§ 4.2.63 - L.R. 17 febbraio 1987, n. 20. [*]
Interventi finanziari della Regione per la ricostruzione o il ripristino di opere e strutture pubbliche e private danneggiate da eventi [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:17/02/1987
Numero:20


Sommario
Art. 1.  (Finalità). Al fine di contribuire ad una organica azione dei soggetti pubblici e privati per la difesa del litorale laziale, la Regione interviene per la ricostruzione od il ripristino di opere e [...]
Art. 2.  (Programmi provinciali di ricostruzione e ripristino e contributo finanziario regionale). Al fine della ricostruzione o del ripristino di opere e strutture pubbliche distrutte o danneggiate da [...]
Art. 2 bis.  (Interventi per la trasformazione graduale delle strutture fisse)
Art. 2 ter.  (Agevolazioni finanziarie)
Art. 3.  (Procedure per l'erogazione delle risorse finanziarie regionali). Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, in base ai programmi provinciali di cui al precedente articolo 2 ed alle [...]
Art. 4.  (Modalità ed entità della contribuzione regionale). I soggetti privati, titolari di concessioni su tratti di arenili della costa laziale, che, nell'osservanza delle normative vigenti, abbiano [...]
Art. 5.  (Accertamento e quantificazione dei danni). I contributi previsti al precedente articolo 4 sono concessi sulla spesa che risulta da apposita perizia, compilata con i prezzi unitari di cui al [...]
Art. 6.  (Richiesta del contributo). La domanda intesa ad ottenere il contributo previsto dal precedente articolo 4 deve essere presentata alla Regione, Assessorato regionale ai lavori pubblici, entro il [...]
Art. 7.  (Concessione ed erogazione del contributo). La Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria effettuata in relazione alle perizie presentate e tenendo conto dei criteri di cui ai precedenti articoli [...]
Art. 8.  (Esecuzione dei lavori). I lavori finanziati devono avere inizio non oltre trenta giorni dalla data di esecutività della deliberazione della Giunta regionale di cui al precedente articolo 7 e [...]
Art. 9.  (Programmi provinciali per la pulizia degli arenili non in concessione a privati e degli accessi al mare). Al fine di assicurare condizioni igieniche ottimali per la fruizione dei tratti di arenile [...]
Art. 10.  (Procedure per la disciplina dell'intervento regionale). Le quote regionali dell'intervento finanziario sono determinate, per ciascuno dei programmi provinciali di cui al precedente articolo 9, con [...]
Art. 11.  (Finanziamento degli interventi regionali per la ricostruzione od il ripristino di opere e strutture pubbliche distrutte o danneggiate da eventi calamitosi). Per la concessione dei contributi [...]
Art. 12.  (Finanziamento regionale per i contributi a favore di privati). Per la concessione dei contributi regionali di cui al titolo II della presente legge, è autorizzata, per l'esercizio 1987, a valere [...]
Art. 13.  (Finanziamento degli interventi regionali per la pulizia degli arenili non in concessione a privati e degli accessi al mare). Per la concessione dei contributi regionali previsti dal titolo III [...]
Art. 14.  (Dichiarazione d'urgenza). La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a [...]


§ 4.2.63 - L.R. 17 febbraio 1987, n. 20. [*]

Interventi finanziari della Regione per la ricostruzione o il ripristino di opere e strutture pubbliche e private danneggiate da eventi calamitosi e per la pulizia degli arenili non in concessione a privati.

(B.U. 10 marzo 1987, n. 7).

 

Art. 1. (Finalità). Al fine di contribuire ad una organica azione dei soggetti pubblici e privati per la difesa del litorale laziale, la Regione interviene per la ricostruzione od il ripristino di opere e strutture pubbliche danneggiate da eventi calamitosi e per la pulizia degli arenili non in concessione a privati.

     La Regione promuove e sostiene, altresì, iniziative volte al ripristino delle naturali condizioni ambientali del litorale laziale attraverso l'asportazione di strutture fisse, a qualsiasi titolo realizzate sugli arenili, dotando l'entroterra di adeguate strutture alternative per l'erogazione dei servizi necessari alla corretta fruizione del territorio, con particolare riguardo allo svolgimento dell'attività turistica.

     Le iniziative di cui ai precedenti commi sono correlate ad analoghi interventi disposti in attuazione della legge regionale 2 luglio 1974, n. 30, concernente «Disciplina di salvaguardia per l'esecuzione di costruzioni ed opere lungo le coste marine e le rive dei laghi nonché in alcuni territori della Regione» e successive modifiche ed integrazioni, e della legge regionale 18 novembre 1977, n. 44, concernente «Studi, indagini ed interventi anche sperimentali per la difesa della costa laziale e la formazione di un piano generale di opere portuali di competenza della Regione», con riferimento specifico alla tutela delle coste ed alla difesa degli abitati.

     Per le finalità di cui al presente articolo e con l'obiettivo di svolgere azione coerente ed efficace anche attraverso la migliore utilizzazione delle risorse, la Regione formula un piano per la difesa e lo sviluppo del litorale nel quale sono previsti interventi ed opere di soggetti pubblici e privati che si avvalgono di disponibilità finanziarie proprie e di finanziamenti pubblici.

     Nelle more della definizione del piano per la difesa e lo sviluppo del litorale, l'azione regionale a ciò finalizzata si realizza, oltre che in base alla legislazione vigente, mediante gli interventi di cui ai precedenti primo e secondo comma, nonché favorendo la trasformazione graduale delle strutture fisse di servizio installate sul litorale onde evitare che le stesse, costituendo elemento di turbativa per il naturale moto ondoso, contribuiscano al venir meno dell'equilibrio dinamico del litorale, alla erosione della costa ed ai fenomeni distruttivi ad essa conseguenti.

Titolo I

INTERVENTI FINANZIARI DELLA REGIONE PER LA RICOSTRUZIONE OD IL RIPRISTINO DI OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE DISTRUTTE O DANNEGGIATE DA EVENTI CALAMITOSI

 

     Art. 2. (Programmi provinciali di ricostruzione e ripristino e contributo finanziario regionale). Al fine della ricostruzione o del ripristino di opere e strutture pubbliche distrutte o danneggiate da eccezionali mareggiate o da altri eventi calamitosi di cui al precedente articolo, primo comma, la Regione può concedere contributi finanziari in conto capitale fino al 50 per cento della spesa relativa, sulla base di apposito programma formulato dalle amministrazioni provinciali territorialmente interessate, a seguito di istanza documentata dei comuni titolari delle opere e delle strutture distrutte o danneggiate, e presentato alla Regione, Assessorato regionale ai lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data dell'evento calamitoso.

     La ricostruzione od il ripristino delle opere di cui al precedente comma può aver luogo solo se sono rispettati i vigenti strumenti urbanistici e le normative regionali e nazionali volte alla salvaguardia dell'ambiente, con particolare riferimento alla costa.

 

     Art. 2 bis. (Interventi per la trasformazione graduale delle strutture fisse) [1]. I comuni possono assumere adeguate iniziative dirette ad individuare le zone maggiormente colpite dall'erosione della costa e i conseguenti fenomeni distruttivi al fine di favorire la graduale trasformazione delle strutture fisse di servizio installate sul litorale allo scopo di evitare che le stesse costituiscano elemento di turbativa del naturale moto ondoso.

     Ai titolari di singole concessioni su tratti di arenili, della costa laziale, nell'ambito del piano di cui al comma precedente, sono concesse agevolazioni finanziarie per la sostituzione delle strutture fisse, particolarmente dannose per l'equilibrio della costa, con altre di facile rimozione.

 

     Art. 2 ter. (Agevolazioni finanziarie) [1]. Gli interventi regionali di cui all'articolo precedente, consistono in:

     a) contributi una tantum concessi nella misura del 10 per cento da calcolarsi sull'80 per cento del totale della spesa riconosciuta ammissibile;

     b) contributi annuali da erogarsi nella misura massima del 10 per cento da calcolarsi sull'80 per cento del totale della spesa riconosciuta ammissibile.

     La durata dei contributi annuali è fissata in un massimo di anni dieci e gli stessi sono corrisposti direttamente ai richiedenti in rate annuali posticipate.

     I contributi possono essere scontati presso gli istituti finanziari, previa cessione di credito, e possono venire corrisposti direttamente agli istituti di credito indicati dagli interessati in concorso al pagamento di mutui contratti o da contrarre.

     A richiesta del titolare, le annualità del contributo possono essere corrisposte in una unica soluzione attualizzata al tasso di riferimento vigente.

 

     Art. 3. (Procedure per l'erogazione delle risorse finanziarie regionali). Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, in base ai programmi provinciali di cui al precedente articolo 2 ed alle risorse del bilancio regionale, delibera il programma regionale degli interventi di ricostruzione o ripristino secondo quanto stabilito al precedente articolo 2.

     Il Presidente della Giunta regionale, in conseguenza della deliberazione di cui al precedente comma, assume i relativi impegni di spesa in favore dei comuni interessati.

     La messa a disposizione delle somme relative è effettuata secondo le modalità previste dagli articoli 6 e 12 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88.

     La collaudazione delle opere di cui alla presente legge, disciplinata dalla legge regionale 26 giugno 1980, n. 88, è disposta di norma in corso d'opera.

Titolo II

INTERVENTI FINANZIARI DELLA REGIONE PER LA RICOSTRUZIONE ED Il RIPRISTINO

  DI STRUTTURE PRIVATE A SERVIZIO DEGLI ARENILI NONCHE' PER IL RIPRISTINO

     DELLE RELATIVE ATTREZZATURE A SEGUITO DI DANNI PRODOTTI DA EVENTI

CALAMITOSI

 

     Art. 4. (Modalità ed entità della contribuzione regionale). I soggetti privati, titolari di concessioni su tratti di arenili della costa laziale, che, nell'osservanza delle normative vigenti, abbiano realizzato strutture di servizio sugli stessi arenili e lamentato danni alle strutture e/o alle relative attrezzature a seguito di eventi calamitosi, possono richiedere alla Regione un contributo sulla spesa occorrente per i relativi lavori di ricostruzione o ripristino nonché per sostituzione totale o parziale o per la riparazione delle attrezzature.

     Il contributo di cui al precedente comma è concesso in misura pari al 25 per cento della somma ritenuta ammissibile ai sensi della presente legge nel caso sia proposto intervento di ricostruzione e ripristino delle strutture di servizio esistenti e delle relative attrezzature.

     Il soggetto richiedente non può eccedere ad alcun contributo in base alla presente legge qualora apporti modifiche aggiuntive al manufatto esistente, tali da impegnare l'arenile con maggiore ingombro sia in larghezza sia in altezza.

     Qualora l'intervento proposto preveda la sostituzione parziale di strutture fisse con strutture che comportino minore occupazione dell'arenile il contributo regionale è concesso fino ad un importo pari al 50 per cento dell'entità della somma ammissibile. Il contributo regionale è commisurato alla riduzione dell'ingombro delle strutture fisse.

     La misura del contributo è elevata fino all'80 per cento della somma ammissibile quando il soggetto interessato proponga di sostituire totalmente la struttura danneggiata con una struttura amovibile dopo la stia utilizzazione nel periodo estivo.

     Ad eccezione di quanto previsto nel precedente secondo comma il contributo per la sostituzione totale o parziale e/o la riparazione delle attrezzature è concesso nella misura del 50 per cento della spesa occorrente quale risulta a seguito dell'espletamento delle procedure previste dalla presente legge.

 

     Art. 5. (Accertamento e quantificazione dei danni). I contributi previsti al precedente articolo 4 sono concessi sulla spesa che risulta da apposita perizia, compilata con i prezzi unitari di cui al prezzario regionale in vigore alla data della presentazione della perizia stessa, redatta da un tecnico iscritto all'albo professionale e giurata innanzi al cancelliere della pretura; la predetta spesa è integrata della quota pari al 5 per cento dell'importo per spese generali oltre la quota per l'I.V.A. (imposta sul valore aggiunto).

     I lavori previsti nella perizia debbono consentire il completo recupero del manufatto danneggiato.

     Qualora alla ricostruzione od al ripristino si provveda con elementi prefabbricati ed amovibili o con materiali non in muratura ed egualmente amovibili, la perizia di cui al precedente primo comma deve essere redatta sulla base di listini dei prezzi e di elaborati che consentano di valutare la validità del manufatto anche con riguardo all'impatto ambientale.

     I relativi listini dei prezzi costituiscono riferimento per la compilazione delle perizie riguardanti le attrezzature.

     Il mancato rispetto della previsione di cui ai commi precedenti costituisce causa di esclusione dai benefici della presente legge.

 

     Art. 6. (Richiesta del contributo). La domanda intesa ad ottenere il contributo previsto dal precedente articolo 4 deve essere presentata alla Regione, Assessorato regionale ai lavori pubblici, entro il termine di trenta giorni dalla data in cui si è verificato l'evento calamitoso.

     Nella domanda di cui al precedente comma è fatta - riserva di produrre al settore regionale decentrato opere e lavori pubblici della provincia nel cui territorio il manufatto insiste, entro i successivi sessanta giorni, la perizia giurata attestante l'entità dei danni, redatta secondo le indicazioni di cui al precedente articolo 5.

 

     Art. 7. (Concessione ed erogazione del contributo). La Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria effettuata in relazione alle perizie presentate e tenendo conto dei criteri di cui ai precedenti articoli 4 e 5, con propria deliberazione, determina il contributo da destinare a ciascun soggetto richiedente, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.

     Il contributo regionale è erogato agli aventi diritto per il tramite di un funzionario del competente settore regionale decentrato opere e lavori pubblici, all'uopo delegato ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, concernente «Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Lazio», per la ricostruzione od il ripristino di strutture fisse nella misura di seguito specificata:

     a) 50 per cento previa attestazione, da parte dell'ufficio tecnico del comune nel quale il manufatto insiste, dell'avvenuto inizio dei lavori;

     b) ulteriore 40 per cento a seguito dell'inoltro della certificazione dell'ultimazione dei lavori, da parte dello stesso ufficio comunale;

     c) residuo 10 per cento, o la minore contribuzione riconosciuta erogabile, a seguito dell'approvazione da parte del Presidente della Giunta regionale degli atti comprovanti l'avvenuta completa e regolare esecuzione dei lavori previsti nella perizia, vistati dal funzionario responsabile del competente settore regionale decentrato opere e lavori pubblici.

     Il contributo riguardante strutture amovibili od attrezzature e erogato sulla base di fatture opportunamente quietanzate e vistate dal funzionario responsabile del settore regionale opere e lavori pubblici, al quale compete altresì la redazione del certificato di regolare fornitura e di rispondenza della stessa alle previsioni di perizia.

     Il funzionario responsabile del competente settore regionale opere e lavori pubblici o suo delegato può verificare in qualsiasi momento la regolarità dei lavori e, qualora accerti che i lavori stessi siano stati eseguiti in difformità di quanto risultante dalla perizia giurata o, comunque, in modo irregolare, deve redigere apposito verbale ed avviare le procedure per il recupero totale o parziale delle somme erogate con le modalità di cui all'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, concernente: «Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato».

 

     Art. 8. (Esecuzione dei lavori). I lavori finanziati devono avere inizio non oltre trenta giorni dalla data di esecutività della deliberazione della Giunta regionale di cui al precedente articolo 7 e terminare non oltre sei mesi dalla stessa data.

     Nel caso di inosservanza dei termini di cui al precedente comma, la Giunta regionale, con propria deliberazione, può revocare il contributo ed autorizzare l'inizio delle procedure per il recupero delle somme già attribuite.

Titolo III

  INTERVENTI FINANZIARI DELLA REGIONE PER LA PULIZIA DEGLI ARENILI NON IN

CONCESSIONE A PRIVATI E DEGLI ACCESSI AL MARE

 

     Art. 9. (Programmi provinciali per la pulizia degli arenili non in concessione a privati e degli accessi al mare). Al fine di assicurare condizioni igieniche ottimali per la fruizione dei tratti di arenile non in concessione a privati e degli accessi al mare di competenza di soggetti pubblici, le amministrazioni provinciali, sentiti i comuni interessati, formulano programmi triennali per la pulizia degli immobili suddetti, sulla base delle risorse finanziarie proprie, di quelle dei comuni interessati e della Regione.

     L'intervento finanziario regionale è in conto capitale e può coprire fino al 60 per cento della spesa preventivata nei programmi di cui al precedente comma.

     I comuni interessati sono titolari degli interventi previsti nei programmi provinciali e li effettuano od in economia o mediante affidamento secondo le procedure di legge a ditte apposite od a cooperative che abbiano fra i propri soci almeno il 50 per cento di giovani dai 18 ai 29 anni.

     I programmi provinciali prevedono le modalità. cui debbono attenersi i comuni per l'effettuazione del servizio di pulizia.

 

     Art. 10. (Procedure per la disciplina dell'intervento regionale). Le quote regionali dell'intervento finanziario sono determinate, per ciascuno dei programmi provinciali di cui al precedente articolo 9, con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sulla base dalla disponibilità del bilancio poliennale della Regione.

     Valgono, per quanto applicabili alla presente legge, le disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 6 e seguenti della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88.

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

     Art. 11. (Finanziamento degli interventi regionali per la ricostruzione od il ripristino di opere e strutture pubbliche distrutte o danneggiate da eventi calamitosi). Per la concessione dei contributi regionali, di cui al titolo I della presente legge, è autorizzata per l'esercizio 1987, a valere per eventuali danni verificatisi a partire dall'autunno 1986, l'iscrizione nel bilancio regionale di L. 200 milioni sul capitolo n. 11722 di nuova istituzione denominato: «Contributi a favore di comuni pei- la ricostruzione od il ripristino di opere e strutture pubbliche distrutte o danneggiate da eccezionali mareggiate o da altri eventi calamitosi».

     A copertura della spesa di cui al precedente comma si provvede mediante prelevamento dal capitolo n. 29842, lettera c), elenco n. 4, del bilancio di previsione 1986 ai sensi dell'articolo 20, terzo e quarto comma, della legge regionale n. 15 del 1977.

 

     Art. 12. (Finanziamento regionale per i contributi a favore di privati). Per la concessione dei contributi regionali di cui al titolo II della presente legge, è autorizzata, per l'esercizio 1987, a valere per eventuali danni verificatisi a partire dall'autunno 1986, l'iscrizione nel bilancio regionale di L. 200 milioni sul capitolo n. 11723 di nuova istituzione denominato: «Contributi a favore di privati per la ricostruzione od il ripristino di strutture a servizio degli arenili e delle relative attrezzature».

     A copertura della spesa di cui al precedente comma si provvede mediante prelevamento dal capitolo n. 29842, lettera c), elenco n. 4, del bilancio di previsione 1986, ai sensi dell'articolo 20, terzo e quarto comma, della legge regionale n. 15 del 1977.

 

     Art. 13. (Finanziamento degli interventi regionali per la pulizia degli arenili non in concessione a privati e degli accessi al mare). Per la concessione dei contributi regionali previsti dal titolo III della presente legge è autorizzata per l'esercizio 1987 la spesa di L. 100 milioni sul capitolo n. 11724 di nuova istituzione denominato: «Contributi a favore di comuni per la pulizia degli arenili non in concessione a privati e degli accessi al mare».

     A copertura della spesa di cui al precedente comma si procede mediante prelevamento dal capitolo n. 29842, lettera c), elenco n. 4, del bilancio di previsione 1986, ai sensi dell'articolo 20, terzo e quarto comma, della legge regionale n. 15 del 1977.

     Ogni anno in sede di disposizioni attinenti il bilancio annuale e poliennale saranno determinate le quote corrispondenti ai relativi esercizi finanziari per l'attuazione del titolo III della presente legge.

 

     Art. 14. (Dichiarazione d'urgenza). La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

 

 


[*] Abrogata dall'art. 6 della L.R. 7 giugno 1999, n. 6, con decorrenza dal 1 gennaio 1999.

[1] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.R. n. 25/1989.

[1] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.R. n. 25/1989.