§ 12.6.190 - D.Lgs. 25 settembre 2026, n. 184.
Recepimento della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, e adeguamento dell'ordinamento [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:12. Banche e istituti di credito
Capitolo:12.6 disciplina generale
Data:25/09/2026
Numero:184


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023
Art. 3.  Disposizioni di recepimento dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2023/2864, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo [...]
Art. 4.  Disposizioni di recepimento dell'articolo 10 della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo [...]
Art. 5.  Disposizioni di recepimento dell'articolo 11 della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo [...]
Art. 6.  Disposizioni di recepimento dell'articolo 15 della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento [...]
Art. 7.  Disposizioni di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023
Art. 8.  Notifica all'ESMA della designazione degli organismi di raccolta
Art. 9.  Identificativo della persona giuridica
Art. 10.  Clausola di invarianza finanziaria


§ 12.6.190 - D.Lgs. 25 settembre 2026, n. 184.

Recepimento della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, e adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni dei regolamenti (UE) 2023/2859 e (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo.

(G.U. 15 ottobre 2026, n. 240)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

     Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

     Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, l'articolo 22;

     Vista la direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica talune direttive per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo;

     Visto il regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità;

     Visto il regolamento (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica taluni regolamenti per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo;

     Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»;

     Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52»;

     Vista la legge 30 aprile 1999, n. 130, recante «Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti»;

     Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante «Codice delle assicurazioni private»;

     Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante «Disciplina delle forme pensionistiche complementari»;

     Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante «Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE»;

     Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, recante «Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonchè della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale»;

     Visto il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, recante «Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio»;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 luglio 2026;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2026;

     Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Definizioni

     1. Ai fini del presente decreto si intende per:

     a) «ESAP»: il punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso elettronico centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità, con le caratteristiche previste dal regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023;

     b) «soggetto»: qualsiasi persona fisica o giuridica come definita all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2023/2859.

 

     Art. 2. Disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023

     1. Al decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1, comma 1:

     1) alla lettera ff-bis), numero 6), il segno di interpunzione: «.» è sostituito dal seguente: «;»;

     2) dopo la lettera ff-bis) è aggiunta la seguente:

     «ff-ter) ESAP: il punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso elettronico centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità, con le caratteristiche previste dal regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023.»;

     b) al titolo I, capo III, dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

     «Art. 10 bis. (Recepimento dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2023/2864, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002 - FICOD -). - 1. A decorrere dal 10 gennaio 2030, quando rendono pubbliche le informazioni di cui all'articolo 10, commi 5-bis e 5-ter, le imprese regolamentate di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), trasmettono tali informazioni contemporaneamente all'organismo di raccolta di cui al comma 2 al fine di renderle accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni di cui al primo periodo sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, ovvero, ove previsto dal diritto dell'Unione europea, nel formato leggibile meccanicamente di cui all'articolo 2, punto 4), del medesimo regolamento (UE) 2023/2859 e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:

     a) tutte le denominazioni delle imprese regolamentate a cui le informazioni fanno riferimento;

     b) l'identificativo della persona giuridica dell'impresa regolamentata, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;

     c) le dimensioni dell'impresa regolamentata per categoria, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2023/2859;

     d) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;

     e) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859.

     2. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al comma 1, sono organismi di raccolta di cui all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 le autorità competenti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera z).».

     2. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1, comma 1:

     1) alla lettera w-decies), il segno di interpunzione: «.» è sostituito dal seguente: «;»;

     2) dopo la lettera w-decies) è aggiunta la seguente:

     «w-undecies) "ESAP": il punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso elettronico centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità, con le caratteristiche previste dal regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023.»;

     b) dopo l'articolo 4-septies.2 è inserito il seguente:

     «Art. 4 septies.3 (Disposizioni di recepimento degli articoli 2, 5, 6, 12 e 13 della direttiva (UE) 2023/2864, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, in materia di accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo che modificano, rispettivamente, le direttive 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2009/65/CE, 2014/65/UE e 2016/97/UE -). - 1. A decorrere dal 10 gennaio 2030, quando rendono pubbliche le informazioni di cui agli articoli 101-ter, comma 3, lettera c), 102, commi 1, 2, 3-bis e 4, e 103, commi 3 e 3-bis, le società trasmettono tali informazioni contemporaneamente all'organismo di raccolta di cui al comma 3, al fine di renderle accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, ovvero, ove previsto dal diritto dell'Unione europea, nel formato leggibile meccanicamente di cui all'articolo 2, punto 4), del medesimo regolamento (UE) 2023/2859 e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:

     a) tutte le denominazioni della società a cui le informazioni fanno riferimento;

     b) l'identificativo della persona giuridica della società, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;

     c) le dimensioni della società per categoria, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2023/2859;

     d) il settore o i settori industriali delle attività economiche della società, come specificato a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) 2023/2859;

     e) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;

     f) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859.

     2. A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui all'articolo 106, comma 3, lettere c) e d), sono rese accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni di cui al primo periodo sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:

     a) tutte le denominazioni della società a cui le informazioni fanno riferimento;

     b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica della società, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;

     c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;

     d) un'indicazione del fatto che le informazioni contengono dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859.

     3. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui ai commi 1 e 2, la Consob è organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859.

     4. A decorrere dal 10 gennaio 2030, quando rendono pubbliche le informazioni di cui agli articoli 123-ter, commi 1, 2 e 3-quater, 124-quinquies, commi 1, 2, e 3, 124-sexies, commi 1, 2, 3 e 5, 124-octies, commi 1 e 2, e 125-quater del presente decreto e di cui all'articolo 2391-bis del codice civile, gli investitori istituzionali, i gestori di attivi, i consulenti in materia di voto e le società trasmettono tali informazioni contemporaneamente all'organismo di raccolta di cui al comma 5, al fine di renderle accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni di cui al primo periodo sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, ovvero, ove previsto dal diritto dell'Unione europea, nel formato leggibile meccanicamente di cui all'articolo 2, punto 4), del medesimo regolamento (UE) 2023/2859 e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:

     a) tutte le denominazioni dell'investitore istituzionale, del gestore di attivi, del consulente in materia di voto o della società a cui le informazioni fanno riferimento;

     b) l'identificativo della persona giuridica dell'investitore istituzionale, del gestore di attivi, del consulente in materia di voto o della società, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;

     c) le dimensioni per categoria dell'investitore istituzionale, del gestore di attivi, del consulente in materia di voto o della società, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2023/2859;

     d) il settore o i settori industriali delle attività economiche della società, come specificato a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) 2023/2859;

     e) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;

     f) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859.

     5. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al comma 4 sono organismi di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859:

     a) la Consob, l'IVASS e la COVIP per le informazioni di cui agli articoli 124-quinquies, commi 1, 2 e 3, 124-sexies, commi 1, 2, 3 e 5, e la Consob per le informazioni di cui all'articolo 124-octies, commi 1 e 2, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza e con riferimento ai soggetti vigilati dalle medesime autorità, definite dal presente decreto;

     b) l'attuale meccanismo ufficialmente stabilito per le informazioni regolamentate di cui all'articolo 113-ter, comma 4, per le informazioni di cui agli articoli 123-ter, commi 1, 2 e 3-quater, e 125-quater del presente decreto e di cui all'articolo 2391-bis del codice civile.

     6. A decorrere dal 10 gennaio 2028, quando rendono pubbliche le informazioni di cui agli articoli 39-decies, comma 1, lettere b) e c), 93-bis, comma 1, lettera f-bis), 98-ter, comma 1, e 98-ter.1, comma 2, i gestori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), per gli OICVM gestiti, trasmettono tali informazioni contemporaneamente all'organismo di raccolta di cui al comma 7 al fine di renderle accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni di cui al primo periodo sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, ovvero, ove previsto dal diritto dell'Unione europea, nel formato leggibile meccanicamente di cui all'articolo 2, punto 4), del medesimo regolamento (UE) 2023/2859 e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:

     a) tutte le denominazioni dell'OICVM a cui le informazioni fanno riferimento;

     b) l'identificativo della persona giuridica del gestore e l'identificativo dell'OICVM, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;

     c) le dimensioni dell'OICVM per categoria, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2023/2859;

     d) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;

     e) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859.

     7. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al comma 6, gli organismi di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 sono la Consob e la Banca d'Italia, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza definite dal presente decreto.

     8. A decorrere dal 10 gennaio 2028, le informazioni di cui agli articoli 35, comma 2, e 35-ter, comma 2, con riferimento ai gestori di OICVM, sono rese accessibili tramite l'ESAP e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:

     a) tutte le denominazioni del gestore a cui le informazioni fanno riferimento;

     b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica del gestore come specificato ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;

     c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;

     d) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

     9. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al comma 8, la Banca d'Italia è organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859.

     10. A decorrere dal 10 gennaio 2028, le informazioni di cui all'articolo 195-bis relative ai provvedimenti di applicazione delle sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), avverso i quali non è stato presentato ricorso, sono rese accessibili tramite l'ESAP, trasmesse in un formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859, e sono corredate dai seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:

     a) tutte le denominazioni dell'OICVM a cui le informazioni fanno riferimento;

     b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica del gestore e l'identificativo dell'OICVM, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;

     c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;

     d) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

     11. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al comma 10, la Consob e la Banca d'Italia sono organismi di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza e con riferimento ai soggetti vigilati dalle medesime autorità, definiti dal presente decreto.

     12. A decorrere dal 10 gennaio 2030, quando rendono pubbliche informazioni di cui agli articoli 64-bis, comma 3, e 69, comma 2, lettere c), d) e f), le imprese di investimento, i gestori del mercato o gli emittenti trasmettono tali informazioni contemporaneamente all'organismo di raccolta di cui al comma 14 al fine di renderle accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni di cui al primo periodo sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, ovvero, ove previsto dal diritto dell'Unione europea, nel formato leggibile meccanicamente di cui all'articolo 2, punto 4), del medesimo regolamento (UE) 2023/2859 e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:

     a) tutte le denominazioni dell'impresa di investimento, del gestore del mercato o dell'emittente a cui le informazioni fanno riferimento;

     b) l'identificativo della persona giuridica dell'impresa di investimento, del gestore del mercato o dell'emittente come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;

     c) le dimensioni, per categoria, dell'impresa di investimento, del gestore di mercato o dell'emittente, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2023/2859;

     d) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;

     e) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859.

     13. A decorrere dal 10 gennaio 2030, l'emittente può trasmettere la ricerca da esso sponsorizzata di cui all'articolo 21-bis, comma 3, e relative disposizioni di attuazione, al pertinente organismo di raccolta quale definito dall'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2023/2859, corredata di metadati che specifichino che le informazioni sono conformi al codice di condotta dell'Unione europea per la ricerca sponsorizzata dall'emittente. Le informazioni di cui al primo periodo sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023 ovvero, ove previsto dal diritto dell'Unione europea, nel formato leggibile meccanicamente di cui all'articolo 2, punto 4), del medesimo regolamento (UE) 2023/2859 e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:

     a) tutte le denominazioni dell'impresa di investimento, del gestore del mercato o dell'emittente a cui le informazioni fanno riferimento;

     b) l'identificativo della persona giuridica dell'impresa di investimento, del gestore del mercato o dell'emittente come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;

     c) le dimensioni, per categoria, dell'impresa di investimento, del gestore di mercato o dell'emittente, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2023/2859;

     d) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;

     e) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859.

     14. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui ai commi 12 e 13, sono organismi di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859:

     a) l'attuale meccanismo ufficialmente stabilito per le informazioni regolamentate ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 4, per le informazioni di cui agli articoli 21-bis, comma 3, e 69, comma 2, lettere c), d) e f);

     b) la Consob e la Banca d'Italia, per le informazioni di cui all'articolo 64-bis, comma 3, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza e con riferimento ai soggetti vigilati dalle medesime autorità, definiti dal presente decreto.

     15. A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui agli articoli 66-ter, commi 1, 2 e 3, 66-quater, commi 2, 3, 4 e 5, e 195-bis relative ai provvedimenti di applicazione delle sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di mercati degli strumenti finanziari e delle disposizioni sulla distribuzione assicurativa sono rese accessibili tramite l'ESAP, sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859, e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:

     a) tutte le denominazioni dell'impresa di investimento o del gestore del mercato a cui le informazioni fanno riferimento;

     b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'impresa di investimento o del gestore del mercato, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;

     c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;

     d) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

     16. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al comma 15, la Consob e la Banca d'Italia sono organismi di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza e con riferimento ai soggetti vigilati dalle medesime autorità, definiti dal presente decreto.

     17. A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui all'articolo 31, comma 4, sono rese accessibili tramite l'ESAP, trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859, e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:

     a) tutte le denominazioni dell'agente collegato a cui le informazioni fanno riferimento;

     b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'agente collegato, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;

     c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;

     d) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

     18. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al comma 17, l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari è organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859.»;

     c) all'articolo 195-ter:

     1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

     «1-bis. La Consob e la Banca d'Italia, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza e con riferimento ai soggetti vigilati, comunicano all'AESFEM le informazioni relative alle sanzioni amministrative da esse applicate, nonchè alle sanzioni penali applicate dall'autorità giudiziaria, necessarie ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi previsti dalla normativa europea nei confronti dell'AESFEM e comunicano all'ESAP le informazioni relative alle sanzioni amministrative irrogate, per le quali le medesime Autorità sono organismi di raccolta ai sensi dell'articolo 4-septies.3 del presente decreto e degli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 22 della legge 13 giugno 2025, n. 91.»;

     2) la rubrica è sostituita dalla seguente:

     «Comunicazione all'ABE, all'AESFEM e all'ESAP sulle sanzioni applicate».

     3. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1, comma 1, lettera s-quinquies), il segno di interpunzione: «.» è sostituito dal seguente: «;»;

     b) dopo la lettera s-quinquies) è aggiunta la seguente: «s-sexies) ESAP: il punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso elettronico centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità, con le caratteristiche previste dal regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023.»;

     c) all'articolo 24, comma 5, le parole: «presente decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «presente articolo»;

     d) dopo l'articolo 26-quater è inserito il seguente:

     «Art. 26 quinquies. (Recepimento dell'articolo 4 della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006 - AuD -). - 1. A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui agli articoli 24, 26 e 26-quater sono rese accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni di cui al primo periodo sono trasmesse in un formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:

     a) tutte le denominazioni del revisore legale o dell'impresa di revisione legale a cui le informazioni fanno riferimento;

     b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'impresa di revisione legale, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;

     c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;

     d) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859.

     2. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al comma 1, la Consob e il Ministero dell'economia e delle finanze sono organismi di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza di cui al capo VII.

     3. A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui all'articolo 7 sono rese accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni di cui al primo periodo sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:

     a) tutte le denominazioni del revisore legale o dell'impresa di revisione legale a cui le informazioni fanno riferimento;

     b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'impresa di revisione legale, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;

     c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;

     d) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859.

     4. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al comma 3, il Ministero dell'economia e delle finanze è organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859.».

     4. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera n-quinquies) è inserita la seguente:

     «n-sexies) ESAP: il punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso elettronico centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità, con le caratteristiche previste dal regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023.»;

     b) al titolo XIV, dopo il capo IV è inserito il seguente:

     «Capo IV-bis. - Punto di accesso unico europeo (ESAP) -

     «Art. 209 bis. (Recepimento degli articoli 7 e 13 della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modificano, rispettivamente, la direttiva 2009/138/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 - Solvency II - e la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016 - IDD -). - 1. A decorrere dal 10 gennaio 2030, quando rendono pubbliche informazioni di cui agli articoli 47-septies, comma 1 e 216-novies, comma 1, le imprese e le ultime società controllanti italiane di cui all'articolo 210, comma 2, trasmettono tali informazioni contemporaneamente all'organismo di raccolta di cui al comma 4 al fine di renderle accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni di cui al primo periodo sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023 ovvero, ove previsto dal diritto dell'Unione europea, nel formato leggibile meccanicamente di cui all'articolo 2, punto 4), del medesimo regolamento (UE) 2023/2859, e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:

     a) tutte le denominazioni dell'impresa a cui le informazioni fanno riferimento;

     b) l'identificativo della persona giuridica dell'impresa, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;

     c) le dimensioni dell'impresa per categoria, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2023/2859;

     d) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;

     e) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859.

     2. A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui agli articoli 237, commi 1 e 2, e 247, comma 1, sono rese accessibili tramite l'ESAP, trasmesse in un formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859, e sono corredate dai seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:

     a) tutte le denominazioni dell'impresa a cui le informazioni fanno riferimento;

     b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'impresa come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;

     c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;

     d) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

     3. A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui all'articolo 325-ter relative ai provvedimenti di applicazione delle sanzioni e delle altre misure per le violazioni delle disposizioni in materia di realizzazione e di distribuzione dei prodotti assicurativi, inclusi i prodotti di investimento assicurativo, sono rese accessibili tramite l'ESAP, trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859, e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:

     a) tutte le denominazioni del soggetto a cui le informazioni fanno riferimento;

     b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica del soggetto, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;

     c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;

     d) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

     4. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, l'IVASS è organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859.».

     5. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1, comma 3:

     1) alla lettera e), il segno di interpunzione: «.» è sostituito dal seguente: «;»;

     2) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

     «e-bis) «ESAP»: il punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso elettronico centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità, con le caratteristiche previste dal regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023.»;

     b) dopo l'articolo 18-bis è inserito il seguente:

     «Art. 18 ter. (Recepimento dell'articolo 14 della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica la direttiva 2016/2341/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016 -). - 1. A decorrere dal 10 gennaio 2030, quando rendono pubbliche le informazioni di cui agli articoli 5-octies, comma 3, 6, comma 5-quater, e 17-bis, i fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, le società che gestiscono fondi pensione aperti, nonchè i fondi pensione già istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettività giuridica e operanti secondo il principio della capitalizzazione, trasmettono tali informazioni contemporaneamente all'organismo di raccolta di cui al comma 2 al fine di renderle accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni di cui al primo periodo sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, ovvero, ove previsto dal diritto dell'Unione europea, nel formato leggibile meccanicamente di cui all'articolo 2, punto 4), del medesimo regolamento (UE) 2023/2859 e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:

     a) tutte le denominazioni del fondo pensione a cui le informazioni fanno riferimento;

     b) l'identificativo della persona giuridica che ha trasmesso le informazioni e della persona giuridica cui si riferiscono le informazioni, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;

     c) le dimensioni, per categoria, del soggetto che ha trasmesso le informazioni e della persona giuridica cui si riferiscono le informazioni, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2023/2859;

     d) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;

     e) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859.

     2. Al fine di rendere le informazioni di cui al comma 1 accessibili tramite l'ESAP, la Covip è organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859.

     3. A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui all'articolo 19-quinquies, comma 4, sono rese accessibili tramite l'ESAP, trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859, e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:

     a) tutte le denominazioni della persona alla quale è stata applicata la sanzione amministrativa o altra misura a cui le informazioni fanno riferimento;

     b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica alla quale è stata applicata la sanzione amministrativa o altra misura, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;

     c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;

     d) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

     4. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al comma 3, la Covip è organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859.».

     6. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     «2-bis. Nella presente legge si intente per "ESAP" il punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso elettronico centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità, con le caratteristiche previste dal regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023.»;

     b) al titolo I-bis, capo IV, dopo l'articolo 7-septiesdecies è aggiunto il seguente:

     «Art. 7 septiesdecies.1 (Recepimento dell'articolo 16 della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica la direttiva 2019/2162/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019 - Covered Bonds Directive -). - 1. A decorrere dal 10 gennaio 2030, quando rendono pubbliche informazioni di cui all'articolo 7-septiesdecies, gli enti creditizi autorizzati a emettere obbligazioni bancarie garantite trasmettano tali informazioni contemporaneamente all'organismo di raccolta di cui al comma 2 al fine di renderle accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni di cui al primo periodo sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023 ovvero, ove previsto dal diritto dell'Unione europea, nel formato leggibile meccanicamente di cui all'articolo 2, punto 4), del medesimo regolamento (UE) 2023/2859 e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:

     a) tutte le denominazioni dell'ente creditizio autorizzato a emettere obbligazioni garantite a cui le informazioni fanno riferimento;

     b) l'identificativo della persona giuridica dell'ente creditizio autorizzato a emettere obbligazioni bancarie garantite, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;

     c) le dimensioni dell'ente creditizio autorizzato a emettere obbligazioni bancarie garantite per categoria, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2023/2859;

     d) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;

     e) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859.

     2. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al comma 1, la Banca d'Italia è organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859.

     3. A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui agli articoli 7-viciessemel, comma 2, 7-noviesdecies, comma 1 e 7-viciesbis, comma 3, sono rese accessibili tramite l'ESAP, trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859, e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:

     a) tutte le denominazioni dell'ente creditizio autorizzato a emettere obbligazioni bancarie garantite a cui le informazioni fanno riferimento;

     b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'ente creditizio autorizzato a emettere obbligazioni bancarie garantite, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;

     c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo comma 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;

     d) un'indicazione che precisi se le informazioni includono dati personali.

     4. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al comma 3 la Banca d'Italia è organismo di raccolta.».

     7. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1, dopo la lettera l-ter) è aggiunta la seguente:

     «l-quater) "ESAP": il punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso elettronico centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità, con le caratteristiche previste dal regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023.»;

     b) all'articolo 145-ter:

     1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

     «La Banca d'Italia comunica all'ESAP le informazioni relative alle sanzioni amministrative applicate per le quali è organismo di raccolta ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 22 della legge 13 giugno 2025, n. 91.»;

     2) la rubrica è sostituita dalla seguente:

     «Comunicazione all'ABE e all'ESAP sulle sanzioni applicate».

     8. All'articolo 96, comma 4, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, le parole: «144-quater, 145, 145-quater» sono sostituite dalle seguenti: «144-quater, 145, 145-ter, 145-quater».

 

     Art. 3. Disposizioni di recepimento dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2023/2864, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 - direttiva Accounting

     1. A decorrere dal 10 gennaio 2028, le imprese di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, trasmettono, contemporaneamente alla loro pubblicazione, i seguenti documenti all'organismo di raccolta di cui al comma 4 al fine di renderli accessibili tramite l'ESAP:

     a) la relazione sulla gestione, la relazione sulla gestione consolidata, comprese, per entrambe le relazioni, le informazioni richieste dall'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020;

     b) il bilancio d'esercizio;

     c) il bilancio consolidato;

     d) la relazione di revisione;

     e) l'attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 125 del 2024;

     f) le relazioni sulla sostenibilità concernenti le imprese di paesi terzi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 125 del 2024 e la relativa attestazione della conformità;

     g) la dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 125 del 2024;

     h) la relazione sui pagamenti effettuati ai governi di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139;

     i) la relazione consolidata sui pagamenti effettuati ai governi di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 139 del 2015.

     2. Le informazioni di cui al comma 1 sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, ovvero, ove previsto dal diritto dell'Unione europea, nel formato leggibile meccanicamente di cui all'articolo 2, punto 4), del medesimo regolamento (UE) 2023/2859, e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:

     a) tutte le denominazioni sociali a cui le informazioni fanno riferimento, nonchè, se l'impresa che comunica informazioni è un'impresa figlia esentata ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 125 del 2024, la denominazione sociale dell'impresa madre che comunica informazioni a livello di gruppo;

     b) l'identificativo della persona giuridica dell'impresa e, se l'impresa che comunica informazioni è un'impresa figlia esentata ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 125 del 2024, se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'impresa madre che comunica informazioni a livello di gruppo, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;

     c) le dimensioni dell'impresa per categoria, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2023/2859;

     d) il settore o i settori industriali delle attività economiche dell'impresa, come specificato a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) 2023/2859;

     e) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;

     f) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859.

     3. Se un'impresa ha trasmesso le informazioni di cui al comma 1 all'organismo di raccolta di cui al comma 4, lettera a), per renderle accessibili tramite l'ESAP, si considera che tale impresa abbia adempiuto agli obblighi di cui al comma 1 a condizione che tali informazioni soddisfino tutti i requisiti sui metadati di cui al comma 2.

     4. Al fine di rendere le informazioni di cui al comma 1 accessibili tramite l'ESAP, sono organismi di raccolta:

     a) l'attuale meccanismo ufficialmente stabilito per le informazioni regolamentate ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 4, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per le informazioni trasmesse dagli emittenti quotati sui mercati regolamentati e per quelli negoziati su sistemi multilaterali di negoziazione registrati come mercati di crescita per le PMI ai sensi dell'articolo 69 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;

     b) il registro delle imprese istituito presso le Camere di commercio che si avvalgono del gestore del sistema informativo nazionale, per le informazioni trasmesse dalle restanti imprese.

 

     Art. 4. Disposizioni di recepimento dell'articolo 10 della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 - CRD IV

     1. A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui all'articolo 145 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e all'articolo 195-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, relative ai provvedimenti di applicazione delle sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di accesso all'attività degli enti creditizi e di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, nonchè le informazioni inerenti alle denominazioni dei G-SII e degli O-SII e la rispettiva sottocategoria cui ciascun G-SII è assegnato di cui all'articolo 131, paragrafo 12, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sono rese accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni di cui al primo periodo sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:

     a) tutte le denominazioni della persona fisica o ente a cui le informazioni fanno riferimento;

     b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'ente, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;

     c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;

     d) un'indicazione che precisi se le informazioni includono dati personali come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859.

     2. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al comma 1, la Banca d'Italia è organismo di raccolta per i soggetti da essa vigilati e con riguardo ai compiti di vigilanza e sanzionatori a essa attribuiti, anche secondo il riparto di competenze di cui al regolamento (UE) 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, ove applicabile.

 

     Art. 5. Disposizioni di recepimento dell'articolo 11 della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 - BRRD

     1. A decorrere dal 10 gennaio 2030, quando rendono pubbliche informazioni di cui agli articoli 69-quaterdecies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e 55-quater del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'entità pertinente trasmette tali informazioni contemporaneamente al pertinente organismo di raccolta di cui al comma 2 del presente articolo al fine di renderle accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni di cui al primo periodo sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023 ovvero, ove previsto dal diritto dell'Unione europea, nel formato leggibile meccanicamente di cui all'articolo 2, punto 4), del medesimo regolamento (UE) 2023/2859 e sono corredate dei seguenti metadati come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:

     a) tutte le denominazioni dell'entità pertinente a cui le informazioni fanno riferimento;

     b) l'identificativo della persona giuridica dell'entità pertinente, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;

     c) le dimensioni dell'entità pertinente per categoria, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2023/2859;

     d) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;

     e) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859.

     2. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al comma 1 la Banca d'Italia è organismo di raccolta per i soggetti da essa vigilati e con riguardo ai compiti di vigilanza, sanzionatori e di risoluzione a essa attribuiti, anche secondo il riparto di competenze rispettivamente disciplinato dal regolamento (UE) 1024/2013 e dal regolamento (UE) 806/2014, ove applicabili.

     3. A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui agli articoli 70, comma 4, 75-bis e 145, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e per le SIM, individuate dall'articolo 55-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, le informazioni di cui agli articoli 56 e 195-bis del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, relative ai provvedimenti di applicazione delle sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento sono rese accessibili tramite l'ESAP, sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859, e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:

     a) tutte le denominazioni dell'ente pertinente a cui le informazioni fanno riferimento;

     b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'ente pertinente, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;

     c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;

     d) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859.

     4. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al comma 3, la Banca d'Italia è organismo di raccolta per i soggetti da essa vigilati e con riguardo ai compiti di vigilanza, sanzionatori e di risoluzione a essa attribuiti, anche secondo il riparto di competenze rispettivamente disciplinato dal regolamento (UE) 1024/2013 e dal regolamento (UE) 806/2014, ove applicabili.

     5. A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui agli articoli 19-bis, comma 9, 32, comma 3 e 37, comma 3, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e agli articoli 145, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e 195-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, relative ai provvedimenti di applicazione delle sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento sono rese accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni di cui al primo periodo sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859, e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:

     a) tutte le denominazioni dell'ente pertinente a cui le informazioni fanno riferimento;

     b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'ente pertinente, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;

     c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;

     d) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859.

     6. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al comma 5, la Banca d'Italia è organismo di raccolta per i soggetti da essa vigilati e con riguardo ai compiti di vigilanza, sanzionatori e di risoluzione ad essa attribuiti, anche secondo il riparto di competenze rispettivamente disciplinato dal regolamento (UE) 1024/2013 e dal regolamento (UE) 806/2014, ove applicabili.

 

     Art. 6. Disposizioni di recepimento dell'articolo 15 della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019 - IFD

     1. A decorrere dal 10 gennaio 2030, quando rendono pubbliche informazioni di cui all'articolo 44 della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, le imprese di investimento o le imprese madri trasmettano tali informazioni contemporaneamente all'organismo di raccolta di cui al comma 2 al fine di renderle accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni di cui al primo periodo sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023 ovvero, ove previsto dal diritto dell'Unione europea, nel formato leggibile meccanicamente di cui all'articolo 2, punto 4), del medesimo regolamento (UE) 2023/2859 e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:

     a) tutte le denominazioni dell'impresa di investimento o dell'impresa madre a cui le informazioni fanno riferimento;

     b) l'identificativo della persona giuridica dell'impresa di investimento o dell'impresa madre, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;

     c) le dimensioni, per categoria, dell'impresa di investimento o dell'impresa madre, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2023/2859;

     d) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;

     e) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859.

     2. Al fine di rendere le informazioni di cui al comma 1 accessibili tramite l'ESAP, la Banca d'Italia è organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859.

     3. A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui all'articolo 195-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, relative ai provvedimenti di applicazione delle sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento sono rese accessibili tramite l'ESAP, trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859, e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:

     a) tutte le denominazioni dell'impresa di investimento a cui le informazioni fanno riferimento;

     b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'impresa di investimento, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;

     c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;

     d) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

     4. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al comma 3, la Banca d'Italia è organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859.

 

     Art. 7. Disposizioni di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023

     1. A decorrere dal 10 luglio 2026, per le informazioni di cui agli articoli 11-bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 236/2012 e 21-bis, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) n. 2017/1129 la Consob è organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023.

     2. A decorrere dal 10 gennaio 2028, organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 è:

     a) l'attuale meccanismo ufficialmente stabilito ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 4, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per le informazioni di cui agli articoli 17, paragrafi 1 e 2, e 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 596/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;

     b) la Consob per le informazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento n. 596/2014/UE;

     c) la Consob per le informazioni di cui all'articolo 29-bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014;

     d) la Consob e l'Ivass per le informazioni di cui all'articolo 29-bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1286/2014, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza e con riferimento ai soggetti vigilati dalle medesime autorità, definite dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

     e) la Consob per le informazioni di cui all'articolo 28-bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016;

     f) la Banca d'Italia, la Consob, l'Ivass e la Covip per le informazioni di cui all'articolo 28-bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1011, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza e con riferimento ai soggetti vigilati dalle medesime autorità, come definite dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;

     g) la Covip per le informazioni di cui all'articolo 70-bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019;

     h) la Covip, l'Ivass, la Banca d'Italia e la Consob per le informazioni di cui all'articolo 70-bis, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/1238, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza e con riferimento ai soggetti vigilati dalle medesime autorità, come definite dal decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 114;

     i) la Banca d'Italia, la Consob, l'Ivass e la Covip per le informazioni di cui all'articolo 18-bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2088, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza e con riferimento ai soggetti vigilati dalle medesime autorità, definite dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998.

     3. A decorrere dal 10 gennaio 2030, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 è:

     a) la Consob per le informazioni di cui all'articolo 13-bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;

     b) la Banca d'Italia, la Consob, l'Ivass e la Covip per le informazioni di cui all'articolo 32-bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza e con riferimento ai soggetti vigilati dalle medesime autorità, come definite dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;

     c) l'attuale meccanismo ufficialmente stabilito per le informazioni regolamentate ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 per le informazioni di cui all'articolo 110-bis, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, e per le informazioni di cui all'articolo 15-bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023.

 

     Art. 8. Notifica all'ESMA della designazione degli organismi di raccolta

     1. Entro il 9 gennaio 2028, ovvero entro il 9 gennaio 2030, secondo i termini stabiliti dalle disposizioni della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, e del regolamento (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, al fine di rendere le informazioni di cui al presente decreto accessibili tramite l'ESAP, la designazione degli organismi di raccolta, come definiti dall'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, è notificata all'ESMA.

 

     Art. 9. Identificativo della persona giuridica

     1. Ogni soggetto persona giuridica su cui ricade un obbligo di trasmissione informativa all'ESAP deve ottenere preventivamente l'identificativo della persona giuridica ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023.

 

     Art. 10. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.