| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 12. Banche e istituti di credito |
| Capitolo: | 12.6 disciplina generale |
| Data: | 25/09/2026 |
| Numero: | 184 |
| Sommario |
| Art. 1. Definizioni |
| Art. 2. Disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023 |
| Art. 3. Disposizioni di recepimento dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2023/2864, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo [...] |
| Art. 4. Disposizioni di recepimento dell'articolo 10 della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo [...] |
| Art. 5. Disposizioni di recepimento dell'articolo 11 della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo [...] |
| Art. 6. Disposizioni di recepimento dell'articolo 15 della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento [...] |
| Art. 7. Disposizioni di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023 |
| Art. 8. Notifica all'ESMA della designazione degli organismi di raccolta |
| Art. 9. Identificativo della persona giuridica |
| Art. 10. Clausola di invarianza finanziaria |
§ 12.6.190 - D.Lgs. 25 settembre 2026, n. 184.
Recepimento della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, e adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni dei regolamenti (UE) 2023/2859 e (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo.
(G.U. 15 ottobre 2026, n. 240)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la
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Vista la
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Visto il
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Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»;
Visto il
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Visto il
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 luglio 2026;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2026;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «ESAP»: il punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso elettronico centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità, con le caratteristiche previste dal
b) «soggetto»: qualsiasi persona fisica o giuridica come definita all'articolo 2, punto 1), del
Art. 2. Disposizioni di recepimento della
1. Al
a) all'articolo 1, comma 1:
1) alla lettera ff-bis), numero 6), il segno di interpunzione: «.» è sostituito dal seguente: «;»;
2) dopo la lettera ff-bis) è aggiunta la seguente:
«ff-ter) ESAP: il punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso elettronico centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità, con le caratteristiche previste dal
b) al titolo I, capo III, dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:
«Art. 10 bis. (Recepimento dell'articolo 1 della
a) tutte le denominazioni delle imprese regolamentate a cui le informazioni fanno riferimento;
b) l'identificativo della persona giuridica dell'impresa regolamentata, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del
c) le dimensioni dell'impresa regolamentata per categoria, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), del
d) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del
e) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del
2. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al comma 1, sono organismi di raccolta di cui all'articolo 2, punto 2), del
2. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
a) all'articolo 1, comma 1:
1) alla lettera w-decies), il segno di interpunzione: «.» è sostituito dal seguente: «;»;
2) dopo la lettera w-decies) è aggiunta la seguente:
«w-undecies) "ESAP": il punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso elettronico centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità, con le caratteristiche previste dal
b) dopo l'articolo 4-septies.2 è inserito il seguente:
«Art. 4 septies.3 (Disposizioni di recepimento degli articoli 2, 5, 6, 12 e 13 della
a) tutte le denominazioni della società a cui le informazioni fanno riferimento;
b) l'identificativo della persona giuridica della società, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del
c) le dimensioni della società per categoria, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), del
d) il settore o i settori industriali delle attività economiche della società, come specificato a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera e), del
e) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del
f) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del
2. A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui all'articolo 106, comma 3, lettere c) e d), sono rese accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni di cui al primo periodo sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del
a) tutte le denominazioni della società a cui le informazioni fanno riferimento;
b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica della società, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del
c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del
d) un'indicazione del fatto che le informazioni contengono dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del
3. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui ai commi 1 e 2, la Consob è organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del
4. A decorrere dal 10 gennaio 2030, quando rendono pubbliche le informazioni di cui agli articoli 123-ter, commi 1, 2 e 3-quater, 124-quinquies, commi 1, 2, e 3, 124-sexies, commi 1, 2, 3 e 5, 124-octies, commi 1 e 2, e 125-quater del presente decreto e di cui all'articolo 2391-bis del codice civile, gli investitori istituzionali, i gestori di attivi, i consulenti in materia di voto e le società trasmettono tali informazioni contemporaneamente all'organismo di raccolta di cui al comma 5, al fine di renderle accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni di cui al primo periodo sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del
a) tutte le denominazioni dell'investitore istituzionale, del gestore di attivi, del consulente in materia di voto o della società a cui le informazioni fanno riferimento;
b) l'identificativo della persona giuridica dell'investitore istituzionale, del gestore di attivi, del consulente in materia di voto o della società, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del
c) le dimensioni per categoria dell'investitore istituzionale, del gestore di attivi, del consulente in materia di voto o della società, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), del
d) il settore o i settori industriali delle attività economiche della società, come specificato a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera e), del
e) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del
f) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del
5. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al comma 4 sono organismi di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del
a) la Consob, l'IVASS e la COVIP per le informazioni di cui agli articoli 124-quinquies, commi 1, 2 e 3, 124-sexies, commi 1, 2, 3 e 5, e la Consob per le informazioni di cui all'articolo 124-octies, commi 1 e 2, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza e con riferimento ai soggetti vigilati dalle medesime autorità, definite dal presente decreto;
b) l'attuale meccanismo ufficialmente stabilito per le informazioni regolamentate di cui all'articolo 113-ter, comma 4, per le informazioni di cui agli articoli 123-ter, commi 1, 2 e 3-quater, e 125-quater del presente decreto e di cui all'articolo 2391-bis del codice civile.
6. A decorrere dal 10 gennaio 2028, quando rendono pubbliche le informazioni di cui agli articoli 39-decies, comma 1, lettere b) e c), 93-bis, comma 1, lettera f-bis), 98-ter, comma 1, e 98-ter.1, comma 2, i gestori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), per gli OICVM gestiti, trasmettono tali informazioni contemporaneamente all'organismo di raccolta di cui al comma 7 al fine di renderle accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni di cui al primo periodo sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del
a) tutte le denominazioni dell'OICVM a cui le informazioni fanno riferimento;
b) l'identificativo della persona giuridica del gestore e l'identificativo dell'OICVM, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del
c) le dimensioni dell'OICVM per categoria, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), del
d) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del
e) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del
7. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al comma 6, gli organismi di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del
8. A decorrere dal 10 gennaio 2028, le informazioni di cui agli articoli 35, comma 2, e 35-ter, comma 2, con riferimento ai gestori di OICVM, sono rese accessibili tramite l'ESAP e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato
a) tutte le denominazioni del gestore a cui le informazioni fanno riferimento;
b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica del gestore come specificato ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera b), del
c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del
d) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.
9. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al comma 8, la Banca d'Italia è organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del
10. A decorrere dal 10 gennaio 2028, le informazioni di cui all'articolo 195-bis relative ai provvedimenti di applicazione delle sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), avverso i quali non è stato presentato ricorso, sono rese accessibili tramite l'ESAP, trasmesse in un formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del
a) tutte le denominazioni dell'OICVM a cui le informazioni fanno riferimento;
b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica del gestore e l'identificativo dell'OICVM, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del
c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del
d) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.
11. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al comma 10, la Consob e la Banca d'Italia sono organismi di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del
12. A decorrere dal 10 gennaio 2030, quando rendono pubbliche informazioni di cui agli articoli 64-bis, comma 3, e 69, comma 2, lettere c), d) e f), le imprese di investimento, i gestori del mercato o gli emittenti trasmettono tali informazioni contemporaneamente all'organismo di raccolta di cui al comma 14 al fine di renderle accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni di cui al primo periodo sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del
a) tutte le denominazioni dell'impresa di investimento, del gestore del mercato o dell'emittente a cui le informazioni fanno riferimento;
b) l'identificativo della persona giuridica dell'impresa di investimento, del gestore del mercato o dell'emittente come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del
c) le dimensioni, per categoria, dell'impresa di investimento, del gestore di mercato o dell'emittente, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), del
d) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del
e) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del
13. A decorrere dal 10 gennaio 2030, l'emittente può trasmettere la ricerca da esso sponsorizzata di cui all'articolo 21-bis, comma 3, e relative disposizioni di attuazione, al pertinente organismo di raccolta quale definito dall'articolo 2, punto 2, del
a) tutte le denominazioni dell'impresa di investimento, del gestore del mercato o dell'emittente a cui le informazioni fanno riferimento;
b) l'identificativo della persona giuridica dell'impresa di investimento, del gestore del mercato o dell'emittente come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del
c) le dimensioni, per categoria, dell'impresa di investimento, del gestore di mercato o dell'emittente, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), del
d) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del
e) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del
14. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui ai commi 12 e 13, sono organismi di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del
a) l'attuale meccanismo ufficialmente stabilito per le informazioni regolamentate ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 4, per le informazioni di cui agli articoli 21-bis, comma 3, e 69, comma 2, lettere c), d) e f);
b) la Consob e la Banca d'Italia, per le informazioni di cui all'articolo 64-bis, comma 3, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza e con riferimento ai soggetti vigilati dalle medesime autorità, definiti dal presente decreto.
15. A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui agli articoli 66-ter, commi 1, 2 e 3, 66-quater, commi 2, 3, 4 e 5, e 195-bis relative ai provvedimenti di applicazione delle sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di mercati degli strumenti finanziari e delle disposizioni sulla distribuzione assicurativa sono rese accessibili tramite l'ESAP, sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del
a) tutte le denominazioni dell'impresa di investimento o del gestore del mercato a cui le informazioni fanno riferimento;
b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'impresa di investimento o del gestore del mercato, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del
c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del
d) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.
16. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al comma 15, la Consob e la Banca d'Italia sono organismi di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del
17. A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui all'articolo 31, comma 4, sono rese accessibili tramite l'ESAP, trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del
a) tutte le denominazioni dell'agente collegato a cui le informazioni fanno riferimento;
b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'agente collegato, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del
c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del
d) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.
18. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al comma 17, l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari è organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859.»;
c) all'articolo 195-ter:
1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. La Consob e la Banca d'Italia, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza e con riferimento ai soggetti vigilati, comunicano all'AESFEM le informazioni relative alle sanzioni amministrative da esse applicate, nonchè alle sanzioni penali applicate dall'autorità giudiziaria, necessarie ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi previsti dalla normativa europea nei confronti dell'AESFEM e comunicano all'ESAP le informazioni relative alle sanzioni amministrative irrogate, per le quali le medesime Autorità sono organismi di raccolta ai sensi dell'articolo 4-septies.3 del presente decreto e degli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 22 della legge 13 giugno 2025, n. 91.»;
2) la rubrica è sostituita dalla seguente:
«Comunicazione all'ABE, all'AESFEM e all'ESAP sulle sanzioni applicate».
3. Al
a) all'articolo 1, comma 1, lettera s-quinquies), il segno di interpunzione: «.» è sostituito dal seguente: «;»;
b) dopo la lettera s-quinquies) è aggiunta la seguente: «s-sexies) ESAP: il punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso elettronico centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità, con le caratteristiche previste dal
c) all'articolo 24, comma 5, le parole: «presente decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «presente articolo»;
d) dopo l'articolo 26-quater è inserito il seguente:
«Art. 26 quinquies. (Recepimento dell'articolo 4 della
a) tutte le denominazioni del revisore legale o dell'impresa di revisione legale a cui le informazioni fanno riferimento;
b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'impresa di revisione legale, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del
c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del
d) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del
2. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al comma 1, la Consob e il Ministero dell'economia e delle finanze sono organismi di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del
3. A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui all'articolo 7 sono rese accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni di cui al primo periodo sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del
a) tutte le denominazioni del revisore legale o dell'impresa di revisione legale a cui le informazioni fanno riferimento;
b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'impresa di revisione legale, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del
c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del
d) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del
4. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al comma 3, il Ministero dell'economia e delle finanze è organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859.».
4. Al codice delle assicurazioni private, di cui al
a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera n-quinquies) è inserita la seguente:
«n-sexies) ESAP: il punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso elettronico centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità, con le caratteristiche previste dal
b) al titolo XIV, dopo il capo IV è inserito il seguente:
«Capo IV-bis. - Punto di accesso unico europeo (ESAP) -
«Art. 209 bis. (Recepimento degli articoli 7 e 13 della
a) tutte le denominazioni dell'impresa a cui le informazioni fanno riferimento;
b) l'identificativo della persona giuridica dell'impresa, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del
c) le dimensioni dell'impresa per categoria, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), del
d) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del
e) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del
2. A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui agli articoli 237, commi 1 e 2, e 247, comma 1, sono rese accessibili tramite l'ESAP, trasmesse in un formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del
a) tutte le denominazioni dell'impresa a cui le informazioni fanno riferimento;
b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'impresa come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del
c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del
d) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.
3. A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui all'articolo 325-ter relative ai provvedimenti di applicazione delle sanzioni e delle altre misure per le violazioni delle disposizioni in materia di realizzazione e di distribuzione dei prodotti assicurativi, inclusi i prodotti di investimento assicurativo, sono rese accessibili tramite l'ESAP, trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del
a) tutte le denominazioni del soggetto a cui le informazioni fanno riferimento;
b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica del soggetto, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del
c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del
d) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.
4. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, l'IVASS è organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859.».
5. Al
a) all'articolo 1, comma 3:
1) alla lettera e), il segno di interpunzione: «.» è sostituito dal seguente: «;»;
2) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«e-bis) «ESAP»: il punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso elettronico centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità, con le caratteristiche previste dal
b) dopo l'articolo 18-bis è inserito il seguente:
«Art. 18 ter. (Recepimento dell'articolo 14 della
a) tutte le denominazioni del fondo pensione a cui le informazioni fanno riferimento;
b) l'identificativo della persona giuridica che ha trasmesso le informazioni e della persona giuridica cui si riferiscono le informazioni, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del
c) le dimensioni, per categoria, del soggetto che ha trasmesso le informazioni e della persona giuridica cui si riferiscono le informazioni, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), del
d) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del
e) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del
2. Al fine di rendere le informazioni di cui al comma 1 accessibili tramite l'ESAP, la Covip è organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del
3. A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui all'articolo 19-quinquies, comma 4, sono rese accessibili tramite l'ESAP, trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del
a) tutte le denominazioni della persona alla quale è stata applicata la sanzione amministrativa o altra misura a cui le informazioni fanno riferimento;
b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica alla quale è stata applicata la sanzione amministrativa o altra misura, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del
c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del
d) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.
4. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al comma 3, la Covip è organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859.».
6. Alla
a) all'articolo 1, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Nella presente legge si intente per "ESAP" il punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso elettronico centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità, con le caratteristiche previste dal
b) al titolo I-bis, capo IV, dopo l'articolo 7-septiesdecies è aggiunto il seguente:
«Art. 7 septiesdecies.1 (Recepimento dell'articolo 16 della
a) tutte le denominazioni dell'ente creditizio autorizzato a emettere obbligazioni garantite a cui le informazioni fanno riferimento;
b) l'identificativo della persona giuridica dell'ente creditizio autorizzato a emettere obbligazioni bancarie garantite, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del
c) le dimensioni dell'ente creditizio autorizzato a emettere obbligazioni bancarie garantite per categoria, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), del
d) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del
e) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del
2. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al comma 1, la Banca d'Italia è organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del
3. A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui agli articoli 7-viciessemel, comma 2, 7-noviesdecies, comma 1 e 7-viciesbis, comma 3, sono rese accessibili tramite l'ESAP, trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del
a) tutte le denominazioni dell'ente creditizio autorizzato a emettere obbligazioni bancarie garantite a cui le informazioni fanno riferimento;
b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'ente creditizio autorizzato a emettere obbligazioni bancarie garantite, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del
c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo comma 4, lettera c), del
d) un'indicazione che precisi se le informazioni includono dati personali.
4. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al comma 3 la Banca d'Italia è organismo di raccolta.».
7. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al
a) all'articolo 1, dopo la lettera l-ter) è aggiunta la seguente:
«l-quater) "ESAP": il punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso elettronico centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità, con le caratteristiche previste dal
b) all'articolo 145-ter:
1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«La Banca d'Italia comunica all'ESAP le informazioni relative alle sanzioni amministrative applicate per le quali è organismo di raccolta ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 22 della legge 13 giugno 2025, n. 91.»;
2) la rubrica è sostituita dalla seguente:
«Comunicazione all'ABE e all'ESAP sulle sanzioni applicate».
8. All'articolo 96, comma 4, del
Art. 3. Disposizioni di recepimento dell'articolo 9 della
1. A decorrere dal 10 gennaio 2028, le imprese di cui agli articoli 3, 4 e 5 del
a) la relazione sulla gestione, la relazione sulla gestione consolidata, comprese, per entrambe le relazioni, le informazioni richieste dall'articolo 8 del
b) il bilancio d'esercizio;
c) il bilancio consolidato;
d) la relazione di revisione;
e) l'attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 8 del
f) le relazioni sulla sostenibilità concernenti le imprese di paesi terzi di cui all'articolo 5 del
g) la dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 6, del
h) la relazione sui pagamenti effettuati ai governi di cui all'articolo 2, comma 1, del
i) la relazione consolidata sui pagamenti effettuati ai governi di cui all'articolo 2, comma 2, del
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del
a) tutte le denominazioni sociali a cui le informazioni fanno riferimento, nonchè, se l'impresa che comunica informazioni è un'impresa figlia esentata ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del
b) l'identificativo della persona giuridica dell'impresa e, se l'impresa che comunica informazioni è un'impresa figlia esentata ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del
c) le dimensioni dell'impresa per categoria, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), del
d) il settore o i settori industriali delle attività economiche dell'impresa, come specificato a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera e), del
e) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del
f) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del
3. Se un'impresa ha trasmesso le informazioni di cui al comma 1 all'organismo di raccolta di cui al comma 4, lettera a), per renderle accessibili tramite l'ESAP, si considera che tale impresa abbia adempiuto agli obblighi di cui al comma 1 a condizione che tali informazioni soddisfino tutti i requisiti sui metadati di cui al comma 2.
4. Al fine di rendere le informazioni di cui al comma 1 accessibili tramite l'ESAP, sono organismi di raccolta:
a) l'attuale meccanismo ufficialmente stabilito per le informazioni regolamentate ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 4, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
b) il registro delle imprese istituito presso le Camere di commercio che si avvalgono del gestore del sistema informativo nazionale, per le informazioni trasmesse dalle restanti imprese.
Art. 4. Disposizioni di recepimento dell'articolo 10 della
1. A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui all'articolo 145 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e all'articolo 195-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
a) tutte le denominazioni della persona fisica o ente a cui le informazioni fanno riferimento;
b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'ente, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del
c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del
d) un'indicazione che precisi se le informazioni includono dati personali come definiti dall'articolo 2, punto 8), del
2. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al comma 1, la Banca d'Italia è organismo di raccolta per i soggetti da essa vigilati e con riguardo ai compiti di vigilanza e sanzionatori a essa attribuiti, anche secondo il riparto di competenze di cui al
Art. 5. Disposizioni di recepimento dell'articolo 11 della
1. A decorrere dal 10 gennaio 2030, quando rendono pubbliche informazioni di cui agli articoli 69-quaterdecies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e 55-quater del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
a) tutte le denominazioni dell'entità pertinente a cui le informazioni fanno riferimento;
b) l'identificativo della persona giuridica dell'entità pertinente, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del
c) le dimensioni dell'entità pertinente per categoria, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), del
d) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del
e) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali come definiti dall'articolo 2, punto 8), del
2. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al comma 1 la Banca d'Italia è organismo di raccolta per i soggetti da essa vigilati e con riguardo ai compiti di vigilanza, sanzionatori e di risoluzione a essa attribuiti, anche secondo il riparto di competenze rispettivamente disciplinato dal
3. A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui agli articoli 70, comma 4, 75-bis e 145, comma 3, del testo unico di cui al
a) tutte le denominazioni dell'ente pertinente a cui le informazioni fanno riferimento;
b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'ente pertinente, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del
c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del
d) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali come definiti dall'articolo 2, punto 8), del
4. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al comma 3, la Banca d'Italia è organismo di raccolta per i soggetti da essa vigilati e con riguardo ai compiti di vigilanza, sanzionatori e di risoluzione a essa attribuiti, anche secondo il riparto di competenze rispettivamente disciplinato dal
5. A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui agli articoli 19-bis, comma 9, 32, comma 3 e 37, comma 3, del
a) tutte le denominazioni dell'ente pertinente a cui le informazioni fanno riferimento;
b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'ente pertinente, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del
c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del
d) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali come definiti dall'articolo 2, punto 8), del
6. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al comma 5, la Banca d'Italia è organismo di raccolta per i soggetti da essa vigilati e con riguardo ai compiti di vigilanza, sanzionatori e di risoluzione ad essa attribuiti, anche secondo il riparto di competenze rispettivamente disciplinato dal
Art. 6. Disposizioni di recepimento dell'articolo 15 della
1. A decorrere dal 10 gennaio 2030, quando rendono pubbliche informazioni di cui all'articolo 44 della
a) tutte le denominazioni dell'impresa di investimento o dell'impresa madre a cui le informazioni fanno riferimento;
b) l'identificativo della persona giuridica dell'impresa di investimento o dell'impresa madre, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del
c) le dimensioni, per categoria, dell'impresa di investimento o dell'impresa madre, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), del
d) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del
e) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del
2. Al fine di rendere le informazioni di cui al comma 1 accessibili tramite l'ESAP, la Banca d'Italia è organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del
3. A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui all'articolo 195-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
a) tutte le denominazioni dell'impresa di investimento a cui le informazioni fanno riferimento;
b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'impresa di investimento, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del
c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del
d) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.
4. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al comma 3, la Banca d'Italia è organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del
Art. 7. Disposizioni di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
1. A decorrere dal 10 luglio 2026, per le informazioni di cui agli articoli 11-bis, paragrafo 1, del
2. A decorrere dal 10 gennaio 2028, organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del
a) l'attuale meccanismo ufficialmente stabilito ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 4, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
b) la Consob per le informazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento n. 596/2014/UE;
c) la Consob per le informazioni di cui all'articolo 29-bis, paragrafo 1, del
d) la Consob e l'Ivass per le informazioni di cui all'articolo 29-bis, paragrafo 4, del
e) la Consob per le informazioni di cui all'articolo 28-bis, paragrafo 1, del
f) la Banca d'Italia, la Consob, l'Ivass e la Covip per le informazioni di cui all'articolo 28-bis, paragrafo 4, del
g) la Covip per le informazioni di cui all'articolo 70-bis, paragrafo 1, del
h) la Covip, l'Ivass, la Banca d'Italia e la Consob per le informazioni di cui all'articolo 70-bis, paragrafo 5, del
i) la Banca d'Italia, la Consob, l'Ivass e la Covip per le informazioni di cui all'articolo 18-bis, paragrafo 1, del
3. A decorrere dal 10 gennaio 2030, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del
a) la Consob per le informazioni di cui all'articolo 13-bis, paragrafo 1, del
b) la Banca d'Italia, la Consob, l'Ivass e la Covip per le informazioni di cui all'articolo 32-bis, paragrafo 4, del
c) l'attuale meccanismo ufficialmente stabilito per le informazioni regolamentate ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 4, del testo unico di cui al
Art. 8. Notifica all'ESMA della designazione degli organismi di raccolta
1. Entro il 9 gennaio 2028, ovvero entro il 9 gennaio 2030, secondo i termini stabiliti dalle disposizioni della
Art. 9. Identificativo della persona giuridica
1. Ogni soggetto persona giuridica su cui ricade un obbligo di trasmissione informativa all'ESAP deve ottenere preventivamente l'identificativo della persona giuridica ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del
Art. 10. Clausola di invarianza finanziaria
1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.