§ 4.4.64 - L.R. 25 gennaio 2001, n. 2.
Costituzione dell'Autorità di Bacino della Basilicata.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:25/01/2001
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Finalità della Legge.
Art. 2.  Delimitazione dei bacini idrografici.
Art. 3.  Organi dell'Autorità di Bacino.
Art. 4.  Comitato Istituzionale.
Art. 5.  Compiti del Comitato Istituzionale.
Art. 6.  Comitato Tecnico.
Art. 7.  Segretario Generale.
Art. 8.  Segreteria Tecnica Operativa.
Art. 9.  Piani di Bacino.
Art. 10.  Programmi triennali.
Art. 11.  Schemi previsionali e programmatici.
Art. 12.  Spese di funzionamento.
Art. 13.  Attività di Studio e di Ricerca.
Art. 14.  Disposizioni finanziarie.
Art. 15.  Sede e Segreteria Tecnica Operativa.
Art. 16.  Segreteria Tecnica e Segretario Generale.
Art. 17.  Regolamento di Amministrazione e Contabilità.
Art. 18.  Abrogazione di norma di legge.
Art. 19.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 4.4.64 - L.R. 25 gennaio 2001, n. 2. [1]

Costituzione dell'Autorità di Bacino della Basilicata.

(B.U. 29 gennaio 2001, n. 7).

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Finalità della Legge.

     1. E' istituita ai sensi della legge 18.5.1989, n. 183 e successive modificazioni, delle intese già sottoscritte dalle Regioni interessate, secondo la previsione dell'art. 2 comma 1 della legge 3 agosto 1998, n. 267, l'Autorità di Bacino dei fiumi regionali Basento, Cavone ed Agri ed interregionali Bradano e Sinni-Noce, di competenza della Regione Basilicata, in seguito denominata "Autorità di Bacino della Basilicata" con sede a Potenza.

     2. L'Autorità di Bacino ispira la propria azione ai principi della leale cooperazione con le Regioni limitrofe e con gli Enti locali operanti sul territorio, agisce in conformità agli obiettivi della legge 18 maggio 1989, n. 183 ed in particolare persegue l'unitario governo dei bacini idrografici, indirizza, coordina e controlla le attività conoscitive di pianificazione, di programmazione e di attuazione inerenti i singoli bacini idrografici dei fiumi di Agri, Basento, Cavone, Bradano, Noce e Sinni.

     3. All'Autorità di bacino, per il suo funzionamento e per quanto non previsto nella presente legge si applicano le norme della Regione Basilicata.

 

     Art. 2. Delimitazione dei bacini idrografici.

     1. I bacini idrografici interregionali dei fiumi Bradano, Sinni e Noce, nonché i bacini idrografici dei fiumi regionali lucani Basento, Cavone ed Agri, elaborati secondo i criteri tecnici allegati al D.P.R. 14.4.1994, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 dell'1.7.1994, sono quelli le cui delimitazioni sono state approvate dal Comitato Istituzionale delle rispettive Autorità di Bacino e, successivamente, dalla Giunta Regionale di Basilicata.

 

Titolo II

AUTORITA' DI BACINO

 

     Art. 3. Organi dell'Autorità di Bacino.

     1. Sono organi dell'Autorità di Bacino:

     a) il Comitato Istituzionale;

     b) il Comitato Tecnico;

     c) il Segretario Generale;

     d) la Segreteria tecnica operativa.

 

     Art. 4. Comitato Istituzionale.

     1. Il Comitato Istituzionale è composto:

     a) dal Presidente della Giunta Regionale della Basilicata che lo presiede, o suo delegato;

     b) dal Presidente della Giunta regionale della Puglia, o suo delegato;

     c) dal Presidente della Giunta regionale della Calabria, o suo delegato;

     d) dai Presidenti delle Province interessate ovvero da loro delegati;

     e) da un rappresentante del Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 della legge 18 maggio 1989 n. 183.

     2. La eventuale delega dovrà essere comunicata all'atto del primo insediamento del comitato.

     3. Le adunanze e le deliberazioni del comitato istituzionale sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti qualora i punti all’ordine del giorno trattino argomenti relativi a piani e programmi di interesse anche delle Regioni e delle Province della Puglia e della Calabria; negli altri casi non è obbligatoria la presenza dei rappresentanti delle Regioni e delle Province di Puglia e Calabria tenendo conto, ai fini della validità delle adunanze, della maggioritaria rappresentanza territoriale. Le deliberazioni, in ogni caso, richiedono il voto favorevole del rappresentante della Regione che abbia competenza territoriale prevalente con riferimento all'oggetto del deliberato. I punti all'ordine del giorno riguardanti i bacini idrografici interregionali dei fiumi Bradano e Sinni- Noce non potranno essere portati a delibera qualora sia assente il rappresentante della Regione interessata per competenza territoriale all'argomento. In caso di parità prevale il voto del Presidente [2].

     4. Il Comitato approva nella prima adunanza il regolamento per il suo funzionamento.

     5. In caso di inattività o inadempienza del Comitato Istituzionale il rappresentante del Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 della legge 183/89 procede alla convocazione ovvero a promuovere la procedura di cui all'art. 5 comma 3 del D.L.vo n. 112/98. Esso, vigila altresì sulla corretta applicazione del regolamento di cui al comma 4 precedente e sull'adozione delle misure di salvaguardia di cui all'art. 9 successivo.

     6. Alle sedute del Comitato Istituzionale partecipa con voto consultivo e con funzioni di Segretario, il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino.

     7. In relazione agli argomenti trattati, il Presidente invita alle adunanze del Comitato istituzionale, a titolo consultivo, i Sindaci dei Comuni interessati ed i Presidenti delle Comunità montane e degli Enti Parco nazionali e regionali.

 

     Art. 5. Compiti del Comitato Istituzionale.

     1. Il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino ha i seguenti compiti:

     a) adozione del progetto di coordinamento dei Piani di bacino relativi ciascun bacino idrografico assegnato alla competenza dell'Autorità di bacino in un unico e generale Piano di bacino;

     b) definizione dei criteri, metodi, temi e modalità per l'elaborazione dei piani di bacino e determinazione delle componenti dei piani di bacino che costituiscono interesse esclusivo delle singole Regioni;

     c) adozione delle misure di salvaguardia;

     d) adozione ed approvazione dei Piani di Bacino relativi ai singoli bacini idrografici e dei singoli Piani Stralcio;

     e) adozione dei programmi di intervento attuativi del piano di bacino, nonché degli schemi previsionali e programmatici di cui all'art. 31 della legge 18.5.1989, n. 183, e di ogni altro programma di intervento demandato all'Autorità di Bacino da disposizioni comunitarie nazionali e regionali;

     f) controllo dell'attuazione dei piani di bacino e dei relativi programmi di intervento;

     g) adozione ed approvazione di normative omogenee relative a permessi, limiti e divieti nei settori inerenti alle finalità di cui all'art. 1;

     l) nomina del vice Presidente del Comitato Istituzionale;

     m) nomina del Segretario Generale;

     n) nomina del Comitato tecnico-scientifico;

     o) approvazione del regolamento di amministrazione e di contabilità;

     p) adozione della pianta organica ed approvazione del regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;

     q) approvazione del programma finanziario annuale dell'attività di studio, di ricerca nonché delle spese di funzionamento della Struttura tecnico-amministrativa;

     r) proposizione di indirizzi, direttive e criteri per la valutazione ed il contenimento degli effetti sull'ambiente del programma triennale di intervento di cui all'art. 10 seguente e delle attività presenti sul territorio dell'Autorità di bacino, con particolare riferimento a quelle agricole, zootecniche ed industriali ed ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni;

     s) approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

     t) approvazione delle intese e accordi di programma con Enti Territoriali e Locali, Enti Pubblici ed Associazioni riconosciute previo parere del Comitato Tecnico Scientifico sulla congruenza con le attività di pianificazione e programmazione già realizzate, in corso e programmate;

     u) delegare le attività di autorizzazioni, di nulla-osta e di pareri al Segretario Generale nei casi e nei limiti espressamente previsti.

 

     Art. 6. Comitato Tecnico.

     1. Il Comitato tecnico è convocato, anche su richiesta del Comitato istituzionale, dal Segretario Generale dell'Autorità di Bacino, che lo presiede, ed è composto da:

     a) funzionari regionali in servizio con qualifica dirigenziale designati dalle Regioni aggregate in numero proporzionale ai pesi paritetici delle Regioni stesse e per un numero massimo definito nel regolamento di attuazione da emanarsi con successivo atto dello stesso Comitato Istituzionale;

     b) un funzionario provinciale con qualifica dirigenziale designato da ciascuna delle province aggregate;

     c) un funzionario per ciascuna delle Amministrazioni indicate all'art. 10 comma 2 della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni;

     d) dagli esperti incaricati di consulenze dall'Autorità di Bacino per le questioni oggetto dell'incarico, senza diritto di voto.

     2. Il Comitato tecnico è nominato con deliberazione del Comitato Istituzionale, sulla base delle designazioni che le singole amministrazioni dovranno far pervenire entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine ed acquisiti almeno i due terzi delle designazioni previste, il comitato istituzionale provvede direttamente alla designazione delle componenti mancanti ed alla costituzione del comitato tecnico scientifico.

     3. Il Comitato Istituzionale, contestualmente alla costituzione del Comitato tecnico, ne approva il regolamento di funzionamento.

     4. Il Comitato tecnico è organismo di consulenza del Comitato Istituzionale e del Segretario Generale; fornisce vigilanza, indirizzo e supporto tecnico scientifico all'elaborazione dei Piani di Bacino ed alle attività connesse; esprime parere su ogni altra attività dell'Autorità di Bacino quando ciò gli venga richiesto dal Presidente del Comitato Istituzionale o dal Segretario Generale.

 

     Art. 7. Segretario Generale.

     1. Il Segretario generale con l'ausilio della Segreteria tecnica operativa a cui è preposto:

     a) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità di bacino;

     b) cura l'istruttoria degli atti di competenza del Comitato Istituzionale cui formula proposte;

     c) cura i rapporti, ai fini del coordinamento delle rispettive attività, con le Amministrazioni statali, regionali e degli Enti locali;

     d) cura l'attuazione delle direttive del Comitato Istituzionale agendo per conto di tale Organo nei limiti delle funzioni attribuitegli dal D.L. 31 marzo 1998, n. 80 e successive modifiche e ne esegue le deliberazioni;

     e) riferisce al Comitato Istituzionale sullo stato di attuazione dei Piani di bacino e dei Piani Stralcio, per l'esercizio del potere di vigilanza ed in tale materia esercita le potestà che gli vengono delegate dal Comitato medesimo;

     f) dirige la Segreteria tecnica operativa;

     g) svolge ogni altro compito attribuitogli da disposizioni di legge, di regolamento o per delega del Comitato Istituzionale.

     2. Il Segretario Generale è nominato dal Comitato Istituzionale, e deve essere scelto tra esperti nella materia, dotati di capacità gestionale, tra i funzionari regionali di livello dirigenziale o tra professionisti esterni. Svolge i compiti di cui all'art. 14 della L.R. 2.3.1996, n. 12. Dura in carica cinque anni e può essere riconfermato per altri cinque anni, svolgendo la propria attività a tempo pieno. E' collocato in posizione di fuori ruolo ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti per l'Amministrazione di appartenenza. Decade dalla nomina con la fine della legislatura nella quale l'incarico è stato conferito.

     3. Il rapporto di lavoro del Segretario Generale è disciplinato da un contratto di diritto privato che, congiuntamente al relativo trattamento economico complessivo, viene stabilito dalla Giunta regionale della Basilicata, su proposta del Comitato Istituzionale e secondo i criteri di cui all'art. 13 della legge 7.8.1990, n. 253. L'atto di nomina del Segretario Generale è trasmesso, a cura del Comitato Istituzionale, alle Giunte regionali interessate.

     4. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni riguardanti i Dirigenti generali della Regione Basilicata.

 

     Art. 8. Segreteria Tecnica Operativa.

     1. La Segreteria tecnica operativa è diretta dal Segretario Generale e svolge le seguenti funzioni:

     a) elabora i Piani di Bacino ed i Piani Stralcio;

     b) elabora e sviluppa l'attività di pianificazione e di programmazione dell'Autorità di Bacino e di quanto a questa connesso, in base a quanto definito dagli artt. 3 e 17 della legge 18 maggio 1985 n. 183;

     c) predispone la relazione annuale sull'uso del suolo e delle acque e del suo costo ambientale, sulle condizioni geomorfologico e idrogeologiche dei bacini idrografici, sullo stato di attuazione dei piani di bacino e dei programmi triennali di intervento e della loro efficacia sulla salvaguardia e sulla rinnovabilità delle risorse ambientali, nonché sullo sviluppo e la sicurezza della società regionale;

     d) fornisce supporto tecnico-operativo al Comitato istituzionale, al Comitato tecnico ed a qualunque altra attività compatibile con i fini istituzionali dell'Autorità di bacino;

     e) utilizza e partecipa a coordinare per le sole finalità dell'Autorità di bacino, se non altrimenti ed esplicitamente richiesto dalle regioni territorialmente competenti, i sistemi di monitoraggio ambientale delle regioni stesse e degli enti territoriali interessati, ne partecipa alla gestione e ne integra le infrastrutture preposte quando necessario;

     f) coordina o porta ad unità funzionale i servizi regionali, in particolare quello cartografico, indispensabili per sviluppare le attività ed assolvere ai compiti dell'Autorità di bacino;

     g) si collega e collabora strettamente, per le finalità dell'Autorità di bacino, con alcuni servizi nazionali, regionali e degli enti territoriali, quali, tra gli altri, i Servizi tecnici dello Stato, l'ARPAB, il servizio sismico e di protezione civile, i servizi meteorologici;

     h) provvede all'attività di catalogazione, conservazione, aggiornamento, diffusione ed elaborazione della cartografia regionale anche in relazione agli usi ed alle utilizzazioni disciplinate da normative regionali;

     i) fornisce, ai sensi dell'art. 5 dell'Accordo di programma sottoscritto in data 5 agosto 1999, dalla Regione Basilicata, Regione Puglia e Ministero dei LL.PP., supporto tecnico operativo all'Autorità di Governo di cui al comma 1 dello stesso art. 5.

     2. La Segreteria tecnica operativa è preposta alla gestione delle seguenti materie:

     a) Cartografia, identificazione dei sistemi territoriali ed ambientali, monitoraggio qualitativo e quantitativo del suolo e delle acque;

     b) Studi e ricerche;

     c) Difesa del suolo ed uso del territorio;

     d) Difesa ed uso razionale delle coste e dei litorali;

     e) Bilancio idrico, uso razionale e tutela della risorsa idrica;

     f) Leggi ed Amministrazione.

     3. La Segreteria tecnica operativa è organizzata dalla Giunta regionale della Basilicata in base ai principi stabiliti dal D.L.vo 29/93 e 80/98 e successive modificazioni sulla base di quanto richiamato dall'art. 12, comma 9 della legge n. 183 del 18 maggio 1989 e su proposta formulata dal Comitato istituzionale entro 60 giorni dal suo insediamento, dotandola di capacità tecniche ed amministrative in grado di assolvere efficacemente ai compiti e alle funzioni sia stabilite dal presente articolo, sia attribuite dalle leggi e dalle statuizioni di accordi di programma tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali interessati. Le unità di personale necessarie sono reperite nell'ambito delle unità tecnico-amministrative della Regione Basilicata o mediante comando o distacco o attraverso concorsi pubblici e portate ad unità funzionale nell'ambito della Segreteria tecnica operativa.

 

Titolo III

PIANO DI BACINO E PROGRAMMA

 

     Art. 9. Piani di Bacino.

     1. I piani di bacino hanno valore di piani territoriali di settore e costituiscono lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme finalizzate alla conservazione, alla difesa, alla valorizzazione ed alla corretta utilizzazione del suolo e delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali dei territori interessati. Pertanto essi rappresentano il quadro di riferimento a cui devono adeguarsi e riferirsi tutti i provvedimenti autorizzativi e concessori inerenti agli interventi comunque riguardanti ciascun bacino.

     2. I progetti dei piani di bacino inerenti i singoli bacini idrografici dei fiumi di Agri, Basento, Cavone, Bradano, Noce e Sinni devono confrontarsi e concertarsi con i programmi regionali e sub regionali di sviluppo economico e di uso del suolo e delle acque, hanno i contenuti di cui al comma 3 dell'art. 17 della legge 18.5.1989, n. 183.

     3. I piani di bacino possono essere redatti, adottati ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, interessanti anche più bacini idrografici e costituenti, in ogni caso, fasi sequenziali ed interrelate rispetto ai contenuti di cui al precedente comma 2.

     4. Il piano di bacino generale può emendare e/o modificare singoli piani di bacino e piani stralcio.

     5. Al fine di pervenire ad una pianificazione unitaria nella redazione sia dei piani di bacino che dei piani stralcio, l'Autorità di Bacino deve prevedere specifici strumenti ed attività di concertazione con gli Enti Territoriali. I contenuti di tale attività, indispensabili al fine dello snellimento delle procedure e di approvazione del Piano, fanno parte integrante del Progetto di Piano e del Piano.

     6. Il progetto di piano, sia esso generale, relativo ad un singolo bacino idrografico o ad un settore funzionale, elaborato dalla Segreteria tecnica operativa anche in collaborazione con esperti esterni all'Amministrazione regionale, è adottato dal Comitato Istituzionale e dell'adozione del progetto di piano è data notizia nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali delle regioni Basilicata, Puglia e Calabria, con la precisazione dei tempi e dei luoghi e delle modalità per la consultazione della documentazione. Il progetto di piano e la relativa documentazione sono depositati presso le sedi delle regioni e province per l'eventuale consultazione per 30 giorni dopo la pubblicazione dell'avvenuta adozione del Comitato Istituzionale nella Gazzetta Ufficiale e Bollettini Regionali. Presso ogni sede di consultazione è predisposto un registro sul quale sono annotate le richieste di visione e copia degli atti.

     7. Le osservazioni sul progetto di piano possono essere inoltrate alla Autorità di Bacino, oltre che alla Regione territorialmente competente, entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di consultazione o essere direttamente annotate sul registro di cui al comma precedente. Entro i successivi trenta giorni l'Autorità di Bacino, sulla base delle osservazioni formula un parere e propone al Comitato istituzionale l'approvazione del progetto di piano sentito il Comitato Tecnico Scientifico.

     8. Il Comitato Istituzionale, tenendo conto del parere espresso dalle Regioni territorialmente competenti sulle osservazioni pervenute, approva il piano.

     9. Le regioni o gli enti da esse delegati, entro dodici mesi dall'approvazione dei piani di bacino, provvedono ad adeguare i piani territoriali ed i programmi regionali ai sensi del comma 4 dell'art. 17 della legge 18.5.1989, n. 183.

     10. Di conseguenza la Regione Basilicata adegua anche le Direttive ed i Piani generali di bonifica di cui alla legge regionale 28 febbraio 1995, n. 22, il Piano pluriennale di salvaguardia e valorizzazione ambientale e forestale di cui alla legge regionale 10 novembre 1998, n. 42, i Piani di tutela delle acque ed i progetti di gestione degli impianti di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, la Convenzione tipo ed il relativo disciplinare per regolare i rapporti tra l'Autorità d'Ambito di cui alla legge regionale 23 dicembre 1996, n. 63 ed i soggetti gestori del servizio idrico integrato ai sensi dell'art. 11 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

     11. Il Piano pluriennale di salvaguardia e valorizzazione ambientale e forestale, di cui all'art. 6 della legge regionale 10 novembre 1998, n. 42, è un piano regionale che in assenza dei piani di bacino, ha valore di un progetto di piano stralcio, adottato ed approvato da parte del Comitato istituzionale.

     12. In attesa dell'approvazione dei piani di bacino, l'Autorità di bacino, tramite il Comitato istituzionale, adotta misure di salvaguardia ai sensi del comma 6-bis dell'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

 

     Art. 10. Programmi triennali.

     1. I piani di bacino sono attuati attraverso programmi triennali di intervento, redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità dei piani medesimi ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modifiche.

     2. I programmi triennali di intervento sono predisposti ed adottati dall'Autorità di bacino e sono proposti per l'approvazione alle Regioni per le parti di rispettiva competenza territoriale e per le finalità previste agli artt. 21 e 22 della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modifiche.

     3. Le provincie, le comunità montane ed i comuni, interessati e secondo le rispettive competenze, concorrono tra l'altro alla predisposizione dei programmi triennali di intervento ai sensi del comma 4 dell'art. 1 e del comma 1 dell'art. 11 della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modifiche. A tal fine l'Autorità di bacino deve prevedere specifici strumenti ed attività di concertazione, anche promuovendo accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

     4. I programmi triennali di intervento sono coordinati con i programmi annuali e pluriennali di intervento in attuazione dei piani regionali e sub-regionali finalizzati alla conservazione, alla difesa, alla valorizzazione ed alla corretta utilizzazione del suolo e delle acque. Di conseguenza la Regione Basilicata o gli enti locali, da essa delegati, secondo le rispettive competenze, provvederanno ad adeguare i programmi e gli stralci annuali di cui alla legge regionale 28 febbraio 1995, n. 22, i Programmi annuali di cui alla legge regionale 10 novembre 1998, n. 42, i Piani di tutela delle acque ed i progetti di gestione degli impianti di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, il Piano degli interventi di cui alla legge regionale 23 dicembre 1996, n. 63, laddove interessati.

     5. Nell'ambito del territorio agro-forestale della Regione Basilicata non classificato di bonifica ai sensi della legge regionale 28 febbraio 1995, n. 22, anche in attuazione anche della legge 97/94, gli interventi pubblici di bonifica di cui alle lettere a), h), l) ed u) dell'art. 2 della legge regionale 10 novembre 1998, n. 42, inseriti nei programmi triennali di intervento, sono affidati in via prioritaria alla competenza delle Comunità montane e delle Province.

     6. Nell'ambito del territorio agro-forestale della Regione Basilicata classificato di bonifica ai sensi della legge regionale 28 febbraio 1995, n. 22, la progettazione e la realizzazione degli interventi di cui al comma precedente, nonché la manutenzione, l'esercizio e la vigilanza delle opere realizzate, è affidata in via prioritaria alla competenza dei Consorzi di bonifica se l'ente delegato all'esercizio delle funzioni di cui alla legge regionale 10 novembre 1998, n. 42 è la Provincia. Nel caso in cui l'ente delegato sia la Comunità montana, la Provincia assume tutte le opportune iniziative, anche su richiesta di uno dei soggetti interessati, al fine di promuovere un accordo di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1970, n. 142, tra la Comunità montana ed il Consorzio di bonifica che definisca l'affidamento di tali interventi. Nel caso in cui i Consorzi di bonifica non accettino tale affidamento prioritario le Province e le Comunità montane potranno affidare ad altri la progettazione e la realizzazione di tali interventi.

     7. Nell'ambito del territorio dei bacini idrografici dei fiumi Agri, Basento, Cavone, Bradano, Noce e Sinni, la progettazione e la realizzazione degli interventi pubblici di bonifica, inseriti nei programmi triennali di intervento e definiti anche ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 28 febbraio 1995, n. 22, sono affidate alla competenza dei Consorzi di bonifica. Possono essere altresì affidate ai Consorzi la progettazione e la realizzazione di interventi, comprensivi della manutenzione, dell'esercizio e della vigilanza di opere, e di servizi di interesse regionale inseriti nei programmi triennali di intervento.

     8. Gli interventi di cui al presente articolo sono attuati ai sensi dell'art. 23 della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modifiche, nonché affidati e realizzati secondo criteri di efficienza, efficacia e di economicità adeguatamente stabiliti e predisposti dall'Autorità di Bacino. Il non perseguimento di tali criteri da parte dei soggetti attuatori degli interventi stessi è ragione di revoca dell'affidamento stesso da parte del Comitato Istituzionale, previa diffida.

     9. Alla progettazione e realizzazione degli interventi, nonché alla manutenzione, esercizio e vigilanza delle opere e degli impianti dichiarati di interesse regionale dai Piani di bacino di cui all'art. 9 della presente legge si provvede a totale carico della Regione proprietaria o affidataria delle opere e degli impianti.

     10. Le Province, le Comunità montane, i Comuni e gli altri enti pubblici, nell'ambito delle rispettive competenze o in relazione alle materie ad esse delegate dalla Regione o previa autorizzazione del Comitato istituzionale, possono concorrere con propri stanziamenti alla progettazione e realizzazione di interventi, nonché alla manutenzione, esercizio e vigilanza di opere ed impianti previsti nel programma triennale di intervento.

     11. All'attuazione del Piano triennale di intervento si provvede anche attraverso i proventi ricavati dalle Regioni per la concessione e l'uso del demanio idrico ai sensi degli art. 86 e 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, i finanziamenti recepiti dalle Regioni nel quadro di azioni comunitarie e nazionali e quelli eventualmente trasferiti alle Regioni per la progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali di proprietà regionale, ma dichiarate di interesse nazionale con legge dello Stato.

     12. I piani triennali dovranno garantire le risorse per la gestione di attività, di opere e di impianti di captazione, accumulo, adduzione e distribuzione esistenti di interesse regionale e prioritariamente di quelli di proprietà regionale, anche a servizio interregionale.

 

     Art. 11. Schemi previsionali e programmatici.

     1. Gli schemi previsionali e programmatici, di cui all'art. 31 della legge 18.5.1989 n. 183, sono predisposti dall'Autorità di Bacino.

     2. Fino all'approvazione dei piani di bacino o dei piani stralcio prioritari, le rivenienze finanziarie provenienti dallo Stato vengono destinate con gli aggiornamenti di tali schemi previsionali programmatici.

     3. L'aggiornamento degli schemi previsionali e programmatici contengono: il programma di interventi, le attività di studi, le attività di monitoraggio e controllo del sistema fisico e l'eventuale ridefinizione della pianta organica.

 

Titolo IV

NORME FINANZIARIE

 

     Art. 12. Spese di funzionamento.

     1. A tutte le spese di funzionamento, compreso il trattamento economico complessivo spettante al Segretario Generale e al personale in servizio presso l’Autorità di Bacino, provvedono le Regioni interessate in misura proporzionale, determinate sulla base del parametro composto, con peso paritetico, dall'incidenza percentuale della superficie totale, come risultante dal progetto di delimitazione definitiva approvato, e della popolazione residente nei singoli bacini idrografici.

     Le spese relative alla dotazione dei locali sono a carico della Regione Basilicata [3].

     2. Le quote proporzionali possono essere successivamente modificate con atto del Comitato Istituzionale, sulla base di variazioni ufficiali anche di uno solo dei parametri composti definiti al comma precedente.

     3. Qualora una regione territorialmente competente non versi all'Autorità di bacino le quote o le risorse finanziarie di cui, rispettivamente ai commi 1 e 2 del presente articolo, dopo formale e perentoria diffida da parte del rappresentante nel Comitato Istituzionale del Comitato dei Ministri, di cui all'art. 4 della legge 18 maggio 1989 n. 183, trascorsi sei mesi, l'Autorità di bacino è autorizzata a sospendere ogni attività che possa recare beneficio, direttamente o indirettamente, ai territori dei bacini idrografici ricadenti nei confini amministrativi della regione inadempiente, che risulterà responsabile civilmente e penalmente di eventuali danni arrecati a terzi, direttamente o indirettamente, dalla sospensione delle attività.

 

     Art. 13. Attività di Studio e di Ricerca.

     1. Le attività di studio e ricerca finalizzate alla redazione dei piani di bacino ovvero dei suoi stralci prioritari sono finanziate con le somme erogate, per quota studi, dallo Stato in materia di difesa del suolo con fondi eventualmente stanziati direttamente dalle singole Regioni anche in relazione al supporto tecnico richiesto dalla Autorità di governo di cui all'accordo di programma ex art. 17 della Legge 5 gennaio 1994 n. 36 tra la Regione Puglia, la Regione Basilicata ed il Ministero dei Lavori Pubblici, e possono essere completate con i fondi derivanti da programmi comunitari o da altre leggi di spesa.

 

     Art. 14. Disposizioni finanziarie.

     1. Le quote di partecipazione delle Regioni Calabria e Puglia, per le spese di funzionamento di cui al precedente art. 12, ed i fondi per le attività di studio e ricerca affluiscono su due distinti capitoli dello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione Basilicata a partire dall'esercizio finanziario 2001.

     2. Contestualmente si istituiscono due corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale a partire dall'esercizio finanziario 2001.

     3. Gli oneri a carico della Regione Basilicata per le spese di funzionamento sono quantificati, per l'esercizio finanziario 2001, di lire 100.000.000 e trovano copertura nello stanziamento già previsto per la L.R. n. 29/94. Le attività di studio e ricerca sono finanziate con le ulteriori entrate di cui alla L. n. 183/89.

     4. In sede di prima applicazione e fino all'approvazione del progetto di delimitazione definitiva dei bacini idrografici, per la ripartizione delle spese di funzionamento, come individuate all'articolo 12, comma 1, si fa riferimento ai valori della superficie territoriale e della popolazione residente, attualmente aggiornati.

     Sulla base del parametro composto, con peso paritetico, dall'incidenza percentuale dei suddetti valori, le quote di partecipazione alle spese di funzionamento sono quelle già determinate dalle intese precedenti:

     - Regione Basilicata: 84,5%

     - Regione Puglia: 13,0%

     - Regione Calabria: 2,5%

 

Titolo V

NORME TRANSITORIE

 

     Art. 15. Sede e Segreteria Tecnica Operativa.

     1. Entro sei mesi dalla data di insediamento del Comitato Istituzionale, la Regione Basilicata provvederà a dotare l'Autorità di Bacino di una idonea sede, di automezzi, delle attrezzature e dei materiali necessari per un adeguato funzionamento dell'Autorità di bacino.

 

     Art. 16. Segreteria Tecnica e Segretario Generale.

     1. In sede di prima applicazione della presente legge la Segreteria tecnica operativa, è articolata negli Uffici: a) segreteria, b) studi e documentazione, c) piani e programmi, ed è costituita dal personale attualmente già previsto per le Autorità di bacino di cui alla legge regionale 16 luglio 1994, n. 29.

     2. Sino alla nomina del Segretario Generale svolge le sue funzioni il Dirigente regionale già nominato ai sensi del comma 6 dell'art. 5 della L.R. 16.7.1994, n. 29 il quale opera nel rispetto delle procedure, prerogative e rapporti definiti dall'art. 7.

 

Titolo VI

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 17. Regolamento di Amministrazione e Contabilità. [4]

     1. Entro il 30 giugno 2004 il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino adotta, su proposta del Segretario Generale, il Regolamento di Amministrazione e Contabilità e lo trasmette alle Regioni Basilicata, Puglia e Calabria per la successiva approvazione.

     2. Il bilancio di previsione annuale e pluriennale viene adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino entro il 30 novembre dell’anno che precede il relativo esercizio finanziario.

     3. Le Regioni Basilicata, Puglia e Calabria trasferiscono le risorse finanziarie assegnate a vario titolo all’Autorità di Bacino, ivi comprese le spese di funzionamento e di gestione, su apposito conto corrente acceso presso la tesoreria della stessa Autorità.

     4. In via transitoria il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2004 è adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino successivamente alla approvazione del Regolamento di Amministrazione e Contabilità di cui al comma 1 del presente articolo e comunque entro il 30 giugno 2004.

 

     Art. 18. Abrogazione di norma di legge.

     1. La legge regionale 16.7.1994, n. 29 è abrogata. E' parimenti abrogata ogni altra disposizione di legge regionale che contrasta con la presente.

 

     Art. 19. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

     2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] L’Autorità di Bacino della Basilicata di cui alla presente legge è stata soppressa dall'art. 12 della L.R. 13 marzo 2019, n. 2.

[2] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 26 febbraio 2003, n. 10.

[3] Comma così modificato dall’art. 2 della L.R. 26 febbraio 2003, n. 10.

[4] Articolo già sostituito dall’art. 3 della L.R. 26 febbraio 2003, n. 10 e così ulteriormente sostituito dall’art. 52 della L.R. 2 febbraio 2004, n. 1.