§ 2.6.138 - L. 28 gennaio 2005, n. 5.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, recante disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.6 prodotti agricoli e colture
Data:28/01/2005
Numero:5


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto legge 22 novembre 2004, n. 279, recante disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica, è convertito in legge [...]


§ 2.6.138 - L. 28 gennaio 2005, n. 5.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, recante disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica.

(G.U. 28 gennaio 2005, n. 22)

 

Art. 1.

     1. Il decreto legge 22 novembre 2004, n. 279, recante disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 22 NOVEMBRE 2004, N. 279

 

All'articolo 1:

al comma 1, le parole da: «, nonchè quelle convenzionali e biologiche» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «autorizzate ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali adottato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in base all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, e quelle convenzionali e biologiche, al fine di non compromettere la biodiversità dell'ambiente naturale e di garantire la libertà di iniziativa economica, il diritto di scelta dei consumatori e la qualità e la tipicità della produzione agroalimentare nazionale».

 

All'articolo 2:

al comma 1, le parole da: «e senza che nessuna» fino alla fine del comma sono soppresse;

al comma 2, le parole: «presenza occasionale» sono sostituite dalle seguenti: «commistione tra le sementi transgeniche e quelle convenzionali e biologiche»;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Nel rispetto del principio di cui al comma 1, l'introduzione di colture transgeniche avviene senza alcun pregiudizio per le attività agricole preesistenti e senza comportare per esse l'obbligo di modificare o adeguare le normali tecniche di coltivazione e allevamento. E fatta salva ogni disposizione concernente le aree protette»;

al comma 3, dopo la parola: «assicurare» sono inserite le seguenti: «agli agricoltori, agli operatori della filiera ed» e le parole: «transgenici e non transgenici» sono sostituite dalle seguenti: «convenzionali, biologici e transgenici».

 

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: «transgeniche e non transgeniche,» sono sostituite dalle seguenti: «transgeniche, biologiche e convenzionali,», dopo le parole: «Ministro delle politiche agricole e forestali» sono inserite le seguenti: «di natura non regolamentare» e dopo le parole: «di Trento e di Bolzano,» sono inserite le seguenti: «emanato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,».

 

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: «da adottarsi entro il 31 dicembre 2005» sono soppresse e le parole: «, con particolare riferimento alle buone pratiche agricole, le condizioni e le modalità per assicurare» sono sostituite dalle seguenti: «per realizzare»;

al comma 3, le parole: «imprenditori agricoli» sono sostituite dalle seguenti: «conduttori agricoli», la parola: «dirette» è sostituita dalle seguenti: «previste dal piano di coesistenza di cui al comma 1» e le parole: «e non transgeniche» sono sostituite dalle seguenti: «, convenzionali e biologiche»;

dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le regioni e le province autonome, al fine di prevedere un equo risarcimento per gli eventuali danni causati dalla inosservanza del piano di coesistenza, ferme restando le previsioni dell'articolo 5, comma 1-bis, possono istituire un apposito fondo, finalizzato a consentire il rispristino delle condizioni agronomiche preesistenti all'evento dannoso, il cui funzionamento è determinato con le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 1».

 

All'articolo 5:

il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Il conduttore agricolo e gli altri soggetti individuati dal piano di coesistenza di cui all'articolo 4 sono tenuti ad osservare le misure contenute nel piano medesimo.

1-bis. Il conduttore agricolo che riceve un danno derivante dall'inosservanza da parte di altri soggetti delle misure del piano di coesistenza ha diritto ad essere risarcito. Tale risarcimento grava su chiunque abbia cagionato i danni derivanti dalla inosservanza del piano di coesistenza di cui all'articolo 4 e del piano di gestione aziendale di cui al comma 3 del presente articolo. Sui soggetti che non osservano tali misure incombe l'onere probatorio derivante dall'inosservanza delle misure stesse. Analoga responsabilità grava sui fornitori dei mezzi tecnici di produzione e sugli altri operatori della filiera produttiva primaria.

1-ter. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, sono individuate le diverse tipologie di risarcimento dei danni di cui al comma 1-bis e di quelli derivanti da commistione non imputabile a responsabilità soggettive. Il decreto definisce inoltre le modalità di accesso del conduttore agricolo danneggiato al Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nei limiti delle disponibilità del Fondo medesimo. Il decreto definisce altresì le forme di utilizzo, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, di specifici strumenti assicurativi da parte dei conduttori agricoli, diretti a sostenere gli oneri derivanti dalle responsabilità e dai danni disciplinati dal presente articolo»;

al comma 2, le parole: «L'imprenditore» sono sostituite dalle seguenti: «Il conduttore» e le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1-bis»;

al comma 4, le parole: «l'istituzione» sono sostituite dalle seguenti: «la raccolta».

 

All'articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Chiunque non rispetti le disposizioni di cui all'articolo 8 è punito con l'arresto da uno a due anni o con l'ammenda da euro 5.000 a euro 50.000».

 

All'articolo 7:

al comma 1, dopo la parola: «Comitato» è inserita la seguente: «consultivo»;

al comma 2, dopo le parole: «nella materia» sono inserite le seguenti: «e di documentata indipendenza da soggetti portatori di interessi nelle materie di cui al presente decreto» e sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonchè due designati dalla Conferenza dei rettori delle università italiane e due dal Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA)»;

al comma 3, la parola: «predispone» è sostituita dalla seguente: «propone» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della predisposizione delle linee guida il Comitato acquisisce i pareri dei rappresentanti delle organizzazioni appartenenti al Tavolo agroalimentare di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228»;

al comma 4, le parole: «ed all'individuazione delle tipologie di risarcimento dei danni» sono soppresse;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Agli esperti del Comitato non viene corrisposto alcun compenso in aggiunta al gettone di presenza previsto ai sensi della vigente normativa. Alla corresponsione del gettone di presenza, al funzionamento del Comitato e alle connesse attività, il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

 

All'articolo 8:

al comma 1, le parole: «destinate all'immissione sul mercato» sono sostituite dalle seguenti: «, ad eccezione di quelle autorizzate per fini di ricerca e di sperimentazione,».

 

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (Norma finanziaria). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».