§ 6.2.6 - L.R. 28 agosto 2000, n. 16.
Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 tributi regionali
Data:28/08/2000
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Oggetto del tributo.
Art. 2.  Soggetto passivo.
Art. 3.  Tenuta dei registri base imponibile e determinazione del tributo.
Art. 3 bis. 
Art. 4.  Modalità di versamento.
Art. 5.  Presentazione della dichiarazione annuale.
Art. 6.  Contestazione e accertamento delle violazioni tributarie.
Art. 7.  Applicazione delle sanzioni amministrative.
Art. 8.  Ricorsi alle Commissioni Tributarie.
Art. 9.  Decadenze, Rimborsi e Prescrizioni.
Art. 10.  Norma transitoria.
Art. 11.  Autorità competente.
Art. 12.  Istituzione capitoli di bilancio.
Art. 13.  Quota in favore delle Province.
Art. 14.  Dichiarazione di urgenza.


§ 6.2.6 - L.R. 28 agosto 2000, n. 16.

Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.

(B.U. n. 79 del 5 settembre 2000).

 

Art. 1. Oggetto del tributo.

     1. Il tributo speciale istituito dall'art. 3, comma 24, della legge 28 dicembre 95, n. 549 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito indicata con "legge statale", si applica ai rifiuti di cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, compresi i fanghi palabili [1]:

     a) conferiti in discariche autorizzate comprese quelle temporanee autorizzate ai sensi dell'articolo 13 del citato D.Lgs. n. 22 del 1997;

     b) smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia;

     c) smaltiti in discarica abusiva, abbandonati o scaricati in depositi incontrollati.

 

     Art. 2. Soggetto passivo.

     1. Il tributo è dovuto dal 1° gennaio 1996:

     a) dal gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo;

     b) dal gestore di impianti di incenerimento, per quei rifiuti smaltiti tal quali senza recupero di energia.

     2. Il tributo è altresì dovuto, ai sensi dell'art. 3 comma 32, della legge statale, da chiunque eserciti attività di discarica abusiva e da chiunque abbandoni, scarichi ed effettui deposito incontrollato di rifiuti.

     3. L'utilizzatore a qualsiasi titolo, o in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva, è tenuto in solido al pagamento del tributo, ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva, prima della constatazione della violazione di legge, al competente Assessorato all'Ambiente della Regione.

 

     Art. 3. Tenuta dei registri base imponibile e determinazione del tributo.

     1. I soggetti di cui al precedente art. 2, comma 1, sono tenuti a tenere appositi registri di carico e scarico, per come previsto dall'art. 12 del D.Lgs. n. 22 del 1997.

     2. La base imponibile del tributo è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti determinata sulla base delle annotazioni effettuate nei registri di cui al comma 1.

     3. L'ammontare dell'imposta è fissato, a norma dell'art. 3 commi 29 e 40 della legge statale, con legge regionale da adottarsi entro il 31 luglio di ogni anno, per l'anno successivo.

     4. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'approvazione della presente legge, l'ammontare dell'imposta è determinato in:

     a) lire 2 (due) al chilogrammo per i rifiuti del settore minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico.

     b) lire 10 (dieci) al chilogrammo per gli altri rifiuti speciali.

     c) lire 20 (venti) al chilogrammo per i restanti tipi di rifiuti.

     5. Il tributo è determinato secondo il disposto dell'art. 3, comma 29, della legge statale.

     6. I rifiuti speciali assimilabili agli urbani, che vengono conferiti in discarica, sono soggetti al pagamento nella misura stabilita per i rifiuti urbani.

     7. Per i rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, per gli scarti ed i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi, anche palabili, conferiti ai fini dello smaltimento in discariche, il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento dell'ammontare determinato dall'art. 3 commi 29 e 38 della legge statale.

 

          Art. 3 bis. [2]

1. A decorrere dal primo gennaio dell'anno 2013 l'ammontare dell'imposta dovuta è determinata moltiplicando il quantitativo dei rifiuti conferiti, espressi in chilogrammi, per le aliquote di seguito indicate:

a) per i rifiuti del sistema minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico:

1) 0,01033 euro ogni chilogrammo, se vengono conferiti in discarica per inerti;

2) 0,02066 euro ogni chilogrammi, se vengono conferiti in discariche di altro tipo;

b) per rifiuti speciali diversi da quelli sopraindicati:

1) 0,01033 euro ogni chilogrammo, per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per inerti;

2) 0,02066 euro ogni chilogrammo, se vengono conferiti in discarica per rifiuti non pericolosi o in impianti di incenerimento senza recupero di energia termica dalla combustione ad esclusione di quelli derivanti dalla selezione meccanica dei rifiuti urbani o di selezione e valorizzazione della raccolta differenziata;

c) per i rifiuti pericolosi o per i codici "a specchio" per i quali siano superati i limiti di sostanze pericolose.

1) 0,01033 euro ogni chilogrammo, se vengono conferiti in discarica previo trattamento di inertizzazione o di innocuizzazione autorizzato dall'autorità competente oppure se vengono conferiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia termica dalla combustione;

2) 0,02582 euro ogni chilogrammo, se vengono conferiti tal quali in discarica;

d) per i rifiuti solidi urbani:

1) 0,015495 euro ogni chilogrammo, se conferiti tal quali in discarica;

2)  0,005335 euro ogni chilogrammo, se conferiti in discarica a seguito di separazione meccanica dei rifiuti solidi urbani o di selezione e/o valorizzazione della raccolta differenziata, secca o umida; il contenuto di sostanza organica non deve essere superiore al 10 per cento, oltre il quale si considerano tal quali;

3) 0,02582 euro ogni chilogrammo, se prodotti in ambiti territoriali corrispondenti a quelli ottimali , soppressi con legge 26 marzo 2010, n. 42, e diversi da quelli ove ha sede la discarica, fatti salvi eventuali accordi di pianificazione e le previsioni del Piano Gestione Rifiuti Regionale, e fino all'attribuzione delle funzioni già esercitate dalle Autorità di ambito territoriale ai sensi della legge 23 dicembre 2009, n.191.

 

     Art. 4. Modalità di versamento.

     1. Il tributo è versato, dai soggetti passivi per come individuati nell'art. 2 della presente legge, alla Regione, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito, tramite apposito conto corrente postale intestato a: "Regione Calabria - servizio di tesoreria - tributo speciale deposito in discarica - Catanzaro".

     2. Copia del bollettino di versamento effettuato, dovrà essere trasmesso all'Assessorato al Bilancio e Finanze Settore Tributi - Catanzaro; nella causale del versamento dovrà essere indicato il quantitativo ed il tipo di rifiuti conferiti in discarica nel trimestre di riferimento

 

     Art. 5. Presentazione della dichiarazione annuale.

     1. Entro il mese successivo alla scadenza dell'ultimo trimestre di ciascun anno, i soggetti di cui all'art. 2 comma 1, della presente legge, sono tenuti a produrre, per ciascuna discarica o impianto di incenerimento, una dichiarazione in triplice copia contenente i seguenti dati:

     a) determinazione, sede, codice fiscale o partita I.V.A. della ditta, nonché le generalità del rappresentante legale;

     b) ubicazione della discarica o dell'impianto di incenerimento;

     c) quantità complessive dei rifiuti conferiti nell'anno, ripartiti secondo la classificazione prevista dall'art. 7 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, raggruppati conformemente alle tipologie di cui all'art. 3 comma 4, lettere a) b) c) della presente legge, indicando, per ciascuna, il trimestre in cui è avvenuto il conferimento in discarica o lo smaltimento nell'impianto di incenerimento.

     d) gli estremi dei versamenti effettuati per ogni trimestre e la relativa somma corrisposta.

     2. La dichiarazione deve essere presentata alla competente struttura tributaria della Regione; in caso di spedizione della dichiarazione a mezzo plico postale farà fede, quale data di presentazione, il timbro e data apposto dall'ufficio postale accettante.

     3. A cura della struttura tributaria regionale, di cui al comma precedente, le restanti copie saranno trasmesse all'ufficio competente della Provincia, nel cui territorio è ubicata la discarica o l'impianto di incenerimento, e all'Assessorato all'Ambiente della Regione.

     4. Le dichiarazioni tempestivamente presentate, ma prive di sottoscrizione del legale rappresentante o con indicazioni difformi a quanto previsto al comma 1, sono da considerarsi nulle e quindi sanzionabili in quanto omesse se, entro trenta giorni dalla presentazione, il soggetto obbligato non abbia provveduto alla regolarizzazione spontanea.

     5. Le dichiarazioni inviate oltre il termine previsto dal comma 1 del presente articolo sono considerate omesse e come tali sanzionabili.

     6. Nei riguardi dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, che omettono di presentare la dichiarazione annuale o la presentano in modo infedele, ovvero che pur avendo presentato la dichiarazione omettono, in tutto o in parte, di effettuare i versamenti alle scadenze stabilite per due volte consecutive, ovvero per tre volte non consecutive nell'arco di vigenza del contratto di servizio e dell'autorizzazione, è disposta la revoca dell'affidamento dello stesso e dell'atto autorizzativo con provvedimento motivato adottato dalla competente struttura, anche su espressa segnalazione del settore Tributi della Regione, entro e non oltre sessanta giorni [3].

 

     Art. 6. Contestazione e accertamento delle violazioni tributarie.

     1. Le violazioni alla presente legge sono contestate dai soggetti indicati all'art. 3, comma 33, della legge statale, con le modalità prescritte nel medesimo comma.

     2. I soggetti di cui al comma precedente redigono apposito verbale di constatazione, contenente gli estremi delle disposizioni di legge violate, la data della violazione nonché le relative sanzioni ed interessi moratori, determinandone la misura da far sottoscrivere al trasgressore o al soggetto obbligato in solido [4].

     3. In mancanza di sottoscrizione, gli agenti verbalizzanti dovranno indicarne le motivazioni e procedere alla notifica all'interessato mediante raccomandata postale con ricevuta di ritorno.

     4. L'originale del processo verbale, corredato dalla relata di notifica al trasgressore, deve essere trasmessa alla struttura tributaria della Regione, entro il quindicesimo giorno successivo all'avvenuta notifica.

     5. Il Dirigente della struttura tributaria regionale, accertata la violazione, provvede alla notifica dell'avviso di pagamento, al trasgressore o al soggetto obbligato in solido, ai sensi dell'art. 3 comma 32 della legge statale, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

     6. Nel caso in cui dagli atti d'ufficio si ravvisi direttamente la violazione commessa, la constatazione della violazione e l'avviso di pagamento sono effettuati d'ufficio dal dirigente e dai funzionari della struttura tributaria della Regione con le modalità stabilite dal presente articolo [5].

     7. L'avviso di pagamento deve recare le motivazioni dello stesso, la base imponibile evasa, la determinazione del tributo, determinato ai sensi dell'art. 3 comma 29 della legge statale, la quantificazione delle sanzioni amministrative, delle spese del procedimento, degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, i mezzi e gli organi di tutela amministrativa.

     8. Per le violazioni previste dalla legge statale è consentito al trasgressore di estinguere la controversia con il pagamento di una somma pari al minimo della sanzione amministrativa, ridotta ad un quarto ai sensi dell'art. 7, comma 4, oltre al tributo evaso, agli interessi moratori e le spese del procedimento se il pagamento è effettuato entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso.

     9. Avverso gli avvisi di pagamento delle violazioni alla presente legge e alla legge statale, gli interessati possono produrre, al Presidente della Giunta Regionale, entro sessanta giorni dalla notifica, memorie e scritti difensivi per l'annullamento o la rettifica degli stessi.

     10. Qualora il trasgressore non adempia, nei termini, a quanto intimato con l'avviso di pagamento o esauriti gli accertamenti a seguito di ricorsi di cui al comma precedente, e riconosciuto fondato il diritto al pagamento, il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, emette motivata ordinanza ingiunzione di pagamento da notificare mediante raccomandata postale con ricevuta di ritorno.

     11. L'ordinanza ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

     12. Qualora l'interessato non abbia assolto la propria obbligazione come stabilita dall'ordinanza ingiunzione, si procederà alla riscossione coattiva, con le maggiorazioni previste mediante la iscrizione nei ruoli esattoriali, come disciplinato dagli articoli 63 e seguenti del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.

 

     Art. 7. Applicazione delle sanzioni amministrative.

     1. Per il mancato o insufficiente pagamento del tributo si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento del tributo dovuto, oltre al tributo non corrisposto.

     2. Per l'omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica, ferme restando le sanzioni stabilite per le violazioni di altre norme, si applica la sanzione amministrativa dal duecento al quattrocento per cento del tributo relativo all'operazione.

     3. Per l'omessa o infedele dichiarazione si applica la sanzione da lire duecentomila a un milione.

     4. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3, sono ridotte a un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente e contestuale pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

     5. Fermo restando l'applicazione della disciplina sanzionatoria per violazione della normativa sullo smaltimento dei rifiuti di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e l'obbligo di procedere alla bonifica ed alla rimessa in ripristino dell'area, i soggetti individuati nell'articolo 2, comma 2 e 3, sono tenuti al pagamento del tributo e di una sanzione amministrativa pari a tre volte l'ammontare del tributo medesimo oltre agli interessi moratori.

     6. Per i soggetti individuati al comma precedente, si applicano, altresì, le sanzioni amministrative previste dai commi 2 e 3 del presente articolo.

     7. Nella determinazione delle sanzioni amministrative fissate dalla legge tra un minimo ed un massimo, si ha riguardo alla gravità della violazione e all'opera svolta dal trasgressore per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

     8. Ove non sia possibile, per gli Organi addetti ai controlli, determinare il momento del conferimento in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero il momento dell'abbandono, scarico o deposito incontrollato, di una quantità di rifiuti, ivi compresi quelli di cui all'art. 3 comma 40, della legge statale, questi si desumono conferiti, abbandonati, scaricati o depositati alla data della redazione del processo verbale di constatazione di cui all'art. 6, comma 2, della presente legge.

     9. Oltre alle sanzioni previste dall'art. 3, comma 32, della legge statale, nel caso in cui i soggetti obbligati ostacolino, agli aventi diritto, l'espletamento della facoltà prevista dall'art. 3 comma 33 della stessa legge statale, si applica a loro carico la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 4.000.000.

     10. Per quanto previsto al comma precedente, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

     11. Allorquando i rifiuti conferiti in discarica abusiva, ovvero abbandonati, scaricati o depositati in maniera incontrollata sono di natura diversa tali da non poter determinare un'aliquota differenziata, agli stessi si applica l'imposta unitaria massima vigente per chilogrammo.

     12. Ove non sia possibile, per gli organi addetti al controllo, determinare il quantitativo dei rifiuti conferiti in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero abbandonati, scaricati o depositati in maniera incontrollata, ivi compresi quelli di cui all'articolo 1 lettera b) della presente legge, si procede ai sensi dell'articolo che segue [6].

     13. Avverso la presunzione di cui ai precedenti commi 11 e 12 del presente articolo è ammessa la prova contraria da parte dei soggetti interessati.

     14. Quando la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati abbiano avuto formale conoscenza, la sanzione è ridotta ai sensi dell'art. 13, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, modificato dall'art. 2, lettera f), del Decreto Legislativo 5 giugno 1998, n. 203 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 7 bis. Presunzione di conferimento [7]

1. Ove non sia possibile determinare il quantitativo dei rifiuti conferiti in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero abbandonati, scaricati o depositati in maniera incontrollata, gli organi ispettivi provvedono a stimare discrezionalmente il tonnellaggio conferito.

2. Ove la stima non sia possibile gli organi ispettivi provvedono a stimare il tonnellaggio dal volume dei rifiuti conferiti, in base ad un rapporto di conversione di una tonnellata per ogni metro cubo conferito.

3. Ove la stima del volume non sia possibile gli organi provvedono a calcolare l'area territoriale sulla quale insiste la discarica e stimano il tonnellaggio in base alla estensione territoriale, in base ad un rapporto di conversione di una tonnellata per ogni metro quadro di estensione.

4. Nel caso non sia possibile individuare la natura dei rifiuti conferiti, essi si presumono essere rifiuti della specie soggetta alla massima tariffa di conferimento.

5. Ove non sia possibile determinare la data del conferimento o dell'abbandono, scarico o deposito incontrollato, lo stesso si presume avvenuto alla data dell'accertamento.

6. Avverso le dette stime il soggetto sanzionato è ammesso a fornire prova contraria, la cui risultanza è valutata motivatamente dalla struttura tributaria regionale.

 

     Art. 7 ter. Cause di non punibilità [8]

[1. Non è sanzionabile l'omesso o ritardato versamento del tributo correttamente dichiarato ove il soggetto passivo abbia denunciato lo stato di inadempimento dell'obbligo alla corresponsione della quota di conferimento dovuta dagli enti pubblici che direttamente o indirettamente conferiscono in discarica.

2. L'esclusione della responsabilità è limitata alla sanzione applicabile sulla quota di tributo omesso o ritardato corrispondente all'entità dell'inadempimento dell'ente pubblico conferitore ed è subordinata alla presentazione di una apposita denuncia dello stato di inadempimento. Le modalità ed i termini della presentazione della detta denuncia sono determinati con decreto del dirigente generale del Dipartimento che sovraintende alla struttura tributaria. In ogni caso è dovuto il tributo omesso.]

 

     Art. 8. Ricorsi alle Commissioni Tributarie.

     1. Avverso gli atti cui è ammesso ricorso giurisdizionale, è consentita l'impugnazione davanti alle Commissioni tributarie di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 e D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

     2. Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla notifica dell'atto che si intende impugnare.

 

     Art. 9. Decadenze, Rimborsi e Prescrizioni.

     1. Le somme versate a titolo di adempimento delle disposizioni di cui alla presente legge sono rimborsate quando risultano indebitamente o erroneamente pagate.

     2. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data di pagamento.

     3. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura prevista dalla legge 28 gennaio 1968, n. 29 e successive modificazioni, a decorrere dalla data di presentazione della relativa istanza, da inoltrare alla struttura tributaria della Regione.

     4. La somma indebitamente o erroneamente versata può essere utilizzata, previo parere da richiedere alla struttura tributaria regionale, per il pagamento del tributo dovuto per le successive scadenze.

     5. Non si dà luogo a rimborso, né si provvede alla riscossione, di somme inferiori a lire ventimila.

     6. Il termine di decadenza per l’accertamento della violazione alle norme della presente legge é il 31 dicembre del quinto anno successivo all’ultimo giorno utile per la presentazione della relativa dichiarazione annuale di cui all’art. 5 della presente legge. In caso di comportamenti omissivi la prescrizione opera dal momento alla scoperta del fatto illecito [9].

     7. La prescrizione del credito per la riscossione del tributo è interrotta quando viene esercitata l'azione penale, in tal caso il termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale.

 

     Art. 10. Norma transitoria.

     1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli Enti competenti al rilascio delle autorizzazioni alla gestione di discariche e di impianti di incenerimento, ai sensi della legislazione statale e regionale vigente in materia, trasmettono alla struttura tributaria della Regione gli atti relativi alle autorizzazioni già rilasciate.

     2. Gli Enti di cui al comma precedente sono tenuti a trasmettere alla struttura tributaria della Regione gli atti relativi alle nuove autorizzazioni entro 30 giorni dal rilascio, nonché, entro lo stesso termine, a comunicare le modifiche alle autorizzazioni in essere.

     3. In sede di prima applicazione della presente legge i soggetti passivi di cui al precedente articolo 2, commi 2 e 3, sono esenti dalle responsabilità, relativamente alle sanzioni amministrative previste dall'art. 7, commi 5 e 6 della presente legge, qualora gli stessi abbiano provveduto entro il 30 giugno 1996, alla presentazione della relativa denuncia, ai sensi dell'art. 3, comma 38, della legge statale, ai competenti organi della Regione.

     4. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge statale.

 

     Art. 11. Autorità competente.

     1. L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge statale e dalla presente legge, è di competenza del Dirigente della struttura tributaria regionale.

 

     Art. 12. Istituzione capitoli di bilancio.

     1. Ai fini dell'introito delle somme derivanti dall'applicazione della presente legge è istituito il capitolo di entrata del bilancio della Regione n. 1101108 denominato "Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi" (legge 28 dicembre 1996, n. 549, art. 3, commi da 24 a 40).

 

     Art. 13. Quota in favore delle Province.

     1. Ai sensi dell'art. 3, comma 27, della legge statale, una quota pari al dieci per cento del tributo è dovuto alle Provincie ed è ripartita tra le stesse in ragione del gettito riferito alle discariche ed agli impianti di incenerimento situati nel territorio di ciascuna Provincia.

     2. La suddetta quota viene corrisposta al netto delle somme eventualmente rimborsate ai contribuenti, ai sensi dell'articolo 9 comma 1, della presente legge.

     3. Ai fini dell'attribuzione alle Provincie della quota di cui al primo comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione sono istituiti i capitoli 2131203 denominato " Spese rivolte a favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia, la bonifica dei suoli inquinati ed il recupero delle aree degradate (art. 3 comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549) e n. 2131204 denominato "Quota del dieci per cento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi spettante alle Provincie" (Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3 comma 27)

    4. Una ulteriore quota pari al 10 per cento della restante parte dell'introito derivante dall'applicazione della presente legge è utilizzato al fine di favorire tutte le iniziative volte al definitivo rientro alla ordinarietà nel settore del sistema integrato dei rifiuti [10].

 

     Art. 14. Dichiarazione di urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Alinea così modificato dall'art. 15 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47.

[2] Articolo inserito dall'art. 15 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47.

[3] Comma aggiunto dall'art. 15 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47.

[4] Comma così modificato dall’art. 3 della L.R. 16 marzo 2004, n. 7.

[5] Comma così modificato dall’art. 3 della L.R. 26 giugno 2003, n. 8.

[6] Comma così modificato dall'art. 23 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.

[7] Articolo inserito dall'art. 23 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.

[8] Articolo inserito dall'art. 23 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34 e abrogato dall'art. 15 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47.

[9] Comma così sostituito dall’art. 3 della L.R. 16 marzo 2004, n. 7.

[10] Comma aggiunto dall'art. 33 della L.R. 21 giugno 2008, n. 15.