§ 5.5.4 - L.R. 7 febbraio 1980, n. 5.
Norme sugli immediati interventi in favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali abbattutesi nei giorni 2, 28 e 29 ottobre, 31 dicembre [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 calamità naturali
Data:07/02/1980
Numero:5


Sommario
Art. 1.      E' autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per:
Art. 2. Per provvedere alle iniziative di pronto intervento resesi necessarie nell'immediatezza dell'evento calamitoso è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni. Per tali interventi si applicano le [...]
Art. 3.      Per provvedere all'urgente ripristino delle opere di viabilità interpoderale, acquedotti rurali, opere pubbliche di bonifica ed opere irrigue in attesa delle assegnazioni ai sensi della legge 25 [...]
Art. 4.      Ai comuni che promuoveranno interventi per la costruzione di opere di difesa degli abitati dal mare con finanziamenti statali ai sensi della vigente normativa, la Regione può concedere [...]
Art. 5.      Al fine di far fronte agli interventi di difesa dal mare e di salvaguardia della pubblica incolumità relativamente agli abitati più gravemente danneggiati dalle mareggiate del 31 dicembre 1979 e [...]
Art. 6.      La Giunta regionale d'intesa con gli altri organi ed enti interessati, nell'ambito della competenza regionale, provvede a:
Art. 7.      All'onere derivante dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della presente legge, previsto per l'anno 1980 in complessive lire 18 miliardi, si provvede:
Art. 8.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.5.4 - L.R. 7 febbraio 1980, n. 5. [1]

Norme sugli immediati interventi in favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali abbattutesi nei giorni 2, 28 e 29 ottobre, 31 dicembre 1979 e 1, 2 e 3 gennaio 1980.

(B.U. n. 8 del 15 febbraio 1980).

 

Art. 1.

     E' autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per:

     a) favorire la ripresa delle piccole imprese artigiane e peschereccie, commerciali, turistiche ed industriali rimaste danneggiate negli impianti e nelle attrezzature in conseguenza delle calamità naturali abbattutesi nei giorni 2, 28 e 29 ottobre, 31 dicembre 1979 e 1, 2 e 3 gennaio 1980 nel territorio dei comuni calabresi che saranno indicati con decreto del Presidente della Giunta regionale da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su conforme parere della terza commissione consiliare permanente;

     b) concedere contributi a fondo perduto in favore dei nuclei familiari rimasti anche temporaneamente senza tetto in conseguenza delle stesse calamità di cui al precedente comma;

     e) concedere contributi ai capi di famiglia che abbiano perduto vestiario o biancheria o mobili o suppellettili dell'abitazione sempre in conseguenza delle stesse calamità.

     I comuni interessati provvederanno alla concessione dei contributi di cui alle lettere a) e c). Ad essi compete la ricognizione dei danni e l'istruttoria delle domande degli aventi diritto.

     La Giunta regionale, entro 20 giorni dall'emanazione del decreto del Presidente della Giunta regionale, stabilità criteri, modalità e tempi per la presentazione delle domande ai comuni, e per l'istruttoria delle stesse.

     La Giunta regionale provvederà, inoltre, a deliberare il piano di riparto delle somme da assegnare ai comuni sulla base della ricognizione e delle risultanze istruttorie dai medesimi effettuate.

     Per gli interventi di cui alla lettera b) la Giunta regionale provvederà a ripartire i fondi tra i comuni interessati, che li gestiranno, tenendo conto delle effettive e documentate esigenze prospettate dai comuni medesimi entro dieci giorni dalla data del citato decreto.

 

     Art. 2.

Per provvedere alle iniziative di pronto intervento resesi necessarie nell'immediatezza dell'evento calamitoso è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni. Per tali interventi si applicano le procedure di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 31 del 10 novembre 1975.

     Per provvedere agli interventi di ripristino delle opere di competenza dei comuni, delle province e della Regione è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni.

     Il programma di interventi di cui al comma precedente è deliberato dalla Giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente e la realizzazione dello stesso è affidata per la rispettiva competenza ai comuni, alle province ed alla Regione, che li eseguiranno applicando la normativa di cui alla citata legge regionale n. 31 del 1975.

 

     Art. 3.

     Per provvedere all'urgente ripristino delle opere di viabilità interpoderale, acquedotti rurali, opere pubbliche di bonifica ed opere irrigue in attesa delle assegnazioni ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 364 e salvo recupero, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni.

     Il programma di intervento è deliberato dalla Giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente e l'esecuzione delle opere è affidata per la viabilità interpoderale e gli acquedotti rurali ai comuni od ai consorzi volontari interessati e per altre opere agli enti competenti.

 

     Art. 4.

     Ai comuni che promuoveranno interventi per la costruzione di opere di difesa degli abitati dal mare con finanziamenti statali ai sensi della vigente normativa, la Regione può concedere contributi pari alle quote spettanti ai comuni medesimi.

     All'uopo è autorizzata una spesa complessiva di lire 1.000 milioni.

 

     Art. 5.

     Al fine di far fronte agli interventi di difesa dal mare e di salvaguardia della pubblica incolumità relativamente agli abitati più gravemente danneggiati dalle mareggiate del 31 dicembre 1979 e 1, 2 e 3 gennaio 1980, è autorizzata una spesa di lire 3.000 milioni.

     Il programma degli interventi è approvato, stante la urgenza, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge con delibera della Giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente.

 

     Art. 6.

     La Giunta regionale d'intesa con gli altri organi ed enti interessati, nell'ambito della competenza regionale, provvede a:

     1) realizzare il porto di Bagnara;

     2) realizzare l'integrazione delle opere portuali a difesa dell'abitato di Scilla (Chianalea);

     3) realizzare il programma dei porti approvato dal Consiglio regionale nel 1972, previa la necessaria riqualificazione finanziaria.

     A copertura della spesa necessaria per le opere di cui ai punti 1 e 2 si farà fronte con i fondi di cui all'articolo 7 della legge 183/1975 in misura di lire 10.000 milioni, di cui 8.000 milioni già iscritti al Capitolo 2212202 del bilancio 1979 e 1980.

     Alla maggiore spesa derivante dalla riqualificazione del programma di cui al punto 3 si provvederà con apposito provvedimento.

 

     Art. 7.

     All'onere derivante dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della presente legge, previsto per l'anno 1980 in complessive lire 18 miliardi, si provvede:

     a) per lire 6 miliardi, mediante utilizzo di pari somma da prelevarsi sulla disponibilità esistente nel Cap. 7001201 «Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti alle funzioni normali (elenco n. 3)» dello stato di previsione del bilancio per l'anno 1979. La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa a carico del Cap. 2141214 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1980 con la denominazione «Spese per gli interventi in favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali dell'ottobre e dicembre 1979 e gennaio 1980» e lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 6 miliardi, fermo restando l'attribuzione all'esercizio 1979 a norma dell'articolo 13 della legge 19 maggio 1976, n. 335;

     b) per lire 6 miliardi, con la utilizzazione del presunto avanzo di amministrazione e con il corrispondente aumento dello stanziamento del suddetto Cap. 2141214, in termini di competenza e di cassa, da lire 6 miliardi a lire 12 miliardi;

     c) per il rimanente importo di lire 6 miliardi, con i fondi di cui al Cap. 2233204 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1980, che presenta la necessaria disponibilità.

 

     Art. 8.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 25 della L.R. 11 agosto 2010, n. 22.