§ 45.1.241 - Del.CIPE 11 novembre 1998, n. 127.
Estensione degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata all'agricoltura e alla pesca. Attuazione dell'art. 10 del decreto [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:45. Finanziamenti
Capitolo:45.1 finanziamenti
Data:11/11/1998
Numero:127

§ 45.1.241 - Del.CIPE 11 novembre 1998, n. 127.

Estensione degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata all'agricoltura e alla pesca. Attuazione dell'art. 10 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

(G.U. 7 gennaio 1999, n. 4)

 

Il COMITATO INTERMINISTERIALE

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

     Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede l'attivazione di specifici strumenti di programmazione negoziata;

     Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che prevede che "il CIPE determina limiti, criteri e modalità di applicazione anche alle imprese agricole, della pesca marittima e in acque salmastre e dell'acquacoltura, e ai relativi consorzi, degli interventi regolati dall'art. 2, comma 203, lettera d) "patti territoriali", lettera e) "contratto di programma" ed f) "contratto d'area" della legge 23 dicembre 1996, n. 662";

     Vista la delibera CIPE del 25 febbraio 1994 che disciplina i contratti di programma;

     Vista la delibera CIPE del 21 marzo 1997 che disciplina la programmazione negoziata;

     Vista la regolamentazione comunitaria che disciplina gli aiuti di Stato;

     Visto l'accordo per il lavoro stipulato il 24 settembre 1996 tra il Governo e le parti sociali e in particolare, il ruolo centrale che l'accordo medesimo attribuisce alla promozione dell'occupazione da perseguire anche attraverso strumenti innovativi a carattere negoziale;

     Vista la piattaforma programmatica per la definizione degli interventi di politica agricola negoziale sottoscritta dal Governo e dalle parti sociali in data 16 aprile 1998;

     Ritenuto che l'estensione al settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura degli strumenti della programmazione negoziata deve essere particolarmente finalizzata a:

     a) garantire una partecipazione adeguata e duratura dei produttori dei prodotti di base ai vantaggi economici che da essi derivano;

     b) alla partecipazione del settore agricolo e della pesca al processo di sviluppo economico locale;

     c) favorire l'integrazione economica di filiera e l'organizzazione dell'offerta;

     d) accrescere l'orientamento competitivo e le capacità concorrenziali del sistema agroalimentare, anche attraverso la valorizzazione delle produzioni tipiche di qualità, al fine di produrre miglioramenti nella bilancia commerciale;

     e) incentivare e salvaguardare l'occupazione ed il lavoro nella filiera agroalimentare e della pesca, con particolare riferimento al ricambio generazionale;

     f) favorire la tutela delle risorse naturali e forestali, della biodiversità ed il mantenimento del paesaggio;

     g) favorire l'offerta di servizi collettivi a beneficio di tutti gli utenti nello spazio rurale;

     h) incentivare l'utilizzo ai benefici energetici delle produzioni agricole;

     Considerato che, nelle more del riadeguamento delle procedure di avviamento e finanziamento degli strumenti di programmazione negoziata reso necessario dall'evoluzione pratica che tali strumenti hanno avuto in sede attuativa, occorre procedere ad alcune urgenti integrazioni e modifiche delle precedenti deliberazioni in materia;

     Udita la proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

 

Delibera:

 

     1. La disciplina dei patti territoriali e dei contratti di programma, prevista dalle proprie deliberazioni del 25 febbraio 1994 e del 21 marzo 1997, è estesa alle iniziative proposte dalle imprese agricole, della pesca marittima ed in acque salmastre e dell'acquacoltura, ed ai relativi consorzi, di cui alla sezione A e B della "Classificazione delle attività economiche ISTAT 1991".

     2. Le deliberazioni di cui al precedente punto 1, sono così modificate ed integrate:

     A) PATTI TERRITORIALI.

     Al punto 2.1 della delibera CIPE del 21 marzo 1997 dopo la parola "agroindustria", sono inserite le parole "agricoltura, pesca e acquacoltura, la produzione di energia termica o elettrica da biomasse" e dopo la parola "servizi" sono inserite le parole "(compresi la movimentazione ed il magazzinaggio dei terminals e dei containers, nonché il confezionamento, l'imballaggio, il reimballaggio, la pesatura e la campionatura delle merci, alimentari e non)".

     Al punto 2.6, lettera a), dopo le parole "programmazione regionale" sono aggiunte le parole", eventualmente anche agricola".

     Al punto 2.9, lettera b), dopo le parole "delle amministrazioni competenti" è inserito il seguente capoverso "Sono ammissibili le spese effettuate entro i sei mesi antecedenti la data di presentazione della domanda del patto protocollata, ai sensi del punto 2.3 del comunicato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1998, da parte dei soggetti convenzionati con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le spese di progettazione ed acquisto del suolo sono ammissibili se effettuate entro i 12 mesi antecedenti tale data".

     Al punto 2.9, lettera d), dopo le parole "del relativo investimento" sono aggiunte le seguenti parole ", e al 20% per gli interventi previsti all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173".

     Al punto 2.10.1, lettera b), secondo capoverso le parole "di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527" sono sostituite con le parole "previsti per le iniziative imprenditoriali disciplinati dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni e dalle relative disposizioni applicative, salvo i progetti di investimento (materiali ed immateriali) nel settore agricolo, ivi compresi la pesca e l'acquacoltura, che sono istruiti sulla base dei limiti, dei criteri e delle modalità fissate, in conformità con le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato, con decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di intesa con il Ministero per le politiche agricole, da emanare entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente delibera".

     Al punto 2.10.1, lettera b), dopo le parole "mediante gara.", è aggiunto il seguente capoverso: "I soggetti convenzionati possono collaborare tra loro per l'istruttoria del patto, individuando un unico istituto capofila, responsabile nei confronti dell'Amministrazione".

     B) CONTRATTI DI PROGRAMMA.

     La deliberazione del 25 febbraio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1994 relativa alla disciplina dei contratti di programma, così come integrata dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, è modificata ed integrata come segue:

     a) al punto 2, lettera a), dopo la parola "dimensione" è soppressa la parola "industriale" e sono aggiunte le parole "operanti nei settori industriale, del turismo, agricolo, della pesca ed acquacoltura";

     b) al punto 2, lettera b), dopo le parole "piccole imprese" sono soppresse le parole "anche operanti in più settori" ed aggiunte le parole "(anche sotto forma di cooperativa), operanti in uno o più settori (ivi compreso il settore agricolo ed ittico);

     c) al punto 2, lettera c), così come integrato dalla delibera del 21 marzo 1997, dopo le parole "rappresentanze dei distretti industriali" sono aggiunte le parole "agricoli, agroalimentari ed ittici. Con successivo decreto del Ministero per le politiche agricole d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato saranno individuati i distretti agricoli, agroalimentari ed ittici";

     d) al punto 3.2, comma 3, dopo la parola "tecnologica" sono aggiunte le parole "o al Ministero per le politiche agricole". Alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: "il Ministero per le politiche agricole, per quanto di competenza e nel rispetto della normativa vigente, può avvalersi, ai fini della valutazione degli elementi del piano progettuale, degli Istituti da esso vigilati";

     e) al punto 3.2, ultimo capoverso, dopo le parole "al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica" sono aggiunte le parole "ed al Ministero per le politiche agricole";

     f) al punto 3.3, terzo trattino, dopo le parole "in ESN" sono aggiunte le parole: "tenuto conto che nei diversi settori l'intensità massima degli aiuti è comunque calcolata in base alle normative comunitarie che disciplinano gli aiuti di Stato";

     g) al punto 3.4, primo periodo, dopo le parole "al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica" sono aggiunte le parole: "ed al Ministero per le politiche agricole";

     h) al punto 3.6, secondo periodo, dopo le parole "dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica" sono aggiunte le parole: "ed al Ministero per le politiche agricole";

     i) all'allegato 1, punto 1, dopo le parole "previa acquisizione dello specifico parere sulla localizzazione da parte della Regione interessata" sono aggiunte le parole: "nonché sulla compatibilità degli interventi proposti con la programmazione agricola regionale";

     j) all'allegato 1, punto 2, nono trattino dopo le parole "in ESN;" sono aggiunte le parole: "per il settore agricolo le agevolazioni finanziarie dovranno essere distinte per tipologia di intervento secondo i criteri definiti con decreto del Ministero per le politiche agricole, d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

     k) all'allegato 1, punto 2, dopo le parole "consorzi di piccole e medie imprese" sono aggiunte le parole:", così come previsti nel punto 2 lettera b) della delibera,".

     C) CONTRATTI D'AREA.

     Al punto 3.1 dopo la parola "agroindustria" sono aggiunte le parole: "produzione di energia termica o elettrica da biomasse"; dopo la parola "servizi" inserire le parole "(compresi la movimentazione ed il magazzinaggio dei terminals e dei containers, nonché il confezionamento, l'imballaggio, il reimballaggio, la pesatura e la campionatura delle merci, alimentari e non)".

     Al punto 3.2 primo capoverso dopo le parole: "da gravi crisi occupazionali" inserire le seguenti parole "accertate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulla base di criteri definiti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato,".

     Al punto 3.7.1, lettera a), dopo le parole "insediamenti produttivi" sono aggiunte le parole "la disponibilità delle aree è accertata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato".

     Al punto 3.7.1, lettera b) della delibera CIPE 21 marzo 1997 le parole "di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n 527" sono sostituite con le parole "previsti per le iniziative imprenditoriali disciplinate dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni e dalle relative disposizioni applicative,".

     Al punto 3.7.1, ultimo comma, le parole "accerta la sussistenza dei predetti requisiti" sono sostituite dalle parole "acquisisce la documentazione comprovante la sussistenza dei predetti requisiti ed accerta la disponibilità".

     3. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a redigere il testo unificato delle deliberazioni a carattere normativo, finora adottate, in materia di programmazione negoziata.

     4. L'operatività della presente delibera, nelle parti normativamente soggette a disposizioni comunitarie, è subordinata agli esiti della notifica alla Commissione europea. In attesa di tale assenso, è sospeso per un massimo di sessanta giorni dalla data della presente delibera l'accesso ai servizi di assistenza tecnica dei patti territoriali; successivamente a tale termine, l'estensione alla programmazione negoziata dei settori previsti nella presente delibera rimane comunque subordinata all'esito della citata notifica.