§ 2.6.31 - D.L. 30 settembre 1969, n. 645.
Norme relative all'integrazione di prezzo per il grano duro e all'attuazione di regolamenti comunitari concernenti il settore agricolo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.6 prodotti agricoli e colture
Data:30/09/1969
Numero:645


Sommario
Art. 1.      All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), istituita con la legge 13 maggio 1966, n. 303, è affidato il servizio della erogazione [...]
Art. 2.      L'integrazione di prezzo di cui all'articolo precedente è corrisposta, sempre che sia stata presentata denuncia delle superfici seminate a grano duro secondo le modalità [...]
Art. 3.      L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo si avvale, ai fini dell'attuazione dei compiti previsti nel presente decreto, degli ispettorati [...]
Art. 4.      Qualora l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, si avvalga, ai sensi del precedente art. 3, degli enti di sviluppo, nei limiti stabiliti dal [...]
Art. 5.      Nelle provincie produttrici di grano duro, le commissioni istituite ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito, con modificazioni, [...]
Art. 6.      Le determinazioni, concernenti le rese, adottate dalle commissioni provinciali saranno pubblicate negli albi pretori delle sedi comunali entro 15 giorni dalla scadenza [...]
Art. 7.      L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo provvede a dare esecuzione al regolamento n. 882/69 del 13 maggio 1969 del Consiglio dei Ministri delle [...]
Art. 8.      Al pagamento dell'indennità di compensazione di cui al regolamento n. 1366/69 del 17 luglio 1969 del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee e al relativo [...]
Art. 9.      Al pagamento dell'integrazione di prezzo di cui al precedente art. 1 e dell'indennità di compensazione di cui al precedente art. 7 sarà provveduto con il fondo di [...]
Art. 9 bis. 
Art. 10.      All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo è assegnata, a carico dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la somma di [...]
Art. 11.      All'onere di complessive lire 5.700 milioni derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede con le entrate provenienti dalla gestione di olii di semi [...]
Art. 12.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 2.6.31 - D.L. 30 settembre 1969, n. 645. [1]

Norme relative all'integrazione di prezzo per il grano duro e all'attuazione di regolamenti comunitari concernenti il settore agricolo.

(G.U. 1 ottobre 1969, n. 249).

 

     Art. 1.

     All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), istituita con la legge 13 maggio 1966, n. 303, è affidato il servizio della erogazione dell'integrazione di prezzo per il grano duro di produzione nazionale raccolto nel 1969, spettante ai produttori di grano duro, nella misura di 34,76 unità di conto per tonnellata, pari a lire 2172,50 per quintale, ai sensi dell'art. 10 del regolamento n. 120/67 del 13 giugno 1967 del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee e dell'art. 1 del regolamento n. 1207/69 del 26 giugno 1969 del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee.

 

          Art. 2.

     L'integrazione di prezzo di cui all'articolo precedente è corrisposta, sempre che sia stata presentata denuncia delle superfici seminate a grano duro secondo le modalità all'uopo stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai produttori di grano duro, singoli od associati in relazione alle quantità effettivamente prodotte, aventi le caratteristiche minime di qualità previste per la cessione all'organismo d'intervento dalle disposizioni del regolamento n. 1414/69 del 22 luglio 1969 della commissione delle Comunità europee e successive integrazioni.

     La corresponsione dell'integrazione di prezzo agli aventi diritto è condizionata alla presentazione della relativa domanda, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'ispettorato provinciale dell'alimentazione della provincia in cui è situata l'azienda, con le modalità all'uopo fissate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste. Nella domanda dovranno comunque essere indicate notizie atte ad individuare la ditta che ha effettuato la trebbiatura [2].

     Nel caso in cui il prodotto sia ripartito tra più partecipanti all'impresa agricola, ciascun avente diritto può presentare separata domanda per la parte di propria spettanza ed il pagamento dell'integrazione sarà disposto a favore di esso, secondo le quote di riparto stabilite dalle norme vigenti.

     L'integrazione di prezzo di cui al precedente art. 1 spetta interamente ai coltivatori fittuari anche quando il canone di fitto viene corrisposto al concedente in natura [3].

     Le domande di cui ai precedenti commi sono esenti da bollo.

 

          Art. 3.

     L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo si avvale, ai fini dell'attuazione dei compiti previsti nel presente decreto, degli ispettorati compartimentali e provinciali dell'alimentazione; può essere inoltre autorizzata dal Ministro per l'agricoltura e le foreste ad avvalersi di altri uffici periferici del Ministero medesimo, nonchè di enti di sviluppo.

     Agli stessi fini, possono essere comandati presso l'Azienda e gli uffici statali di cui al precedente comma, dipendenti di altre Amministrazioni dello Stato nonchè di enti pubblici. L'onere del personale comandato è assunto dall'Azienda.

     Gli ispettorati provinciali dell'alimentazione esplicano i servizi necessari ad assicurare l'esatta applicazione delle norme del presente decreto, secondo le istruzioni dell'Azienda.

     Il capo dell'ispettorato provinciale dell'alimentazione provvede al pagamento dell'integrazione di prezzo agli aventi diritto, con ordinativi su aperture di credito disposte a suo favore dall'Azienda, anche in deroga ai limiti stabiliti dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

     I rendiconti sugli ordini di accreditamento di cui al precedente comma sono resi con le modalità indicate nell'art. 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dal capo dell'ispettorato predetto e sono soggetti al controllo successivo delle ragionerie regionali dello Stato e delle delegazioni regionali della Corte dei conti competenti per territorio.

     Agli ordinativi estinti, da includere nei rendiconti, saranno allegate la denuncia di semina e la domanda, di cui al precedente art. 2, munite del visto dell'ufficio liquidatore.

 

          Art. 4.

     Qualora l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, si avvalga, ai sensi del precedente art. 3, degli enti di sviluppo, nei limiti stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, le somme occorrenti per l'esercizio dei relativi compiti, ivi compresi gli oneri generali relativi all'espletamento del servizio nella misura riconosciuta dal Ministero medesimo, saranno somministrate dall'Azienda tramite gli ispettorati dell'alimentazione, a mezzo di aperture di credito disposte, anche in deroga ai limiti stabiliti dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, a favore dei capi di detti ispettorati.

     Questi ultimi, in relazione a fabbisogni trimestrali, potranno anticipare, sulle aperture di credito di cui al precedente comma, le somme occorrenti, mediante ordinativi a favore degli enti di sviluppo.

     Gli enti utilizzeranno le somme medesime per il pagamento agli aventi diritto dell'integrazione di prezzo, e renderanno ogni tre mesi il conto, corredato delle relative quietanze e documentato ai sensi del precedente art. 3, delle ripetute somme ai capi degli ispettorati provinciali dell'alimentazione competenti, intestatari delle aperture di credito.

     I capi degli ispettorati provinciali dell'alimentazione renderanno a loro volta il conto trimestrale con le modalità di cui al richiamato art. 3.

     Gli enti di sviluppo espleteranno le funzioni ad essi affidate secondo le istruzioni impartite dall'Azienda. A tal fine essi potranno, per singoli territori, attribuire a propri funzionari il compito di provvedere alla liquidazione ed al pagamento delle integrazioni di prezzo, secondo le istruzioni medesime.

     Gli Istituti di patronato e di assistenza sociale di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, estendono la loro competenza anche all'assistenza relativa alla materia regolamentata dal presente decreto [4].

 

          Art. 5.

     Nelle provincie produttrici di grano duro, le commissioni istituite ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito, con modificazioni, nella legge 18 gennaio 1968, n. 10, e successive modificazioni esplicano, in materia di integrazione di prezzo del grano duro, funzioni analoghe a quelle ad esse attribuite per l'integrazione di prezzo dell'olio di oliva, stabilendo, in particolare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per singole zone, le rese medie di produzione di grano duro per ettaro, con l'indicazione dei livelli massimi di resa conseguibili nelle zone stesse.

     A tal fine, i rappresentanti dei produttori olivicoli sono sostituiti da tre rappresentanti di produttori di grano duro scelti dal prefetto su terne di nominativi designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

     Nelle provincie produttrici di grano duro ove non è stata costituita la commissione di cui al citato decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, sarà nominata, con decreto prefettizio, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la commissione competente in materia di integrazione di prezzo di grano duro.

     Ai componenti la commissione competono i gettoni di presenza ed il trattamento di missione; i componenti non aventi rapporto di impiego con l'amministrazione dello Stato sono equiparati ai funzionari con la qualifica di direttore di divisione. Le spese della commissione sono a carico dell'Azienda.

     Nelle provincie nelle quali la produzione di grano duro ha importanza trascurabile il Ministro per l'agricoltura e le foreste attribuisce al capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura i compiti della commissione di cui al primo comma del presente articolo.

 

          Art. 6.

     Le determinazioni, concernenti le rese, adottate dalle commissioni provinciali saranno pubblicate negli albi pretori delle sedi comunali entro 15 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande [5].

     Qualora la quantità del prodotto indicato nelle domande di integrazione di prezzo superi quella corrispondente alle qualità desumibili dall'applicazione degli indici di resa media stabiliti dalla commissione provinciale, la quantità di grano duro ammissibile all'integrazione è determinata, sulla base di opportuni controlli, dalla commissione medesima, in via definitiva. I provvedimenti relativi sono resi pubblici con le modalità previste dal precedente comma. Per le domande di integrazione concernenti produzioni complessive aziendali inferiori a 100 quintali di grano duro i quantitativi ammissibili all'integrazione possono essere determinati dagli stessi uffici liquidatori.

     Non è ammesso ricorso avverso i provvedimenti di liquidazione delle integrazioni di prezzo, qualora il relativo importo sia stato riscosso.

     Se si ravvisa la necessità di procedere a particolari controlli delle denuncie di coltivazione e delle domande di integrazione di prezzo con sopraluoghi presso le aziende interessate, l'integrazione di prezzo non potrà essere corrisposta se l'interessato non abbia consentito l'espletamento dei controlli anzidetti.

     Accertamenti possono essere altresì espletati presso gli esercenti la trebbiatura o la mietitrebbiatura sulle lavorazioni effettuate, anche mediante visione delle dichiarazioni annuali, dei libretti di controllo e di quelli supplementari di cui al decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 6 agosto 1963, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 agosto 1963.

     (Omissis) [6].

     Chiunque per effetto delle false dichiarazioni di cui al precedente comma ottiene le integrazioni e gli indennizzi previsti dal presente decreto è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinquantamila a lire tremilioni.

 

          Art. 7.

     L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo provvede a dare esecuzione al regolamento n. 882/69 del 13 maggio 1969 del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee, nonchè al relativo regolamento di applicazione n. 963/69 del 27 maggio 1969 della commissione delle Comunità europee, concernenti la corresponsione di una indennità di compensazione per la quantità di grano tenero e di segale panificabile giacenti alla fine della campagna di commercializzazione 1968-69 presso i privati detentori.

     Per l'espletamento dei compiti di cui al precedente comma, l'Azienda può avvalersi degli ispettorati della alimentazione, affidando ad essi anche l'incarico di provvedere ai pagamenti, in conformità a quanto previsto dall'art. 3 del presente decreto.

     Ai fini della corresponsione delle indennità di compensazione di cui al primo comma, gli operatori interessati sono tenuti, in conformità delle norme emanate in proposito dai competenti organi comunitari e con le modalità stabilite dall'Azienda, a denunziare le quantità di prodotto rimaste invendute alla fine della campagna di commercializzazione.

     Coloro che non abbiano effettuato la denuncia decadono dal beneficio dell'indennità di compensazione.

     Chiunque nella denuncia prevista dal presente articolo espone scientemente dati o notizie inesatti circa le quantità del prodotto rimasto invenduto è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da un mese a quattro anni e con la multa da lire cinquantamila a lire tremilioni.

     Chiunque per effetto delle false dichiarazioni consegue l'indennità di compensazione prevista dal presente articolo è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinquantamila a lire tremilioni.

 

          Art. 8.

     Al pagamento dell'indennità di compensazione di cui al regolamento n. 1366/69 del 17 luglio 1969 del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee e al relativo regolamento di applicazione n. 1455/69 del 25 luglio 1969 della commissione delle Comunità europee concernenti la corresponsione di una indennità per le quantità di risone giacenti alla fine della campagna di commercializzazione 1968-69, provvede l'Ente nazionale risi, nella qualità di organismo d'intervento nel particolare settore.

     Ai fini della corresponsione delle indennità di compensazione di cui al precedente comma, i detentori del prodotto sono tenuti, in conformità delle norme emanate in proposito dai competenti organi comunitari e con le modalità all'uopo stabilite dall'Ente nazionale risi, a denunciare le quantità di prodotto rimaste invendute alla fine della campagna di commercializzazione.

     L'Ente nazionale risi, nella qualità di organismo di intervento nel settore risiero, effettua i controlli di competenza e, dopo aver corrisposto agli aventi diritto l'indennità di compensazione, rimette per il rimborso, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il rendiconto e la relativa documentazione della spesa sostenuta.

     Coloro che non abbiano effettuato la denuncia decadono dal beneficio della indennità di compensazione.

     Sono applicabili, inoltre, le disposizioni penali previste dagli ultimi due commi del precedente art. 6.

 

          Art. 9.

     Al pagamento dell'integrazione di prezzo di cui al precedente art. 1 e dell'indennità di compensazione di cui al precedente art. 7 sarà provveduto con il fondo di rotazione di cui all'art. 8 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267, secondo le modalità ivi previste.

     Per fronteggiare gli oneri di finanziamento derivanti dalla contrazione dei prestiti di cui all'art. 8 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1234, convertito, con modificazioni nella legge 12 febbraio 1969, n. 5, è autorizzata la spesa di lire 4.500 milioni a carico dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1969. L'importo sarà fatto affluire all'apposito conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale in aggiunta all'importo di complessive lire 6.000 milioni di cui all'art. 19 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito, con modificazioni, nella legge 18 gennaio 1968, n. 10 e all'art. 8 del richiamato decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1234.

     Da tale conto, in relazione alle esigenze, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo farà affluire al proprio bilancio le somme occorrenti.

     I prestiti contratti dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo ai sensi dell'art. 19 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051 e dell'art. 8 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1234 citati, saranno estinti con le disponibilità che verranno a costituirsi sul fondo di rotazione di cui all'art. 8 del citato decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80.

     Per il pagamento dell'indennità di compensazione di cui all'art. 8 è autorizzata la spesa valutata in lire 600 milioni, a carico dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1969.

 

          Art. 9 bis. [7]

     Dopo l'art. 11 della legge 13 maggio 1966, n. 303, è inserito il seguente:

     Art. 11-bis. - La commissione consultiva di cui al precedente articolo ha altresì il compito di esprimere pareri ed osservazioni, anche su propria iniziativa, circa l'andamento delle operazioni di intervento, l'attività degli assuntori di servizi l'istituzione e la tenuta dei relativi albi.

     I pareri della commissione consultiva sono comunicati al consiglio di amministrazione, affinchè ne tenga conto nelle deliberazioni di propria competenza".

 

          Art. 10.

     All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo è assegnata, a carico dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la somma di lire 600 milioni per oneri di carattere generale relativi alla applicazione del presente decreto-legge.

     Tale somma sarà ripartita tra i vari titoli di spesa con decreto del Ministro per il tesoro su proposta di quello per l'agricoltura e le foreste.

     I rendiconti sugli ordini di accreditamento emessi dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo a favore degli ispettorati compartimentali e provinciali dell'alimentazione per provvedere alle spese di cui sopra sono assoggettati al controllo decentrato delle ragionerie regionali dello Stato e delle delegazioni regionali della Corte dei conti competenti per territori.

 

          Art. 11.

     All'onere di complessive lire 5.700 milioni derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede con le entrate provenienti dalla gestione di olii di semi "surplus" condotta per conto dello Stato.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

 

          Art. 12.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 26 novembre 1969, n. 829.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione 26 novembre 1969, n. 829.

[3] Comma inserito dalla L. di conversione 26 novembre 1969, n. 829.

[4] Comma aggiunto dalla L. di conversione 26 novembre 1969, n. 829.

[5] Comma così modificato dalla L. di conversione 26 novembre 1969, n. 829.

[6] Comma abrogato dall'art. 5 del D.L. 7 settembre 1987, n. 370.

[7] Articolo inserito dalla L. di conversione 26 novembre 1969, n. 829.