| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 95. Tributi |
| Capitolo: | 95.27 tributi locali |
| Data: | 07/08/2026 |
| Numero: | 147 |
| Sommario |
| Art. 1. Potenziamento delle forme di collaborazione con il contribuente |
| Art. 2. Riduzione di aliquote e tariffe delle regioni e degli enti locali in caso di versamento con addebito diretto sul conto corrente bancario o postale |
| Art. 3. Adempimento spontaneo degli obblighi tributari |
| Art. 4. Estensione ai tributi delle regioni e degli enti locali degli istituti previsti dal «Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza» |
| Art. 5. Vigilanza sui soggetti iscritti nell'Albo per l'accertamento e la riscossione delle entrate delle regioni e degli enti locali |
| Art. 6. Razionalizzazione delle norme per l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 |
| Art. 7. Modifiche in materia di pagamento dei tributi locali |
| Art. 8. Disposizioni in materia di atto di accertamento esecutivo per i tributi regionali |
| Art. 9. Modifiche alla disciplina dell'atto di accertamento esecutivo in materia di tributi locali |
| Art. 10. Estensione del privilegio generale sui mobili del debitore ai crediti per i tributi delle regioni |
| Art. 11. Incentivazione della partecipazione comunale al recupero di gettito dei tributi erariali |
| Art. 12. Disposizioni sulle sanzioni amministrative in materia di tributi delle regioni e degli enti locali |
| Art. 13. Tributi propri derivati dotati di maggiore autonomia impositiva |
| Art. 14. Principio di territorialità |
| Art. 15. Semplificazione del pagamento |
| Art. 16. Adempimenti in materia di locazione di veicoli a lungo termine senza conducente |
| Art. 17. Interruzione dell'obbligo di pagamento in caso di cessione del veicolo per la successiva rivendita |
| Art. 18. Versamento a ente impositore incompetente |
| Art. 19. Il fermo amministrativo del veicolo |
| Art. 20. Adeguamento delle tariffe |
| Art. 21. Tariffa per le autovetture adibite a noleggio con conducente |
| Art. 22. Integrazione e coordinamento degli archivi dei dati rilevanti ai fini dell'accertamento e riscossione coattiva del tributo |
| Art. 23. Modifiche alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche |
| Art. 24. Modifica del termine per l'adozione delle misure della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento [...] |
| Art. 25. Modifiche alla disciplina dell'imposta provinciale di trascrizione |
| Art. 26. Semplificazione in materia di imposta municipale propria |
| Art. 27. Razionalizzazione della disciplina relativa all'imposta immobiliare sulle piattaforme marine |
| Art. 28. Modifiche in materia di tariffa sui rifiuti |
| Art. 29. Modifiche all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di tassa sui rifiuti |
| Art. 30. Efficacia delle delibere relative al canone unico, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 |
| Art. 31. Altre disposizioni in materia di canone unico |
| Art. 32. Assoggettamento IMU dei fabbricati con rendita impugnata |
| Art. 33. Modifiche al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 in materia di fiscalizzazione e perequazione regionale |
| Art. 34. Fondo in favore delle Regioni a statuto ordinario |
| Art. 35. Tavolo tecnico per la fiscalizzazione dei trasferimenti di spettanza dei comuni e di compartecipazione ai tributi erariali |
| Art. 36. Istituzione della compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per le province e per le città metropolitane |
| Art. 37. Clausola di salvaguardia |
| Art. 38. Disposizioni finanziarie |
| Art. 39. Entrata in vigore |
§ 95.27.292 - D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147.
Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale.
(G.U. 11 agosto 2026, n. 185 - S.O. n. 30)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la
Vista la
Vista la
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2025;
Preso atto che, nella seduta del 28 luglio 2026, la Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del
Vista la deliberazione motivata del Consiglio dei ministri, adottata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, nella riunione del 29 luglio 2026, con la quale si è dato atto delle ragioni del mancato raggiungimento dell'intesa sullo schema di decreto legislativo e si è deciso di proseguire nell'esercizio della delega in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2026;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e di concerto con il Ministro dell'interno;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Titolo I
RAPPORTI CON I CONTRIBUENTI
Capo I
Disposizioni generali in materia di tributi regionali e locali
Art. 1. Potenziamento delle forme di collaborazione con il contribuente
1. Nella gestione dei tributi le regioni e gli enti locali assumono iniziative volte, in particolare, a:
a) attivare, anche con l'ausilio di strumenti informatici e delle tecnologie digitali, le modalità di diffusione di informazioni in materia tributaria;
b) implementare le attività di assistenza e di consulenza giuridica ai contribuenti;
c) semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti;
d) prevenire errori al fine di evitare accertamenti non corretti;
e) introdurre istituti premiali volti a favorire l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari da parte del contribuente;
f) semplificare le modalità di accesso dei contribuenti ai servizi messi a disposizione dell'ente;
g) realizzare interventi finalizzati ad assicurare percorsi facilitati per l'accesso ai servizi da parte delle persone anziane o con disabilità;
h) attivare forme di compensazione tra tributi del medesimo ente, anche mediante l'ausilio di strumenti informatici e digitali;
i) garantire il tempestivo rimborso degli importi erroneamente introitati;
l) tutelare la posizione dei contribuenti al fine di assicurare lo stesso trattamento agevolativo indipendentemente dagli strumenti di riscossione utilizzati.
2. Le regioni e gli enti locali assicurano l'applicazione dei principi generali dell'ordinamento tributario contenuti nello Statuto dei diritti del contribuente e ad essi adeguano i propri ordinamenti, nel rispetto della propria autonomia, a norma rispettivamente dell'articolo 1, commi 3, 3-bis e 3-ter della
Art. 2. Riduzione di aliquote e tariffe delle regioni e degli enti locali in caso di versamento con addebito diretto sul conto corrente bancario o postale
1. All'articolo 118-ter del
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Riduzione di aliquote e tariffe delle regioni e degli enti locali in caso di versamento con addebito diretto sul conto corrente bancario o postale»;
b) al comma 1:
1) al primo periodo, la parola: «deliberazione» è sostituita dalle parole: «legge o regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del
2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le regioni e gli enti locali possono stabilire anche un importo massimo sul quale applicare la percentuale di riduzione delle somme dovute oppure un importo fisso, alternativo alla percentuale.»;
c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione per le entrate delle regioni e degli enti locali, per le quali la riscossione avviene esclusivamente mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».
Art. 3. Adempimento spontaneo degli obblighi tributari
1. Le regioni e gli enti locali, prima dell'avvio dell'attività di accertamento, possono inviare ai contribuenti comunicazioni con le quali mettono a disposizione degli stessi gli elementi e le informazioni direttamente acquisiti o pervenuti da terzi relativi alla determinazione dell'obbligazione tributaria, allo scopo di consentirne il corretto assolvimento tramite l'istituto del ravvedimento. Possono, altresì, inviare ai contribuenti avvisi bonari per permettere la regolarizzazione di tardivi, parziali od omessi versamenti, prevedendo l'applicazione di una sanzione ridotta determinata ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, quella di cui all'articolo 14, comma 8, del testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al
2. Il contribuente, entro sessanta giorni successivi al ricevimento delle comunicazioni di cui al comma 1, può inviare in forma scritta, anche telematica, chiarimenti in ordine ai dati contenuti nelle suddette comunicazioni e può trasmettere ricevute di versamento e altri documenti utili a consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente dall'ente territoriale in sede di controllo.
Art. 4. Estensione ai tributi delle regioni e degli enti locali degli istituti previsti dal «Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza»
1. Al
a) all'articolo 23, comma 2-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, dopo le parole: «Agenzia delle entrate-Riscossione», sono inserite le seguenti: «e agli enti pubblici territoriali», dopo le parole: «del debito», sono inserite le seguenti: «inerente ai tributi»;
2) dopo il sesto periodo è inserito il seguente: «Per i tributi dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni l'accordo è sottoscritto dal soggetto competente secondo le disposizioni degli ordinamenti delle regioni e degli enti locali.»;
b) all'articolo 63:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dalle agenzie fiscali» sono inserite le seguenti: «e di quelli degli enti pubblici territoriali»;
2) al comma 2, dopo il sesto periodo è inserito il seguente: «Per i tributi dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni l'accordo è sottoscritto dal soggetto competente secondo le disposizioni degli ordinamenti delle regioni e degli enti locali.»;
3) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
3.1) al secondo periodo, dopo le parole: «l'amministrazione finanziaria», sono inserite le seguenti: «, le regioni e gli enti locali»;
3.2) al terzo periodo, dopo le parole: «Per l'amministrazione finanziaria», sono inserite le seguenti: «, le regioni e gli enti locali»;
4) al comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
4.1) nell'alinea, dopo le parole: «dell'amministrazione finanziaria», sono inserite le seguenti: «, delle regioni e degli enti locali» e dopo le parole: «l'adesione», sono inserite le seguenti: «di tali creditori»;
4.2) alla lettera d), dopo le parole: «dell'amministrazione finanziaria,» sono inserite le seguenti: «delle regioni e degli enti locali»;
5) al comma 5, dopo le parole: «dell'amministrazione finanziaria», sono inserite le seguenti: «, delle regioni e degli enti locali»;
6) al comma 6, lettera b), numero 1), dopo le parole: «dell'amministrazione finanziaria», sono inserite le seguenti: «, delle regioni e degli enti locali»;
7) al comma 8, dopo le parole: «alle agenzie fiscali», sono inserite le seguenti: «, alle regioni e agli enti locali»;
c) all'articolo 64-bis, comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole: «dalle agenzie fiscali» sono inserite le seguenti: «, dalle regioni e dagli enti locali»;
d) all'articolo 88:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dalle agenzie fiscali», sono inserite le seguenti: «, dalle regioni e dagli enti locali»;
2) al comma 3, dopo le parole: «dell'amministrazione finanziaria», sono inserite le seguenti: «, delle regioni e degli enti locali», e dopo le parole: «della predetta amministrazione» sono inserite le seguenti: «, delle regioni e degli enti locali»;
3) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «dell'amministrazione finanziaria», sono inserite le seguenti: «, delle regioni e degli enti locali», e dopo le parole: «della predetta amministrazione», sono inserite le seguenti: «, delle regioni e degli enti locali»;
4) al comma 5, sono apportate le seguenti modificazioni:
4.1) al primo periodo, dopo le parole: «agli uffici competenti», sono inserite le seguenti: «delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie», e dopo le parole: «del debitore», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «nonchè a ciascuna regione e a ciascun ente locale, titolari dei crediti oggetto della proposta di cui al comma 1, indipendentemente dal domicilio fiscale del debitore»;
4.2) il secondo periodo, è sostituito dal seguente: «La documentazione di cui al primo periodo, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici, nonchè delle dichiarazioni integrative presentate fino alla data di presentazione della domanda di trattamento dei crediti tributari e contributivi, è presentata: a) per l'Agenzia delle entrate, alla competente Direzione provinciale o regionale; b) per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, alle competenti Direzioni territoriali e alla competente Direzione territoriale interprovinciale, ovvero alla Direzione centrale per gli atti impositivi direttamente emessi; c) per gli enti pubblici territoriali, ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni, titolari dei crediti oggetto della proposta di cui al comma 1; d) per gli enti previdenziali e assicurativi, alla competente Direzione provinciale.»;
5) al comma 6, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per i tributi delle regioni e degli enti locali il voto sulla proposta è espresso, ai sensi dell'articolo 107, dal soggetto competente secondo le disposizioni degli ordinamenti delle regioni e degli enti locali.»;
e) all'articolo 245, comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «dell'amministrazione finanziaria» sono inserite le seguenti: «, delle regioni e degli enti locali» e dopo le parole: «della predetta amministrazione» sono inserite le seguenti: «, delle regioni e degli enti locali»;
f) all'articolo 284-bis dopo il comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente: «4-bis. Relativamente ai tributi delle regioni e degli enti locali, le proposte di cui al comma 1 sono in ogni caso presentate ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni cui il pagamento di tali tributi è dovuto indipendentemente dal domicilio fiscale del debitore.».
Capo II
Accertamento e riscossione
Art. 5. Vigilanza sui soggetti iscritti nell'Albo per l'accertamento e la riscossione delle entrate delle regioni e degli enti locali
1. L'articolo 53 del
«Art. 53 (Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate delle regioni e degli enti locali). - 1. Presso il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di accertamento e riscossione delle entrate delle regioni e degli enti locali; in una sezione separata del medesimo albo sono iscritti i soggetti che svolgono esclusivamente le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle stesse entrate. Resta fermo che i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4), non possono svolgere attività di incasso diretto.
2. L'albo di cui al comma 1 è tenuto da una Commissione, composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, delle regioni e degli enti locali, designati dall'associazione nazionale comuni italiani e dall'unione province italiane, nonchè da rappresentanti dei soggetti iscritti nell'albo. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
3. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
4. La Commissione di cui al comma 2 non ha competenza in merito a eventuali irregolarità riscontrabili nella gestione del servizio di accertamento e riscossione, nonchè delle relative attività di supporto, delle entrate affidate dalle regioni e dagli enti locali ai soggetti iscritti nel medesimo albo.
5. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del
6. La Commissione di cui al comma 5 adotta le linee guida relative:
a) alla definizione di criteri riguardanti l'affidamento e le modalità di svolgimento dei servizi di accertamento e di riscossione, nonchè delle relative attività di supporto, delle entrate degli enti oggetto di concessione, al fine di assicurarne la necessaria trasparenza e funzionalità;
b) agli obblighi di comunicazione periodica da parte dell'ente e dei soggetti affidatari:
1) delle informazioni essenziali riguardanti i contratti in materia di affidamento in concessione, anche disgiunto, di servizi di accertamento e riscossione delle proprie entrate;
2) delle informazioni sintetiche relative all'oggetto e alla remunerazione stabilita per ciascuna delle attività affidate, con particolare riguardo alle misure degli eventuali compensi stabiliti in percentuale delle entrate;
3) delle informazioni sintetiche relative agli esiti delle attività di accertamento e di riscossione.
7. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del
8. Il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3. Le iscrizioni nell'albo, eseguite ai sensi del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 101 del 2022, continuano a produrre effetti anche a seguito dell'entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 2 e 3. Gli iscritti presentano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei menzionati provvedimenti, una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del
2. All'articolo 1 della
Art. 6. Razionalizzazione delle norme per l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del
1. All'articolo 1 della
a) dopo il comma 790 è inserito il seguente: «790-bis. Salvo che per la riscossione dell'imposta di cui al comma 738, nel caso in cui i versamenti delle entrate degli enti locali sono effettuati attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale di cui al
b) il comma 807 è sostituito dal seguente: «807. Per l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 53 del
a) 2.500.000 euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento e di riscossione delle entrate nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti;
b) 5.000.000 euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento e di riscossione delle entrate nelle regioni, nelle province e nelle città metropolitane, nonchè nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti;
c) 150.000 euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti;
d) 500.000 euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 200.000 abitanti;
e) 1.000.000 euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate, nelle regioni, nelle province e nelle città metropolitane, nonchè nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti.».
Art. 7. Modifiche in materia di pagamento dei tributi locali
1. All'articolo 2-bis del
a) alla rubrica, le parole: «e generalizzazione dell'ingiunzione di pagamento ai fini dell'avvio della riscossione coattiva» sono soppresse;
b) al comma 1:
1) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Fanno eccezione i casi in cui le entrate sono riscosse sulla base di un contratto a canone fisso. Fanno, altresì, eccezione le entrate rinvenienti da procedure esecutive presso il debitore, presso terzi o da versamenti effettuati dai soggetti che occupano aree mercatali o di posteggio e le somme riscosse sono riversate sul conto corrente dell'ente creditore, entro il termine previsto dall'ente locale, comunque non superiore al decimo giorno lavorativo successivo alla riscossione per essere acquisite al bilancio dell'ente stesso.»;
2) al secondo periodo, le parole: «al comma 12 dell'articolo 13 del
Art. 8. Disposizioni in materia di atto di accertamento esecutivo per i tributi regionali
1. Le attività di riscossione relative agli atti indicati alla lettera a) del presente comma, emessi a decorrere dal 1° gennaio 2027, o, se precedente, dalla data stabilita da apposita legge regionale, anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascun tributo, sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:
a) l'atto di accertamento relativo a tributi regionali, emesso dalle regioni e dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del
b) gli atti di cui alla lettera a) acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al
c) la sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonchè ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. La sospensione non opera in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, nonchè in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione. Il soggetto legittimato alla riscossione forzata, se diverso da quello che ha emesso l'avviso di accertamento esecutivo, informa con raccomandata semplice o posta elettronica il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione;
d) in presenza di fondato pericolo debitamente motivato e portato a conoscenza del contribuente per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico ai soggetti legittimati alla riscossione forzata anche prima del termine previsto dalle lettere a) e b). Nell'ipotesi di cui alla presente lettera e nel caso in cui il soggetto legittimato alla riscossione forzata, successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a), venga a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera c) e non deve essere inviata l'informativa ivi prevista;
e) il soggetto legittimato sulla base del titolo esecutivo, di cui alla lettera a), procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previsti dalle disposizioni che disciplinano l'attività di riscossione coattiva;
f) le regioni e i soggetti affidatari si avvalgono, per la riscossione coattiva delle entrate degli enti, delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973 e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dal titolo VI del testo unico versamenti e riscossione di cui al
g) ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla lettera a), trasmesso al soggetto legittimato alla riscossione con le modalità determinate con il decreto di cui alla lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui il soggetto legittimato alla riscossione, anche forzata, ne attesti la provenienza;
h) decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla lettera a), l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del citato
i) nel caso in cui la riscossione sia affidata all'agente della riscossione ai sensi dell'articolo 2 del
l) ai fini della procedura di riscossione di cui al presente comma, i riferimenti contenuti nelle norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo, alla cartella di pagamento e all'ingiunzione di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato di cui al
2. Il dirigente o il soggetto affidatario, con proprio provvedimento, nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione in tutto il territorio nazionale in relazione al credito da escutere. I funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell'ente o del soggetto affidatario fra persone che sono in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno superato un esame di idoneità, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione organizzato dalla regione, dalle associazioni rappresentative degli enti locali e dei soggetti iscritti nella sezione ordinaria dell'albo previsto dall'articolo 53 del
3. L'atto di cui al comma 1 non è suscettibile di acquistare efficacia di titolo esecutivo quando è stato emesso per somme inferiori a 30 euro. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e può essere oggetto di recupero con la successiva notifica degli atti di cui al comma 1 che superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo.
4. Per il recupero di importi fino a 10.000 euro, dopo che l'atto di cui al comma 1 è divenuto titolo esecutivo, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare, le regioni o gli affidatari devono inviare un sollecito di pagamento con cui avvisano il debitore che il termine indicato nell'atto è scaduto e che, se non provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive. Per il recupero degli importi fino a 1.000 euro, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall'invio della comunicazione di cui all'articolo 1, comma 544, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e a decorrere dal 1° gennaio 2027, ai sensi dell'articolo 145, comma 5, del testo unico in materia di versamenti e riscossione di cui al
5. In assenza di un'apposita disciplina legislativa regionale, le regioni o i soggetti affidatari, su richiesta del debitore, concedono la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:
a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.
6. Le regioni possono ulteriormente regolamentare con propria legge condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01.
7. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui ai commi 5 e 6, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, o per il periodo massimo disposto dalle regioni a norma del comma 6, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 9.
8. Ricevuta la richiesta di rateazione, le regioni o i soggetti affidatari possono iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.
9. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate, anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
10. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
11. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 1 e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora calcolati al tasso di interesse legale, che può essere maggiorato di non oltre due punti percentuali dalle regioni con apposita legge.
12. I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono di seguito determinati:
a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui al comma 1, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, gli oneri e le eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 aprile 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2023, n. 100, nonchè dai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.
13. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 12 si applicano anche in caso di emissione delle ingiunzioni previste dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato di cui al
14. In caso di affidamento, da parte delle regioni, dell'attività di riscossione delle proprie entrate all'agente della riscossione si applicano esclusivamente le disposizioni di cui al comma 1.
15. Allo scopo di facilitare le attività di riscossione delle regioni si applicano le seguenti disposizioni in materia di accesso ai dati:
a) ai fini della riscossione, anche coattiva, gli enti e, per il tramite degli enti medesimi, i soggetti ai quali gli enti creditori hanno affidato il servizio di riscossione delle proprie entrate sono autorizzati ad accedere gratuitamente alle informazioni relative ai debitori presenti nell'Anagrafe tributaria, ivi inclusi i dati e le informazioni di cui all'articolo 7, sesto comma, del
b) gli enti, sotto la propria responsabilità, consentono a tal fine ai soggetti affidatari l'utilizzo dei servizi di cooperazione informatica forniti dall'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle prescrizioni normative e tecniche vigenti e previa nomina di tali soggetti a responsabili esterni del trattamento ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali;
c) restano ferme, per i soggetti di cui alla lettera a), le modalità di accesso telematico per la consultazione delle banche dati catastale e ipotecaria, nonchè del pubblico registro automobilistico.
16. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentiti le regioni e il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità di accesso ai dati di cui al comma 15 esclusivamente per le finalità e nei limiti ivi previsti. Il provvedimento introduce adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa, per la trasmissione dei dati e per la relativa conservazione, che non può superare i dieci anni.
17. Si applica l'articolo 1, commi da 809 a 813, della
Art. 9. Modifiche alla disciplina dell'atto di accertamento esecutivo in materia di tributi locali
1. All'articolo 1, comma 792, della
a) alla lettera a):
1) al primo periodo, dopo le parole: «n. 472» sono inserite le seguenti: «e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, all'articolo 126 del testo unico della giustizia tributaria di cui al
2) al terzo periodo le parole: «e dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 472 del 1997» sono sostituite con le seguenti: «dell'articolo 19 del
3) al quarto periodo, dopo le parole: «n. 471,» sono inserite le seguenti: «e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dall'articolo 38 del testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al
b) alla lettera c), dopo le parole: «soggetto legittimato alla riscossione forzata» sono inserite le seguenti: «, se diverso da quello che ha emesso l'atto di accertamento esecutivo,»;
c) alla lettera f):
1) dopo le parole: «del 1997» sono inserite le seguenti: «, nonchè i soggetti di cui all'articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013,»;
2) dopo le parole: «n. 602,» sono inserite le seguenti: «e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dal titolo VI del testo unico versamenti e riscossione, di cui al
3) dopo le parole: «del 1973» sono inserite, in fine, le seguenti: «e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, all'articolo 144 del testo unico versamenti e riscossione di cui al
d) alla lettera h), dopo le parole: «del 1973» sono inserite, in fine, le seguenti: «e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dall'articolo 146 del testo unico versamenti e riscossione di cui al
e) alla lettera i):
1) dopo le parole: «n. 602 del 1973» sono inserite le seguenti: «e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dall'articolo 111 del testo unico versamenti e riscossione, di cui al
2) le parole: «comma 2, lettere b), c) e d), del
Art. 10. Estensione del privilegio generale sui mobili del debitore ai crediti per i tributi delle regioni
1. All'articolo 13, comma 13, quarto periodo, del
Art. 11. Incentivazione della partecipazione comunale al recupero di gettito dei tributi erariali
1. La quota di cui all'articolo 2, comma 10, lettera b), del
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del
Capo III
Sanzioni
Art. 12. Disposizioni sulle sanzioni amministrative in materia di tributi delle regioni e degli enti locali
1. Alle violazioni delle norme in materia di tributi delle regioni e degli enti locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative in materia tributaria contenuta nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, nella parte I, titolo I, capo I del testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al
2. Per l'omesso o parziale versamento nel termine prescritto per ciascun tributo delle regioni e degli enti locali si applicano le disposizioni dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, quelle dell'articolo 38 del testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al
3. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in materia di ravvedimento, e a decorrere dal 1° gennaio 2027, quelle dell'articolo 14, comma 2, del citato testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al
4. All'articolo 3, comma 31, della
5. All'articolo 1, comma 775, della
a) al primo periodo, le parole: «dal 100 per cento al 200» sono sostituite dalle seguenti: «amministrativa pari al 100»;
b) al secondo periodo, le parole: «dal 50 per cento al 100» sono sostituite dalle seguenti: «amministrativa pari al 40»;
c) al terzo periodo, dopo la parola: «sanzione» ovunque ricorra è inserita la seguente: «amministrativa»;
d) al quarto periodo, dopo la parola: «sanzioni» è inserita la seguente: «amministrative».
6. All'articolo 1, della
a) al comma 695 la parola: «IUC» è sostituita dalla seguente: «TARI»;
b) al comma 696 le parole: «dal 100 per cento al 200» sono sostituite dalle seguenti: «amministrativa pari al 100»;
c) al comma 697 le parole: «dal 50 per cento al 100» sono sostituite dalle seguenti: «amministrativa pari al 40»;
d) al comma 698 dopo la parola: «sanzione» è inserita la seguente: «amministrativa».
7. All'articolo 4 del
a) al comma 1-ter, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dal seguente: «Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento del tributo non versato e comunque non inferiore a 50 euro; per l'infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 40 per cento del tributo non versato e comunque non inferiore a 50 euro.»;
b) al comma 3-bis, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dal seguente: «Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento del tributo non versato e comunque non inferiore a 50 euro; per l'infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 40 per cento del tributo non versato e comunque non inferiore a 50 euro.».
8. All'articolo 4, comma 5-ter, del
9. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7 e 8 si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° gennaio 2027.
Titolo II
I SINGOLI TRIBUTI
Capo I
Tributi regionali
Sezione I
Tassa automobilistica
Art. 13. Tributi propri derivati dotati di maggiore autonomia impositiva
1 All'articolo 8, comma 2, del
2. Le eventuali norme di esenzione dal pagamento dalle tasse automobilistiche, previste dalle leggi delle regioni e delle province autonome a decorrere dal 1° gennaio 2027, non esonerano dal pagamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica di cui all'articolo 23, comma 21, del
Art. 14. Principio di territorialità
1. All'articolo 5, trentunesimo comma, del
Art. 15. Semplificazione del pagamento
1. A decorrere dal 1° gennaio 2028, all'articolo 5, trentaduesimo comma, del
a) al primo periodo le parole: «, alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 18 della
b) dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: «La tassa automobilistica è corrisposta ogni anno, in un'unica soluzione. L'obbligazione tributaria è riferita a dodici mesi a decorrere dal mese di immatricolazione del veicolo. Il termine per il primo pagamento della tassa è fissato nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione. Per le scadenze successive alla prima, il termine per il pagamento della tassa è fissato nell'ultimo giorno del mese in cui il veicolo risulta essere stato immatricolato. Nel caso di cessazione dal regime di esenzione o sospensione d'imposta, il pagamento della tassa automobilistica deve essere effettuato per il periodo decorrente dal mese in cui è avvenuta la cessazione o la sospensione, al mese precedente a quello corrispondente al mese di prima immatricolazione e il relativo versamento deve essere eseguito entro il mese successivo a quello in cui è avvenuta la cessazione dall'esenzione o sospensione d'imposta. La tassa automobilistica può essere corrisposta quadrimestralmente a decorrere dal mese di immatricolazione del veicolo per le tipologie di veicoli individuate dalle regioni con propria legge. Per i veicoli immatricolati al 31 dicembre 2027, per i quali è intervenuto un evento di cessazione dal regime di esenzione o sospensione di imposta successivamente al 31 dicembre 2027, la tassa automobilistica è corrisposta ogni anno, in un'unica soluzione. Per gli ulteriori veicoli già immatricolati al 31 dicembre 2027 restano in vigore le scadenze di pagamento previste alla stessa data, salvo diverse disposizioni stabilite dalle singole leggi regionali.».
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1 è abrogato il
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1,7 milioni di euro per l'anno 2029 e 0,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del
Art. 16. Adempimenti in materia di locazione di veicoli a lungo termine senza conducente
1. All'articolo 7, comma 2-bis, primo periodo, della
a) dopo le parole: «gli utilizzatori» sono inserite le seguenti: «di veicoli»;
b) dopo le parole: «commi 3-ter e 3-quater del presente articolo» sono inserite le seguenti: «nonchè a decorrere dal 1° gennaio 2027 gli utilizzatori di veicoli in locazione a lungo termine senza conducente sulla base del contratto annotato al PRA, e fino alla data di scadenza del contratto stesso,»;
2. All'articolo 5, trentaduesimo comma, primo periodo, del
a) dopo le parole: «a titolo di locazione finanziaria» sono inserite le seguenti: «e di locazione a lungo termine senza conducente»;
b) le parole: «i veicoli in locazione a lungo termine senza conducente e» sono soppresse.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettera b) e 2 si applicano ai contratti di locazione di veicoli a lungo termine senza conducente stipulati dal 1° gennaio 2027, a quelli stipulati prima di detta data che siano oggetto di proroga o rinnovo con decorrenza successiva al 31 dicembre 2026, nonchè, ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2027, la cui esecuzione abbia inizio a partire da tale data.
Art. 17. Interruzione dell'obbligo di pagamento in caso di cessione del veicolo per la successiva rivendita
1. All'articolo 5 del
a) il quarantaquattresimo comma è sostituito dal seguente: «La cessione di veicoli da chiunque effettuata a soggetti che ne fanno professionalmente commercio determina l'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica nel solo caso in cui venga trascritta al Pubblico registro automobilistico-PRA.»;
b) il quarantacinquesimo comma è sostituito dal seguente «L'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica di cui al quarantaquattresimo comma decorre dal periodo tributario successivo a quello in corso alla data della cessione del veicolo e fino al mese precedente a quello in cui avviene la rivendita, secondo le scadenze e i termini previsti dal trentaduesimo comma.»;
c) il quarantaseiesimo comma è sostituito dal seguente: «Non costituisce titolo per l'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica di cui al quarantaquattresimo comma la consegna dei veicoli ai soggetti che ne fanno professionalmente commercio effettuata mediante procura speciale per la vendita, nè l'esibizione della fattura di vendita al concessionario senza la trascrizione del titolo di proprietà al PRA, ai sensi del quarantaquattresimo comma. Non interrompe, altresì, l'obbligo di pagamento della tassa automobilistica l'acquisto di un veicolo usato da parte di soggetti che ne fanno professionalmente commercio effettuato senza il rispetto delle modalità previste al quarantaquattresimo comma.»;
d) al quarantasettesimo comma sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: «Le imprese consegnatarie» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui al quarantaquattresimo comma»;
2) le parole: «o l'autoscafo» sono soppresse;
3) l'ultimo periodo è soppresso.
e) il quarantottesimo comma è sostituito dal seguente: «Per ciascun veicolo per il quale, a seguito di trascrizione al PRA della relativa cessione secondo le modalità indicate al quarantaquattresimo comma, si interrompe l'obbligo del pagamento del tributo, deve essere corrisposto all'ente impositore un diritto fisso pari ad euro 1,55, nei termini e con le modalità stabilite dall'ente stesso. È fatta salva la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di rinunciare ad introitare il diritto fisso.»;
f) il quarantanovesimo comma è sostituito dal seguente «Le trascrizioni al PRA di cui al quarantaquattresimo comma effettuate dopo sessanta giorni dalla data della cessione del veicolo non costituiscono titolo per beneficiare dell'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica per i periodi tributari ricompresi fino alla data dell'effettiva trascrizione al PRA della cessione stessa.».
Art. 18. Versamento a ente impositore incompetente
1. L'ente impositore che viene a conoscenza, anche a seguito di comunicazione dell'interessato, di aver introitato somme a titolo di tassa automobilistica spettanti ad un ente diverso da quello destinatario del tributo, attiva tempestivamente le procedure più idonee per il riversamento all'ente impositore competente degli importi indebitamente percepiti.
2. Gli enti impositori mettono a disposizione del contribuente il modello di comunicazione, o altro strumento tecnologico, utile a trasmettere i dati relativi agli estremi del pagamento, all'importo versato e al veicolo a cui si riferisce il versamento, sia all'ente impositore effettivo destinatario delle somme versate, sia all'ente che ha riscosso erroneamente la tassa automobilistica.
Art. 19. Il fermo amministrativo del veicolo
1. All'articolo 5, trentasettesimo comma, del
Art. 20. Adeguamento delle tariffe
1. Alla tabella di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 27 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1997, come sostituita dalla tabella 2 allegata alla
2. Alla tabella 1 allegata al
Art. 21. Tariffa per le autovetture adibite a noleggio con conducente
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della
Art. 22. Integrazione e coordinamento degli archivi dei dati rilevanti ai fini dell'accertamento e riscossione coattiva del tributo
1. All'articolo 51, comma 2-bis, del
a) al primo periodo, dopo la parola «acquisiti», sono inserite le seguenti: «nell'apposita sezione denominata "Archivio nazionale delle tasse automobilistiche - ANTA"», e la parola: «transitoriamente» è soppressa;
b) al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in modo da garantirne il continuo aggiornamento.».
2. Il gestore del pubblico registro automobilistico (PRA), ai sensi del citato articolo 51, comma 2-bis, del
3. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 51, comma 2-ter, del citato
4. I servizi relativi alla gestione della fase di accertamento della tassa automobilistica sono svolti dall'ente impositore direttamente o, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure previste dal codice dei contratti pubblici, mediante affidamento ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del
5. Gli enti impositori e il gestore PRA per le azioni di bonifica dei rispettivi archivi possono avvalersi dei soggetti di cui alla
6. Al fine di garantire il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nell'ANTA e allo scopo di assicurare al contempo l'interoperabilità delle banche dati, gli enti indicati nella tabella A, dell'allegato 1 al presente decreto, previa convenzione da sottoporre all'approvazione del Garante per la protezione dei dati personali, forniscono gratuitamente, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale di cui al
Sezione II
Altri tributi regionali
Art. 23. Modifiche alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
1. Al
a) all'articolo 5:
1) al comma 1, dopo la parola: «disporre» sono inserite le seguenti: «detrazioni e»;
2) il comma 3 è abrogato;
b) all'articolo 6:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di base» sono inserite le seguenti: «fino ad azzerarla»;
2) al comma 3, il primo periodo è soppresso;
3) al comma 4, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le regioni possono stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale regionale all'IRPEF non è dovuta e al di sopra del quale la stessa si applica al reddito complessivo.»;
4) al comma 11, dopo la parola: «riduzione» sono inserite le seguenti: «o azzeramento»; le parole: «è esclusivamente» sono sostituite dalle seguenti: «sono esclusivamente» e la parola: «comporta» è sostituita dalla seguente: «comportano».
2. All'articolo 50, comma 3, del
Art. 24. Modifica del termine per l'adozione delle misure della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi
1. All'articolo 3 della
a) al comma 21, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»;
b) al comma 29:
1) al primo periodo, le parole: «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»;
2) al secondo periodo le parole: «entro il 31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «con legge entrata in vigore entro il 30 settembre».
Titolo III
TRIBUTI DEGLI ENTI LOCALI
Capo I
Province e città metropolitane
Art. 25. Modifiche alla disciplina dell'imposta provinciale di trascrizione
1. All'articolo 56, comma 1-ter, secondo periodo, del
Capo II
Comuni
Art. 26. Semplificazione in materia di imposta municipale propria
1. All'articolo 1 della
a) al comma 759, lettera g-bis):
1) le parole: «secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrate in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali,» sono sopresse;
2) dopo le parole: «diritto all'esenzione» sono inserite le seguenti: «utilizzando il modello di cui al successivo comma 768-bis»;
3) le parole: «Analoga comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «Analoga dichiarazione»;
b) dopo il comma 768 è inserito il seguente:
«768-bis. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione, esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta e costituisce l'unica modalità per l'assolvimento dell'adempimento dichiarativo. In ogni caso, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al comma 741, lettera c), numeri 3) e 5), e al comma 751, terzo periodo, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il predetto decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e della TASI, in quanto compatibili. Per gli enti di cui al comma 759, lettera g), si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200 e la dichiarazione deve essere presentata ogni anno. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, può essere differito il termine di presentazione della dichiarazione di cui al primo periodo. Nelle more della data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 29 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 2022 e al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 4 maggio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2023.»;
c) i commi 769 e 770 sono abrogati.
Art. 27. Razionalizzazione della disciplina relativa all'imposta immobiliare sulle piattaforme marine
1. All'articolo 38 del
a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La base imponibile è determinata in misura pari al valore calcolato ai sensi dell'articolo 1, comma 746, della
b) al comma 7, le parole: «13 del
Art. 28. Modifiche in materia di tariffa sui rifiuti
1. All'articolo 1 della
a) al comma 645, le parole: «e assimilati» sono soppresse;
b) al comma 662, la parola: «assimilati» è sostituita dalla seguente: «urbani»;
c) al comma 667, le parole: «e dei rifiuti assimilati» sono soppresse;
d) dopo il comma 649 è inserito il seguente:
«649-bis. Le utenze non domestiche che producono e conferiscono, in tutto o in parte, rifiuti urbani, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), numero 2, del citato
e) al comma 654 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nella determinazione della tariffa è prevista la copertura anche di costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti urbani, quali, ad esempio, le spese di spazzamento delle strade. Qualora detti costi vengano coperti con la tariffa ciò deve essere evidenziato nei piani finanziari e nei bilanci dei soggetti affidatari del servizio.»;
f) al comma 658 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani.»;
g) al comma 684, le parole: «alla IUC entro il termine del 31 dicembre dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo» sono sostituite con le seguenti: «alla TARI, al comune o al gestore del servizio rifiuti, entro novanta giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo»;
h) al comma 685, le parole: «entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello» sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta giorni dalla data»;
i) al comma 690, la parola: «IUC» è sostituita dalla seguente: «TARI».
2. All'articolo 30, comma 5, del
3. L'articolo 208, comma 19-bis del
Art. 29. Modifiche all'articolo 238 del
1. L'articolo 238 del
«Art. 238 (Corrispettivi dovuti per il conferimento di rifiuti al servizio pubblico). - 1. Ai fini dell'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e dei sistemi di misurazione puntuale, per i rifiuti conferiti al servizio pubblico, si applica la disciplina relativa ai prelievi sui rifiuti urbani di cui all'articolo 1, commi 639 e 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».
Art. 30. Efficacia delle delibere relative al canone unico, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della
1. A decorrere dall'anno 2026, le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 15, 15-bis e 15-ter, del
Art. 31. Altre disposizioni in materia di canone unico
1. All'articolo 1, comma 819, della
Art. 32. Assoggettamento IMU dei fabbricati con rendita impugnata
1. In deroga all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296, in caso di impugnazione della rendita catastale a seguito della rettifica operata dall'Agenzia delle entrate, il comune accerta l'eventuale maggior importo dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della
Titolo IV
ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE
Capo I
La compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
Art. 33. Modifiche al
1. Al
a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Attribuzione alle regioni a statuto ordinario di una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)). - 1. A decorrere dall'anno 2027, alle regioni a statuto ordinario è attribuita una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella misura, fermi i limiti di spesa di cui ai commi 2 e 3, determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro il 31 dicembre 2026. Il decreto di cui al primo periodo è adottato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
2. Con il decreto di cui al comma 1 è stabilita un'aliquota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF tale da garantire annualmente al complesso delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti all'ammontare dei seguenti trasferimenti statali in favore delle medesime regioni che sono soppressi a decorrere dall'anno 2027: a) somme a titolo di quota non sanità della compartecipazione IVA, ai sensi dell'articolo 1 del
3. Tenuto conto del gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota di compartecipazione di cui al comma 1, al fine di procedere alle regolazioni finanziarie tra lo Stato e le regioni a statuto ordinario correlate allo scostamento tra l'ammontare dei trasferimenti statali soppressi e le entrate derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'IRPEF, ai sensi dei commi 1 e 2, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo in favore delle medesime regioni, con dotazione corrispondente, per ciascun anno, alla compartecipazione al gettito dell'IRPEF nel limite dei trasferimenti di cui al comma 2, incrementata, fermo quanto previsto dal secondo periodo, nella misura di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e successivi. Nelle more dell'aggiornamento della legge di contabilità, fermo quanto previsto dall'articolo 21, comma 1-ter, lettera g), della
a) prioritariamente in misura pari alla quota dei trasferimenti statali soppressi, ai sensi del comma 2 e dell'articolo 7;
b) per la restante parte, nel rispetto dei percorsi di perequazione e dei costi standard o, nelle more, secondo modalità individuate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome in sede di auto coordinamento, nel rispetto del terzo comma dell'articolo 119 della Costituzione.
4. Negli ambiti interessati dalla fiscalizzazione dei trasferimenti statali soppressi ai sensi del comma 2 e dell'articolo 7, alle amministrazioni statali è affidato il coordinamento e il monitoraggio dei livelli essenziali delle prestazioni, dei livelli adeguati di servizio, delle funzioni fondamentali e degli obiettivi di servizio da garantire sull'intero territorio nazionale e il rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 1. Nei medesimi ambiti è, comunque, assicurato dalle regioni, anche nell'ambito delle risorse di cui al comma 3, il concorso all'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, nel rispetto degli articoli 114, 117, comma secondo, lettera p), e 119 della Costituzione. Le finalità di cui al presente comma, ove necessario, sono assicurate anche attraverso il ricorso all'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 120 della Costituzione.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da emanarsi entro il 31 ottobre 2028, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
6. In considerazione degli esiti del predetto monitoraggio e al fine di tenere conto della dinamicità del gettito dell'IRPEF, potrà procedersi, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, alla revisione delle aliquote di compartecipazione di cui al comma 1.»;
b) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per gli anni dal 2011 fino al termine dell'operatività transitoria del fondo di cui all'articolo 2, comma 3, ai sensi dell'articolo 15, comma 8-bis, l'aliquota di compartecipazione di cui al comma 1 è calcolata in base alla normativa vigente, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE. A decorrere dall'anno di entrata in vigore della fase di perequazione a regime, ai sensi dell'articolo 15, comma 8-bis, l'aliquota è determinata con le modalità previste dall'articolo 15, commi 3 e 5, primo periodo, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE.».
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. A decorrere dall'anno di entrata in vigore della fase di perequazione a regime, ai sensi dell'articolo 15, comma 8-bis, le modalità di attribuzione del gettito della compartecipazione I.V.A. alle regioni a statuto ordinario sono stabilite in conformità con il principio di territorialità. Il principio di territorialità tiene conto del luogo di consumo, identificando il luogo di consumo con quello in cui avviene la cessione di beni; nel caso dei servizi, il luogo della prestazione può essere identificato con quello del domicilio del soggetto fruitore. Nel caso di cessione di immobili si fa riferimento alla loro ubicazione. I dati derivanti dalle dichiarazioni fiscali e da altre fonti informative in possesso dell'Amministrazione finanziaria vengono elaborati per tenere conto delle transazioni e degli acquisti in capo a soggetti passivi con I.V.A. indetraibile e a soggetti pubblici e privati assimilabili, ai fini IVA, a consumatori finali. Ai fini dell'applicazione del principio di territorialità si tiene conto anche dei dati della fatturazione elettronica e della trasmissione telematica dei corrispettivi. I criteri di attuazione del presente comma sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della
3) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Nelle more della definizione dell'aliquota di compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 15, commi 3 e 5, l'aliquota di cui al comma 2, destinata al finanziamento del settore sanitario, è stabilita in misura pari a quella individuata annualmente dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.»;
c) all'articolo 6, comma 1, le parole: «sino alla rideterminazione effettuata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, primo periodo» sono soppresse;
d) all'articolo 7, i commi 1 e 2, sono sostituiti dai seguenti:
«1. A decorrere dall'anno 2028, possono essere soppressi ulteriori trasferimenti statali, rispetto a quelli indicati all'articolo 2, comma 2, di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale, destinati alle regioni a statuto ordinario per l'esercizio delle competenze regionali, aventi carattere di generalità e permanenza, ivi compresi quelli finalizzati all'esercizio di funzioni da parte di province e comuni. Sono esclusi dalla soppressione i trasferimenti relativi al fondo perequativo di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della
2. I trasferimenti statali di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, sulla base delle valutazioni della Commissione tecnica fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della
e) all'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. In conseguenza dell'avvio del percorso di graduale convergenza verso i costi standard, le fonti di finanziamento delle spese delle regioni di cui all'articolo 14, comma 1, sono le seguenti:
a) la compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 4;
b) quote dell'addizionale regionale all'IRPEF;
c) la compartecipazione al gettito dell'IRPEF di cui all'articolo 2;
d) l'IRAP, fino alla data della sua sostituzione con altri tributi;
e) le quote del fondo perequativo di cui al comma 5;
f) le entrate proprie, nella misura convenzionalmente stabilita nel riparto delle disponibilità finanziarie per il servizio sanitario nazionale per l'anno 2010.»;
2) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini del comma 1, il gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF è valutato in base all'aliquota di base applicabile ai sensi dell'articolo 6.»;
3) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le fonti di finanziamento delle spese di cui all'articolo 14, comma 2, sono le seguenti:
a) i tributi propri derivati di cui all'articolo 8, commi 2 e 3;
b) i tributi propri di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), numero 3), della citata
c) la compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 2;
d) le quote del fondo perequativo di cui al comma 7.»;
4) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. È istituito un fondo perequativo alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al gettito dell'IVA determinata in modo tale da garantire in ogni regione il finanziamento integrale delle spese di cui all'articolo 14, comma 1. Nel primo anno di funzionamento del fondo perequativo, le suddette spese sono computate in base ai valori di spesa storica e dei costi standard, ove stabiliti; nei successivi quattro anni devono gradualmente convergere verso i costi standard. Le modalità della convergenza sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della
5) al comma 7, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) le regioni con maggiore capacità fiscale, ovvero quelle nelle quali il gettito per abitante dell'addizionale regionale all'IRPEF supera il gettito medio nazionale per abitante, alimentano il fondo perequativo con quota delle risorse del comma 4, lettere a), b) e c), in relazione all'obiettivo di ridurre le differenze interregionali di gettito per abitante rispetto al gettito medio nazionale per abitante;»;
6) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Le quote del fondo perequativo risultanti dall'applicazione del presente articolo sono distintamente indicate nelle assegnazioni annuali. L'indicazione non comporta vincoli di destinazione. Nel primo anno di funzionamento la perequazione fa riferimento alle spese di cui all'articolo 14, comma 2, computate in base ai valori di spesa storica; nei successivi quattro anni la perequazione deve gradualmente convergere verso le capacità fiscali. Le modalità della convergenza, nonchè le modalità di attuazione del comma 7, lettere a), b), c) e d), sono stabilite con decreto di natura regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della
7) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano decorsi tre anni di operatività transitoria del fondo di cui all'articolo 2, comma 3. A decorrere dalla data di cui al primo periodo, le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 3, confluiscono nell'ambito dei fondi perequativi di cui al presente articolo.».
f) all'articolo 39, il comma 5 è abrogato.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del
Art. 34. Fondo in favore delle Regioni a statuto ordinario
1. In attuazione dell'articolo 39, comma 3, del
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del
Art. 35. Tavolo tecnico per la fiscalizzazione dei trasferimenti di spettanza dei comuni e di compartecipazione ai tributi erariali
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze composto da due rappresentanti del medesimo Ministero, un rappresentante del Ministero dell'interno, un rappresentante del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie e due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI). Il tavolo ha il compito di studiare modalità di fiscalizzazione dei trasferimenti di spettanza dei comuni e di istituzione di meccanismi di compartecipazione a tributi erariali. Ai componenti del tavolo non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Art. 36. Istituzione della compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per le province e per le città metropolitane
1. A decorrere dall'anno 2027, è istituita in favore delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La misura della compartecipazione è fissata per l'anno 2027 nello 0,92 per cento e a decorrere dall'anno 2028 nello 0,97 per cento, dell'imposta netta sul reddito delle persone fisiche e, comunque, nel limite della dotazione del fondo di cui al comma 2.
2. Al fine dell'attribuzione agli enti interessati delle risorse spettanti sulla compartecipazione, come determinate ai sensi del comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito, a decorrere dall'anno 2027, un fondo, con una dotazione iniziale di 1.802,1 milioni di euro per l'anno 2027, 1.973,4 milioni di euro per l'anno 2028, 2.040,5 milioni di euro per l'anno 2029 e 2.110,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030. Il fondo di cui al presente comma è ulteriormente incrementato di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.
3. I criteri e le modalità di attribuzione, la definizione di meccanismi perequativi e le modalità di recupero dei mancati versamenti dei concorsi alla finanza pubblica, nonchè le regolazioni finanziarie annuali con lo Stato correlate alla eventuale maggiore dinamicità del gettito IRPEF derivante dalla compartecipazione, sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanarsi entro il 31 dicembre 2026, d'intesa con la Conferenza Stato città e autonomie locali, sulla base di una metodologia approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, entro il 30 novembre 2026.
4. La compartecipazione di cui al comma 1 sostituisce, per gli enti beneficiari, il gettito derivante dall'imposta di cui all'articolo 60 del
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanarsi entro il 31 ottobre 2029, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sulla base di una metodologia approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, entro il 31 luglio 2029, è disciplinato il monitoraggio periodico degli effetti relativi all'applicazione delle disposizioni dei commi precedenti. Con successivi provvedimenti legislativi, in considerazione degli esiti del predetto monitoraggio e al fine di tenere conto della dinamicità del gettito dell'IRPEF, potrà procedersi alla revisione delle aliquote di compartecipazione di cui al comma 1, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 1.802,1 milioni di euro per l'anno 2027, 1.973,4 milioni di euro per l'anno 2028, 2.040,5 milioni di euro per l'anno 2029 e 2.125,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede, quanto a 1.793,1 milioni di euro per l'anno 2027, 1.970,8 milioni di euro per l'anno 2028, 1.999,4 milioni di euro per l'anno 2029 e 2.028,0 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 4 e, quanto a 9 milioni di euro per l'anno 2027, 2,6 milioni di euro per l'anno 2028, 41,1 milioni di euro per l'anno 2029 e 97,6 milioni annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del
Titolo V
NORME FINALI
Capo I
Norme finali
Art. 37. Clausola di salvaguardia
1. Le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.
Art. 38. Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 11, 15, 33, 34 e 36, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 39. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato 1
TABELLA A
FORNITURA DEI DATI PER L'AGGIORNAMENTO DEGLI ARCHIVI DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA DELLE REGIONI, DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO E DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE CHE CONFLUISCONO NELL'ARCHIVIO NAZIONALE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE - ANTA
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ENTI |
DATI |
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1. |
Automobil club d'Italia - ACI |
Pubblico registro automobilistico-PRA |
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2. |
Regioni e province autonome |
Archivi regionali e provinciali delle tasse automobilistiche |
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3. |
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti |
Archivio nazionale dei veicoli- ANV |
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4. |
Agenzia delle entrate |
Anagrafe tributaria |
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5. |
Agenzia delle entrate - Riscossione |
Riscossione coattiva della tassa automobilistica |
|
6. |
Affidatari del servizio di riscossione coattiva |
Riscossione coattiva della tassa automobilistica |
|
7. |
Ministero dell'interno |
Anagrafe nazionale della popolazione residente- ANPR |
|
8. |
Comuni |
Anagrafe degli italiani residenti all'estero - AIRE |
|
9. |
Camere di commercio |
Registro delle imprese |
|
10. |
Agenzia per l'Italia Digitale-AGID, Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio e Infocamere |
Indice nazionale dei domicili digitali -INAD |
|
11. |
Camere di commercio |
Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (PEC) -INIPEC |
|
12. |
Agenzia per l'Italia Digitale-AGID, Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio e Infocamere |
Indice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei Gestori di Pubblici Servizi- IPA |
|
13. |
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali |
Registro Unico del terzo settore - RUNTS |