§ 3.1.67 - L.P. 6 luglio 1992, n. 25.
Modifiche all'ordinamento urbanistico provinciale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.1 urbanistica
Data:06/07/1992
Numero:25


Sommario
Art. 1.      1. Al testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento urbanistico, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 giugno 1970, n. 20, denominato con l'art. 1 della legge [...]
Art. 2.      1. Al comma primo dell'art. 2 dell'ordinamento urbanistico provinciale i numeri da 1 a 5 sono così sostituiti:
Art. 3.      1. L'art. 6 dell'ordinamento urbanistico provinciale è così sostituito:
Art. 4.      1. L'art. 7 dell'ordinamento urbanistico provinciale è così sostituito:
Art. 5.      1. L'art. 8 dell'ordinamento urbanistico provinciale, sostituito dall'art. 5 della legge provinciale n. 38/1973, ed integrato dall'art. 13 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, è così [...]
Art. 6.      1. L'art. 9 dell'ordinamento urbanistico provinciale è così sostituito:
Art. 7.      1. L'art. 10 dell'ordinamento urbanistico provinciale è così sostituito:
Art. 8.      1. L'art. 11 dell'ordinamento urbanistico provinciale è così sostituito:
Art. 9.      1. Dopo l'art. 11 dell'ordinamento urbanistico provinciale è inserito il seguente art. 11-bis:
Art. 10.      1. Dopo l'art. 11 bis dell'ordinamento urbanistico provinciale, inserito dall'art. 9 della presente legge, è inserito il seguente art. 11 ter:
Art. 11.      1. Dopo l'art. 11 ter dell'ordinamento urbanistico provinciale, inserito dall'art. 10 della presente legge, è inserito il seguente art. 11 quater:
Art. 12.  Norma transitoria.


§ 3.1.67 - L.P. 6 luglio 1992, n. 25.

Modifiche all'ordinamento urbanistico provinciale.

(B.U. 21 luglio 1992, n. 30).

 

     Art. 1.

     1. Al testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento urbanistico, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 giugno 1970, n. 20, denominato con l'art. 1 della legge provinciale 20 settembre 1973, n. 38: "ordinamento urbanistico provinciale", sono apportate le modifiche indicate negli articoli seguenti.

 

          Art. 2.

     1. Al comma primo dell'art. 2 dell'ordinamento urbanistico provinciale i numeri da 1 a 5 sono così sostituiti:

     "1) dal direttore della ripartizione per l'urbanistica, quale presidente;

     2) da un rappresentante della ripartizione per l'urbanistica, quale vice-presidente; esso deve essere esperto in materia di urbanistica;

     3) da un ulteriore rappresentante della ripartizione per l'urbanistica, quale esperto in materia di pianificazione territoriale;

     4) da un esperto per la tutela del paesaggio iscritto all'albo di cui all'art. 47, proposto dall'assessore competente per la tutela del paesaggio;

     5) da un rappresentante della ripartizione per la sanità, esperto in materia di igiene pubblica."

 

          Art. 3.

     1. L'art. 6 dell'ordinamento urbanistico provinciale è così sostituito:

     "Art. 6. Contenuto del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale.

     1. Il piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale contiene la pianificazione di ordine superiore, sovracomunale e riassuntiva per lo sviluppo del territorio provinciale.

     2. Nel piano devono essere indicati, nelle linee fondamentali, gli obiettivi per un coordinato sviluppo economico, culturale e sociale della popolazione nel territorio provinciale.

     3. Il piano di estende a tutto il territorio della provincia di Bolzano e, sulla base dei fattori geografici e naturali, etnici, demografici, sociali, economici e culturali, definisce i principi per assicurare un indirizzo coordinato della pianificazione a livello comunale e comprensoriale.

     4. Il piano, nel formulare gli obiettivi ed i principi urbanistici più importanti a livello provinciale, comprensoriale e comunale, deve avere particolare rispetto per le esigenze dell'ecologia, nell'interesse delle generazioni future."

 

          Art. 4.

     1. L'art. 7 dell'ordinamento urbanistico provinciale è così sostituito:

     "Art. 7. Elementi del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale.

     1. Sono elementi del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale:

     a) la relazione illustrativa della situazione di fatto;

     b) la definizione dei principi fondamentali per il coordinato sviluppo economico, culturale e sociale della popolazione nel territorio provinciale, nonché la definizione dei principi per assicurare un indirizzo coordinato della pianificazione a livello comunale;

     c) la definizione degli obiettivi e delle misure;

     d) gli allegati grafici utili per evidenziare il piano;

     e) l'elenco delle materie per le quali sono previsti piani di settore."

 

          Art. 5.

     1. L'art. 8 dell'ordinamento urbanistico provinciale, sostituito dall'art. 5 della legge provinciale n. 38/1973, ed integrato dall'art. 13 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, è così sostituito:

     "Art. 8. Pubblicazione del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale – osservazioni.

     1. Il progetto del piano deliberato dalla Giunta provinciale è depositato ed esposto al pubblico presso l'amministrazione provinciale e nelle sedi dei comuni della provincia.

     2. La data di esposizione è preventivamente resa nota mediante avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e su almeno due quotidiani, di cui uno in lingua tedesca ed uno in lingua italiana, nonché su un settimanale. Il piano è esposto per trenta giorni, durante i quali chiunque può prenderne visione; nello stesso periodo gli enti e le associazioni interessate possono presentare osservazioni e proposte ai comuni o alla Giunta provinciale, intese a contribuire al perfezionamento del piano.

     3. Entro i successivi sessanta giorni i comuni esprimono sul progetto del piano il loro parere motivato, tenendo presenti le osservazioni e le proposte a loro presentate.

     4. I comuni trasmettono, entro i successivi trenta giorni, alla Giunta provinciale il loro parere sul piano, corredato delle osservazioni e proposte presentate. Decorsi tali termini si prescinde dai pareri dei comuni.

     5. Contemporaneamente al deposito ai sensi del comma primo, il progetto del piano è inviato al Ministero dei lavori pubblici, affinché entro il termine perentorio di centoventi giorni formuli le eventuali osservazioni ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381."

 

          Art. 6.

     1. L'art. 9 dell'ordinamento urbanistico provinciale è così sostituito:

     "Art. 9. Pronuncia sulle osservazioni al piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale.

     1. La Giunta provinciale, sentita la commissione urbanistica provinciale, delibera sulle osservazioni, sulle proposte e sui pareri di cui all'art. 8, entro novanta giorni dalla data in cui sono pervenuti.

     2. Il progetto definitivo del piano ed il relativo disegno di legge sono trasmessi al Consiglio provinciale."

 

          Art. 7.

     1. L'art. 10 dell'ordinamento urbanistico provinciale è così sostituito:

     "Art. 10. Pubblicità ed effetti del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale.

     1. Un esemplare del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale deve essere depositato, a libera visione del pubblico, in ogni comune della provincia.

     2. Tutti gli enti sono obbligati a rispettare il piano provinciale e ad eseguirlo nell'ambito delle rispettive competenze. I comuni non possono rilasciare concessioni edilizie per opere che siano in contrasto con il piano stesso."

 

          Art. 8.

     1. L'art. 11 dell'ordinamento urbanistico provinciale è così sostituito:

     "Art. 11. Revisione periodica del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale.

     1. Alla scadenza di un decennio dalla data di entrata in vigore del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale, la Giunta provinciale, sentita la commissione urbanistica provinciale ed il Ministero dei lavori pubblici, propone al Consiglio provinciale la conferma del piano o, qualora intenda adeguarlo a nuove esigenze, procede secondo le disposizioni degli articoli 8, 9 e 10."

 

          Art. 9.

     1. Dopo l'art. 11 dell'ordinamento urbanistico provinciale è inserito il seguente art. 11-bis:

     "Art. 11 bis. Piani di settore.

     1. I piani di settore trasformano in concrete pianificazioni gli obiettivi, i principi e le direttive del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale e si possono estendere anche a parti limitate ma omogenee del territorio provinciale.

     2. I piani di settore previsti da altre leggi provinciali di settore devono adeguarsi al piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale."

 

          Art. 10.

     1. Dopo l'art. 11 bis dell'ordinamento urbanistico provinciale, inserito dall'art. 9 della presente legge, è inserito il seguente art. 11 ter:

     "Art. 11 ter. Pubblicazione ed approvazione del piano di settore.

     1. Il progetto del piano di settore deliberato dalla Giunta provinciale è depositato ed esposto al pubblico presso l'amministrazione provinciale e nelle sedi dei comuni della provincia territorialmente interessati.

     2. la data di esposizione è preventivamente resa nota mediante avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e su almeno due quotidiani, di cui uno in lingua tedesca ed uno in lingua italiana, nonché su un settimanale. Il piano è esposto per trenta giorni, durante i quali chiunque può prendere visione del piano stesso e degli allegati; nello stesso periodo gli enti e le associazioni interessate possono presentare osservazioni e proposte ai comuni o alla Giunta provinciale, intese a contribuire al perfezionamento del piano.

     3. Entro i successivi sessanta giorni i comuni territorialmente interessati esprimono sul progetto del piano il loro parere motivato, tenendo presenti le osservazioni e proposte loro presentate. Decorso tale termine, si prescinde dai pareri dei comuni.

     4. I comuni trasmettono quindi entro i successivi trenta giorni alla Giunta provinciale il loro eventuale parere sul piano ed osservazioni e proposte presentate.

     5. La Giunta provinciale, sentiti gli organi consultivi competenti per materia, delibera sulle osservazioni, sulle proposte e sui pareri, ed approva il piano.

     6. Il piano di settore è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     7. Alla scadenza del decennio dall'entrata in vigore del piano di settore, la Giunta provinciale, sentiti gli organi consultivi competenti per materia, delibera la conferma del piano o, qualora intenda adeguarlo a nuove esigenze, procede secondo le disposizioni degli articoli 11-ter ed 11-quater. e semprechè non siano intervenute modifiche al piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale, che ne richiedano l'adeguamento."

 

          Art. 11.

     1. Dopo l'art. 11 ter dell'ordinamento urbanistico provinciale, inserito dall'art. 10 della presente legge, è inserito il seguente art. 11 quater:

     "Art. 11 quater. Pubblicità ed effetti del piano di settore.

     1. Un esemplare del piano di settore approvato dalla Giunta provinciale deve essere depositato, a libera visione del pubblico, in ogni comune della provincia territorialmente interessato.

     2. Tutti gli enti sono obbligati a rispettarlo e ad eseguirlo nell'ambito delle rispettive competenze. I comuni sono tenuti a farlo rispettare e ad eseguirlo e non possono rilasciare concessioni edilizie per opere che siano in contrasto con il piano.

     3. La Giunta provinciale adegua d'ufficio i piani urbanistici comunali al piano di settore. L'ufficio centrale di urbanistica cura le modifiche agli allegati grafici del piano urbanistico comunale."

 

          Art. 12. Norma transitoria.

     1. In sede di prima applicazione della presente legge il progetto del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1232 del 16 marzo 1992 si intende deliberato, depositato ed esposto al pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della presente legge.