§ 4.1.46 - L.R. 14 dicembre 1998, n. 49.
Semplificazione delle procedure ed accelerazione degli interventi relativi al completamento del processo di ricostruzione edilizia.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:14/12/1998
Numero:49


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Competenze dei Comuni.
Art. 3.  Soggetti aventi diritto al finanziamento prioritario.
Art. 4.  Ulteriori requisiti per accedere al finanziamento prioritario: Unicità dell'abitazione.
Art. 5.  Ulteriori requisiti per accedere al finanziamento prioritario: Residenza.
Art. 6.  Ulteriori requisiti per accedere al finanziamento prioritario: Danno.
Art. 7.  Ulteriori criteri.
Art. 8.  Domande ex Legge 12/88 e Legge regionale n. 37/81.
Art. 9.  Quote di saldo, aggiornamenti di contributi perizie di variante e suppletive.
Art. 10.  Opere strutturali e condominiali.
Art. 11.  Perizie presentate ai sensi della Legge regionale n. 37/81.
Art. 12.  Erogazione dei contributi.
Art. 13.  Revoca dei contributi.
Art. 14.  Imprese artigiane.
Art. 15.  Monitoraggio della spesa.
Art. 16.  Pubblicazione.


§ 4.1.46 - L.R. 14 dicembre 1998, n. 49. [1]

Semplificazione delle procedure ed accelerazione degli interventi relativi al completamento del processo di ricostruzione edilizia.

(B.U. 21 dicembre 1998, n. 73).

 

     Art. 1. Finalità.

     La Regione Basilicata, in attuazione di quanto disposto all'art. 23 ter della Legge 30 marzo 1998, n. 61, di conversione del D.L. 30 gennaio 1998, n. 6, con la presente legge persegue l'obiettivo di semplificare le procedure ed accelerare gli interventi relativi al completamento del processo di ricostruzione edilizia nelle zone colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982.

 

     Art. 2. Competenze dei Comuni.

     La gestione delle attività di ricostruzione è attribuita interamente ai Comuni.

     I Consigli Comunali, sulla base dei criteri fissati dalla Legge 23 gennaio 1992 n. 32 e dalle Deliberazioni CIPE d'attuazione della stessa, nonché di quelli stabiliti dalla presente legge, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della stessa approvano, ovvero, qualora le abbiano già approvate, adeguano le graduatorie degli aventi diritto in via prioritaria ai contributi di cui al Testo Unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

     Le deliberazioni consiliari aventi ad oggetto l'approvazione ovvero l'adeguamento delle graduatorie di cui al precedente comma, sono trasmesse per conoscenza al CIPE, al Ministero dei Lavori Pubblici ed alla Regione entro dieci giorni dalla loro adozione.

 

     Art. 3. Soggetti aventi diritto al finanziamento prioritario.

     Hanno diritto al finanziamento in via prioritaria, nei limiti dei contributi spettanti in base al Testo Unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, i soggetti individuati all'articolo 3, secondo comma, della Legge 23 gennaio 1992, n. 32.

     A tal fine ai proprietari sono equiparati:

     a) i soggetti individuati all'articolo 14 del Testo Unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990 n. 76, anche in presenza di domanda di contributo presentata dal proprietario;

     b) i soggetti legittimati a presentare domanda di contributo ai sensi della legge regionale 7 settembre 1981, n. 37 e successive modificazioni ed integrazioni;

     c) i soggetti che, nei comuni disastrati, abbiano acquistato l'immobile in data successiva agli eventi sismici;

     d) i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo grado, ai quali l'immobile sia stato donato successivamente agli eventi sismici.

     Hanno inoltre titolo al finanziamento in via prioritaria, sulla base dei medesimi criteri fissati dalla Legge 32/92 e dalla presente legge regionale:

     a) i soggetti che abbiano presentato regolare istanza ai sensi dell'Ordinanza del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile 25 marzo 1987, n. 933/FPC/2A nei Comuni colpiti dal sisma del 21 marzo 1982;

     b) i soggetti aventi titolo su immobili ricadenti nei piani di cui all'articolo 34, comma terzo, lettera c), del testo Unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990 n. 76, adottati nei Comuni disastrati e gravemente danneggiati entro il 30 giugno 1988, che abbiano presentato il progetto di recupero a seguito di diffida del Sindaco;

     c) i soggetti che abbiano delegato al Comune o ad altro ente pubblico la progettazione, esecuzione e gestione dei lavori, entro il termine stabilito dall'art. 12, comma 4-quater, della Legge 24 luglio 1984, n. 363.

     Il termine valido per la presentazione delle domande di contributo e dei progetti resta fissato al 30 giugno 1988, ovvero al 31 marzo 1989 per i progetti conseguenti a domande presentate entro il 31 marzo 1984.

     Nei casi indicati al precedente terzo comma lettere b) e c), ai fini del finanziamento in via prioritaria è fissato alla data di entrata in vigore della Legge 23 gennaio 1992, n. 32 il termine ultimo rispettivamente per la diffida da parte del Sindaco e per la presentazione del progetto esecutivo.

 

     Art. 4. Ulteriori requisiti per accedere al finanziamento prioritario: Unicità dell'abitazione.

     Le risorse finanziarie finalizzate alle esigenze abitative, di cui i Comuni dispongono, sono utilizzate conformemente a quanto stabilito all'art. 3, secondo comma, della Legge 23 gennaio 1992, n. 32 e successive delibere CIPE di attuazione.

     A tal fine, il requisito della unicità dell'abitazione va riferito a tutti i componenti del nucleo familiare di fatto conviventi con il richiedente e non viene meno nel caso in cui il richiedente medesimo o i suoi familiari di fatto conviventi siano proprietari, comproprietari, titolari di diritti reali di godimento o possessori nel comune di residenza:

     a) di altra abitazione la cui superficie utile sia inferiore a 45 metri quadri o comunque inadeguata sotto il profilo igienico-sanitario;

     b) di altra abitazione, anch'essa danneggiata dagli eventi sismici, per la quale non siano stati concessi i contributi previsti dalla Legge 14 maggio 1981 n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

     c) di altra abitazione che risulti concessa in locazione o in comodato da epoca antecedente l'entrata in vigore della Legge 23 gennaio 1992 n. 32.

     Non osta alla concessione dei contributi in via prioritaria:

     a) l'aver beneficiato delle provvidenze disposte dall'Ordinanza del Commissario Straordinario di Governo per le Zone Terremotate 6 gennaio 1981 n. 80 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dall'art. 7 D.L. 27 febbraio 1982 n. 57, convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 1982 n. 187;

     b) l'aver beneficiato dei contributi previsti dalla Legge 14 maggio 1981 n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalla legge regionale 7 settembre 1981 n. 37, dalla legge regionale 2 settembre 1983 n. 32 e successive modificazioni ed integrazioni, per unità immobiliari aventi destinazione diversa da quella abitativa.

     Il requisito della unicità dell'abitazione non viene meno nel caso in cui il richiedente, successivamente agli eventi sismici, abbia acquistato o costruito a sue spese altra abitazione per soddisfare le esigenze del proprio nucleo familiare.

 

     Art. 5. Ulteriori requisiti per accedere al finanziamento prioritario: Residenza.

     La concessione dei contributi in via prioritaria, conformemente a quanto stabilito dalla Legge 23 gennaio 1992 n. 32 e dalle delibere CIPE di attuazione della stessa, spettano ai soli soggetti residenti nell'abitazione danneggiata dagli eventi sismici.

     A tal fine, il finanziamento prioritario compete, in primo luogo, a coloro i quali dimostrino che risiedevano con il proprio nucleo familiare nell'abitazione da epoca antecedente agli eventi sismici e che continuano a risiedervi alla data di formazione o di aggiornamento delle graduatorie.

     In ordine successivo, il finanziamento prioritario può essere riconosciuto a coloro i quali risiedono nell'abitazione da epoca successiva agli eventi sismici e comunque antecedente alla data di entrata in vigore della Legge 23 gennaio 1992 n. 32 e continuano a risiedervi alla data di formazione o di aggiornamento delle graduatorie.

     Il requisito di cui al presente articolo non viene meno nei seguenti casi:

     a) qualora il richiedente abbia dovuto abbandonare la propria abitazione per documentati motivi di salute;

     b) qualora il richiedente sia emigrato all'estero per ragioni di lavoro, purché risulti iscritto all'A.I.R.E.;

     c) qualora il richiedente abbia dovuto abbandonare la propria abitazione a seguito di ordinanza di sgombero intervenuta prima dell'entrata in vigore della Legge 23 gennaio 1992 n. 32, ovvero per comprovate cause di forza maggiore intervenute anche successivamente a tale data.

 

     Art. 6. Ulteriori requisiti per accedere al finanziamento prioritario: Danno.

     La concessione dei contributi in via prioritaria, conformemente a quanto stabilito dalla Legge 23 gennaio 1992 n. 32 e dalle delibere CIPE di attuazione della stessa, spetta ai soli soggetti la cui abitazione sia stata danneggiata dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982.

     A tal fine, il finanziamento prioritario compete, in primo luogo, a coloro i quali siano ancora costretti in sistemazioni precarie o provvisorie in conseguenza dei predetti eventi sismici.

     In ordine successivo, il finanziamento prioritario può essere riconosciuto a coloro i quali abbiano dovuto abbandonare la propria abitazione già danneggiata per effetto di ordinanza di sgombero emessa a seguito di altri eventi calamitosi verificatisi successivamente.

     Il requisito di cui al presente articolo non viene meno nel caso in cui il richiedente abbia anticipato i fondi occorrenti per il ripristino della propria abitazione.

 

     Art. 7. Ulteriori criteri.

     I Consigli Comunali, ai fini dell'approvazione, ovvero dell'adeguamento delle graduatorie di cui al precedente articolo 1, possono stabilire ulteriori criteri, in aggiunta a quelli fissati dalla Legge 23 gennaio 1992 n. 32, dalle delibere CIPE di attuazione della stessa e dalla presente legge regionale, che tengano conto di particolari situazioni di disagio sociale o economico dei richiedenti e dei loro nuclei familiari.

     Tali criteri potranno concorrere a determinare il diritto al finanziamento in via prioritaria nei casi in cui l'applicazione dei precedenti articoli 4, 5 e 6 individui più soggetti aventi pari condizioni.

     Laddove, nonostante questi ulteriori criteri, due o più soggetti dovessero occupare in graduatoria la medesima posizione, il finanziamento prioritario spetterà in base all'ordine cronologico di presentazione dei progetti esecutivi.

 

     Art. 8. Domande ex Legge 12/88 e Legge regionale n. 37/81.

     Ai fini della collocazione nelle graduatorie di cui al precedente art. 2, le domande di contributo presentate ai sensi dell'art. 5 del decreto legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito nella Legge 21 gennaio 1988, n. 12, e quelle presentate ai sensi della legge regionale 7 settembre 1981, n. 37 e delle sue successive modificazioni ed integrazioni sono equiparate alle domande presentate ai sensi dell'art. 18 del Testo Unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, fermo restando il rispetto dell'ordine cronologico di presentazione dei progetti esecutivi, a parità di ogni altro requisito e condizione.

 

     Art. 9. Quote di saldo, aggiornamenti di contributi perizie di variante e suppletive.

     I Consigli Comunali con apposita deliberazione possono utilizzare una quota delle risorse assegnate dal CIPE per il pagamento di somme relative a quote di saldo ed aggiornamento dei contributi concessi, nonché a perizie di variante e suppletive approvate dalle Commissioni di cui all'art. 19, primo comma, del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

     Le perizie di variante e suppletive sono ammesse a finanziamento sino a concorrenza del contributo massimo ammissibile così come previsto dall'art. 21 ter, lettera b), della Legge 8 agosto 1995, n. 431.

 

     Art. 10. Opere strutturali e condominiali.

     Nei fabbricati in cui sono comprese più unità immobiliari, anche appartenenti ad un medesimo soggetto, il finanziamento si estende, nei limiti del contributo massimo ammissibile fissato per ciascuna di esse, alle opere strutturali ed alle parti comuni necessarie ad assicurare la stabilità globale dell'edificio, la sua difesa dagli agenti atmosferici, nonché la piena funzionalità e sicurezza delle unità abitative da finanziare in via prioritaria.

     I soggetti destinatari di un contributo limitato alle sole opere strutturali ed a quelle comuni, come definite nel precedente comma, non sono obbligati all'esecuzione degli ulteriori lavori finalizzati al completamento dell'intervento nei termini assegnati con il provvedimento di concessione del finanziamento in via prioritaria.

 

     Art. 11. Perizie presentate ai sensi della Legge regionale n. 37/81.

     Le richieste di contributo presentate dagli imprenditori agricoli, ai sensi della legge regionale 7 settembre 1981, n. 37, devono essere esaminate dalle Commissioni di cui all'art. 14 della Legge 14/5/1981, n. 219, nel rispetto della normativa contenuta nella succitata legge regionale n. 37/81 e delle relative direttive regionali approvate dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 145 del 10 giugno 1986.

 

     Art. 12. Erogazione dei contributi.

     La erogazione dei contributi in conto capitale avviene con le modalità di cui all'articolo 21 del Testo Unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 entro un termine massimo di 30 giorni dalla presentazione della prescritta documentazione.

     Qualora la stessa sia carente, entro il medesimo termine, il responsabile del procedimento dovrà specificare e richiedere, per una sola volta, le necessarie integrazioni.

     Nel caso di lavori affidati in appalto, l'erogazione del contributo potrà avvenire previa esibizione delle fatture o di copia autentica delle stesse relative ai lavori coperti dal finanziamento assegnato.

     Nel caso, invece, di lavori realizzati in economia diretta, l'erogazione del contributo potrà avvenire previa esibizione delle fatture o di copia autentica delle stesse relative ai materiali ed ai prodotti finiti utilizzati per la loro esecuzione, nonché di una dichiarazione del titolare del contributo attestante le somme spese per la manodopera impiegata.

 

     Art. 13. Revoca dei contributi.

     In caso di revoca totale o parziale dei contributi concessi, il recupero delle somme eventualmente già erogate avviene in base alle disposizioni di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

 

     Art. 14. Imprese artigiane.

     L'esecuzione di lavori di importo complessivo non superiore a 300 milioni, connessi ad opere di ricostruzione o di riparazione di immobili danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982 può essere affidata ad imprese iscritte nell'apposito albo tenuto dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

 

     Art. 15. Monitoraggio della spesa.

     Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione effettua una ricognizione dello stato della ricostruzione nei singoli comuni e presso le amministrazioni ed enti interessati per verificare l'andamento della spesa, per concorrere alla rimozione delle cause che la ostacolano o la rallentano e per quantificare e reperire ulteriori fabbisogni occorrenti.

 

     Art. 16. Pubblicazione.

     La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 18 della L.R. 22 ottobre 2007, n. 18.