§ 4.10.146 - Legge Regionale 21 gennaio 1985, n. 6.
Disposizioni straordinarie per la ultimazione della ricostruzione nei Comuni disastrati o gravemente danneggiati del Friuli - Ulteriore [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:21/01/1985
Numero:6


Sommario
Art. 1.      Il personale assunto con rapporto di impiego temporaneo per le necessità della ricostruzione in base alle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, ed inquadrato in ruolo [...]
Art. 2.      Il comando di cui all'articolo precedente avrà durata trimestrale, semestrale od annuale a seconda delle necessità del Comune disastrato o gravemente danneggiato presso cui distaccare, a [...]
Art. 3.      La richiesta di disponibilità del personale anzidetto previo comando alla Regione sarà deliberata, distintamente per ciascuna unità, dal Consiglio del Comune disastrato o gravemente danneggiato [...]
Art. 4.      Nella deliberazione della Giunta regionale saranno indicati: le generalità e la qualifica del dipendente, la durata del comando, l'ente di destinazione temporanea del prescelto, la entità della [...]
Art. 5.      I contratti di lavoro a termine, previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, 23 dicembre 1977, n. 63, 16 agosto 1976, n. 38 e 31 maggio 1977, n. 29, e tuttora in atto in forza delle [...]
Art. 6.      Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 della legge regionale 16 giugno 1983, n. 57, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico, a partire dal 1° gennaio 1985, [...]
Art. 7.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.10.146 - Legge Regionale 21 gennaio 1985, n. 6. [1]

Disposizioni straordinarie per la ultimazione della ricostruzione nei Comuni disastrati o gravemente danneggiati del Friuli - Ulteriore proroga del termine di scadenza dei contratti del personale temporaneamente assunto in base alle leggi regionali 16 agosto 1976, n. 38, 31 maggio 1977, n. 29, 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63.

(B.U. 25 gennaio 1985, n. 8).

 

CAPO I

I comandi

 

Art. 1.

     Il personale assunto con rapporto di impiego temporaneo per le necessità della ricostruzione in base alle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, ed inquadrato in ruolo secondo il procedimento previsto dalla legge regionale 16 giugno 1983, n. 57, potrà essere chiesto in posizione di comando dalla Amministrazione regionale, a partire dal 1° gennaio 1985, per essere messo a disposizione dei Comuni classificati disastrati o gravemente danneggiati con il D.P.G.R. 20 maggio 1976, n. 0714/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 2.

     Il comando di cui all'articolo precedente avrà durata trimestrale, semestrale od annuale a seconda delle necessità del Comune disastrato o gravemente danneggiato presso cui distaccare, a motivata richiesta, il personale comandato alla Regione.

     Il periodo di comando potrà essere, nei congrui casi, abbreviato o rinnovato per un periodo eguale od inferiore al precedente.

 

     Art. 3.

     La richiesta di disponibilità del personale anzidetto previo comando alla Regione sarà deliberata, distintamente per ciascuna unità, dal Consiglio del Comune disastrato o gravemente danneggiato con indicazione della qualifica occorrente e della durata del servizio ritenuto necessario per ultimare la ricostruzione.

     La deliberazione consiliare, dopo conseguita l'esecutività, sarà trasmessa all'Assessore regionale agli enti locali che promuoverà il consenso del dipendente locale che rivesta la qualifica voluta ed il parere dell'Amministrazione di attuale appartenenza.

     Ove alla richiesta del Comune disastrato o gravemente danneggiato, che potrà essere anche nominativa, corrispondano il consenso del dipendente locale prescelto e l'assenso dell'ente di sua appartenenza, l'assunzione in posizione di comando verrà deliberata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore anzidetto, di concerto con l'Assessore regionale delegato alla ricostruzione.

 

     Art. 4.

     Nella deliberazione della Giunta regionale saranno indicati: le generalità e la qualifica del dipendente, la durata del comando, l'ente di destinazione temporanea del prescelto, la entità della spesa per assegni fissi ed oneri riflessi che la Regione andrà a rimborsare all'ente di provenienza del comandato ed i tempi e modi del rimborso.

     Gli assegni variabili saranno invece a carico del Comune disastrato o gravemente danneggiato che ha chiesto alla Regione la disponibilità temporanea del comandato.

 

CAPO II

Proroghe di contratti temporanei relativi a personale precario

 

     Art. 5.

     I contratti di lavoro a termine, previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, 23 dicembre 1977, n. 63, 16 agosto 1976, n. 38 e 31 maggio 1977, n. 29, e tuttora in atto in forza delle proroghe operate dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1981, n. 92, dall'articolo 20 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, dalla legge regionale 18 gennaio 1983, n. 6, e dalla legge regionale 23 gennaio 1984, n 3, concernenti il personale che non ha ancora trovato definitiva collocazione presso le Amministrazioni espressamente richiamate dall'articolo 18 della legge 11 novembre 1982, n. 828, sono ulteriormente prorogati sino al 31 dicembre 1985.

 

     Art. 6.

     Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 della legge regionale 16 giugno 1983, n. 57, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico, a partire dal 1° gennaio 1985, la spesa conseguente alla proroga prevista dal precedente articolo 5.

     Gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente comma, nonchè gli oneri relativi al rimborso ai Comuni terremotati delle spese per il personale assunto in posizione di comando dalla Regione e messo a disposizione dei Comuni stessi ai sensi del precedente articolo 1, faranno carico al capitolo 800 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986, la cui denominazione viene così integrata «nonchè rimborso ai Comuni della spesa relativa al personale assunto dalla Regione in posizione di comando e messo a disposizione degli stessi».

     A tal fine è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1985.

     Il predetto onere fa carico al citato capitolo 800, il cui stanziamento viene elevato di lire 1.000 milioni per l'anno 1985.

     A detto onere di lire 1.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 6991 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986.

 

     Art. 7.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.