§ 4.4.8 - Legge Regionale 7 marzo 1989, n. 9.
Proroga della concessione di esercizio del compendio minerario di Raibl in comune di Tarvisio alla Società italiana miniere - SIM S.p.A. del [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 miniere - cave - torbiere
Data:07/03/1989
Numero:9


Sommario
Art. 1.      1. La concessione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 25 marzo 1988, n. 14, viene prorogata per un ulteriore anno sino al 31 dicembre 1990
Art. 2.      1. Con successiva legge regionale, in relazione alla nuova disciplina ed agli interventi della emananda normativa statale in materia mineraria, si procederà alla rideterminazione del contributo [...]
Art. 3.      1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto dal 1º gennaio 1989.


§ 4.4.8 - Legge Regionale 7 marzo 1989, n. 9. [1]

Proroga della concessione di esercizio del compendio minerario di Raibl in comune di Tarvisio alla Società italiana miniere - SIM S.p.A. del gruppo ENI all'anno 1989.

(B.U. 8 marzo 1989, n. 26).

 

Art. 1.

     1. La concessione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 25 marzo 1988, n. 14, viene prorogata per un ulteriore anno sino al 31 dicembre 1990 [2].

 

     Art. 2.

     1. Con successiva legge regionale, in relazione alla nuova disciplina ed agli interventi della emananda normativa statale in materia mineraria, si procederà alla rideterminazione del contributo straordinario di cui all'articolo 2, comma 1 della legge regionale 25 marzo 1988, n. 14, con riferimento anche all'esercizio 1989, a completamento degli interventi della normativa statale.

     2. Restano ferme le disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 25 marzo 1988, n. 14.

 

     Art. 3.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto dal 1º gennaio 1989.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[2] L'originario termine del 31 dicembre 1989 è stato così fissato dall'art. 105 della L.R. 7 febbraio 1990, n. 3. Vedi l'interpretazione autentica di cui all'art. 76 della L.R. 7 settembre 1992, n. 30.