§ 4.10.191 - Legge Regionale 3 febbraio 1993, n. 5.
Proroga delle attribuzioni straordinarie del Presidente della Giunta regionale in materia di ricostruzione delle zone colpite dagli eventi [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:03/02/1993
Numero:5


Sommario
Art. 1.      1. Il termine del 31 dicembre 1981, indicato dall'articolo 1 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 53, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58, termine [...]
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.      1. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, fanno carico ai capitoli 550, 8800 e 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli [...]
Art. 5.      1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto dall'1 gennaio 1993.


§ 4.10.191 - Legge Regionale 3 febbraio 1993, n. 5.

Proroga delle attribuzioni straordinarie del Presidente della Giunta regionale in materia di ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976 nonchè modifica di alcune disposizioni normative di intervento nelle zone terremotate.

(B.U. 4 febbraio 1993, n. 9 - Suppl. straord.).

 

Art. 1.

     1. Il termine del 31 dicembre 1981, indicato dall'articolo 1 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 53, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58, termine da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 1992 dall'articolo 1 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 2, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1994.

     2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, della legge regionale 13 agosto 1990, n. 31, gli incarichi di cui all'articolo 24 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni, conferiti fino al 31 dicembre 1992 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge regionale n. 31 del 1990, come modificato dall'articolo 31 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48, sono rinnovabili per un periodo di tempo non oltre la data del 31 dicembre 1995 [1].

     3. A parziale modifica dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 13 agosto 1990, n. 31, il personale di staff, di cui la Segreteria generale straordinaria si avvale, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni, è stabilito il numero di sette unità.

 

     Art. 2. [2]

     1. All'articolo 6, comma 2 della legge regionale 16 novembre 1987, n. 37, così come da ultimo modificato dall'articolo 26 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48, la locuzione «non oltre la data del 31 dicembre 1992» è sostituita dalla locuzione «non oltre la data del 31 dicembre 1994».

 

     Art. 3. [3]

     1. All'articolo 75, comma 4, della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50,il termine del 31 dicembre 1992 è prorogato al 31 dicembre 1994.

 

     Art. 4.

     1. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, fanno carico ai capitoli 550, 8800 e 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     2. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 2 e 3 fanno carico al capitolo 8615 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

 

     Art. 5.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto dall'1 gennaio 1993.

 

 


[1] Termine prorogato al 31 dicembre 1995 dall'art. 4 della L.R. 14 febbraio 1995, n. 10.

[2] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[3] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.