§ 2.7.180 – R.R. 8 ottobre 2004, n. 2.
Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa
Capitolo:2.7 ordinamento degli uffici e del personale
Data:08/10/2004
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Modifica all’articolo 7 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1).
Art. 2.  (Modifiche all’articolo 9 del r.r. 1/2002).
Art. 3.  (Modifica all’articolo 10 del r.r. 1/2002).
Art. 4.  (Modifica all’art. 12 del r.r. 1/2002).
Art. 5.  (Modifica all’articolo 14 del r.r. 1/2002).
Art. 6.  (Modifica all’articolo 15 del r.r. 1/2002).
Art. 7.  (Modifiche all’articolo 17 del r.r. 1/2002).
Art. 8.  (Modifiche all’articolo 22 del r.r. 1/2002).
Art. 9.  (Inserimento articolo 22 bis nel r.r. 1/2002).
Art. 10.  (Modifica all’articolo 24 del r.r. 1/2002).
Art. 11.  (Modifiche all’articolo 25 del r.r. 1/2002).
Art. 12.  (Sostituzione dell’articolo 30 del r.r. 1/2002).
Art. 13.  (Modifica all’articolo 31 del r.r. 1/2002).
Art. 14.  (Abrogazione dell’articolo 33 del r.r.1/2002).
Art. 15.  (Modifica all’articolo 60 del r.r. 1/2002).
Art. 16.  (Sostituzione dell'articolo 63 del r.r. 1/2002).
Art. 17.  (Sostituzione dell’articolo 65 del r.r. 1/2002).
Art. 18.  (Modifica all’articolo 67 del r.r. 1/2002).
Art. 19.  (Modifica all'articolo 68 del r.r.1/2002).
Art. 20.  (Sostituzione dell’articolo 70 del r.r. 1/2002).
Art. 21.  (Modifica all’articolo 99 del r.r. 1/2002).
Art. 22.  (Modifiche all’articolo 100 del r.r. 1/2002).
Art. 23.  (Modifiche all’articolo 160 del r.r. 1/2002).
Art. 24.  (Modifica all’articolo 162 del r.r. 1/2002).
Art. 25.  (Modifica all'articolo 166 del r.r. 1/2002).
Art. 26.  (Modifica all’articolo 179 del r.r. 1/2002).
Art. 27.  (Modifica all’articolo 181 del r.r. 1/2002).
Art. 28.  (Modifica all’articolo 186 del r.r. 1/2002).
Art. 29.  (Modifica all’articolo 205 del r.r. 1/2002).
Art. 30.  (Modifica all’articolo 227 del r.r. 1/2002).
Art. 31.  (Modifica all’articolo 229 del r.r. 1/2002).
Art. 32.  (Modifiche all’articolo 233 del r.r. 1/2002).
Art. 33.  (Sostituzione dell’articolo 285 del r.r. 1/2002).
Art. 34.  (Modifica all’articolo 329 del r.r. 1/2002).
Art. 35.  (Abrogazione dell’articolo 343 del r.r. 1/2002).
Art. 36.  (Modifica all’articolo 347 del r.r. 1/2002).
Art. 37.  (Modifica all’articolo 349 del r.r. 1/2002).
Art. 38.  (Modifica all’articolo 358 del r.r. 1/2002).
Art. 39.  (Modifica all’articolo 369 del r.r. 1/2002).
Art. 40.  (Modifica all’articolo 371 del r.r. 1/2002).
Art. 41.  (Modifica all’articolo 405 del r.r. 1/2002).
Art. 42.  (Modifiche all’articolo 421 del r.r. 1/2002).
Art. 43.  (Inserimento dell’articolo 446 bis nel r.r. 1/2002).
Art. 44.  (Modifica all’articolo 499 del r.r. 1/2002).
Art. 45.  (Modifica all’articolo 503 del r.r. 1/2002).
Art. 46.  (Modifiche all’articolo 534 del r.r. 1/2002).
Art. 47.  (Modifica all’articolo 540 del r.r. 1/2002).
Art. 48.  (Modifica all’articolo 543 del r.r. 1/2002).
Art. 49.  (Modifica all’articolo 551 del r.r. 1/2002).
Art. 50.  (Modifiche all’articolo 559 del r.r. 1/2002).
Art. 51.  (Modifiche all'articolo 561 del r.r.1/2002).
Art. 52.  (Modifiche all’allegato A del r.r. 1/2002).
Art. 53.  (Modifiche all’allegato B del r.r. 1/2002).
Art. 54.  (Modifica all’allegato C del r.r. 1/2002).
Art. 55.  (Modifica all’allegato D del r.r. 1/2002).
Art. 56.  (Abrogazione dell'allegato F del r.r. 1/2002).
Art. 57.  (Modifiche all’allegato G del r.r. 1/2002).
Art. 58.  (Modifiche all’allegato L del r.r. 1/2002).
Art. 59.  (Modifica all’allegato M del r.r. 1/2002).
Art. 60.  (Abrogazione dell’allegato N del r.r. 1/2002).
Art. 61.  (Modifiche all’allegato O del r.r. 1/2002).
Art. 62.  (Modifiche all’allegato BB del r.r.1/2002).
Art. 63.  (Modifiche all’allegato EE del r.r.1/2002).
Art. 64.  (Ulteriori abrogazioni).
Art. 65.  (Norme transitorie).
Art. 66.  (Entrata in vigore).


§ 2.7.180 – R.R. 8 ottobre 2004, n. 2.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche.

(B.U. 9 ottobre 2004, n. 28 – S.O. n. 7).

 

Art. 1. (Modifica all’articolo 7 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1).

     1. Al comma 3 dell’articolo 7 del r.r. 1/2002 sono aggiunte, infine, le seguenti parole:

“, nonché di una struttura a responsabilità dirigenziale, denominata “Struttura di coordinamento del segretariato generale”, senza funzioni gestionali, con compiti di coordinamento operativo delle attività e del personale assegnato alle strutture organizzate nel segretariato generale, di raccordo e di collegamento con le strutture organizzative della Giunta. Al dirigente titolare di tale struttura compete il trattamento economico equiparato a quello dei dirigenti delle strutture organizzative di base di cui all’articolo 17, comma 1, lett. c). Al fine dello svolgimento ottimale delle proprie funzioni e previa direttiva della Giunta regionale, il Segretario generale istituisce, nell’ambito delle strutture rientranti nel Segretariato generale, anche su proposta dei responsabili delle strutture stesse, articolazioni organizzative equiparate a quelle di cui all’articolo 17, comma 1, lettere c) ed e), nonché posizioni dirigenziali individuali equiparate a quelle previste nel comma 2 del medesimo articolo.”.

 

     Art. 2. (Modifiche all’articolo 9 del r.r. 1/2002).

     1. Al comma 1 dell’articolo 9 del r.r. 1/2002:

     a) all’alinea, le parole “n. 230 unità” sono sostituite dalle seguenti: “n. 253 unità”;

     b) alla lettera a), le parole “n. 75 unità” sono sostituite dalle seguenti: “n. 95 unità”;

     c) alla lettera b), le parole “n. 12 unità” sono sostituite dalle seguenti: “n. 15 unità”.

     2. Il comma 3 dell’articolo 9 del r.r.1/2002 è sostituito dal seguente:

“3. All’Ufficio di gabinetto del Presidente e all’Ufficio rapporti istituzionali del Vice presidente possono essere assegnati i soggetti di cui al comma 2, lettera c), nella misura massima del 60% dei rispettivi contingenti di cui al comma 1, lettera b). Alle strutture organizzate nel Segretariato generale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), possono essere assegnati i soggetti di cui al comma 2, lettere b) e c), nella misura massima del 60% del contingente di cui al comma 1, lettera a).”.

     3. Alla lettera a) del comma 5 dell’articolo 9 del r.r.1/2002 sono aggiunte le seguenti parole:

“, ad esclusione dei componenti del Comitato della programmazione, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2537 del 2000 e successive modifiche, nonché degli esperti dell’Organo collegiale di valutazione del Servizio di valutazione e controllo strategico;”.

 

     Art. 3. (Modifica all’articolo 10 del r.r. 1/2002).

     1. Dopo il comma 3 dell’articolo 10 del r.r. 1/2002 è inserito il seguente:

“3 bis. L’incarico di portavoce del Presidente può essere conferito, in deroga a quanto previsto dal comma 3, anche a titolo onorifico a persone scelte dal Presidente stesso. In tale caso il portavoce del Presidente per lo svolgimento dei propri compiti si avvale di personale assegnato dal Segretario generale.”.

 

     Art. 4. (Modifica all’art. 12 del r.r. 1/2002).

     1. Al comma 1 dell’articolo 12 del r.r. 1/2002 le parole “regionale della direzione “Organizzazione e personale”:” sono sostituite dalle seguenti: “del Dipartimento Istituzionale:”.

 

     Art. 5. (Modifica all’articolo 14 del r.r. 1/2002).

     1. Al comma 3 dell’articolo 14 del r.r.1/2002 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “, parte. A).”.

 

     Art. 6. (Modifica all’articolo 15 del r.r. 1/2002).

     1. Il comma 1 dell’articolo 15 è sostituito dal seguente:

“1. Il trattamento economico del capo e del vice capo dell’Ufficio di gabinetto del Presidente e del capo dell’Ufficio rapporti istituzionali del Vice Presidente sono stabiliti dalla Giunta regionale, tenuto conto delle disposizioni di cui all’articolo 178, comma 2. I trattamenti economici dei responsabili delle altre strutture di cui all’articolo 4 sono definiti negli allegati “BB” e “CC”".

 

     Art. 7. (Modifiche all’articolo 17 del r.r. 1/2002).

     1. Al comma 1 dell’articolo 17 del r.r.1/2002:

     a) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

“d bis) in articolazioni organizzative, all’interno delle strutture di cui alla lettera c) e d), limitatamente a quelle a responsabilità dirigenziale, denominate “Uffici”, cui è preposto un dirigente, istituite sulla base dei criteri di cui all’articolo 22-bis e addette allo svolgimento di attività collegate a singole materie o gruppi di funzioni rientranti nelle competenze delle strutture sovraordinate;”;

     b) alla lettera e), le parole “alla lettera c),ovvero nell’ambito delle strutture direzionali dipartimentali” sono sostituite dalle seguenti “ alle lettere c), d), e d bis)”.

 

     Art. 8. (Modifiche all’articolo 22 del r.r. 1/2002).

     1. Al comma 3 dell’articolo 22 del r.r. 1/2002 :

     a) alla lettera a) le parole “e 499” sono soppresse;

     b) è aggiunta, infine, la seguente lettera:

“c bis) istituzione della struttura di cui all’articolo 499 nella direzione regionale “Sistemi informativi e statistici, provveditorato e patrimonio.”.

 

     Art. 9. (Inserimento articolo 22 bis nel r.r. 1/2002).

     1. Dopo l’articolo 22 è inserito il seguente:

“Art. 22 bis. (Criteri per l’istituzione degli Uffici).

1. In esecuzione dell’articolo 11, comma 1, ultimo capoverso, della legge regionale di organizzazione e per le finalità di cui all’articolo 17, lettera d bis), del presente regolamento, sono istituite le strutture a responsabilità dirigenziale denominate “Uffici”, ordinate all’interno delle aree e delle strutture direzionali dipartimentali di staff a responsabilità dirigenziale.

2. Il provvedimento di costituzione degli uffici è adottato sulla base dei seguenti criteri:

a) individuazione di un’articolazione organizzativa in grado di garantire la cura di una materia specifica anche con riferimento a più procedimenti amministrativi particolarmente complessi, ovvero di più materie o gruppi di funzioni omogenee;

b) espletamento di una attività compiuta all’interno di uno stesso livello di responsabilità;

c) autonomia gestionale ed operativa.

3. Gli uffici interni alle aree sono costituiti con determinazione del direttore regionale competente, sentito il dirigente dell’area, previa direttiva del direttore del dipartimento di appartenenza.

4. Gli uffici interni alle strutture direzionali dipartimentali di staff sono costituiti con determinazione del direttore del dipartimento competente, su proposta del dirigente della struttura interessata.”.

 

     Art. 10. (Modifica all’articolo 24 del r.r. 1/2002).

     1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 24 del r.r. 1/2002 le parole “con unicità di direzione” sono soppresse.

 

     Art. 11. (Modifiche all’articolo 25 del r.r. 1/2002).

     1. Al comma 1, secondo periodo, dell’articolo 25 del r.r. 1/2002, le parole: “Esse operano” sono sostituite dalle seguenti: “La struttura di cui all’articolo 24, comma 1, lettera a), opera”.

     2. Il comma 5 dell’articolo 25 del r.r.1/2002 è sostituito dal seguente:

“5. I direttori regionali, per le materie di rispettiva competenza, assicurano alle aree territoriali polifunzionali la collaborazione necessaria a consentire l’efficace funzionamento del sistema informativo territoriale provinciale.”.

     3. Dopo il comma 5 dell’articolo 25 del r.r. 1/2002 è inserito il seguente:

“5 bis. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 5 è istituita la Conferenza territoriale provinciale, quale strumento funzionale di raccordo, presieduta dal dirigente dell’area territoriale polifunzionale della provincia. La Conferenza è convocata dal presidente ogni volta che reputi necessario il raccordo delle funzioni svolte dalle strutture regionali”.

 

     Art. 12. (Sostituzione dell’articolo 30 del r.r. 1/2002).

     1. L’articolo 30 del r.r. 1/2002 è sostituito dal seguente:

“Art. 30. (La valutazione e il controllo strategico).

1. Per il supporto alla Giunta nell’esercizio delle funzioni di verifica dei risultati dell’attività amministrativa è istituito un Organo collegiale di valutazione.

2. L’Organo collegiale di valutazione si avvale, per l’esercizio delle sue funzioni, del Servizio di valutazione e controllo strategico istituito nell’ambito delle strutture organizzate nel Segretariato generale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b). Tale Organo è composto dal direttore del Servizio di valutazione e controllo strategico e da due esperti esterni all’amministrazione regionale ed è presieduto da uno dei componenti esterni, nominato dal Presidente della Regione. L’Organo di valutazione si riunisce su iniziativa del proprio presidente e disciplina il proprio funzionamento all’interno.

3. Il direttore del Servizio di valutazione e controllo strategico è nominato dalla Giunta con le modalità di cui all’articolo 10.

4. Gli esperti esterni sono nominati dalla Giunta e sono scelti tra professori universitari ed esperti in materia di programmazione e controllo, di valutazione delle prestazioni del personale e di organizzazione delle pubbliche amministrazioni. La competenza è desunta dall’esame dei curricula degli interessati e degli incarichi precedentemente svolti. Con l’atto di nomina la Giunta stabilisce la durata dell’incarico ed il trattamento economico nel rispetto dei criteri stabiliti dall’allegato CC.

5. L’Organo collegiale di valutazione svolge le seguenti funzioni:

a) verifica l’attuazione da parte dei direttori di dipartimento dei programmi strategici della Giunta ed il conseguimento degli obiettivi, conformemente agli indirizzi dati ed alle scelte politiche e, in particolare:

1) definisce, d’intesa con la struttura competente in materia di programmazione e con i direttori di dipartimento, i parametri di misura da assumere come indicatori per verificare l’effettiva realizzazione degli obiettivi e dei programmi che gli organi di governo assegnano contestualmente con l’assegnazione delle risorse;

2) effettua il monitoraggio, anche in corso di esercizio, del conseguimento degli obiettivi assegnati dalla Giunta sulla base dei parametri di misura di cui al numero 1); a tal fine i direttori di dipartimento sono tenuti a fornire tutte le informazioni richieste;

3) relaziona al Presidente della Regione sullo stato di attuazione degli obiettivi di programma individuando gli scostamenti e le relative cause;

b) verifica l’adeguatezza del funzionamento delle strutture organizzative della Giunta in relazione al conseguimento degli obiettivi e la congruenza tra politiche ed obiettivi e risultati dell’attività amministrativa;

c) fornisce, ai sensi e nei termini del vigente contratto collettivo di lavoro, un supporto tecnico metodologico alla valutazione dei dirigenti da parte dei direttori di dipartimento e, in particolare:

1) definisce per tutti i dipartimenti una metodologia omogenea di valutazione;

2) produce il materiale tecnico necessario da utilizzare dai direttori di dipartimento;

3) coordina in generale il processo di valutazione, senza entrare nel merito dei giudizi;

d) coordina le attività connesse alle diverse tipologie di controlli, con esclusione del controllo di regolarità amministrativa e contabile;

e) istruisce e formula per la Giunta le proposte di valutazione dei direttori di dipartimento e quelle relative alle valutazioni di seconda istanza, provvedendo:

1) ad elaborare le metodologie per la valutazione;

2) a gestire le attività previste in tutte le fasi della procedura delle valutazioni di prima e seconda istanza;

3) a produrre i rapporti sulla base dei quali la Giunta valuta i direttori di dipartimento;

4) a supportare gli organi di governo nell’individuazione della tipologia dei provvedimenti da adottare;

5) a supportare gli organi di governo nell’individuare il tipo ed il grado di premio/sanzione.

f) coordina, di concerto con le altre strutture di programmazione e controllo, l’evoluzione dei modelli concettuali, delle architetture generali e degli strumenti di programmazione e controllo, al fine di assicurare la coerenza tra le soluzioni adottate e la sincronizzazione dei progetti di sviluppo ed al fine di garantire il funzionamento complessivo dei controlli interni.

6. L’Organo di valutazione e controllo strategico si avvale del sistema statistico-informativo regionale ed ha facoltà di richiedere ai dirigenti dati ed informazioni necessari alla propria attività.

7. Nel rispetto delle direttive ricevute, l’Organo di valutazione e controllo strategico opera in piena autonomia funzionale, riferendo in via riservata periodicamente almeno a cadenza semestrale, o su richiesta, esclusivamente al Presidente sui risultati della propria attività. Esso trasmette, altresì, al Presidente entro il mese di gennaio di ogni anno, una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente.

8. Per lo svolgimento dei propri compiti e per affidare incarichi specifici per la realizzazione di peculiari studi a supporto dell’attività sono assegnate all’Organo di valutazione e controllo strategico adeguate risorse finanziarie iscritte in un apposito capitolo di bilancio. L’attività amministrativa correlata all’utilizzazione delle risorse finanziarie è svolta dalla competente struttura all’interno della direzione regionale “Attività della Presidenza”.

 

     Art. 13. (Modifica all’articolo 31 del r.r. 1/2002).

     1. Al comma 1 dell’articolo 31 del r.r. 1/2002, le parole: “comma 4, il servizio” sono sostituite dalle seguenti: “comma 7, Organo collegiale”.

 

     Art. 14. (Abrogazione dell’articolo 33 del r.r.1/2002).

     1. L’articolo 33 del r.r.1/2002 è abrogato.

 

     Art. 15. (Modifica all’articolo 60 del r.r. 1/2002).

     1. Al comma 3 dell’articolo 60 del r.r. 1/2002 le parole: “ su appositi schemi di cui all’allegato F” sono sostituite dalle seguenti: “in conformità agli schemi tipo approvati dalla Giunta regionale”.

 

     Art. 16. (Sostituzione dell'articolo 63 del r.r. 1/2002).

     1.L'articolo 63 del r.r. 1/2002 è sostituito dal seguente:

"Art. 63. (Decreti e ordinanze del Presidente).

1. Il Presidente della Regione adotta i decreti:

a) per il conferimento di specifici incarichi, per le nomine e le designazioni, per la costituzione di organi e per ogni altro adempimento espressamente demandatogli dalla normativa vigente non rientrante nella competenza dei dirigenti;

b) per l'esecuzione di precedenti deliberazioni della Giunta;

c) per l'esercizio dei poteri conferitigli dalla Costituzione e dallo Statuto;

d) per gli atti relativi a funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

2. I decreti sono redatti su carta del Presidente in due originali e, oltre ai requisiti di cui all'articolo 61, devono:

a) contenere l'indicazione di un oggetto chiaro e sintetico;

b) essere corredati di tutti i documenti richiamati sia in premessa sia nella parte dispositiva;

c) contenere l'espressa indicazione della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;

d) contenere l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere.

3. Il Presidente della Regione emette le ordinanze per far fronte a situazioni di necessità e di urgenza nei casi espressamente previsti dalla legge e fatta salva la competenza dei dirigenti.

4. Le ordinanze, oltre ai requisiti di cui all'articolo 61, devono necessariamente indicare:

a) la legge in base alla quale è attribuito il potere di ordinanza;

b) il limite temporale della loro efficacia;

c) il termine perentorio entro il quale deve essere soddisfatto l'obbligo o osservato il divieto prescritto;

d) le forme di pubblicità;

e) l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere.

5. Gli schemi di decreti e di ordinanze sono proposti, eventualmente, dall'assessore competente in materia, al quale sono trasmessi dal direttore del dipartimento competente.

6. Gli schemi di decreti e di ordinanze sono corredati di un frontespizio sul quale, oltre alla firma dell'assessore eventualmente proponente, in particolare, sono apposte le firme del direttore del dipartimento competente, che ne assume la responsabilità in ordine alla legittimità nonché del direttore del dipartimento "Istituzionale", che ne assume la responsabilità in ordine alla regolarità formale.

7. Qualora i decreti e le ordinanze riguardino competenze di più assessorati e/o di più strutture organizzative appartenenti a dipartimenti o a direzioni regionali diverse, gli schemi sono proposti, e i relativi frontespizi sono firmati, di concerto.

8. Un originale del decreto e dell'ordinanza, registrato e, relativamente al decreto, numerato, è restituito alla struttura proponente che provvede alle notificazioni, comunicazioni e pubblicazioni richieste.".

 

     Art. 17. (Sostituzione dell’articolo 65 del r.r. 1/2002).

     1. L’articolo 65 del r.r. 1/2002 è sostituito dal seguente:

“Art. 65. (Deliberazioni della Giunta).

1. La Giunta adotta le deliberazioni concernenti:

a) lo svolgimento dell’attività di iniziativa, di promozione e di verifica per il perseguimento delle finalità individuate dalle leggi regionali e dagli strumenti di programmazione economico–sociale e di pianificazione territoriale, generali e settoriali, nonché dagli altri atti approvati dal Consiglio;

b) le proposte di atti da sottoporre all’approvazione del Consiglio, nonché atti di alta amministrazione con rilevanza esterna;

c) i regolamenti e ogni altro provvedimento espressamente riservatole dallo Statuto e dalla normativa regionale.

2. Lo schema di deliberazione è proposto dall’assessore competente per materia o dal Presidente della Regione, previa verifica della rispondenza alle direttive e agli indirizzi impartiti. A tale fine, il direttore del dipartimento competente trasmette lo schema di deliberazione all’assessore o al Presidente.

3. Lo schema di deliberazione è corredato di un frontespizio sul quale, oltre alla firma del Presidente, o dell'assessore, proponente, in particolare, sono apposte le firme del direttore di dipartimento, del direttore regionale, del dirigente competente per materia, del dirigente dell’Ufficio, ove previsto, del responsabile del procedimento e dell’estensore, che assumono, ognuno nell’ambito delle rispettive competenze, la responsabilità complessiva della legittimità della proposta.

4. Qualora le deliberazioni riguardino competenze di più assessorati e/o più strutture organizzative appartenenti a dipartimenti o a direzioni regionali diverse, gli schemi sono proposti, e i relativi frontespizi sono firmati, di concerto.

5. Nel caso di schemi di deliberazioni che attengono alle funzioni del Segretariato Generale di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), sui relativi frontespizi, sono apposte le firme del Segretario generale, del responsabile della struttura interessata e dell'estensore che assumono, ognuno nell’ambito delle rispettive competenze, la responsabilità complessiva della legittimità della proposta. Gli schemi stessi sono trasmessi all’Ufficio di Gabinetto ai fini dell'apposizione, sui frontespizi, della firma del Presidente della Regione in qualità di proponente.

6. Le proposte di legge e di regolamenti regionali, allegate agli schemi di deliberazione, devono essere formulate, in collegamento con le direzioni regionali competenti in materia, dalla direzione regionale “Affari giuridici e legislativi” al fine di assicurarne la legittimità costituzionale, la compatibilità con il quadro normativo vigente e la coerenza con le regole tecniche redazionali (Analisi tecnico -normativa –ATN).”.

 

     Art. 18. (Modifica all’articolo 67 del r.r. 1/2002).

     1. Il comma 1 dell’art. 67 del r.r. 1/2002 è sostituito dal seguente:

“1. Le determinazioni dirigenziali concernenti i provvedimenti finali sono adottate, mediante sottoscrizione, di norma, salva espressa riserva al direttore del dipartimento, dai direttori regionali, o dai dirigenti appositamente delegati, secondo le specifiche attribuzioni. Lo schema di determinazione è corredato di un frontespizio sul quale, in particolare, sono apposte le firme del dirigente che adotta l’atto, del dirigente della struttura sottordinata proponente, del responsabile del procedimento e dell’estensore, che assumono, ognuno nell’ambito delle rispettive competenze, la responsabilità complessiva della legittimità della proposta. Il suddetto frontespizio, qualora riguardi schemi di deliberazioni non riservate al direttore del dipartimento, deve, comunque, recare la firma di quest’ultimo che ne assume la responsabilità limitatamente alla corrispondenza dell’atto amministrativo alle direttive e agli indirizzi dell’organo di governo.”.

 

     Art. 19. (Modifica all'articolo 68 del r.r.1/2002).

     1. Al comma 1 dell'articolo 68 del r.r.1/2002, le parole: "secondo lo schema H) dell'allegato F" sono soppresse.

 

     Art. 20. (Sostituzione dell’articolo 70 del r.r. 1/2002).

     1. L’articolo 70 del r.r. 1/2002 è sostituito dal seguente:

“Art. 70. (Controllo di regolarità amministrativa).

1. I provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti, che abbiano conseguito l’attestazione prevista dall’articolo 55 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, sono sottoposti al controllo interno per la verifica della regolarità sotto il profilo della legittimità e della correttezza dell’azione amministrativa.

2. Le procedure di controllo di cui al presente articolo sono effettuate dalla struttura direzionale dipartimentale di staff “Ufficio Ispettivo” secondo le direttive impartite dal Direttore del Dipartimento.

3. Al fine di semplificare i procedimenti amministrativi, possono essere individuati nelle direttive di cui al comma 2 alcuni atti non soggetti a controllo.

4. I dirigenti proponenti gli atti amministrativi possono richiedere, durante la fase preparatoria dell’atto, un controllo collaborativo mediante acquisizione preventiva di pareri e verifiche.

5. È facoltà del direttore del dipartimento acquisire elementi di valutazione in ordine allo svolgimento di singoli procedimenti amministrativi.”.

 

     Art. 21. (Modifica all’articolo 99 del r.r. 1/2002).

     1. Al comma 6 dell’articolo 99 del r.r. 1/2002, le parole: “commi 3 e 4” sono sostituite dalle seguenti: “commi 4 e 5”.

 

     Art. 22. (Modifiche all’articolo 100 del r.r. 1/2002).

     1. Il comma 1 dell’articolo 100 del r.r. 1/2002 è sostituito dal seguente:

“1. Nell’ambito delle strutture direzionali dipartimentali di staff con funzioni caratteristiche del dipartimento “Istituzionale” è istituita la struttura dell’Ufficiale Rogante che cura l’attività contrattuale di tutti i dipartimenti.”.

     2. Al comma 2:

     a) all’alinea dopo le parole: “L’ufficiale rogante” sono aggiunte le seguenti: “, individuato nel responsabile della struttura di cui al comma 1, svolge i seguenti compiti”;

     b) alla lettera h) dopo le parole: “nella stipula di” è aggiunta la seguente: “contratti,”.

 

     Art. 23. (Modifiche all’articolo 160 del r.r. 1/2002).

     1. All’articolo 160, comma 1:

     a) alla lettera a), numero 7), dopo le parole: “delle aree,” sono aggiunte le seguenti: “ degli uffici”;

     b) dopo la lettera c) è inserita la seguente:

“c bis) dirigenti di ufficio.

Al dirigente di ufficio spettano compiti di iniziativa in ordine agli atti ed alle attività di competenza della propria struttura. In particolare il dirigente di ufficio:

1) cura il raccordo delle attività svolte dalla struttura, ai fini dell’attuazione delle direttive del responsabile della struttura sovraordinata;

2) formula proposte ed esprime pareri al responsabile della struttura sovraordinata;

3) redige relazioni di carattere tecnico professionale;

4) presenta al responsabile della struttura sovraordinata una relazione sull’attività svolta dalla struttura cui è preposto;

5) provvede alla gestione delle risorse assegnate.”.

 

     Art. 24. (Modifica all’articolo 162 del r.r. 1/2002).

     1. Dopo il comma 5 dell'articolo 162 del r.r.1/2002 è inserito il seguente:

“5 bis. Gli incarichi di responsabile degli uffici sono conferiti dal direttore di dipartimento, con proprio atto di organizzazione, su proposta del direttore regionale interessato, sentito il dirigente di area, ovvero del dirigente della struttura direzionale dipartimentale di staff, a dirigenti della seconda fascia del ruolo o del ruolo soprannumerario.”.

 

     Art. 25. (Modifica all'articolo 166 del r.r. 1/2002).

     1. Al comma 8 dell'articolo 166 del r.r. 1/2002, le parole:"a dipendenti della categoria D, responsabili dei “servizi”,” sono sostituite dalle seguenti:" ai dirigenti degli uffici".

 

     Art. 26. (Modifica all’articolo 179 del r.r. 1/2002).

     1. All’articolo 179, comma 1, dopo le parole: “dell’articolo 178” sono aggiunte le seguenti: “ è onnicomprensivo e”.

 

     Art. 27. (Modifica all’articolo 181 del r.r. 1/2002).

     1. All’articolo 181, comma 1, del r.r. 1/2002, le parole: “con due distinte procedure concorsuali” sono soppresse.

 

     Art. 28. (Modifica all’articolo 186 del r.r. 1/2002).

     1. Il comma 4 dell’articolo 186 del r.r. 1/2002 è sostituito dal seguente:

“4. Ai componenti del comitato di cui al comma 1, lettera a) e b), si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15”.

 

     Art. 29. (Modifica all’articolo 205 del r.r. 1/2002).

     1. Il comma 1 dell’articolo 205 del r.r. 1/2002 è sostituito dal seguente:

“1. In attuazione dell’articolo 13 della legge di organizzazione e in conformità al sistema di classificazione del personale, la Giunta regionale individua i profili professionali del personale del proprio ruolo nel rispetto del sistema di relazioni sindacali.”.

 

     Art. 30. (Modifica all’articolo 227 del r.r. 1/2002).

     1. Al comma 4 dell’articolo 227 del r.r. 1/2002, le parole “regionale della Direzione “Organizzazione e personale” sono sostituite dalle seguenti: “del dipartimento “Istituzionale””.

 

     Art. 31. (Modifica all’articolo 229 del r.r. 1/2002).

     1. Al comma 1 dell’articolo 229 del r.r. 1/2002, le parole “del direttore regionale della direzione “Organizzazione e personale”” sono sostituite dalle seguenti: “del direttore di dipartimento competente in materia di personale”.

 

     Art. 32. (Modifiche all’articolo 233 del r.r. 1/2002).

     1. All’articolo 233 del r.r. 1/2002:

     a) al comma 2 le parole “in misura non superiore al 4% delle vacanze stesse” sono sostituite dalle seguenti: “in misura non superiore al 10% delle vacanze stesse”;

     b) al comma 4 le parole “del direttore regionale della direzione “Organizzazione e personale” sono sostituite dalle seguenti: “del direttore di dipartimento competente in materia di personale”;

     c) al comma 7 le parole “del direttore regionale della direzione “Organizzazione e personale” sono sostituite dalle seguenti: “del direttore di dipartimento competente in materia di personale”.

 

     Art. 33. (Sostituzione dell’articolo 285 del r.r. 1/2002).

     1. L’articolo 285 del r.r. 1/2002 è sostituito dal seguente:

“Art. 285. (Patrocinio legale).

1. L’Ente, anche a tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile, amministrativa, contabile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio, ed all’adempimento dei compiti d’ufficio, rimborsa al dipendente interessato ogni onere di difesa a condizione che non sussista conflitto di interessi e che sulla scelta del legale sia stato espresso il gradimento dell’Amministrazione.

2. La rimborsabilità è esclusa soltanto nei casi di sentenza esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave.”.

 

     Art. 34. (Modifica all’articolo 329 del r.r. 1/2002).

     1. Al comma 1 dell’articolo 329 del r.r. 1/2002 le parole “dal dirigente della struttura di appartenenza;” sono sostituite dalle seguenti “dal direttore regionale della struttura di appartenenza, ovvero, per documentate e motivate ragioni di urgenza, dal dirigente della struttura di appartenenza e successivamente sottoposto al visto del direttore regionale;”.

 

     Art. 35. (Abrogazione dell’articolo 343 del r.r. 1/2002).

     1. L’articolo 343 del r.r. 1/2002 è abrogato.

 

     Art. 36. (Modifica all’articolo 347 del r.r. 1/2002). [1]

     [1. Al comma 1, lettera b), dell’articolo 347 del r.r. 1/2002 le parole: “dei dipartimenti emerse dalla rilevazione dei fabbisogni formativi effettuata direttamente dal dipartimento in collaborazione con la struttura competente in materia di formazione della direzione regionale “Organizzazione e personale” ”sono soppresse.]

 

     Art. 37. (Modifica all’articolo 349 del r.r. 1/2002).

     1. L’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 349 del r.r. 1/2002 è sostituito dal seguente: “L’attività di referente formativo non è sostitutiva della normale attività di ufficio.”.

 

     Art. 38. (Modifica all’articolo 358 del r.r. 1/2002).

     1. All’articolo 358, comma 2, lettera a), del r.r.1/2002, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché laurea in discipline economiche e giuridico-amministrative e cinque anni di servizio presso pubbliche amministrazioni”.

 

     Art. 39. (Modifica all’articolo 369 del r.r. 1/2002).

     1. Al comma 1 dell’articolo 369 del r.r. 1/2002 le parole “della Direzione regionale “Organizzazione e personale”” sono sostituite dalle seguenti: “del Dipartimento Istituzionale”,”.

 

     Art. 40. (Modifica all’articolo 371 del r.r. 1/2002).

     1. All’articolo 371, comma 1, del r.r. 1/2002, le parole “ e regolamenti” sono sostituite dalle seguenti: “, regolamenti e deliberazioni della Giunta”.

 

     Art. 41. (Modifica all’articolo 405 del r.r. 1/2002).

     1. Al comma 1 dell’articolo 405 del r.r. 1/2002 le parole ““bar e spaccio, nonché” sono sostituite dalle seguenti: “bar, spaccio, mensa, ed eventualmente,””.

 

     Art. 42. (Modifiche all’articolo 421 del r.r. 1/2002).

     1. All’articolo 421 del r.r. 1/2002:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Ai fini della contrattazione integrativa aziendale unica, l’amministrazione regionale:

a) individua, con deliberazione della Giunta, i soggetti che fanno parte della delegazione di parte pubblica, tra cui il presidente;

b) prende atto, con disposizione del direttore del dipartimento “Istituzionale”, della designazione da parte delle organizzazioni sindacali aventi titolo a partecipare al tavolo negoziale dei componenti di parte sindacale sulla base di quanto definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dai protocolli sulle relazioni sindacali;”.

 

     Art. 43. (Inserimento dell’articolo 446 bis nel r.r. 1/2002).

     1. Dopo l’articolo 446 del r.r. 1/2002 è inserito il seguente:

“Art. 446 bis. (Consigliere di parità regionale).

1. E’ istituito l’Ufficio del Consigliere di parità regionale di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, presso il Segretariato Generale della Giunta regionale. Il Consigliere di parità regionale è designato, unitamente al suo supplente, dal Presidente della Regione ai sensi dell’articolo 2 dello stesso decreto legislativo.

2. L’Ufficio del Consigliere di parità è funzionalmente autonomo ed è dotato dalla Regione di risorse adeguate allo svolgimento delle attività assegnate al Consigliere di parità dal d.lgs. 196/2000 e dalle altre leggi nazionali e regionali. Il Consigliere di parità svolge la propria attività in collaborazione con le strutture regionali interessate.

3. L’organizzazione dell’Ufficio del Consigliere di parità è definita con atto di organizzazione dal Segretario Generale della Giunta regionale, avvalendosi del personale assegnato al Segretariato.

4. La Giunta regionale, al fine di valorizzare la figura del Consigliere di parità a livello locale, ove lo ritenga necessario e compatibilmente con le risorse stanziate in bilancio, può deliberare d’integrare con risorse regionali la quota annuale del Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità di cui all’articolo 9 del d.lgs 196/2000.”.

 

     Art. 44. (Modifica all’articolo 499 del r.r. 1/2002).

     1. Il comma 2 dell’articolo 499 del r.r. 1/2002 è sostituito dal seguente:

“2. La gestione dell’autoparco, da parte dell’apposita area istituita all’interno della struttura della direzione regionale “Sistemi informativi e statistici, provveditorato e patrimonio”, è effettuata con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta.”.

 

     Art. 45. (Modifica all’articolo 503 del r.r. 1/2002). [2]

     [1. Dopo il comma 2 dell’articolo 503 del r.r. 1/2002 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Per motivate e improcrastinabili esigenze di servizio e nel caso in cui l’uso dell’automezzo sia pregiudiziale all’espletamento di specifiche funzioni, possono altresì essere autorizzati alla guida di automezzi regionali anche dipendenti che non siano in possesso dello specifico profilo professionale, ferma restando la copertura assicurativa e il divieto di trasportare altre persone. Le modalità e i criteri per l’autorizzazione suddetta sono stabiliti con atto di organizzazione del direttore regionale competente in materia.”.]

 

     Art. 46. (Modifiche all’articolo 534 del r.r. 1/2002).

     1. All’articolo 534 del r.r. 1/2002:

     a) al comma 7 dopo le parole: “patrimonio disponibile regionale” sono aggiunte le seguenti: “il cui valore superi i 100.000,00 euro”;

     b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

“7 bis. I beni immobili del patrimonio disponibile regionale il cui valore non superi i 100.000,00 euro possono essere alienati, con atto del direttore del dipartimento “Istituzionale”, previo atto di indirizzo della Giunta regionale, col sistema della trattativa privata al prezzo di stima e fatto salvo il diritto di prelazione di cui all'articolo 535.”.

 

     Art. 47. (Modifica all’articolo 540 del r.r. 1/2002).

     1. All’articolo 540 del r.r. 1/2002, dopo il comma 3 , è inserito il seguente:

“3 bis. In deroga al comma 2, limitatamente allo stabilimento termale “Terme dei lavoratori di Viterbo”, acquisito al patrimonio della Regione con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 ottobre 2001, è disposto, ai sensi dell’articolo 22, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il trasferimento, a titolo gratuito, del 50% del diritto di proprietà dei beni al Comune di Viterbo” .

 

     Art. 48. (Modifica all’articolo 543 del r.r. 1/2002).

     1. All’articolo 543 del r.r. 1/2002 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Qualora il canone di locazione annuo sia inferiore a 25.000,00 euro, si prescinde dalla pubblicazione dell’avviso su tre quotidiani a rilevanza nazionale. In tal caso si provvede all’affissione dell’avviso per 15 giorni consecutivi nell’albo pretorio del o dei comuni nel cui ambito territoriale è effettuata la ricerca.”.

 

     Art. 49. (Modifica all’articolo 551 del r.r. 1/2002).

     1. All’articolo 551 del r.r.1/2002, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3 bis. In fase di prima applicazione del presente Regolamento, l’incarico di responsabile delle strutture di cui agli articoli 47 e 136 può essere conferito anche a dirigenti privi degli specifici titoli di studio previsti dagli stessi articoli.”.

 

     Art. 50. (Modifiche all’articolo 559 del r.r. 1/2002).

     1. Al comma 1 dell’articolo 559 del r.r. 1/2002

     a) alla lettera i) le parole “n. 10” sono sostituite dalla seguenti: “n. 2”;

     b) alla lettera n) le parole “deliberazione della Giunta Regionale 26 aprile 2001, n. 611” sono sostituite dalle seguenti: “regolamento regionale 20 giugno 2001, n. 3”;

     c) dopo la lettera o) è aggiunta la seguente:

o bis) regolamento regionale 5 luglio 2001, n. 4 “Regolamento per il funzionamento del Comitato per le Pari opportunità”,”.

 

     Art. 51. (Modifiche all'articolo 561 del r.r.1/2002).

     1. All'articolo 561 del r.r.1/2002:

     a) la rubrica è sostituita dalla seguente:"Prima revisione del regolamento";

     b) i commi 1 e 2 sono abrogati.

 

     Art. 52. (Modifiche all’allegato A del r.r. 1/2002).

     1. All’allegato A del r.r. 1/2002:

     a) nelle competenze della struttura “Segretariato generale” sono aggiunte, dopo le parole “segreteria operativa”, le seguenti parole: “nonché della Struttura di coordinamento del Segretariato generale al fine del coordinamento operativo delle attività e del personale assegnato alle strutture organizzate nel Segretariato stesso, del raccordo e del collegamento con le strutture organizzative della Giunta,”;

     b) nelle competenze della struttura “Segreteria della Giunta”:

     1) dopo il primo periodo, è inserito il seguente:

“Il segretario della Giunta è coadiuvato dal vice segretario della Giunta, incarico a responsabilità dirigenziale. La Giunta stabilisce con proprio atto il trattamento economico e le specifiche competenze del Vice Segretario della Giunta;

     2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il Segretario della Giunta si avvale di una segreteria operativa posta alle sue dirette dipendenze, composta da personale di varie qualifiche e categorie nell’ambito del contingente di personale di diretta collaborazione”;

     c) nelle competenze della struttura “Verifica dell’attuazione delle politiche regionali” è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per lo svolgimento della propria attività si avvale di una struttura con compiti di segreteria, composta da personale di varie categorie assegnato dal segretariato generale nell’ambito del proprio contingente.”;

     d) dopo la struttura “Rapporti con i cittadini e le formazioni sociali, con i collegi e gli ordini professionali, con i soggetti economico-sociali (CNEL, CIPE)” è inserita la seguente struttura con le relative competenze:

“Politiche in favore dei giovani.

Svolge attività di studio, ricerca e supporto tecnico al Presidente in materia di politiche rivolte ai giovani e assiste il Presidente stesso nei suoi impegni istituzionali e, in particolare, nel raccordo tra il governo regionale e gli organi dell’Unione europea, dello Stato e delle altre Regioni, nonché gli enti che si occupano di politiche giovanili.

Per la materia trattata intrattiene rapporti di collaborazione e proposta con le realtà socio-economiche presenti sul territorio regionale ed elabora rapporti statistici sulle ricadute sociali delle politiche giovanili assunte dalla Giunta.

Per lo svolgimento della propria attività opera in collegamento con le altre strutture di diretta collaborazione e si avvale di una struttura con compiti di segreteria operativa, composta da personale di varie categorie assegnato dal segretariato generale nell’ambito del proprio contingente.”.

 

     Art. 53. (Modifiche all’allegato B del r.r. 1/2002).

     1. All’allegato B del r.r. 1/2002, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) nelle competenze della direzione regionale “Istituzionale ed Enti locali”, al primo capoverso, dopo la parola: “autonomie locali” sono aggiunte le seguenti: “,compresi i procedimenti di rimborso delle spese elettorali”;

     b) nelle competenze della direzione regionale “Attività produttive”, dopo la parola: “femminile).” sono aggiunte le seguenti: “Provvede all’attuazione della normativa in materia di utenti e consumatori”;

     c) nelle competenze della funzione strumentale dipartimentale denominata “Risorse umane” è aggiunto il seguente periodo: “Provvede alla rilevazione delle presenze e delle assenze, nonché alla gestione delle risorse umane assegnate al dipartimento.”;

     d) nel dipartimento “Istituzionale”:

     1) la funzione strumentale “Gare d’appalto e contratti – Ufficiale rogante” è sostituita dalla seguente: “Gare d’appalto e contratti”

     2) è istituita la seguente funzione caratteristica:

 

Ufficiale Rogante

Descritta dall’art. 100 e dall’art. 99, commi 4, 5 e 6.

- Responsabile (Dirigente)

- Categoria D

- Categoria C

- Categoria B

n. 1

n. 4

n. 2

n. 2

 

     e) nelle competenze della funzione strumentale dipartimentale “Gare d’appalto e contratti” il secondo periodo è soppresso;

     f) le risorse umane della funzione strumentale dipartimentale “Segreteria operativa del direttore del dipartimento” sono sostituite dalle seguenti: “Categorie B, C o D n. 6, di cui un responsabile di categoria D”;

     g) le risorse umane della funzione strumentale dipartimentale “Affari generali” sono sostituite dalle seguenti:

 

Affari generali

Responsabile della struttura (dirigente)

Categoria D

Categoria C

Categoria B

n. 1

n. 4

n. 7

n. 9

 

     h) le risorse umane della funzione strumentale dipartimentale “Risorse Umane” sono sostituite dalle seguenti:

 

Risorse umane

Responsabile della struttura (dirigente)

Categoria D

Categoria C

Categoria B

n. 1

n. 5

n. 6

n. 6

 

     i) nelle risorse umane della funzione strumentale dipartimentale denominata “Legale e contenzioso” le parole “dirigente avvocato” sono sostituite dalle seguenti: “dirigente in possesso della laurea in giurisprudenza.”;

     l) le competenze dell’Ufficio Ispettivo sono sostituite dalle seguenti: “previste dall’ articolo 70 del presente regolamento.”.

 

     Art. 54. (Modifica all’allegato C del r.r. 1/2002).

     1. All’allegato C, la tabella 2, parte seconda, è modificata in relazione all’incremento del personale della dotazione organica degli organi di diretta collaborazione di cui all’articolo 9 e a due unità di personale provenienti dallo Stato con il trasferimento di nuove funzioni, come segue:

 

 

Categoria

 

Totale

 

A

B

C

D

Giornalisti Ufficio Stampa

 

PERSONALE NON DIRIGENTE

153

828

1084

1397

14

3.476

 

     Art. 55. (Modifica all’allegato D del r.r. 1/2002).

     1. All’allegato D del r.r. 1/2002, parte B, lettera b), il numero 1) è sostituito dal seguente:

"1) Attività di raccordo funzionale delle strutture organizzative regionali mediante la Conferenza territoriale provinciale di cui all’articolo 25, comma 5 bis, del presente regolamento;”.

 

     Art. 56. (Abrogazione dell'allegato F del r.r. 1/2002).

     1. L'allegato F del r.r. 1/2002 è abrogato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 65, comma 5.

 

     Art. 57. (Modifiche all’allegato G del r.r. 1/2002).

     1. All’allegato G del r.r. 1/2002, parte A:

     a) al punto 3:

     1) al comma 1 le parole: “Il direttore del dipartimento “Istituzionale” sono sostituite dalle seguenti: “il responsabile della struttura di riferimento”;

     2) dopo la parola: “ritardo” sono aggiunte le seguenti: “trasmette tutti gli atti al Direttore del Dipartimento “Istituzionale” che”;

     3) al comma 2, le parole: “che è trasmessa al servizio di controllo strategico” sono soppresse.

     b) al punto 4:

     1) al comma 1 le parole “del servizio di controllo strategico” sono sostituite dalle seguenti: “del responsabile della struttura di riferimento”;

     2) al comma 2 le parole: “il servizio di valutazione e controllo strategico ritenga che l’attività svolta sia non conforme alla richiesta formulata con il decreto di incarico, o del tutto insoddisfacente” sono sostituite dalle seguenti: “il responsabile della struttura di riferimento ritenga che l’attività svolta sia non conforme alla richiesta formulata con il decreto di incarico”;

     3) al comma 3 le parole: “il servizio di valutazione e controllo strategico interessato ritenga che l’attività svolta sia solo parzialmente soddisfacente” sono sostituite dalle seguenti: “il responsabile della struttura di riferimento ritenga che l’attività svolta sia solo parzialmente conforme alla richiesta formulata con il decreto di incarico, “;

     c) al punto 5 è aggiunto il seguente comma:

“2. Possono essere liquidate anticipazioni trimestrali sul compenso, previa presentazione di relazione illustrativa dell’attività già svolta, soggetta alle valutazioni del responsabile della struttura di riferimento, fermo restando il procedimento di valutazione finale di cui ai precedenti punti 3. e 4.”.

 

     Art. 58. (Modifiche all’allegato L del r.r. 1/2002).

     1. All’allegato L del r.r. 1/2002:

     a) al comma 1 del punto 4 le parole: “con decreto del direttore regionale competente in materia di personale” sono sostituite dalle seguenti: “con determinazione del direttore del Dipartimento istituzionale”.

     b) al comma 4 del punto 5 le parole “di cui al punto 5, comma 5” sono sostituite dalle seguenti “delle commissioni esaminatrici”.

 

     Art. 59. (Modifica all’allegato M del r.r. 1/2002).

     1. Il comma 4 del punto 1 dell’allegato M del r.r. 1/2002 è abrogato.

 

     Art. 60. (Abrogazione dell’allegato N del r.r. 1/2002).

     1. L’allegato N del r.r. 1/2002 è abrogato, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 65, comma 4.

 

     Art. 61. (Modifiche all’allegato O del r.r. 1/2002).

     1. All’allegato O del r.r. 1/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al punto 1, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

“2 bis. Il bando di concorso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”;

     b) al punto 7, comma 1, le parole “regionale” sono sostituite dalle seguenti: “del Dipartimento”;

     c) al punto 13, comma 4, le parole: “con decreto del Presidente della Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “con atto del direttore del dipartimento competente in materia di personale”;

     d) al punto 15, comma 1, dopo le parole: “e sono assunti in prova” sono inserite le seguenti: “, con atto del direttore del dipartimento competente in materia di personale”;

     e) al punto 16:

     1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. I compensi per i componenti delle commissioni esaminatrici di concorso sono stabiliti dalla Giunta con proprio atto.”;

     2) i commi 2, 4, 5, 7 e 8 sono abrogati.

 

     Art. 62. (Modifiche all’allegato BB del r.r.1/2002).

     1. All’allegato BB, nella tabella relativa alla determinazione del trattamento economico dei responsabili delle strutture di diretta collaborazione:

     a) è soppresso il riferimento al “Capo dell’Ufficio di gabinetto del Presidente” e al “Capo dell’Ufficio rapporti istituzionali del Vice Presidente”;

     b) è soppresso il riferimento al “Vice capo dell’Ufficio di gabinetto del Presidente”;

     c) con riferimento al “Consigliere Diplomatico” è aggiunto il seguente punto:

“2bis) per i funzionari della carriera diplomatica del Ministero degli Esteri posti a disposizione della Regione ai sensi del decreto legislativo 24 marzo 2002, n. 85, il trattamento economico consiste nello stipendio base dell’amministrazione di provenienza, a carico della Regione, nonché da un’indennità di funzione stabilita dalla Giunta Regionale;”;

     d) dopo il “Responsabile dell’ufficio Rapporti con i cittadini e le formazioni sociali, con i collegi e gli ordini professionali, con i soggetti economico-sociali (CNEL, CIPE)” è inserito, con lo stesso trattamento economico, il: “Responsabile dell’ufficio Politiche in favore dei giovani”;

     e) il riferimento al “Responsabile della struttura di consulenza giuridico-legislativa” è sostituito dal seguente: “Responsabile della struttura di verifica dell’attuazione delle politiche regionali.”.

 

     Art. 63. (Modifiche all’allegato EE del r.r.1/2002).

     1. All’allegato EE, paragrafo 2, lettera d), numero 1), parte e. i punti 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:

1) laurea in ingegneria o architettura e abilitazione all’esercizio della professione;

2) laurea in geologia, scienze agrarie e forestali e abilitazione all’esercizio della professione nonché laurea in discipline economiche e giuridico-amministrative e cinque anni di servizio presso pubbliche amministrazioni, limitatamente ad un solo componente per ciascuna commissione di collaudo.

 

     Art. 64. (Ulteriori abrogazioni).

     1. Gli articoli 214, 215, 216, 217, 218, 219, 221, 222, 223, 224, 225, 345, 346, 347, 348, 415, 416, 417, 418, 419, 420, gli articoli da 500 a 515 fatto salvo quanto previsto dall’articolo 65, comma 5 bis, nonché l’allegato “P” del r.r.1/2002, sono abrogati [3].

     2. Agli articoli 8 comma 2 e 27 comma 2, del r.r. 1/2002 le parole: “di cui all’articolo 561” sono soppresse.

     3. Nel r.r. 1/2002 tutti i riferimenti interni alle disposizioni abrogate dal presente regolamento sono da intendere soppressi.

 

     Art. 65. (Norme transitorie).

     1. [In sede di prima applicazione dell’art. 15 del r.r. 1/2002 come modificato dal presente regolamento, il trattamento economico del Capo di gabinetto del Presidente e del Capo dell’Ufficio rapporti Istituzionali del Vicepresidente nonché del Vicecapo di gabinetto del Presidente è equiparato rispettivamente a quello del Capo e del Vicecapo di gabinetto del Presidente del Consiglio Regionale] [4].

     2. In sede di prima applicazione, gli incarichi di cui all’articolo 30 del r.r. 1/2002, come modificato dal presente regolamento, in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, scadono alla fine del mandato della Giunta regionale che ha provveduto al conferimento, fatto salvo il potere di revoca da parte della Giunta stessa.

     3. Sono fatti salvi gli effetti delle deliberazioni della Giunta regionale relative all’istituzione di organismi collegiali adottate nel periodo decorrente dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale 1/2002 alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

     4. Fino alla individuazione dei profili professionali, previa verifica di quelli esistenti, da parte della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 205 del r.r.1/2002, come modificato dal presente regolamento, sono confermati i profili individuati nell'allegato N del r.r.1/2002, al quale sono apportate le seguenti rettifiche:

     a) i contenuti del profilo “Specialista area legislativa” sono sostituiti dai seguenti: “Consulenza legislativa e predisposizione di testi normativi; consulenza giuridica e redazione di pareri sulla corretta interpretazione di disposizioni legislative e regolamentari; gestione di gruppi di lavoro e gruppi di progetto attinenti ad attività legislativa e alla soluzione di problematiche giuridiche.”;

     b) i contenuti del profilo “Specialista area legale” sono sostituiti dai seguenti: “Attività legale interna ed esterna nelle competenti sedi giudiziarie, legali e istituzionali; rappresentanza in sede conciliativa stragiudiziale; espressione di pareri in materia giuridico-legale e fiscale.”.

     5. La Giunta regionale provvede ad approvare gli schemi tipo per la redazione degli atti degli organi di governo e dei dirigenti, ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del r.r. 1/2002, come modificato dal presente regolamento, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso. Fino a tale data, gli schemi di cui all'allegato F) del r.r.1/2002 continuano ad applicarsi in quanto compatibili con le disposizioni di cui allo stesso r.r.1/2002, come modificato dal presente regolamento.

     5 bis. Nelle more dell’adozione della deliberazione della Giunta di cui all’articolo 449, comma 2, del r.r. 1/2002, come modificato dal presente regolamento:

     a) continuano ad applicarsi le norme relative all’autoparco contenute nello stesso r.r. 1/2002;

     b) in deroga a quanto previsto dall’articolo 503 del r.r. 1/2002, con atto di organizzazione del direttore regionale competente in materia, sono stabiliti i criteri e le modalità per l’autorizzazione della guida di automezzi regionali anche da parte di dipendenti che non siano in possesso dello specifico profilo professionale, ferma restando la copertura assicurativa e il divieto di trasportare altre persone, qualora ricorrano motivate e improcrastinabili esigenze di servizio e l’uso dell’automezzo sia pregiudiziale all’espletamento di specifiche funzioni [5].

     6. Il direttore del Dipartimento Istituzionale provvede ad apportare ai contratti individuali di lavoro di cui all’articolo 10, comma 5 e all’articolo 162, comma 11, lettera a), i necessari adeguamenti alle modifiche contenute nel presente regolamento.

 

     Art. 66. (Entrata in vigore).

     1.Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. La disposizione di cui all’art. 62, comma 1, lettera c), si applica fin dalla data di entrata in vigore del r.r. 1/2002.


[1] Articolo abrogato dall’art. 2 del R.R. 27 gennaio 2005, n. 3.

[2] Articolo abrogato dall’art. 2 del R.R. 27 gennaio 2005, n. 3.

[3] Comma così modificato dall’art. 2 del R.R. 27 gennaio 2005, n. 3.

[4] Comma abrogato dall’art. 2 del R.R. 26 luglio 2005, n. 15.

[5] Comma inserito dall’art. 2 del R.R. 27 gennaio 2005, n. 3.