§ 5.5.8 - L.R. 14 luglio 1981, n. 12.
Modifiche alla legge regionale 9 maggio 1981, n. 4, recante: «Provvidenze in favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nel mese di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 calamità naturali
Data:14/07/1981
Numero:12


Sommario
Art. 1.      I termini di cui all'allegato «A» della legge regionale n. 4 del 9 maggio 1981 per la presentazione ai comuni delle domande di concessione delle provvidenze previste dalla legge medesima sono [...]
Art. 2.      Gli interventi previsti dal 3° comma, dell'articolo 2 e dagli articoli 3, 5 e 6 della legge regionale n. 4 del 9 maggio 1981 saranno effettuati nei comuni indicati dal decreto del Presidente [...]
Art. 3.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.5.8 - L.R. 14 luglio 1981, n. 12. [1]

Modifiche alla legge regionale 9 maggio 1981, n. 4, recante: «Provvidenze in favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nel mese di gennaio 1981».

(B.U. n. 39 del 21 luglio 1981).

 

Art. 1.

     I termini di cui all'allegato «A» della legge regionale n. 4 del 9 maggio 1981 per la presentazione ai comuni delle domande di concessione delle provvidenze previste dalla legge medesima sono prorogati al trentesimo giorno successivo alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

     Il termine previsto dal primo comma dell'art. 7 della legge regionale n. 4 del 9 maggio 1981, è prorogato al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

     Il termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 7 della legge regionale n. 4 del 9 maggio 1981, è prorogato al giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 2.

     Gli interventi previsti dal 3° comma, dell'articolo 2 e dagli articoli 3, 5 e 6 della legge regionale n. 4 del 9 maggio 1981 saranno effettuati nei comuni indicati dal decreto del Presidente della Giunta regionale di cui alla lettera a) dell'articolo 1 della legge medesima.

 

     Art. 3.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 25 della L.R. 11 agosto 2010, n. 22.