§ 3.2.43 - L.P. 9 agosto 1990, n. 18.
Modifiche della legge provinciale 14 novembre 1988, n. 45, sulla cessione in proprietà degli alloggi dell'istituto per l'edilizia abitativa agevolata" e [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.2 edilizia
Data:09/08/1990
Numero:18


Sommario
Art. 1.      1. Nel secondo periodo del comma primo dell'art. 1 della legge provinciale 14 novembre 1988, n. 45, le parole "applicando i coefficienti correttivi di cui agli articoli 16, 17, 18, 19, 20 e 21 [...]
Art. 2.      1. Al comma primo dell'art. 2 della legge provinciale 14 novembre 1988, n. 45, viene aggiunto il seguente periodo: "Non sono oggetto del divieto di cessione in proprietà quegli alloggi della [...]
Art. 3.      1. Nel comma primo dell'art. 2 della legge provinciale 14 novembre 1988, n. 45, vengono soppresse le seguenti parole: "Quelli che si trovano negli stessi fabbricati nei quali hanno sede uffici o [...]
Art. 4.      1. All'art. 2 della legge provinciale n. 45 del 1988 viene aggiunto il seguente comma:
Art. 5.      1. La lettera b) del comma primo dell'art. 11 della legge provinciale n. 45 del 1988 è sostituita dalla seguente:
Art. 6.      1. I beneficiari di agevolazioni edilizie già appartenenti, all'atto dell'ammissione all'agevolazione edilizia, alla prima fascia di reddito di cui alla cifra 1) del comma primo dell'art. 6-bis [...]
Art. 7.      1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge provinciale 16 novembre 1988, n. 47, i commi secondo e terzo dell'art. 13 della stessa sono sostituiti dai seguenti:
Art. 8.      1. Al terzo periodo della lettera a) del comma primo dell'art. 1 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, come modificato dall'art. 1 della legge provinciale 16 novembre 1988, n. 47, vengono [...]
Art. 9.      1. Nel primo periodo del comma primo dell'art. 7-quinquies della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, inserito dall'art. 10 della legge provinciale 16 novembre 1988, n. 47, vengono soppresse [...]
Art. 10.      1. Alla fine dell'art. 8 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, integrato e modificato dall'art. 56 della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34, dall'art. 57 della legge [...]
Art. 11.      1. Il quarto comma dell'art. 5 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, modificato e integrato dall'art. 2 della legge provinciale 31 agosto 1984, n. 11, è sostituito dal seguente:
Art. 12.      1. Il comma ottavo dell'art. 26 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, sostituito dall'art. 24 della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34, e successivamente modificato dall'art. 22 [...]
Art. 13.      1. Nell'art. 6, comma secondo, della legge provinciale 14 novembre 1988, n. 45, le parole "di dieci anni" vengono sostituite dalle parole "di venti anni".
Art. 14.      1. Il terzo periodo del comma secondo dell'art. 6 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, modificato dall'art. 3 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, dall'art. 10 della legge [...]
Art. 15.      1. Il comma quarto dell'art. 6-bis della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, inserito dall'art. 5 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, e successivamente modificato dall'art. 6 [...]


§ 3.2.43 - L.P. 9 agosto 1990, n. 18.

Modifiche della legge provinciale 14 novembre 1988, n. 45, sulla cessione in proprietà degli alloggi dell'istituto per l'edilizia abitativa agevolata" e di altre leggi in materia di edilizia abitativa agevolata.

(B.U. 21 agosto 1990, n. 38).

 

     Art. 1.

     1. Nel secondo periodo del comma primo dell'art. 1 della legge provinciale 14 novembre 1988, n. 45, le parole "applicando i coefficienti correttivi di cui agli articoli 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392".

     2. All'art. 1 della legge provinciale n. 45 del 1988 è aggiunto il seguente comma:

     “3. Le disposizioni di cui al comma secondo si applicano anche nei confronti degli assegnatari di alloggi che superano i limiti di reddito di cui all'art. 11 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, rispettivamente di cui all'art. 11-bis della stessa legge provinciale, inserito con l'art. 79 della legge provinciale 21 novembre 1983, n. 45, e nei cui confronti non sia stata avviata la procedura di sfratto".

 

          Art. 2.

     1. Al comma primo dell'art. 2 della legge provinciale 14 novembre 1988, n. 45, viene aggiunto il seguente periodo: "Non sono oggetto del divieto di cessione in proprietà quegli alloggi della menzionata zona di espansione, per i quali nel rispettivo piano di attuazione non è prevista la demolizione".

 

          Art. 3.

     1. Nel comma primo dell'art. 2 della legge provinciale 14 novembre 1988, n. 45, vengono soppresse le seguenti parole: "Quelli che si trovano negli stessi fabbricati nei quali hanno sede uffici o servizi dell'istituto".

 

          Art. 4.

     1. All'art. 2 della legge provinciale n. 45 del 1988 viene aggiunto il seguente comma:

     “4. Gli alloggi che si rendono liberi in edifici già destinati alla cessione in proprietà sono riservati agli assegnatari che hanno chiesto la revisione dell'alloggio e non l'anno ottenuta".

 

          Art. 5.

     1. La lettera b) del comma primo dell'art. 11 della legge provinciale n. 45 del 1988 è sostituita dalla seguente:

     "b) i richiedenti dovevano possedere, all'atto dell'assegnazione, i requisiti per essere assegnatari degli alloggi dei quali hanno chiesto la cessione in proprietà”.

     2. La lettera c) del comma primo dell'art. 11 della legge provinciale n. 45 del 1988 è abrogata.

     3. Il comma secondo dell'art. 11 della legge provinciale n. 45 del 1988, è sostituito dal seguente:

     “2. In caso di decesso del richiedente-assegnatario, la domanda di cessione in proprietà può essere confermata, nell'ordine, dal coniuge superstite, dai figli, o loro discendenti, i quali abbiano continuato a convivere con il medesimo fino al momento della sua morte."

     4. Alla fine dell'art. 11 della legge provinciale n. 45 del 1988 è aggiunto il seguente comma:

     “7. Le disposizioni di cui ai commi dal primo al sesto trovano applicazione per tutte le domande, presentate prima del 29 giugno 977, di cessione in proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica, comunque di proprietà dell'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata o trasferiti in proprietà alla Provincia a norma degli articoli 8, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115".

     5. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi primo, secondo, terzo e quarto, le domande di cui all'art. 11 della legge provinciale n. 45 del 1988 devono essere confermate, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 6.

     1. I beneficiari di agevolazioni edilizie già appartenenti, all'atto dell'ammissione all'agevolazione edilizia, alla prima fascia di reddito di cui alla cifra 1) del comma primo dell'art. 6-bis della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, coma da ultimo sostituita dall'art. 6 della legge provinciale 16 novembre 1988, n. 47, che sono stati ammessi al mutuo agevolato di cui alla lettera b) del comma primo dell'art. 6 della legge provinciale n. 4 del 1962, coma da ultimo modificata dall'art. 3 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, che in sede di accertamento definitivo dell'onere a loro carico superano la terza fascia di reddito di cui alla cifra 3) del comma primo dell'art. 6-bis della legge provinciale n. 4 del 1962, come da ultimo sostituita dall'art. 6 della legge provinciale n. 47 del 1988, e che di conseguenza perdono il diritto all'agevolazione edilizia, sono equiparati ai beneficiari ammessi al fondo di rotazione di cui alla lettera a) del comma primo dell'art. 6 della legge provinciale n. 4 del 1962, come da ultimo modificata dall'art. 45 della legge provinciale 21 novembre 1983, n. 45, e dall'art. 5 della legge provinciale n. 47 del 1988, che pure in sede di accertamento definitivo dell'onere a loro carico superano la terza fascia di reddito.

     2. All'atto di accertamento dell'onere definitivo a loro carico dopo i primi 4 anni di ammortamento del mutuo, i beneficiari di cui al comma primo devono restituire un mutuo residuo pari a quello che deve essere restituito dai beneficiati già ammessi al fondo di rotazione di cui alla lettera a) del comma primo dell'art. 6 della legge provinciale n. 4 del 1962, coma da ultimo modificata dall'art. 45 della legge provinciale n. 45 del 1983 e dell'art. 5 della legge provinciale n. 47 del 1988, e che pure superano all'atto dell'accertamento definitivo dell'onere a loro carico la terza fascia di reddito. Quella parte del mutuo che non viene restituita dal beneficiario è a carico della Provincia che vi provvede con i mezzi del fondo di rotazione medesimo.

     3. I beneficiari in possesso dei presupposti di cui al comma primo, per i quali l'accertamento dell'onere definitivo a loro carico è già stato effettuato prima dell'entrata in vigore della presente legge, possono chiedere al comitato edilizia residenziale, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, la concessione di un contributo pari alla differenza del mutuo residuo che hanno restituito ed il mutuo che avrebbero dovuto restituire in applicazione del comma secondo. La relativa spesa è a carico del fondo di rotazione di cui alla lettera a) del comma primo dell'art. 6 della legge provinciale n. 4 del 1962, come da ultimo modificata dall'art. 45 della legge provinciale n. 45 del 1983 e dall'art. 5 della legge provinciale n. 47 del 1988.

 

          Art. 7.

     1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge provinciale 16 novembre 1988, n. 47, i commi secondo e terzo dell'art. 13 della stessa sono sostituiti dai seguenti:

     “2. La disposizione di cui al comma primo si applica esclusivamente ai beneficiari che, in sede di accertamento definitivo dell'onere a loro carico dopo i primi 4 anni di ammortamento del mutuo, hanno diritto alla riduzione dello stesso e ne facciano richiesta.

     3. I beneficiari di mutui edilizi provinciali, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge l'aumento dell'onere a loro carico è già stato deliberato dal comitato edilizia residenziale, possono chiedere per la restante durata del mutuo la rideterminazione dell'onere a loro carico ai sensi del comma primo.

     4. Per il calcolo del reddito familiare complessivo, del quale si tiene conto in sede di determinazione dell'onere a carico definitivo, si continua ad applicare il comma terzo dell'art. 6-bis della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, come sostituito dall'art. 3 della legge provinciale 20 settembre 1985, n. 14, previgente alla legge provinciale 16 novembre 1988, n. 47".

 

          Art. 8.

     1. Al terzo periodo della lettera a) del comma primo dell'art. 1 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, come modificato dall'art. 1 della legge provinciale 16 novembre 1988, n. 47, vengono aggiunte le seguenti parole: "Tale limite non si applica per la superficie utile destinata ad attività produttiva secondaria".

 

          Art. 9.

     1. Nel primo periodo del comma primo dell'art. 7-quinquies della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, inserito dall'art. 10 della legge provinciale 16 novembre 1988, n. 47, vengono soppresse le parole "di interesse annuo superiore di 3 punti a quello praticato al momento di estinzione anticipata".

 

          Art. 10.

     1. Alla fine dell'art. 8 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, integrato e modificato dall'art. 56 della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34, dall'art. 57 della legge provinciale 21 novembre 1983, n. 45, dall'art. 12 della legge provinciale 20 settembre 1985, n. 14, e dall'art. 26 della legge provinciale 16 novembre 1988, n. 47, è aggiunto il seguente comma:

     “7. Possono essere ammessi alle agevolazioni edilizie provinciali per l'acquisto di un alloggio anche i richiedenti titolari di un contratto di acquisto, qualora la domanda venga presentata non oltre 6 mesi dalla data di presentazione di quella di intavolazione del diritto di proprietà al competente ufficio del libro fondiario".

     2. In sede di prima applicazione della disposizione di cui al comma primo, possono riconfermare la loro domanda di agevolazione edilizia, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i richiedenti che hanno presentato la domanda negli anni 1988 e 1989.

     3. Per i contratti di acquisto di un alloggio presentati per l' intavolazione nel 1990, prima dell' entrata in vigore della presente legge, o per domande di agevolazione edilizia, riferite a contratti di acquisto di alloggio presentati per l' intavolazione successivamente al 1o luglio 1989, il termine di sei mesi per la presentazione delle domande di ammissione alle agevol - azioni predette decorre dalla data di entrata invigore della legge stessa [1] .

 

          Art. 11.

     1. Il quarto comma dell'art. 5 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, modificato e integrato dall'art. 2 della legge provinciale 31 agosto 1984, n. 11, è sostituito dal seguente:

     “4. La composizione del comitato deve adeguarsi alla consistenza dei tre gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione in provincia. La Giunta provinciale può rinunciare ad un proprio rappresentante a favore di un ulteriore rappresentante del Consiglio provinciale."

 

          Art. 12.

     1. Il comma ottavo dell'art. 26 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, sostituito dall'art. 24 della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34, e successivamente modificato dall'art. 22 della legge provinciale 16 novembre 1988, n. 47, è sostituito dal seguente:

     “8. La costruzione di abitazioni fruenti delle agevolazioni di cui alla presente legge è pure ammessa nelle aree non riservate all'edilizia abitativa agevolata."

 

          Art. 13.

     1. Nell'art. 6, comma secondo, della legge provinciale 14 novembre 1988, n. 45, le parole "di dieci anni" vengono sostituite dalle parole "di venti anni".

 

          Art. 14.

     1. Il terzo periodo del comma secondo dell'art. 6 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, modificato dall'art. 3 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, dall'art. 10 della legge provinciale 12 giugno 1979, n. 5, e dall'art. 45 della legge provinciale 21 novembre 1983, n. 45, e dall'art. 7 della legge provinciale 31 agosto 1984, n. 11, e dall'art. 5 della legge provinciale 16 novembre 1988, n. 47, è sostituito dal seguente: "Per richiedenti che raggiungono 10 punti per il reddito a norma del regolamento di esecuzione e che hanno due figli a carico, la durata del mutuo può essere elevata, su richiesta, a 20 anni".

 

          Art. 15.

     1. Il comma quarto dell'art. 6-bis della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, inserito dall'art. 5 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, e successivamente modificato dall'art. 6 della legge provinciale 19 aprile 1982, n. 16, dall'art. 48 della legge provinciale 21 novembre 1983, n. 45, dall'art. 8 della legge provinciale 31 agosto 1984, n. 11, dagli articoli 3 e 4 della legge provinciale 20 settembre 1985, n. 14, e dall'art. 6 della legge provinciale 16 novembre 1988, n. 47, è sostituito dal seguente:

     “4. Ai fini della determinazione dei limiti massimi di reddito di cui al comma primo il reddito complessivo del nucleo familiare è diminuito di lire due milioni per il coniuge e per ciascuno dei primi due figli viventi a carico, nonchè di lire due milioni e cinquecentomila per il terzo e di lire tre milioni per il quarto e ogni ulteriore figlio vivente a carico; agli stessi fini, qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi dopo la detrazione dell'aliquota per il coniuge e per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 75%. Il reddito dei collaboratori di imprese familiari non tenuti alla dichiarazione dei redditi è considerato nella misura risultante dall'applicazione del contratto collettivo vigente per la rispettiva categoria. Per i piccoli imprenditori agricoli il reddito è considerato nella misura risultante dall'applicazione del contratto collettivo per i salariati fissi del settore."


[1] Comma aggiunto dall'art. 15 della L.P. 21 gennaio 1991, n. 2.