§ 5.5.7 - L.R. 9 maggio 1981, n. 4.
Provvidenze in favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nel mese di gennaio 1981. [2]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 calamità naturali
Data:09/05/1981
Numero:4


Sommario
Art. 1.      E' autorizzata la spesa:
Art. 2.      Per provvedere alle iniziative di pronto intervento resesi necessarie nell'immediatezza dell'evento calamitoso è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni.
Art. 3.      Per provvedere all'urgente ripristino delle opere di viabilità interpoderale ed acquedotti rurali, opere pubbliche di bonifica ed opere irrigue nonché per le linee elettriche non di competenza [...]
Art. 4.      Per provvedere al rifornimento di foraggi e mangimi per il bestiame delle zone innevate o comunque rimaste isolate, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni.
Art. 5.      Ai fini di far fronte ai primi e più urgenti interventi di difesa dal mare e di salvaguardia della pubblica incolumità relativamente agli abitati più gravemente danneggiati dalle mareggiate, è [...]
Art. 6.      Per provvedere alla concessione di contributi per i primi urgenti interventi di ripristino dei fabbricati privati adibiti a civile abitazione e dei ricoveri per bestiame danneggiati dagli eventi [...]
Art. 7.      I piani ed i programmi di cui ai precedenti articoli saranno deliberati definitivamente dalla Giunta regionale entro 40 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere [...]
Art. 8.      Gli enti ed i soggetti destinatari dei benefici previsti dalla presente legge, per l'espletamento delle loro funzioni, seguiranno le modalità e rispetteranno i tempi di cui alle norme contenute [...]
Art. 9.  (Norma finanziaria).
Art. 10.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 5.5.7 - L.R. 9 maggio 1981, n. 4. [1]

Provvidenze in favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nel mese di gennaio 1981. [2]

(B.U. n. 20 del 19 maggio 1981).

 

Art. 1.

     E' autorizzata la spesa:

     a) di lire 3.000 milioni per favorire la ripresa produttiva e la salvaguardia dei livelli occupazionali, delle imprese turistiche, artigiane, ivi comprese quelle esercenti attività di pesca e di tipo industriale e commerciale rimaste danneggiate in conseguenza delle calamità naturali abbattutesi nel territorio dei comuni calabresi nel mese di gennaio 1981 e che saranno indicati con decreto del Presidente della Giunta regionale su delibera del Consiglio regionale.

     b) di lire 1.500 milioni per concedere, tramite i comuni individuati come al precedente punto a), contributi a fondo perduto in favore dei nuclei familiari rimasti anche temporaneamente senza tetto.

     I comuni, nel rispetto delle norme di legge vigenti, possono utilizzare i fondi loro assegnati per far fronte alle spese per gli alloggi messi a disposizione delle famiglie disastrate.

     L'individuazione delle aziende colpite e delle famiglie disastrate, l'accertamento dei danni, l'istruttoria delle domande e la concessione dei contributi, saranno effettuati dai comuni.

     La Giunta regionale provvederà a deliberare il piano di riparto delle somme da assegnare ai comuni sulla base della ricognizione e delle risultanze istruttorie dai medesimi effettuate e previa verifica degli uffici regionale competenti.

 

     Art. 2.

     Per provvedere alle iniziative di pronto intervento resesi necessarie nell'immediatezza dell'evento calamitoso è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni.

     Per tali interventi si applicano le disposizioni contenute nel D.L. 12 aprile 1948, n. 1010 limitatamente alle lettere a, b) e c) dell'articolo 1 e con le modalità previste dall'articolo 70 del regolamento approvato con R.D. 25 maggio 1895, n. 350.

     A consuntivo l'assessore ai Lavori Pubblici fornirà al Consiglio regionale adeguata informativa.

     Il programma di intervento di cui al comma precedente è deliberato dalla Giunta regionale.

     La realizzazione delle opere è affidata ai Comuni, alle Province e alla Regione, secondo le rispettive competenze.

     Le opere saranno eseguite applicando la normativa di cui alla citata legge regionale n. 31 del 1975.

 

     Art. 3.

     Per provvedere all'urgente ripristino delle opere di viabilità interpoderale ed acquedotti rurali, opere pubbliche di bonifica ed opere irrigue nonché per le linee elettriche non di competenza delle Aziende produttrici (ENEL ecc.) in attesa delle assegnazioni ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 364 e salvo recupero, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni.

     Il programma di intervento è deliberato dalla Giunta regionale e l'esercizio della spesa per la viabilità interpoderale, gli acquedotti rurali e le linee elettriche, è affidato ai Comuni.

     Per le spese pubbliche di bonifica e per le opere irrigue la comunicazione della concessione del finanziamento deve essere inoltrata, oltre che agli enti cui è affidata l'esecuzione dell'opera, anche ai Comuni nel cui territorio ricade l'opera stessa.

 

     Art. 4.

     Per provvedere al rifornimento di foraggi e mangimi per il bestiame delle zone innevate o comunque rimaste isolate, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni.

     La spesa è autorizzata dal Presidente della Giunta regionale su istanza motivata dei sindaci dei comuni e viene erogata dalla Giunta regionale sulla base della rendicontazione documentata con delibera delle Giunte municipali e previa verifica degli uffici regionali competenti.

 

     Art. 5.

     Ai fini di far fronte ai primi e più urgenti interventi di difesa dal mare e di salvaguardia della pubblica incolumità relativamente agli abitati più gravemente danneggiati dalle mareggiate, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni.

     Il programma degli interventi è approvato con delibera della Giunta regionale, previa autorizzazione dei competenti organi dello Stato, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 69 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

 

     Art. 6.

     Per provvedere alla concessione di contributi per i primi urgenti interventi di ripristino dei fabbricati privati adibiti a civile abitazione e dei ricoveri per bestiame danneggiati dagli eventi calamitosi di cui alla presente legge, è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni.

     Ogni singolo contributo non può essere superiore a lire 5 milioni per le abitazioni ed a lire 15 milioni per i ricoveri degli animali.

     Il programma degli interventi è approvato con delibera della Giunta regionale.

 

     Art. 7.

     I piani ed i programmi di cui ai precedenti articoli saranno deliberati definitivamente dalla Giunta regionale entro 40 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle commissioni consiliari competenti.

     Le commissioni devono pronunciarsi entro cinque giorni dal ricevimento dei piani e dei programmi. Trascorso tale termine il parere si intende acquisito.

     Il Consiglio, per quanto attiene la individuazione dei comuni colpiti di cui all'articolo 1, deve provvedere entro 10 giorni dalla data di ricevimento da parte della Giunta della proposta. Trascorso tale termine, la proposta della Giunta è definitiva.

 

     Art. 8.

     Gli enti ed i soggetti destinatari dei benefici previsti dalla presente legge, per l'espletamento delle loro funzioni, seguiranno le modalità e rispetteranno i tempi di cui alle norme contenute nell'allegato «A».

     I comuni che non dispongano di strutture e personale qualificato o quelli in cui è insufficiente, per l'espletamento dei compiti di cui alla presente legge, potranno avvalersi dei tecnici e delle strutture della Regione (Geni Civili - Ispettorati Agrari - ecc.) facendone richiesta al presidente della Giunta regionale.

     Nel caso in cui i comuni non provvederanno ai loro compiti entro le scadenze indicate nell'allegato «A» la Giunta azionerà i suoi poteri sostitutivi.

 

     Art. 9. (Norma finanziaria).

     Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in lire 17 miliardi si provvede con i fondi provenienti alla Regione ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, definendone la compatibilità finanziaria nell'esercizio 1981 con la legge di approvazione del bilancio regionale e con la apposita legge finanziaria che l'accompagna.

 

     Art. 10. (Dichiarazione d'urgenza).

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

ALLEGATO «A» [3]

 

Criteri, modalità e tempi per la presentazione ai comuni e l'istruttoria per le richieste dei benefici concedibili alle piccole imprese turistiche, artigiane ivi comprese quelle esercenti attività peschereccie, industriali e commerciali, danneggiate negli impianti e nelle attrezzature in conseguenza della calamità naturali.

 

     Per favorire la ripresa delle imprese di cui all'articolo 1, la Regione favorisce la concessione di mutui agevolati al tasso del 5,5 per cento, comprensivo degli oneri diretti ed accessori, attraverso la prestazione di garanzia fidejussoria sussidiaria e mediante contributi in conto interessi nella misura corrispondente alla differenza tra il predetto tasso del 5,5 per cento a carico dell'impresa beneficiaria ed il tasso massimo praticato dagli istituti di credito ai sensi delle disposizioni statali, in base alle convenzioni in atto con gli organismi mutualistici di categoria di seguito precisati o, in alternativa, contributi in conto capitale nei limiti e con le modalità di seguito stabiliti:

 

     1) imprese artigiane, commerciali ed industriali.

     I mutui potranno essere concessi per i seguenti interventi:

     a) ricostituzione delle scorte danneggiate o perdute a seguito delle calamità nella misura dell'80 per cento della spesa ammissibile e comunque non superiore ai 12 milioni di lire (elevabili a 15 milioni di lire per le sole imprese industriali);

     b) riparazione o sostituzione di macchinari ed attrezzature, ripristino di arredi di laboratorio ed impianti nella misura dell'80 per cento dell'investimento ammissibile e comunque non superiore a 40 milioni.

     Per le sole imprese industriali, fermo restando la misura percentuale dell'80 per cento, l'ammontare del mutuo può essere elevato fino a 50 milioni.

     I mutui di cui alle precedenti lettere a) e b) potranno essere concessi per il tramite degli organismi di categoria (confidi, cooperative artigiane di garanzia, cassoper, ecc.) che abbiano convenzioni in atto con istituti bancari operanti in Calabria.

     I predetti mutui potranno essere assistiti da garanzia fidejussoria fino al 100 per cento delle perdite subite dall'istituto mutuante, della Regione Calabria attraverso la costituzione presso i predetti organismi mutualistici di fondi rischi rapportati al volume delle operazioni di mutuo assistibili ai sensi della presente legge regionale.

     Le domande dovranno essere presentate dalle imprese interessate al Comune nel cui ambito è ubicata l'attività economica danneggiata, entro e non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e dovranno indicare:

     1) l'esatta ubicazione dell'attività danneggiata;

     2) le generalità dell'impresa;

     3) il danno subito;

     4) l'operazione di mutuo che s'intende accendere (scorte e/o macchinari, attrezzature ed impianti) nonché l'ammontare nell'ambito dei limiti prima esposti;

     5) l'organismo mutualistico di categoria tramite il quale si ritiene di dover fare assistere l'operazione;

     6) i preventivi di spesa o le fatture delle spese effettuate successivamente ai danneggiamenti subiti, purché nella finalità della legge regionale.

     Il Comune interessato procederà all'istruttoria tecnico-amministrativa delle pratiche accertando d'ufficio:

     1) l'ammissibilità della impresa ai benefici della legge regionale;

     2) che l'attività produttiva danneggiata venga esercitata nel rispetto della normativa vigente e che l'impresa abbia i requisiti di legge per l'esercizio dell'attività stessa;

     3) la consistenza dei danni subiti nonché l'ammontare

dell'investimento occorrente per la ricostruzione delle scorte regolarmente giacenti all'epoca delle calamità, nonché per la riparazione o sostituzione dei macchinari, attrezzature o per il ripristino degli arredamenti dei laboratori e degli impianti, sulla base dei preventivi di spesa presentati;

     4) la proprietà da parte dell'impresa richiedente dei beni danneggiati o distrutti.

     I comuni, completate le istruttorie di cui sopra, determineranno l'ammissibilità delle imprese richiedenti e l'ammontare degli investimenti ammissibili per gli interventi previsti dalla legge regionale dandone comunicazione al Presidente della Giunta regionale entro e non oltre 15 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande e trasmettendo le pratiche agli organismi mutualistici prescelti dalle imprese richiedenti e che l'istruttoria tecnica dovrà comunque curare di precisare.

     L'organismo mutualistico di categoria, nell'ambito delle convenzioni operanti con il sistema bancario per agevolare l'accesso al credito, curerà l'istruttoria finanziaria della pratica determinando:

     1) l'ammontare complessivo degli oneri per contributi in conto interessi necessario per assistere di contributo le operazioni ammissibili;

     2) il fondo rischi occorrente per poter prestare garanzia fidejussoria sussidiaria alle predette operazioni fino al 100 per cento delle perdite subite dagli istituti mutuatari.

     Le predette operazioni di mutuo dovranno essere amministrate in gestione straordinaria dai predetti organismi mutualistici che avranno accreditate, con obbligo di rendiconto, le occorrenze deliberate dalla Giunta regionale nell'ambito delle disponibilità regionali.

     I predetti organismi mutualistici dovranno rendere conto annualmente dell'andamento della gestione dei fondi regionali oltre che rendiconto finale al termine del periodo di ammortamento dei mutui.

     I rapporti fra Regione ed organismi mutualistici di categoria interessati all'applicazione della legge regionale n. 5/1980 saranno regolamentati da apposite convenzioni stipulate tra il Presidente della Giunta regionale ed il rappresentante legale di ciascuno dei predetti organismi.

     I contributi in conto capitale potranno essere concessi per gli stessi interventi di cui alla lettera a) e b) del punto 1 nelle seguenti misure:

     a) per la ricostituzione delle scorte danneggiate o perdute, il 30 per cento della spesa ammissibile fino ad un tetto massimo di 12 milioni di lire (elevabile a 15 milioni di lire per le sole imprese industriali);

     b) per il ripristino degli immobili destinati alle attività dei macchinari, delle attrezzature, degli arredi e degli impianti il 30 per cento della spesa ammissibile fino ad un tetto massimo di 40 milioni di lire (elevabile a 50 milioni di lire per le sole imprese industriali).

     Per la concessione dei contributi si applicano le norme di cui al precedente 5° comma escluso il punto 4 e 5 dei successivi comma 6° e 7°.

 

     2) Imprese peschereccie:

     Le provvidenze di cui sopra sono estese ai pescatori professionisti o alle cooperative di pescatori che abbiano subito danni alle imbarcazioni e alle attrezzature.

     Le domande dovranno essere presentate dalle imprese o cooperative interessate al Comune nel cui ambito è ubicata l'attività danneggiata entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e dovranno indicare:

     1) le generalità dell'impresa;

     2) il danno subito;

     3) i preventivi di spesa e le fatture delle spese effettuate successivamente ai danneggiamenti subiti, purché nella finalità della legge regionale.

     Le domande dovranno, inoltre, essere corredate da:

     a) atto notorio attestante la proprietà dell'imbarcazione;

     b) licenza di pesca ed il versamento della tassa governativa per coloro che ne hanno obbligo;

     c) relazione tecnica dei lavori da eseguire sulle imbarcazioni e relativo preventivo di spesa;

     d) iscrizioni ai registri della capitaneria di porto dai quali risulta qualifica del comandante e del motorista (per le imbarcazioni superiori ai 3 metri).

     Per le imbarcazioni superiori ai 5 metri le domande dovranno, inoltre, indicare:

     1) l'operazione di mutuo che si intende accendere (imbarcazione o attrezzatura);

     2) organismo mutualistico di categoria tramite il quale si ritiene di dover far assistere l'operazione.

     Nel caso di danni ad attrezzature ed imbarcazioni di dimensioni inferiori ai 5 metri, potrà essere concesso, in sostituzione del mutuo a tasso agevolato un contributo a fondo perduto commisurato all'entità del danno accertato.

     Il contributo potrà essere concesso:

     1) per il ripristino dell'imbarcazione;

     2) per la riparazione o sostituzione delle attrezzature danneggiate.

     Il Comune interessato procederà all'istruttoria tecnica ed amministrativa delle pratiche accertando d'ufficio:

     a) l'ammissibilità del richiedente ai benefici della legge regionale;

     b) che l'attività danneggiata venga esercitata nel rispetto della normativa vigente e che il richiedente abbia i requisiti di legge per l'esercizio dell'attività stessa;

     e) la consistenza dei danni subiti nonché l'ammontare

dell'investimento occorrente per la riparazione della imbarcazione o per la sua sostituzione, nonché per la riparazione o sostituzione delle attrezzature;

     d) la proprietà da parte dei richiedenti dei beni danneggiati o distrutti.

     I comuni, completate le istruttorie di cui sopra, determineranno:

     a) per le richieste di mutuo agevolato:

     1) l'ammissibilità delle imprese richiedenti;

     2) l'ammontare degli investimenti ammissibili per gli interventi previsti dalla legge regionale dandone comunicazione al Presidente della Giunta regionale entro e non oltre 10 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande, trasmettendo le pratiche di mutuo agevolato agli organismi mutualistici prescelti dai richiedenti e che l'istruttoria tecnica dovrà precisare.

     L'istruttoria da parte degli organismi avverrà con le stesse modalità previste per le imprese commerciali ed artigiane;

     b) per le richieste di contributo:

     1) l'ammissibilità del richiedente ai benefici della legge regionale;

     2) l'ammontare del contributo.

     Il Comune darà comunicazione di quanto sopra al Presidente della Giunta regionale entro 15 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.

 

     3) Imprese turistiche:

     I mutui potranno essere concessi per opere atte a ripristinare la piena funzionalità di strutture ed impianti relativi ad alberghi, locande, campeggi, villaggi turistici, ostelli per la gioventù, aziende per la ristorazione e stabilimenti balneari, nonché per la ricostituzione delle attrezzature e degli arredi.

     Il mutuo potrà essere concesso nella misura dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'importo massimo di lire 50 milioni per il tramite degli organismi mutualistici di categoria che abbiano convenzioni in atto con istituti bancari operanti in Calabria.

     I predetti mutui potranno essere assistiti da garanzia fidejussoria, fino al 100 per cento delle perdite subite dall'istituto mutuante della Regione Calabria attraverso la costituzione presso i predetti organismi mutualistici di fondi rischi rapportati al volume delle operazioni di mutuo assistibili ai sensi della presente legge regionale.

     Le domande per la concessione dei contributi previsti. in carta semplice, dovranno essere presentate dalle imprese interessate al Comune nel cui ambito è ubicato l'impianto turistico danneggiato, entro il perentorio termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e dovranno indicare:

     1) le generalità dell'impresa;

     2) l'esatta ubicazione dell'attività danneggiata;

     3) il danno subito;

     4) l'operazione di mutuo che s'intende accendere nonché l'ammontare nell'ambito dei limiti prima esposti;

     5) l'organismo mutualistico di categoria tramite il quale si ritiene di dover fare assistere l'operazione.

     Le domande dovranno essere, inoltre, corredate da:

     a) atto notorio attestante la proprietà dell'immobile o la proprietà dell'impianto danneggiato (per i proprietari dell'impianto e non del suolo);

     b) licenza di esercizio;

     c) concessione demaniale (per le opere realizzate sul suolo demaniale);

     d) relazione tecnica, computo metrico estimativo dei lavori e disegni esecutivi delle opere eseguite o da eseguire;

     e) preventivo di spesa o fattura delle spese per l'acquisto degli arredi e delle attrezzature in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti effettuati successivamente ai danneggiamenti subiti.

     Sono esclusi dalle provvidenze:

     - gli impianti abusivi o in contrasto con le norme urbanistiche e di edilizia vigente;

     - gli impianti costruiti su suoli demaniali privi di concessione.

     Il Comune interessato procederà all'istruttoria tecnico-amministrativa delle pratiche, accertando d'ufficio:

     1) l'ammissibilità dell'impresa ai benefici della legge regionale;

     2) la legalità dell'attività turistica esercitata nel rispetto delle norme vigenti;

     3) la consistenza dei danni subiti nonché l'ammontare

dell'investimento occorrente sulla base dei progetti o dei preventivi di spesa presentati, tenuto conto del tipo d'intervento da operare;

     4) la proprietà o la disponibilità da parte dell'impresa richiedente dei beni danneggiati o distrutti.

     I comuni, completate le istruttorie di cui sopra, determineranno l'ammissibilità delle imprese richiedenti e l'ammontare degli investimenti ammissibili per gli interventi previsti dalla legge regionale dandone comunicazione al Presidente della Giunta regionale entro e non oltre 15 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande e trasmettendo le pratiche agli organismi mutualistici prescelti dalle imprese richiedenti e che l'istruttoria tecnico dovrà comunque curare di precisare.

     L'organismo mutualistico di categoria, nell'ambito delle convenzioni operanti con il sistema bancario per agevolare l'accesso al credito, curerà l'istruttoria finanziaria della pratica determinando:

     1) l'ammontare complessivo degli oneri per contributi in conto interessi necessario per assistere di contributo le operazioni ammissibili;

     2) il fondo rischi occorrente per poter prestare garanzia fidejussoria sussidiaria alle predette operazioni fino al 100 per cento delle perdite subite dagli stessi mutuatari.

     Le predette operazioni di mutuo dovranno essere amministrate in gestione straordinaria dai predetti organismi mutualistici che avranno accreditate con obbligo di rendiconto, le occorrenze deliberate dalla Giunta regionale nell'ambito delle disponibilità regionali.

     I predetti organismi mutualistici dovranno rendere conto annualmente dell'andamento della gestione dei fondi regionali oltre che rendiconto finale al termine del periodo di ammortamento dei mutui.

     I rapporti fra Regione ed organismi mutualistici di categoria interessati all'applicazione della legge regionale saranno regolamentati da apposite convenzioni stipulate tra il Presidente della Giunta regionale ed il rappresentante legale di ciascuno dei predetti organismi.

     In contributi in conto capitale potranno essere concessi per le stesse finalità di cui al primo comma del punto 3) nella misura del 30 per cento e per un importo massimo di 50 milioni di lire).

     Per la concessione dei contributi si applicano le norme di cui al precedente 4° comma esclusi i punti 4 e 5 e dei successivi comma 5, 6, 7, e 8.

 

     4) Contributi alloggiativi.

     Criteri, modalità e tempi per la presentazione ai Comuni e l'istruttoria per la richieste di contributi ai capi famiglia di cui all'articolo 1 lettera b).

     Le domande per la concessione del contributo dovranno essere presentate al Comune presso il quale trovasi l'immobile danneggiato entro e non oltre 15 giorni alla data di pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria ed essere corredate da:

     1) complete generalità del richiedente, con l'espressa indicazione del capo famiglia ed il numero dei componenti il nucleo familiare;

     2) indicazione dell'abitazione (ubicazione, quantità dei vani, compresi i servizi).

     Il Comune interessato provvederà alla istruttoria delle domande accertando d'ufficio:

     a) l'ammissibilità del richiedente ai benefici della legge regionale;

     b) la consistenza dei danni subiti.

     Il Comune, espletata l'istruttoria di cui sopra, determinerà l'ammissibilità dei richiedenti e l'ammontare dei contributi, dandone comunicazione al Presidente della Giunta regionale, entro 10 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.

 

 

CONTRIBUTI PER ABITAZIONI E RICOVERI (Art. 6)

 

     I contributi potranno essere concessi per interventi di ripristino nella misura indicata all'articolo 6.

     Le domande per la concessione dei contributi previsti dovranno essere presentate dagli interessati al Comune nel cui ambito è ubicata l'abitazione o il ricovero entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e dovranno indicare:

     1) le generalità del richiedente;

     2) l'esatta ubicazione dell'immobile danneggiato;

     3) la descrizione del danno subito;

nonché essere corredate da:

     a) atto notorio o dichiarazione sostitutiva attestante la proprietà dell'immobile;

     b) relazione tecnica, computo metrico-estimativo dei lavori e disegni esecutivi delle opere eseguite o da eseguire.

     Gli atti di cui al precedente punto b) potranno essere presentati successivamente alla domanda e comunque non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Il Comune interessato provvederà all'istruttoria tecnico- amministrativa delle pratiche, accertando l'ufficio:

     1) l'ammissibilità del beneficio;

     2) la consistenza dei danni subiti, nonché l'ammontare dell'investimento occorrente sulla base dei progetti e preventivi di spesa presentati, tenuto conto del tipo di intervento da operare;

     3) la proprietà dei beni danneggiati.

     I comuni, completata l'istruttoria di cui sopra, determineranno l'ammissibilità dei richiedenti al beneficio richiesto, nonché l'ammontare del contributo da concedere dandone comunicazione al Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dalla data di scadenza di presentazione degli atti richiesti.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 25 della L.R. 11 agosto 2010, n. 22.

[2] Per successiva proroga dei termini, vedi L.R. 14 luglio 1981, n. 12.

[3] Per successiva proroga dei termini, vedi L.R. 14 luglio 1981, n. 12.