§ 4.4.167 - R.R. 23 febbraio 2010, n. 1.
Modifiche al R.R. 18 aprile 2005, n. 7 (Regolamento di attuazione dell’articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39. Norme in materia di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:23/02/2010
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 12 del R.R. 18 aprile 2005, n. 7.
Art. 2.  Sostituzione dell'articolo 53 del R.R. n. 7/2005.
Art. 3.  Inserimento dell'allegato A.


§ 4.4.167 - R.R. 23 febbraio 2010, n. 1.

Modifiche al R.R. 18 aprile 2005, n. 7 (Regolamento di attuazione dell’articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39. Norme in materia di gestione delle risorse forestali).

(B.U. 6 marzo 2010, n. 9)

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 12 del R.R. 18 aprile 2005, n. 7.

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 del R.R. 18 aprile 2005, n. 7 "Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali)" le parole: "di taglio l'anno" sono sostituite dalle seguenti: "di taglio per stagione silvana".

 

2. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 12 del R.R. n. 7/2005 è abrogata.

 

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 del R.R. n. 7/2005 è inserito il seguente:

 

"2-bis. Nei boschi inclusi nei siti e nelle zone di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, si applica quanto previsto dall'articolo 53.".

 

     Art. 2. Sostituzione dell'articolo 53 del R.R. n. 7/2005.

1. L'articolo 53 del R.R. n. 7/2005 è sostituito dal seguente:

 

«Art. 53

Boschi inclusi nei siti di cui alla direttiva 92/43/CEE e alla direttiva 79/409/CEE.

1. Gli interventi di utilizzazione di soprassuoli in aree incluse nei siti e nelle zone di cui alla direttiva 92/43/CEE e alla direttiva 79/409/CEE devono attenersi alle misure di conservazione adottate ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 357/1997 e dell'articolo 6, comma 5, della L.R. n. 29/1997 e, per quanto non espressamente sancito dalle stesse, alle norme del presente regolamento.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono sottoposti a valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 357/1997 e successive modifiche, quando ricorrano una o più delle seguenti condizioni:

a) l'estensione delle tagliate, ecceda i limiti indicati all'articolo 19;

b) si tratti di soprassuoli governati a ceduo di età elevata, oppure di fustaie di età doppia dei turni minimi previsti per le fustaie;

c) la proposta di utilizzazione del soprassuolo non sia in continuità con la gestione ordinaria e continuata del soprassuolo finora adottata;

d) gli interventi di utilizzazione intercalare determinino:

1) per i boschi cedui: il rilascio a dote di un numero di polloni medi per ceppaia inferiore a quello indicato dal regolamento per questo tipo di intervento;

2) per le fustaie: l'asportazione di un volume superiore al 25% della massa presente e/o il rilascio di una distanza tra le chiome delle piante, che rimangono a dote del bosco, superiore a quanto indicato dal presente regolamento;

e) riguardino gli adempimenti di lotta fitosanitaria di cui all'articolo 97;

f) si tratti di interventi di estensione superiore a 4000 metri quadrati, nell'ambito di boschi inclusi nei siti di importanza comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE e relativi ai seguenti habitat dell'allegato I alla direttiva medesima: codice 9180* "Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion", codice 9210* "Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex", codice 9280 "Boschi di Quercus frainetto", codice 9220* "Faggeti degli Appennini con Abies alba", codice 9330 "Foreste di Quercus suber", codice 9340 "Foreste di Quercus ilex e Q. rotundifolia".

3. Gli interventi di cui al comma 2 non sono sottoposti a valutazione di incidenza qualora la loro esecuzione sia già stabilita:

a) dal piano di gestione del sito previsto dall'articolo 4 del D.P.R. 357/1997 e dall'articolo 6, comma 5, della L.R. n. 29/1997;

b) dal piano di gestione ed assestamento forestale e dal piano poliennale di taglio già sottoposti a valutazione di incidenza con esito positivo, salvo diversa o specifica indicazione espressa nell'ambito della valutazione stessa.

4. Gli interventi non sottoposti a valutazione di incidenza sono eseguiti, previa autorizzazione o comunicazione in conformità all'articolo 7, sulla base del progetto di utilizzazione forestale, il quale, oltre ai contenuti minimi specificati dall'articolo 11, deve essere integrato da:

a) la scheda del sito comprensiva dei codici di riconoscimento e degli indici descrittivi;

b) l'individuazione delle aree o degli elementi puntuali sensibili da sottoporre a specifica tutela;

c) la descrizione dell'impatto dell'intervento di utilizzazione e specificatamente delle fasi di preparazione del cantiere, di manutenzione delle infrastrutture, quali viabilità ed imposti, di esecuzione dei lavori, con le fasi biologiche più significative delle specie e/o dell'habitat sottoposti specificatamente a tutela;

d) l'indicazione delle misure di mitigazione per il contenimento degli impatti, sul piano tecnico, organizzativo e comportamentale.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, i tagli di fine turno e quelli intercalari di boschi cedui semplici, matricinati o composti, di proprietà privata, relativi ad una estensione non superiore a quattromila metri quadrati e la cui produzione legnosa non sia destinata al commercio, possono essere eseguiti previa comunicazione di cui all'articolo 7 corredata dalla dichiarazione di taglio di cui all'allegato A. In tal caso, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 3, per lo stesso bosco:

a) può essere presentata solo una dichiarazione di taglio per stagione silvana, riguardante anche più interventi tra loro non adiacenti, nel medesimo sito Natura 2000 oppure ricadenti in differenti siti, purché la superficie complessiva non ecceda i quattromila metri quadrati;

b) la dichiarazione di taglio non può essere presentata per l'utilizzazione di fine turno di boschi cedui le cui aree sono incluse all'interno di piani di gestione ed assestamento forestale, nonché per i boschi di cui all'articolo 12, comma 2;

c) l'intervento deve concludersi nel corso della medesima stagione silvana in cui ha avuto inizio; al termine della stagione silvana, l'intervento deve considerarsi concluso nell'entità eseguita sino a quella data e non può essere ripreso nella stagione successiva con la medesima dichiarazione di taglio.

6. La comunicazione di cui al comma 5 è trasmessa agli enti competenti con le modalità e i contenuti previsti dall'articolo 7 nonché a mezzo fax. La dichiarazione di taglio allegata, predisposta secondo l'apposito modello adottato dalla Regione ai sensi dell'articolo 144, deve riportare, in particolare, il codice identificativo del sito Natura 2000 interessato, la stagione silvana in cui si intende realizzare l'intervento, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti che non sono state presentate altre dichiarazioni di taglio per la stagione silvana corrente.».

 

     Art. 3. Inserimento dell'allegato A.

1. Dopo l'articolo 150 del R.R. n. 7/2005 è aggiunto l'allegato A relativo al modello di dichiarazione di taglio semplificata.

 

 

Allegato A

Dichiarazione di taglio semplificata (ai sensi dell’articolo 53 del R.R. 18 aprile 2005, n. 7 e s.m.i.)

(Omissis)