§ 2.3.249 - D.P.R. 31 marzo 2001, n. 200.
Regolamento recante riordino dell'ISMEA e revisione del relativo statuto.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.3 disciplina generale
Data:31/03/2001
Numero:200


Sommario
Art. 1.      1. L'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA), con sede in Roma, costituito con il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1987, n. 278, da ora in [...]
Art. 2.      1. L'Istituto, con riferimento all'attuazione delle politiche e dei programmi comunitari, nazionali e regionali, compresi quelli discendenti dalla programmazione negoziata, che investono il [...]
Art. 3.      1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, l'Istituto, anche sulla base di convenzioni con le amministrazioni pubbliche o con privati, svolge in particolare le seguenti [...]
Art. 4.      1. Sono organi dell'Istituto:
Art. 5.      1. I rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Istituto sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V, del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato [...]
Art. 6.      1. Costituiscono entrate dell'Istituto:
Art. 7.      1. L'esercizio finanziario dell'Istituto inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio dell'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla [...]
Art. 8.      1. Sono soggetti all'approvazione del Ministero delle politiche agricole e forestali i seguenti atti deliberativi:
Art. 9.      1. A far data dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:


§ 2.3.249 - D.P.R. 31 marzo 2001, n. 200.

Regolamento recante riordino dell'ISMEA e revisione del relativo statuto. [1]

(G.U. 28 maggio 2001, n. 122).

 

     Art. 1.

     1. L'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA), con sede in Roma, costituito con il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1987, n. 278, da ora in avanti denominato: "Istituto", assume la denominazione di: "Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA". L'Istituto è ente pubblico economico, promuove e cura, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, gli opportuni rapporti con gli organi statali e regionali, nonché con gli organi dell'Unione europea ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali.

     2. L'Istituto è inserito nel Sistema statistico nazionale (SISTAN) istituito con il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e fa parte del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

     3. L'attività dell'Istituto è disciplinata, per quanto non previsto dalla legge e dal presente statuto, dalle norme del Codice civile e dalle altre norme riguardanti le persone giuridiche private.

 

          Art. 2.

     1. L'Istituto, con riferimento all'attuazione delle politiche e dei programmi comunitari, nazionali e regionali, compresi quelli discendenti dalla programmazione negoziata, che investono il settore agricolo, delle foreste, della pesca, dell'acquacoltura e dell'alimentazione:

     a) svolge, sulla base degli indirizzi del Ministro delle politiche agricole e forestali e di specifiche convenzioni, le funzioni riguardanti la rilevazione, l'elaborazione e la diffusione dei dati e delle informazioni che riguardano i mercati agricoli, forestali, ittici e alimentari, anche ai fini dell'attuazione degli adempimenti e degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e dal Sistema statistico nazionale;

     b) provvede, nel rispetto dei principi di sicurezza alimentare, della biodiversità e della ecocompatibilità, a supporti di ricerca, analisi e servizi informativi e per la commercializzazione, la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli, ittici ed alimentari;

     c) svolge, nel rispetto della programmazione regionale, le funzioni di cui al decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i compiti di organismo fondiario ai sensi dell'articolo 39 della legge 9 maggio 1975, n. 153; promuove e attua gli interventi di cui all'articolo 4, commi 3, 4 e 5 della legge 15 dicembre 1998, n. 441;

     d) costituisce, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, forme di garanzia creditizia e finanziaria per strumenti e servizi informativi, assicurativi e finanziari alle imprese agricole ed alle loro forme associative, volti a ridurre i rischi inerenti alle attività produttive di mercato, a favorire il ricambio generazionale, a contribuire alla trasparenza e alla mobilità del mercato fondiario rurale anche sulla base di programmi con le regioni e ai sensi dei regolamenti comunitari.

 

          Art. 3.

     1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, l'Istituto, anche sulla base di convenzioni con le amministrazioni pubbliche o con privati, svolge in particolare le seguenti attività:

     a) rilevazione sistematica dei dati e delle informazioni nei settori di propria competenza relativi alle analisi strutturali, congiunturali e previsionali riguardanti la produzione, i mercati e i consumi in Italia e nell'Unione europea; nonché elaborazione e divulgazione di dati informativi, anche in collaborazione con le altre fonti ufficiali esistenti nell'ambito del SIAN e del SISTAN, per gli operatori e per quanti svolgono attività di programmazione, monitoraggio e valutazione dell'intervento pubblico nei settori di competenza. In questo ambito, l'Istituto attua una sistematica divulgazione delle fonti informative;

     b) erogazione di servizi e di supporti informativi finalizzati alla trasparenza del mercato ed a favorire l'organizzazione della produzione agricola per adattarla alla domanda, nonché servizi per la riduzione dei costi di produzione, per la promozione e la commercializzazione delle produzioni agroalimentari e l'integrazione della filiera produttiva; le attività di supporto per la stipula di accordi interprofessionali e in materia di riconoscimento e vigilanza degli organismi nazionali associativi e di certificazione;

     c) operazioni di riordino fondiario ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, nonché le attività intese a realizzare il miglioramento delle aziende ai sensi dell'articolo 30 della legge 26 maggio 1965, n. 590, in particolare la prestazione di garanzia fidejussoria nelle operazioni di credito agrario agevolato e la concessione di finanziamenti agevolati per l'attuazione di interventi di miglioramento agrario. Per l'esercizio delle funzioni statali relative alle predette attività, continuano ad applicarsi all'Istituto le norme previste per le amministrazioni dello Stato;

     d) assistenza tecnica e finanziaria per iniziative, in particolare, di innovazione tecnologica; orientamento e riconversione colturale con produzioni alternative e di valorizzazione dell'ambiente;

     e) gestione e attuazione di azioni volte a favorire la privatizzazione dei terreni pubblici suscettibili di utilizzazione agricola, di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

     2. L'Istituto, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, può svolgere, anche sulla base di convenzioni con le amministrazioni competenti, compiti di predisposizione, gestione, valutazione, monitoraggio, assistenza tecnica e verifica dei risultati di programmi di intervento comunitari, nazionali e regionali. Inoltre, l'Istituto può promuovere, partecipare ed attuare azioni volte ad attivare gli strumenti operativi previsti dalla programmazione negoziata, così come definiti dalla delibera CIPE 11 novembre 1998, n. 127/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1999, e successive modifiche ed integrazioni.

     3. Per lo svolgimento di attività di particolare rilievo, l'Istituto può stipulare accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, associazioni ed altre persone giuridiche, pubbliche o private, nazionali o internazionali. In particolare, l'Istituto può partecipare, anche su richiesta delle Amministrazioni e di altri organismi competenti, ad iniziative nell'ambito della cooperazione con altri Paesi.

 

          Art. 4.

     1. Sono organi dell'Istituto:

     a) il Presidente;

     b) il Consiglio di amministrazione;

     c) il Collegio sindacale.

     2. Il Presidente dell'Istituto è nominato ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto.

     3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, esercita le funzioni delegategli dal Consiglio di amministrazione. In caso di urgenza, provvede alle deliberazioni di competenza del Consiglio di amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima seduta successiva del Consiglio stesso. In caso di assenza o impedimento del Presidente le relative funzioni sono svolte da un vice presidente, designato tra i componenti del Consiglio di amministrazione.

     4. Il Consiglio di amministrazione ha poteri di programmazione, di indirizzo e relativo controllo strategico. Il Consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal Presidente, da quattro membri scelti fra esperti di amministrazione o dei settori di attività dell'Istituto, nominati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, di cui uno su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno una volta al mese ed alle sue sedute assiste il Collegio dei revisori. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre consiglieri. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

     5. Il Collegio sindacale esplica il controllo sull'attività dell'Istituto a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile e sulla base del regolamento di amministrazione e contabilità. E' composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di cui un membro effettivo e un supplente designati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I revisori devono essere iscritti nel registro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

     6. I componenti degli organi dell'Istituto durano in carica quattro anni e sono rinnovabili una sola volta. L'indennità di carica spettante al Presidente e gli emolumenti spettanti ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale sono determinati con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

     7. Per gravi e motivate ragioni di pubblico interesse, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali può essere sciolto il Consiglio di amministrazione e nominato un commissario straordinario, per un periodo non superiore a tre anni, con i poteri del Consiglio e del Presidente eventualmente coadiuvato da un sub-commissario.

 

          Art. 5.

     1. I rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Istituto sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V, del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa.

     2. L'Istituto, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, succede nei rapporti di lavoro dei dipendenti della Cassa per la formazione della proprietà contadina. Tale personale mantiene l'anzianità maturata e il trattamento economico acquisito.

     3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, al personale della Cassa per la formazione della proprietà contadina si applicano, per la mobilità del pubblico impiego, gli articoli 33, 35 e 35-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

     4. Salvo quanto disposto dal comma 3, il personale di ruolo della Cassa per la formazione della proprietà contadina, in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è inquadrato nell'ISMEA.

     5. Per gli adempimenti di cui al comma 4, l'Amministrazione si avvale di una commissione tecnica di inquadramento, nominata con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e composta da:

     a) un rappresentante ISMEA, con funzioni di presidente;

     b) un rappresentante della Presidenza del Consiglio del Ministri, Dipartimento della funzione pubblica;

     c) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali;

     d) un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

     6. Nel termine di novanta giorni dalla nomina, la Commissione si pronuncia sulla corrispondenza tra i livelli dell'ISMEA e le aree Cassa, sull'identificazione concreta dei singoli profili professionali e su ogni altra questione attinente le operazioni di inquadramento. L'inquadramento è disposto dal Consiglio di amministrazione previa consultazione delle organizzazioni sindacali.

     7. La Commissione ha altresì il compito di elaborare un programma di attività di formazione e di aggiornamento del personale di cui al comma 4.

     8. Ai dipendenti della Cassa per la formazione della proprietà contadina, provenienti dai ruoli del Ministero delle politiche agricole e forestali, relativamente al trattamento di fine servizio e pensionistico continua ad applicarsi la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1993, n. 104.

     9. Entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente statuto deve essere adottato il regolamento di organizzazione e funzionamento, che dovrà prevedere, oltre la direzione generale, gli uffici dirigenziali nel numero massimo di dodici, ivi compresi l'ufficio per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), e l'ufficio per le relazioni con il pubblico, nonché l'istituzione di un sistema di controlli interni coerente con i principi fissati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

 

          Art. 6.

     1. Costituiscono entrate dell'Istituto:

     a) le assegnazioni a carico del bilancio dello Stato;

     b) i finanziamenti dell'Unione europea;

     c) le rendite del proprio patrimonio;

     d) i corrispettivi per la cessione di servizi;

     e) gli eventuali altri contributi dello Stato, delle Regioni e di altri enti pubblici o privati;

     f) l'eventuale emissione di obbligazioni sui mercati italiani ed esteri sulla base delle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1999, n 130;

     g) i proventi conseguenti ad atti di liberalità.

     2. L'Istituto, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, utilizza il proprio patrimonio per costituire forme di garanzia creditizia e finanziaria, assicurative e riassicurative, nonché concedere finanziamenti a favore di imprese agricole.

     3. I contributi ordinari e straordinari previsti, alla data di entrata in vigore del presente statuto, nel bilancio preventivo dello Stato a favore dei due enti accorpati sono assegnati all'Istituto, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.

 

          Art. 7.

     1. L'esercizio finanziario dell'Istituto inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio dell'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, è deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il 30 aprile dell'anno successivo o entro un termine maggiore, non superiore in ogni caso a sei mesi, quando particolari esigenze lo richiedono ed è trasmesso per l'approvazione, entro i successivi giorni venti, al Ministero delle politiche agricole e forestali e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

     2. L'Istituto è assoggettato al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

     3. L'Istituto è inserito nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni.

     4. Entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente statuto deve essere adottato il regolamento di amministrazione e di contabilità.

 

          Art. 8.

     1. Sono soggetti all'approvazione del Ministero delle politiche agricole e forestali i seguenti atti deliberativi:

     a) il regolamento di amministrazione e di contabilità;

     b) il bilancio annuale dell'Istituto;

     c) le proposte di modifica del presente statuto.

     2. Le deliberazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), divengono esecutive se, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, il Ministero delle politiche agricole e forestali non ne disponga, con provvedimento motivato, l'annullamento per vizi di legittimità, o per ragioni attinenti al merito economico-finanziario, ovvero il rinvio all'Istituto per il riesame. Il Ministero delle politiche agricole e forestali può sospendere il suddetto termine per una sola volta e per un periodo di pari durata. Le delibere riesaminate dall'Istituto sono soggette unicamente a controllo di legittimità, limitatamente alle parti modificate. Le deliberazioni di cui alle lettere a) e b) sono approvate di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

 

          Art. 9.

     1. A far data dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

     a) il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1987, n. 278;

     b) il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1982, n. 1168.


[1] Titolo così rettificato con errata corrige pubblicato nella G.U. 27 giugno 2001, n. 147.