§ 4.10.28 - Legge Regionale 16 agosto 1976, n. 38.
Interventi di carattere assistenziale conseguenti agli eventi tellurici del maggio 1976.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:16/08/1976
Numero:38


Sommario
Art. 1.      Allo scopo di sovvenire allo stato di disagio in cui sono venute a trovarsi le popolazione del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi tellurici del maggio 1976 l'Amministrazione regionale è [...]
Art. 2.      Le prestazioni previste dall'articolo 1 devono essere previamente autorizzate dal Sindaco del Comune di residenza e non possono avere durata superiore ai dodici mesi salvo proroga con [...]
Art. 3.      L'Amministrazione regionale e autorizzata ad assumere a proprio carico, tramite i Comuni interessati e loro Consorzi, la spesa annua di lire 250.000 pro capite per l'assistenza domiciliare agli [...]
Art. 4.      I contributi di cui all'articolo 3, lettera d), della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, possono essere destinati anche per interventi di carattere assistenziale diretti od indiretti dei [...]
Art. 5.      Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge, l'Amministrazione regionale, sulla base di un presunto fabbisogno segnalato dal Sindaco o dal Presidente del Consorzio, è [...]
Art. 6.      Ad avvenuta erogazione dei contributi previsti dalla presente legge i Sindaci dei Comuni o i Presidenti dei Consorzi interessati dovranno produrre, a corredo delle quietanze, una dichiarazione [...]
Art. 7.      Alle domande, agli atti ed ai provvedimenti, comunque relativi all'attuazione della presente legge, si applica il disposto dell'articolo 32 del D.L. 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella [...]
Art. 8.      I contributi concessi ai sensi della presente legge saranno resi pubblici nel Bollettino Ufficiale della Regione e mediante affissione agli albi dei Comuni interessati.
Art. 9.      Per gli oneri previsti dall'articolo 1, viene istituito, «per memoria» nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio [...]
Art. 10.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.10.28 - Legge Regionale 16 agosto 1976, n. 38. [1]

Interventi di carattere assistenziale conseguenti agli eventi tellurici del maggio 1976.

(B.U. 16 agosto 1976, n. 64).

 

Art. 1.

     Allo scopo di sovvenire allo stato di disagio in cui sono venute a trovarsi le popolazione del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi tellurici del maggio 1976 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico, mediante i Comuni interessati e loro Consorzi, le spese necessarie per:

     1) il pagamento delle rette di ricovero o della differenza di esse non coperta dagli interessati in quanto beneficiari di pensioni, di vitalizi o di altri proventi a carattere continuativo, per quelle persone anziane, inabili, invalide ed appartenenti a categorie assimilabili che, residenti o dimoranti al momento del sisma nei Comuni terremotati, abbiano subito danni e siano già ricoverate o da ricoverare in idonei Istituti od alloggiamenti di emergenza aventi sede nel territorio regionale od anche al di fuori di esso, semprechè si trovino in condizioni di non poter fruire di adeguata assistenza e sistemazione in idoneo alloggio;

     2) l'invio in colonie e soggiorni marini, montani e collinari, stagionali e permanenti, di minori appartenenti a famiglie residenti o dimoranti al momento del sisma nei Comuni terremotati che abbiano subito sensibili danni;

     3) il pagamento delle rette di frequenza in asili, scuole materne e scuole speciali della regione di minori appartenenti a famiglie di cui al precedente n. 2.

 

     Art. 2.

     Le prestazioni previste dall'articolo 1 devono essere previamente autorizzate dal Sindaco del Comune di residenza e non possono avere durata superiore ai dodici mesi salvo proroga con deliberazione della Giunta regionale su motivata richiesta

dell'Amministrazione comunale.

     Per il periodo intercorrente tra il 6 maggio 1976 e il giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge, tale autorizzazione è implicita con la presentazione, da parte degli Enti, Istituzioni ed Associazioni che forniscono le prestazioni assistenziali, di appositi elenchi nominativi delle persone fruenti del servizio con a fianco di ciascuna di esse indicati la data dell'accoglimento, il Comune di provenienza e l'ammontare delle rette dovute riferite al periodo considerato.

 

     Art. 3.

     L'Amministrazione regionale e autorizzata ad assumere a proprio carico, tramite i Comuni interessati e loro Consorzi, la spesa annua di lire 250.000 pro capite per l'assistenza domiciliare agli anziani ed agli inabili di cui al Titolo II - Capo II della legge regionale 27 giugno 1975, n. 43, residenti o dimoranti nelle zone terremotate.

 

     Art. 4.

     I contributi di cui all'articolo 3, lettera d), della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, possono essere destinati anche per interventi di carattere assistenziale diretti od indiretti dei Comuni e dei loro Consorzi a favore di persone danneggiate dagli eventi tellurici del maggio 1976.

 

     Art. 5.

     Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge, l'Amministrazione regionale, sulla base di un presunto fabbisogno segnalato dal Sindaco o dal Presidente del Consorzio, è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti dei Consorzi interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

 

     Art. 6.

     Ad avvenuta erogazione dei contributi previsti dalla presente legge i Sindaci dei Comuni o i Presidenti dei Consorzi interessati dovranno produrre, a corredo delle quietanze, una dichiarazione attestante che nei confronti di ciascuna delle persone assistite ricorrono le condizioni prescritte dalle singole disposizioni.

     Tutte le deliberazioni adottate dai Comuni e dai loro Consorzi per l'attuazione della presente legge sono soggette al solo controllo di legittimità e sono dichiarate immediatamente esecutive ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 3 marzo 1966, n. 3.

 

     Art. 7.

     Alle domande, agli atti ed ai provvedimenti, comunque relativi all'attuazione della presente legge, si applica il disposto dell'articolo 32 del D.L. 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336.

 

     Art. 8.

     I contributi concessi ai sensi della presente legge saranno resi pubblici nel Bollettino Ufficiale della Regione e mediante affissione agli albi dei Comuni interessati.

 

     Art. 9.

     Per gli oneri previsti dall'articolo 1, viene istituito, «per memoria» nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976 - al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 10 - Categoria IV - il capitolo 1580 con la denominazione: «Rimborso delle rette di ricovero degli anziani, inabili, invalidi ed appartenenti a categorie assimilabili; delle spese per l'invio in colonie e soggiorni marini, montani e collinari, stagionali e permanenti, nonchè delle rette di frequenza in asili, scuole materne e scuole speciali della regione di minori appartenenti a famiglie residenti o dimoranti al momento del sisma in comuni terremotati».

     Per gli oneri previsti dall'articolo 3, viene istituito, «per memoria» nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio 1976 - al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 10 - Categoria IV - il capitolo 1581 con la denominazione: «Rimborsi delle spese per l'assistenza domiciliare agli anziani ed inabili di cui al Titolo II - Capo II - della legge regionale 27 giugno 1975, n. 43, residenti o dimoranti nelle zone terremotate» .

     Gli stanziamenti da iscriversi ai capitoli di cui ai precedenti commi saranno determinati - ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 - con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale stessa, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la Commissione consiliare competente.

     I capitoli di spesa di cui ai precedenti commi sono istituiti a completamento di quelli già previsti con l'articolo 6 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.

 

     Art. 10.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.