§ 5.3.61 - L.P. 16 ottobre 1992, n. 37.
Nuove norme in materia di patrimonio scolastico.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.3 assistenza scolastica e istruzione
Data:16/10/1992
Numero:37


Sommario
Art. 1.  Funzioni dei comuni e della Provincia.
Art. 2.  Utilizzo degli edifici scolastici per attività scolastiche.
Art. 3.  Utilizzo di edifici, attrezzature ed impianti scolastici per iniziative extrascolastiche.
Art. 4.  Manutenzione di edifici scolastici.
Art. 5.  Finanziamento di opere scolastiche e di arredamenti.
Art. 6.  Acquisti di beni mobili per le scuole.
Art. 7.  Incentivazione dell'assistenza scolastica e convittuale.
Art. 8.  Destinazione di edifici.
Art. 9.  Messa a disposizione di immobili.
Art. 10.  Gestione di servizi nell'ambito dell'assistenza scolastica.
Art. 11.  Trasferimento di beni patrimoniali.
Art. 12.  Opere scolastiche in fase di realizzazione.
Art. 13.  Domande presentate.
Art. 14.  Abrogazione di norme.
Art. 15.  Disposizioni finanziarie.


§ 5.3.61 - L.P. 16 ottobre 1992, n. 37.

Nuove norme in materia di patrimonio scolastico.

(B.U. 27 ottobre 1992, n. 44).

 

     Art. 1. Funzioni dei comuni e della Provincia.

     1. Le funzioni amministrative attinenti alla progettazione, alla costruzione, all'ampliamento, alla ristrutturazione, alla manutenzione, alla gestione e all'arredamento degli edifici scolastici e relative pertinenze, destinati a sedi di scuole materne, di scuole elementari e di istituti di istruzione secondaria di primo grado sono esercitate, nell'ambito del rispettivo territorio, dai comuni, singoli o consorziati, della provincia di Bolzano, mentre quelle concernenti tutti gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, compresi i conservatori di musica, sono esercitate dalla Provincia autonoma di Bolzano.

     2. L'esecuzione dei lavori di costruzione, ampliamento, ristrutturazione e sistemazione di edifici destinati ad uso comune di più scuole ed istituti di diverso ordine e grado, può essere assunta anche per intero da uno degli enti obbligati, Provincia o comune o un consorzio di comuni, sulla base di una convenzione che definisce le quote di proprietà e gli oneri rispettivi.

 

          Art. 2. Utilizzo degli edifici scolastici per attività scolastiche.

     1. Sulla base dei vigenti indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica e nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, l'ente obbligato concede in uso alla scuola i locali ritenuti necessari per lo svolgimento dell'attività scolastica.

     2. Per garantire la piena e razionale utilizzazione di tutti gli edifici scolastici disponibili nella provincia, la Giunta provinciale approva appositi piani, sentito il parere del sovrintendente o dell'intendente scolastico competente e previa intesa con il comune interessato, qualora trattasi dell'utilizzazione di edifici di proprietà comunale. I piani, elaborati dai competenti uffici provinciali, tengo conto delle esigenze connesse con la consistenza della popolazione scolastica e con lo svolgimento delle specifiche attività didattiche di ciascun tipo di scuola.

     3. Detti piani prevedono, ove necessario, anche l'utilizzazione di edifici e/o di locali in uso a scuole di tipo diverso da quelle per il quale l'ente proprietario ha l'obbligo della fornitura dei locali necessari.

     4. I rapporti tra ente obbligato alla fornitura dei locali ed ente proprietario dei locali da utilizzare, qualora trattasi di enti diversi, sono regolati da apposita convenzione, che prevede l'assegnazione in uso gratuito [1] .

 

          Art. 3. Utilizzo di edifici, attrezzature ed impianti scolastici per iniziative extrascolastiche.

     1. I locali degli edifici scolastici pubblici, ivi compresi gli arredi nonché le palestre, gli impianti e le attrezzature sportive annesse alle scuole, sono utilizzati, compatibilmente con le esigenze delle attività scolastiche e parascolastiche stabilite dal competente direttore, anche per manifestazioni ed attività artistiche, culturali, sociali, educative, formative, informative e sportive [2] .

     2. Il regolamento d'esecuzione prevede altresì i criteri per l'uso e le modalità di formazione di piani utilizzo degli edifici e degli impianti, coordinati tra gli enti proprietari nell'ambito della stessa circoscrizione territoriale, nel quadro delle convenzioni di cui al comma settimo dell'art. 11 [3].

     3. [4]

     4. [5]

     5. [6]

 

          Art. 4. Manutenzione di edifici scolastici.

     1. Gli enti obbligati possono delegare le scuole a provvedere direttamente a modesti interventi di manutenzione degli edifici scolastici in uso, assegnando loro i fondi necessari.

 

          Art. 5. Finanziamento di opere scolastiche e di arredamenti.

     1. Per far fronte alle spese connesse con l'esercizio delle funzioni previste al comma primo dell'art. 1, relativamente all'acquisizione di aree, alla progettazione, alla costruzione, all'ampliamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione straordinaria di edifici scolastici di loro competenza, i comuni usufruiscono dei finanziamenti stanziati dalla Provincia per tale finalità, in base alle disposizioni e nei limiti di cui alla legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21.

     2. Su proposta del competente assessore provinciale all'istruzione, con i fondi di cui al comma primo, nel limite dello stanziamento annualmente riservato per tali finalità dalla Giunta provinciale, possono essere altresì finanziate le spese per l'acquisto di arredamento. L'entità del contributo non deve in ogni caso essere superiore al 90% della singola spesa ritenuta ammissibile.

     3. Con gli stanziamenti previsti annualmente in base all'art. 7 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, possono essere erogati, nei limiti delle disponibilità finanziarie, ad enti ed associazioni, con esclusione dei comuni, contributi anche per le spese per l'acquisizione di aree, per la progettazione, la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la sistemazione e la manutenzione di edifici destinati a sedi di scuole materne. L'entità del contributo non può essere in ogni caso superiore al 90% delle spese riconosciute ammissibili. Le disposizioni di questo comma trovano applicazione anche per l'acquisto di arredamenti, di attrezzature, di materiale didattico e ludico [7] .

     4. Con gli stanziamenti di cui al comma terzo, possono essere altresì erogati agli enti ed alle associazioni contributi anche per le spese di manutenzione e per la sistemazione di edifici destinati a sedi di scuole materne, che non possono essere finanziate con gli stanziamenti messi a disposizione ai sensi della legge provinciale n. 21/1977. L'entità del contributo non può essere in ogni caso superiore al 90% delle spese riconosciute ammissibili.

     5. Modalità e criteri di erogazione dei contributi di cui al presente articolo sono stabiliti con regolamento di esecuzione.

 

          Art. 6. Acquisti di beni mobili per le scuole. [8]

     1. I provvedimenti aventi per oggetto acquisti diretti di beni mobili e servizi per le istituzioni scolastiche, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 1 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, sono adottati dal competente assessore provinciale alla scuola e cultura.

 

          Art. 7. Incentivazione dell'assistenza scolastica e convittuale.

     1. Allo scopo di potenziare l'assistenza scolastica e per favorire la frequenza delle scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica nel territorio della provincia di Bolzano, su proposta del competente assessore provinciale all'istruzione, la Giunta provinciale è autorizzata ad erogare contributi, fino ad un massimo del 90% delle spese riconosciute ammissibili, ad enti o associazioni per l'acquisto di edifici, ovvero per l'acquisizione di aree, la progettazione, la costruzione, l'ampliamento, la sistemazione, la ristrutturazione e il completamento di edifici, nonché per l'acquisto di arredamenti ed attrezzature per gli stessi, per la manutenzione straordinaria di edifici destinati a collegi o convitti studenteschi e delle relative scuole ad essi annesse, purché autorizzate a rilasciare titoli di studio legalmente riconosciuti.

     2. I contributi di cui al comma primo possono essere assegnati ad enti pubblici, istituzioni ed associazioni private aventi tra le proprie finalità la realizzazione o la gestione, senza fini di lucro, di collegi o convitti studenteschi e delle relative scuole ad essi annesse.

     3. Le domande di contributo devono essere corredate dalla documentazione prevista nel regolamento di esecuzione.

     4. Con il provvedimento di concessione del contributo, la Giunta provinciale approva contemporaneamente anche i progetti, sentito il parere della commissione provinciale consultiva per l'edilizia scolastica.

     5. Con i fondi messi annualmente a disposizione in base all'art. 17 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, la Giunta provinciale è altresì autorizzata a concedere contributi per l'amministrazione ordinaria degli immobili destinati a collegi o convitti studenteschi e delle relative scuole ad essi annesse, purché autorizzate a rilasciare titoli di studio legalmente riconosciuti.

 

          Art. 8. Destinazione di edifici.

     1. Gli enti beneficiari dei contributi di cui alla presente legge devono impegnarsi a non mutare la destinazione dei rispettivi edifici, sedi di collegio; del convitto studentesco o della scuola, nonché delle relative pertinenze, attrezzature ed arredi, senza il consenso della Giunta provinciale. La durata del relativo vincolo, che non può essere inferiore ad anni dieci, nè superiore ad anni venticinque, è fissata dalla Giunta provinciale, tenendo conto dell'entità del contributo concesso. Il vincolo di non mutare la destinazione è annotato nel libro fondiario.

     2. Qualora venga mutata la destinazione degli edifici e pertinenze rispetto agli obblighi convenuti ai sensi del comma primo, il contributo deve essere restituito, maggiorato dagli interessi legali; ciò vale anche in caso di alienazione, locazione o cessione in uso a qualsiasi titolo dei rispettivi beni a terzi. Nel caso in cui l'edificio venga utilizzato ulteriormente per finalità a carattere sociale, il contributo concesso è ridotto in ragione del periodo di utilizzo del relativo edificio conformemente alla destinazione e va restituita la relativa differenza, sempre maggiorata degli interessi legali [9] .

     3. In deroga alle precedenti disposizioni, i beni con vincolo di destinazione possono essere ammessi a disposizione della provincia, contro il pagamento di un indennizzo che tenga conto dei contributi ricevuti.

 

          Art. 9. Messa a disposizione di immobili. [10]

 

          Art. 10. Gestione di servizi nell'ambito dell'assistenza scolastica.

     1. Tramite apposita convenzione autorizzata dalla Giunta provinciale, la gestione di servizi connessi con l'attività assistenziale scolastica può essere affidata a privati, mettendo a disposizione i relativi beni immobili e mobili di proprietà provinciale; l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni resta a carico dell'amministrazione provinciale.

 

          Art. 11. Trasferimento di beni patrimoniali.

     1. La Provincia autonoma di Bolzano succede ai comuni o loro consorzi, a titolo gratuito, nella proprietà degli edifici scolastici o di parte di essi, loro pertinenze, arredamenti e attrezzature, sede degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, compresi i conservatori di musica.

     2. I comuni succedono alla Provincia, a titolo gratuito, nella proprietà di edifici scolastici o di parte di essi, loro pertinenze e arredamenti, di proprietà provinciale, sedi di scuole materne e di scuole di istruzione primaria e secondaria di primo grado. Sono esclusi dal trasferimento i mezzi didattici e le attrezzature di varia natura delle scuole di istruzione secondaria di primo grado, acquistati con i fondi messi a disposizione dalla Provincia. Rimangono inoltre di proprietà della Provincia le scuole materne provinciali gestite da soggetti di diritto privato [11] .

     3. Gli immobili destinati ad uso comune di più scuole ed istituti di diverso ordine e grado sono trasferiti in proprietà della Provincia autonoma di Bolzano, ovvero del comune interessato solo per le parti stabilmente destinate a sede degli istituti di istruzione di secondo grado ed artistica, rispettivamente di scuole materne o di scuole dell'obbligo. Le pertinenze ad uso comune, come le palestre, i campi sportivi, le piscine ed attrezzature analoghe rimangono di proprietà della Provincia o vengono trasferite alla stessa. Sono comunque fatti salvi i diritti di proprietà per quelle parti dell'immobile non utilizzate e non utilizzabili a fini scolastici.

     4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge si provvede alla consegna dell'ente avente diritto dei beni patrimoniali di cui alla presente legge, mediante appositi verbali da redigersi in contraddittorio tra gli organi competenti delle rispettive amministrazioni. I verbali di cui sopra costituiscono titolo per la voltura e la conseguente intavolazione dell'immobile.

     5. L'intavolazione e la voltura, nonché l'iscrizione dei beni è effettuata a cura del Presidente della Giunta provinciale rispettivamente del sindaco territorialmente competente.

     6. Il trasferimento dei beni patrimoniali con tutte le pertinenze, gli accessori, gli oneri comprensivi dei mutui a carico e le spese inerenti, ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano alla data di entrata in vigore della presente legge.

     7. Fatta salva la proprietà della Provincia sugli immobili trasferiti ai sensi del presente articolo, e nel rispetto delle esigenze delle attività scolastiche e parascolastiche, l'utilizzo di quelle strutture delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica che possono essere destinate ad altri scopi di pubblica utilità, viene regolato da apposita convenzione tra comune competente per territorio e Provincia. Questa disposizione trova applicazione anche per le altre istituzioni scolastiche che rientrano nella competenza della Provincia [12] .

     8. Per gli edifici e le aule già concesse in locazione alla Provincia da parte di comuni all'entrata in vigore della presente legge e per i quali è previsto nel programma edilizio scolastico un proprio edificio, trovano applicazione esclusivamente le disposizioni di cui al comma quarto dell'art. 2.

     8-bis. Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo trovano applicazione anche nel caso in cui istituzioni scolastiche e loro pertinenze siano state utilizzate temporaneamente per le altre finalità, pur essendo destinate a edifici scolastici [13] .

     8-ter. Gli edifici trasferiti alla Provincia o ai comuni ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzati esclusivamente per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, e comunque per attività scolastiche di competenza provinciale. Una diversa destinazione è subordinata al preventivo ritrasferimento dell'immobile all'ente originariamente proprietario, ovvero alla corresponsione di un indennizzo a suo favore pari al valore di espropriazione stimato dalla Ripartizione provinciale edilizia a servizio tecnico. In caso di duplice uso degli edifici scolastici o in altri casi in cui la destinazione definitiva all'infrastruttura non è prevedibile, viene stipulato provvisoriamente un contratto di comodato per quanto concerne l'uso per finalità scolastiche. Il relativo edificio viene messo in ogni caso a disposizione per finalità scolastiche finché sussiste il relativo fabbisogno [14] .

 

          Art. 12. Opere scolastiche in fase di realizzazione.

     1. Nel caso in cui siano in corso lavori di costruzione, ampliamento o ristrutturazione di un edificio che, ai sensi della presente legge, è oggetto di trasferimento, i comuni o loro consorzi e la Provincia provvedono alla consegna del relativo immobile dopo che ne sia stato accertato lo stato di consistenza da parte dell'ente appaltante.

     2. Gli enti obbligati subentrano altresì in tutti i rapporti giuridici relativi alle opere scolastiche di propria competenza contemplate dalla presente legge, già appaltate ma non ancora iniziate, come pure a progetti di costruzione, ampliamento o ristrutturazione di edifici in qualunque fase di realizzazione detti progetti si trovino, nonché nella proprietà delle relative aree edificabili e pertinenziali.

     3. La Giunta provinciale rispettivamente i comuni o loro consorzi sono autorizzati ad affidare, rispettivamente ai comuni o loro consorzi ovvero alla Provincia e previo consenso dell'appaltatore, l'esecuzione sia dei lavori già appaltati ma non iniziati, di propria competenza, sia di quelli in corso di esecuzione, relativi ad edifici destinati ad uso di scuole ed istituti di diverso ordine e grado.

 

          Art. 13. Domande presentate.

     1. Le domande di contributo presentate negli anni 1991 e 1992 ai sensi della legge provinciale 30 gennaio 1967, n. 4, si intendono validamente presentate per gli effetti delle disposizioni dell'art. 7 della presente legge, a condizione che i relativi lavori od acquisti ammessi al finanziamento all'entrata in vigore della presente legge non siano già stati ultimati o eseguiti.

 

          Art. 14. Abrogazione di norme.

     1. Le leggi provinciali 30 gennaio 1967, n. 4, e 15 gennaio 1977, n. 5, sono abrogate.

     2. Sono abrogati i commi primo e secondo dell'art. 1 della legge provinciale 3 agosto 1977, n. 26.

 

          Art. 15. Disposizioni finanziarie.

     1. Per l'esercizio finanziario corrente, la presente legge non comporta maggiori spese rispetto a quelle autorizzate dalle leggi di settore in vigore. In particolare, alle spese per l'attuazione dell'art. 4, si fa fronte con le disponibilità finanziarie già autorizzate per l'attuazione della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49. a quelle dell'art. 5, con le disponibilità finanziarie autorizzate per l'attuazione delle leggi provinciali n. 21/1977 e n. 36/1976, ed a quelle dell'art. 7, con le disponibilità finanziarie autorizzate per l'attuazione della legge provinciale n. 4/1967.

     2. Per gli esercizi finanziari successivi l'ammontare delle spese per l'attuazione della presente legge è stabilito dalla legge finanziaria annuale.


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.P. 13 novembre 1995, n. 24.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.P. 13 novembre 1995, n. 24.

[3] Comma da ultimo così modificato dall'art. 23 della L.P. 29 giugno 2000, n. 12.

[4] Gli originari commi 2 e 3 sono così sostituiti dall’attuale comma 2 per effetto dell'art. 1 della L.P. 13 novembre 1995, n. 24.

[5] Comma abrogato dall'art. 23 della L.P. 29 giugno 2000, n. 12.

[6] Comma abrogato dall'art. 23 della L.P. 29 giugno 2000, n. 12.

[7] Comma così modificato dall'art. 1 della L.P. 13 novembre 1995, n. 24.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.P. 13 novembre 1995, n. 24.

[9] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.P. 13 novembre 1995, n. 24.

[10] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.P. 13 novembre 1995, n. 24.

[11] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.P. 13 novembre 1995, n. 24.

[12] Comma così modificato dall'art. 1 della L.P. 13 novembre 1995, n. 24.

[13] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.P. 13 novembre 1995, n. 24 e così modificato dall'art. 5 della L.P. 3 giugno 1997, n. 8.

[14] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.P. 13 novembre 1995, n. 24 e così modificato dall'art. 5 della L.P. 3 giugno 1997, n. 8.