§ 2.6.45 - R.R. 5 luglio 2001, n. 4.
Regolamento per il funzionamento del Comitato per le Pari Opportunità.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa
Capitolo:2.6 enti regionali, adesioni ad enti, associazioni, istituti
Data:05/07/2001
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Fonti.
Art. 2.  Composizione.
Art. 3.  Durata.
Art. 4.  Compiti.
Art. 5.  Diritto all'Informazione.
Art. 6.  Funzionamento.
Art. 7.  Risorse.


§ 2.6.45 - R.R. 5 luglio 2001, n. 4. [1]

Regolamento per il funzionamento del Comitato per le Pari Opportunità.

(B.U. 30 luglio 2001, n. 21).

 

Art. 1. Fonti.

     Il presente Regolamento disciplina il funzionamento e l'organizzazione del Comitato per le Pari Opportunità tra uomo e donna nella Regione Lazio, in ottemperanza a quanto stabilito:

     - dall'art. 19 del C.C.N.L. per il personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del 14 settembre 2000,

     - dall'articolo 7, comma 2 del CCDI - Area Dirigenza del 21/12/2000,

     - dall'articolo 23, comma 2 del CCDI - Personale Dipendente del 20/09/2000.

 

     Art. 2. Composizione.

     Il Comitato per le Pari Opportunità, di seguito denominato C.P.O. è composto:

     a) Dal Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, con funzioni di Presidente del Comitato;

     b) da un componente effettivo designato da ognuna delle Organizzazioni Sindacali firmataria del C.C.N.L., e da un pari numero di funzionari in rappresentanza dell'Amministrazione, nonché dai rispettivi supplenti, per i casi di assenza dei titolari. I supplenti possono, comunque, partecipare alle riunioni del Comitato;

     c) fa parte di diritto del Comitato, in rappresentanza dell'Ente, il dirigente dell'ufficio speciale temporaneo per le politiche di pari opportunità;

     d) le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale appositamente designato dall'Amministrazione, o eventualmente, per il tramite dell'Ufficio Speciale per le Pari Opportunità, senza diritto di voto, e in sua assenza dal suo supplente;

     e) il Vice Presidente del Comitato è designato dal Presidente del Comitato stesso, e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

     L'attività svolta in qualità di titolare e di supplente, nonché, di segretario, è considerata attività di servizio a tutti gli effetti.

     Il componente del CPO che risulti assente ingiustificato per tre riunioni consecutive, viene considerato decaduto e viene richiesta la sua sostituzione.

 

     Art. 3. Durata.

     Il Comitato resta in carica per un quadriennio dalla data di nomina, salvo revoca da parte dei designatari. Il Comitato uscente, comunque, rimane in carica e continua a svolgere le proprie funzioni fino alla costituzione del nuovo. I componenti possono essere rinnovati nell'incarico per una sola volta.

 

     Art. 4. Compiti.

     Il Comitato, si avvale dell'Ufficio Speciale per le Politiche di Pari Opportunità, quale struttura di supporto tecnico amministrativo, e svolge i seguenti compiti:

     a) svolge, con specifico riferimento alla realtà regionale, attività di studio, ricerca e promozione sui principi di parità di cui alla L. 903/1977 e alla L. 125/1991, anche alla luce dell'evoluzione della legislazione italiana ed estera in materia e con riferimento ai programmi di azione dell'Unione Europea;

     b) individua i fattori che ostacolano l'effettiva parità di opportunità tra donne e uomini nei luoghi di lavoro;

     c) promuove interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;

     d) propone iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro, anche attraverso ricerche sulla diffusione e sulle caratteristiche del fenomeno, e l'elaborazione di uno specifico codice di condotta nella lotta contro le molestie sessuali;

     e) relaziona ogni anno sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici, dette relazioni sono pubblicate anche attraverso l'utilizzo di sistemi informatici;

     f) formula proposte di Piani di Azioni Positive a favore delle lavoratrici e propone ogni altra misura atta a consentire il conseguimento della reale parità e di sviluppo professionale;

     g) formula proposte nelle materie oggetto di contrattazione decentrata integrativa, in particolare:

     1. accesso ai corsi di formazione professionale e modalità di svolgimento degli stessi;

     2. flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei servizi sociali;

     3. perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali a parità di requisiti professionali, di cui l'Amministrazione è tenuta a valutare, anche nell'attribuzione di incarichi e funzioni più qualificate;

     4. individuazione di iniziative di informazione per promuovere comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità nel lavoro.

     Gli effetti delle iniziative di cui al precedente punto, assunte in sede di negoziazione decentrata, formano oggetto di valutazione da parte del Comitato, che annualmente elabora e diffonde uno specifico rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile per categorie e profili professionali, anche in relazione alle assunzioni, alla formazione e promozione professionale, ai passaggi di categoria e alla progressione economica all'interno della categoria, nonché alla retribuzione complessiva di fatto percepita.

     Assolve ad ogni altra incombenza attribuita al CPO dalle leggi vigenti e dalla normativa derivante anche da accordi sindacali.

 

     Art. 5. Diritto all'Informazione.

     L'Amministrazione regionale assicura al CPO l'informazione preventiva degli argomenti oggetto della contrattazione decentrata e la trasmissione tempestiva dei documenti preparatori.

     Essa è tenuta a concedere l'audizione al CPO quando questo ne faccia richiesta.

     Il CPO può chiedere l'inserimento di argomenti all'O.d.G. delle riunioni delle delegazioni trattanti, nonché audizioni agli organi di governo della Regione.

     Accordi e Intese raggiunti tra Delegazione di parte pubblica e OO.SS. concernenti materia di personale, sono formalmente trasmesse al CPO.

     Il CPO può assistere, con un proprio rappresentante, alle riunioni della delegazione di parte pubblica con le delegazioni sindacali, quando all'O.d.G. vi siano argomenti inerenti lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 4.

 

     Art. 6. Funzionamento.

     L'amministrazione assicura le condizioni e gli strumenti idonei per il funzionamento del Comitato.

     Il CPO si riunisce, di norma, in seduta plenaria, trimestralmente o su richiesta di almeno tre componenti, e comunque, ogni volta si presenti la necessità, e può articolarsi in gruppi di lavoro o commissioni.

     La convocazione è effettuata per iscritto dal Presidente almeno 5 giorni prima, specificando gli argomenti all'O.d.G. preventivamente concordati tra le parti. In caso di impedimento del Presidente la convocazione sarà effettuata dal Vice Presidente.

     La convocazione straordinaria, può essere richiesta da almeno un terzo dei componenti, entro le 48 ore lavorative precedenti l'incontro.

     L'Amministrazione garantisce la sede di riunione, gli strumenti organizzativi e finanziari necessari alla sua attività, la verbalizzazione delle sedute e quanto altro utile al buon funzionamento dell'organismo, anche attraverso l'attività dell'Ufficio Speciale per le Pari Opportunità.

     Il CPO accede a tutte le informazioni necessarie al suo funzionamento.

     Il verbale delle riunioni deve contenere l'elenco dei presenti, l'O.d.G., l'andamento della seduta, le decisioni assunte, con le relative motivazioni, riportando, altresì, eventuali posizioni contrarie con l'indicazione dei proponenti.

     Le decisioni del CPO costituiscono atto propositivo per l'Ente e le delegazioni trattanti che entro e non oltre 30 giorni dalla data di trasmissione del verbale, sono tenute a comunicare per iscritto o tramite incontro formale, eventuali decisioni diverse dalla proposta avanzata dal CPO, con relative motivazioni.

     Le decisioni del CPO sono valide se votate a maggioranza dei presenti.

 

     Art. 7. Risorse.

     Per lo svolgimento della propria attività il CPO usufruisce di appositi locali presso gli Uffici regionali, nonché di materiali, strumenti e servizi messi a disposizione dall'Amministrazione regionale, e del suo supporto tecnico amministrativo dell'Ufficio Speciale per le Pari Opportunità.

     Il CPO, per lo svolgimento delle proprie funzioni, può, inoltre, richiedere all'Amministrazione la collaborazione di altri uffici regionali o di singoli dipendenti, previa autorizzazione del dirigente della struttura dipartimentale o equiparata, competente. Può, altresì, promuovere incontri, indagini, ricerche, ed avvalersi di esperti esterni, previa intesa con l'Amministrazione, qualora la stessa sia chiamata a sostenere un impegno di spesa.

     Il CPO, infine, ha facoltà di organizzare incontri, per un massimo di due giornate l'anno e previa autorizzazione dell'Amministrazione, con le dipendenti regionali, dandone congruo avviso all'Amministrazione, che autorizza le dipendenti alla partecipazione.

     Il Cpo per il proprio funzionamento e per le spese relative inerenti la realizzazione dei suoi obiettivi, attinge al Capitolo di Bilancio appositamente istituito dall'Amministrazione.

 

 

 


[1] Regolamento abrogato dall’art. 559 del R.R. 6 settembre 2002, n. 1.