§ 4.2.23 - L.R. 18 novembre 1977, n. 44. - Studi, indagini ed interventi
anche sperimentali per la difesa della costa laziale e la formazione di un piano generale di opere portuali di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:18/11/1977
Numero:44


Sommario
Art. 1.  (Finalità). La Regione Lazio, al fine di elaborare ed attuare un organico piano di interventi nel campo delle opere portuali di propria competenza e di concorrere alla protezione ed alla difesa [...]
Art. 2.  (Programmi di ricerca e di intervento). Per conseguire gli obiettivi indicati nel precedente articolo, la Giunta regionale, sentiti gli Enti e le Amministrazioni locali interessati, predispone i [...]
Art. 3.  (Attuazione dei programmi). Per l'attuazione dei programmi, la Regione si avvale dei propri uffici e, ove occorra, stipulando apposite convenzioni, di Amministrazioni pubbliche, Enti, Istituti ed [...]
Art. 4.  (Salvaguardia). Fino a quando non saranno acquisiti gli studi e le ricerche previsti dalla presente legge, la Regione, tenuto conto della natura e della rilevanza delle opere da realizzare [...]
Art. 5.  (Interventi regionali a difesa degli abitati e del litorale). Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di opere di competenza regionale, per la realizzazione di opere poste a difesa degli [...]
Art. 6.  (Finanziamenti). Per le finalità previste nella presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1977 la spesa di L. 300 milioni.


§ 4.2.23 - L.R. 18 novembre 1977, n. 44. - Studi, indagini ed interventi

anche sperimentali per la difesa della costa laziale e la formazione di un piano generale di opere portuali di competenza della Regione.

(B.U. 10 dicembre 1977, n. 34).

 

Art. 1. (Finalità). La Regione Lazio, al fine di elaborare ed attuare un organico piano di interventi nel campo delle opere portuali di propria competenza e di concorrere alla protezione ed alla difesa anche preventiva delle coste, svolge e promuove studi e ricerche, predispone progetti e realizza opere e lavori, anche a carattere sperimentale, volti a determinare e verificare nel contempo l'efficacia degli interventi e la loro possibilità tecnica di realizzazione e durata.

     Nell'ambito della competenza propria e delegata la Regione vigila sugli interventi interessanti la costa ed i bacini imbriferi tributari delle spiagge laziali, anche allo scopo di prevederne le conseguenze sull'equilibrio costiero o sull'assetto del territorio.

 

     Art. 2. (Programmi di ricerca e di intervento). Per conseguire gli obiettivi indicati nel precedente articolo, la Giunta regionale, sentiti gli Enti e le Amministrazioni locali interessati, predispone i programmi di ricerca e di intervento. Questi sono approvati dal Consiglio regionale.

 

     Art. 3. (Attuazione dei programmi). Per l'attuazione dei programmi, la Regione si avvale dei propri uffici e, ove occorra, stipulando apposite convenzioni, di Amministrazioni pubbliche, Enti, Istituti ed esperti. La Regione può anche affidare la esecuzione di rilievi, accertamenti tecnici ed indagini a ditte particolarmente specializzate ed attrezzate, previo confronto tecnico ed economico delle offerte.

     La Regione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8 può richiedere agli organi ed ai servizi statali collaborazione, informazioni, dati ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle attività comprese nei programmi.

     Per le opere ed i lavori che verranno realizzati dalle competenti Amministrazioni statali, la eventuale partecipazione regionale sarà stabilita con apposita convenzione da stipulare tra la Regione e le Amministrazioni statali medesime.

     Le convenzioni sono stipulate dal Presidente della Giunta regionale e sono approvate dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente.

 

     Art. 4. (Salvaguardia). Fino a quando non saranno acquisiti gli studi e le ricerche previsti dalla presente legge, la Regione, tenuto conto della natura e della rilevanza delle opere da realizzare interessanti il litorale, per gli interventi di propria competenza, può disporre che i relativi progetti siano corredati dagli studi necessari per individuare l'influenza che dette opere potrebbero avere sul regime del litorale medesimo.

     La Regione può altresì disporre che nell'ambito dei progetti siano previsti gli interventi integrativi necessari per evitare eventuali conseguenze negative sull'equilibrio costiero.

 

     Art. 5. (Interventi regionali a difesa degli abitati e del litorale). Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di opere di competenza regionale, per la realizzazione di opere poste a difesa degli abitati la Regione può intervenire fino alla misura massima dell'80 per cento della spesa di pertinenza degli Enti locali, stipulando appositi convenzioni e secondo quanto previsto dal precedente art. 3.

     Per l'esecuzione di lavori ed opere di difesa del litorale la Regione provvede a propria cura e spesa.

 

     Art. 6. (Finanziamenti). Per le finalità previste nella presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1977 la spesa di L. 300 milioni.

     Detta spesa è iscritta al cap. 11712 che si istituisce nel bilancio regionale per l'anno finanziario 1977 con la seguente denominazione: «Studi, indagini ed interventi, anche sperimentali, per la difesa della costa laziale e la formazione di un piano generale di opere portuali di competenza della Regione».

     Ai fini della gestione di cassa al suindicato cap. 11712 è attribuita una dotazione di L. 150 milioni.

     All'onere derivante dai commi precedenti si fa fronte mediante riduzione, rispettivamente di L. 300 milioni e di L. 150 milioni, degli stanziamenti di competenza e di cassa, dal cap. 22682 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1977.

     Nel progetto «Trasporti e viabilità - porti e navigazione interna», codice 1502 del bilancio pluriennale 1977-81, per l'anno 1977 (ulteriori programmi di sviluppo), sono apportate le variazioni conseguenti all'applicazione del presente articolo.

     Agli stanziamenti occorrenti negli anni successivi si provvederà con le leggi di approvazione dei bilanci annuali.