§ 4.4.7 - Legge Regionale 25 marzo 1988, n. 14.
Concessione di esercizio del compendio minerario di Raibl in Comune di Tarvisio alla Società Italiana Miniere - S.I.M. - S.p.A. del Gruppo E.N.I.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 miniere - cave - torbiere
Data:25/03/1988
Numero:14


Sommario
Art. 1.      1. In attesa della emanazione della nuova normativa statale in materia mineraria, al fine di mantenere la continuità dell'attività estrattiva ed i connessi livelli occupazionali del compendio [...]
Art. 2.      1. Al fine di garantire alla Società concessionaria la parziale copertura degli oneri di gestione, nonché di quelli per gli investimenti necessari alla continuità dell'attività estrattiva, sarà [...]
Art. 3.      1. Per le finalità previste dall'articolo 2 è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1988.
Art. 4.      1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto dal 1º gennaio 1988.


§ 4.4.7 - Legge Regionale 25 marzo 1988, n. 14. [1]

Concessione di esercizio del compendio minerario di Raibl in Comune di Tarvisio alla Società Italiana Miniere - S.I.M. - S.p.A. del Gruppo E.N.I.

(B.U. 28 marzo 1988, n. 39).

 

Art. 1.

     1. In attesa della emanazione della nuova normativa statale in materia mineraria, al fine di mantenere la continuità dell'attività estrattiva ed i connessi livelli occupazionali del compendio minerario di Raibl in Comune di Tarvisio, nonché al fine di consentire la valutazione di nuove prospettive di sviluppo della comunità civile di Cave del Predil in Comune di Tarvisio, è concesso alla Società Italiana Miniere - S.I.M. - S.p.A. del Gruppo E.N.I. l'esercizio del suddetto compendio minerario, con le relative pertinenze di proprietà regionale.

     2. La concessione di cui al comma 1 ha la durata di un anno, con effetto a far tempo dall'1 gennaio 1988 e potrà essere rinnovata per un ulteriore anno con lo strumento legislativo di cui al comma 3 dell'articolo 2 [2].

 

     Art. 2.

     1. Al fine di garantire alla Società concessionaria la parziale copertura degli oneri di gestione, nonché di quelli per gli investimenti necessari alla continuità dell'attività estrattiva, sarà erogato alla predetta Società, all'entrata in vigore della presente legge, un contributo straordinario dell'ammontare di lire 3 miliardi.

     2. Al medesimo fine di cui al comma 1, vanno considerate compensate, all'entrata in vigore della presente legge, tutte le posizioni creditorie e debitorie in essere fra l'Amministrazione regionale e la S.I.M. S.p.A., per sé e per le proprie danti causa, inerenti alla convenzione per l'esercizio della miniera di Raibl scaduta il 31 dicembre 1987.

     3. Con successiva legge regionale, in relazione alla nuova disciplina ed agli interventi della emananda normativa statale in materia mineraria, si procederà alla rideterminazione positiva o negativa afferente al contributo straordinario di cui al comma 1, a completamento degli interventi della normativa statale.

 

     Art. 3.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 2 è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1988.

     2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, alla Rubrica n. 22 - programma 3.2.5 - spese d'investimento - Categoria 2.4 - Sezione X - il capitolo 7970 (2.1.243.3.10.13) con la denominazione: «Contributo straordinario alla Società Italiana Miniere - S.I.M. - S.p.A. per gli oneri di gestione e quelli necessari alla continuità dell'attività estrattiva della miniera di Cave del Predil» e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 3.000 milioni per l'anno 1988.

     3 Al predetto onere di lire 3.000 milioni si provvede mediante storno dal capitolo 1081 dello stato di previsione precitato.

 

     Art. 4.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto dal 1º gennaio 1988.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[2] Concessione prorogata dall'art. 1 della L.R. 7 marzo 1989, n. 9, dall'art. 105 della L.R. 7 febbraio 1990, n. 3 e da ultimo al 30 giugno 1991 con l'art. 87 della L.R. 1º febbraio 1991, n. 4. Vedi