAI), gli interventi devono essere finalizzati a prevenire le cause di attivazione dei dissesti e a favorire quelle opere e situazioni che assicurano una maggiore stabilizzazione del terreno ed una riduzione del rischio idrogeologico.

     2. Gli interventi da realizzarsi nei boschi di cui al comma 1 sono eseguiti, in conformità alle previsioni del PAI ed in relazione al livello di rischio delle aree, nel modo seguente:

     a) nelle aree a rischio di frana lieve (R2) e nelle aree di attenzione per pericolo di frana (R1), l’intervento può eseguirsi in conformità delle disposizioni di cui al presente regolamento;

     b) nelle aree a rischio di frana molto elevato (R4) ed a rischio di frana elevato (R3), l’intervento, indipendentemente dall’estensione della tagliata, è soggetto all’autorizzazione di cui all’articolo 7 ed è eseguito sulla base del progetto di utilizzazione forestale previsto dall’articolo 11, integrato da uno studio di compatibilità geomorfologica, redatto da un professionista abilitato, dal quale risulti che l’intervento proposto è stato progettato rispettando il criterio di non aumentare il livello di rischio e di non precludere la possibilità di eliminare o ridurre le condizioni di rischio.

     3. Nelle aree classificate R3 o R4 devono preferirsi interventi su superfici con contorni irregolari e con la dimensione maggiore perpendicolare a quella della linea di massima pendenza.

     4. Nella selezione delle matricine da rilasciare e delle piante da abbattere si deve provvedere:

     a) al taglio delle piante malate e deperienti, instabili, pesanti e poste in equilibrio precario, scalzate, poste ai margini dei fossi, vallecole ed altre brusche variazioni di pendenza del suolo;

     b) all’esclusione dal taglio delle matricine e delle piante ben ancorate al terreno, di quelle che mantengono massi e che con il loro apparato radicale stabilizzano situazioni a rischio, nonché il manto arbustivo ed erbaceo;

     c) al rilascio di un numero maggiore di matricine, in particolare di quelle del turno;

     d) all’adozione di criteri di esbosco più opportuni che riducano i rischi di dissesto.

     5. Nelle aree classificate a rischio molto elevato (R4) ed a rischio elevato (R3) dal PAI, non può eseguirsi lo sradicamento e l’eradicazione delle ceppaie delle piante e degli arbusti nonché il taglio degli arbusti, a meno che diversamente disposto dall’Autorità di Bacino competente per territorio e con le modalità dalla stessa specificate. Nel caso in cui le operazioni di sradicamento o l’eradicazione siano ammesse ma non disciplinate, si applicano le norme di cui al presente regolamento. In queste aree, al fine di favorire una migliore stabilizzazione del suolo, può prevedersi il rilascio di un numero inferiore di matricine di oltre turno compensate con un maggior numero di quelle del turno fino al raggiungimento dei quantitativi prescritti.

     6. I proprietari dei boschi di cui al comma 1 possono presentare istanze per la declassificazione dell’area ai sensi della normativa vigente in materia di difesa del suolo.

     7. Nei boschi situati all’interno di aree a pericolo di inondazione indicate come fasce a pericolosità A e B1, tutto il materiale legnoso abbattuto di dimensioni minime superiori a cinque centimetri deve essere asportato dal letto di caduta nel più breve tempo possibile, mentre quello di dimensioni inferiori deve essere sparso sul letto di caduta oppure ridotto in scaglie e distribuito nelle aree adiacenti.

 

     Art. 48. (Boschi ripariali, boschi nei fossi e negli alvei).

     1. I boschi ripariali sono oggetto di manutenzione ordinaria e straordinaria in modo specifico o unitamente ai soprassuoli forestali contermini, assicurandone la conservazione degli ecosistemi e la loro funzionalità. Gli interventi devono essere finalizzati a prevenire i processi di degrado e/o di disordine idrogeologico e, se ricadenti nelle aree incluse nel PAI, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 47.

     2. Nelle linee di compluvio minori, anche se soggette a periodico deflusso superficiale delle acque, per una fascia di rispetto non inferiore a 10 metri da ambo i lati, misurata a partire dal bordo del fosso, si deve tenere conto delle seguenti indicazioni:

     a) per le matricine del turno, si deve effettuare un rilascio almeno superiore al 20% di quelle minime;

     b) per le matricine di secondo e oltre turno, queste possono essere in numero inferiore a quello minimo, comunque non al di sotto del 30% del numero minimo, sostituite con pari numero di matricine del turno. Le matricine di oltre turno da rilasciarsi devono essere scelte tra le più stabili e meglio ancorate al terreno, per assolvere la funzione di trattenuta massi e/o pietre, mentre vanno abbattute le piante pesanti ed in equilibrio precario, scalzate, poste ai margini dei fossi, vallecole ed altre brusche variazioni di pendenza del suolo.

     3. Quando lo richiedano particolari condizioni, l’ente competente può indicare una fascia di rispetto di dimensioni diverse da quella del comma 2, anche articolata differentemente tra i due versanti.

 

     Art. 49. (Boschi destinati alla tutela della biodiversità e del germoplasma vegetazionale).

     1. Gli enti di cui all’articolo 26, comma 2, della legge forestale individuano, attraverso l’adozione dei piani ivi previsti, i boschi da destinare alla tutela del germoplasma vegetazionale, sulla base di evidenze scientifiche relative alla loro rilevanza per la conservazione della biodiversità vegetazionale. I boschi sono individuati preferibilmente tra quelli interni ad aree naturali protette e ai siti di cui al d.p.r. 357/1997 e successive modificazioni nonché tra i boschi già dichiarati di rilevante interesse vegetazionale ai sensi della legge regionale 2 settembre 1974, n. 43 (Provvedimenti per la difesa e lo sviluppo del patrimonio forestale), per i quali la Regione ha proceduto all’imposizione del vincolo di divieto di taglio ed all’erogazione del relativo indennizzo.

     2. I boschi destinati alla tutela della biodiversità e del germoplasma vegetazionale devono essere sottoposti a, oppure avviati verso forme di trattamento disetaneo o altre forme di trattamento che consentono la rinnovazione naturale del soprassuolo, escluso il taglio a raso. Se si tratta di bosco ceduo invecchiato deve prevedersi prioritariamente la conversione a fustaia.

     3. I soprassuoli dichiarati boschi destinati alla conservazione della biodiversità e del germoplasma vegetazionale, devono essere gestiti in conformità ad un piano di gestione ed assestamento forestale da redigersi entro due anni dalla dichiarazione di destinazione ed il piano deve ispirarsi ai criteri della selvicoltura naturalistica. Nelle more dell’approvazione del piano di gestione e assestamento forestale, la gestione dei soprassuoli può effettuarsi sulla base del progetto di utilizzazione forestale di cui all’articolo 11.

     4. Gli eventuali introiti derivanti dalle utilizzazioni di cui al comma 3, effettuate sulla base del progetto di utilizzazione forestale, sono finalizzati prioritariamente alla redazione del piano di gestione ed assestamento forestale.

     5. L’indennizzo di cui all’articolo 26, comma 2 della legge forestale, non deve essere superiore al 10% del valore mercantile della massa legnosa all’imposto, qualora si sia in presenza di un prezzo di macchiatico negativo, attestato da perizia di un tecnico agroforestale abilitato.

     6. I boschi di cui al comma 1 possono ospitare attività ricreative all’interno di aree circoscritte e lungo i percorsi segnalati, individuati in modo da minimizzare gli impatti antropici sull’ecosistema, purché siano previste nel piano di gestione ed assestamento forestale. La realizzazione di strutture ed infrastrutture di servizio alle attività ricreative di rilevante dimensione, deve effettuarsi all’esterno del bosco destinato alla conservazione della biodiversità e del germoplasma vegetazionale.

 

     Art. 50. (Boschi dichiarati di rilevante interesse vegetazionale).

     1. I boschi dichiarati di rilevante interesse vegetazionale di cui alla legge regionale 43/1974 e che abbiano ricevuto indennizzo per i mancati tagli, per il periodo di validità del provvedimento, non possono essere oggetto di utilizzazione, tranne che per i casi di cui al comma 2.

     2. Nelle aree di cui al comma 1 e per il periodo di validità del provvedimento stesso, previo rilascio del nullaosta regionale, sentito il parere della Sezione forestale, l’ente competente può autorizzare l’esecuzione di interventi colturali per la prevenzione e/o contenimento di processi fitosanitari e/o altri processi di degrado, nonché per la tutela della rinnovazione, sulla base di un progetto di utilizzazione forestale. Il progetto deve indicare l’eventuale agente responsabile del processo di degrado, i criteri e le modalità di esecuzione dell’intervento, gli accorgimenti tecnici, organizzativi, comportamentali per il contenimento dei processi di degrado e la minimizzazione degli impatti.

     3. Fintanto che non si è proceduto all’individuazione dei boschi con finalità di conservazione della biodiversità e del germoplasma vegetazionale, i boschi già indennizzati ai sensi della legge regionale 43/1974 sono sottoposti alla disciplina di cui al presente articolo ed in particolare alle disposizioni di cui al comma 4.

     4. Decorso il periodo di validità del vincolo di non taglio, queste aree possono essere oggetto di utilizzazione secondo i criteri della selvicoltura naturalistica, finalizzate alla formazione di soprassuoli preferibilmente con trattamenti disetanei, e se governati a ceduo devono favorirsi almeno strutture ad elevata matricinatura. In presenza di cedui invecchiati questi devono prioritariamente essere convertiti a fustaia, mentre se deve ripristinarsi il governo a ceduo ordinario, questo deve essere a sterzo, oppure composto.

     5. L’incremento di massa legnosa registratosi nel periodo di validità del vincolo di non taglio, non può costituire introito per la proprietà in quanto già indennizzato. Tale volume legnoso può essere utilizzato a ristoro degli oneri dell’intervento e la frazione eccedentaria può utilizzarsi per donazioni e/o beneficenza.

     6. I boschi di cui al comma 1, non inclusi tra quelli con finalità di tutela della biodiversità e del germoplasma vegetazionale, negli anni in avvenire devono essere gestiti in conformità al comma 4 e con gli strumenti previsti per forma di governo, trattamento e tipologia di proprietà.

 

     Art. 51. (Boschi in aree naturali protette).

     1. La gestione dei boschi inclusi in aree naturali protette deve attuarsi in conformità a quanto previsto dal piano e dal regolamento dell’are naturale protetta nonché ai criteri di utilizzazione del soprassuolo forestale di cui all’articolo 33 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni.

     2. Ai sensi dell’articolo 5, comma 5 della legge forestale, per gli interventi da realizzare nelle aree ricadenti all’interno di aree naturali protette, deve essere acquisito il nulla osta dell’organismo di gestione dell’area naturale protetta, previsto dall’articolo 28 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni.

     3. Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano ai boschi inclusi nelle aree naturali protette a tutela integrale.

 

     Art. 52. (Boschi produttivi sottoposti a tutela per fini naturalistici).

     1. La Regione, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, indica le risorse finanziarie utilizzabili dalle province e dalle comunità montane ai fini della individuazione dei boschi produttivi sottoposti a tutela per fini naturalistici, ai sensi dell’articolo 27 della legge forestale.

     2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, nei boschi di cui al comma 1 sono vietati:

     a) interventi di utilizzazione forestale di fine turno ed intercalari;

     b) la raccolta dei frutti del sottobosco;

     c) l’esercizio di attività ricreativa;

     d) l’esercizio dell’attività di pascolo;

     e) l’apertura di cave, torbiere e l’installazione di fornaci e fabbriche;

     3. Nei boschi di cui al comma 1 sono ammessi interventi per motivi fitosanitari.

     4. I proprietari dei boschi di cui al coma 1 realizzano nell’area adiacente a quella tutelata tutte le iniziative tecnicamente idonee per prevenire il pascolo, le attività ricreative e la propagazione degli incendi boschivi.

     5. Al fine di assicurare la salvaguardia dei valori naturalistici dei boschi di cui al comma 1, le province o le comunità montane stipulano apposita convenzione con i proprietari dei boschi stessi, specificando i reciproci obblighi, l’indennizzo che spetta alla proprietà e le modalità di erogazione dello stesso nonché la durata del vincolo di divieto di taglio, che deve essere superiore al turno minimo previsto dal presente regolamento per specie, forma di governo e di trattamento. Successivamente alla decadenza del vincolo, qualora l’area dovesse essere oggetto di utilizzazione forestale, l’intervento deve rispondere ai canoni della selvicoltura naturalistica.

 

     Art. 53. Boschi inclusi nei siti di cui alla direttiva 92/43/CEE e alla direttiva 79/409/CEE. [8]

1. Gli interventi di utilizzazione di soprassuoli in aree incluse nei siti e nelle zone di cui alla direttiva 92/43/CEE e alla direttiva 79/409/CEE devono attenersi alle misure di conservazione adottate ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 357/1997 e dell'articolo 6, comma 5, della L.R. n. 29/1997 e, per quanto non espressamente sancito dalle stesse, alle norme del presente regolamento.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono sottoposti a valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 357/1997 e successive modifiche, quando ricorrano una o più delle seguenti condizioni:

a) l'estensione delle tagliate, ecceda i limiti indicati all'articolo 19;

b) si tratti di soprassuoli governati a ceduo di età elevata, oppure di fustaie di età doppia dei turni minimi previsti per le fustaie;

c) la proposta di utilizzazione del soprassuolo non sia in continuità con la gestione ordinaria e continuata del soprassuolo finora adottata;

d) gli interventi di utilizzazione intercalare determinino:

1) per i boschi cedui: il rilascio a dote di un numero di polloni medi per ceppaia inferiore a quello indicato dal regolamento per questo tipo di intervento;

2) per le fustaie: l'asportazione di un volume superiore al 25% della massa presente e/o il rilascio di una distanza tra le chiome delle piante, che rimangono a dote del bosco, superiore a quanto indicato dal presente regolamento;

e) riguardino gli adempimenti di lotta fitosanitaria di cui all'articolo 97;

f) si tratti di interventi di estensione superiore a 4000 metri quadrati, nell'ambito di boschi inclusi nei siti di importanza comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE e relativi ai seguenti habitat dell'allegato I alla direttiva medesima: codice 9180* "Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion", codice 9210* "Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex", codice 9280 "Boschi di Quercus frainetto", codice 9220* "Faggeti degli Appennini con Abies alba", codice 9330 "Foreste di Quercus suber", codice 9340 "Foreste di Quercus ilex e Q. rotundifolia".

3. Gli interventi di cui al comma 2 non sono sottoposti a valutazione di incidenza qualora la loro esecuzione sia già stabilita:

a) dal piano di gestione del sito previsto dall'articolo 4 del D.P.R. 357/1997 e dall'articolo 6, comma 5, della L.R. n. 29/1997;

b) dal piano di gestione ed assestamento forestale e dal piano poliennale di taglio già sottoposti a valutazione di incidenza con esito positivo, salvo diversa o specifica indicazione espressa nell'ambito della valutazione stessa.

4. Gli interventi non sottoposti a valutazione di incidenza sono eseguiti, previa autorizzazione o comunicazione in conformità all'articolo 7, sulla base del progetto di utilizzazione forestale, il quale, oltre ai contenuti minimi specificati dall'articolo 11, deve essere integrato da:

a) la scheda del sito comprensiva dei codici di riconoscimento e degli indici descrittivi;

b) l'individuazione delle aree o degli elementi puntuali sensibili da sottoporre a specifica tutela;

c) la descrizione dell'impatto dell'intervento di utilizzazione e specificatamente delle fasi di preparazione del cantiere, di manutenzione delle infrastrutture, quali viabilità ed imposti, di esecuzione dei lavori, con le fasi biologiche più significative delle specie e/o dell'habitat sottoposti specificatamente a tutela;

d) l'indicazione delle misure di mitigazione per il contenimento degli impatti, sul piano tecnico, organizzativo e comportamentale.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, i tagli di fine turno e quelli intercalari di boschi cedui semplici, matricinati o composti, di proprietà privata, relativi ad una estensione non superiore a quattromila metri quadrati e la cui produzione legnosa non sia destinata al commercio, possono essere eseguiti previa comunicazione di cui all'articolo 7 corredata dalla dichiarazione di taglio di cui all'allegato A. In tal caso, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 3, per lo stesso bosco:

a) può essere presentata solo una dichiarazione di taglio per stagione silvana, riguardante anche più interventi tra loro non adiacenti, nel medesimo sito Natura 2000 oppure ricadenti in differenti siti, purché la superficie complessiva non ecceda i quattromila metri quadrati;

b) la dichiarazione di taglio non può essere presentata per l'utilizzazione di fine turno di boschi cedui le cui aree sono incluse all'interno di piani di gestione ed assestamento forestale, nonché per i boschi di cui all'articolo 12, comma 2;

c) l'intervento deve concludersi nel corso della medesima stagione silvana in cui ha avuto inizio; al termine della stagione silvana, l'intervento deve considerarsi concluso nell'entità eseguita sino a quella data e non può essere ripreso nella stagione successiva con la medesima dichiarazione di taglio.

6. La comunicazione di cui al comma 5 è trasmessa agli enti competenti con le modalità e i contenuti previsti dall'articolo 7 nonché a mezzo fax. La dichiarazione di taglio allegata, predisposta secondo l'apposito modello adottato dalla Regione ai sensi dell'articolo 144, deve riportare, in particolare, il codice identificativo del sito Natura 2000 interessato, la stagione silvana in cui si intende realizzare l'intervento, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti che non sono state presentate altre dichiarazioni di taglio per la stagione silvana corrente.

 

     Art. 54. (Boschi ed aree ad uso ricreativo).

     1. Negli arredi delle aree boscate ad uso ricreativo deve privilegiarsi l’uso di materiali legnosi e/o biodegradabili, nonché materiale inerte e/o lapideo locale presente in superficie e ottenibile senza effettuare spietramenti e/o alterando l’assetto idrogeologico del suolo.

     2. Ferma restando la normativa per la realizzazione degli specifici interventi, gli enti pubblici che destinano propri boschi a prevalente uso ricreativo attrezzato, devono dotare tali aree di strutture, manufatti, arredi ed altri servizi pubblici fondamentali, quali aree di parcheggio, vie di accesso e sentieristica, cartellonistica topografica e regolamentare dell’uso dell’area, punti di sosta arredati, toilette, cassonetti per rifiuti, tali da consentire, inoltre, l’uso delle aree e dei relativi servizi ai disabili ed agli anziani.

     3. Qualora siano realizzati gli arredi e i servizi ad uso ricreativo di cui al comma 2, gli enti pubblici interessati devono dotarsi di un programma di manutenzione delle aree e dei manufatti presenti.

 

     Art. 55. (Boschi adiacenti alle sorgenti).

     1. I boschi adiacenti alle sorgenti sono tutelati con le modalità indicate dai commi 2 e 3.

     2. Per i boschi sottoposti ad utilizzazione forestale, il soprassuolo deve essere gestito in modo da rilasciare una maggiore copertura arborea. In particolare nei boschi governati a ceduo deve effettuarsi una matricinatura intensiva, soprattutto delle piante del turno, mentre per i boschi governati a fustaia deve essere rilasciata almeno il 20% in più della massa minima indicata dal presente regolamento. Nel caso che l’area sia di origine calcarea, sia per i cedui che per le fustaie, i valori vanno aumentati di un ulteriore 10%.

     3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai soprassuoli che insistono:

     a) all’interno di una area del raggio di 200 metri rispetto al punto di captazione delle sorgenti idropotabili;

     b) all’interno di una area del raggio di 50 metri rispetto al punto di captazione delle sorgenti idropotabili.

     4. All’interno delle aree di cui al comma 3, comunque, devono essere rispettati i divieti indicati dalla normativa vigente.

 

     Art. 56. (Boschi ed alberi di sughera).

     1. Ai sensi della legge 18 luglio 1956, n. 759 (Coltivazione, difesa e sfruttamento della sughera), i popolamenti e le piante di sughera, indipendentemente dalla loro estensione, sono sottoposti a tutela.

     2. La demaschiatura e la decortica delle piante di sughera deve avvenire in conformità agli articoli 1, 2 e 3 della l. 759/1956, nel rispetto, altresì, del periodo di esecuzione e dei criteri di potatura di cui agli articoli 4 e 6 della medesima legge.

     3. Gli interventi di utilizzazione finale ed intercalare, per i boschi composti per oltre il 25% di piante di sughera, indipendentemente dalla loro estensione, sono sottoposti all’autorizzazione di cui all’articolo 7, previo parere della sezione e sono eseguiti sulla base del progetto di utilizzazione forestale di cui all’articolo 11. Per i boschi la cui presenza di sughera è al di sotto del 25%, gli interventi di utilizzazione dei relativi soprassuoli sono sottoposti alla disciplina per essi prevista dal presente regolamento.

 

Capo IV

Gestione di altre formazioni arboree

 

     Art. 57. (Gestione delle alberature e degli individui arborei camporili nonché delle siepi).

     1. Le alberature e gli individui arborei camporili di cui all’articolo 28, della legge forestale, sono costituiti, rispettivamente, da quell’insieme di piante o da singole piante,di qualsiasi specie, anche non incluse nell’elenco di cui all’allegato A1, della legge forestale ed esterne alle aree boscate, che assolvono ad una rilevante funzione di habitat conservativo, ovvero di habitat per l’avifauna e la teriofauna.

     2. Le siepi del sistema dei campi chiusi sono costituite dai filari arbustivi di specie ricomprese negli allegati A1, A2 ed A3, della legge forestale, anche frammisti ad individui arborei, che delimitano, senza soluzione di continuità, aree forestali o pascolive o prati e che assolvono ad una rilevante funzione di habitat conservativo, ovvero caratterizzano in modo significativo il paesaggio.

     3. Le alberature e gli individui arborei camporili nonché le siepi del sistema dei campi chiusi devono essere comunque oggetto di manutenzione ordinaria, senza necessità dell’autorizzazione o della comunicazione di cui all’articolo 7 e possono essere abbattuti solo in caso di morte naturale e sostituiti entro un anno dal loro abbattimento con individui della stessa specie o con individui di altre specie di cui all’allegato A1, della legge forestale, qualora la morte sia dovuta a motivi fitosanitari.

 

     Art. 58. (Gestione dei filari e delle alberature stradali).

     1. I filari e le alberature stradali di cui all’articolo 29, comma 2, della legge forestale, sono quegli individui arborei di qualsiasi specie ubicati nelle aree spartitraffico e nelle fasce di pertinenza delle strade e comunque entro i 3 metri dal ciglio stradale, delle strade di ordine comunale oppure superiore che ospitano traffico extra-locale ed esterne ai centri urbani.

     2. Le piante costituenti filari ed alberature stradali di cui al comma 1, in caso di morte o abbattimento, entro la stagione vegetativa successiva e comunque non oltre i successivi due anni, devono essere sostituite da altre piante, anche di specie diversa e non inclusa negli allegati A1 ed A2, della legge forestale, allorché queste siano più idonee all’assolvimento della funzione a cui erano deputate.

     3. Gli organismi di gestione delle aree naturali protette ed i comuni possono eventualmente indicare le specie ammesse per la realizzazione dei filari ed alberature stradali.

     4. Nella realizzazione di nuovi filari ed alberature stradali, è di norma rilasciato un congruo spazio non cementato intorno alle piante, idoneo a favorire la penetrazione dell’acqua nel suolo, facendovi convergere, ove possibile, il deflusso delle acque meteoriche. Qualora le circostanze lo rendano necessario, devono, inoltre, essere adottati accorgimenti per evitare eventuali urti alle piante dovuti alla circolazione stradale.

     5. Le piante di cui al comma 1 devono essere oggetto di manutenzione finalizzata a prevenire i processi di degrado e di rischio della pubblica incolumità e consentire lo sviluppo equilibrato della pianta stessa. Esse devono essere periodicamente sottoposte a verifica di stabilità, nonché a potature finalizzate all’esportazione delle parti più deboli e pericolose e, se del caso, all’abbattimento e sostituzione della pianta stessa. La manutenzione non è soggetta all’autorizzazione o alla comunicazione di cui all’articolo 7. Gli interventi di potatura sono ammessi nei periodi previsti dal presente regolamento, mentre quelli relativi all’eliminazione di rischi per la pubblica incolumità sono ammessi in qualsiasi periodo dell’anno.

     6. In caso di morte dell’intera pianta o di singole branche della stessa, le piante dei filari e delle alberature stradali devono essere abbattute ovvero potate nel più breve tempo possibile per prevenire la propagazione delle eventuali fitopatie e per salvaguardare l’incolumità delle cose e persone.

 

     Art. 59. (Gestione delle fasce frangivento).

     1. Le fasce frangivento di cui alla legge regionale 2 maggio 1995, n° 22 (Definitiva sistemazione delle fasce frangivento in Agro Pontino), insistenti su terreni di proprietà pubblica e privata, devono essere oggetto di manutenzione finalizzata a prevenire i processi di degrado e di rischio della pubblica incolumità, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo equilibrato delle piante. La manutenzione ordinaria non è soggetta all’autorizzazione o alla comunicazione di cui all’articolo 7. Gli interventi ordinari di potatura sono ammessi nei periodi indicati dal presente regolamento, mentre quelli relativi all’eliminazione di rischi per la pubblica incolumità sono ammessi in qualsiasi periodo dell’anno.

     2. Le fasce frangivento, previa autorizzazione ai sensi dell’articolo 7, possono essere ceduate con interventi a scalare, con un intervallo di almeno cinque anni per l’utilizzazione delle fasce antistanti, utilizzando nell’ambito della stessa fascia frangivento ed in presenza della fascia antistante, un tratto non superiore al 50% della fascia di proprietà. In assenza della fascia antistante l’utilizzazione della fascia può interessare il 50% della fascia di proprietà, che non deve comunque superare la lunghezza di 250 metri.

     3. Per le fasce frangivento ancora di proprietà pubblica, l’ente competente deve predisporre, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, un piano di manutenzione, in conformità alle indicazioni del Piano Giordano di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 30 luglio 1982, n. 33.

     4. L’abbattimento delle piante e dei polloni in soprannumero è consentito, purché non pregiudichi la continuità della fascia frangivento. Quando la preesistente continuità viene interrotta per la morte o l’abbattimento di uno o più esemplari, l’interessato deve ripristinare la continuità, favorendo la rinnovazione agamica dalle ceppaie, se possibile, oppure reintroducendo piante della stessa specie.

     5. La disposizione di cui al comma 4, non si applica alle piante abbattute per la realizzazione di opere di pubblica utilità e per l’accesso a fondi, purché regolarmente autorizzati. In questi casi è ammessa anche l’eradicazione della ceppaia.

 

Capo V

Disposizioni per la gestione dei castagneti

 

     Art. 60. (Taglio delle piante di castagno).

     1. Il taglio delle piante di castagno per la produzione da legno da opera è disciplinato, oltre che dal presente regolamento, anche dalle disposizioni contenute nel r.d.l. 973/1931.

 

     Art. 61. (Gestione ordinaria dei castagneti da frutto).

     1. Nei castagneti da frutto coltivati sono consentiti, senza necessità dell’autorizzazione o della comunicazione di cui all’articolo 7:

     a) l'esecuzione di innesti;

     b) la conversione di polloni di ceppaie singole e di nuclei di ceppaie frammiste a piante di alto fusto di castagno;

     c) le potature di formazione e di produzione, nonché quelle connesse allo stato fitosanitario; queste ultime sono ammesse anche al di fuori del periodo di riposo vegetativo, nel rispetto delle profilassi per prevenire eventuali propagazioni di infestazioni;

     d) la realizzazione di ripiani sostenuti da muri a secco e/o da ciglioni inerbiti;

     e) il taglio delle erbe e degli arbusti, nonché la ripulitura totale della superficie allo scopo di facilitare la raccolta dei frutti;

     f) l'estirpazione delle ceppaie delle piante tagliate, purché la superficie sia regolarmente ripianata e si provveda alla sostituzione delle piante;

     g) il concentramento e la bruciatura del materiale di risulta, obbligatori nel caso di parti di piante necrotizzate da fitopatie, in spazi idonei, lontani dalle chiome ed in conformità alle disposizioni di cui al presente regolamento, in particolare in materia di prevenzione degli incendi boschivi;

     h) la realizzazione di scoline per il deflusso controllato delle acque.

     2. Nelle more della produzione di materiale vivaistico selezionato di origine autoctona, per l’innesto può impiegarsi materiale locale, prelevato da piante dimostratesi di particolare vigore e di rilevante capacità produttiva quali-quantitativa, non affette da attacchi parassitari, in particolare da ceppi virulenti di Cryphonectria parasitica (Murr.) o dall’Imenottero Dryocosmus Kuriphilus Yasumatsu.

 

     Art. 62. (Recupero di castagneti da frutto abbandonati).

     1. Per il recupero dei castagneti da frutto abbandonati, ovvero che non sono stati oggetto di manutenzione negli ultimi dieci anni, sono consentiti, ai sensi del presente articolo, i seguenti interventi:

     a) taglio ed estirpazione delle ceppaie delle specie diverse dal castagno, sia arboree che arbustive, purché seguiti da rimodellamento morfologico del terreno;

     b) potature di recupero, compresa l'eventuale capitozzatura delle piante innestate nei periodi di riposo vegetativo;

     c) eliminazione delle piante di castagno non più recuperabili per la produzione del frutto, con interventi graduali nel tempo, mediante eventuale estirpazione delle ceppaie e rimodellamento morfologico del terreno e conseguente ripristino con l’impianto di altre piante di castagno, oppure di specie autoctone di cui all’allegato A1, della legge forestale;

     d) salvaguardia, conservazione, sostituzione ed innesto delle piante di castagno nate da seme ovvero integrazione attraverso piantagione nelle chiarie eventualmente prodottesi con gli interventi di recupero di cui alle lettere a) e c), al fine di recuperare l’adeguata densità di impianto;

     e) concentramento e bruciatura del materiale di risulta, obbligatorio nel caso di parti di piante necrotizzate da fitopatie, da eseguirsi in spazi idonei, lontani dalle chiome e nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza, in osservanza delle prescrizioni specifiche;

     f) ripristino di ripiani sostenuti da muri a secco e/o da ciglioni inerbiti, e delle opere per il deflusso controllato delle acque nonché della viabilità di accesso.

     2. Per gli interventi di cui al comma 1, lettere a) e c), allorché riguardino superfici superiori a 1 ettaro, deve essere richiesta l’autorizzazione di cui all’articolo 7, sulla base del progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva previsto dall’articolo 10, che includa il cronogramma dei lavori per i successivi cinque anni e il quadro fitopatologico del sito e delle aree circostanti, con particolare riferimento al tipo ed al grado di diffusione del cancro corticale del castagno e del mal dell’inchiostro nonché indichi le specifiche misure da adottarsi per il loro contenimento. Per gli altri interventi di cui al comma 1 non sono richieste l’autorizzazione o la comunicazione previste dall’articolo 7.

 

     Art. 63. (Conversione dei cedui castanili in castagneti da frutto).

     1. La conversione di boschi cedui di castagno in castagneti da frutto è soggetta all’autorizzazione di cui all’articolo 7 da parte dell’ente competente, sulla base del progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva indicato dall’articolo 10.

     2. Gli interventi di preparazione per la conversione di cui al comma 1 sono:

     a) il taglio a raso di ringiovanimento del soprassuolo su superfici continue e di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati da eseguirsi nel corso dell’epoca consentita di utilizzazione del soprassuolo; negli anni successivi sono recuperabili superfici adiacenti con gli stessi limiti di estensione dell’intervento;

     b) il taglio a raso di ringiovanimento del soprassuolo in buche di estensione non superiore a 1.000 metri quadrati, considerando che due buche non si considerano continue allorché la loro distanza reciproca, tra i punti più vicini, è non inferiore a 20 metri e/o vi siano almeno quattro ceppaie non oggetto di utilizzazione.

     3. Nei casi di cui al comma 2 l’innesto deve effettuarsi sui polloni di ceppaie alternate, lasciando mediamente almeno il 50% delle ceppaie non innestate. I polloni innestati devono essere in numero uguale, oppure inferiore, ai polloni non innestati sulla medesima ceppaia. I polloni non innestati possono abbattersi dopo che è chiaramente evidente che l’innesto è riuscito, comunque non prima del terzo anno di foglia delle piante innestate, mentre i polloni delle ceppaie non innestate possono abbattersi non prima di cinque anni dal momento dell’avvio della conversione. L’intervento di conversione può avviarsi anche dopo un taglio di utilizzazione intercalare o di fine turno, eseguito in conformità alle disposizioni del presente regolamento e in conformità al principio della conversione a scalare.

     4. Gli altri interventi ammissibili per la conversione dei cedui castanili in castagneti da frutto sono:

     a) allontanamento delle piante arbustive ed arboree diverse dal castagno, con eventuale devitalizzazione delle ceppaie, senza il ricorso a principi chimici e con l’obbligo del rimodellamento morfologico del terreno;

     b) concentramento e bruciatura del materiale di risulta, obbligatorio nel caso di parti di piante necrotizzate da fitopatie, da eseguirsi in spazi idonei, lontani dalle chiome e nel rispetto delle condizioni di sicurezza e delle altre prescrizioni specifiche sancite dal presente regolamento;

     c) ripristino di ripiani sostenuti da muri a secco e/o da ciglioni inerbiti;

     d) ripristino di un sesto di impianto più regolare possibile con eventuale impianto di esemplari di castagno nelle chiarie formatesi in seguito ai lavori di recupero;

     e) selezione e innesto delle piante nate da seme e dei polloni prescelti per costituire il soprassuolo definitivo;

     f) ripulitura periodica delle ceppaie dai polloni sovrannumerari durante tutto l'anno, allorché vi è chiara evidenza della riuscita dell’innesto e comunque non prima del secondo anno di foglia degli innesti più recenti;

     g) potatura di formazione, nel periodo di riposo vegetativo e di difesa fitosanitaria, consentita durante tutto l'anno, delle piante e dei polloni innestati fino al raggiungimento di una chioma produttiva.

     5. Il progetto di cui al comma 1, oltre ai requisiti minimi generali di cui all’articolo 10, deve indicare:

     a) il cronogramma dei lavori di conversione relativamente alla superficie complessiva da convertirsi;

     b) il cronogramma presunto di gestione delle varie annualità di conversione per non meno di cinque anni;

     c) il quadro della situazione fitosanitaria del sito e delle aree circostanti, con particolare riferimento al mal dell’inchiostro ed al tipo ed al grado di diffusione del cancro corticale del castagno, specificando, altresì, le misure per il loro contenimento.

     6. Se l’area complessivamente oggetto di conversione è superiore a 3 ettari, l’interessato effettua un deposito cauzionale, a favore dell’ente competente, a garanzia delle spese per le cure colturali successive all’impianto per un periodo minimo di cinque anni. Annualmente l’interessato può richiedere lo svincolo di una quota parte non superiore al 20% per l’esecuzione degli interventi.

     7. La conversione dei cedui castanili in castagneti da frutto è favorita nelle aree per le quali è stata riconosciuta l’esistenza di produzioni di castagne certificate con DOP, IGP ed altre certificazioni di qualità della produzione nonché in quelle zone che ospitano castagneti da frutto secolari.

     8. La conversione dei cedui castanili in castagneti da frutto su superfici continue e di estensione superiore a 1000 metri quadrati in aree incluse nei siti di cui al d.p.r. 357/1997 e successive modificazioni, sono sottoposte a valutazione di incidenza.

     9. E’ consentita, senza necessità dell’autorizzazione o della comunicazione di cui all’articolo 7, la conversione di singole ceppaie interne ai castagneti da frutto, oppure di ceppaie isolate all’interno di preesistenti castagneti da frutto già in età produttiva o frammisti ad altre formazioni, governate a fustaia, anche di altre specie, quali castagneti coniferati, di età media superiore ai venti anni, purché la conversione non riguardi un insieme continuo di ceppaie che coprano una superficie superiore a 250 metri quadrati/anno.

 

     Art. 64. (Disposizioni per la prevenzione dei processi di degrado dei castagneti).

     1. Ai fini della prevenzione dei processi di degrado dei castagneti l'ente competente può disporre:

     a) per il mal d’inchiostro da Phytophthora spp.:

     1) il taglio e l’asportazione delle ceppaie delle piante ammalate, da effettuarsi durante i periodi stagionali assolutamente secchi nonché lo scalzamento dell’apparato radicale e il trattamento dello stesso con prodotti idonei. In tali casi la terra prodotta dalle operazioni non deve essere allontanata dal sito e l’allontanamento del materiale deve avvenire per trasporto, essendo vietato l’esbosco a strascico del materiale legnoso;

     2) la corretta regimazione delle acque, quando queste possono essere causa di ristagni idrici oppure di trasporto dell’inoculo del fungo, evitando che il loro deflusso superficiale possa raggiungere altre piante di castagno;

     3) il divieto di reimpianto di Castanea e Junglans, per almeno dieci anni, in aree liberate da castagneti gravemente ammalati;

     4) l’obbligo di segnalazione di focolai di infezione nelle aree pubbliche destinate al libero accesso, mediante apposita cartellonistica riportante le indicazioni di massima sulle norme sanitarie da tenere;

     b) per il cancro corticale da Cryphonectria parasitica:

     1) la salvaguardia dei cancri cicatrizzanti, in grado di diffondere ceppi ipovirulenti del patogeno, e la rimonda delle piante da cancri palesemente letali, fonti di inoculo dei ceppi virulenti;

     2) l’uso dei mastici anticancro negli innesti;

     c) per il balanino (Curculio spp.) e le cidie (Cydia spp.) l’allontanamento dal bosco e l’abbruciamento dei frutti infestati ottenuti dalle operazioni di selezione, sia in bosco sia negli stabilimenti di lavorazione.

 

Capo VI

Modalità di esecuzione delle attività in bosco

 

SEZIONE I

MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE DEL SOPRASSUOLO FORESTALE

 

     Art. 65. (Cantiere forestale).

     1. Ai sensi dell’articolo 49 della legge forestale, sia l’area ricompresa all’interno dei confini della superficie oggetto di utilizzazione, sia la viabilità, che i depositi temporanei e gli imposti a servizio dell’utilizzazione, anche se situati all’esterno dell’area di utilizzazione stessa, ma all’interno del bosco, costituiscono il cantiere forestale.

     2. Prima dell’avvio dei lavori l’interessato deve provvedere:

     a) al confinamento dell’area interessata dall’utilizzazione, secondo le consuetudini locali oppure mediante anellatura con vernice indelebile delle piante al margine che rimangono a dote del margine stesso, tranne nei casi in cui i confini sono chiaramente ed inequivocabilmente individuabili;

     b) ad apporre la cartellonistica dei lavori e dei rischi ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili) lateralmente alla strada principale di accesso al cantiere forestale, qualora il cantiere non sia ubicato all’interno di una proprietà privata o di fondi chiusi al libero accesso.

     3. A conclusione dei lavori, l’interessato deve ripristinare, sistemare e ripulire l’area di intervento e rimuovere la cartellonistica affissa.

     4. All’interno dei cantieri forestali vige il divieto di accesso a coloro che non assolvono, in forma diretta o indiretta, funzioni connesse all’esecuzione dell’intervento stesso.

 

     Art. 66. (Modalità di esecuzione del taglio).

     1. In tutti i boschi, durante qualsiasi operazione o intervento colturale, devono essere evitati danni al novellame od alle altre piante o polloni destinati a rimanere a dotazione del bosco, adottando i possibili accorgimenti tecnici, tecnologici ed organizzativi disponibili.

     2. É vietato il taglio cosiddetto a saltamacchione ed ogni altra forma di taglio volta al prelievo degli assortimenti commerciabili o solo di alcuni di essi. É fatto obbligo di procedere al taglio con uniformità, tagliando le piante, i polloni secchi, malati, stroncati, fatti salvi i seguenti casi:

     a) rilascio di interi nuclei o aree di soprassuolo per motivi di ordine idrogeologico o ambientale;

     b) rilascio delle piante nei casi prescritti, nonché delle eventuali matricinature più intensive rispetto alle densità minime previste;

     c) rilasci volti all’avviamento a fustaia dei cedui.

     3. Nei boschi cedui il taglio delle piante o polloni deve essere eseguito in prossimità del colletto, quanto più in basso possibile in relazione alla morfologia del terreno, senza scosciamenti o scortecciamenti della ceppaia e lasciando, al termine del taglio, tutte le superfici di taglio lisce, inclinate secondo un unico piano o convesse. È vietato intervenire sulle ceppaie già oggetto di taglio dopo che sulle stesse sia già iniziata l’emissione dei nuovi polloni e, comunque, al di fuori dei periodi in cui è consentito il taglio. Nel taglio a sterzo il taglio dei polloni maturi deve essere effettuato evitando di danneggiare i polloni più giovani destinati a restare sulla ceppaia. Il taglio delle matricine o delle piante di conifere, ove consentito, deve essere effettuato contemporaneamente a quello del ceduo.

     4. Il taglio deve essere effettuato il più possibile vicino al suolo salvo nei casi in cui la ceppaia possa svolgere una funzione di trattenuta di neve e massi; in questo caso il taglio deve essere effettuato ad altezza adeguata alla funzione suddetta.

     5. L’ente competente può vietare l'uso dei condotti e canali di avvallamento del legname già esistenti, qualora ciò possa dar luogo ad erosione, frane, smottamenti o danni gravi al soprassuolo boschivo; mentre può imporre che le piante abbattute siano sramate in loco al fine di ridurre i danni da strascico.

 

     Art. 67. (Allestimento e sgombero delle tagliate).

     1. Nei cedui l'allestimento dei prodotti del taglio sul letto di caduta e lo sgombero del relativo materiale al punto di concentramento deve essere completato nel tempo più breve possibile e comunque non oltre il trentesimo giorno dal termine della stagione silvana, ovvero precedentemente all’avvio del periodo di rischio degli incendi boschivi.

     2. É ammesso lo sgombero delle tagliate dal letto di caduta delle piante anche oltre il termine di cui al comma 1, previa comunicazione scritta al Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio, purché questo sia eseguito mediante muli e con materiale trasportato a soma, oppure mediante gru a cavo, canalette, risine, fili a sbalzo, ecc., eccetto che con i mezzi e gli strumenti vietati nel periodo a rischio di incendi, avendo avuto cura di rimuovere il materiale abbattuto e di risulta da sopra le ceppaie precedentemente alla ripresa vegetativa. Ai fini del concentramento del materiale abbattuto non possono utilizzarsi le matricine rilasciate a dote del bosco quale punto di appoggio per la formazione della catasta temporanea.

     3. Nelle fustaie l’allestimento e lo sgombero delle tagliate, almeno fino ai punti di concentramento, deve concludersi precedentemente al periodo di disseminazione delle piante immediatamente successivo all’anno di esecuzione dell’intervento di utilizzazione.

     4. Entro i termini di cui al comma 1, i residui legnosi delle lavorazioni del diametro minimo superiore a cinque centimetri devono essere allontanati dalla tagliata, mentre i residui di diametro massimo inferiore a cinque centimetri devono essere:

     a) concentrati negli spazi vuoti delle tagliate stesse allo scopo destinati;

     b) lasciati sparsi sul letto di caduta, fatte salve le ceppaie e la rinnovazione esistente, ridotti in lunghezza di dimensione non superiore a 100 centimetri, oppure, concentrati negli spazi liberi da novellame o ceppaie, avendo cura di evitare cumuli che superino i 100 centimetri di altezza.

     5. É obbligatorio rimuovere ed allontanare nel più breve tempo possibile i residui delle lavorazione di qualsiasi dimensione da alvei di corsi d'acqua, fossi, torrentelli, canali, strade, piste, mulattiere, sentieri e fasce antincendio. Per il materiale di risulta degli interventi eseguiti per motivi fitosanitari si adottano le disposizioni specifiche in relazione al tipo di parassita. Il materiale di risulta degli interventi nelle aree di pertinenza deve essere asportato entro trenta giorni oppure gestito secondo le modalità indicate dal comma 4. La gestione del materiale di risulta deve comunque effettuarsi coerentemente con le disposizioni previste ai fini della prevenzione degli incendi boschivi.

     6. Al termine delle operazioni di taglio e sgombero del legname, le tagliate e le altre aree utilizzate per le operazioni, devono essere ripulite da qualsiasi genere di materiale non legnoso depositato durante l’attività di taglio boschivo.

 

     Art. 68. (Concentramento ed esbosco dei prodotti).

     1. Il concentramento mediante rotolamento e strascico è permesso soltanto dal letto di caduta al punto di concentramento, sia esso su strada, pista, mulattiera, carrareccia, condotta, piazzale temporaneo o altro punto interno all’area in utilizzazione e comunque fino al punto più vicino per la successiva fase di esbosco, oppure all'aia dove si effettua la carbonizzazione. Qualora si dovesse eseguire il concentramento a strascico col verricello, per evitare che le sezioni dei tronchi o il fascio degli stessi provochino danni al terreno, devono essere usati appositi scudi di protezione, mentre nell'esbosco le teste del carico devono essere sollevate da terra.

     2. L'esbosco o trasporto dei prodotti dal punto di concentramento all’imposto o piazzale temporaneo di deposito, può avvenire tramite trattori e rimorchi forestali, teleferiche, condotte e animali da soma attraverso strade, piste, condotte e canali di avvallamento già esistenti o approntati all’uopo, evitando il transito ed il rotolamento nelle parti di bosco in rinnovazione. Tale operazione deve avvenire entro il 30 settembre successivo alla chiusura della stagione di taglio, ad eccezione del materiale legnoso di conifere scortecciato e di quello concentrato in imposti permanenti, per i quali non ci sono scadenze, fatte salve eventuali disposizioni più restrittive dettate dall’ente competente per motivi di prevenzione fitosanitaria e prevenzione degli incendi boschivi.

     3. Il concentramento e l’esbosco:

     a) sono di norma consentiti mediante il transito dei trattori in bosco lungo tracciati o varchi naturali, che non comportino danni al soprassuolo, alle ceppaie e non richiedano movimenti di terra, fatti salvi gli altri specifici divieti o limitazioni imposti dall'ente competente per particolari situazioni, quali rinnovazione in atto, possibile costipamento del terreno, periodi particolarmente piovosi, che si accertassero anche nel corso dei lavori;

     b) sono di norma vietati lungo versanti, canaloni e torrenti in cui siano state eseguite opere di sistemazione idraulico-forestale e lungo le strade aperte al transito ordinario, qualora si proceda al trascinamento a strascico.

     4. Nei casi in cui sia utilizzata viabilità pubblica o ad uso pubblico devono adottarsi tutti i possibili accorgimenti tecnici del caso per ridurre i danni alle infrastrutture ed alle opere connesse, nonché eseguire preventivamente i lavori di manutenzione necessari a mantenere in corso d’opera le preesistenti condizioni di percorribilità e di regimazione delle acque. Al termine di ogni stagione silvana oppure di singoli lavori, la viabilità esistente utilizzata deve essere adeguatamente risistemata al fine di assicurare la corretta regimazione delle acque ed evitare fenomeni di ristagno o di erosione.

     5. Allorché le operazioni di esbosco non siano state completate precedentemente al periodo di massimo rischio di incendio, l’interessato deve attuare misure utili per evitare la diffusione del fuoco nelle aree in cui è depositato il materiale legnoso abbattuto.

     6. Restano fermi gli eventuali obblighi di rinsaldamento o ripristino dell’area utilizzata e percorsa dalle macchine. L’esbosco ed il trasporto del legname per via funicolare aerea e per fluitazione deve eseguirsi in conformità alla normativa vigente in materia.

 

     Art. 69. (Gru a cavo).

     1. L'installazione di gru a cavo per l'esbosco dei prodotti forestali è soggetta all’autorizzazione di cui all’articolo 7, da parte dell'ente competente, sulla base del progetto di utilizzazione forestale previsto dall’articolo 11, integrato con le indicazioni relative al tracciato della linea, nonché alla localizzazione dell'impianto su cartografia in scala 1:10.000 e di profilo dell'impianto in scala 1:500.

     2. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha una durata massima di sei mesi.

     3. Alla richiesta di autorizzazione il richiedente allega, oltre a quanto previsto dall’articolo 7, l'assenso del proprietario del fondo interessato, qualora non coincidente con la persona del richiedente, le caratteristiche e la durata dell'impianto nonché una copia del contratto di assicurazione per la responsabilità civile, valida per tutto il periodo di esercizio dell'impianto.

     4. Qualora le linee della gru superassero di oltre 10 metri la sommità delle chiome, è obbligatoria la segnalazione con cavo di guardia munito di pallone o di bandiere colorate.

     5. Copia dell'autorizzazione di cui al comma 1, corredata dalla localizzazione dell'impianto su cartografia in scala 1:10.000 e dal profilo dell'impianto in scala 1:500, deve essere inviata al comune, al Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato, al Comando della Regione Aerea ed all'Azienda autonoma di assistenza al volo competenti per territorio.

     6. Nei soprassuoli boschivi i varchi necessari al passaggio delle linee possono avere larghezza massima di 6 metri; la spaziatura minima tra i varchi non può essere, di norma, inferiore a 40 metri.

     7. E' vietato l'attraversamento di strade a transito ordinario. All'incrocio con strade o piste di servizio forestale nonché con mulattiere e sentieri devono essere apposti cartelli monitori in maniera visibile.

     8. La contrassegnatura delle piante da abbattere per l'apertura dei varchi di passaggio è eseguita dal tecnico agroforestale.

 

     Art. 70. (Potatura).

     1. La potatura delle piante deve essere effettuata senza danneggiare le piante stesse e con tecniche atte ad assicurare uno sviluppo equilibrato della pianta e della chioma oppure finalizzate alla coltivazione per la produzione di frutti, semi o altro materiale di propagazione. L’intervento deve eseguirsi con taglio netto rasente il colletto del ramo, senza danneggiare la corteccia.

     2. La potatura è consentita senza necessità dell’autorizzazione e della comunicazione di cui all’articolo 7 per la rimozione:

     a) di rami che costituiscono pericolo per le persone e per le cose da piante poste in prossimità di strade, elettrodotti, fabbricati, confini di proprietà o di coltura, aree attrezzate ad uso ricreativo;

     b) di rami, palchi di rami e parti di piante vive o morte per motivi fitosanitari e per la prevenzione degli incendi boschivi;

     c) di rami, palchi di rami e parti di piante vive o morte per favorire la capacità produttiva della pianta.

     3. La potatura e la spalcatura dei rami vivi deve limitarsi al terzo inferiore della profondità della chioma verde. L’intervento può praticarsi:

     a) dal 1° novembre al 31 marzo per le latifoglie e le conifere non resinose;

     b) tutto l'anno per le conifere resinose.

     4. Per le specie affette da fitopatie, devono osservarsi tutte le cautele necessarie ad evitare la diffusione delle stesse, ferme restando il rispetto delle specifiche disposizioni eventualmente esistenti in materia.

     5. Il materiale di risulta degli interventi deve essere trattato in conformità all’articolo 73, comma 2, tranne quello prodotto dagli interventi di cui al comma 4 del presente articolo, che deve essere smaltito come indicato dalle disposizioni specifiche in materia.

 

SEZIONE II

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE ALTRE ATTIVITÀ IN BOSCO

 

     Art. 71. (Demaschiatura ed estrazione del sughero gentile).

     1. La demaschiatura e l'estrazione del sughero gentile dalle piante di querciasughera

è soggetta alle norme di cui alla l. 759/1956.

 

     Art. 72. (Carbonizzazione).

     1. E' consentita la carbonizzazione con qualsiasi sistema nelle aie esistenti. Qualora occorra formare nuove aie, queste si praticheranno nei vuoti del bosco e nei luoghi ove, per azione del vento o per altre cause, non esista pericolo di danni al soprassuolo ed alla consistenza e stabilità del terreno. In mancanza di vuoti si deve ricorrere alle parte del bosco meno folte di piante.

     2. Le aree preesistenti o di nuova formazione, quando sia necessario per la pendenza e la natura del terreno, devono essere sostenute possibilmente con muri a secco, con zolle erbose o con palizzate.

     3. Durante la preparazione del carbone, con carbonaia tradizionale, il terreno circostante deve essere vigilato di giorno e di notte da operai esperti, muniti di strumenti idonei per lo spegnimento di eventuali focolai di incendio. Nei periodi di massimo rischio di incendio le carbonaie poste a distanze inferiori a 20 metri dal bosco non possono essere attivate.

 

     Art. 73. (Preparazione della brace e della carbonella).

     1. La preparazione della brace o carbonella non deve arrecare danno alle piante e alla ceppaie e può effettuarsi solo nelle giornate umide e piovose e mai nelle giornate di vento, escluso in ogni caso il periodo di massima pericolosità disciplinato per legge.

     2. Per la preparazione di cui al comma 1 gli interessati devono adibire degli spazi vuoti nel bosco, oppure strutture apposite nonché le piazze delle carbonaie. Gli interessati possono procedere alla preparazione della brace o della carbonella anche in assenza di strutture appositamente dedicate purché la eseguano in spazi vuoti nel bosco, fermi restando i limiti di cui al comma 1.

 

     Art. 74. (Esercizio e sistemi di resinazione).

     1. I proprietari o possessori che intendono procedere alla resinazione delle piante, devono darne comunicazione all'ente competente ai sensi dell’articolo 7, indicando la località, la specie legnosa, la superficie del bosco o terreno in cui si trovano le piante da resinare ed il numero approssimativo di queste e precisando se intendono ricorrere all'impiego di stimolanti chimici.

     2. La resinazione è consentita con qualsiasi sistema, purchè siano rispettati i limiti sottoindicati:

     a) per la resinazione con l'asciotto o con strumenti similari la intaccatura deve, al massimo, essere larga 9 cm e profonda 1 cm; l'altezza del complesso delle incisioni annuali non deve superare i 60 cm nel primo e secondo anno, e i 70 cm negli anni successivi; comunque, tutte le incisioni suddette non devono superare 3,50 m di altezza della pianta;

     b) per la resinazione con raschietto le incisioni a forma di V devono essere costituite da solchetti larghi non più di un centimetro e profondi mezzo centimetro e il canale di sgrondo, a decorso verticale, deve essere largo non più di due centimetri e profondo un centimetro. Le incisioni non devono superare la terza parte della circonferenza della pianta e l'altezza di 2,40 m dal suolo.

     3. Ai fini del presente regolamento, per resinazione a vita si intende quella che si ottiene con una serie verticale di incisioni per anno. La resinazione a vita può essere praticata sulle piante che abbiano a 1,30 m da terra e sopra corteccia, il diametro minimo appresso indicato per ogni specie:

     a) 30 cm per il pino laricio, silvestre e domestico;

     b) 24 cm per il pino nero, marittimo e d'Aleppo.

     4. Per resinazione a morte si intende quella effettuata con più serie di tagli contemporaneamente. Questa è consentita, qualunque sia il diametro, solo nelle piante che devono cadere a taglio, per raggiunta maturità o per ragioni colturali, entro cinque anni. La resinazione nelle aree percorse dal fuoco è ammessa limitatamente alle piante destinate a perire. Per i successivi cinque anni dall’evento non è ammessa la resinazione a vita sulle piante sane.

 

     Art. 75. (Raccolta dello strame e della lettiera nei boschi).

     1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, la raccolta dello strame e della lettiera nei boschi è vietata.

     2. La raccolta di cui al comma 1 è consentita, previa autorizzazione dell’ente competente ai sensi dell’articolo 7, con esclusione dei boschi di nuova formazione e di quelli in corso di rinnovazione, nei seguenti casi:

     a) per le necessità interne all'azienda agricola e limitatamente ai terreni con pendenza inferiore al 30%;

     b) al fine di favorire l'insediamento della rinnovazione, in aree limitate, ove vi siano accumuli di lettiera; in questo caso la raccolta può ripetersi nello stesso luogo solo dopo dieci anni.

     3. E’ sempre vietata l’asportazione del terriccio.

 

     Art. 76. (Raccolta dell'erba e di cespugliame nei boschi).

     1. La raccolta dell'erba nei boschi, deve farsi in modo da evitare lo strappo e la recisione del novellame e qualsiasi altro danno alla rinnovazione forestale. Non è comunque ammessa la raccolta delle specie erbacee, arbustive ed arboree protette ai sensi della l.r. 61/1974.

     2. Il cespugliame costituito da erica, scope, ginestre e simili all’interno delle aree boscate può essere sempre tagliato, senza però arrecare danno alle piantine del bosco frammiste ad esso ed in moderati quantitativi. La raccolta per usi professionali deve essere autorizzata dall’ente competente.

     3. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 in nessun caso sono ammesse nelle aree percorse dal fuoco e nei successivi 5 anni dall’evento.

 

     Art. 77. (Estrazione del ciocco d'erica e degli altri arbusti nei boschi).

     1. L'estrazione del ciocco dell’erica e degli altri arbusti di specie di cui all’allegato A3 della legge forestale, può effettuarsi previa comunicazione dell'ente competente, su superfici non superiori a 1.000 (mille) metri quadrati per anno, anche se disgiunte ma appartenenti alla medesima proprietà. Limitatamente all’erica l’estrazione non può effettuarsi prima dei 20 (venti) anni di età della pianta.

     2. L’intervento di cui al comma 1 non deve arrecare danni alla rinnovazione ed al soprassuolo, ed a seguito dell’estrazione le buche vanno ricolmate e la superficie deve essere ragguagliata .

     3. Entro 30 giorni, l'ente competente può disciplinare i criteri di esecuzione dell’intervento. Decorso tale termine l’intervento può essere eseguito.

     4. Per superfici superiori è richiesta autorizzazione dell’ente competente.

 

     Art. 78. (Raccolta dei frutti e dei semi forestali nei boschi).

     1. La raccolta dei frutti e dei semi forestali nei boschi è consentita ai proprietari ed agli aventi diritto, in quantità e secondo modalità tali da non compromettere la rinnovazione del bosco o danneggiarlo altrimenti.

     2. La raccolta dei semi e dei frutti forestali nei boschi iscritti ai libri nazionale e regionale dei boschi da seme deve essere effettuata in conformità alle disposizioni vigenti in materia.

 

     Art. 79. (Raccolta delle specie a rischio e delle piante officinali).

     1. Per le specie officinali di cui all’allegato B, della legge forestale, l’ente competente, ai sensi dell’articolo 101 bis della l.r. 14/1999, specifica il quantitativo di raccolta ammissibile da parte di personale specializzato ovvero di singoli a titolo personale. In quest’ultimo caso il quantitativo di raccolta deve essere comunque in numero non superiore a 10 esemplari.

 

     Art. 80. (Alberi di Natale).

     1. Le piante, i rami o i cimali destinati al commercio come alberi di Natale, se provenienti da tagli o altri interventi selvicolturali praticati nella Regione Lazio, devono essere accompagnati da uno speciale contrassegno indicato dalla Regione. Nel progetto di utilizzazione forestale o dichiarazione di taglio relativa può essere specificato l’impiego del materiale ottenuto come albero di Natale.

 

     Art. 81. (Attività turistico ricreative).

     1. Le attività turistico ricreative devono svolgersi all’interno delle aree appositamente dedicate e lungo i percorsi indicati, mentre sono interdette in quelle aree provviste di recinzione e specifica segnaletica di divieto di accesso. L’ente pubblico proprietario del bosco e l’organismo di gestione nel caso di boschi ricadenti in aree naturali protette, possono autorizzare l’uso di altre aree da parte di comitive e gruppi organizzati, sulla base di specifiche richieste che indichino il luogo, il tipo di attività che si intende svolgere,e la durata delle stesse.

     2. Nei boschi sono vietate tutte le attività che comportano danni materiali all’ecosistema ed alle singole piante.

     3. Nelle more dell’adozione del programma di manutenzione delle aree e dei manufatti dell’area previsto dall’articolo 54, l’ente pubblico proprietario deve comunque attuare la manutenzione nei termini indicati dal presente regolamento.

     4. La rete di piste forestali esistenti può ospitare attività sportive e ricreative che si svolgano in conformità alle disposizioni di cui al presente regolamento e non prevedano l’uso di mezzi a motore, oppure, velocipedi.

 

     Art. 82. (Altre attività in bosco).

     1. Ai sensi dell’articolo 43, comma 2, della legge forestale, nelle aree appositamente individuate ed all’interno delle aree boscate sprovviste di recinzione o di specifica segnaletica di divieto di accesso e transito, sono consentite tutte quelle attività ricreative e sportive che non determinano danni al soprassuolo forestale ed alla fauna presente.

 

Capo VII

Manutenzione delle pertinenze, infrastrutture ed opere di servizio per la gestione dei boschi

 

SEZIONE I

MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE

 

     Art. 83. (Disposizioni generali).

     1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, si definiscono tagli di manutenzione i tagli nei boschi della vegetazione arbustiva ed arborea destinati alla regolazione dello sviluppo della vegetazione forestale per il mantenimento in efficienza e sicurezza dei manufatti, delle aree di pertinenza di elettrodotti e di altre reti, della viabilità e delle opere e sezioni idrauliche, naturali ed artificiali.

     2. Nel caso di lavori urgenti, necessari a ripristinare od a garantire la continuità di servizi pubblici oppure indispensabili per la tutela della pubblica incolumità, gli stessi possono essere immediatamente eseguiti da parte degli enti competenti, previa comunicazione di inizio attività di cui all’articolo 7, all’ente competente per la tipologia di intervento.

     3. I tagli di manutenzione, se realizzati in conformità alle disposizioni del presente regolamento, sono soggetti alla comunicazione di inizio attività di cui all’articolo 7, cui è allegata la dichiarazione di taglio prevista dall’articolo 12, oppure, il progetto di utilizzazione forestale di cui all’articolo 11, a seconda dell’estensione e del tipo di intervento. Deve richiedersi l’autorizzazione di cui all’articolo 7 qualora l’intervento debba essere effettuato con modalità diverse rispetto alle disposizioni del presente regolamento, oppure nei altri casi previsti dal presente regolamento.

     4. I tagli di manutenzione che interessano solo la vegetazione arbustiva devono eseguirsi in conformità alle specifiche disposizioni previste dal presente regolamento.

 

     Art. 84. (Manutenzione nelle aree di pertinenza di elettrodotti).

     1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, si considerano aree di pertinenza di elettrodotti:

     a) per le linee ad altissima tensione, oltre 150.000 volts, una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori aumentata di 10 metri per lato;

     b) per le linee ad alta o media tensione, una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori aumentata di 6 metri per lato.

     2. Nelle aree di pertinenza di cui al comma 1, é consentito il taglio degli arbusti ed il taglio a raso delle piante forestali, anche se non abbiano raggiunto l’età del turno minimo e del bosco ceduo, senza obbligo di rilascio di matricine, mentre non è consentita l’eradicazione delle ceppaie, ma solo la devitalizzazione senza uso di principi chimici di sintesi nelle aree strettamente necessarie per il passaggio e di servizio per la manutenzione della linea. Nelle fasce laterali alla proiezione al suolo del conduttore più esterno e per una ampiezza pari all’altezza dell’elemento di sostegno, anche se esterna all’area di pertinenza, è consentita la potatura oppure capitozzatura di tutte le piante o dei polloni con altezza uguale o superiore all’elemento di sostegno ovvero che si preveda diventi tale nei due anni successivi, anche in deroga alle norme relative ai turni minimi. Qualora l’interferenza della chioma con la linea elettrica non sia eliminabile tramite potatura, é ammesso il taglio delle piante anche al di fuori dell’area di pertinenza della linea stessa. In tutti i casi é ammesso il taglio delle piante inclinate od instabili che possono cadere sui conduttori.

     3. Nelle aree di pertinenza delle linee in cavo isolato, é consentito il taglio degli arbusti ed il taglio a raso delle piante forestali, anche se non abbiano raggiunto l’età del turno minimo e del bosco ceduo senza obbligo di rilascio di matricine, mentre non è consentita l’eradicazione delle ceppaie, ma solo la devitalizzazione senza uso di principi chimici di sintesi nelle aree strettamente necessarie per il passaggio e di servizio per la manutenzione della linea. Nelle fasce laterali alla proiezione al suolo del conduttore più esterno e per una ampiezza pari all’altezza del palo, anche se esterna all’area di pertinenza, è consentita la potatura oppure capitozzatura di tutte le piante oppure dei polloni aventi altezza almeno pari o superiore al palo ovvero che si preveda diventi tale nei due anni successivi. Qualora l’interferenza della chioma con la linea elettrica non sia eliminabile tramite potatura, é ammesso il taglio delle piante anche al di fuori dell’area di pertinenza della linea stessa. In tutti i casi é ammesso il taglio delle piante inclinate od instabili che possono cadere sui conduttori.

     4. Nelle aree di sedime degli elementi di sostegno è ammessa l’eradicazione delle ceppaie. Qualora le aree in cui l’eliminazione del soprasuolo sia permanente, ovvero le aree interessate dai basamenti e quelle strettamente necessarie per il passaggio e di servizio per la manutenzione della linea abbiano estensione complessiva superiore a 5.000 metri quadrati per l’intera linea, anche se ricadenti su diverse proprietà, si deve procedere alla realizzazione di un rimboschimento compensativo secondo le modalità indicate nell’articolo 14.

     5. Il taglio del bosco nelle aree di pertinenza può effettuarsi durante tutto l’anno con la sola esclusione dei mesi di luglio e di agosto nelle aree poste al di sotto di 800 metri di quota; sono ammesse deroghe a tale limitazione per gli interventi di urgenza. In caso di potature l’intervento deve conformarsi agli obiettivi specifici del caso.

     6. É comunque obbligatoria l’asportazione del materiale di risulta dall’area e la gestione in conformità alle disposizioni del presente regolamento.

     7. Gli interventi di utilizzazione forestale di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 sono autorizzati o comunicati ai sensi delle relative disposizioni del presente regolamento.

 

     Art. 85. (Manutenzione nelle aree di pertinenza di reti di servizio pubblico).

     1. Si considera area di pertinenza di reti di servizio pubblico una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori o dell’area di transito di carrelli o cabine, aumentata di 2 metri per lato. Per le reti elettriche si fa riferimento alle linee di bassa tensione non incluse tra le tipologie di cui all’articolo 84, comma 1.

     2. Nelle aree di pertinenza di cui al comma 1 é sempre ammessa la potatura delle chiome che interferiscono con i conduttori o con i carrelli, le cabine e gli elementi di sostegno. Qualora l’interferenza della chioma con la linea non sia eliminabile tramite potatura é ammesso il taglio delle piante radicate nell’area di pertinenza della linea stessa. In tutti i casi é ammesso il taglio delle piante inclinate od instabili che possono cadere all’interno dell’area di pertinenza.

     3. Il taglio di manutenzione può essere attuato durante tutto l’anno con la sola esclusione dei mesi di luglio e di agosto nelle aree poste al di sotto degli 800 metri di quota. Sono ammesse deroghe a tale limitazione per gli interventi di urgenza.

     4. É fatto comunque obbligo di asportare il materiale di risulta dall’area ed eseguire la gestione in conformità alle disposizioni di cui al presente regolamento.

     5. Gli interventi di utilizzazione forestale di cui ai commi 2 e 3 sono autorizzati o comunicati ai sensi delle relative disposizioni del presente regolamento.

 

     Art. 86. (Manutenzione delle pertinenze alla viabilità e alle ferrovie e di altri manufatti).

     1. Fatte salve le disposizioni del Codice della Strada, nelle pertinenze della viabilità, limitatamente alle esigenze per la sicurezza della circolazione e per il mantenimento della stabilità delle scarpate, é consentito il taglio della vegetazione forestale, consistente nel taglio di ceduazione dei polloni nonché nel taglio e nella potatura delle piante di alto fusto che risultano inclinate od instabili o che costituiscono pericolo diretto od indiretto per la pubblica incolumità.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche con riferimento alle pertinenze delle linee ferroviarie, ferma restando l’osservanza delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto).

     3. I tagli di manutenzione di cui al comma 1 sono attuati durante tutto l’anno ed in deroga ai turni minimi previsti dal presente regolamento. Gli interventi comunque devono essere eseguiti a regola d’arte e, nel caso di potature, devono conformarsi agli obiettivi specifici del caso. É fatto comunque obbligo l’asportazione del materiale di risulta dall’area e la sua gestione in conformità alle disposizioni di cui al presente regolamento.

     4. Le pertinenze di cui ai commi 1 e 2 devono essere oggetto di manutenzione ai fini della prevenzione degli incendi boschivi.

     5. Gli interventi di utilizzazione forestale di cui al comma 1 sono autorizzati o comunicati ai sensi delle relative disposizioni del presente regolamento.

 

     Art. 87. (Manutenzione di opere e sezioni idrauliche).

     1. In corrispondenza di argini artificiali, di difese spondali, di dighe in terra, di opere di presa o derivazione e di altre opere idrauliche o di bonifica é consentito il taglio della vegetazione forestale che possa recare danno alla conservazione o alla funzionalità delle opere stesse.

     2. Negli alvei artificiali ed in quelli naturali, con riferimento all’alveo di piena, é sempre consentito il taglio della vegetazione arbustiva, delle piante di alto fusto, dei polloni nonché di tutte le piante morte, crollate, inclinate, instabili e/o parzialmente sradicate o che possano costituire pericolo per l’ostruzione della sezione idraulica interessata. In queste aree è prioritaria l’esecuzione dei tagli intercalari finalizzati a rilasciare un soprassuolo stabile e il più possibile diversificato per specie.

     3. I tagli di manutenzione di cui ai commi 1 e 2 sono autorizzati o comunicati ai sensi delle relative disposizioni del presente regolamento. Essi sono attuati durante tutto l’anno e devono realizzarsi con tecniche, tecnologie ed organizzazione tale da prevenire il rischio di attivazione di situazione di instabilità idrogeologica. I residui delle lavorazioni debbono essere gestiti secondo quanto indicato dal presente regolamento.

     4. Al di fuori dell’alveo di massima piena, la manutenzione del soprassuolo deve essere eseguita in conformità alle disposizioni del presente regolamento; tuttavia, possono abbattersi, ai sensi del comma 3, le sole piante inclinate, instabili e/ o sradicate che cadendo andrebbero ad interessare l’alveo. Previa autorizzazione dell’ente competente di cui all’articolo 7, può procedersi al taglio di piante di età inferiore a quella del turno minimo, ove ciò sia motivato dall’esigenza di evitare stroncamenti o sradicamenti di piante lungo le sponde.

 

SEZIONE II

INFRASTRUTTURE ED OPERE DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI BOSCHI

 

     Art. 88. (Infrastrutture forestali permanenti).

     1. Si definiscono permanenti le opere, destinate ad uso continuativo o ricorrente, per l’accesso al bosco e per le attività selvicolturali ed aziendali in genere. In particolare sono considerate permanenti le seguenti opere:

     a) le strade forestali, cioè le strade permanenti, ad uso privato,destinate al transito dei veicoli aziendali, anche pesanti ove lo consentano le dimensioni, per il collegamento dei boschi con la viabilità pubblica o ad uso pubblico. Si tratta di norma di strade a fondo migliorato, la cui carreggiata ha dimensioni da 3 a 5 metri, oltre alle banchine e che in genere sono dotate di opere permanenti per la regimazione delle acque, quali fossa laterale, pozzetti e attraversamenti. Possono essere dotate di piazzole di scambio, utilizzate anche come imposti per il legname;

     b) le piste forestali, cioè le strade permanenti, ad uso privato, destinate al transito dei trattori o di altre macchine operatrici o di veicoli fuoristrada. Si distinguono dalle vere e proprie strade per la larghezza, di norma inferiore a 4 metri e per la discontinuità o assenza di vere e proprie opere permanenti di regimazione delle acque, affidata per lo più a sciacqui trasversali nei tratti in maggiore pendenza;

     c) gli imposti o piazzali permanenti, cioè le aree permanentemente prive di vegetazione forestale destinate ad accogliere il legname pronto per la vendita o per il carico su camion oppure destinate allo stazionamento di macchine ed attrezzi da impiegare nell’attività selvicolturale.

     2. La realizzazione delle opere di cui al comma 1, lettere a) e b), qualora non siano inserite in un piano di gestione ed assestamento forestale, è soggetta ad autorizzazione secondo la normativa regionale vigente in materia di difesa del suolo, previo parere della struttura regionale competente in materia forestale. Gli interventi di cui al comma 1, lettera c) possono realizzarsi senza necessità di autorizzazione, purché non si debbano effettuare movimenti di terreno con mezzi meccanici, spietramenti, abbattimento di piante ed eradicazione di ceppaie, in tali casi occorre richiedere specifica autorizzazione all’ente competente ai sensi della normativa regionale vigente in materia di difesa del suolo e dell’articolo 7 del presente regolamento.

 

     Art. 89. (Infrastrutture forestali temporanee).

     1. Si definiscono temporanee le opere il cui impiego é limitato alla durata delle operazioni colturali nel bosco. In particolare si considerano temporanee le seguenti opere:

     a) la pista temporanea di esbosco, cioè il tracciato per il transito dei mezzi di servizio impiegati per la realizzazione degli interventi colturali nel bosco e per l’esbosco del legname. Si può trattare di tracciati esistenti, in quanto già utilizzati nel precedente taglio e nel frattempo rinsaldatisi, con o senza il reinsediamento naturale di vegetazione forestale, oppure di nuovi tracciati che comportano limitati movimenti e modificazioni del terreno, con larghezza massima di 3 metri, con tolleranza massima, in caso di curve, del 20%, e altezza delle scarpate non superiore a 1 metro;

     b) gli imposti e i piazzali temporanei per il deposito del legname, cioè le aree destinate all’accumulo in cataste del legname derivante dal taglio del bosco, poste in genere a lato delle strade o piste forestali. Può trattarsi di imposti o piazzali esistenti o di nuova realizzazione purché di superficie limitata e con scarpate non superiori a 1 metro;

     c) i sentieri o mulattiere, cioè le vie di accesso al bosco destinate al transito di persone a piedi, a cavallo con mulo oppure con bestiame da soma aventi una larghezza massima di 1,50 metri;

     d) le condotte, i canali temporanei e le linee di esbosco, cioè le interruzioni della vegetazione forestale, attuate senza movimenti di terreno e senza estirpazione di ceppaie, al fine di esboscare il legname con trattore, teleferiche, gru a cavo o altri mezzi.

     2. La realizzazione di imposti e piazzali temporanei per il deposito del legname, di cui al comma 1, lettera b), che comporta rilevanti movimenti di terra è soggetta ad autorizzazione ai sensi della normativa regionale vigente in materia di difesa del suolo.

     3. La riapertura e la riattivazione delle opere di cui al comma 1, è soggetta alle disposizioni relative alle manutenzioni delle infrastrutture forestali permanenti.

     4. Al termine dell’intervento di utilizzazione, le opere di cui al comma 1 devono essere ripristinate in modo da garantirne il rapido rinsaldamento, mediante lo sbarramento al transito, il livellamento superficiale, la regolazione delle acque di scorrimento ed il trattenimento del terreno e, qualora necessario, anche con la messa in opera di traverse in legno nei tratti in maggiore pendenza, e la ricopertura con strame organico, quale fogliame e ramaglia di varia pezzatura, posto a diretto contatto con il terreno. L’ente competente può prescrivere che al termine dei lavori siano eseguite ulteriori opere quando ciò sia necessario al suddetto ripristino o se ritiene che le piste non siano più idonee o compatibili con l’assetto idrogeologico dell’area considerata.

     5. La realizzazione di imposti e piazzali temporanei per il deposito del legname, di condotte, canali temporanei e linee di esbosco, di cui al comma 1, lettere b) e c), che comporta unicamente il taglio della vegetazione esistente, non costituisce realizzazione di opera ed è soggetta all’autorizzazione o alla comunicazione di cui all’articolo 7, a seconda della natura del taglio a cui l’intervento è connesso. Alla domanda di autorizzazione o alla comunicazione deve essere allegata carta topografica con indicazione dei tracciati previsti e delle relative ampiezze. Nel caso di linee d’esbosco che si prevede vengano utilizzate per il transito di trattori e nel caso di imposti o piazzali temporanei, l’indicazione del tracciato o dell’area deve essere riscontrabile sul terreno mediante picchetti o tracce sulla vegetazione esistente.

     6. Qualora l’avvallamento o il trascinamento del legname o il transito di mezzi meccanici abbiano determinato la scopertura del suolo, devono essere attuati interventi di ripristino al termine delle operazioni di esbosco con le modalità di cui al comma 4.

 

TITOLO III

PREVENZIONE DEI BOSCHI DAI PROCESSI DI DEGRADO E LORO RECUPERO

 

Capo I

Prevenzione degli incendi boschivi

 

     Art. 90. (Disposizioni generali).

     1. Ai sensi dell’articolo 64 della legge forestale, durante il periodo considerato a rischio di incendi, nonché durante il periodo di allerta all’interno dei boschi e nelle aree ad essi adiacenti, si applicano le misure di cui al presente capo per la prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi.

 

     Art. 91. (Divieto di accensione del fuoco).

     1. Nel periodo a rischio di incendio è vietato:

     a) accendere fuochi per l’abbruciamento di stoppie e residui di vegetazione, compresi quelli delle utilizzazioni boschive:

     1) nei boschi di cui all’articolo 3 della legge forestale nonché nei terreni cespugliati, nei pascoli, nei prati, nelle colture arboree da frutto e da legno, nei terreni abbandonati;

     2) nei bordi delle strade, di autostrade e ferrovie, nel raggio di meno di 100 metri dai boschi;

     b) far brillare mine o usare esplosivi, usare apparecchi a fiamma o elettrici per bruciare metalli, usare motori e fornelli o inceneritori che producano faville o braci, fumare o compiere altra operazione che possa arrecare pericolo di incendio, salvi i casi di cui dell’articolo 92, comma 1.

 

     Art. 92. (Condizioni per l’uso del fuoco).

     1. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 91, l’uso del fuoco è consentito:

     a) a coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi, solo se strettamente necessario per il riscaldamento o per la cottura delle vivande, adottando le necessarie cautele del caso, in linea con le indicazioni di cui al comma 5;

     b) per l’abbruciamento del materiale vegetale di risulta dei lavori di manutenzione dei castagneti da frutto, degli oliveti e dei terreni saldi e pascolivi. L’operazione deve svolgersi nelle giornate in assenza di vento e preferibilmente umide ed il fuoco deve estinguersi non oltre le ore 11:00 antimeridiane, oppure deve accendersi dopo le ore 17:00. Il terreno su cui si esegue l'abbruciamento deve essere circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad evitare l’insorgere ed il propagarsi del fuoco, in particolare deve realizzarsi una fascia di larghezza non inferiore a 5 metri priva di vegetazione e si devono adottare le necessarie cautele in conformità con le indicazioni di cui ai commi 3, 4 e 5;

     c) per l'accensione di fuochi in appositi bracieri o focolai o altre strutture appositamente realizzate, nelle aie, nei giardini privati e condominiali, cortili di pertinenza di fabbricati siti all'interno delle predette aree e terreni, con le modalità di cui al comma 4; alle stesse condizioni l’accensione è consentita anche su aree scelte e attrezzate allo scopo e debitamente segnalate a cura degli enti competenti, per le quali è stata verificata l’idoneità tecnica. I gestori dei siti devono riportare su apposita cartografia, almeno su Carta Tecnica Regionale (CTR), contrassegnando con numeri progressivi i vari siti o le aree ospitanti tali strutture, nonché la relativa viabilità di accesso e di servizio alle stesse, conservandone copia presso le loro stesse sedi ed inviando copia al Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato. La cartografia deve essere aggiornata allorché intervengono fatti modificativi rispetto alla situazione precedentemente segnalata;

     d) ai privati che eseguono attività ricettiva, previa verifica di idoneità tecnica. A tal fine il privato interessato deve fornire cartografia, almeno su CTR, contrassegnando con numeri progressivi i vari siti o le aree ospitanti tali strutture, nonché la relativa viabilità di accesso e di servizio alle stesse. La verifica tecnica è richiesta al privato interessato al Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio;

     e) in occasione di eventi di interesse sociale, previa autorizzazione dell’autorità competente, unitamente all’adozione delle opportune prescrizioni, in conformità alle indicazioni di cui ai commi 3 e 4, per prevenire l’insorgere del fuoco in relazione alle caratteristiche del luogo. L’interessato informa il Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato almeno cinque giorni prima della data della loro esecuzione.

     2. Nelle fasce adiacenti ad autostrade, ferrovie e grandi vie di comunicazione, entro una fascia di 100 metri, non possono accendersi fuochi anche nei fine settimana dei periodi considerati a rischio di incendio.

     3. Nelle aree agricole adiacenti ai boschi o ubicate ad una distanza inferiore a 200 metri dagli stessi, gli interessati devono realizzare una fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 5 metri, priva di vegetazione, qualora si debba eseguire l’abbruciamento delle stoppie, dei residui vegetali delle coltivazioni, dei residui vegetali derivanti dalle attività di ripulitura di argini, della potatura delle siepi ed altre piante, della gestione di impianti arborei.

     4. Il conduttore del terreno agricolo deve realizzare una fascia parafuoco di protezione di ampiezza non inferiore a 5 metri, priva di vegetazione al confine con la strada oppure con il bosco, qualora l’area agricola confini con una strada di ordine comunale o superiore, che ospiti traffico extra-locale nonché sussista continuità nella copertura vegetale fino all’area boscata.

     5. In tutti i casi il fuoco deve essere acceso in spazi interni alle aree interessate, che siano quanto più possibile vuoti, circoscritti, isolati e riparati dal vento, in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille, avendo preventivamente ripulito l’area da foglie, da erbe secche e da altri materiali facilmente infiammabili ed avendo avuto cura di adottare ogni accorgimento idoneo per evitare l’insorgere e il propagarsi del fuoco in altre aree. Il fuoco deve essere abbandonato dopo aver verificato l’avvenuto spegnimento. Entro le settantadue ore precedenti all’avvio delle operazioni di abbruciamento, gli interessati devono far pervenire opportuna comunicazione al Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio, specificando se trattasi di un intervento singolo ed occasionale oppure di una operazione che si protrarrà per un periodo equivalente alla durata della pulizia a scalare dell’area

     6. Il fuoco deve essere sempre presidiato, adottando tutte le cautele opportune, in relazione alle caratteristiche della stazione, per evitare l’insorgere ed il propagarsi di esso. Il fuoco deve essere abbandonato dopo aver verificato il suo avvenuto spegnimento.

 

     Art. 93. (Misure per la prevenzione degli incendi nelle aree boscate).

     1. E’ sempre vietato accendere fuochi nel corso dell’anno per:

     a) l’abbruciamento di materiale organico non riconducibile a materiale di risulta di attività agricole e forestali nonché di altro materiale non organico, nelle aree poste a meno di 200 metri dal bosco;

     b) eseguire la gestione e la pulizia dei terreni pascolivi e/o rinnovare il cotico erboso.

     2. Precedentemente il periodo di rischio di incendio e per la durata dello stesso gli interessati devono:

     a) nelle aree agricole adiacenti ai boschi, qualora sussista continuità nella copertura vegetale fino all’area boscata e confinanti con una strada di ordine comunale o superiore che ospiti traffico extra-locale, realizzare una fascia parafuoco di ampiezza non inferiore a 5 metri priva di vegetazione al confine con la strada oppure con il bosco;

     b) nelle aree di pertinenza a strade di ordine comunale o superiore asfaltate che ospitino traffico extra locale ed a ferrovie, contigue a boschi ovvero distanti meno di 20 metri dal margine della proiezione a terra della chioma delle piante al confine del bosco, evitare il possibile insorgere e propagazione degli incendi, provvedendo, in una fascia di ampiezza di almeno 20 metri, nella quale deve includersi anche la fascia di pertinenza:

     1) alla conversione all’alto fusto del soprassuolo;

     2) alla potatura delle piante arboree fino ad 1/3 della loro altezza;

     3) al taglio periodico della vegetazione erbacea, cespugliosa ed arbustiva ed all’eliminazione dei ricacci delle ceppaie in conversione, fatta eccezione delle specie protette ai sensi della l.r. 61/1974;

     4) all’allontanamento del materiale legnoso abbattuto, indipendentemente dalle modalità di esbosco e/o trasporto.

     3. I gestori di cabine elettriche, precedentemente al periodo di rischio di incendio, devono provvedere alla ripulitura dalle specie erbacee ed arbustive nelle fasce di pertinenza delle cabine per un raggio non inferiore a 10 metri. Nel caso debba usarsi il fuoco, deve inoltrarsi comunicazione al Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio.

     4. Il materiale di risulta dalle operazioni di cui ai commi 2 e 3 e l’altro materiale morto suscettibile ad incendiarsi comunque presente nella fascia, può essere ridotto in scaglie e frammenti (cips) e rilasciato sul letto di caduta o può essere asportato. Tale situazione deve essere mantenuta per tutto il periodo di rischio di incendio boschivo.

     5. Gli enti pubblici competenti alla gestione delle pertinenze di cui al comma 2, lettera b) possono stipulare convenzioni con i soggetti proprietari o comunque detentori delle aree adiacenti e contigue ai fini della gestione e manutenzione dell’area di pertinenza.

     6. Durante il periodo a rischio di incendio, l’utilizzo di fuochi di artificio, autorizzato ai sensi della normativa vigente in materia, si deve realizzare a distanze inferiori a 1 chilometro dalle aree boscate o cespugliate. Eventuali deroghe possono essere concesse, unitamente ad opportune prescrizioni per prevenire l’insorgere del fuoco in relazione alle caratteristiche del luogo, da parte dell’ente competente, che informa il Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato almeno cinque giorni prima della data del loro utilizzo.

 

     Art. 94. (Misure per la salvaguardia di altre strutture).

     1. I gestori di insediamenti turistico-residenziali, di campeggi, di villaggi turistici e di altre strutture ospitanti temporaneamente o permanentemente persone ed animali, confinanti con boschi, terreni cespugliati e/o terreni non coltivati ovvero ubicati a distanza mediamente inferiore a 20 metri dagli stessi devono:

     a) convertire una parte del soprassuolo all’alto fusto in modo da realizzare una fascia di almeno 20 metri a protezione delle strutture, se confinanti con boschi governati a ceduo;

     b) precedentemente al periodo di rischio di incendi boschivi, nella fascia di cui alla lettera a), procedere alla potatura delle piante arboree fino ad 1/3 della loro altezza ed al taglio della vegetazione erbacea, cespugliosa ed arbustiva, fatta eccezione delle specie protette ai sensi della l.r. 61/1974 e degli arbusti e cespugli isolati. Il materiale di risulta e l’altro materiale morto suscettibile di incendiarsi, comunque presente nella fascia, può essere ridotto in scaglie e frammenti (cips) e rilasciato sul letto di caduta, oppure, può essere asportato. Deve comunque asportarsi l’eventuale altro materiale presente nella fascia.

     2. Gli enti pubblici confinanti con le strutture di cui al comma 1, possono stipulare convenzioni con i gestori delle strutture stesse per la gestione delle fasce previste dal citato comma 1, lettera a).

 

     Art. 95. (Cautela per l'impianto di fornaci e fabbriche nei boschi. Discariche).

     1. L’impianto all’interno dei boschi o a meno di 200 metri da essi di fornaci e fabbriche di qualsiasi genere che provochino pericolo di incendio, è consentito previa autorizzazione dell'ente competente.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche per la realizzazione all'interno dei boschi, nei terreni saldi e pascolivi o a meno di 200 metri da essi di discariche di qualsiasi genere che provochino pericolo di incendio.

     3. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 specificano misure idonee per ridurre il rischio di innesco e la propagazione del fuoco nelle aree circostanti.

 

     Art. 96. (Modalità per la repressione degli incendi).

     1. Chiunque scopra un incendio boschivo o un principio di incendio, anche in aree esterne al bosco, che costituisca minaccia per il bosco stesso, è tenuto a darne l'allarme alle autorità competenti, in modo che possa essere organizzata la necessaria opera di spegnimento. Le segnalazioni possono effettuarsi ai seguenti numeri:

     a) 80094918 (Numero Verde) Protezione Civile della Regione Lazio;

     b) 1515 Corpo Forestale dello Stato;

     c) 115 Vigili del Fuoco;

     d) 113 Polizia;

     e) 112 Carabinieri.

     2. Le persone che, ai sensi della normativa vigente, sono precettate a prestare la propria opera per lo spegnimento di un incendio in un bosco, qualora siano munite di abbigliamento ed idonea attrezzatura, possono collaborare alle operazioni di spegnimento; in caso contrario devono essere impiegate in attività di supporto.

     3. L’area percorsa dal fuoco, successivamente allo spegnimento dell'incendio, deve essere sorvegliata per il tempo necessario ad eliminare ogni pericolo di riaccensione. Entro trenta giorni dall’evento, l’area percorsa dal fuoco deve essere riportata su apposita cartografia ai fini dell’aggiornamento del catasto degli incendi boschivi.

 

Capo II

Boschi e piante attaccate da parassiti

 

     Art. 97. (Adempimenti amministrativi).

     1. Per gli organismi sottoposti a lotta fitosanitaria obbligatoria dalla normativa statale, si applicano le modalità di intervento indicate nella normativa stessa, mentre per gli organismi sottoposti a lotta fitosanitaria dalla normativa regionale si applicano le modalità di intervento indicate nel presente articolo. In entrambi i casi gli interventi di lotta fitosanitaria possono essere effettuati dagli interessati singolarmente o in coordinamento tra loro.

     2. Per i parassiti sottoposti a lotta fitosanitaria dalla normativa nazionale e regionale, se l’interessato intende procedere ad interventi diversi da quelli indicati dalla stessa normativa, richiede all’ente competente l’autorizzazione di cui all’articolo 7, alla quale allega il progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva di cui all’articolo 10, che è integrato da un programma di lotta. L’ente competente, prima del rilascio dell’autorizzazione, invia copia del progetto al Servizio fitosanitario regionale per il relativo parere. Le richieste di autorizzazione di cui al presente comma hanno priorità rispetto alle altre previste dal presente regolamento.

     3. Qualora il bosco affetto da fitopatie ricada nei siti di cui al d.p.r. 357/1997 e successive modificazioni, il progetto previsto dal comma 2 è sottoposto a valutazione di incidenza ai sensi del citato d.p.r..

     4. In caso di gravi attacchi parassitari ed in particolare dei parassiti sottoposti a lotta prioritaria sul territorio regionale, l’ente competente procede alla loro segnalazione al Servizio fitosanitario regionale, per l’adozione dei provvedimenti di competenza. Qualora i soggetti interessati non attuino quanto disposto dal Servizio fitosanitario regionale, l’ente competente può procedere ai sensi dell’articolo 76, della legge forestale.

     5. Allorché vi siano problematiche non riconducibili all’azione di organismi fitopatologici, oppure gli stessi ancora non siano subentranti, l’intervento viene eseguito coerentemente con le disposizioni relative ai criteri generali per la gestione dei boschi.

 

     Art. 98. (Parassiti sottoposti a lotta nel territorio regionale).

     1. I parassiti sottoposti a lotta obbligatoria in ambito nazionale sono:

     a) Ceratocystis fimbriata f.sp. platani (Ell. Et Halst Walter), agente del cancro colorato del platano (d.m. 3 settembre 1987, n. 412);

     b) Traumatocampa pityocampa (Dennis et Schiffermuller), processionaria del pino (d.m. 20 maggio 1926 e d.m. 12 febbraio 1938);

     c) Erwinia amylovora (Burr.) Wins., agente del fuoco selvaggio a carico di rosacee cespugliose o del sottobosco, quali Crataegus, Sorbu (d.m. 27 marzo 1996);

     d) Matsucoccus feytadi (Duccasse), cocciniglia della corteccia del pino marittimo (d.m. 22 novembre 1996)

     2. La lotta ai parassiti indicati dall’articolo 75 della legge forestale è effettuata secondo le seguenti modalità:

     a) per le Phytophthora spp., agenti del mal dell'inchiostro, oltre agli interventi di cui all’articolo 54, comma 1, lettera a), numero 2), della legge forestale, mediante l’esecuzione di scoline per il deflusso controllato delle acque;

     b) il Seiridium cardinale (Wag.) Sutton et Gibson, agente del cancro corticale del cipresso, mediante interventi di eliminazione di cimali, rame o branche disseccate per gli attacchi del patogeno nonché delle piante morte o compromesse e di abbruciamento delle ramaglie di risulta infette;

     c) il Tomicus destruens (Wollaston) e Tomicus piniperda L., i blastofagi del pino, mediante interventi di distruzione delle piante il cui tronco presenti numerosi fori di farfallamento.

     3. Per i parassiti di cui al comma 2 è obbligatoria la segnalazione all’ente competente e al Servizio Fitosanitario Regionale, mediante lettera raccomandata.

     4. In assenza di vincoli ed altre disposizioni specifiche sui criteri e le modalità per l’abbattimento delle piante, gli interessati possono procedere all’abbattimento delle piante infestate dai patogeni senza necessità dell’autorizzazione o della comunicazione di cui all’articolo 7, purché l’intervento, da realizzarsi nell’arco di un biennio, riguardi piante isolate o piccoli nuclei di non oltre cinque piante per ettaro, ovvero determini una superficie continua scoperta di non oltre 1.000 metri quadrati per ettaro. Negli altri casi è richiesta la valutazione di un tecnico agroforestale abilitato. Qualsiasi intervento di abbattimento deve essere comunicato mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, al Servizio fitosanitario regionale, all’ente competente, al Corpo Forestale dello Stato competente per territorio e, qualora l’intervento riguardi un’area ricadente all’interno di un’area protetta, all’ente gestore dell’area stessa.

     5. La Sphaeropsis sapinea Fr. Dyko et Sutton, agente di seccumi su Pinus nigra, non è più ricompresa tra gli organismi sottoposti a lotta obbligatoria sul territorio regionale di cui all’articolo 75, della legge forestale.

 

     Art. 99. (Prevenzione dei processi di degrado).

     1. I detentori di boschi affetti da fitopatologie hanno l’obbligo di segnalare, nel più breve tempo possibile, all’ente competente, al Servizio fitosanitario regionale ed al Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato, l’esistenza del processo di degrado a carico del soprassuolo nonché di mettere in atto le modalità di lotta eventualmente ammesse dalla normativa vigente nazionale e regionale.

     2. Se per la tipologia di infestazione sono stati adottati dei provvedimenti da parte dell’ente competente o del Servizio fitosanitario regionale, il detentore del bosco affetto o i detentori dei boschi del comprensorio sono obbligati ad attuare gli interventi prescritti.

     3. Ai fini della lotta e del contenimento della diffusione delle fitopatologie, l'ente competente, previa autorizzazione del Servizio fitosanitario regionale, può disporre, in qualsiasi epoca dell'anno, gli interventi di cui all’articolo 74, comma 5, della legge forestale, nonché il taglio delle piante, lo scortecciamento immediato dei fusti utilizzati, l'estrazione e/o devitalizzazione delle ceppaie morte, cariate o in decomposizione.

     4. Il materiale ottenuto dagli interventi di cui al comma 3 non deve sostare in aree con boschi non interessati dal degrado, deve essere allontanato nel più breve tempo possibile o, in alternativa, può essere bruciato in spazi aperti idonei, lontani dalle chiome e nel rispetto delle ulteriori condizioni di sicurezza di cui al presente regolamento nonché delle prescrizioni all’uopo indicate dal Servizio fitosanitario regionale, ivi compreso il trattamento a base di specifici principi chimici.

     5. Allo scopo di preservare i boschi dalle invasioni di parassiti è vietato distruggere o danneggiare le popolazioni e i nidi di formiche del gruppo Formica rufa. E' vietata anche la raccolta dello strame nei nidi spopolati a causa di temporanee migrazioni delle formiche o per il loro rifugiarsi nel terreno durante il letargo o, comunque, nei periodi freddi.

 

Capo III

Ricostituzione del soprassuolo forestale

 

     Art. 100. (Divieti nei boschi e nei pascoli percorsi dal fuoco).

     1. Nei boschi incendiati e nei terreni pascolivi inclusi al loro interno è vietata:

     a) la coltura agraria;

     b) il pascolo di qualsiasi specie di bestiame per almeno dieci anni, ai sensi dell’articolo 10 della l. 353/2000; trascorso tale periodo, il pascolo è consentito previa autorizzazione dell’ente competente, sempre che si siano ripristinate le condizioni per il suo esercizio;

     c) il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, per almeno cinque anni, nelle aree rivestite di manto erboso, anche parzialmente cespugliato o arborato, con indici di copertura inferiori a quelli indicati dall’articolo 4, della legge forestale, destinate permanentemente alla produzione foraggera per pascolo o a prato naturale, esterne alle aree boscate oppure, se intercluse tra aree boscate, qualora siano recintate;

     d) l’esercizio dell’uso civico sul legno vivo per almeno dieci anni; tale esercizio può essere comunque autorizzato dall'ente competente, non prima di cinque anni dall’ultimo evento, qualora sia verificata l’avvenuta ricostituzione del bosco.

     2. Entro il secondo anno dal passaggio del fuoco in bosco, gli interessati possono, senza necessità dell’autorizzazione o della comunicazione di cui all’articolo 7, eseguire la succisione delle piante e ceppaie compromesse dal fuoco, per favorirne la rigenerazione, rinettando la tagliata. E’ fatto obbligo, comunque, di eliminare, entro il secondo anno dall’evento, le condizioni che possano favorire l’insorgere e la propagazione del fuoco in una fascia di almeno venti metri.

     3. Qualora l’area percorsa dal fuoco sia di proprietà pubblica, l’ente proprietario deve inviare apposita comunicazione all’ente competente ed al Coordinamento provinciale del Corpo Forestale dello Stato, specificando i soggetti esecutori delle operazioni nonché l’area ed i criteri di realizzazione dell’intervento, che deve comunque interessare le sole piante morte o danneggiate e senza prospettive di vita.

 

     Art. 101. (Ricostituzione dei boschi danneggiati dal vento e da altre avversità meteoriche).

     1. Nei boschi danneggiati dal vento e da altre avversità meteoriche è consentita l’asportazione del materiale danneggiato ed il taglio delle piante abbattute e delle parti di piante piegate o stroncate, fatte salve eventuali diverse prescrizioni dell'ente competente.

     2. L’ente competente può temporaneamente vietare l’esercizio del pascolo e dell’uso civico di legnatico per un congruo periodo, comunque non superiore a cinque anni, dandone informazione anche al Coordinamento provinciale del Corpo Forestale dello Stato.

 

     Art. 102. (Ripristino dei boschi distrutti o deteriorati).

     1. Fatto salvo quanto previsto dalla l. 353/2000 per la ricostituzione dei boschi danneggiati dal fuoco, nel caso incendi boschivi, di inefficacia di interventi di recupero, di invasione di insetti, della presenza di funghi o di altri fattori dannosi che determinino la distruzione totale o parziale del bosco ovvero la creazione di spazi vuoti per la mancata rinnovazione spontanea, l’interessato provvede alla ricostituzione del bosco, previa autorizzazione di cui all’articolo 7, sulla base del progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva indicato dall’articolo 10.

 

     Art. 103. (Recupero dei boschi gravemente degradati ed abbandonati).

     1. In presenza di boschi affetti da gravi processi di degrado ed abbandonati, gli enti competenti, ai sensi dell’articolo 76, della legge forestale, possono sostituirsi ai proprietari nella gestione del bosco abbandonato.

     2. L’ente competente, ai sensi dell’articolo 76, della legge forestale, comunica al proprietario, prima dell’affidamento dei lavori, l’avvenuta sostituzione. Il proprietario, entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione sull’albo pretorio, può presentare una propria proposta del progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva di cui all’articolo 10 all’ente competente, decorsi i quali l’ente può procedere all’affidamento dei lavori.

     3. Qualora il proprietario non riprenda la gestione ordinaria del bosco ai sensi dell’articolo 76, comma 4, della legge forestale, l’ente competente continua la sua attività di gestione, implementando il progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva attraverso la redazione del piano di gestione ed assestamento forestale di cui all’articolo 11.

     4. Non possono considerarsi boschi abbandonati le formazioni incluse nelle riserve integrali delle aree naturali protette ed i boschi indennizzati ai sensi della l.r. 43/1974.

 

     Art. 104. (Esecuzione di interventi in situazioni di emergenza).

     1. Gli interventi urgenti, determinati da rischio immediato e finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità, possono essere adottati in qualsiasi periodo dell’anno e devono essere di entità minima.

     2. Gli interventi urgenti non determinati da un rischio immediato sono effettuati secondo le normali procedure, anche se le relative istruttorie sono esaminate con priorità dai competenti uffici.

     3. Quando è necessario, per motivi di urgenza, eseguire l’intervento di utilizzazione di un soprassuolo forestale o di singoli alberi di proprietà pubblica, il volume del soprassuolo da utilizzare può definirsi in via speditiva. La vendita del lotto relativo deve avvenire a misura, al prezzo di macchiatico definito in via speditiva rifacendosi ai prezzi di macchiatico registrati per soprassuoli analoghi di proprietà pubblica avvenuti negli ultimi tre anni in zona, oppure adottando il prezzo di macchiatico ricorrente in zona, ridotto del 50%, e procedendo alla determinazione del prezzo di macchiatico effettivo nel corso dei lavori.

 

TITOLO IV

PASCOLI E ZOOTECNIA

 

Capo I

Disposizioni comuni sul pascolo nelle aree boscate

 

     Art. 105. (Disposizioni per la gestione dei capi di bestiame sequestrati).

     1. Ai fini della salvaguardia del patrimonio forestale e dell’esercizio razionale del pascolo, le comunità montane e le province devono realizzare, sui rispettivi territori, almeno una struttura con le relative pertinenze, da destinarsi alla custodia temporanea dei capi sequestrati ai sensi della normativa vigente, al fine di consentire ai competenti servizi sanitari l’identificazione, il monitoraggio sanitario e la custodia per un periodo congruo di isolamento. Le aree destinate ad ospitare tali strutture sono prioritariamente quelle del demanio regionale.

 

     Art. 106. (Esercizio del pascolo nei boschi).

     1. Ai sensi dell’articolo 55, comma 7,della legge forestale, il pascolo si esercita secondo le seguenti modalità:

     a) il pascolo nei boschi cedui è vietato:

     1) al bestiame ovino, suino e caprino nei tre anni successivi all’utilizzazione di fine turno, e comunque non prima che i polloni o il novellame abbiano raggiunto mediamente l'altezza di 2 metri;

     2) al bestiame bovino ed equino, nel periodo di sei anni dopo il taglio, o prima che il novellame o i polloni abbiano raggiunto mediamente l'altezza di 4,5 metri;

     b) il pascolo nelle fustaie è vietato :

     1) al bestiame ovino, suino e caprino prima che il novellame abbia raggiunto mediamente l'altezza di 2 metri;

     2) al bestiame bovino ed equino prima che il novellame abbia raggiunto mediamente l'altezza di 4,5 metri;

     c) il pascolo è vietato nei cedui a sterzo e nelle fustaie disetanee, in continua rinnovazione;

     d) il pascolo è vietato nelle aree percorse dal fuoco per il periodo indicato dal presente regolamento;

     e) nei boschi di nuova formazione, il pascolo è esercitato in conformità alle specifiche indicazioni contenute nei piani di coltura e conservazione di cui agli articoli 54 e 91 del r.d.l. 3267/1923 ovvero nei progetti di miglioramento e ricostituzione boschiva di cui all’articolo 10. In assenza del piano di coltura e conservazione oppure del progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva, il pascolo può essere esercitato qualora le piante abbiano raggiunto mediamente l’altezza minima specificata nelle lettere a) e b) per le diverse forme di governo, mentre è vietato nei casi di cui alla lettera c).

     2. Nei boschi distrutti o gravemente danneggiati per cause diverse dal fuoco, o nei boschi troppo radi e deperienti, il pascolo è consentito, in conformità al comma 1, previo autorizzazione da parte dell’ente competente.

     3. L'ente competente può vietare o sospendere temporaneamente il pascolo per l’intera area oppure in parti di essa, qualora sia riscontrato il pascolamento disordinato o eccessivo e si verifichino danni ai boschi, ai pascoli, alle sorgenti o ai suoli. I proprietari degli animali sono tenuti all’immediato allontanamento dei capi dalle aree interdette al pascolo.

 

     Art. 107. (Divieto di transito nei boschi chiusi al pascolo e nei vivai forestali).

     1. Nei boschi chiusi al pascolo e nei vivai forestali è vietato far transitare o comunque immettere animali, fatti salvi i casi in cui siano presenti percorsi appositamente segnalati e protetti per il transito degli animali stessi, purché siano controllati.

     2. Nelle aree di cui al comma 1 è consentito il transito degli equini solo lungo la viabilità esistente, per motivi di lavoro o turismo, purché montati, condotti o comunque controllati.

 

     Art. 108. (Pascolo delle capre).

     1. Il pascolo delle capre è di regola vietato nei boschi e nei terreni ricoperti dai cespugli aventi funzioni protettive.

     2. L'ente competente può, eccezionalmente, autorizzare il pascolo nelle aree di cui al comma 1, qualora presentino caratteristiche idonee ad ospitarlo. In tal caso le capre devono essere avviate senza soste al pascolo per le strade stabilite.

     3. Colui che immette le capre al pascolo nei terreni comunali deve ottenere l'autorizzazione del comune proprietario, dalla quale risulti il numero delle capre e l'indicazione dei terreni nei quali viene esercitato il pascolo nonché il periodo di esercizio.

 

     Art. 109. (Personale addetto alla custodia del bestiame).

     1. La custodia del bestiame deve essere affidata a pastori idonei su terreni di cui abbiano la piena disponibilità e destinati ad uso pascolivo.

 

Capo II

Gestione dei terreni pascolivi

 

     Art. 110. (Modalità del pascolo).

     1. Per l'esercizio del pascolo devono osservarsi le seguenti disposizioni:

     a) è vietato asportare dai pascoli le deiezioni degli animali; esse devono essere distribuite ogni anno, per quanto è possibile, uniformemente sulla superficie pascoliva;

     b) salva espressa autorizzazione dell'ente competente, il pascolo nei terreni pascolivi ad altitudine compresa tra i 600 e i 1200 metri s.l.m., può esercitarsi solo dal 1° marzo al 30 novembre e, ad altitudine superiore ai 1200 metri, dal 15 maggio al 15 ottobre;

     c) il pascolo vagante, cioè senza custode idoneo, può esercitarsi nei terreni liberi per il pascolo appartenenti al proprietario degli animali pascolanti oppure concessi in uso, purché i terreni contermini in cui il pascolo è vietato, siano garantiti dallo sconfinamento degli animali a mezzo di chiudende e recinzioni;

     d) nei casi diversi dalla lettera c) il pascolo deve essere esercitato nei modi indicati dal presente regolamento;

     e) i pascoli montani appartenenti agli enti pubblici, devono essere utilizzati in conformità all’articolo 135 del r.d. 3267/1923;

     f) i pascoli che ospitano punti di captazione idropotabili devono rispettare le disposizioni specifiche previste per la tutela della sorgenti.

 

     Art. 111. (Pascoli deteriorati).

     1. I pascoli deteriorati sono quelli in cui predominano le specie a scarso valore pabulare, poliennali, con evidenti segni di erosione superficiale, costipamento e sentieramento.

     2. Gli enti pubblici proprietari dei pascoli deteriorati devono definire la durata ed il periodo di esercizio del pascolo, il carico massimo del bestiame, la ripartizione del pascolo in sezioni ed i turni di riposo.

 

     Art. 112. (Miglioramento, manutenzione e rinnovo dei pascoli).

     1. I lavori di miglioramento dei pascoli quali rinettamento, spietramento e successivo conguaglio del terreno, drenaggio, erpicatura, concimazione e suddivisione in comparti sono effettuati dagli interessati senza necessità di autorizzazione o comunicazione. La ripulitura del pascolo attraverso l'uso del fuoco è consentita esclusivamente previa autorizzazione dell'ente competente.

     2. La rottura periodica del cotico erboso può effettuarsi previa comunicazione da farsi all'ente competente con i termini e le modalità di cui all’articolo 7. Le suddette operazioni devono compiersi con lavorazioni superficiali e senza il rovesciamento del terreno, facendo seguire la semina di miscugli di piante foraggere possibilmente locali.

     3. Nell'esecuzione delle opere di miglioramento devono essere mantenuti gli alberi isolati o a gruppi, se in buone condizioni vegetative nonché gli arbusti appartenenti alla flora spontanea protetta.

     4. L’interessato è tenuto a realizzare sulla superficie del pascolo tutti gli accorgimenti necessari per la buona regimazione delle acque e per mantenere in piena efficienza la rete scolante.

 

Capo III

Disposizioni per l’esercizio del pascolo ed i terreni pascolivi su proprietà pubblica

 

     Art. 113. (Carico di capi ammissibili al pascolo).

     1. Entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, gli enti pubblici che intendono consentire l’attività di pascolo nei propri territori devono determinare il carico massimo ammissibile di animali con le modalità indicate dall’articolo 56, comma 3, della legge forestale. In assenza di pianificazione tale carico è ridotto del 50%.

 

     Art. 114. (Regolamento di fida pascolo ed altre disposizioni).

     1. Gli enti pubblici che ospitano attività zootecnica di privati, mediante concessione delle fida pascolo per un numero di capi pari a quelli previsti dal carico ammissibile, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, adeguano il regolamento della fida pascolo in conformità ai seguenti criteri:

     a) individuazione su cartografia catastale dell’area affidata in gestione per l’esercizio del pascolo;

     b) possibilità di affidamento in gestione di un’area anche per un periodo pluriennale;

     c) obbligo dell’affidatario della gestione dell’area, di adottare misure per la prevenzione degli incendi e la tutela delle giovani specie arboree presenti nel territorio;

     d) modulazione dell’importo della fida pascolo in relazione all’entità delle operazioni di miglioramento del pascolo che l’affidatario si impegna ad eseguire nell’area affidata; l’ente proprietario può anche prevedere l’effettuazione di depositi cauzionali a garanzia per l’esecuzione degli interventi concordati, da svincolarsi al termine del periodo di tempo nel quale viene concordato che le migliorie devono essere utilizzate;

     e) interruzione immediata dell’affidamento dell’area a seguito di eventuale passaggio del fuoco.

     2. Per i boschi, gli arbusteti ed i pascoli che ospitano attività zootecniche realizzate secondo criteri razionali si può usufruire di contributi pubblici stanziati a favore dell’attività zootecnica stessa. Non si può usufruire di contributi pubblici suddetti per le aree boscate percorse dal fuoco, per i soprassuoli disetanei e per le aree sottoposte ad utilizzazione forestale per il periodo minimo di divieto del pascolo indicato dal presente regolamento.

     3. L’ente competente nel certificato di idoneità dell’area all’esercizio del pascolo, specifica che l’area:

     a) non è stata oggetto di utilizzazione forestale di fine turno per il periodo minimo indicato dal regolamento in relazione al tipo di animali;

     b) non è in regime di divieto di esercizio del pascolo e comunque, a partire dall’anno 2000, non è stata percorsa dal fuoco.

     4. L’ente pubblico proprietario di un’area boscata percorsa dal fuoco, entro quindici giorni dall’evento, deve comunicare all’ente competente per l’erogazione dei contributi pubblici e, per conoscenza, agli affidatari dell’area, che a seguito dell’incendio l’area percorsa dal fuoco è interdetta dall’attività di pascolo per la durata indicata dal presente regolamento. La comunicazione deve specificare gli estremi delle particelle catastali e contenere la relativa cartografia catastale.

     5. Nelle more dell’istituzione del catasto delle aree percorse dal fuoco, gli enti pubblici verificano le aree percorse dal fuoco avvalendosi anche dei rilievi del Corpo Forestale dello Stato, ai fini del rilascio del certificato di idoneità al pascolo.

 

     Art. 115. (Pianificazione dei pascoli).

     1. Le aree di proprietà pubblica, possono essere utilizzate per l’esercizio del pascolo, purché il carico sia commisurato alle capacità del pascolo stesso e si attuino le misure per prevenire i processi di degrado delle risorse presenti.

     2. Ai fini dell’esercizio del pascolo nelle aree di proprietà pubblica, ai sensi dell’articolo 15, della legge forestale, entro cinque anni dall’approvazione del presente regolamento, gli enti proprietari devono predisporre il piano di assestamento e di utilizzazione dei pascoli oppure il piano sommario di pascolo per favorire l’uso razionale delle aree.

     3. Il piano di assestamento e di utilizzazione dei pascoli può avere una durata compresa tra i dieci ed i quindici anni e deve redigersi per le proprietà pubbliche con aree a prati naturali ad uso pascolo superiori ai 30 ettari, mentre il piano sommario di pascolo può avere una durata compresa tra i tre ed i dieci anni e deve redigersi per le proprietà pubbliche con aree a prati naturali ad uso pascolo inferiore ai 30 ettari.

     4. Il piano di assestamento e di utilizzazione dei pascoli e il piano sommario devono contenere le indicazioni minime di cui all’articolo 13, comma 3, della legge forestale, oltre alle seguenti indicazioni:

     a) consistenza dei pascoli, caratteristiche e modalità d’uso, quali la superficie delle aree a pascolo e la loro classificazione, la zonizzazione e le associazioni vegetali, le situazioni, i criteri e le modalità d’uso corrente;

     b) valutazione della fauna selvatica e degli animali di interesse zootecnico e loro interazioni;

     c) descrizione, localizzazione e consistenza delle strutture ed infrastrutture di servizio;

     d) piano dei rilievi ed elaborazione dati;

     e) criteri di gestione del pascolo ed in particolare sezioni di pascolo, carico sostenibile, calendario, turnazione, successione delle tipologie di animali nelle particelle al pascolo;

     f) piano dei miglioramenti de pascoli;

     g) regolamento del pascolo.

     5. Gli enti pubblici proprietari possono promuovere accordi con i proprietari dei terreni liberi al pascolo contermini, ai fini della pianificazione o gestione comune delle aree.

 

     Art. 116. (Regolamento del pascolo e fondi accantonati).

     1. Nelle more dell’elaborazione degli strumenti di pianificazione del pascolo, l’esercizio dell’attività di pascolo deve esercitarsi nella misura massima indicata dall’articolo 56, comma 3, della legge forestale, sulla base delle indicazioni del regolamento del pascolo vigente e delle disposizioni di cui al presente regolamento.

     2. Il regolamento del pascolo deve indicare le aree ammesse all’esercizio del pascolo, il carico ammissibile, il periodo e la durata di esercizio, gli obblighi dell’allevatore, l’importo della fida pascolo.

     3. Gli eventuali adeguamenti del regolamento del pascolo devono essere effettuati prima dell’apertura dei pascoli.

     4. Non sono ammissibili al pascolo gli animali non identificati e tenuti in violazione delle disposizioni di polizia veterinaria.

     5. I proventi derivanti dall’attività di pascolo nelle aree boschive nei casi previsti dall’articolo 56, comma 3, della legge forestale, sono accantonati in apposito capitolo di spesa del bilancio degli enti pubblici proprietari e destinati in via prioritaria per la redazione del piano di assestamento e di gestione forestale.

 

     Art. 117. (Registro degli animali al pascolo).

     1. In conformità alle disposizioni di cui all’articolo 56, comma 4, della legge forestale, gli enti pubblici proprietari riportano, sul registro degli animali al pascolo, le autorizzazioni rilasciate per l’esercizio del pascolo, in ordine cronologico, specificando la specie, il numero dei capi, gli estremi identificativi dei capi, gli estremi identificativi del proprietario, la durata del pascolamento, l’area destinata al pascolo, l’importo della fida pascolo.

     2. Il registro di cui al comma 1 è conservato presso la sede dell’ente pubblico proprietario ed è aggiornato annualmente.

 

TITOLO V

NORME PER L’USO DEI TERRENI BOSCATI E NON BOSCATI

SOTTOPOSTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO

 

     Art. 118. (Ambito di applicazione).

     1. Le norme di cui al presente titolo si applicano alle aree boscate e non boscate sottoposte a vincolo idrogeologico.

 

     Art. 119. (Estirpazione di arbusti e cespugli).

     1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, il taglio e l’estirpazione degli arbusti e dei cespugli è vietato nei boschi, nei pascoli, nei prati e nei terreni non soggetti a coltura agraria o a periodica lavorazione da almeno dieci anni.

     2. Il taglio e l’estirpazione degli arbusti è consentito per:

     a) la realizzazione di trasformazioni, opere o movimenti di terreno autorizzati ai sensi della legge forestale o del presente regolamento;

     b) la manutenzione e ripulitura delle opere idrauliche, idraulico-forestali e di bonifica; la manutenzione dei corsi d’acqua naturali limitatamente all’estirpazione per la realizzazione di interventi di ripristino o risagomatura dell’alveo, purché autorizzati ai sensi della normativa vigente;

     c) la raccolta del ciocco d’erica, previa autorizzazione rilasciata dall’ente competente.

     3. Sono vietati il taglio o l’estirpazione di arbusti o cespugli finalizzati alla raccolta dei prodotti.

 

     Art. 120. (Eliminazione di arbusti).

     1. Nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico, chiunque intenda procedere all’eliminazione dei cespugli di specie non ricomprese nell’allegato A3, della legge forestale, deve darne comunicazione all'ente competente con i termini e le modalità di cui all’articolo 7.

     2. L’eliminazione degli arbusti è ammessa per i seguenti scopi:

     a) per facilitare l'insediamento mediante rinnovazione naturale di specie arboree presenti;

     b) per favorire lo sviluppo della rinnovazione naturale;

     c) per procedere al rimboschimento dell'area;

     d) per favorire lo sviluppo di giovani popolamenti derivati da rimboschimento;

     e) per il recupero di aree pascolive, con pendenza mediamente minore al 30%;

     f) per il recupero di aree agricole in aree con pendenze minori al 30%;

     g) per creare fasce antincendio;

     h) per ricerca sperimentale.

     3. Relativamente alle lettere c) ed e) del comma 2, l'eliminazione degli arbusti è subordinata all'obbligo di provvedere, nella stagione successiva, al rimboschimento o all'inerbimento del terreno.

     4. Nei casi di cui al comma 2 è consentito, anche senza comunicazione, eliminare, limitatamente allo stretto necessario, rovi, vitalbe e felci in qualsiasi periodo dell'anno.

     5. Nei terreni mobili o in forte pendenza, la eliminazione dei cespugli e degli arbusti deve essere fatta a strisce alternate o parallelamente alle curve di livello ovvero a scacchiera.

 

     Art. 121. (Modalità di lavorazione dei terreni agrari).

     1. Nei terreni soggetti a periodica lavorazione sono consentite le ordinarie lavorazioni del terreno, quali l’aratura, l’erpicatura, la vangatura e la zappatura, a condizione che le stesse lascino salda una fascia di almeno 2 metri dal bordo superiore di sponde o scarpate stradali, dalla base di argini di fiumi o torrenti, o dal bordo di calanchi. Sono fatte salve comunque le norme di polizia idraulica.

     2. Nell’esecuzione delle lavorazioni di cui al comma 1 deve essere sempre assicurata:

     a) la difesa dei terreni oggetto di lavorazione dalle acque provenienti da monte;

     b) l’immediato smaltimento e la corretta regimazione delle acque piovane e superficiali, sui terreni oggetto di lavorazione, evitando ristagni o erosioni del terreno per ruscellamento.

     3. È fatto obbligo di mantenere in efficienza le esistenti sistemazioni idraulicoagrarie. Fatti salvi i casi autorizzati in base alla legge forestale o al presente regolamento, è vietata l’eliminazione, l’interruzione, la riduzione o la ricolmatura di fossi e fossette destinati allo sgrondo delle acque, nonché di ogni altra opera di sistemazione idraulico-agraria, quali terrazzamenti, ciglionamenti, gradonamenti, muri a secco, prode salde.

     4. Nei terreni in pendio soggetti a periodica lavorazione, ove la regimazione delle acque non sia assicurata da un’efficiente sistemazione idraulico-agraria con fosse e prode permanenti e non vi sia pericolo di erosioni per i terreni posti a valle o di danno a strutture o infrastrutture pubbliche o private presenti, dopo ogni lavorazione del terreno si devono tracciare apposite fosse o fossette livellari, atte ad intercettare le acque superficiali ed a convogliarle negli impluvi naturali o in aree salde o appositamente armate.

     5. Il detentore dei terreni è tenuto ad osservare le eventuali prescrizioni per la lavorazione dei terreni stessi che vengano disposte nei casi in cui si verifichino o vi sia pericolo che si verifichino fenomeni di erosione nei terreni acclivi, specie se instabili o di facile erodibilità.

     6. Nei terreni soggetti a periodica lavorazione sono, altresì, consentiti modesti interventi di livellamento del terreno in loco, che interessino al massimo uno spessore di terreno di 80 centimetri, purché non comportino trasformazione di destinazione, non venga aumentata la pendenza media del terreno e non siano create aree di ristagno delle acque. A seguito del livellamento devono essere realizzate le opere di regimazione delle acque di cui al comma 4.

 

     Art. 122. (Lavorazioni profonde).

     1. Nei terreni soggetti a periodica lavorazione, le lavorazioni che interessino una profondità maggiore di 80 centimetri devono essere oggetto di autorizzazione dell’ente competente. L’autorizzazione è rilasciata nel caso in cui l’intervento non sia suscettibile di arrecare danni alla stabilità dei terreni, in relazione alle condizioni geomorfologiche.

     2. Nelle aree classificate a rischio molto elevato ed a rischio elevato per le lavorazioni profonde di cui al comma 1 deve richiedersi specifica autorizzazione con le modalità indicate dall’Autorità di bacino competente.

 

     Art. 123. (Trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione).

     1. Sono terreni saldi i pascoli, i terreni non soggetti a coltura agraria o a lavorazioni del terreno o ad altra forma d’interventi colturali agrari da almeno cinque anni nonché i terreni urbanizzati mediante la costruzione di edifici o altre opere o dotati di un manto di copertura artificiale.

     2. La trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione è subordinata ad autorizzazione degli enti competenti, con le modalità indicate all’articolo 21 del r.d. 1126/1926 ed in caso di aree a rischio molto elevato e rischio elevato l’autorizzazione deve richiedersi con le modalità indicate dall’Autorità di bacino competente.

     3. L’autorizzazione di cui al comma 2 è sostituita da dichiarazione se si verificano le seguenti condizioni:

     a) gli interventi riguardano superfici non superiori a 3 ettari;

     b) i terreni interessati all’intervento hanno una pendenza media non superiore al 30%;

     c) i lavori sono eseguiti secondo le seguenti norme tecniche:

     1) la vegetazione arbustiva eventualmente presente è tagliata e allontanata o triturata, prima della lavorazione del terreno;

     2) la lavorazione è effettuata a profondità massima di 50 centimetri e salvaguarda una fascia di almeno 2 metri dal bordo superiore di sponde o di scarpate stradali, dalla base di argini di fossi, torrenti, fiumi o laghi, o dal bordo di calanchi, fatte salve comunque le norme di polizia idraulica;

     3) è assicurata la regimazione delle acque superficiali, evitando che si determinino fenomeni di ristagno delle acque o di erosione nei terreni oggetto di intervento ed in quelli limitrofi, mediante la creazione di fossette livellari permanenti, o temporanee, da tracciarsi dopo ogni lavorazione. Le acque così raccolte sono convogliate verso le linee naturali di impluvio e di sgrondo evitando fenomeni di erosione nei terreni posti a valle e mantenendo sempre in efficienza le fosse o fossette facenti parte della sistemazione idraulico agraria, di cui è vietata l’eliminazione; è ugualmente vietata l’eliminazione di terrazzamenti, ciglionamenti o gradonamenti e di muri a secco.

 

     Art. 124. (Gestione delle sistemazioni idraulico-agrarie dei terreni saldi).

     1. Nei terreni saldi che siano coltivi abbandonati sono mantenuti in piena efficienza i fossi di guardia perimetrali, di scolo esterni ed interni nonché le eventuali cunette stradali proprie della preesistente sistemazione idraulico-agraria, al fine di non arrecare danno ai terreni stessi, a quelli limitrofi ed alle pendici sottostanti; tale obbligo sussiste fino a che l'area interessata non assume le caratteristiche delle aree forestali in seguito alla evoluzione naturale o per intervento antropico.

 

     Art. 125. (Lavorazione dei terreni per l'impianto di nuovi boschi, rimboschimenti o piantagioni arboree in aree sottoposte a vincolo idrogeologico).

     1. I lavori per l'impianto di nuovi boschi non sono soggetti ad autorizzazione quando sono realizzati su terreni con pendenza mediamente non superiore al 20%, purché i valori più alti siano comunque inferiori al 35% e per estensioni non superiori a 5.000 metri quadrati.

     2. L’impianto di nuovi boschi, rimboschimenti o di piantagioni arboree in aree sottoposte a vincolo idrogeologico, eccetto per i casi di cui al comma 1, è soggetto all’autorizzazione di cui all’articolo 7 e si effettua sulla base del progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva di cui all’articolo 10.

     3. Nella relazione di cui all’articolo 10, comma 3, della legge forestale, oltre agli elementi ivi previsti, sono indicati l’analisi dell’assetto idrogeologico del territorio, le specie da impiantare e il cronogramma prevedibile dei lavori per i successivi cinque anni.

 

     Art. 126. (Lavorazione del terreno).

     1. Se la pratica in uso per la lavorazione del suolo, a causa della scarsa consistenza o della eccessiva pendenza del terreno, non è sufficiente a evitare i danni previsti dall’articolo 1 del r.d. 3267/1923, l'ente competente può prescrivere interventi per la suddivisione delle acque, per diminuire la velocità, per conservare la stabilità del suolo e per ridurre il trasporto delle terre.

     2. L'ente competente notifica il termine entro il quale la pratica di lavorazione in atto deve essere abbandonata, nonché il termine di esecuzione dei lavori di sistemazione.

     3. Il proprietario dei terreni deve curare il mantenimento a regola delle opere di sistemazione.

 

     Art. 127. (Opere di regimazione delle acque e di sistemazione dei terreni).

     1. Nei terreni di qualsiasi destinazione d’uso è consentita la realizzazione delle opere necessarie alla corretta regimazione delle acque superficiali a condizione che:

     a) lo sgrondo delle acque avvenga secondo gli impluvi o fossi o linee di sgrondo esistenti, senza arrecare alterazioni o pregiudizio per lo scorrimento delle acque nei terreni posti a valle e senza che le acque determinino ristagni o fenomeni di erosione;

     b) nei terreni boscati, non comporti l’eliminazione di piante d’alto fusto o di ceppaie per l’esecuzione dei lavori o per la successiva manutenzione delle opere.

     2. Nei terreni di cui al comma 1 è, altresì, consentita, alle stesse condizioni, la realizzazione di graticciate o viminate o di piccoli tratti di muro a secco, per il trattenimento di scarpate, gradoni o terrazzamenti esistenti o di modesti scoscendimenti del terreno.

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI SULLE CAVE, SULLE MINIERE E SUI MOVIMENTI DI TERRENO

CHE NON SIANO DIRETTI ALLA TRASFORMAZIONE A COLTURA AGRARIA

DEI BOSCHI, DEI TERRENI CESPUGLIATI E DEI TERRENI SALDI

 

     Art. 128. (Prelievo di ghiaia, sabbia, sassi).

     1. Per quantitativi non superiori a 3 metri cubi, è consentita, senza necessità di autorizzazione, la raccolta in superficie della ghiaia, della sabbia e dei sassi, purché riguardi materiale inerte, sciolto ed in superficie e non si alteri la stabilità idrogeologica del territorio. Eseguita la raccolta, si deve provvedere subito al conguaglio del terreno.

     2. La raccolta del materiale di cui al comma 1, per quantitativi superiori a quelli specificati, è sottoposta ad autorizzazione dell’ente competente.

     3. La raccolta del materiale di cui al comma 1 nel greto dei corsi d'acqua è disciplinato dalla legislazione sui lavori pubblici.

 

     Art. 129. (Cave e miniere).

     1. Ai soli fini del vincolo idrogeologico, in relazione all’articolo 19, lettera A), punto m) e lettere C) e D), del regolamento forestale di cui al r.d. 1126/1926, l'apertura e l'esercizio di cave di pietra, di arena e di altri materiali nonché l'apertura delle miniere, ivi compresi gli eventuali interventi superficiali esplorativi, è soggetta all’autorizzazione dell'ente competente, che può indicare ulteriori prescrizioni per la disciplina di esecuzione dell’intervento.

     2. Rimangono fermi gli ulteriori adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di miniere, cave e torbiere.

     3. L’autorizzazione rilasciata dall'ente competente ai sensi del presente articolo, in caso di irrogazione di sanzioni al soggetto autorizzato per violazione della normativa sul vincolo idrogeologico, resta sospesa dal momento della notifica della sanzione, fino a quando il contravventore non abbia compiuto i lavori che gli sono prescritti per il riparo dei danni.

 

     Art. 130. (Manutenzioni delle opere ed infrastrutture nei terreni vincolati).

     1. Nei terreni vincolati, boscati o non boscati, sono consentiti i seguenti interventi:

     a) la manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici o altri manufatti che non comportino scavi o modificazioni morfologiche dei terreni vincolati;

     b) la manutenzione ordinaria della viabilità a fondo naturale che non comporti modificazioni dell’ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate ed in particolare il livellamento del piano viario, il ricarico con inerti, la ripulitura e risagomatura delle fossette laterali, il tracciamento o ripristino degli sciacqui trasversali, il ripristino di tombini e di attraversamenti esistenti, la rimozione di materiale franato dalle scarpate e la risagomatura localizzata delle stesse, il rinsaldamento delle scarpate con graticciate o viminate, l’installazione di reti parasassi, il taglio della vegetazione forestale con le modalità indicate dal presente regolamento;

     c) la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità a fondo asfaltato o comunque pavimentato, comprendente gli interventi di cui alla lettera b) nonché la sostituzione del manto e gli scavi da effettuarsi nella sede stradale per la posa di tubazioni, che non comportino modificazioni dell’ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate;

     d) la sostituzione di pali esistenti di linee elettriche o telefoniche che comporti i soli movimenti di terra necessari per tale sostituzione, anche in adiacenza a quelli esistenti;

     e) la manutenzione ordinaria e straordinaria di tubazioni o di linee elettriche o telefoniche interrate che non comporti modifiche di tracciato delle stesse;

     f) la manutenzione ordinaria e straordinaria di argini di fiumi e canali, delle opere idrauliche o di bonifica;

     g) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere costituenti la sistemazione idraulico-agraria dei terreni, quali fosse, fossette, muri a secco e ciglioni, che non comporti l’eliminazione di terrazzamenti, gradoni o ciglioni o modificazioni dell’assetto morfologico dei terreni e che non alteri le esistenti linee di sgrondo delle acque; nella costruzione o ricostruzione, parziale o totale, di muri a secco devono essere garantite le capacità di drenaggio di detti muri;

     h) la rimozione di materiali franati e la relativa risistemazione dei terreni in adiacenza a fabbricati o ad altri manufatti, quando gli interventi sono urgenti e necessari a rendere agibili i manufatti stessi o ad assicurare la pubblica incolumità a seguito di eventi calamitosi.

 

     Art. 131. (Altre opere e movimenti di terreno).

     1. Nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico sono consentite le seguenti opere:

     a) le recinzioni in pali e rete, compresa l’installazione di cancelli o simili, a condizione che:

     1) siano costituite da pali infissi nel suolo con eventuali opere di fondazione limitate al singolo palo, senza cordolo di collegamento, limitando i movimenti di terreno a quelli necessari all’infissione dei pali e sostegni;

     2) siano poste al di fuori dell’alveo di massima piena di fiumi, torrenti o fossi e non impediscano il regolare deflusso delle acque in impluvi o linee di sgrondo esistenti;

     3) non comportino l’eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la potatura di rami o il taglio dei polloni, né l’infissione di rete o di sostegni sulle stesse;

     b) l’infissione di pali di sostegno per linee elettriche in cavo isolato o telefoniche, per la quale siano necessari i soli movimenti di terreno necessari per la fondazione del palo e che non comporti l’eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la potatura di rami o il taglio dei polloni. Sono esclusi i tralicci che richiedano la formazione di apposita platea di appoggio;

     c) l’installazione, nei terreni non boscati, di serbatoi esterni per gas propano liquido (GPL) o altri combustibili liquidi, o per acqua, della capacità massima di 3 metri cubi, a condizione che:

     1) l’installazione non comporti scavi o riporti superiori a 3 metri cubi di terreno o realizzazione di opere di contenimento del terreno di altezza superiore a 1 metro;

     2) le opere accessorie non interessino aree boscate e non comportino movimenti di terreno superiori allo stesso limite imposto per il serbatoio;

     3) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

     4) non sia necessaria l’eliminazione di piante o ceppaie arboree;

     5) nel caso di serbatoi per acqua, le tubazioni di troppo pieno convoglino le acque in superficie senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno;

     d) l’installazione, nei terreni non boscati, di serbatoi interrati per GPL o altri combustibili liquidi, o per acqua, della capacità massima di 3 metri cubi, a condizione che:

     1) lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera del serbatoio;

     2) lo scavo sia immediatamente ricolmato evitando ogni ristagno d’acqua al suo interno;

     3) le opere accessorie non interessino aree boscate e non comportino movimenti di terreno superiori a quelli necessari per la posa in opera del serbatoio;

     4) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità al d.lgs. 22/1997;

     5) non sia necessaria l’eliminazione di piante o ceppaie arboree;

     6) nel caso di serbatoi per acqua, le tubazioni di troppo pieno convoglino le acque in superficie senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno;

     e) l’installazione, nei terreni non boscati, di fosse biologiche o altri impianti di depurazione delle acque reflue che recapitino le acque stesse nella fognatura pubblica od in superficie, a condizione che:

     1) lo scavo sia commisurato a quanto necessario per la sola posa in opera dei manufatti;

     2) lo scavo sia immediatamente ricolmato evitando ogni ristagno d’acqua al suo interno;

     3) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltiti in conformità al d.lgs. 22/1997;

     4) non sia necessaria l’eliminazione di piante o ceppaie arboree;

     5) gli scarichi in superficie convoglino le acque fino al ricettore naturale senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno e senza modificare sponde od argini dei corsi d’acqua;

     f) la posa in opera di tubazioni e cavi interrati, a condizione che:

     1) non sia necessaria la realizzazione di nuova viabilità, anche temporanea;

     2) lo scavo sia commisurato a quanto necessario per la sola posa in opera dei manufatti e comunque non ecceda le dimensioni di 1 metro di larghezza e di 1,5 metri di profondità;

     3) lo scavo sia immediatamente ricolmato, compattando il terreno di riporto, evitando ogni ristagno o scorrimento d’acqua all’interno ed ogni possibile fenomeno di incanalamento delle acque o di erosione al termine dei lavori;

     4) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità al d.lgs. 22/1997;

     5) non sia necessaria l’eliminazione di piante o ceppaie arboree;

     g) la realizzazione, in terreni non boscati, di pavimentazioni in aree di pertinenza di fabbricati, a condizione che:

     1) non comportino scavi o riporti di terreno superiori a 30 centimetri di profondità;

     2) non abbiano superficie superiore a 50 metri quadrati ovvero a 100 metri quadrati se realizzate per almeno il 70 per cento con materiali permeabili, quali massetti autobloccanti su letto di sabbia o simili;

     3) sia assicurata la regimazione delle acque superficiali evitando di alterare i deflussi a carico dei terreni posti a valle ed ogni fenomeno di erosione;

     4) non comportino eliminazione di piante d’alto fusto o di ceppaie;

     h) altri piccoli movimenti di terreno, entro un volume massimo di 3 metri cubi di terreno movimentato, a condizione che l’intervento:

     1) non sia volto all’attuazione di trasformazioni di terreni boscati o di terreni saldi in terreni a periodica lavorazione o di destinazione dei terreni vincolati;

     2) non determini, nemmeno temporaneamente o durante l’esecuzione dei lavori, fenomeni di instabilità o di erosione dei terreni vincolati, o alterazione della circolazione delle acque.

 

TITOLO VII

VIGILANZA E SANZIONI. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

Capo I

Vigilanza e sanzioni

 

     Art. 132. (Vigilanza).

     1. Ai fini dello svolgimento dell’attività di vigilanza, gli enti competenti trasmettono tempestivamente al Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato ed agli altri corpi di polizia competenti:

     a) per gli interventi soggetti ad autorizzazione, oltre al provvedimento di autorizzazione, anche gli elaborati tecnici di cui all’articolo 9, nonché la documentazione di corredo e gli eventuali atti di revoca o sospensione;

     b) per gli interventi soggetti a comunicazione di inizio attività, oltre alla comunicazione ed alla dichiarazione di taglio, anche gli eventuali atti di divieto di prosecuzione o sospensione dell’attività.

 

     Art. 133. (Determinazione del danno al bosco).

     1. Il danno al bosco si determina ogni qual volta, in violazione alle disposizioni di cui alla legge forestale ed al presente regolamento, si provochi l’abbattimento, la morte o il danneggiamento grave di una pianta.

     2. Per la determinazione del danno al bosco, ai sensi dell’articolo 84, comma 5, della legge forestale, si deve tenere conto dei valori previsti dai commi 2 e 3 e di quelli riportati nella seguente tabella A:

 

Tabella A – Valore delle piante di alto fusto e delle matricine per la determinazione del danno al bosco (valori in euro)

 

Classi diametriche (valori in centimetri)

Specie

Da a

fino a 7,5

7,6 12,5

12,6 17,5

17,6 22,5

22,6 27,5

27,6 32,5

32,6 37,5

37,6 42,5

42,6 47,5

47,6 52,5

Oltre 52,6

Pino domestico, pino d'Aleppo, abete bianco, pino nero, cipresso e conifere esotiche

 

1

3

8

18

31

47

69

96

130

170

217

Betulla, olmo, carpino, altre latifoglie

 

1

3

9

20

34

52

76

106

143

187

238

Noce, acero, frassino, tiglio, ciliegio

 

1

4

11

23

38

59

87

121

162

212

271

Querce e faggio

 

1

4

12

25

43

66

97

135

182

237

303

Castagno

 

2

5

13

27

46

71

104

145

195

254

325

 

     3. Per gli alberi di Natale si devono applicare 25,00 euro in più rispetto al valore indicato nella tabella A.

     4. Per polloni nei boschi governati a ceduo si applica un valore di 100 euro/ton.

     5. Per le piante danneggiate il danno al bosco si calcola in ragione di 1/3 dei valori indicati dai commi 2, 3 e 4.

     6. I valori dei commi 2, 3 e 4 sono aggiornati ogni tre anni.

 

     Art. 134. (Sanzioni concernenti la tutela e valorizzazione dei boschi).

     1. Fatte salve le sanzioni previste dall’articolo 84, commi 1, 3, 4 e 6, della legge forestale e ferma restando la sanzione di cui all’articolo 133 del presente regolamento, la sanzione indicata dall’articolo 84, comma 2, della legge forestale, si applica per le seguenti fattispecie:

     a) per ogni 1000 metri quadrati di bosco o frazione convertiti in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 15;

     b) per ogni 1000 metri quadrati di bosco o frazione sottoposti allo sradicamento e devitalizzazione di piante e ceppaie in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 17;

     c) per ogni 1000 metri quadrati di bosco o frazione sottoposti al taglio a raso in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 18;

     d) per ogni 1000 metri quadrati di bosco o frazione sottoposti a tagliata in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 19;

     e) per ogni 1000 metri quadrati di bosco o frazione sottoposti ad interventi di utilizzazione in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 20;

     f) per ogni 1000 metri quadrati di bosco o frazione sottoposti ad interventi di utilizzazione in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 22, comma 2; per tale fattispecie si applica anche l’obbligo di espianto delle piante e di nuova esecuzione dell’intervento, con oneri a carico del trasgressore.

 

     Art. 135. (Sanzioni concernenti le disposizioni comuni per la gestione dei boschi di proprietà pubblica e privata).

     1. Fatte salve le sanzioni previste dall’articolo 84, commi 1, 3, 4 e 6, della legge forestale e ferma restando la sanzione di cui all’articolo 133 del presente regolamento, la sanzione indicata dall’articolo 84, comma 2, della legge forestale, si applica per le seguenti fattispecie:

     a) per ogni 1000 metri quadrati di bosco o frazione sottoposti al taglio intercalare in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 29;

     b) per ogni 10 metri cubi o frazione di legname utilizzato in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 31;

     c) per ogni 1000 metri quadrati o frazione di superficie utilizzata in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 32;

     d) per ogni 10 metri cubi o frazione di legname utilizzato in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 33;

     e) per ogni 1000 metri quadrati o frazione di superficie utilizzata in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 36;

     f) per ogni 1000 metri quadrati o frazione di superficie utilizzata in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 36;

     g) per ogni 10 matricine o frazione selezionate in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 37 comma 1 e per ogni 10 matricine o frazione non rilasciate in violazione delle disposizioni del medesimo articolo, comma 3;

     h) per ogni 1000 metri quadrati o frazione di superficie utilizzata in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 38;

     i) per ogni 1000 metri quadrati o frazione di superficie utilizzata in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 39;

     l) per ogni 500 metri quadrati o frazione di superficie utilizzata in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 41;

     m) per ogni 10 piante o frazione scortecciate in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 42, comma 1 e per ogni 2500 metri quadrati di superficie utilizzata in violazione delle disposizioni di cui allo stesso articolo, comma 2;

     n) per ogni 10 piante o frazione utilizzate in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 44, comma 3.

 

     Art. 136. (Sanzioni concernenti le norme per la gestione di boschi che assolvono funzioni particolari).

     1. Fatte salve le sanzioni previste dall’articolo 84, commi 1, 3, 4 e 6, della legge forestale e ferma restando la sanzione di cui all’articolo 133 del presente regolamento, la sanzione indicata dall’articolo 84, comma 2, della legge forestale, si applica per le seguenti fattispecie:

     a) per ogni 1000 metri quadrati o frazione di bosco utilizzato in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 46;

     b) per ogni 1000 metri quadrati o frazione di bosco utilizzato in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 47, comma 5;

     c) per ogni 1000 metri quadrati o frazione di bosco utilizzato in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 48;

     d) per ogni 500 metri quadrati o frazione di bosco utilizzato in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 49;

     e) per ogni 500 metri quadrati o frazione di bosco utilizzato in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 50;

     f) per ogni 500 metri quadrati o frazione di bosco utilizzato in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 52;

     g) per ogni 500 metri quadrati o frazione di bosco utilizzato in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 53;

     h) per ogni 5000 metri quadrati o frazione di bosco gestito in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 54, comma 3 ;

     i) per ogni 1000 metri quadrati o frazione di bosco utilizzato in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 55.

 

     Art. 137. (Sanzioni concernenti la gestione delle altre formazioni arboree).

     1. Fatte salve le sanzioni previste dall’articolo 84, commi 1, 3, 4 e 6, della legge forestale e ferma restando la sanzione di cui all’articolo 133 del presente regolamento, la sanzione indicata dall’articolo 84, comma 2, della legge forestale, si applica per le seguenti fattispecie:

     a) per ogni alberatura abbattuta in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 57;

     b) per ogni 5 piante o frazione utilizzate in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 58;

     c) per ogni 50 metri lineari di fasce frangivento utilizzate in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 59.

 

     Art. 138. (Sanzioni concernenti la gestione dei castagneti).

     1. Fatte salve le sanzioni previste dall’articolo 84, commi 1, 3, 4 e 6, della legge forestale e ferma restando la sanzione di cui all’articolo 133 del presente regolamento, la sanzione indicata dall’articolo 84, comma 2, della legge forestale, si applica per le seguenti fattispecie:

     a) per ogni 1000 metri quadrati o frazione di castagneti utilizzati in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 61;

     b) per ogni 250 metri quadrati o frazione di castagneti utilizzati in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 62;

     c) per ogni 250 metri quadrati o frazione di castagneti utilizzati in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 63;

     d) per ogni 0,5 tonnellate o frazione di frutto infestato non allontanato o bruciato in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 64.

 

     Art. 139. (Sanzioni concernenti le modalità di esecuzione delle attività in bosco).

     1. Fatte salve le sanzioni previste dall’articolo 84, commi 1, 3, 4 e 6, della legge forestale e ferma restando la sanzione di cui all’articolo 133 del presente regolamento, la sanzione indicata dall’articolo 84, comma 2, della legge forestale, si applica per le seguenti fattispecie:

     a) per ogni 50000 metri quadrati o frazione di superficie del cantiere forestale realizzato e gestito in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 65, commi 2 e 3 e per ogni accesso al cantiere in violazione della disposizioni di cui al medesimo articolo, comma 4;

     b) per ogni 5000 metri quadrati o frazione di superficie utilizzata in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 66;

     c) per ogni 0,5 tonnellate o frazione di materiale legnoso utilizzato in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 67 e per ogni 10000 metri quadrati o frazione di superficie utilizzata in violazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 67;

     d) per ogni 0,5 tonnellate o frazione di materiale legnoso utilizzato in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 68 e per ogni 10000 metri quadrati o frazione di superficie utilizzata in violazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 68;

     e) per ogni 10000 metri quadrati o frazione di superficie del cantiere forestale utilizzato con gru a cavo in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 69;

     f) per ogni 10 piante o frazione potate in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 70;

     g) per la carbonizzazione effettuata in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 72;

     h) per la preparazione delle brace e della carbonella effettuata in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 73;

     i) per ogni 10 piante o frazione sottoposte a resinazione in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 74;

     a) per ogni 0,2 tonnellate o frazione di strame e/o lettiera raccolta in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 75;

     b) per ogni 1000 metri quadrati o frazione di superficie sottoposta a raccolta di erba, di cespugliame ed arbusti in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 76;

     c) per ogni 1000 metri quadrati o frazione di superficie sottoposta ad estrazione del ciocco dell’erica e degli altri arbusti in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 77;

     d) per ogni 100 metri quadrati o frazione di superficie sottoposta a raccolta dei frutti e dei semi forestali utilizzata in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 78 e per ogni 5 chilogrammi di semi raccolti in violazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 78;

     e) per ogni 10 piante o frazione raccolte in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 79;

     f) per ogni 10 piante o frazione commercializzate in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 80;

     g) per lo svolgimento delle attività turistico-ricreative in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 81.

 

     Art. 140. (Sanzioni concernenti la manutenzione delle pertinenze,infrastrutture ed opere di servizio per la gestione dei boschi).

     1. Fatte salve le sanzioni previste dall’articolo 84, commi 1, 3, 4 e 6, della legge forestale e ferma restando la sanzione di cui all’articolo 133 del presente regolamento, la sanzione indicata dall’articolo 84, comma 2, della legge forestale, si applica per le seguenti fattispecie:

     a) per ogni 5000 metri quadrati o frazione,di superficie manutentata in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 84;

     b) per ogni 5000 metri quadrati o frazione di superficie manutentata in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 85;

     c) per ogni 5000 metri quadrati o frazione di superficie manutentata in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 86;

     d) per ogni 5000 metri quadrati o frazione di superficie manutentata in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 87;

     e) per ogni operazione relativa alle infrastrutture forestali permanenti effettuata in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 88;

     f) per ogni operazione relativa alle infrastrutture forestali temporanee effettuata in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 89.

 

     Art. 141. (Sanzioni concernenti la prevenzione dei processi di degrado dei boschi e loro recupero).

     1. Fatte salve le sanzioni previste dall’articolo 84, commi 1, 3, 4 e 6, della legge forestale e ferma restando la sanzione di cui all’articolo 133 del presente regolamento, la sanzione indicata dall’articolo 84, comma 2, della legge forestale, si applica per le seguenti fattispecie:

     a) per ciascuna azione eseguita in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 91 e per ogni 500 metri quadrati o frazione di superficie coinvolta da interventi su area vasta eseguiti in violazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 91;

     b) per ogni 5000 metri quadrati o frazione di superficie interessata da interventi eseguiti in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 93;

     c) per ogni 5000 metri quadrati o frazione di superficie gestita in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 94;

     d) per ogni 10 piante o frazione non manutentate in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 98;

     e) per ogni 0,5 tonnellate o frazione di materiale infetto e non allontanato o bruciato in violazione alle disposizioni di cui all’articolo 99;

     f) per ogni 5000 metri quadrati o frazione di superficie gestita in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 101;

     g) per ogni 5000 metri quadrati o frazione di superficie gestita in violazione alle disposizioni di cui all’articolo 102.

 

     Art. 142. (Sanzioni concernenti l’uso dei terreni boscati e non boscati sottoposti a vincolo idrogeologico).

     1. Fatte salve le sanzioni previste dall’articolo 84, commi 1, 3, 4 e 6, della legge forestale e ferma restando la sanzione di cui all’articolo 133 del presente regolamento, la sanzione indicata dall’articolo 84, comma 2, della legge forestale, si applica per le seguenti fattispecie:

     a) per ogni 1000 metri quadrati o frazione gestiti in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 119;

     b) per ogni 1000 metri quadrati o frazione gestiti in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 120;

     c) per ogni 1000 metri quadrati o frazione gestiti in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 121;

     d) per ogni 1000 metri quadrati o frazione gestiti in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 122;

     e) per ogni 1000 metri quadrati o frazione gestiti in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 123;

     f) per ogni 1000 metri quadrati o frazione gestiti in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 124;

     g) per ogni 1000 metri quadrati o frazione gestiti in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 125;

     h) per ogni 1000 metri quadrati o frazione gestiti in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 126;

     i) per ogni 1000 metri quadrati o frazione gestiti in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 127.

 

     Art. 143. (Sanzioni concernenti le disposizioni sulle cave, sulle miniere e sui movimenti di terreno non diretti alla trasformazione a coltura agraria dei boschi, dei terreni cespugliati e dei terreni saldi).

     1. Fatte salve le sanzioni previste dall’articolo 84, commi 1, 3, 4 e 6, della legge forestale e ferma restando la sanzione di cui all’articolo 133 del presente regolamento, la sanzione indicata dall’articolo 84, comma 2, della legge forestale, si applica per le seguenti fattispecie:

     a) per ogni 5 metri cubi o frazione di materiale inerte prelevati in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 128;

     b) per ogni 10 metri lineari o frazione di opere manutentate in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 130;

     c) per ogni metro lineare o frazione oppure per ogni metro quadrato di opere e movimenti di terreno eseguiti in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 130.

 

Capo II

Disposizioni finali

 

     Art. 144. (Modulistica).

     1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento la Regione adotta una modulistica tipo per le richieste e le comunicazioni di cui all’articolo 7.

 

     Art. 145. (Statistiche forestali).

     1. Gli enti competenti, entro il mese di febbraio di ogni anno, elaborano le statistiche sull’uso delle risorse forestali nei territori di rispettiva competenza, relative all’anno precedente, su apposita modulistica adottata dalla Regione.

 

     Art. 146. (Accantonamento dei fondi per le migliorie boschive ai sensi della l.r. 4/1999).

     1. I fondi accantonati ai sensi dell’articolo 36 della l.r. 4/1999 presso l’ente competente devono essere restituiti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento agli enti pubblici proprietari dei lotti venduti. L’ente pubblico proprietario utilizza tali fondi ai sensi dell’articolo 26.

 

Capo III

Disposizioni transitorie

 

     Art. 147. (Gestione dei boschi privati provenienti da rimboschimento).

     1. I soggetti privati proprietari o comunque detentori di terreni rimboschiti o di boschi ricostituiti con sovvenzione totale o parziale di un ente pubblico, per i quali è stato approvato, prima della data di entrata in vigore della legge forestale, il piano di coltura e di conservazione di cui agli articoli 54 e 91 del r.d.l.. 3267/1923, continuano a gestire i boschi stessi ai sensi del citato piano, fino alla sua scadenza.

 

     Art. 148. (Utilizzazione transitoria dei boschi di proprietà pubblica).

     1. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 17, comma 2, della legge forestale, fino a quando i boschi di proprietà pubblica non siano sottoposti a un piano di gestione e assestamento forestale, gli stessi possono gestirsi mediante l’adozione del progetto di utilizzazione forestale di cui all’articolo 11, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.

     2. Il progetto di utilizzazione forestale deve prevedere, per la stessa stagione silvana, l’utilizzazione di soprassuoli di estensione non superiore a 1/n della superficie boscata complessiva di ciascuna classe di governo, essendo "n" il turno minimo indicato dal presente regolamento e della medesima proprietà anche se in fondi disgiunti, fermo restando che la tagliata ammissibile deve comunque conformarsi alle disposizioni di cui all’articolo 19 . Nelle fustaie disetanee e nei cedui a sterzo "n" sta per l’ampiezza del periodo di curazione.

     3. I boschi sottoposti ad utilizzazione forestale sulla base di un progetto di utilizzazione forestale o dichiarazione di taglio relativi ad interventi eseguiti a partire dalla stagione silvana 2002/03, possono essere sottoposti a successiva utilizzazione di fine turno solamente sulla base di un piano di gestione ed assestamento forestale.

     4. Per i boschi per i quali è in corso l’istruttoria per l’approvazione del piano di gestione ed assestamento forestale, nelle more del completamento dell’iter, si può procedere all’utilizzazione del soprassuolo mediante il progetto di utilizzazione forestale o la dichiarazione di taglio di cui agli articoli 11 e 12, purché conformi al piano di gestione ed assestamento forestale in corso di approvazione.

 

     Art. 149. (Utilizzazione transitoria dei boschi di proprietà pubblica di piccole dimensioni).

     1. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 17, comma 2, della legge forestale, per i boschi di proprietà pubblica di estensione inferiore ad S*n, dove “S” è l’estensione massima della tagliata ammissibile, a prescindere delle tagliate adiacenti, ed “n” il turno minimo indicato dal presente regolamento, fino a quando non siano sottoposti a un piano di gestione e assestamento forestale, è consentita annualmente l’utilizzazione finale di una superficie superiore ad 1/n, come definita dall’articolo 154, comma 2, da realizzarsi con tagliate di estensione non superiore a quella massima ammissibile per forma di governo, trattamento e specie di cui all’articolo 19.

     2. Nei boschi di cui al comma 1, l’annualità al taglio non può comunque eccedere i venti ettari per i cedui ed i cinque ettari per le fustaie. Per gli anni successivi al numero delle annualità aggregate, ivi comprese le frazioni delle stesse, la proprietà non può realizzare ulteriori utilizzazioni.

     3. Qualora l’utilizzazione ai sensi del comma 1, determini il rilascio di una superficie non utilizzata inferiore alla metà della tagliata massima ammissibile di cui all’articolo 15, la stessa può aggregarsi alla superficie di cui al comma 1.

 

     Art. 150. (Autorizzazioni e comunicazioni di cui alle l.r. 4/1999).

     1. Le autorizzazioni rilasciate e le comunicazioni effettuate ai sensi della l.r. 4/1999 restano valide fino alla loro scadenza e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

 

 

Allegato A [9]

Dichiarazione di taglio semplificata (ai sensi dell’articolo 53 del R.R. 18 aprile 2005, n. 7 e s.m.i.)

(Omissis)

 


[1] Comma così modificato dall’art. 1 del R.R. 26 aprile 2006, n. 3.

[2] Lettera così modificata dall'art. 1 del R.R. 23 febbraio 2010, n. 1.

[3] Lettera abrogata dall'art. 1 del R.R. 23 febbraio 2010, n. 1.

[4] Comma inserito dall'art. 1 del R.R. 23 febbraio 2010, n. 1.

[5] Comma così sostituito dall’art. 2 del R.R. 26 aprile 2006, n. 3.

[6] Comma inserito dall’art. 2 del R.R. 26 aprile 2006, n. 3.

[7] Comma così modificato dall’art. 3 del R.R. 26 aprile 2006, n. 3.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 2 del R.R. 23 febbraio 2010, n. 1.

[9] Allegato aggiunto dall'art. 3 del R.R. 23 febbraio 2010, n. 1.