§ 3.1.114 - L.R. 23 novembre 2006, n. 17.
Disciplina regionale relativa al programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e all'utilizzazione agronomica degli [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura
Data:23/11/2006
Numero:17


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Regolamenti regionali.
Art. 3.  Criteri e norme tecniche generali.
Art. 4.  Competenze.
Art. 5.  Sanzioni.
Art. 6.  Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche.
Art. 7.  Entrata in vigore.


§ 3.1.114 - L.R. 23 novembre 2006, n. 17.

Disciplina regionale relativa al programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e di talune acque reflue. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche.

(B.U. 9 dicembre 2006, n. 34).

 

     Art. 1. Oggetto.

     1. La Regione, ai sensi degli articoli 92 e 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), disciplina:

     a) il programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola di cui all'articolo 5 della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

     b) l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari;

     c) l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento nonché delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 152/2006 e dalle piccole aziende agroalimentari individuate con il D.M. 7 aprile 2006 del Ministro delle politiche agricole e forestali (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152).

 

     Art. 2. Regolamenti regionali.

     1. Alla disciplina prevista dall'articolo 1 si provvede con uno o più regolamenti regionali adottati a norma dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge.

     2. I regolamenti regionali disciplinano, in particolare:

     a) l'intero ciclo dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, degli effluenti di allevamento, delle acque reflue delle aziende di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), comprensivo di produzione, raccolta, stoccaggio, fermentazione e maturazione, trasporto e spandimento;

     b) la comunicazione dell'utilizzazione agronomica di cui alla lettera a), prevedendo procedure semplificate nonché specifici casi di esonero dalla stessa per le attività di minor impatto ambientale;

     c) i divieti, le prescrizioni e le norme tecniche per l'utilizzazione agronomica e per le operazioni di fertilizzazione azotata;

     d) i piani di utilizzazione agronomica e i piani di fertilizzazione;

     e) gli eventuali obblighi relativi alla tenuta di registri aziendali ed alla conservazione di documenti;

     f) i controlli, l'imposizione di prescrizioni nonché l'emanazione di provvedimenti di divieto o di sospensione a tempo determinato dell'attività in caso di mancata comunicazione o di mancato rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni impartite;

     g) il monitoraggio, anche ai fini della verifica dell'efficacia del programma d'azione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a).

 

     Art. 3. Criteri e norme tecniche generali.

     1. I regolamenti regionali disciplinano la materia oggetto della presente legge sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali dettati dallo Stato e specificamente:

     a) per quanto riguarda il programma d'azione indicato all'articolo 1, comma 1, lettera a), sulla base dell'allegato 7/A-IV alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006 nonché del titolo V del D.M. 7 aprile 2006 del Ministro delle politiche agricole e forestali;

     b) per quanto riguarda l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari indicata all'articolo 1, comma 1, lettera b), sulla base della legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari) e del D.M. 6 luglio 2005 del Ministro delle politiche agricole e forestali (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152);

     c) per quanto riguarda l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento nonché delle acque reflue indicata all'articolo 1, comma 1, lettera c), sulla base del D.M. 7 aprile 2006 del Ministro delle politiche agricole e forestali.

 

     Art. 4. Competenze.

     1. Le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la materia oggetto della presente legge, ivi compresi quelli relativi alla comunicazione dell'utilizzazione agronomica nonché ai controlli, all'imposizione di prescrizioni e all'emanazione dei provvedimenti di divieto o di sospensione dell'attività, di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e f), sono esercitati dai comuni ai sensi dell'articolo 107, comma 1, lettera d), della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche, fatti salvi le funzioni ed i compiti amministrativi previsti:

     a) all'articolo 103-bis) e all'articolo 106, comma 1, lettera h), della L.R. n. 14/1999 e successive modifiche, di competenza della provincia;

     b) all'articolo 105, comma 1, lettere h) e h-bis), della L.R. n. 14/1999 e successive modifiche, di competenza della Regione.

 

     Art. 5. Sanzioni.

     1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 137, comma 14, del D.Lgs. n. 152/2006, a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica contravvenendo alle disposizioni regolamentari dettate ai sensi dell'articolo 2, si applica una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 1000,00 ad un massimo di euro 10 mila.

 

     Art. 6. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche.

     1. [Al titolo IV, capo II, sezione II, della L.R. n. 14/1999 e successive modifiche, dopo l'articolo 103 è aggiunto il seguente:

     “Art. 103 bis. Individuazione delle autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento” e successive modifiche.

     1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 59/2005, è delegata alle province la competenza a rilasciare l'autorizzazione integrata ambientale per le attività industriali di cui all'allegato I al citato decreto, fatto salvo quanto previsto dal comma 2. Nell'esercizio della suddetta funzione le province possono avvalersi del supporto tecnico-analitico fornito dall'ARPA nonché del comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 13 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 74 e successive modifiche.

     2. Il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per le attività industriali elencate nel punto 5 dell'allegato I al D.Lgs. n. 59/2005 è riservato alla Regione ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti).”] [1].

     2. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 105 della L.R. n. 14/1999 e successive modifiche è inserita la seguente:

     “h bis) l'organizzazione e l'effettuazione di eventuali verifiche in materia di utilizzazione agronomica, aggiuntive a quelle di competenza dei comuni ai sensi dell'articolo 107, comma 1, lettera d);”.

     3. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 107 della L.R. n. 14/1999, è sostituita dalla seguente:

     “d) l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, degli effluenti di allevamento, delle acque reflue delle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e delle piccole aziende agroalimentari individuate con il D.M. 7 aprile 2006 del Ministro delle politiche agricole e forestali (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152), ivi compresi la comunicazione dell'utilizzazione agronomica, i controlli, l'imposizione di prescrizioni e l'emanazione dei provvedimenti di divieto o di sospensione dell'attività;”.

 

     Art. 7. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.


[1] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 16 dicembre 2011, n. 16.