§ 4.10.105 - Legge Regionale 23 dicembre 1981, n. 92.
Ulteriore proroga del termine di scadenza dei contratti del personale necessario ai Comuni e alle Comunità per l'espletamento degli [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:23/12/1981
Numero:92


Sommario
Art. 1.      I contratti a termine previsti dall'articolo 35 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e dall'articolo 67 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, già stipulati o prorogati fino a [...]
Art. 2.      I contratti a termine già stipulati dai Comuni delle zone terremotate delimitate ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 15, e dai loro Consorzi, nonchè dalle Comunità montane e collinare [...]
Art. 3.      L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico, a partire dal 1° gennaio 1982, la spesa conseguente alla proroga prevista dal precedente articolo 2, nonchè a far fronte [...]
Art. 4.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.10.105 - Legge Regionale 23 dicembre 1981, n. 92. [1]

Ulteriore proroga del termine di scadenza dei contratti del personale necessario ai Comuni e alle Comunità per l'espletamento degli adempimenti di cui alle leggi regionali 16 agosto 1976, n. 38, 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63.

(B.U. 24 dicembre 1981, n. 132).

 

Art. 1.

     I contratti a termine previsti dall'articolo 35 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e dall'articolo 67 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, già stipulati o prorogati fino a tutto il 31 dicembre 1981, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 12 gennaio 1980, n. 1, ed effettivamente in essere alla data anzidetta, possono, previo nulla osta della Regione, essere ulteriormente prorogati fino a tutto il 31 dicembre 1982.

 

     Art. 2.

     I contratti a termine già stipulati dai Comuni delle zone terremotate delimitate ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 15, e dai loro Consorzi, nonchè dalle Comunità montane e collinare delegatarie dei compiti assistenziali di cui all'articolo 3 della legge regionale 16 agosto 1976, n. 38, ovvero prorogati e comunque in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al personale assunto per lo svolgimento delle prestazioni assistenziali suindicate a far tempo dalla data di entrata in vigore della citata legge regionale 16 agosto 1976, n. 38, a tutto il 3 giugno 1981, possono essere, previo nulla osta della Regione, altresì, ulteriormente prorogati sino a tutto il 31 dicembre 1982.

 

     Art. 3.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico, a partire dal 1° gennaio 1982, la spesa conseguente alla proroga prevista dal precedente articolo 2, nonchè a far fronte agli eventuali oneri relativi ai contratti in questione per il 1981, per fronteggiare i quali gli Enti previsti in detto articolo non hanno ottenuto sufficiente copertura.

     Gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente comma fanno carico al capitolo 800 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983.

 

     Art. 4.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.