§ 2.6.200 - D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 124.
Attuazione della direttiva 2008/72/CE del Consiglio del 15 luglio 2008 relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.6 prodotti agricoli e colture
Data:07/07/2011
Numero:124


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione
Art. 2.  Deroghe al campo di applicazione
Art. 3.  Definizioni
Art. 4.  Competenze del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Art. 5.  Disposizioni per l'organismo ufficiale
Art. 6.  Competenze dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione
Art. 7.  Requisiti ed obblighi dei fornitori
Art. 8.  Condizioni generali per la commercializzazione
Art. 9.  Identificazione dei lotti e delle partite
Art. 10.  Etichettatura ed identificazione dei materiali e delle piante GM
Art. 11.  Importazioni da Paesi terzi
Art. 12.  Sanzioni amministrative
Art. 13.  Misure transitorie
Art. 14.  Clausola di cedevolezza
Art. 15.  Tariffe
Art. 16.  Disposizioni finanziarie
Art. 17.  Abrogazioni


§ 2.6.200 - D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 124. [1]

Attuazione della direttiva 2008/72/CE del Consiglio del 15 luglio 2008 relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi.

(G.U. 3 agosto 2011, n. 179)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009 ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato A;

     Vista la direttiva n. 2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi;

     Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, recante modifiche e integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera;

     Vista il decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2005, n. 5, recante disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica;

     Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 698, recante regolamento di attuazione della direttiva 92/33/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi;

     Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali in data 14 aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 2 giugno 1997, recante recepimento delle direttive della Commissione n. 93/61/CEE del 2 luglio 1993 e n. 93/62/CEE del 5 luglio, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi;

     Visto il decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 414, recante disciplina sanzionatoria per le violazioni di disposizioni comunitarie in materia ortofrutticola, a norma dell'articolo 8 della legge 24 aprile 1998, n. 128;

     Visto il decreto legislativo 13 dicembre 2004, n. 331, recante attuazione della direttiva 2003/61/CE in materia di sementi e materiali di moltiplicazione, ed in particolare l'articolo 4;

     Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali in data 18 giugno 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2007, recante modifica dell'allegato III alla legge 20 aprile 1976, n. 195, degli allegati II e V al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 698, recante recepimento della direttiva 2006/124/CE;

     Visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati;

     Visto il regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonchè recante modifica della direttiva 2001/18/CE;

     Vista la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, recepita dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;

     Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in data 12 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 68 del 23 marzo 2010, recante determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attività di commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali;

     Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con il quale l'Ente nazionale delle sementi elette (ENSE) è stato soppresso e i compiti e le attribuzioni esercitati sono stati trasferiti all'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN);

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2011;

     Tenuto conto che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, non ha espresso il parere nei termini previsti;

     Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 2011;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Campo di applicazione

     1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, ai fini della commercializzazione nell'Unione europea delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, ai generi e alle specie elencati nell'Allegato A ed ai loro ibridi, nonchè ai portainnesto e ad altre parti di piante di altri generi o specie e ai loro ibridi se i materiali dei generi o specie elencati nell'allegato o i loro ibridi sono innestati o destinati ad essere innestati su di essi.

     2. Ai fini del presente decreto la direttiva 2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, è di seguito denominata: "direttiva".

 

     Art. 2. Deroghe al campo di applicazione

     1. Fatte salve le norme in materia fitosanitaria di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, il presente decreto non si applica alle piantine, nè ai materiali di moltiplicazione di cui sia comprovata la destinazione all'esportazione in Paesi terzi, se correttamente identificati come tali e sufficientemente isolati, secondo standard stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

 

     Art. 3. Definizioni

     1. Ai fini del presente decreto si intende per:

     a) materiali di moltiplicazione: le parti di piante e tutti i materiali di piante destinati alla moltiplicazione e alla produzione di ortaggi, compresi i portainnesto;

     b) piantine: le parti di piante e le piante intere, comprese, per le piante innestate, le marze, destinate ad essere piantate per la produzione di ortaggi;

     c) fornitore: qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita professionalmente almeno una delle seguenti attività riguardanti i materiali di moltiplicazione o le piantine di ortaggi: riproduzione, produzione, protezione, trattamento e commercializzazione;

     d) commercializzazione: la vendita, la conservazione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento di materiali di moltiplicazione o di piantine, mirante allo sfruttamento commerciale con o senza compenso;

     e) organismo ufficiale responsabile: il Servizio fitosanitario nazionale di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;

     f) misure ufficiali: le misure adottate dall'organismo ufficiale responsabile;

     g) ispezione ufficiale: l'ispezione effettuata dall'organismo ufficiale responsabile o sotto la sua responsabilità;

     h) dichiarazione ufficiale: la dichiarazione rilasciata dall'organismo ufficiale responsabile o sotto la sua responsabilità;

     i) partita: un certo numero di elementi di un prodotto unico, che può essere identificato grazie all'omogeneità della sua composizione e della sua origine;

     l) laboratorio: un ente di diritto pubblico o privato che effettua analisi e stabilisce una diagnosi esatta che consente al produttore di controllare la qualità della produzione.

 

     Art. 4. Competenze del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

     1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rappresenta l'autorità unica a livello nazionale responsabile per le questioni concernenti la qualità ed effettua il coordinamento delle attività scientifiche, tecniche ed amministrative relative all'attuazione della direttiva.

     2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede ad adottare le norme necessarie a:

     a) recepire le direttive di natura esclusivamente tecnica relative alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi;

     b) recepire le schede tecniche di cui all'articolo 4 della direttiva;

     c) determinare gli standard tecnici per il riconoscimento dei fornitori e dei laboratori, nonchè per l'esercizio dell'attività di vigilanza e di controllo;

     d) stabilire le modalità ed i criteri relativi ad eventuali esoneri e deroghe di applicazione delle norme contenute nel presente decreto.

     3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati, acquisito il parere del Comitato fitosanitario di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

 

     Art. 5. Disposizioni per l'organismo ufficiale

     1. L'organismo ufficiale responsabile accorda ai fornitori il riconoscimento di cui all'articolo 7, comma 1, dopo avere constatato che i metodi di produzione ed i loro stabilimenti corrispondono agli standard tecnici di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c) e d), per quanto riguarda la natura delle attività per le quali è richiesto il riconoscimento.

     2. L'organismo ufficiale responsabile accorda il riconoscimento ai laboratori, dopo avere constatato che questi, i loro metodi ed i loro stabilimenti corrispondono agli standard tecnici di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), per quanto riguarda la natura delle attività per le quali è richiesto il riconoscimento.

     3. L'organismo ufficiale responsabile effettua, almeno per sondaggio, ispezioni ufficiali negli stabilimenti dei fornitori, nei laboratori, sulle piantine di ortaggi e sui materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, secondo le procedure e le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera c).

 

     Art. 6. Competenze dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione

     1. I servizi fitosanitari regionali per l'effettuazione dei controlli qualitativi presso le aziende dei fornitori, possono avvalersi dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione in applicazione della legge 25 novembre 1971, n. 1096.

     2. Nel caso di cui al comma 1, l'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione svolge le operazioni di controllo con il personale di cui all'articolo 21 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, utilizzando i propri laboratori, ai quali non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 4, comma 2, lettera c), relative al riconoscimento dei laboratori.

 

     Art. 7. Requisiti ed obblighi dei fornitori

     1. I soggetti che producono o commercializzano piantine di ortaggi e materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, così come definiti all'articolo 3, comma 1, devono soddisfare le condizioni previste dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in data 12 novembre 2009 ed essere riconosciuti ufficialmente in relazione alla propria attività dal servizio fitosanitario regionale competente per territorio, secondo le procedure previste dai titoli IV e V del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

     2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a:

     a) informare immediatamente il servizio fitosanitario regionale competente per territorio della presenza di eventuali organismi nocivi elencati negli allegati della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, e successive modificazioni;

     b) informare tempestivamente il servizio fitosanitario regionale competente per territorio della presenza di un organismo nocivo menzionato nei requisiti specifici adottati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b), ad un livello superiore a quello consentito in tali requisiti specifici;

     c) individuare e tenere sotto controllo i punti critici dei propri processi di produzione che influenzano la qualità delle piantine di ortaggi e dei relativi materiali di moltiplicazione;

     d) tenere a disposizione le informazioni sul controllo di cui alla lettera c), in modo che possano essere esaminate, quando ciò sia richiesto, dall'organismo ufficiale responsabile;

     e) prelevare campioni per eventuali analisi da far effettuare presso un laboratorio riconosciuto dal Servizio fitosanitario nazionale;

     f) garantire che, durante la produzione, i lotti di materiali di moltiplicazione rimangano identificabili separatamente;

     g) dare attuazione a tutte le misure prescritte dall'organismo ufficiale responsabile;

     h) registrare e conservare per almeno un anno tutte le informazioni di cui alle lettere a), b), c) ed e), nonchè quelle relative alle vendite ed agli acquisti, quando vengono commercializzati piantine di ortaggi e materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi;

     i) concedere il libero accesso a tutti i locali dell'azienda e degli stabilimenti ai soggetti incaricati delle verifiche.

     3. Le modalità di applicazione del comma 2, nonchè eventuali deroghe per i fornitori che vendono soltanto a consumatori finali non professionisti o che operano nel mercato locale, sono adottate ai sensi dell'articolo 4, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

     Art. 8. Condizioni generali per la commercializzazione

     1. Fatte salve le norme in materia fitosanitaria di cui decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, le piantine di ortaggi ed i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, possono essere commercializzati soltanto da fornitori riconosciuti e se:

     a) soddisfano i requisiti fissati ai sensi dell'articolo 4, comma 2;

     b) sono accompagnati da un documento rilasciato dal fornitore conformemente alle condizioni fissate ai sensi dell'articolo 4, comma 2;

     c) fanno riferimento ad una varietà ufficialmente iscritta appartenente ai generi ed alle specie di cui all'allegato III della legge 20 aprile 1976, n. 195, oppure ad una varietà ufficialmente iscritta in almeno uno Stato membro, se appartenente a generi o specie diversi da quelli di cui all'allegato III della legge 20 aprile 1976, n. 195.

     2. Le piantine di ortaggi ed i materiali di moltiplicazione di ortaggi costituiti da un organismo geneticamente modificato ai sensi dell'articolo 2, numeri 1) e 2) della direttiva 2001/18/CE, possono essere immessi sul mercato solo se l'organismo geneticamente modificato è stato autorizzato in conformità a tale direttiva o al regolamento (CE) n. 1829/2003.

     3. Le piantine di ortaggi ed i materiali di moltiplicazione di ortaggi costituiti da un organismo geneticamente modificato devono essere detenuti, prodotti e coltivati nel rispetto delle vigenti norme di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche.

     4. Qualora i prodotti ottenuti dalle piantine di ortaggi o dai materiali di moltiplicazione di ortaggi siano destinati ad essere utilizzati in qualità di alimenti o in alimenti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 o in qualità di mangime o in un mangime rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1829/2003, il materiale di moltiplicazione e le piante da frutto interessati sono immessi sul mercato solo se l'alimento o il mangime derivati da tale materiale sono stati autorizzati a norma del suddetto regolamento.

     5. Fatte salve le norme in materia fitosanitaria di cui decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, il comma 1 non si applica alle piantine di ortaggi ed ai materiali di moltiplicazione destinati a:

     a) prove o a scopi scientifici; o a

     b) a lavori di selezione; o a

     c) contribuire alla conservazione della diversità genetica.

     6. Le modalità di applicazione di cui alle lettere a), b) e c) del comma 5, sono adottate ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

     Art. 9. Identificazione dei lotti e delle partite

     1. Durante la vegetazione, la raccolta o il prelievo delle marze sul materiale parentale, i materiali di moltiplicazione e le piantine di ortaggi sono tenuti in partite separate.

     2. Qualora materiali di moltiplicazione o piantine di ortaggi di origine diversa siano riuniti o mescolati in occasione dell'imballaggio, dell'immagazzinamento, del trasporto o alla consegna, il fornitore segna in un registro i dati seguenti: composizione della partita e origine delle sue varie componenti.

     3. Le modalità di cui ai commi 1 e 2 saranno stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

 

     Art. 10. Etichettatura ed identificazione dei materiali e delle piante GM

     1. Nel caso di materiali di moltiplicazione o di piantine di ortaggi di una varietà che è stata geneticamente modificata, qualunque etichetta e documento ufficiale o di altro tipo, apposto sui materiali o che accompagna gli stessi a norma del presente decreto, deve indicare chiaramente che la varietà è stata geneticamente modificata e deve specificare la modifica geneticamente introdotta.

 

     Art. 11. Importazioni da Paesi terzi

     1. Fatte salve le disposizioni in materia fitosanitaria stabilite dalla direttiva 2000/29/CE ,e successive modificazioni, l'importazione di piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi da Paesi terzi può essere ammessa qualora questi siano stati prodotti secondo criteri equivalenti a quelli previsti dal presente decreto e soddisfino detti requisiti al momento dell'importazione.

     2. Le disposizioni riguardanti il riconoscimento delle condizioni di equivalenza alle prescrizioni del presente decreto per le piantine di ortaggi ed i materiali di moltiplicazione di ortaggi, prodotti nei Paesi terzi, con particolare riguardo agli obblighi del fornitore, all'identità, ai caratteri, agli aspetti fitosanitari, al substrato colturale, all'imballaggio, alle modalità di ispezione, al contrassegno ed alla chiusura, sono adottate ai sensi dell'articolo 4.

     3. In attesa dell'adozione delle disposizioni di cui al comma 2, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può riconoscere l'equivalenza per determinate specie prodotte nei singoli Paesi terzi.

 

     Art. 12. Sanzioni amministrative

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto, si applicano le sanzioni amministrative di cui al presente articolo.

     2. A chiunque produce o commercializza piantine di ortaggi o materiali di moltiplicazione di ortaggi senza essere riconosciuto conformemente a quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, è applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 euro a 15.000 euro.

     3. A chiunque produce o commercializza piantine di ortaggi o materiali di moltiplicazione di ortaggi senza rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 7, comma 2, è applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro.

     4. A chiunque commercializza piantine di ortaggi o materiali di moltiplicazione di ortaggi non conformi alle condizioni stabilite dall'articolo 8, comma 1, è applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 9.000 euro.

     5. A chiunque commercializza piantine di ortaggi o materiali di moltiplicazione di ortaggi non conformi alle condizioni stabilite dall'articolo 8, commi 4 e 5, è applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 6.000 euro.

     6. A chiunque commercializza piantine di ortaggi o materiali di moltiplicazione di ortaggi senza riferimento alla varietà, come previsto dall'articolo 8, comma 2, è applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.000 euro a 12.000 euro.

     7. A chiunque produce o commercializza piantine di ortaggi o materiali di moltiplicazione di ortaggi utilizzando denominazioni di varietà non conformi a quanto previsto dall'articolo 8 è applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 euro a 15.000 euro.

     8. Le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le relative norme di attuazione, si applicano al presente articolo.

 

     Art. 13. Misure transitorie

     1. Fino alla loro sostituzione, restano in vigore le disposizioni dei decreti applicativi adottati in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 697.

 

     Art. 14. Clausola di cedevolezza

     1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto legislativo riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della direttiva oggetto del presente decreto legislativo, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la normativa di attuazione regionale o provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

 

     Art. 15. Tariffe

     1. Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5, commi 1, 2 e 3, e all'articolo 6, comma 2, si provvede con gli introiti derivanti dal pagamento delle tariffe di cui al comma 2, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

     2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite, sulla base del costo effettivo del servizio, le tariffe per le attività previste dal comma 1 e le relative modalità di versamento. Le tariffe sono aggiornate, con lo stesso criterio, almeno ogni tre anni.

     3. Con disposizioni regionali sono determinate, in base al criterio previsto al comma 2, le tariffe per le attività di cui all'articolo 6, comma 1, e le relative modalità di versamento.

     4. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, si applicano le disposizioni tariffarie vigenti, in quanto compatibili.

 

     Art. 16. Disposizioni finanziarie

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 17. Abrogazioni

     1. Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 698, è abrogato.

     2. Il decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 414, è abrogato.

 

Allegato A [2]

(previsto dall'articolo 1)

 

Allium cepa L

 

- gruppo cepa

cipolla, anche di tipo lungo (echalion)

- gruppo aggregatum

scalogno

Allium fistulosum L.

cipolletta – tutte le varietà

Allium porrum L.

porro – tutte le varietà

Allium sativum L.

aglio – tutte le varietà

Allium schoenoprasum L.

erba cipollina – tutte le varietà

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.

cerfoglio – tutte le varietà

Apium graveolens L.

 

- gruppo sedano

 

- gruppo sedano rapa

 

Asparagus officinalis L.

asparago – tutte le varietà

Beta vulgaris L.

 

- gruppo barbabietola rosa

compresa la Cheltenham beet

- gruppo bietola da foglia

bietola bianca o bietola da costa

Brassica oleracea L.

 

- gruppo cavolo laciniato

 

- gruppo cavolfiore

 

- gruppo capitata

cavolo cappuccio rosso e cavolo cappuccio

 

bianco

- gruppo cavoletto di Bruxelles

 

- gruppo cavolo rapa

 

- gruppo cavolo verza

 

- gruppo broccolo

tipo calabrese e tipo a getti

- gruppo cavolo palmizio

 

- gruppo tronchuda

cavolo portoghese

Brassica rapa   L.

 

- gruppo cavolo cinese

 

- gruppo rapa

 

Capsicum annuum L.

peperoncino rosso o peperone – tutte le varietà

Cichorium endivia L.

indivia – tutte le varietà

Cichorium intybus L.

 

- gruppo cicoria di tipo Witloof

 

- gruppo cicoria da foglia

cicoria a foglia larga o cicoria di tipo italiano

- gruppo cicoria industriale

radici

Citrullus lanatus   (Thunb.) Matsum et Nakai

cocomero – tutte le varietà

Cucumis melo L.

melone – tutte le varietà

Cucumis sativus L.

 

- gruppo cetriolo

 

- gruppo cetriolino

 

Cucurbita maxima Duchesne

zucca – tutte le varietà

Cucurbita pepo L.

zucca, comprese la zucca comune e la zucchina

 

patisson mature, o zucchina, compresa la

 

zucchina patisson immatura – tutte le varietà

Cynara cardunculus L.

 

- gruppo carciofo

 

- gruppo cardo

 

Daucus carota L.

carota e carota da foraggio – tutte le varietà

Foeniculum   vulgare Mill.

Finocchio

- gruppo azoricum

 

Lactuca sativa L.

lattuga – tutte le varietà

Solanum lycopersicum L.

pomodoro – tutte le varietà

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W. Hill.

- gruppo prezzemolo da foglia

 

- gruppo prezzemolo da radici

 

Phaseolus coccineus L.

fagiolo di Spagna – tutte le varietà

Phaseolus vulgaris L.

 

- gruppo fagiolo nano

 

- gruppo fagiolo rampicante

 

Pisum sativum L.

 

- gruppo pisello rotondo

 

- gruppo pisello rugoso

 

- gruppo pisello dolce

 

Raphanus sativus L.

 

- gruppo ravanello

 

- gruppo ramolaccio

 

Rheum rhabarbarum L.

rabarbaro – tutte le varietà

Scorzonera hispanica L.

scorzonera – tutte le varietà

Solanum melongena L.

melanzana – tutte le varietà

Spinacia oleracea L.

spinacio – tutte le varietà

Valerianella locusta (L.) Latter.

valerianella o lattughella – tutte le varietà

Vicia faba L.

fava – tutte le varietà

Zea mais L.

 

- gruppo mais dolce

 

- gruppo mais da pop corn

 

 


[1] Abrogato dall'art. 87 del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 18.

[2] Allegato così sostituito dall'art. 4 del D.M. 29 aprile 2020.