§ 4.4.78 - Legge Regionale 31 dicembre 1992, n. 58.
Disposizioni per contribuire al contenimento dei fenomeni di inquinamento atmosferico ed acustico attraverso la promozione e l'attuazione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:31/12/1992
Numero:58


Sommario
Art. 1.  Obiettivi della legge.
Art. 2.  Iniziative ed interventi.
Art. 3.  Quadro finanziario-operativo di riferimento.
Art. 4.  Attuazione di norme di cui alla legge regionale 12 gennaio 1991, n. 1.
Art. 5.  Determinazione dei limiti di spesa per le attività di prima fase.
Art. 6.  Adempimenti dei soggetti pubblici.
Art. 7.  Verifiche preliminari da parte della Regione.
Art. 8.  Elaborazione, adozione ed acquisizione degli strumenti, dei piani e degli studi di fattibilità.
Art. 9.  Programmi delle iniziative e degli interventi per la realizzazione di infrastrutture e l'acquisizione di beni strumentali.
Art. 10.  Approvazione e finanziamento dei programmi delle iniziative e degli interventi.
Art. 11.  Protocolli di intesa.
Art. 12.  Erogazione dei finanziamenti.
Art. 13.  Norma finanziaria.
Art. 14.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 4.4.78 - Legge Regionale 31 dicembre 1992, n. 58.

Disposizioni per contribuire al contenimento dei fenomeni di inquinamento atmosferico ed acustico attraverso la promozione e l'attuazione di provvedimenti di coordinamento del trasporto pubblico, di pianificazione del traffico, di organizzazione e di potenziamento dei servizi, di adeguamento dei veicoli.

(B.U. 20 gennaio 1993, n. 2, S.O. n. 6).

 

 

TITOLO I

Generalità

 

Art. 1. Obiettivi della legge.

     1. Con la presente legge la Regione detta norme intese a favorire il contenimento e la riduzione dei fenomeni di inquinamento atmosferico ed acustico derivanti da congestionamento vario da traffico, attraverso l'adozione di iniziative e di interventi che contribuiscano alla graduale e progressiva realizzazione delle condizioni occorrenti per conseguire, da un lato, la fluidificazione della circolazione e la velocizzazione del movimento dei veicoli e, dall'altro, la incentivazione dell'uso dei servizi pubblici di trasporto nonché una maggiore affidabilità e regolarità ed una più elevata qualità nell'offerta dei servizi medesimi.

     2. Le norme recate dalla presente legge costituiscono una prima attuazione per ciò che attiene alla definizione delle misure dirette alla riduzione dei fenomeni di inquinamento atmosferico ed acustico aventi origine dal traffico veicolare, delle disposizioni contenute nell'atto di indirizzo e di coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica lo gennaio 1992, anche in riferimento all'esigenza di pervenire alla individuazione, nell'ambito del territorio regionale, di zona a rischio per le quali occorre intervenire in via prioritaria.

 

     Art. 2. Iniziative ed interventi.

     1. Le iniziative e gli interventi di cui all'articolo 1 sono attuati:

     a) nell'ambito dei bacini definiti dall'articolo 2 della legge regionale 12 gennaio 1991, n. 1, ovvero di quelli che saranno delineati in sede di approvazione del piano generale dei trasporti del Lazio di cui alla legge regionale 6 luglio 1987, n. 37, attraverso provvedimenti proposti dalle amministrazioni provinciali e dal comune di Roma e concernenti l'adozione degli strumenti e la eventuale realizzazione delle infrastrutture relativi alla introduzione di adeguate misure di coordinamento del trasporto pubblico all'interno dei medesimi bacini, che facilitino la mobilità delle persone e contribuiscano al miglioramento delle condizioni della circolazione;

     b) nell'ambito dei territori dei comuni individuati nella allegata tabella «A», mediante provvedimenti promossi e posti in essere da detti comuni e concernenti sia la predisposizione e l'adozione dei piani urbani del traffico e della circolazione, sia la formazione di strumenti di organizzazione e ristrutturazione dei servizi pubblici di trasporto, sia la realizzazione delle relative infrastrutture sia una rete di monitoraggio che individui l'andamento dell'inquinamento da traffico. Tali provvedimenti hanno lo scopo di conseguire il generale miglioramento della circolazione e della utilizzazione degli spazi pubblici all'interno di detti centri urbani e di favorire l'incremento dell'offerta e dell'uso dei mezzi collettivi di trasporto;

     c) nell'ambito dei territori dei comuni capoluogo di provincia, attraverso la elaborazione di studi e la adozione di provvedimenti che consentano agli stessi comuni, con l'osservanza delle norme recate dalla legge-quadro 15 gennaio 1992, n. 21, di introdurre opportune modificazioni ai regolamenti per l'esercizio del servizio pubblico da piazza mediante autovetture (taxi), allo scopo di pervenire all'incremento del numero dei veicoli a disposizione dell'utenza nonché di definire nuove modalità per l'esercizio suddetto, supportate dalle occorrenti infrastrutture, anche specificatamente indirizzate all'impiego di taxi collettivi utilizzabili su itinerari prestabiliti;

     d) nell'ambito dei territori dei comuni capoluogo di provincia, mediante la promozione, da parte degli stessi comuni, di studi di fattibilità e di provvedimenti operativi aventi lo scopo di sviluppare l'utilizzazione, per i servizi di pubblico trasporto di persone esercitati con veicoli a propulsione endotermica, di carburanti depurati e di carburanti alternativi, in quest'ultimo caso anche attraverso la ricerca e la realizzazione di soluzioni che consentano il ricondizionamento del parco veicolare esistente;

     e) nell'ambito del territorio del comune di Roma, attraverso la promozione di studi di fattibilità e la adozione di provvedimenti operativi posti in essere dal comune predetto, che consentano a quest'ultimo di realizzare adeguati programmi per lo sviluppo di sistemi di trasporto urbano di superficie con l'utilizzazione di veicoli a trazione elettrica ed a guida vincolata.

 

     Art. 3. Quadro finanziario-operativo di riferimento.

     1. L'onere per l'attuazione delle iniziative e degli interventi indicati all'articolo 2 è valutato in complessive lire 307 miliardi, articolabili in annualità.

     2. Tale onere complessivo è cosi ripartito, in rapporto agli obiettivi indicati nell'articolo 2 ed alla modulazione temporale della spesa:

     a) quanto a lire 37 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1992, lire 12 miliardi per l'anno 1993 e lire 15 miliardi per l'anno 1994, ai fini della elaborazione degli strumenti di coordinamento del trasporto pubblico a livello di bacino, di quelli di pianificazione del traffico nei centri urbani e di quelli di ristrutturazione della rete dei servizi pubblici all'interno degli stessi centri urbani; per lo svolgimento di studi di fattibilità finalizzati alla utilizzazione di carburanti alternativi per i veicoli di servizio pubblico collettivo a propulsione endotermica ed allo sviluppo di sistemi di trasporto urbano di superficie con veicoli a trazione elettrica ed a guida vincolata; per la predisposizione di modelli di esercizio di autovetture da piazza con impiego di taxi collettivi ed operanti su itinerari prestabiliti per il monitoraggio, per la formulazione di un orario, da aggiornare periodicamente, delle linee di trasporto pubblico di livello regionale anche mediante l'utilizzazione di sinergie tra la SIP e sistemi informatici al fine di rendere un servizio in tempo reale a tutti gli utenti;

     b) quanto a lire 100 miliardi, in ragione di lire 20 miliardi per la prima annualità, di lire 35 miliardi per la seconda annualità e di lire 45 miliardi per la terza annualità, per la realizzazione delle infrastrutture fisiche e degli interventi nel campo della regolazione e dei controllo della circolazione, definiti nell'ambito degli strumenti di coordinamento del trasporto pubblico a livello di bacino, di pianificazione del traffico nei centri urbani, di ristrutturazione della rete dei servizi pubblici di trasporto e di esercizio di taxi collettivi;

     c) quanto a lire 60 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per la prima annualità, di lire 20 miliardi per la seconda annualità e di lire 30 miliardi per la terza annualità, per la realizzazione degli interventi diretti ad introdurre la utilizzazione dei carburanti depurati o di carburanti alternativi per i veicoli a propulsione endotermica in servizio pubblico;

     d) quanto a lire 110 miliardi, in ragione di lire 15 miliardi per la prima annualità, di lire 40 miliardi per la seconda annualità e di lire 55 miliardi per la terza annualità, per la progettazione e la costruzione delle infrastrutture e per l'acquisto dei veicoli occorrenti per l'attivazione, nell'ambito del territorio del comune di Roma, di sistemi di trasporto pubblico urbano di superficie esercitati mediante veicoli a trazione elettrica ed a guida vincolata.

     3. Gli interventi indicati al comma 2, lettera a), costituiscono la prima fase di attuazione della presente legge e sono assistiti dall'apposito stanziamento di cui all'articolo 13, comma 1; gli interventi indicati allo stesso comma 2, lettere b), c), d), rappresentano le fasi di attuazione della presente legge successive alla prima, al cui finanziamento, totale o parziale, potrà provvedersi a seguito della quantificazione e dell'articolazione temporale delle occorrenti spese, in relazione alle disponibilità di bilancio.

 

TITOLO II

  Prima fase di attuazione: elaborazione e formazione degli strumenti di

coordinamento dei trasporti, di pianificazione del traffico, di

  organizzazione e di ristrutturazione dei servizi pubblici di trasporto

 

     Art. 4. Attuazione di norme di cui alla legge regionale 12 gennaio 1991, n. 1.

     1. Con la formulazione delle proposte di cui all'articolo 2, lettera a), i soggetti pubblici ivi individuati esercitano le funzioni espressamente indicate al titolo I, articolo 13, comma 1, lettera f), della legge regionale 12 gennaio 1991, n. 1, in materia di coordinamento del trasporto pubblico e di mobilità delle persone all'interno dei bacini di traffico definiti all'articolo 2 della stessa legge regionale n. 1 del 1991 (ovvero di quelli che saranno delineati in sede di approvazione del piano generale dei trasporti del Lazio, di cui alla legge regionale 6 luglio 1987, n. 37).

     2. Con l'adozione degli atti e dei provvedimenti indicati allo stesso articolo 2, lettera b), i soggetti pubblici ivi individuati danno attuazione ed esecuzione alle disposizioni in proposito recate dal titolo II, articoli 5 e 7, e dal titolo III, articoli 8 e 9, della legge regionale n. 1 del 1991 ed afferenti, rispettivamente, i piani comunali per il traffico ed il contenuto dei piani stessi, le norme per favorire la circolazione e l'uso dei mezzi collettivi di trasporto nei centri urbani nonché gli indirizzi per la organizzazione e la ristrutturazione dei relativi servizi.

     3. La elaborazione dei piani comunali del traffico e la formulazione dei provvedimenti in materia di servizi collettivi di trasporto, posti in essere in attuazione della presente legge, sono effettuate con l'osservanza delle prescrizioni, dei criteri e degli indirizzi stabiliti dalle richiamate disposizioni di cui al titolo II, articoli e 7, ed al titolo III, articoli 8 e 9, della legge regionale n. 1 del 1991 e comprendono, altresì, per quanto riguarda i comuni capoluogo di provincia, le indicazioni per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 2, lettere c) e d), nonché, per quanto concerne il comune di Roma, le indicazioni per l'attivazione degli interventi di cui allo stesso articolo 2, lettera e).

     4. Gli strumenti e gli studi di fattibilità come sopra elaborati contengono inoltre la individuazione e la descrizione, in via di massima, delle infrastrutture fisiche, delle opere, delle aree e delle forniture occorrenti per la realizzazione delle finalità cui gli stessi strumenti, piani e studi sono preordinati, come pure la presumibile quantificazione delle rispettive spese di progettazione, esecuzione ed acquisizione nonché dei tempi di attuazione dei singoli interventi.

     5. La raccolta dei dati, la elaborazione e la formulazione dell'orario delle linee regionali di trasporto pubblico è affidata alle strutture dell'assessorato ai trasporti che vi provvedono direttamente o affidando in concessione un servizio che dia all'utente in tempo reale tutte le informazioni relative agli orari delle linee regionali di trasporto pubblico.

 

     Art. 5. Determinazione dei limiti di spesa per le attività di prima fase.

     1. Le spese concernenti lo svolgimento, da parte dei soggetti pubblici individuati all'articolo 2, del complesso di attività che costituisce la prima fase di attuazione della presente legge, quale è definito all'articolo 3, comma 2, lettera a), ed all'articolo 4, possono essere assunte a carico del bilancio regionale, nei limiti del complessivo stanziamento triennale di lire 37 miliardi, fino alla concorrenza degli importi di seguito stabiliti in relazione a ciascuno dei predetti soggetti pubblici:

     a) amministrazione provinciale di Roma, lire 2.500 .000.000;

     b) amministrazioni provinciali di Frosinone, latina, Rieti e Viterbo, lire 2.000.000.000;

     c) comune di Roma, lire 6.000.000.000;

     d) comuni di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, lire 1.500.000.000;

     e) comuni con popolazione residente non superiore a 19.999 abitanti, lire 300.000.000;

     f) comuni con popolazione residente compresa tra 20.000 e 39.999 abitanti, lire 400.000.000;

     g) comuni con popolazione residente uguale o superiore a 40.000 abitanti, lire 500.000.000.

 

     Art. 6. Adempimenti dei soggetti pubblici.

     1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti pubblici individuati all'articolo 2 adottano e fanno pervenire alla Regione Lazio, assessorato ai trasporti, in riferimento agli adempimenti di prima fase di rispettiva competenza, siccome indicati ai richiamati articolo 3, comma 2 lettera a) e all'articolo 4, apposito atto deliberativo contenente:

     a) la descrizione delle attività che i predetti soggetti pubblici intendano realizzare per la elaborazione degli strumenti di coordinamento dei trasporti e di pianificazione del traffico nei centri urbani nonché di quelli concernenti la ristrutturazione, l'organizzazione ed il potenziamento dei servizi pubblici di trasporto;

     b) la descrizione degli studi di fattibilità che i soggetti pubblici interessati intendono avviare per la utilizzazione di carburanti alternativi nei veicoli in servizio pubblico collettivo a propulsione endotermica e per la incentivazione dell'uso di autovetture da piazza anche attraverso l'esercizio di taxi collettivi operanti su percorsi prestabiliti;

     c) la illustrazione, per quanto specificatamente attiene al comune di Roma, degli interventi volti in via prioritaria alla realizzazione del piano del traffico, oltreché degli studi di fattibilità che lo stesso comune ritiene di promuovere per lo sviluppo di servizi di trasporto pubblico di superficie esercitati mediante veicoli a trazione elettrica ed a guida vincolata nonché la descrizione degli interventi e dei relativi progetti di massima volti al contenimento dell'inquinamento acustico;

     d) la previsione che le attività in parola sono comprensive dello svolgimento della necessaria analisi preliminare circa la compatibilità rilevabile tra le prescrizioni recate dagli esistenti strumenti urbanistici in materia di disciplina ed uso degli spazi viari pubblici e le indicazioni che, per tale materia, potranno trarsi dai piani comunali del traffico e dai provvedimenti concernenti l'organizzazione, la ristrutturazione e l'incentivazione dell'uso dei servizi pubblici.

     2. Con il medesimo atto deliberativo, da assumere con le procedure stabilite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, i predetti soggetti pubblici definiscono:

     a) le modalità di affidamento delle attività di elaborazione degli strumenti, dei piani e degli studi di fattibilità innanzi richiamati che devono in ogni caso essere affidati mediante sistemi concorsuali;

     b) i termini per l'avvio e per il completamento di tali attività;

     c) l'entità della spesa da sostenersi per la elaborazione degli stessi strumenti, piani e studi di fattibilità, il quale non dovrà in ogni caso superare i limiti definiti all'articolo 5.

     3. L'atto deliberativo assunto dai soggetti pubblici deve, altresì contenere la espressa disposizione che l'affidamento degli incarichi di elaborazione degli strumenti, dei piani e degli studi di fattibilità innanzi descritti è comprensivo degli adempimenti indicati all'articolo 4, comma 5.

     4. La individuazione e la definizione dei termini per il completamento delle attività di elaborazione dei menzionati strumenti, piani e studi di fattibilità e effettuata dai soggetti pubblici interessati tenendo conto della scadenza stabilita all'articolo 8, comma 1.

 

     Art. 7. Verifiche preliminari da parte della Regione.

     1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione, attraverso le strutture dell'assessorato ai trasporti, procede all'esame degli atti deliberativi adottati dai soggetti pubblici predetti ai sensi dell'articolo 6, onde accertarne la rispondenza agli obiettivi ed alle prescrizioni stabiliti dalla presente legge e valutarne il contenuto sia in relazione all'efficacia delle iniziative ed alla congruità degli interventi prospettati, sia in riferimento alla compatibilità della spesa prevista per la elaborazione degli strumenti, dei piani e degli studi di fattibilità in rapporto ai limiti all'uopo determinati all'articolo 5.

     2. Gli atti deliberativi di cui al comma 1 sono, altresì, sottoposti alla valutazione della segreteria tecnica del piano generale dei trasporti del Lazio di cui alla legge regionale 6 luglio 1987, n. 37, la quale, entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla corrispondente richiesta formulata dalle strutture dell'assessorato regionale ai trasporti, esprime parere consultivo in ordine alla coerenza del contenuto di detti atti deliberativi, sia in rapporto alle indicazioni dei documenti programmatici regionali già assunti in materia di trasporto pubblico sia in relazione alle esigenze di coordinamento e di uniformità con gli obiettivi regionali di assetto e di organizzazione del sistema complessivo dello stesso trasporto pubblico.

     3. Con riferimento alle disposizioni di cui al comma 2 e fermi restando i compiti attribuiti alla predetta segreteria tecnica in ordine alla elaborazione del piano generale dei trasporti del Lazio nonché la composizione della segreteria tecnica medesima, quali risultano dall'articolo 4, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge regionale n. 17 del 1987, innanzi richiamata, la denominazione di tale organismo consultivo è modificata da «segreteria tecnica del piano generale dei trasporti» in «segreteria tecnica per la programmazione e la pianificazione dei trasporti pubblici in ambito regionale». E' conseguentemente abrogato l'ultimo comma del citato articolo 4 della legge regionale n. 37 del 1987.

     4. Entro lo stesso termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione, ultimata la verifica di cui ai commi 1, 2 e 3, dà atto, con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, della conformità dei contenuti di detti atti deliberativi alle disposizioni recate dagli articoli 4, 5 e 6.

     5. Con la stessa deliberazione e nei limiti stabiliti dall'articolo 5, la Giunta regionale approva la spesa da sostenersi per la elaborazione di detti strumenti, piani e studi di fattibilità e stabilisce le condizioni, le modalità ed i tempi di erogazione e di liquidazione dei corrispondenti importi a favore dei soggetti pubblici interessati, all'uopo tenendo conto della complessiva disponibilità di bilancio e della ripartizione in annualità dello stanziamento, di cui all'articolo 13, comma 1. All'erogazione ed alla liquidazione suddette si dà in ogni caso corso per quote, l'ultima delle quali non potrà essere trasferita ai soggetti pubblici interessati se non dopo che siano stati completati gli adempimenti di cui all'articolo 8.

     6. Divenuta esecutiva ai sensi di legge, la deliberazione assunta dalla Giunta regionale in attuazione del disposto recato dal comma 5 è comunicata ai soggetti pubblici interessati, per i conseguenti provvedimenti di competenza.

 

     Art. 8. Elaborazione, adozione ed acquisizione degli strumenti, dei piani e degli studi di fattibilità.

     1. Entro il termine di trecentosessanta giorni decorrenti dalla data di comunicazione della deliberazione della Giunta regionale, di cui all'articolo 7, comma 5, i soggetti pubblici interessati, in relazione alle rispettive competenze, portano a compimento la elaborazione e provvedono alla formale adozione, con le procedure stabilite dalla legge n. 142 del 1990, degli strumenti concernenti il coordinamento dei trasporti nell'ambito dei bacini di traffico, la pianificazione del traffico nei centri urbani nonché la organizzazione, la ristrutturazione ed il potenziamento dei servizi pubblici di trasporto.

     2. Tali strumenti e piani, che comprendono gli studi di fattibilità per le materie specificatamente individuate all'articolo 2, lettere c), d) ed e), sono trasmessi all'assessorato regionale ai trasporti per le occorrenti valutazioni e per le verifiche finali del contenuto degli stessi strumenti e piani come pure della loro conformità alle prescrizioni recate dalla presente legge ed alla connessa normativa in atto vigente.

     3. Ai fini indicati al comma 2, gli elaborati prodotti dai soggetti pubblici sono sottoposti all'esame della segreteria tecnica di cui all'articolo 7, comma 3, che esprime in proposito parere consultivo entro il termine di quindici giorni dalla richiesta da parte dell'amministrazione regionale.

     4. Acquisito il parere di cui al comma 3, la Giunta regionale, con propria deliberazione sentita la competente commissione consiliare permanente, dichiara la congruità e la coerenza di detti strumenti e piani con gli indirizzi strategici delineati dal piano generale dei trasporti del Lazio nonché con gli obiettivi specifici definiti dalla legge regionale n. 1 del 1991 e dalla presente legge.

     5. Divenuta esecutiva ai sensi di legge, la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4 è comunicata ai soggetti interessati per i successivi provvedimenti di competenza.

 

TITOLO III

Seconda fase di attuazione: realizzazione di interventi infrastrutturali ed

   acquisizione di beni individuati negli strumenti di coordinamento dei

trasporti, di pianificazione del traffico, di organizzazione e

potenziamento dei servizi pubblici

 

     Art. 9. Programmi delle iniziative e degli interventi per la realizzazione di infrastrutture e l'acquisizione di beni strumentali.

     1. Sulla base delle indicazioni scaturenti dagli strumenti, dai piani e dagli studi di fattibilità, adottati ed approvati ai sensi delle disposizione recate dal titolo II, entro novanta giorni dalla data della comunicazione di cui all'articolo 8, comma 5, i soggetti pubblici interessati adottano e fanno pervenire all'assessorato ai trasporti della Regione una proposta complessiva di programma per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e delle iniziative di acquisizione di beni e veicoli.

     2. La proposta complessiva di programma di cui al comma 1 è adottata dai predetti soggetti pubblici, in relazione alle rispettive competenze, con le procedure stabilite dalla legge n. 142 del 1990 e deve recare i seguenti elementi essenziali:

     a) la descrizione degli specifici contenuti degli interventi infrastrutturali, ivi compresa l'acquisizione delle aree, occorrenti per l'attivazione degli strumenti di coordinamento dei trasporti e di pianificazione del traffico nonché quelli di organizzazione e di ristrutturazione dei servizi pubblici collettivi di trasporto e di potenziamento dei servizi pubblici esercitati mediante autovetture da piazza (taxi);

     b) la descrizione degli interventi di realizzazione di infrastrutture e di acquisizione di beni strumentali volti a favorire l'impiego di carburanti alternativi per gli esistenti veicoli a propulsione endotermica in servizio pubblico urbano di linea nonché quelli diretti a promuovere lo sviluppo di sistemi di trasporto urbano di superficie esercitati mediante veicoli a trazione elettrica ed a guida vincolata;

     c) le indicazioni dei termini per l'avvio ed il completamento degli interventi predetti, separatamente riferiti alla realizzazione di infrastrutture ed all'acquisizione di beni strumentali;

     d) l'illustrazione delle modalità attraverso le quali saranno posti in essere ciascuna iniziativa od intervento, con specifico riferimento alle modalità concernenti l'affidamento delle attività di realizzazione delle opere e l'acquisizione dei beni strumentali;

     e) la specificazione e l'articolazione temporale, per ciascun intervento, dei presumibili oneri finanziari da sostenersi per l'esecuzione dell'intervento stesso, ivi compresi quelli di progettazione e di acquisizione di aree, nonché dei presumibili oneri finanziari riconducibili alla gestione ed all'uso delle infrastrutture e dei servizi, con l'indicazione delle quote di tali oneri finanziari cui potrà essere fatto fronte con risorse proprie già a disposizione dei soggetti pubblici interessati ovvero acquisibili da parte dei medesimi soggetti pubblici a valere su fonti di finanziamento diverse da quelle riferibili al bilancio della Regione;

     f) una valutazione di massima circa il rapporto tra i costi ed i benefici connessi con ciascuna iniziativa nonché, ove prescritto dalla vigente normativa in materia, una analoga valutazione circa la compatibilità ambientale degli interventi infrastrutturali;

     g) i riscontri di coerenza, per quanto attiene alle iniziative del comune di Roma, tra i contenuti del programma proposto ai sensi della presente legge e quello di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396.

     3. Le proposte di iniziative e di interventi contenuti nel programma di cui al presente articolo sono altresì formulate nel rispetto della esigenza di garantire, quanto alle opere infrastrutturali ed ai sistemi e veicoli di trasporto, requisiti di accessibilità e di fruibilità tali da assicurare il soddisfacimento dei fabbisogni di mobilità da parte dei cittadini disabili e portatori di handicaps. Saranno in ogni caso realizzate le condizioni per l'osservanza della normativa statale e regionale in materia di abbattimento di barriere architettoniche negli edifici e nei veicoli.

     4. Entro centottanta giorni dalla data della comunicazione di cui all'articolo 8, comma 5, la Regione, attraverso le strutture dell'assessorato ai trasporti, procede all'esame delle proposte di programma come sopra trasmesse al fine di accertarne la rispondenza alle indicazioni emergenti dagli strumenti di coordinamento dei trasporti, di pianificazione del traffico nei centri urbani, di organizzazione, ristrutturazione e potenziamento dei servizi pubblici di trasporto adottati dai soggetti pubblici interessati, nonché di valutarne il contenuto sia in relazione alle esigenze di rispetto delle finalità strategiche recate dalla presente legge e degli indirizzi deducibili dai documenti regionali di programmazione del settore, sia in riferimento alle compatibilità economiche complessive delineate dal quadro finanziario-operativo riportato all'articolo 2. Tale esame è effettuato nei confronti di ciascuna complessiva proposta di programma come pure nei riguardi dei singoli interventi ed iniziative nelle stesse proposte riportati e descritti.

     5. Entro lo stesso termine di centottanta giorni di cui al comma 4, le proposte di programma sono altresì sottoposte alla valutazione della segreteria tecnica per la programmazione e la pianificazione dei trasporti pubblici in ambito regionale, di cui all'articolo 7, comma 3, che disponibili in relazione al quadro delineato all'articolo 3, che esprime, nel termine di quindici giorni dalla data di trasmissione della richiesta da parte dell'amministrazione, il proprio parere consultivo oltreché sugli specifici contenuti delle proposte suddette, anche in ordine alla coerenza delle proposte stesse sia in rapporto alle indicazioni dei documenti programmatici regionali già assunti in materia di trasporto pubblico sia in relazione alle esigenze di coordinamento e di uniformità con gli obiettivi regionali di assetto e di organizzazione del sistema complessivo dello stesso trasporto pubblico.

     6. Entro il termine stabilito nei commi 4 e 5, la Regione può promuovere uno o più confronti con i soggetti pubblici che hanno redatto le proposte di programma, al fine di illustrare le proprie osservazioni ed i propri rilievi in ordine a tali proposte di programma e rappresentare le eventuali esigenze di modifica o di integrazione delle proposte stesse.

     7. I confronti di cui al comma 6 sono attivati mediante conferenze di servizi presiedute dall'assessore regionale ai trasporti, indette ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

     8. Ferme restando le attribuzioni e le competenze degli organi deliberanti della Regione in ordine all'approvazione ed al finanziamento delle proposte di programma in argomento come pure l'autonomia decisionale dei soggetti pubblici interessati, le conferenze di servizi di cui al comma 7 hanno lo scopo di pervenire alla individuazione di ipotesi di accordi in ordine alla definitiva formulazione delle suddette proposte di programmazione e sono preordinate alla formazione degli schemi di protocollo di intesa indicati all'articolo 11.

     9. L'istruttoria circa le proposte di programma deve in ogni caso essere conclusa entro il termine di duecentodieci giorni dalla data della comunicazione di cui all'articolo 8, comma 5.

 

     Art. 10. Approvazione e finanziamento dei programmi delle iniziative e degli interventi.

     1. Esaurita la fase propositiva e quella istruttoria, indicate all'articolo 9, il Consiglio regionale procede all'approvazione dei programmi delle iniziative e degli interventi mediante una o più deliberazioni.

     2. L'approvazione dei programmi è effettuata tenendo conto, di norma, degli esiti dei confronti attivati attraverso le conferenze di servizi di cui all'articolo 9, comma 7, ed è disposta nell'osservanza dei limiti delle risorse finanziarie complessive che si renderanno all'uopo della loro articolazione temporale in annualità.

     3. Con le deliberazioni di cui al comma 1, il Consiglio regionale provvede, altresì:

     a) a definire l'ammontare dello stanziamento da assegnare a ciascuna iniziativa ed a ciascun intervento che forma oggetto dei programmi;

     b) ad individuare, sulla base dei principi all'uopo recati dalla legge regionale 26 giugno 1980, n. 88:

     1) i termini temporali, le condizioni e le procedure per l'attuazione dei detti programmi;

     2) gli obblighi e le prescrizioni da porre a carico dei singoli soggetti pubblici destinatari dei finanziamenti, nonché i provvedimenti da adottare per i casi di inosservanza di taluno di tali obblighi e prescrizioni. Detti provvedimenti potranno prevedere anche l'esercizio, da parte della Regione, della facoltà di sostituirsi ai soggetti inadempienti con riferimento ai criteri recati dall'articolo 30, comma 4, della legge regionale 20 dicembre 1978, n. 74;

     3) le modalità di erogazione dei fondi;

     4) le verifiche ed i controlli di competenza della Regione, da effettuare in ordine alla realizzazione di ciascuna iniziativa e di ciascun intervento ed in riferimento alle fasi connesse con la realizzazione fisica delle infrastrutture e con l'acquisizione dei beni strumentali;

     c) ad approvare, conseguentemente, gli schemi dei protocolli di intesa di cui all'articolo 11, da perfezionare con i soggetti pubblici innanzi citati, ed a conferire al Presidente della Giunta regionale il mandato per la sottoscrizione, per conto della Regione, di tali protocolli di intesa.

     4. Divenute esecutive ai sensi di legge, le deliberazioni consiliari indicate al comma 1, sono comunicate ai soggetti pubblici più volte richiamati, i quali provvedono a recepire il contenuto delle stesse deliberazioni mediante atti deliberativi adottati dai rispettivi organi decisionali con l'osservanza delle norme recate dalla legge n. 142 del 1990. Con i medesimi atti deliberativi i predetti soggetti pubblici autorizzano il perfezionamento, con la Regione, dei protocolli di intesa di cui all'articolo 11, ne approvano ad ogni effetto i contenuti e demandano ai propri legali rappresentanti il compito di sottoscrivere gli stessi protocolli di intesa.

 

     Art. 11. Protocolli di intesa.

     1. Relativamente a ciascuno dei programmi delle iniziative e degli interventi approvati con le procedure di cui all'articolo 10, la Regione ed i soggetti pubblici interessati procedono al perfezionamento di un protocollo di intesa ai fini dell'attivazione dei programmi medesimi.

     2. Dopo la sottoscrizione delle parti, i protocolli di intesa sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale.

     3. Con la deliberazione di cui al comma 2, la Giunta regionale assume il formale impegno della spesa occorrente per l'attuazione dei programmi, nei limiti delle risorse disponibili ed in riferimento alla annualità di stanziamento riferibile all'esercizio in corso. Per le annualità successive, l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa sarà disposta dalla Giunta regionale, con proprie deliberazioni, in rapporto alle disponibilità finanziarie recate dai rispettivi bilanci.

     4. Fermi restando i limiti complessivi della spesa determinati, per ciascun programma, con la deliberazione di approvazione di cui all'articolo 10, comma 1, ai protocolli di intesa potranno essere apportate le modificazioni che, nel quadro degli obiettivi delineati dalla presente legge, si rendessero indispensabili nel corso della sua attuazione per il miglior conseguimento degli obiettivi medesimi.

     5. Per la formulazione e l'approvazione di tali modificazioni si applicano le norme di cui agli articoli 9 e 10. Le modificazioni medesime formano oggetto di atti aggiuntivi ai preliminari di intesa già stipulati, al cui perfezionamento si provvede con l'osservanza delle disposizioni recate dal presente articolo.

 

     Art. 12. Erogazione dei finanziamenti.

     1. L'erogazione dei finanziamenti è effettuata sulla base delle prescrizioni all'uopo dettate dalla Giunta regionale con la deliberazione di approvazione dei programmi, di cui all'articolo 10 e recepite nei protocolli di intesa di cui all'articolo 11.

     2. L'erogazione dei finanziamenti è disposta mediante apposite deliberazioni adottate dalla Giunta regionale, nei limiti degli stanziamenti indicati dai corrispondenti bilanci regionali.

 

TITOLO IV

Finanziamenti

 

     Art. 13. Norma finanziaria.

     1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 3, comma 3, la predisposizione degli strumenti, dei piani e degli studi di fattibilità, di cui allo stesso articolo 3, comma 2, lettera a) costituisce la fase preliminare di attuazione della presente legge. La relativa spesa sarà iscritta, in termini di competenza e di cassa per l'importo di lire 10 miliardi per l'anno 1992, lire 12 miliardi per l'anno 1993 e lire 15 miliardi per l'anno 1994, sul capitolo n. 09022 già istituito, la cui denominazione viene modificata in: «Spese per la elaborazione di studi di fattibilità e per la formazione di strumenti per il coordinamento del trasporto, per la pianificazione del traffico, per la organizzazione ed il potenziamento dei servizi pubblici di trasporto ivi compresi i taxi collettivi (legge regionale 31 dicembre 1992, n. 58, articolo 3, comma 2, lettera a)». In relazione ai tempi attuativi delle disposizioni contenute nella presente legge, è autorizzata la rimodulazione annuale degli stanziamenti nell'ambito del succitato finanziamento complessivo di lire 37 miliardi disposto con il presente articolo.

     2. Alla copertura finanziaria della spesa recata al comma 1 si provvede mediante utilizzazione di pari importo iscritto alla partita contabile capitolo n. 29852, elenco n. 4, lettera d) allegato al bilancio regionale per l'anno 1992 e per i successivi esercizi 1993 e 1994.

     3. Alla quantificazione ed alla copertura finanziaria degli oneri occorrenti per l'attuazione della successiva fase programmata con la presente legge si provvederà con le leggi di bilancio afferenti i corrispondenti esercizi.

 

     Art. 14. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

 

 

 

                                                       Tabella "A"

 

1) Roma                                     23) Mentana

2) Latina                                   24) Sora

3) Viterbo                                  25) Gaeta

4) Frosinone                                26) Alatri

5) Rieti                                    27) Ceccano

6) Tivoli                                   28) Sezze

7) Guidonia Montecelio                      29) Colleferro

8) Civitavecchia                            30) Frascati

9) Velletri                                 31) Anagni

10) Aprilia                                  32) Veroli

11) Terracina                                33) Genzano

12) Pomezia                                  34) Ferentino

13) Cassino                                  35) Minturno

14) Marino                                   36) Ariccia

15) Ciampino                                 37) Grottaferrata

16) Nettuno                                  38) Civita Castellana

17) Formia                                   39) Cerveteri

18) Anzio                                    40) Santa Marinella

19) Cisterna di Latina                       41) Tarquinia

20) Fondi                                    42) Ladispoli

21) Albano Laziale                           43) Vetralla

22) Monterotondo                             44) Fiumicino